Scarica Concorso straordinario TER dispensa di legislazione scolastica completa 2024 e più Dispense in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Sommario IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO .................................................................................................................................................................................................................. 10 1.1 L’EVOLUZIONE STORICA DELLA SCUOLA ITALIANA ........................................................................................................................................................................................................... 11 LA SCUOLA NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA .......................................................................................................................................................................................... 14 1.2 DALLA RIFORMA MORATTI ALLA RIFORMA GELMINI ...................................................................................................................................................................................................... 23 1.3 LEGGE 107/2015. RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI ............................................................... 39 1.3.1 Autonomia scolas0ca .............................................................................................................................................................................................................................. 40 1.3.2 Organico dell’autonomia ......................................................................................................................................................................................................................... 42 1.3.3 Rimodulazione del monte ore, apertura es0va delle is0tuzioni scolas0che ............................................................................................................................................ 47 1.3.4 Formazione delle classi ............................................................................................................................................................................................................................ 48 1.3.5 Il piano dell’offerta forma0va triennale ................................................................................................................................................................................................... 48 1.3.6 Il piano straordinario di assunzioni .......................................................................................................................................................................................................... 50 1.3.7 Supplenze per gli iscriI in prima fascia delle graduatorie di circolo e d’is0tuto ..................................................................................................................................... 56 1.3.8 Piano straordinario di mobilità ................................................................................................................................................................................................................ 57 1.3.9 Le nuove procedure concorsuali .............................................................................................................................................................................................................. 58 1.3.10 Ges0one dell’anno transitorio (2015-2016) e cos0tuzione degli ambi0 territoriali e delle re0 ............................................................................................................. 61 1.3.11 Modalità per l’affidamento degli incarichi triennali .............................................................................................................................................................................. 63 1.3.12 Assegnazione e acceUazione dell’incarico ............................................................................................................................................................................................. 65 1.3.13 Periodo di prova .................................................................................................................................................................................................................................... 66 1.3.14 Il comitato di valutazione ...................................................................................................................................................................................................................... 66 1.3.15 Carta eleUronica per l’aggiornamento dei docen0 ................................................................................................................................................................................ 69 1.3.16 Formazione in servizio obbligatoria ....................................................................................................................................................................................................... 70 1.3.17 Supplenze fino a 10 giorni ..................................................................................................................................................................................................................... 70 1.3.18 Il limite di 36 mesi per i contraI delle supplenze non è retroaIvo ...................................................................................................................................................... 71 1.3.19 Risorse economiche per il potenziamento della valutazione a favore dell’INVALSI ............................................................................................................................... 72 1.3.20 Risorse economiche per la valutazione dei docen0 ............................................................................................................................................................................... 72 1.3.21 Lo staff del dirigente scolas0co .............................................................................................................................................................................................................. 73 1.3.22 School bonus e detrazioni IRPEF per le iscrizioni alle scuole paritarie ................................................................................................................................................... 73 1.3.23 Finanziamento ai percorsi forma0vi senza ricorso agli sponsor priva0 ................................................................................................................................................. 75 1.3.24 Le scuole innova0ve ............................................................................................................................................................................................................................... 76 1.3.25 Convenzione CONSIP .............................................................................................................................................................................................................................. 78 1.3.26 L’istruzione per gli adul0 ........................................................................................................................................................................................................................ 78 PRIORITARI ..................................................................................................................................................................................................................................................... 79 1.3.28 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ............................................................................................................................................................................................................................. 82 1.3.29 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE .......................................................................................................................................................................................................................... 85 1.3.30 A MENSA ALIMENTI A KM ZERO E DA AGRICOLTURA BIO ............................................................................................................................................................................................. 88 1.3.31 CHI USA EDIFICI È RESPONSABILE .......................................................................................................................................................................................................................... 88 1.3.32 COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO .............................................................................................................................................................................................................. 88 1.3.33 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELL’OPERATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ........................................................................................................................................................................... 91 1.3.34 SALVATAGGIO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI I CUI CONCORSI SONO STATI ANNULLATI ............................................................................................................................................................. 