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Concetti di diritto privato - Sintesi, Sintesi del corso di Diritto Privato

Cos'è il diritto; Norma giuridica, Generalità e astrattezza, Ordinamento giuridico, norme che prescrivono e norme che sanzionano, obbligatorietà del diritto, fonti del diritto, gerarchia delle fonti, la famiglia, responsabilità civile, il danno, capacità giuridica e d'agire, capacità naturale, Minore età, diritti della personalità.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

In vendita dal 27/01/2021

Masly90
Masly90 🇮🇹

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Concetti di diritto pubblico
COS'E' IL DIRITTO
Il diritto è un insieme di regole (o norme) che riguardano le azioni umane.
Queste regole formano il diritto. Di conseguenza, dovunque c'è società, deve esserci il diritto. Se così
non fosse, tutte le volte che le convinzioni, motivazioni dei diversi individui differissero tra loro,
nascerebbe inevitabilmente un conflitto.
NORMA GIURIDICA
Il diritto è quindi un insieme di regole (o norme di condotta). Le norme giuridiche a loro volta possono
essere definite come prescrizioni rivolte agli uomini che dicono loro come devono agire in talune
circostanze della vita.
GENERALITA' E ASTRATTEZZA
Lo scopo essenziale del diritto è di garantire un ordine sociale e tale scopo può essere raggiunto solo se
le norme giuridiche non si riferiscono a questa o a quella persona, a questo o quel comportamento
specifico, ma contengono prescrizioni generali e astratte.
Per "generalità" si intende che le norme valgono per tutti coloro che si trovano in una certa situazione.
La "generalità" porta con se l'uniformità di trattamento e quindi l'uguaglianza di tutti di fronte alla
legge, cioè alle norme giuridiche.
Per "astrattezza" si intende che le norme valgono tutte le volte in cui i soggetti, ai quali esse si
riferiscono, si trovano o si troveranno in quella certa situazione. L'"astrattezza" comporta la stabilità del
diritto nel tempo.
La tecnica adottata per formulare norme giuridiche è la seguente: in primo luogo si immagina e si
descrive una situazione in astratto, definendone le caratteristiche; si fa un'ipotesi; in secondo luogo, si
stabilisce che tutte le volte in cui si verifica quella situazione tutti coloro che vi si trovano dovranno
seguire il comportamento che la norma stabilisce.
ORDINAMENTO GIURIDICO: si divide in diritto pubblico e diritto privato.
Il diritto pubblico ha per contenuto norme e poteri riguardanti:
a. l'organizzazione di tutti gli enti pubblici
b. le relazioni di tutti gli enti pubblici
c. i rapporti tra organi pubblici e soggetti privat; i primi agiscono esercitando poteri d'imperio
sui secondi (livello superiore).
Il diritto privato ha per contenuto norme e poteri relativi a:
a. i rapporti tra soggetti privati, sia di natura personale (come i rapporti familiari), sia di natura
patrimoniale (come contratti e successioni a causa di morte);
b. i rapporti tra soggetti pubblici e privati che si svolgono in un piano di parità (es: il comune
anzichè espropriare per pubblica utilità un terreno da destinare ad una scuola, decide di
comprarlo dal proprietario).
Il diritto si divide in diritto oggettivo e soggettivo:
oggettivo: è l'insieme di tutte le leggi presenti in uno Stato in un certo periodo di tempo (si
divide in diritto pubblico e privato); è la possibilità che viene data ad un soggetto di difendersi
rivolgendosi ad un giudice se il suo diritto viene violato;
soggettivo: è la posizione di vantaggio che la legge attribuisce ad una persona dandole il potere
di agire per un proprio interesse riconoscendole la possibilità di rivolgersi ad un giudice se il
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Concetti di diritto pubblico

COS'E' IL DIRITTO

Il diritto è un insieme di regole (o norme) che riguardano le azioni umane. Queste regole formano il diritto. Di conseguenza, dovunque c'è società, deve esserci il diritto. Se così non fosse, tutte le volte che le convinzioni, motivazioni dei diversi individui differissero tra loro, nascerebbe inevitabilmente un conflitto.

