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Concordato Preventivo: Analisi Comparativa con il Concordato Fallimentare, Sintesi del corso di Diritto fallimentare

sintesi e appunti sul concordato preventivo

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 08/11/2019

sirio_88
sirio_88 🇮🇹

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CAP 9 – IL CONCORDATO PREVENTIVO
Il concordato preventivo è lo strumento giudiziale di regolazione della crisi attraverso accordi con i creditori
destinati ad essere perfezionati “sotto la protezione del tribunale”.
Prima della riforma del 2005, era concepito come strumento di prevenzione del fallimento, e poteva essere
esposto:
- dall’imprenditore insolvente
- purché sussistessero determinati requisiti soggettivi
- sempreché venisse assicurato ai creditori avente prelazione il soddisfacimento integrale, mentre a
quelli chirografari il pagamento > 40%
nella maggior parte dei casi portava alla liquidazione.
In realtà, per poter risanare l’impresa era prevista l’amministrazione controllata: per 2 anni si avvolgeva
l’impresa in un “cordone di salvataggio” e le si dava la possibilità di avere la protezione dai creditori
congelando i debiti per 2 anni. Ma la norma non dava obblighi informativi e nella prassi diventava un
metodo per guadagnare tempo; così spesso l’amministrazione controllata sfociava in un concordato
preventivo che portava alla liquidazione.
Con la riforma del 2005 è stata superata la concezione del concordato preventivo come beneficio per
l’imprenditore e, eliminati i requisiti soggettivi di ammissibilità e quello della meritevolezza [oggi anche
il più soggetto più losco può accede al preventivo], è emersa la priorità dell’interesse dei creditori e di quello
della conservazione dei complessi produttivi. - le conseguenze del comportamento dell’imprenditore non devono
pesare sull’impresa, nonostante non si eviti la sua condanna
Il concordato preventivo è uno strumento che la legge mette a disposizione dell'imprenditore, in crisi o in
stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento attraverso un accordo destinato a portare
ad una soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie.
Si chiama "preventivo", appunto, per questa sua principale funzione di prevenire la più grave
procedura fallimentare che potrebbe seguire ad uno stato di dissesto finanziario.
Il concordato preventivo è regolato dalla Legge Fallimentare (ossia dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo
1942) che negli ultimi anni ha subito una serie di interventi da parte del legislatore che hanno in qualche
modo "ristrutturato" l'istituto con l'obiettivo di favorire il risanamento e soprattutto la prosecuzione
dell'attività di impresa.
Lo scopo del concordato preventivo non è solo quello di tutelare l'imprenditore in difficoltà, ma anche i
creditori.
Infatti, se da un lato il debitore con l'accesso alla procedura può paralizzare ogni possibile azione esecutiva
nei suoi confronti e mantenere l'amministrazione dell'impresa, sia pure con determinati limiti…
…i creditori, dal canto loro, possono evitate l'attesa dei tempi lunghi necessari per portare avanti la più
complessa procedura fallimentare e conseguire, così, in tempi relativamente brevi il soddisfacimento
quantomeno parziale del proprio credito.
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CAP 9 – IL CONCORDATO PREVENTIVO

Il concordato preventivo è lo strumento giudiziale di regolazione della crisi attraverso accordi con i creditori destinati ad essere perfezionati “sotto la protezione del tribunale”.

Prima della riforma del 2005, era concepito come strumento di prevenzione del fallimento, e poteva essere esposto:

  • dall’imprenditore insolvente
  • purché sussistessero determinati requisiti soggettivi
  • sempreché venisse assicurato ai creditori avente prelazione il soddisfacimento integrale, mentre a quelli chirografari il pagamento > 40%

nella maggior parte dei casi portava alla liquidazione.

In realtà, per poter risanare l’impresa era prevista l’amministrazione controllata: per 2 anni si avvolgeva l’impresa in un “cordone di salvataggio” e le si dava la possibilità di avere la protezione dai creditori congelando i debiti per 2 anni. Ma la norma non dava obblighi informativi e nella prassi diventava un metodo per guadagnare tempo; così spesso l’amministrazione controllata sfociava in un concordato preventivo che portava alla liquidazione.