93 1.3.35 DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE ................................................................................................................................................ 95 1.3.36 PERSONALE SCOLASTICO IN POSIZIONE DI COMANDO O ALTRO .................................................................................................................................................................................... 95 1.3.37 PORTALE UNICO DEI DATI DELLA SCUOLA ................................................................................................................................................................................................................. 96 1.3.38 INTERVENTI IN MATERIA AMMINISTRATIVO-CONTABILE .............................................................................................................................................................................................. 97 1.3.39 PIANO STRAORDINARIO DI VERIFICA DEI REQUISITI DELLA PARITÀ SCOLASTICA ................................................................................................................................................................. 97 1.3.40 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE ............................................................................................................................................................................................................ 98 1.3.41 DIDATTICA LABORATORIALE ............................................................................................................................................................................................................................... 100 1.3.42 DELEGHE, DEROGHE E ABROGAZIONI ................................................................................................................................................................................................................... 101 2.2.6 La teoria di Vygotskij ............................................................................................................................................................................................................................. 232 2.2.7 Il cogni0vismo ........................................................................................................................................................................................................................................ 238 2.2.8 Il costruIvismo ..................................................................................................................................................................................................................................... 239 2.2.9 La teoria di Bruner ................................................................................................................................................................................................................................. 242 2.2.10 La teoria di Ausubel ............................................................................................................................................................................................................................. 246 2.2.11 La teoria di Novak ................................................................................................................................................................................................................................ 249 2.2.12 La teoria del pensiero laterale ............................................................................................................................................................................................................. 251 2.3 Metodologie dell’insegnamento ............................................................................................................................................................................................................... 254 2. FORMULAZIONE DELLE IPOTESI DI CAMBIAMENTO E DEI PIANI DI IMPLEMENTAZIONE; ....................................................................................................................................................... 264 2.3.3 Il metodo individualizzato: il mastery learning ...................................................................................................................................................................................... 267 2.4 Tecniche aIve d’insegnamento ............................................................................................................................................................................................................... 269 1. IL ROLE PLAYING ..................................................................................................................................................................................................................................................... 272 2. L’IN BASKET ........................................................................................................................................................................................................................................................... 275 3. L’ACTION MAZE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 276 2.4.2 Le tecniche di analisi per capire le situazioni reali: lo studio di caso, incident 1. Lo studio di caso ....................................................................................................... 277 2. L’INCIDENT PER IMPARARE A DECIDERE ........................................................................................................................................................................................................................ 279 2.4.3 Tecniche di riproduzione opera0va come le dimostrazioni e le esercitazioni ........................................................................................................................................ 280 1. DIMOSTRAZIONE .................................................................................................................................................................................................................................................... 281 2. ESERCITAZIONE ...................................................................................................................................................................................................................................................... 282 2.4.4 Tecniche di produzione coopera0va ...................................................................................................................................................................................................... 284 2.5 Metodologie e tecniche prevalen0 nei diversi ordini e gradi della scuola ................................................................................................................................................ 286 INTEGRAZIONE SCOLASTICA: IL RUOLO DELLA DIDATTICA SPECIALE .............................................................................................................................................................. 299 3.1 IL PERCORSO DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA ............................................................................................................................................................................................................ 299 I DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP • UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE .......................................................................................................................... 304 3.2 La definizione scien0fica di handicap e disabilità ..................................................................................................................................................................................... 310 3.3 Strategie didaIche e percorsi d’integrazione rivol0 agli studen0 con disabilità ..................................................................................................................................... 314 3.4 Legge 170/2010 ........................................................................................................................................................................................................................................ 320 1. LA DISLESSIA ......................................................................................................................................................................................................................................................... 322 2. LA DISGRAFIA E LA DISORTOGRAFIA ............................................................................................................................................................................................................................ 323 3. LA DISCALCULIA ..................................................................................................................................................................................................................................................... 324 4. LA COMORBILITÀ .................................................................................................................................................................................................................................................... 