NORMA GIURIDICA

Il diritto è quindi un insieme di regole (o norme di condotta). Le norme giuridiche a loro volta possono essere definite come prescrizioni rivolte agli uomini che dicono loro come devono agire in talune circostanze della vita.

GENERALITA' E ASTRATTEZZA

Lo scopo essenziale del diritto è di garantire un ordine sociale e tale scopo può essere raggiunto solo se le norme giuridiche non si riferiscono a questa o a quella persona, a questo o quel comportamento specifico, ma contengono prescrizioni generali e astratte. Per " generalità " si intende che le norme valgono per tutti coloro che si trovano in una certa situazione. La "generalità" porta con se l'uniformità di trattamento e quindi l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, cioè alle norme giuridiche. Per " astrattezza " si intende che le norme valgono tutte le volte in cui i soggetti, ai quali esse si riferiscono, si trovano o si troveranno in quella certa situazione. L'"astrattezza" comporta la stabilità del diritto nel tempo. La tecnica adottata per formulare norme giuridiche è la seguente: in primo luogo si immagina e si descrive una situazione in astratto, definendone le caratteristiche; si fa un'ipotesi; in secondo luogo, si stabilisce che tutte le volte in cui si verifica quella situazione tutti coloro che vi si trovano dovranno seguire il comportamento che la norma stabilisce.

ORDINAMENTO GIURIDICO: si divide in diritto pubblico e diritto privato.

Il diritto pubblico ha per contenuto norme e poteri riguardanti: a. l'organizzazione di tutti gli enti pubblici b. le relazioni di tutti gli enti pubblici c. i rapporti tra organi pubblici e soggetti privat; i primi agiscono esercitando poteri d'imperio sui secondi (livello superiore). Il diritto privato ha per contenuto norme e poteri relativi a: a. i rapporti tra soggetti privati, sia di natura personale (come i rapporti familiari), sia di natura patrimoniale (come contratti e successioni a causa di morte); b. i rapporti tra soggetti pubblici e privati che si svolgono in un piano di parità (es: il comune anzichè espropriare per pubblica utilità un terreno da destinare ad una scuola, decide di comprarlo dal proprietario). Il diritto si divide in diritto oggettivo e soggettivo :  oggettivo : è l'insieme di tutte le leggi presenti in uno Stato in un certo periodo di tempo (si divide in diritto pubblico e privato); è la possibilità che viene data ad un soggetto di difendersi rivolgendosi ad un giudice se il suo diritto viene violato;  soggettivo : è la posizione di vantaggio che la legge attribuisce ad una persona dandole il potere di agire per un proprio interesse riconoscendole la possibilità di rivolgersi ad un giudice se il

suo diritto viene violato.

NORME CHE PRESCRIVONO E NORME CHE SANZIONANO

Per raggiungere il loro scopo di uniformare i comportamenti sociali, le norme giuridiche contengono PRESCRIZIONI , cioè stabiliscono come si deve e come non si deve agire. E' possibile che le norme giuridiche vengano trasgredite. In caso di VIOLAZIONE , si producono certi effetti negativi per coloro che le hanno violate. Queste conseguenze negative si denominano SANZIONI e sono anch'esse stabilite da norme giuridiche. Le sanzioni servono a scoraggiare quanti intendono violare la legge, servono quindi a renderla OBBLIGATORIA. Vi sono due tipi di norme:  NORME PRESCRITTIVE : che vietano o impongono determinati comportamenti a tutti i componenti della società;  NORME SANZIONATORIE : non si rivolgono ai destinatari, ma agli organi dello Stato incaricati di applicarle. Questi stabiliscono quali sanzioni devono applicare contro coloro che hanno violato le norme prescrittive.

OBBLIGATORIETA' DEL DIRITTO

Le norme giuridiche non avrebbero alcun valore se le sanzioni che esse prevedono, non potessero essere "imposte con l'uso della forza", cioè con la "coercizione". Il soggetto che ha violato la norma viene cioè costretto a subire la sanzione. La COERCIBILITA' costituisce dunque una caratteristica delle norme giuridiche, una "garanzia" senza la quale esse non sarebbero altro che parole inutili (chiunque può decidere di violare le norme sapendo però che andrà contro a delle sanzioni). L'obbligatorietà del diritto consiste in realtà nella MISURA DELLE SANZIONI (anni di reclusione, multe da pagare) previste per il caso della sua violazione.

FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto si distinguono in " fonti di produzione " e " fonti di cognizione ":  le fonti di produzione (per produttori si intendono Parlamento, Governo e Regioni) servono a creare, modificare o abrogare norme giuridiche. Sono ordinate gerarchicamente, quindi la fonte inferiore non può contrastare quella superiore;  le fonti di cognizione servono a far conoscere le leggi tramite la GAZZETTA UFFICIALE. Una volta approvata la legge dalle due camere viene promulgata dal PDR, successivamente viene pubblicata nella GU, ma non entra in vigore. Entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione (questo periodo è chiamato VACATIO LEGIS )

GERARCHIA DELLE FONTI

La Costituzione venne approvata il 17/12/47 ed entra in vigore il 1/01/48. La Costituzione è: RIGIDA: cioè non può essere cambiata da una semplice legge ordinaria ma occorre una legge di revisione costituzionale tramite una PROCEDURA AGGRAVATA (i primi 12 articoli non possono essere modificati "principi fondamentali"). Invece lo Statuto Albertino è FLESSIBILE perché si poteva modificare con le leggi ordinarie. LUNGA: perchè oltre ad occuparsi di dirtti e doveri del cittadino (Lo Statuto Albertino era CORTO) si occupa dell'organizzazione dello Stato (Parlamento, Governo, Magistratura, PDR, Corte Costituzionale).

  1. RETROATTIVITA' E IRRETROATTIVITA': in irretroattività la legge dispone per l'avvenire, quindi non ha effetto retroattivo (significa che la legge si applica solo ai casi che si verificano dopo la sua entrata in vigore). In retroattività, in campo penale la legge può essere retroattiva solo se più favorevole all'imputato (es: se una persona ha commesso un reato, e per questo reato è prevista una pena di 20 anni, successivamente viene emanata una norma che per quel reato prevede una pena di 15 anni e l'imputato dovrà scontare la pena fino a 15 anni).
  2. INTERPRETAZIONE : è l'attività attraverso la quale l'interprete, partendo da un caso, cerca nell'ordinamento la norma adeguata per risolverlo. CRITERI DI INTERPRETAZIONE  Letterale : considera il significato delle paole  Interpretazione secondo le intenzioni del legislatore:
  3. interpretazione soggettiva, ricostruibile attraverso lavori preparatori;
  4. interpretazione oggettiva, ricostruibile tenendo conto delle esigenze attuali;  Sistemica: ricava la disciplina di un caso specifico dall'insieme dell'ordinamento:
  5. principi generali dell'ordinamento;
  6. analogia: prendere spunto da un caso simile.

LA FAMIGLIA

La famiglia è il principale nucleo sociale. Essa prende vita dall'unione matrimoniale di un uomo e una donna e un eventuale figlio. E' riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione che prende ad oggetto solo la famiglia " fondata sul matrimonio ". Col tempo l'articolo 29 Cost. ha subito delle modifiche quindi possiamo definire altri tipi di famiglia:  FAMIGLIA MONONUCLEARE : formata dal singolo soggetto;  FAMIGLIA DI FATTO : basata sulla convivenza di un uomo e una donna. MATRIMONIO : negozio giuridico BILATERALE non patrimoniale, dal matrimonio nasce un rapporto di carattere personale non valutabile economicamente (amore). CONDIZIONI : le condizioni del matrimonio sono:

  1. Maggiore età (è previsto il matrimonio del minore emancipato);
  2. sanità mentale (chi contrae matrimonio deve avere la capacità di agire);
  3. libertà di stato (non chi è già sposato con matrimonio civile);
  4. assenza di rapporti di parentela, affinità e adozione;
  5. lutto vedovile (dopo 10 mesi). I PRESUPPOSTI DEL MATRIMONIO SONO:
  6. la diversità di sesso tra i contraenti;
  7. la celebrazione formale da parte di un pubblico ufficiale. IL MATRIMONIO PUO' ESSERE:CIVILE: al comune (considerandolo come pubblico ufficiale);  CONCORDATARIO prevede 3 fasi tra Stato e chiesa:
  8. iscrizione al comune;
  9. entro 6 mesi celebrazione in chiesa;
  10. entro 5 giorni trascrizione del matrimonio al comune.  celebrato dinanzi ad un ministro di qualsiasi culto religioso (però lo stato deve fare una delega al ministro del culto).