Con la riforma del 2005 è stata superata la concezione del concordato preventivo come beneficio per

l’imprenditore e, eliminati i requisiti soggettivi di ammissibilità e quello della meritevolezza [oggi anche

il più soggetto più losco può accede al preventivo], è emersa la priorità dell’interesse dei creditori e di quello della conservazione dei complessi produttivi. - le conseguenze del comportamento dell’imprenditore non devono pesare sull’impresa, nonostante non si eviti la sua condanna

Il concordato preventivo è uno strumento che la legge mette a disposizione dell'imprenditore, in crisi o in

stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento attraverso un accordo destinato a portare

ad una soddisfazione anche parziale delle ragioni creditorie.

Si chiama "preventivo" , appunto, per questa sua principale funzione di prevenire la più grave

procedura fallimentare che potrebbe seguire ad uno stato di dissesto finanziario.

Il concordato preventivo è regolato dalla Legge Fallimentare (ossia dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo

  1. che negli ultimi anni ha subito una serie di interventi da parte del legislatore che hanno in qualche

modo "ristrutturato" l'istituto con l'obiettivo di favorire il risanamento e soprattutto la prosecuzione

dell'attività di impresa.

Lo scopo del concordato preventivo non è solo quello di tutelare l'imprenditore in difficoltà, ma anche i

creditori.

Infatti, se da un lato il debitore con l'accesso alla procedura può paralizzare ogni possibile azione esecutiva nei suoi confronti e mantenere l'amministrazione dell'impresa, sia pure con determinati limiti…

…i creditori, dal canto loro, possono evitate l'attesa dei tempi lunghi necessari per portare avanti la più complessa procedura fallimentare e conseguire, così, in tempi relativamente brevi il soddisfacimento quantomeno parziale del proprio credito.

Al di là degli interessi dei soggetti direttamente coinvolti nel procedimento non si può negare che il concordato preventivo soddisfi anche il più ampio e generale interesse della società al mantenimento dell'operatività delle imprese e dei livelli occupazionali.

Dal 2005 l’amministrazione controllata è stata eliminata ed è stato lasciato il concordato preventivo, che da la possibilità di salvare, liquidare, o salvare solo parte dell’impresa.

Per 60 anni si credeva che un impresa in concordato fosse prossima al fallimento, per questo è rimasto nella mente della collettività che chi ci entrava era prossima alla chiusura {spesso gli imprenditori ricattavano di andare in concordato se non ristrutturavano il debito. Inoltre siccome spesso il concordato portava alla chiusura, i fornitori tendevano a stralciare i contratti. per l’effetto reputazionale negativo. Potevano lasciare l’amministrazione controllata per avere un effetto meno impattante}.

Per evitare i fallimenti ed entrare in concordato si doveva avere determinati requisiti, quali non avere avuto condanne, non essere falliti e non si deve mai essere andati in concordato. Oggi tutti possono andare in concordato, perché l’impresa è totalmente separata dall’ imprenditore, cercando di salvare il salvabile e i posti di lavoro.

Il concordato preventivo è accessibile a tutti, che però non permette una sanatoria delle illiceità dell’imprenditore - anzi: la giurisprudenza è stata molto rigida riguardo la disclosure se hai commesso degli atti illeciti li devi riferire ai tuoi creditori; questo perché gli atti illeciti potrebbero avere effetti indiretti sui creditori, creando dei crediti risarcitori per i danneggiati, i quali consentono di aumentare il passivo.

La proposta di concordato di preventivo che viene fatta dall’imprenditore ai creditori può prevedere la soddisfazione di questi ultimi in misura di una determinata %, il quale porta il creditore a ipotizzare due possibili situazioni nel caso in cui l’imprenditore fallisca:

  • se fallisce, e il creditore riesce ad ottenere più della % concordata ok
  • se fallisce, e il creditore non riesce ad ottenere quanto sperato non mi conviene ma va anche in base alle TEMPISTICHE: perché nel concordato il creditore può ottenere quanto gli spetta in meno tempo; quindi talvolta è preferibile ricevere meno ma subito, piuttosto che aspettare per avere quel poco di più.