324 3.4.2 Metodologie di intervento educa0vo e didaIco ................................................................................................................................................................................... 326 3.4.3 La didaIca per gli alunni con DSA ........................................................................................................................................................................................................ 332 3.5 DisadaUamento scolas0co ....................................................................................................................................................................................................................... 340 3.6 La valutazione degli alunni disabili ........................................................................................................................................................................................................... 342 3.7 L’insegnante di sostegno ........................................................................................................................................................................................................................... 343 INSEGNANTE DI SOSTEGNO ........................................................................................................................................................................................................................................... 344 L’APPRENDIMENTO SECONDO IL MODELLO DI SCUOLA INCLUSIVA ................................................................................................................................................................ 347 4.1 LA SCUOLA INCLUSIVA ........................................................................................................................................................................................................................................... 348 4.2 GLI «OSTACOLI ALL’APPRENDIMENTO E ALLA PARTECIPAZIONE» INTRODOTTI DALL’INDEX FOR INCLUSION ................................................................................................................................ 352 4.3 STRATEGIE PER FAVORIRE I PROCESSI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: IL PDP .................................................................................................................. 355 4.4 IL PDP PER I CASI DI DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ DDAI (O ADHD) .............................................................................................................................................. 358 4.5 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ ......................................................................................................................................................................................................................... 360 COME ORGANIZZARE E GESTIRE UNA LEZIONE EFFICACE .............................................................................................................................................................................. 362 5.1 LEZIONE INTERATTIVA VERSUS LEZIONE CLASSICA ......................................................................................................................................................................................................... 362 5.2 GLI OBIETTIVI DELLA LEZIONE .................................................................................................................................................................................................................................. 365 5.3 INCONVENIENTI E VANTAGGI DELLA LEZIONE CLASSICA .................................................................................................................................................................................................. 369 5.4 PROPOSTA DI UN MODELLO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA LEZIONE ................................................................................................................................................................................ 373 1. PRESENTAZIONE DELL’ARGOMENTO E DELLE PRIME INFORMAZIONI TEORICHE DI BASE ........................................................................................................................................................... 374 2. DOMANDA-STIMOLO ALL’AULA ................................................................................................................................................................................................................................. 374 3. DISCUSSIONE ........................................................................................................................................................................................................................................................ 375 4. ESPOSIZIONE DELLE SUCCESSIVE NOZIONI TEORICHE ....................................................................................................................................................................................................... 375 5.5 La preparazione della lezione ................................................................................................................................................................................................................... 376 5.6 Conoscere i partecipan0 ........................................................................................................................................................................................................................... 379 5.7 La programmazione dei contenu0 ............................................................................................................................................................................................................ 383 5.8 S0le d’insegnamento ................................................................................................................................................................................................................................ 386 5.9 Il coinvolgimento del gruppo .................................................................................................................................................................................................................... 390 5.10 La ges0one delle domande ..................................................................................................................................................................................................................... 395 5.11 I rinforzi dell’apprendimento .................................................................................................................................................................................................................. 400 1. RIEPILOGO DEL DOCENTE ......................................................................................................................................................................................................................................... 402 2. RIEPILOGO GUIDATO ............................................................................................................................................................................................................................................... 403 3. RIEPILOGO LIBERO .................................................................................................................................................................................................................................................. 405 5.12 Il materiale didaIco .............................................................................................................................................................................................................................. 406 5.13 Scopi e 0pi di esercitazioni ...................................................................................................................................................................................................................... 417 5.14 Il comportamento del docente ................................................................................................................................................................................................................ 425 5.15 Gli effeI delle aspeUa0ve del docente sull’apprendimento ................................................................................................................................................................... 438 5.16 Gli s0li di conduzione .............................................................................................................................................................................................................................. 440 5.17 Programmazione modulare: lezione e mul0disciplinarietà .................................................................................................................................................................... 450 5.18 La lezione come unità didaIca .............................................................................................................................................................................................................. 454 ESEMPIO DEL MODULO DIDATTICO/UNITÀ ................................................................................................................................................................................................... 