I REGIMI PATRIMONIALI : i regimi patrimoniali tra i coniugi sono:  regime legale : comunione legale dei beni (tutto quello che viene acquistato durante il matrimonio appartiene ad entrambi i coniugi). La comunione si instaura automaticamente quando due soggetti si sposano;  regime convenzionale : separazione dei beni (i coniugi parteciperanno lo stesso alla vita economica della famiglia ognuno in proporzione alla propria possibilità. I beni acquistati da uno dei coniugi dopo il matrimonio non saranno in comproprietà). Per la separazione dei beni serve un'espressa dichiarazione. Se fallisce uno dei coniugi, l'altro non è tenuto a pagare i debiti del coniuge (per il regime di comunione sì).

LO SCIOGLIMENTO

Fino al 1970 l'unica causa di scioglimento del matrimonio era la morte di uno dei due coniugi. Nel 1970 viene approvata una legge "sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio". Il 12/05/1974, in seguito ad un referendum popolare, fu approvata l'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento. Le cause di scioglimento del matrimonio sono:  la morte di uno dei due coniugi;  la dichiarazione di morte presunta di uno dei coniugi;  il divorzio. DIVORZIO Il divorzio viene pronunciato dal giudice mediante sentenza, che prima deve tentare di riconciliare le parti. Causa essenziale del divorzio è la disgregazione definitiva della comunione tra i coniugi, che deve essere accettata dal giudice per le cause previste dalla legge:

  1. quando è stata pronunciata dal giudice con sentenza definitiva la separazione da almeno 3 anni;
  2. quando un coniuge è stato condannato all'ergastolo o a pena detentiva per reati gravi;
  3. quando uno dei coniugi ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio;
  4. quando il matrimonio non è stato consumato. Tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e le ragioni delle decisioni, il tribunale dispone l'obbligo di uno di essi di corrispondere all'altro di un assegno periodico (alimenti). Diverso dagli alimenti è il MANTENIMENTO. Questo è rapportato al tenore di vita che i coniugi conducevano. Riguardo ai figli il giudice deciderà sull' AFFIDAMENTO tenendo conto dell'interesse morale e materiale degli stessi, potendo scegliere per l'AFFIDAMENTO CONGIUNTO o ALTERNATO.  AFFIDAMENTO CONGIUNTO : permette al figlio di convivere con entrambi i genitori mediante una suddivisione della singola giornata o dei giorni della settimana. Mira a far sì che il figlio soffra meno possibile il divorzio dei genitori;  AFFIDAMENTO ALTERNATO: si ha quando il figlio convive per un periodo di tempo con un genitore e per un altro periodo con l'altro. Nel caso in cui il giudice non ritenga opportuna affidare il minore ai genitori, il tribunale può disporre l' AFFIDAMENTO FAMILIARE (il minore verrà affidato ad un altro nucleo familiare). LA SEPARAZIONE : è un provvedimento transitorio di passaggio e può cessare in qualsiasi momento. Il C.C. prevede la separazione legale e non quella di fatto (quando due persone decidono di non continuare a vivere assieme senza il provvedimento del giudice). La separazione legale può essere:

PROCREAZIONE ARTIFICIALE

In seguito alle innovazioni tecnico-assistite oggi si può parlare di PROCREAZIONE ASSISTITA o ARTIFICIALE in cui la fecondazione avviene artificialmente attraverso l'inseminazione. Prima dell'entrata in vigore della legge n° 40/2004 si distingueva tra:  fecondazione omologa (con il marito);  fecondazione eterologa (con un estraneo);  fecondazione extramatrimoniale (o persone che non sono sposate). Dopo la legge del 2004 è vietata la fecondazione eterologa e le coppie devono essere di sesso diverso. Sono dunque vietate:

  1. la produzione di embrioni umani ai fini di ricerca;
  2. ogni forma di manipolazione ai gameti;
  3. interventi di clonazione;
  4. vietata la fecondazione ai fini di ricerca.