Il curatore può individuare che l’imprenditore, prima di essere dichiarato fallito, avesse sostenuto atti illeciti, il quale provvede a sanzionarli (se civilistici - mediante azioni risarcitorie; se penali - mediante PM):

è chiaro che, se vengono sanzionati tramite azioni risarcitorie, l’imprenditore è TENUTO a riferire di questi atti illeciti poiché aumentano la somma spettante ai creditori per risarcimento dei danni

il problema è che nessun imprenditore vuole dire esplicitamente di aver evaso, o aver fatto falso in bilancio. Ecco perché andare in concordato preventivo l’imprenditore è un po’ restio. Quindi l’auto denuncia è una sorta di sanatoria, salvo le conseguenze penali infatti, il concordato preventivo è soggetto agli stessi effetti penali del fallimento [esempio: l’imprenditore può comunque essere condannato per bancarotta] La legge non fissa particolari condizioni soggettive per presentare proposta di concordato, se non, come accennato, quello della crisi economica dell’imprenditore e il superamento dei limiti dimensionali previsti nella disciplina del fallimento all’art. 1, comma 2

La disciplina previgente era caratterizzata da notevole rigidità in quanto prevedeva il soddisfacimento dei creditori mediante pagamenti in denaro (almeno 40% per i chirografari**) assicurati da una serie di garanzie

Nel 2003 con il caso Parmalat sono state emanate le “misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, che prevedevano la possibilità di pagare i creditori con azioni della società, la possibilità di un assuntore delle attività anche tra i creditori, la suddivisione dei creditori in classi omologate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e la possibilità di trattare questi in maniera differente. Da queste modifiche nasce l’attuale disciplina del concordato preventivo.]

Oggi, quando ho un creditore prelazionario, non è necessario che gli paghi il 100%; posso anche pagargli una % minore, on floor = NON meno di quanto vale il bene su cui insiste il suo diritto di garanzia, sempre rispettando i gradi di privilegio (ranking = 1° dipendente; 2° artigiano; 3° professionista; 4° fisco)

In particolare, il presupposto del concordato preventivo è lo

STATO DI CRISI

STATO DI INSOLVENZA

[più AMPIO]

NB: se la crisi è temporanea e reversibile il concordato mira a superare tale situazione attraverso il risanamento economico e finanziario dell’impresa. [SOSTITUZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA,

soppressa dal d.lgs. 5/2006] ≠ se la crisi è definitiva e irreversibile, il concordato può essere proposto prima che sia dichiarato il fallimento al fine di evitare lo stesso

  1. GIUDIZIALE: in quanto viene perfezionato nel quadro di una procedura che richiede la necessaria presenza di organi giurisdizionali
  2. DI MASSA: in quanto, una volta approvato, è produttivo di effetti per tutti i creditori anteriori, e libera definitivamente l'imprenditore per la parte eccedente la % concordataria

la riduzione del PN al di sotto del minimo legale - che non è ancora sbilancio patrimoniale, ma costituisce causa di scioglimento della società; i soci non essendo costretti alla ricapitalizzazione, possono optare per l’entrata in concordato, perché magari votando subito la liquidazione si potrebbe ledere di più i creditori, pertanto è auspicabile l’entrata in stato di crisi. per il recupero della redditività

temporanea e reversibile difficoltà ad adempiere

rischio di insolvenza - che sussiste sempre quando l’imprenditore, pur essendo in grado di adempiere ai debiti scaduti, è prevedibile che non sarà in grado di adempiere i debiti di prossima scadenza

lo sbilancio patrimoniale o il sovraindebitamento - deriva dall’ordinamento tedesco, e lo si ha quando l’attivo < passivo e mette in discussione il soddisfacimento dei creditori; spesso se si riduce il capitale sociale e non viene reintegrato, è possibile richiedere il concordato

sotto tale profilo si

differenzia nettamente

dal concordato

fallimentare

MA presenta delle

affinità con

quest’ultimo

come esso, è infatti

un concordato

1. GIUDIZIALE

2. DI MASSA

***assuntore: terzo che oltre a rilevare le attività dell’impresa, assume anche l’obbligo di eseguire gli

adempimenti del concordato si assume i debiti e si accolla l’obbligo di pagamento (integralmente o %). Possono essere anche creditori o società partecipate, e ha una peculiarità:

Nel concordato fallimentare, la legittimazione a proporlo spetta anche ai terzi (creditori o terzi interessati), non solo al debitore;

nel concordato preventivo NI’ : fino all’anno scorso, solo il debitore era legittimato a proporlo