465 LA CODOCENZA ............................................................................................................................................................................................................................................ 470 ESEMPIO DI CODOCENZA ITALIANO-MATEMATICA-SCIENZE .......................................................................................................................................................................... 472 USO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NELLA DIDATTICA ........................................................................................................................ 473 9.6 EUROPASS .......................................................................................................................................................................................................................................................... 591 9.7 RIFLESSI DELL’EQF IN ITALIA ................................................................................................................................................................................................................................... 592 9.8 FONDI STRUTTURALI ............................................................................................................................................................................................................................................. 594 9.9 L’INSERIMENTO DEGLI STUDENTI STRANIERI E L’INTEGRAZIONE INTERCULTURALE ................................................................................................................................................................ 597 9.10 LE INDICAZIONI OPERATIVE DELLE «LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI» DEL 2014 .................................................................................................. 602 ISCRIZIONE E DISTRIBUZIONE NELLE CLASSI DEGLI STUDENTI STRANIERI ...................................................................................................................................................... 603 L’ACCOGLIENZA ............................................................................................................................................................................................................................................. 603 LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI ....................................................................................................................................................................................................................... 605 L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA .................................................................................................................................................................................................. 608 9.11 LA DIDATTICA PER L’INTERCULTURA ........................................................................................................................................................................................................................ 612 UTILIZZANDO METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO COOPERATIVE; ................................................................................................................................................................. 618 Lezione1 Il sistema scolastico italiano 1.1 L’evoluzione storica della scuola italiana La storia della scuola italiana consente di individuare il percorso di affermazione del ruolo dell’istruzione nella società italiana e la progressiva affermazione del diritto allo studio. Una sintetica descrizione degli eventi storici più significativi potrà quindi essere utile. A partire dalla seconda metà dell’Ottocento il principio dell’istruzione di massa e l’accesso allo studio furono al centro del dibattito illuminista. Nello stesso periodo l’Italia era caratterizzata da una difficile situazione sociopolitica. In questo clima furono sperimentati diversi modelli educativi che ebbero più o meno successo. Un ruolo importante lo ebbero le iniziative filantropiche e non strutturate gestite dagli enti ecclesiastici e religiosi. Il re Carlo Alberto istituì nel 1847 il Ministero della pubblica istruzione col nome di Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione, affidandole competenza organizzativa nell’istruzione e sottolineando l’importanza di una gestione amministrativa della scuola centralizzata. Con la legge Boncompagni del 1848, che affermava che la Pubblica Istruzione era uffizio civile e non religioso, venivano trasferite tutte le funzioni dell’Istruzione, compresa l’Università, al Segretariato della Pubblica Istruzione, e lo si ridenominava Ministero della pubblica istruzione. La legge Casati del 1859 fu promulgata esprimendo la volontà dello Stato di farsi carico del dirittodovere di intervenire in materia scolastica sia a fianco che in sostituzione della Chiesa cattolica, che da secoli continuava ad esercitare un monopolio in questo ambito. Durante il governo della sinistra storica guidato da Agostino Depretis, venne promulgata la legge Coppino (1877) influenzata dal punto di vista culturale dal positivismo ispirato al progresso e alla ricerca scientifica. Questa legge aveva l’intento di formare alla cittadinanza come diremo in termini attuali. Infatti, oltre agli insegnamenti di base, agli alunni veniva insegnata a scuola l’educazione civica. La legge Coppino ampliò anche lo spazio di insegnamento dedicato alle materie scientifiche e in qualche misura iniziava una importante rivoluzione nella metodologia scolastica. Grazie all’influenza della filosofia positivista di quell’epoca venivano sollecitati all’interno della scuola insegnamenti ispirati al carattere epistemologico e scientifico piuttosto che ai principi dogmatici precedentemente utilizzati. Fu proprio questo nuovo approccio ricondotto ad una cultura laica che mosse le resistenze dei cattolici i quali scelsero per i propri figli le scuole private, prevalentemente gestite dalla Chiesa cattolica. La legge Coppino, pur ribadendo l’obbligo dell’istruzione elementare sancito in precedenza, ne colmò una lacuna, specificando anche le sanzioni per gli inadempienti. La legge, inoltre, apportò delle modifiche alla scuola elementare che diventò di 5 anni (con l’obbligatorietà dei primi tre). per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. • Articolo 34: La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Si può comunque ritenere che l’affermazione della scuola dell’obbligo enunciata dall’art. 34 della Costituzione italiana sia stato il frutto di progressive conquiste. Dopo lunghe trattative politiche è stata approvata la legge n. 1859 nel 1962 che prevedeva l’abolizione della scuola di avviamento al lavoro, con la creazione di una scuola media unificata che permettesse l’accesso a tutti alle scuole superiori. La scuola quindi perde il suo carattere elitario dal momento che la scuola di avviamento al lavoro rappresentava l’unico accesso all’istruzione per le classi meno agiate. Gli anni Sessanta sono stati segnati anche da forti contestazioni, culminate nelle rivolte del ’68. Molto significativo è, di questo periodo, il noto scritto di don Milani Lettera a una professoressa (1967). Le critiche più importanti in esso contenute possono essere riassunte nei seguenti punti: • la scuola è un’istituzione elitaria che marginalizza i poveri; • i programmi sono improntati al nozionismo; • la scuola non riflette la vita reale e quotidiana pertanto quello che viene insegnato non aiuta a diventare cittadini consapevoli; • l’uso del voto come sistema valutativo è da mettere in discussione. Nel 1969, sotto la spinta in parte dei movimenti studenteschi, sono state approvate norme per la liberalizzazione dell’accesso agli studi universitari e norme che hanno modificato l’esame di maturità strutturandolo con due prove scritte e una prova orale che verteva su due materie scelte (una dallo studente e una dai docenti) fra un gruppo di quattro indicate anticipatamente dal ministero della pubblica istruzione, diverso per ogni tipo di istituto. La struttura di questo esame venne definita provvisoria e sperimentale; tuttavia, sarebbe rimasta immutata per più di vent’anni. La didattica, il rapporto intersoggettivo alunno-docente, la vita sociale della scuola italiana hanno subito una radicale trasformazione a partire dalla rivoluzione studentesca. I giovani del sessantotto lottarono per un ritorno ai valori democratici. Fu una battaglia culturale e quindi politica che puntava al rinnovamento della società. Anche le contestazioni giovanili hanno fortemente contribuito a cambiare la scuola ed a renderla più democratica. Prima di quell’anno la scuola era selettiva, in quanto dopo le elementari avveniva lo sdoppiamento del canale d’istruzione per abbienti e meno abbienti (media e avviamento): l’istituzione della scuola media dell’obbligo aveva già posto fine a questo tipo di discriminazione ma furono le contestazioni studentesche di quegli anni ad estendere l’accesso all’istruzione. Intellettuali e studenti costituirono un fronte comune che coinvolse anche gli insegnanti e gli educatori. Innanzitutto, fu abbattuta la barriera esistente tra docente e alunno, alla ricerca di un dialogo educativo più realistico e iniziò il processo di rinnovamento negli stili di insegnamento. I nuovi scioperi agli inizi degli anni Settanta portarono all’emanazione dei primi cinque Decreti Delegati che resero la scuola più aperta alla società. La riforma scolastica definì lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente (Legge 477/1973) e furono inoltre istituiti nella scuola gli organi collegiali più o meno nella forma