LA RESPONSABILITA' CIVILE (risarcire il danneggiato) può essere:

Contrattuale : quando l'illecito deriva dall'inadempimento di un'obbligazione (dovere giuridico specifico). Esempio: il meccanico si impegna (per iscritto) a riparare la moto entro domani, ma non adempie al proprio obbligo. Il meccanico è responsabile contrattualmente per inadempimento.  Extracontrattuale: quando deriva dalla violazione di un dovere giuridico generico. ART 2043 C.C. Esempio: Se un soggetto rompe accidentalmente una vetrata, è tenuto a risarcire il danno per una responsabilità extracontrattuale o civile. Quando qualcuno cagiona ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcire. GLI ELEMENTI COSTITUITIVI DELLA RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

  1. ELEMENTO OGGETTIVO : cioè una condotta, un comportamento di qualsiasi genere, tenuto da un soggetto;
  2. ELEMENTO SOGGETTIVO : perchè un comportamento sia considerato illecito, è necessaria la presenza di un "elemento soggettivo", cioè la condotta deve essere dolosa o colposa (dolosa: compiuta di proposito, colposa: dovuta a negligenza);
  3. NESSO DI CASUALITA': è quel rapporto che lega la condotta all'evento che ha provocato il danno. Per stabilire se c'è nesso di casualità (es: tra la pallonata e il vetro rotto) occorre chiedersi se senza quella condotta (ovvero la pallonata) il danno si sarebbe prodotto o meno. Se la risposta è che il danno non si sarebbe prodotto, allora c'è il nesso di casualità;
  4. ANTIGIURIDICITA': perché un comportamento doloso/colposo dia luogo alla responsabilità dell'autore di quella condotta, occorre che il danno sia ingiusto. E' ingiusto il danno provocato dalla violazione di un diritto soggettivo: di un interesse legittimo;
  5. IMPUTABILITA': cioè la capacità di intendere e di volere dell'autore dell'illecito nel momento in cui egli ha tenuto la condotta. L'"incapace" non è ritenuto responsabile, in questo caso sarà obbligato al risarcimento chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace stesso. Nel caso in cui a compiere l'illecito sia un minore (es:17 anni) questo è imputabile ed è tenuto al risarcimento del danno (se non può pagare viene esteso ai genitori);
  6. CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE: questa esclude l'illecito della condotta e quindi l'obbligo di risarcimento dei danni. Le cause di giustificazione sono: a. legittima difesa : la difesa deve essere proporzionata all'offesa;

b. stato di necessità : è una situazione di pericolo per contrastare, la quale un soggetto provoca un danno ad un altro (es: per scansare un pedone, vado a finire contro un'altra auto danneggiandola); c. esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere ; d. consenso dell'avente diritto : es. diritto all'immagine_._

IL DANNO

Il danno può essere:  patrimoniale : cioè valutabile in termini monetari. Esso si distingue in : danno emergente (cioè le spese affrontate) e lucro cessante (cioè mancato guadagno). Es: le spese che devo affrontare in seguito ad un incidente è il danno emergente. Se non posso andare a lavorare a causa dell'incidente è lucro cessante. Il risarcimento del danno può essere effettuato in due modi: a) in forma specifica : consiste nel ripristinare la situazione nello stato in cui essa si trovava prima dell'illecito (es: se con la macchina rompo un recinto, al posto di pagare i danni ricostruisco il recinto); b) per equivalente : mediante il pagamento di una somma di denaro.  non patrimoniale : questi non hanno una normale valutazione economica (es: la tranquillità d'animo, l'amore, la libertà), essi coincidono con i danni morali. Il danno non patrimoniale comprende anche il "danno alla vita di relazione" (es: buttare acido in faccia ad una persona, questa non si sentirà più di uscire). Il risarcimento di danni non patrimoniali ha natura eccezionale ed è concesso solo nel caso in cui il comportamento illecito costituisca, oltre che un illecito civile, anche un reato (es: se faccio un'aggressione e rompo il braccio a qualcuno devo risarcire le spese perché si deve curare. Visto che è reato la vittima può richiedere i danni non patrimoniali). Il danno non patrimoniale è risarcibile per equivalente, secondo equità, cioè secondo una valutazione del giudice. DANNO BIOLOGICO : quando lede un diritto alla salute.