[- ratio legis:

(FALLIMENTO) nel momento in cui l’imprenditore viene dichiarato fallito, questo perde la titolarità fisica dei beni - conserva solo quella formale- ; pertanto, non vi è nulla di anomalo se a fare la proposta sia un terzo o un creditore, in quanto non si va a ledere il diritto di proprietà dei beni //

(CONCORDATO) se invece l’imprenditore va in concordato preventivo, tecnicamente NON è considerato fallito, e pertanto è solo “ATTENUAMENTE SPOSSESSATO” del diritto di proprietà dei beni - ne conserva sia la titolarità, che la disponibilità, ancorché limitata agli atti di ordinaria amministrazione. Quindi consentire a un terzo di occuparsi dei beni dell’imprenditore in concordato veniva considerato come una violazione del diritto di proprietà.]

A differenza degli ordinamenti di altri stati, in Italia è l’imprenditore che decide di entrare in concordato, e altresì fare una proposta che riguardi la sorte dei suoi beni.

Due anni fa è stato in realtà consentito l’istituto delle proposte concorrenti: ovvero consentire anche a soggetti diversi dal debitore di presentare delle proposte di concordato preventivo.

MA: mentre nel concordato fallimentare, QUALUNQUE soggetto/creditore/terzo può formularne la proposta, nel concordato preventivo lo può fare:

  • solo 1 o + creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale risultante
  • solo se la proposta che l’imprenditore ha depositato non prevede la soddisfazione dei creditori per il 40% dei chirografi (del 30% in caso di concordato in continuità)

E ovviamente solo nel momento in cui sia stato l’imprenditore ad aver già formulato una proposta di concordato preventivo ed è già stato ammesso: allora da quel momento possono scattare le proposte concorrenti

1) PROCEDURA:

a. inizia con la domanda di ammissione del debitore ,

presentata con ricorso al tribunale

La domanda è pubblicata d’ufficio nel R.I. entro il giorno successivo.

La domanda di concordato può essere presentata già completa

della proposta concordataria rivolta ai creditori, oppure con

riserva**

  • analitica indicazione costi/ricavi attesi se la proposta concordataria preveda la prosecuzione dell’attività durante la procedura concordataria

( concordato con continuità aziendale¥ )

Il mantenimento della continuità aziendale è

indispensabile quando il concordato persegue il risanamento dell’impresa in crisi e la prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte del debitore.

Può inoltre risultare conveniente per conservare il valore di avviamento quando si prospetti la possibilità di una cessione in blocco dell’impresa.

**con riserva: il debitore, potendo presentare in un periodo successivo la documentazione allegata alla

domanda, può preparare il tutto al riparo del divieto di azioni esecutive individuali che scattano SUBITO!, per i creditori, con pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato.

la domanda completa ha una serie di allegati:

- relazione sulla situa patrimoniale, eco e fin

  • stato analitico delle attività con i relativi valori
  • elenco nominativo creditori [con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione] e dei titolari di diritti reali/personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
  • piano contenente la descrizione analitica delle

modalità e dei tempi di adempimento della

proposta

  • relazione di asseverazione, fatta da un professionista indipendente con requisiti di professionalità e onorabilità, che attesta la veridicità dei piani aziendali

Dopo la riforma del 2012, il debitore può presentare domanda di concordato incompleta, con riserva di presentare successivamente la proposta, il piano e gli altri allegati richiesti + ultimi 3 esercizi (bilanci) ed elenco dei creditori e rispettivi crediti.

rischio che le passività originate dalla prosecuzione dell’esercizio dell’impresa assorbano gran parte delle risorse destinate al soddisfacimento dei creditori - per tale ragione serve la descrizione analitica di costi/ricavi ma soprattutto qualcuno che attesta la fattibilità del piano!

3. Per uscire dalla procedura di preconcordato è possibile:

  • Presentare i documenti idonei ad entrare nel concordato preventivo [definitivo]
  • (^) Presentare un ricorso di omologa e ristrutturazione del debito: non andando quindi in concordato, ma trovando degli accordi con i creditori.

Durante il periodo di concordato in bianco è nominato un commissario giudiziale, che ha il compito di osservare i documenti predisposti mensilmente dall’impresa.