che oggi conosciamo. Assemblee degli studenti (di classe o di istituto) e dei genitori riconoscendo il diritto di assemblea, fino al 1974 larvatamente concesso dai presidi. Le norme sulle assemblee sono state riprese dal Testo Unico in materia di istruzione e continuano a essere rispettate in tutte le scuole italiane. Il D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974 «Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato» riguarda lo stato giuridico e la funzione del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola. Il D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974 «Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti» riconosce e regola le sperimentazioni nella scuola, intese «come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico e come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti». Il D.P.R. n. 420 del 31 maggio 1974 «Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche» riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico del personale non docente. Con la Legge 517 del 1977, «Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico», si realizza l’uguaglianza sostanziale che era stata proposta nell’articolo 3 della Costituzione italiana. Infatti, la legge istituisce un esame di fine ciclo della scuola elementare in un’unica sessione dove la valutazione viene espressa dall’insegnante della classe con l’integrazione di due docenti del Collegio di appartenenza e vengono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione. Negli anni ’90 la struttura sociale e le esigenze normative sono andate incontro a cambiamenti che vedono al centro del sistema la qualità, la cultura del servizio, i principi di sussidiarietà sanciti anche dal Trattato di Maastricht del 1992 (ovvero, l’attribuzione della generalità dei compiti alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai cittadini interessati). Nel 1996 a capo del dicastero della Pubblica Istruzione viene posto Luigi Berlinguer, il quale si propone importanti obbiettivi: l’innalzamento dell’obbligo scolastico, la riforma dell’esame di maturità, l’autonomia scolastica ed il riordino dei cicli. Il 3 giugno 1997 il governo presenta la Legge Quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione, con la quale doveva venire stravolto il sistema scolastico italiano, poiché erano previsti due cicli scolastici. Con la Legge 10 dicembre 1997, n. 425 viene riformato l’esame di maturità. Da questo momento l’esame è denominato ufficialmente esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore o, in breve, esame di Stato. I punti principali della riforma Berlinguer sono: l’obbligo scolastico esteso a 15 anni, e creazione di un secondo tipo di obbligo, quello alla formazione professionale, che dura fino ai 18 anni. E già questa è una novità. Il secondo elemento di rottura con il passato riguarda il numero complessivo di anni dedicati all’istruzione: da 13 (cinque elementari, tre medie, cinque superiori), diventeranno 12. Resta invece intatta la possibilità di frequentare i 3 anni di scuola materna, dai 3 ai 6 anni; il ciclo primario comprende tre bienni, a cui seguirà un anno definito di orientamento. In pratica, è una sorta di sintesi tra le elementari e le medie, con una maggiore attenzione, però, alla preparazione agli studi del successivo ciclo di istruzione; il ciclo secondario dura cinque anni, e si articola in cinque differenti aree: umanistica, scientifica, tecnica, artistica e musicale. Nel primo biennio molti insegnamenti sono comuni, in modo da permettere, se lo studente vuole, di passare da un indirizzo ad un altro. Al termine dei 5 anni, i ragazzi dovranno sottoporsi, come adesso, all’esame di Stato. Le elezioni politiche del 2001 vengono vinte dalla coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi. Viene nominata Ministro per la pubblica istruzione Letizia Moratti, che presenta una proposta di radicale riforma del sistema scolastico, suscitando consensi e dissensi accesi su fronti opposti. E questa diviene la storia della scuola di oggi che affronteremo nel paragrafo successivo. In definitiva in materia scolastica le competenze vengono attribuite alla legislazione concorrente tranne alcuni ambiti di potestà legislativa esclusiva dello Stato, la formazione professionale diventa di esclusiva competenza regionale. Le scuole acquisiscono per effetto del decentramento ampia autonomia e competenze esclusive in merito agli obiettivi formativi. Con la legge 131/2003 recante «Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3» si definisce che, in materia di piani di studio, spetta al livello nazionale stabilire: i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) delle scuole per ogni ordine e grado; il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) che l’alunno deve possedere a conclusione dei corsi scolastici e di formazione professionale; gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) stabiliti per ogni disciplina impartita esclusivamente nelle scuole, mentre gli OSA del sistema della formazione scolastica sono stabiliti dalle Regioni. Altri cambiamenti nell’ordinamento scolastico con particolare riferimento ai cicli scolastici arrivano con la legge n. 53/2003, fortemente voluta dell’ex Ministro dell’istruzione Letizia Moratti dalla quale prende il nome, che abroga la riforma Berlinguer varata nel 2000. I principi di questa riforma saranno ripresi successivamente dalla cosiddetta riforma Gelmini. I principali cambiamenti voluti dalla riforma Moratti riguardano il riordino dei cicli scolastici e soprattutto l’attuazione del principio dell’alternanza scuola-lavoro. L’alternanza scuola-lavoro, seguendo il testo della riforma, permetterà agli studenti di «svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro». Con la riforma Moratti vengono previsti i seguenti cambiamenti all’interno di ciascun ciclo scolastico: nella scuola dell’infanzia l’iscrizione viene consentita ai bambini con 28 mesi compiuti anziché 36; nella scuola primaria è prevista l’iscrizione di un bambino a partire dai 5 anni e mesi 4 compiuti; fin dal primo anno viene previsto l’insegnamento di una lingua straniera e dell’uso del computer e di una valutazione biennale. Abolizione dell’esame di 5a elementare. I programmi ministeriali subiscono un cambiamento drastico per quanto riguarda lo studio delle materie: storia, geografia, scienze; nella scuola secondaria di primo grado è prevista una valutazione dopo il secondo anno, mentre al termine del terzo l’esame di Stato. La durata dell’anno scolastico veniva ridotta a ventisette settimane, e si riduce da tre a due le ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria; viene prevista l’introduzione del cosiddetto «portfolio», un dossier che documenta le esperienze, scolastiche o meno, tramite le quali ogni studente aveva acquisito le varie «abilità». Come per la scuola primaria, anche nella scuola secondaria di primo grado veniva abolito il tempo prolungato; nella scuola secondaria di secondo grado viene previsto un primo biennio e un secondo biennio al quale si aggiungeva un ulteriore anno. La maturità è necessaria per accedere all’Università degli studi. Nelle scuole professionali è prevista una durata graduata nel corso degli anni con periodi di alternanza fra scuola e lavoro. Al termine di tre anni viene consegnato un diploma di qualifica. La portata della riforma Moratti è stata parzialmente ridotta durante il successivo governo Prodi, dopo che negli anni precedenti era stata fortemente osteggiata da gran parte del mondo della scuola, a partire dagli studenti. Il Ministro dell’istruzione Fioroni del governo Prodi sospende l’attuazione dei provvedimenti riguardanti il secondo ciclo di studi della legge 53/2003. La strategia del cacciavite fu la metafora usata dal Ministro Fioroni per indicare che il centrosinistra non avrebbe messo in atto un’ennesima riforma di sistema, ma si sarebbe limitato ad apportare una serie di correttivi necessari per rendere più efficace e moderno il sistema di istruzione. I punti qualificanti dell’azione del ministro Fioroni possono essere sintetizzati: L’elevamento dell’obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa. Con il termine riforma Gelmini si indica comunemente l’insieme degli atti normativi riguardanti il settore dell’istruzione entrati in vigore durante la permanenza in carica del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Gelmini durante il governo Berlusconi. Questi interventi sono contenuti in alcuni articoli della legge 133/2008, e sono proseguiti con la legge 169/2008, il cui scopo principale è quello di riformare il sistema scolastico italiano. La riforma è entrata in atto il 1° settembre 2009 per la scuola primaria e secondaria di primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado il 1° settembre 2010. La legge 240/2010 di riforma del sistema universitario è entrata in vigore nel gennaio 2011. La riforma Gelmini ci consegna l’attuale sistema scolastico non avendo l’attuale ministro dell’istruzione Profumo attivato sostanziali modifiche. La legge 133/2008, prevede un piano programmatico del ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze volto alla razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. Il piano programmatico comporterà una più ampia revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico nonché la necessaria e successiva regolamentazione esecutiva per la ridefinizione dei curricola scolastici, dei piani di studi e dei quadri orario vigenti nei diversi ordini di scuola. Le norme di attuazione legge 133/2008 sono rappresentate dai Decreti che seguono: D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola». Il decreto introduce l’uso efficace ed efficiente