CAPACITA' GIURIDICA

La capacità giuridica è l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri. Questa si acquista con la nascita e si perde esclusivamente con la morte (art. 1 c.c.). Esempi di diritti : eredità, nome, integrità fisica, ecc... Esempi di doveri : se il bambino eredita un'attività, questa deve essere portata avanti dai genitori, mentre in mancanza di questi, dal tutore.

CAPACITA' DI AGIRE

La capacità di agire è l'idoneità del soggetto a compiere atti giuridici rilevanti. Si diventa capaci di agire con il raggiungimento del 18°anno di età. La persona capace di agire può esercitare i diritti di cui è titolare (art. 2 c.c.) ACQUISTO : il presupposto per l'acquisto della capacità di agire è il raggiungimento del 18° anno di età. PERDITA : Per interdizione. LIMITAZIONE : Per inabilitazione. CAPACITA' DI AGIRE SPECIALE : si considera speciale la capacità prevista dalla legge per il compimento di determinati atti giuridici, per i quali è stabilità un'età diversa dagli anni 18. Chi ha compiuto 16 anni può riconoscere il figlio naturale, contrarre matrimonio (con l'autorizzazione del

INTERDIZIONE LEGALE

È una misura sanzionatoria che si applica agli ergastolani e reclusi con una pena supeiore ai 5 anni. Si definisce legale in quanto opera automaticamente in conseguenza dell'applicazione della suddetta pena. Il soggetto è pienamente capace ma per la gravità del reato, la legge decide di agire.

INABILITAZIONE

L'inabilitazione è una limitazione della capacità di agire (incapacità relativa). Può essere inabilitata la persona affetta da infermità non così forte da portare all'interdizione. L'inabilitazione serve a proteggere il patrimonio dell'incapace e tutela il soggetto affetto da handicap fisico. L'inabilitato può compiere atti di ordinaria amministrazione. Per quelli straordinari deve essere assistito dal curatore. L'inabilitazione e la sua revoca possono essere chiesti dal coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il curatore.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Portatori di handicap fisici, anziani non autosufficienti, per la tutela di questi soggetti è stata introdotta la figura dell'amministrazione di sostegno. E' circoscritta a singoli atti indicati puntualmente dal giudice nel decreto che lo istituisce.

DIRITTI DELLA PERSONALITA': sono irrinunciabili e intrasmissibili.

DIRITTO ALLA VITA E ALL'INTEGRITA FISICA E ALLA SALUTE : è punito penalmente chiunque causi la morte di una persona o gli provochi lesioni personali;  DIRITTO ALL'ONORE E ALLA REPUTAZIONE : onore (consapevolezza che una persona ha della propria dignità); reputazione (considerazione sociale di cui la persona gode nella cerchia dei propri conoscenti). Chi viola questi diritti commette reati di ingiuria o di diffamazione.  DIRITTO ALLA RISERVATEZZA : ogni persona ha diritto al rispetto della riservatezza della propria vita privata e familiare (c.d. privacy) contro le ingerenze da parte di terzi. Il decreto legislativo n°196 del 2003 stabilisce che il trattamento e la diffusione di dati personali debbono svolgersi nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza.  DIRITTO AL NOME E ALL'IMMAGINE : ogni persona ha diritto al proprio nome.  DIRITTO ALL'IDENTITA' PERSONALE : consiste nel diritto di ogni soggetto di non vedere presentata in pubblico la propria personalità in maniera distorta con la diffusione di notizie sulla propria vita non vere (diffamazione).  DIRITTO ALL'IDENTITA' SESSUALE : la legge n°164 del 1982 ha previsto il diritto di vedersi riconosciuta l'identità sessuale desiderata. Ciò si può realizzare richiedendo al tribunale l'autorizzazione a compiere un intervento chirurgico per il cambiamento di sesso.