Abbiamo invece due tipi di concordato completo :

1. Concordato con continuità aziendale¥ (art. 186 bis L. fall), avente i seguenti presupposti:

a. per evitare il “challenge” (cioè che un terzo faccia la proposta concorrente) devono essere soddisfatti almeno al 30% i chirografi.

b. I crediti prelazionari devono essere pagati entro un anno al 100%

c. Possibilità di derogare alle clausole dei contratti, (molti hanno clausole che garantiscono che se un’impresa va in una procedura concorsuale, questa norma è sterilizzata), che quindi proseguono. [vale anche per gli appalti pubblici.] d. Il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;

e. la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

f. (^) il piano può prevedere fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.

g. i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura.

h. Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. Inoltre deve essere presentata una relazione di un esperto che approvi la fattibilità del piano, se si è in procedura di concordato

Possiamo avere CONTINUITA’ DIRETTA , se in capo all’impresa resta lo stesso imprenditore

(ALFA ha una società che cambia proprietari, ALFA è sempre la stessa impresa pertanto è diretta).

Possiamo avere CONTINUITA’ INDIRETTA , se l’impresa cambia proprietario con acquisto o

affitto (San Raffaele, che costituì una newco al quale trasferì la parte operativa, la Fondazione San Raffaele vendette la società a un terzo soggetto e la continuità è indiretta modificandosi la proprietà.

Oggi si guarda l’impresa non l’imprenditore, pertanto è in continuità indiretta e non liquidatorio

se vendi parte o l’intera attività.

Il meccanismo di affitto o cessione è funzionale alla conservazione dell’attività. Spesso l’acquirente è scelto prima dell’omologa del concordato, per questo, siccome i tempi sono molto lunghi, si ricorre all’affitto di azienda, che dà la possibilità di trasferire le attività anche durante la procedura di concordato.

Questa modalità, chiamato CONCORDATO PRE IMPACCHETTATO , presenta due criticità che

hanno portato alla modifica della norma sull’acquisto/cessione:

▲ In presenza di concordato in bianco, nessun giudice concede l’affitto, perché essendoci pochi documenti da presentare, non si sa se l’affittuario sia o meno in grado di portare avanti la società

▲ Con il caso San Raffaele è stato messo molto in dubbio il concordato pre impacchettato : infatti la Fondazione aveva già trovato un acquirente e inserito alcuni membri nel consiglio di amministrazione. Malacalza aveva promesso di pagare al 30% i chirografi, ma il giudice si è chiesto se questo sarebbe stato il meglio realizzabile per i creditori. Pertanto ha aperto una gara, che ha dato come esito la vendita del San Raffaele a Rotelli che lo ha pagato 1 miliardo e 400 e non 800 milioni quanto promesso da Malacalza. Cosi i creditori hanno visto passare dal 20% al 60% il rimborso. Da questo momento è stata prevista sempre una gara per l’acquisto e l’affitto.

I prelievi e le utilizzazioni di somme devono essere autorizzati dal Giudice Delegato Informare ogni sei mesi il Comitato dei Creditori dell’andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali.

Il Liquidatore, nel rispetto delle scadenze per i pagamenti previsti nella proposta concordataria, salvo diversa disposizione del Giudice Delegato, deve

presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di

riparto delle stesse (riservando quelle occorrenti per la procedura) con il

seguente ordine:

1° per il pagamento delle spese di procedura; 2° per il pagamento delle spese in prededuzione; 3° per il pagamento dei creditori privilegiati, ordinati per classe, secondo l’ordine assegnato dalla legge; 4° per il pagamento dei creditori chirografi.

Compiuta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale il Liquidatore deve presentare al Giudice

Delegato il conto della gestione.

Dopo l’approvazione del conto e la liquidazione del compenso al Liquidatore e al Commissario, che deve essere richiesta al Tribunale, il Liquidatore deve rimettere gli importi dovuti o quelli restanti ai singoli creditori con le stesse modalità sopra dette.