delle risorse economiche degli organici e la formazione delle classi di ogni ordine e grado. Le dotazioni organiche e complessive vengono definite annualmente con decreto interministeriale MIUR e MEF e gli Uffici Scolastici Regionali (USR) intervengono nella ripartizione delle consistenze organiche a livello provinciale; D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola d’infanzia e del primo ciclo di istruzione» introduce nell’organizzazione e nel funzionamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione misure di riorganizzazione e qualificazione. Ripristina l’anticipo delle iscrizioni nella scuola dell’infanzia e rilancia l’apertura delle cosiddette sezioni primavera, ovvero quelle che ospitano i bambini da 24 a 26 mesi; Il decreto menzionato verrà ricordato fondamentalmente per il reinserimento del maestro unico nella scuola primaria nonché per la variazione dell’orario settimanale prevista da 24 a 40 ore, corrispondente al tempo pieno comprensivo della mensa. Il modello di maestro unico elimina il precedente modello del modulo e delle compresenze in aula. Il decreto introduce nella scuola secondaria di primo grado un nuovo quadro orario che prevede il potenziamento delle ore di lingua inglese e della lingua italiana per gli alunni stranieri; ––D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia» applica il decreto legge coordinando tutte le norme in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni. Le norme più recenti adottate nel 2010 hanno comportato un riordino complessivo dei cicli scolastici che sono quelli attualmente in vigore: D.P.R. n. 87 del 15 giugno 2010, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali» vede gli istituti professionali come parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione; appartengono ad un’area tecnicoprofessionale unitaria finalizzata al rilascio di titoli conclusivi e dotati di una propria identità ordinamentale. Questi hanno come riferimento le filiere produttive a differenza degli Istituti Tecnici che hanno come riferimento le filiere tecnologiche. Gli Istituti Professionali sono competenti nei settori che operativi con l’ampio uso delle metodologie laboratoriali. Gli Istituti Tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico-professionali. Con il riordino degli Istituti Tecnici si passa da 10 settori e 39 indirizzi a 2 settori e 11 indirizzi. L’impostazione sarà sintetizzata nella formula 2+2+1: durante il primo biennio si studieranno materie comuni, mentre durante il secondo biennio si studieranno le materie dell’indirizzo scelto. Il nuovo assetto degli Istituti Tecnici Settore economico con due indirizzi: • Amministrazione, Finanza e marketing • Turismo. Settore tecnologico con nove indirizzi: • Meccanica, Meccatronica ed energia • Trasporti e Logistica • Elettronica ed elettrotecnica • Informatica e Telecomunicazioni • Grafica e Comunicazione • Chimica, materiali e Biotecnologie • Sistema moda • Agraria, Agroalimentare e Agroindustria • Costruzioni, Ambiente e Territorio. I percorsi sono articolati in un primo biennio, in un secondo biennio ed in un quinto anno anche se il secondo biennio e il quinto anno costituiscono articolazioni di un unico triennio. Nel triennio oltre all’area di istruzione generale comune a tutti i percorsi, vengono approfonditi i contenuti scientifici, economico-giuridici e tecnici delle aree di indirizzo. Sono previsti tirocini e sistemi in alternanza scuola-lavoro al fine di poter apprendere anche in contesti operativi in armonia con lo spirito della formazione tecnica. È possibile ed è prevista anche la collaborazione con esperti del mondo del lavoro e delle professioni per arricchire l’offerta formativa e sviluppare competenze specifiche. È ancora prevista la costituzione di: un Comitato tecnico-scientifico con composizione paritetica di docenti e esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consultive; i Dipartimenti per favorire l’integrazione disciplinare e la progettazione formativa; un ufficio tecnico per gli istituti del settore tecnologico, industria e artigianato con il compito di organizzare in maniera funzionale i laboratori, il loro adeguamento alle in novazioni tecnologiche, le misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell’ambiente. Dall’anno scolastico 2010/2011 è partita la realizzazione di un nuovo sistema di Licei. Questo sistema vede ricondotti a 6 Licei i 400 indirizzi sperimentali fino ad allora in atto. Il nuovo sistema dei Licei – Liceo artistico con sei indirizzi: • Arti figurative • Architettura e ambiente • Design • Audiovisivo e multimediale • Grafica • Scenografia – Liceo classico – Parte Terza Metodologie e tecniche della didattica Liceo musicale e coreutico – Liceo scientifico con opzione scienze applicate e a partire dall’a.s. 2014-15 con indi-rizzo sportivo (D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013) – Liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale che sostituisce il Liceo psi-copedagogico portando a compimento le sperimentazioni degli anni precedenti. L’area liceale dell’istruzione secondaria di secondo grado comprende sei percorsi, alcuni dei quali si articolano in indirizzi (il liceo artistico ne ha sei, che assorbono in parte anche la domanda che si rivolgeva in passato agli istituti d’arte), oppure prevedono un’opzione, cioè un piano di studi diverso rispetto a quello principale: è il caso del liceo delle scienze applicate rispetto al liceo scientifico, e del liceo economico-sociale rispetto al liceo delle scienze umane. Il percorso didattico liceale prevede un primo biennio, un successivo biennio – organizzato in singole annualità – e un quinto anno conclusivo. La ristrutturazione dell’articolazione didattica ha comportato anche delle modifiche del piano di studio. Esso vede una prevalenza di laboratori nelle discipline scientifiche, ampio ricorso a metodologie di ricerca-azione, indagine scientifica, uso delle tecnologie. L’opzione delle scienze applicate previste per il liceo scientifico fornisce le competenze negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare attenzione alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, informatiche. la realizzazione di alcuni aspetti della riforma nell’a.s. 2016-2017 (per esempio autonomia scolastica, POF triennale, costituzione di ambiti territoriali, ulteriori competenze del dirigente scolastico), e ulteriori aspetti che hanno un’immediata realizzazione (per esempio piano straordinario di assunzioni) e altri con realizzazione attraverso decreti da emanare in 120-180 giorni dalla sua entrata in vigore (per esempio modifica del Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). 1.3.1 Autonomia scolastica La legge n. 107/2015 ha inteso nelle sue premesse estendere e rafforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche derivante dall’art. 21 della L. 59/1997, dai D.P.R. 275/1999 e 233/1998 e dal D.L. 44/2001. L’articolo 1, comma 1, individua l’oggetto e la finalità della legge nella disciplina dell’autonomia scolastica. È l’autonomia che consente, nella visione del testo approvato, l’organizzazione ottimale del servizio scolastico attraverso l’uso della flessibilità, la diversificazione dell’offerta formativa, criteri di efficienza ed efficacia. L’autonomia scolastica è dalla legge collegata ad alcuni aspetti già presenti dalla vigente legislazione e ad altri nuovi. Essa è infatti collegata: • alla dotazione finanziaria; • alla integrazione e al migliore utilizzo delle risorse e delle strutture; • alla introduzione di tecnologie innovative; • al coordinamento con il contesto territoriale; • all’introduzione della programmazione triennale dell’offerta formativa (in precedenza di carattere annuale) da parte della scuola per il potenziamento della conoscenza e delle competenze degli studenti e l’apertura della comunità scolastica al territorio. Un passaggio rilevante nella legge 107/2015 è che al fine di realizzare l’autonomia e di riorganizzare l’intero sistema di istruzione deve essere istituito l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergono dal piano triennale dell’offerta formativa. Quindi autonomia, piano di offerta formativa triennale, organico dell’autonomia, costituzione degli ambiti territoriali, gestione degli organici da parte dei dirigenti scolastici e ulteriori competenze dirigenziali sono le parole chiave per l’interpretazione dell’assetto organizzativo a cui è finalizzata la riforma. 1.3.2 Organico dell’autonomia L’organico dell’autonomia non è una novità. Esso è stato introdotto in Italia già nel 1996 con la legge 662 (art. 1 comma 72), alla quale ha fatto seguito la legge 59/1997 (art. 21), quindi il D.P.R. 233/1998, il D.P.R. 251/1998 e il D.M. 71/1999. Lo scopo era di far sì che quest’organico funzionale (equivalente nei contenuti all’organico dell’autonomia) assegnato alla scuola si occupasse di attività didattiche in compresenza, programmazione, organizzazione, realizzazione di iniziative di raccordo con le realtà socioeconomiche e di orientamento, dell’alternanza scuola-lavoro, nonché di progetti di ampliamento dell’offerta formativa. Si giunge, quindi, al D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, art. 50, nel quale viene introdotto un organico funzionale che «ha lo scopo di sostituire le tradizionali categorie dell’organico di diritto e di fatto». La norma prevedeva l’assegnazione di un contingente assegnato alla scuola per una durata di tre anni, determinato in base alle ultime serie storiche dei fabbisogni di personale. L’art. 50 del D.L. n. 5/2012 è rimasto lettera morta fino all’attuale legge 107/2015. Secondo l’art. 1, comma 7, le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, e in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; s) definizione di un sistema di orientamento. L’art. 1, comma 10, configura come ulteriori attività definite aggiuntive (nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale “118’’ del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. Secondo la riforma per l’anno scolastico 2016-2017 l’organico dell’autonomia dovrà comprendere l’organico di diritto, l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il potenziamento dell’offerta formativa. Sull’organico dell’autonomia, la cui definizione si baserà sulla programmazione dell’offerta formativa (POF) a carattere triennale, il dirigente scolastico potrà individuare, con il rispetto di alcuni criteri fissati dalla L. 107/2015, i docenti che possono realizzarla. L’organico dell’autonomia sarà determinato su base regionale. Pertanto, dall’anno scolastico 2016-2017 i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in ambiti territoriali e suddivisi per gradi d’istruzione, classi di concorso e tipologia di posto. Il nuovo organico dell’autonomia darà alla scuola l’8% di docenti in più, una media di 7 docenti aggiuntivi per ciascun istituto. 