Una volta che il Liquidatore ha ultimato gli adempimenti previsti dalla procedura di liquidazione (pagamenti, il conto della gestione, liquidazione del compenso) il Commissario dovrà depositare una istanza con la quale chiede al Tribunale di voler dichiarare con decreto la completa esecutività del concordato

Quando viene presentata una domanda incompleta, il giudice fissa un termine per la formulazione della proposta, (60 < gg > 120) - entro questo termine, il debitore può presentare una proposta di concordato, oppure la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

ma se non presenta né una né l’altra, la domanda di ammissione al concordato viene rigettata! e può essere contestualmente dichiarato fallimento, se ne viene fatta istanza da un creditore o dal PM.

Ricevuta la domanda completa della proposta e degli allegati, il tribunale svolge un controllo preliminare

volto ad accertare se ricorrono i presupposti di legge per l’ammissione alla procedura + completezza e regolarità della

documentazione

  • verifica il rispetto dei limiti fissati dalla legge riguardo il contenuto della proposta: controllo di legalità
  • trattamento da riservare ai creditori privilegiati [NON + di merito!]
  • correttezza dei criteri di formazione delle classi

qualità di imprenditore commerciale NON piccolo

  • stato di crisi

Chi entra in concordato ha anche obblighi informativi. Di solito si opera in con dei business plan, quando l’impresa è in crisi ci si rivolge ad un advisor, questo pianifica e firma insieme all’imprenditore piani industriali e finanziari.

  • Se il controllo ha esito negativo, il tribunale dichiara inammissibile la proposta di concordato
  • verifica l’esistenza dei presupposti per dichiarare il fallimento
  • Se il controllo ha esito positivo, il tribunale, con decreto NON soggetto a gravame:

✓ dichiara aperta la procedura di concordato preventivo ✓ (^) designa gli organi della procedura: il giudice delegato (direzione della procedura) e commissario giudiziale (funzioni di vigilanza e controllo) ✓ ordina la convocazione dei creditori (entro 30 gg) ✓ fissa la somma che ritiene necessaria come acconto sulle spese della procedura ed il termine entro il quale il debitore deve depositarla nella cancelleria del tribunale pena la revoca dell’ammissione alla procedura

il decreto di ammissione al concordato è pubblicato con le stesse modalità della dichiarazione di fallimento; E’ revocabile da parte del tribunale, qualora il commissario giudiziale accerti che il debitore ha:

  • intenzionalmente rappresentato in modo infedele la propria situazione patrimoniale
  • commesso atti di frode idonei a trarre in inganno i creditori.

quando revoca, il tribunale può contestualmente pronunciare con sentenza il fallimento del debitore su richiesta di un creditore o del PM, accertata l’esistenza dei necessari presupposti.

Fino al 2005 la procedura di concordato preventivo poteva essere mossa solo dall’imprenditore, mentre nel concordato fallimentare l’istanza poteva essere mossa anche dai creditori.

La ratio era che prima il fallito era spossessato dall’impresa e i creditori ne diventavano proprietari in

quanto il loro soddisfacimento dipendeva direttamente dalla liquidazione della società. Il concordato preventivo invece prevedeva la continuità aziendale e l’imprenditore ne restava proprietario dei beni; pertanto non essendo considerato fallito, subordinate al giudice erano solo le attività straordinarie.

Oggi le cose sono cambiate: infatti il debitore presenta un piano di concordato preventivo, che può essere modificato se il 10% della massa creditoria lo richiede, o se non è previsto almeno il 40% per i chirografi, o il 30% se il concordato è in continuità.

In questo caso i creditori richiedono un concordato concorrente , al fine di modificare la procedura. (anche l’assuntore può presentare il concordato concorrente se il debitore non ha rispettato i parametri sopra).

In ogni caso si deve rispettare il grado di privilegio, e non vi deve essere inferiorità tra classi omogenee. Inoltre per i crediti privilegiati con pegno o ipoteca, la soddisfazione del credito si ha in base al valore del bene [se il credito eccede il valore attuale del bene, quella parte è considerata chirografaria.]

Il piano è presentato alle classi di creditori che votano a maggioranza*** il piano, e le classi che non lo

accettano possono fare opposizione e correggere il piano con l’omologa.

³ Nel caso in cui venga aperto il fallimento in seguito al mancato perfezionamento del concordato o alla risoluzione dello stesso, si sollevano due problemi, risolti con la riforma:

1) I termini delle revocatorie decorrono sempre dalla data di pubblicazione della domanda di

concordato nel R.I. il concordato preventivo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel R.I. della domanda di ammissione [ creditori concordatari ]

2) Gli atti, i pagamenti e le garanzie legittimamente posti in essere dal debitore DOPO la

presentazione della domanda di concordato NON sono soggetti a revocatoria.