1.3.3 Rimodulazione del monte ore, apertura estiva delle istituzioni scolastiche Con l’articolo 1, commi 2-3, 5, 28, 64, 70, della legge 107/2015 viene ribadita l’autonomia scolastica per la piena realizzazione del curricolo e degli obiettivi da attuare attraverso alcuni strumenti: la possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina e delle attività e insegnamenti interdisciplinari; il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari nei limiti della dotazione organica dell’autonomia; la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo. Le scuole dovranno dunque garantire l’apertura pomeridiana delle scuole e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o potranno prevedere l’articolazione di gruppi di classi, anche attraverso il potenziamento del tempo scuola o attraverso la rimodulazione del monte orario in conformità a quanto indicato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2009. Infine, le scuole potranno programmare l’apertura estiva durante la sospensione dell’attività didattica. Infatti, gli istituti e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie e le associazioni del territorio, vengono indicati come soggetti incaricati di promuovere attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici scolastici senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Sebbene non venga direttamente esplicitato quali soggetti debbano svolgere le attività previste durante il periodo limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli esiti della verifica provvedendo quindi al finanziamento della dotazione organica complessiva del personale docente. Quando sarà a regime l’attivazione del POF triennale (2016-2017) che esprime e motiva l’organico dell’autonomia, sarà il dirigente scolastico ad individuare il personale da assegnare ai posti con le modalità inerenti ai nuovi ambiti territoriali. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Il personale docente assunto nella seconda e terza fase del Piano assunzionale straordinario, e l’eventuale personale docente che risultasse nell’anno scolastico 2016-2017 in esubero o soprannumerario, è assegnato ai costituendi ambiti territoriali. Dall’anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali. 1.3.6 Il piano straordinario di assunzioni La legge 107/2015 ha confermato l’attuazione di un piano straordinario di assunzioni (art. 1, commi 95-104). Dopo svariate ipotesi nella fase di discussione della legge il testo definitivo ha previsto un reclutamento di oltre 100 mila docenti attraverso varie fasi contrassegnate da differenti procedure. Una prima fase suddivisa in due tranches temporali (che nomineremo 0/A) ha interessato le immissioni in ruolo per coprire i posti vacanti, ovvero nell’organico di diritto per la sola provincia di GAE/Regione concorso attraverso le modalità ordinarie ovvero ex art. 399 del D.Lgs. n. 297/1994. Alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo si è proceduto infatti attingendo per il 50% dei posti disponibili alle graduatorie dei concorsi e per l’altro 50% dalle graduatorie ad esaurimento (art. 399, D.Lgs. 297/1994). In questa fase sono stati coperti i posti, corrispondenti a quelli lasciati liberi dal personale docente – sia su posto comune che su posto di sostegno – cessato dal servizio al 1° settembre 2015. Si specifica che in questa fase l’immissione in ruolo, gestita dal MIUR per il tramite degli uffici provinciali, riguarda: gli iscritti alle graduatorie di merito (GM) dei concorsi (sia del 2012 che precedenti per quelle classi di concorso ancora in vigore) e gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE). Al termine di questa prima fase sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. I docenti assunti in questa fase dopo l’assegnazione provvisoria della sede saranno titolari della cattedra nella sede di appartenenza così come i docenti già da tempo assunti a tempo indeterminato. L’immissione in ruolo in questa fase comporta la nomina giuridica ed economica dal primo settembre 2015. In una seconda fase (che nomineremo B) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è, altresì, autorizzato per lo stesso anno scolastico a coprire ulteriori posti (in organico di diritto residuati dalla fase A nelle varie province a livello nazionale) ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e per tipologie di posto. Questa fase riguarda solo: gli iscritti nelle GM del concorso 2012 e gli iscritti nelle GAE. Si evidenzia che a differenza di quanto avviene per la prima fase, si procederà in deroga all’art. 399 del D.Lgs. 297/1994 dando priorità agli iscritti nelle graduatorie del concorso del 2012 rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Sia per le graduatorie di merito del concorso 2012 (che comprende tutti gli iscritti a pieno titolo ovvero vincitori e idonei) che per le GAE si procederà all’immissione secondo il punteggio, i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’aggiornamento per il triennio 2014-2017. In questa fase infatti eventuali graduatorie ancora residue dei concorsi precedenti a quelle del 2012 sono soppresse. Nella fase B l’immissione in ruolo è avvenuta considerando la totalità delle province indicate in ordine di preferenza dai docenti nella domanda elaborata dal MIUR. La decorrenza giuridica delle assunzioni derivanti dalla seconda è il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro è a decorrere dal giorno della presa di servizio presso la sede assegnata. Ai docenti assunti in questa fase è assegnata una sede provvisoria. La sede definitiva sarà assegnata con la mobilità straordinaria del 2016/2017. che porterà a spostamenti dal sud al nord d’Italia. Inoltre, l’esistenza di criteri e regole differenti adottate nelle singole fasi di reclutamento sono andate a creare un sistema di tutele differenziato tra i docenti immessi in ruolo attraverso il Piano Straordinario: tutti i docenti immessi in ruolo prima di settembre 2015 (soprattutto quelli immessi in ruolo durante la fase 0/A) potranno conseguire una sede definitiva e non saranno soggetti all’inserimento nell’ambito territoriale, mentre i docenti immessi in ruolo secondo le fasi successive, i docenti soprannumerari, in esubero o che chiedono trasferimento non avranno riconosciute le tutele relative alla titolarità della cattedra perché obbligatoriamente inseriti nell’ambito territoriale. Nell’anno scolastico 2016-2017 i docenti assunti nelle fasi B e C dovranno produrre domanda di trasferimento su tutto il territorio nazionale, per l’assegnazione dell’ambito territoriale definitivo, che quindi potrebbe essere diverso da quello assegnato a settembre 2015. Una volta ottenuto l’ambito territoriale definitivo, i docenti potranno essere individuati dai dirigenti scolastici delle scuole dell’ambito territoriale di appartenenza, secondo il sistema delle candidature e valutazione del curriculum. Al contrario i docenti assunti in fase A non rientrano nel sistema ambiti territoriali. Sono esclusi dal Piano straordinario di assunzioni i docenti già di ruolo ma che per altra classe di concorso sono ancora iscritti nelle GAE o nelle Graduatorie di Merito, i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, gli iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, gli abilitati attraverso il TFA e PAS. Si esclude, inoltre, che, a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016, i posti per il potenziamento (organico dell’autonomia che è generato dal piano dell’offerta triennale) possano essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015-2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all’articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria. 1.3.7 Supplenze per gli iscritti in prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto La prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo già iscritti alla data di entrata in vigore della legge e non assunti a seguito del piano straordinario. A decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Pertanto, con la riforma scompare, dunque, la terza fascia. 