Coloro che sono diventati creditori dell’imprenditore DURANTE la procedura di concordato, per atti inerenti alla gestione dell’impresa in concordato, devono essere soddisfatti in maniera

prededucibile rispetto agli altri, nel successivo fallimento.

Il beneficio della prededucibilità è inoltre riconosciuto a favore dei nuovi finanziamenti concessi

al debitore concordatario, seppur a condizioni e con cautele diverse a seconda che i prestiti siano erogati prima, durante, o dopo la procedura:

1. finanza ponte_ art. 182-quater Comma 2 [prima]: trattasi di crediti derivanti da

finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura. Tali finanziamenti vengono erogati prima della procedura di concordato, sempre in caso di fallimento, allo scopo di fornire al debitore le risorse economiche necessarie per presentare la domanda [ il concordato preventivo comporta infatti già nella fase di apertura, ingenti costi che spesso costituiscono un ostacolo per l’accesso alla procedura] Affinchè operi la prededucibilità dei finanziamenti, è però necessario che gli stessi siano indicati dal piano concordatario e che la prededuzione sia espressamente disposta nel decreto di ammissione alla procedura.

2. finanza interinale_ art. 182-quinques [durante]: trattasi di crediti derivanti da

finanziamenti contratti in pendenza della procedura concordataria. Il debitore può farsi autorizzare dal tribunale a contrarre finanziamenti (prededucibili) anche durante la procedura, per sopperire al bisogno finanziario dell’impresa fino all’omologazione. Tali finanziamenti avvenuti in corso di concordato, sempre in caso di fallimento, sono prededucibili se: 2.a. Funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori, pagandoli con una percentuale più elevata [magari finisco con finanziamenti un progetto che mi darà maggiore marginalità. (Stefanel ha aggravato il dissesto chiedendo finanziamenti interinali, ma con questi ha ultimato la collezione che gli permetterà di avere un più alto margine di guadagno)]. 2.b.Si deve dimostrare al giudice, con un business plan e una relazione stilata da un professionista, l’utilità del finanziamento interinale. Successivamente, dopo l’attestazione dell’esperto il giudice dà l’ok.

È possibile ANCHE l’ istituto interinale di urgenza , in cui il giudice concede il

finanziamento interinale senza l’attestazione dell’esperto. Consente di pagare i debiti anteriori all’entrata in concordato (non è considerato lesivo della par condicio), se si dimostra che il soggetto è un fornitore strategico senza il quale non è possibile andare avanti (qui si gioca molto sulla forza che ha il

fornitore, perché se strategico per l’impresa può non fornirla più violando i vincoli contrattuali)

{l’aeroporto di rimini ha chiesto finanziamenti per la domanda di concordato in bianco, successivamente è stata bocciata, facendo piovere istanze di fallimento. Così hanno presentato una domanda completa di concordato preventivo, ma i finanziatori del concordato in bianco erano stati inseriti tra i chirografari, cosi è stato rigettato ancora, perché devono essere considerati prededucibili anche i finanziamenti in funzione del concordato, anche se questo non va a buon fine (questa è stata l’interpretazione del giudice)}

3. finanza in esecuzione_ art. 182-quater [dopo]: trattasi di crediti derivanti da

finanziamenti, in qualsiasi forma effettuati, in esecuzione di un concordato preventivo. Tali finanziamenti devono essere previsti dal piano (in quanto erogati “in esecuzione”) e realizzati dopo l’omologazione del concordato, sempre in caso di successivo fallimento. Poiché tali crediti sono parte integrante della proposta approvata dai creditori concordatari, la prededucibilità è concessa di diritto.

Solo la nuova finanza derivante da queste tre norme è prededucibile. Come possiamo vedere la legge si sta spostando tutelando più l’impresa e meno i creditori, concedendo loro tuttavia di poter votare o meno le procedure.

² Con il decreto di omologazione del concordato, la procedura si chiude.

  • Il concordato viene quindi eseguito sotto la sorveglianza del commissario giudiziale.
  • Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
  • Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

Fermo restando il disposto dell'articolo 173 [Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura]:

  • il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.