1.3.8 Piano straordinario di mobilità La legge 107/2015 (art. 1, comma 108) prevede l’avviamento di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, che sarà avviato per l’a.s. 2016-2017. Il piano straordinario è rivolto ai docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2014-2015. Questi docenti potranno presentare la domanda di mobilità, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità (art. 399, comma 3, D.Lgs. 297/1994) per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’a.s. 2015-2016, cioè assegnati a soggetti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento nella seconda e terza fase del piano straordinario di assunzioni (i quali potranno, invece, partecipare successivamente, per l’a.s. 20162017, alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale). Questa norma potrebbe avere l’effetto di scalzare i docenti immessi in ruolo dalle GAE e non dalle GM della provincia o dall’ambito territoriale dove hanno ottenuto la sede provvisoria. preferenza per l’ambito territoriale ricompreso nella regione per cui hanno concorso, ovvero nella provincia in cui sono iscritti. Peraltro, per i soli candidati vincitori di concorsi si precisa che la rinuncia all’assunzione o la mancata accettazione della proposta senza validi motivi comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito. Invece, per l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento, si ribadisce solo che non è consentita la permanenza di docenti che abbiano già stipulato contratto a tempo indeterminato (art. 1, comma 4-quinquies, D.L. 134/2009, L. 167/2009). Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, prevede l’indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria); il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 1.3.10 Gestione dell’anno transitorio (2015-2016) e costituzione degli ambiti territoriali e delle reti La legge 107/2015 disciplina l’istituzione dell’organico dell’autonomia, che sarà composto da posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa. L’anno scolastico 20152016 è un anno di transizione durante il quale non vengono applicate le norme della riforma. Gli ambiti territoriali saranno definiti, infatti, solo nell’anno scolastico 2016-2017. All’interno degli ambiti saranno poi costituite le reti di scuole. A decorrere dall’anno scolastico 2016-2017 saranno articolati gli ambiti territoriali sub-provinciali (e inferiori alle città metropolitane) e le reti di scuole (queste potranno utilizzare gli stessi docenti e accorpare le segreterie amministrative). Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali dovranno definire l’ampiezza degli ambiti territoriali – che dovranno essere «inferiori» alla provincia – e dentro i quali saranno istituite le reti di scuole che avranno sottoscritto gli accordi di rete. L’estensione degli ambiti territoriali dovrà basarsi su alcuni indicatori: la popolazione scolastica; la prossimità (quindi la vicinanza) delle istituzioni scolastiche; le caratteristiche del territorio. Quindi saranno prese in considerazione anche le specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, la presenza di scuole negli istituti penitenziari nonché ulteriori situazioni o esperienze territoriali di rete già in essere. All’interno degli ambiti territoriali come si è detto si formeranno le reti di scuole. Le scuole potranno sottoscrivere degli accordi, sarà il MIUR, entro 120 giorni dall’approvazione della legge 107/2015, a emanare le linee guida con i criteri di cui dovranno tenere conto i futuri accordi. Dunque gli accordi di rete conterranno i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti all’interno della rete; in altre parole, i professori potranno muoversi all’interno della rete che corrisponderà a un determinato territorio, che potrà ovviamente comprendere più città. Le reti si accorderanno anche sugli insegnamenti opzionali, teoricamente essere correlato non alla discrezionalità del dirigente, ma ad una modifica di progettazione dell’intero istituto. Il dirigente scolastico, nel conferire gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale. 1.3.12 Assegnazione e accettazione dell’incarico L’incarico è conferito con l’accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, sarà l’ufficio scolastico regionale a provvedere ad assegnarli d’ufficio alle istituzioni scolastiche. Lo stesso Ufficio scolastico regionale provvederà a conferire l’incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta. 1.3.13 Periodo di prova L’effettiva immissione in ruolo è subordinata all’esito positivo del periodo di formazione e prova. La valutazione di tale periodo è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il Comitato di valutazione dei docenti di cui all’art. 11 del D.Lgs. 297/1994 – come modificato dall’art. 1, comma 129 della legge 107/2015 – sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nel caso di valutazione negativa il soggetto ha diritto a un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile. 1.3.14 Il comitato di valutazione Dall’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (a.s. 2016-2017), il contenuto dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti». Il Comitato di valutazione presieduto dal dirigente scolastico è eletto per tre anni scolastici ed è composto da tre unità: la componente docente (tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto); un componente esterno (individuato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici); la componente utenza: due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto. Genitori e studenti, nonché il componente esterno, non partecipano al Comitato nel caso di espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo (mentre vi partecipa il docente cui sono affidate funzioni di tutor). Inoltre, nella L. 107/2015 si specificano alcuni elementi su cui il comitato deve esprimere la valutazione: la qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; i risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché 1.3.16 Formazione in servizio obbligatoria Sono stanziati anche 40 milioni di euro a decorrere dal 2016 per la formazione in servizio dei docenti che diventa obbligatoria. La legge 107/2015 infatti prevede l’adozione, ogni tre anni, di un Piano nazionale di formazione: sulla base del piano, nonché in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento, le scuole definiscono le attività di formazione, che diventano appunto obbligatorie. 1.3.17 Supplenze fino a 10 giorni Per quanto riguarda le supplenze, a decorrere dall’a.s. 2016-2017 sarà sempre il dirigente scolastico a effettuare le sostituzioni dei docenti assenti – fino a 10 giorni – con personale per l’appunto dell’organico dell’autonomia che, «se impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d’istruzione di appartenenza». 1.3.18 Il limite di 36 mesi per i contratti delle supplenze non è retroattivo La legge 107/2015, al fine di aggirare la sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre 2014 che rileva l’abuso dell’Italia per la reiterazione dei contratti a tempo determinato dei docenti per oltre 36 mesi in contrasto con la direttiva europea 70/1999, recepita in Italia con il decreto legislativo 368/2001, prevede che il 1° settembre 2016 – e non dall’entrata in vigore della legge 107/2015 – venga considerato come il giorno d’inizio del conto alla rovescia per il personale della scuola con contratti a tempo determinato. Il limite di durata dei contatti a tempo determinato a decorrere da quella data è di 36 mesi per i contratti di docenti e personale ATA – per la copertura di posti vacanti e disponibili. Dopo 36 mesi, anche non continuativi, i docenti e il personale ATA non possono più ricevere proposte di incarichi a tempo determinato. Inoltre, la legge 107/2015 istituisce il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Al riguardo, è stato previsto che l’accesso al Fondo deve avvenire nel rispetto della disciplina generale sull’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni (art. 14, D.L. 669/1996 – L. 30/1997). 1.3.19 Risorse economiche per il potenziamento della valutazione a favore dell’INVALSI Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole (previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80) è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell’INVALSI. La spesa è destinata alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, alla partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali e all’autovalutazione e alle visite valutative delle scuole (art. 1, comma 144). 1.3.20 Risorse economiche per la valutazione dei docenti È stato istituito a decorrere dal 2016 un nuovo fondo, dotato di uno stanziamento di 200 milioni di euro annui, destinato alla «valorizzazione del merito» del personale docente di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado. Il fondo è ripartito con decreto ministeriale e assegnato dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, effettuando una motivata valutazione. La legge prevede che le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 («Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione») e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, godono di una detrazione IRPEF del 19% per ogni alunno fino a un tetto di 400 euro per le rette di elementari, medie e superiori paritarie. 1.3.23 Finanziamento ai percorsi formativi senza ricorso agli sponsor privati Per finanziare percorsi formativi e iniziative diretti a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, il dirigente scolastico potrà utilizzare sì finanziamenti esterni, ma non quelli derivanti da sponsorizzazioni private. 1.3.24 Le scuole innovative I commi 153-158 della legge 13 luglio 2015, n. 107, si riferiscono alla creazione di scuole innovative, intendendo la realizzazione di edifici scolastici innovativi dal punto di vista architettonico, tecnologico, impiantistico, ad alta efficienza energetica e dotati di dispositivi per la sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzati dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento digitale e dall’apertura al territorio. Per la realizzazione delle scuole innovative è utilizzata quota parte delle risorse INAIL – fino a 300 milioni di euro nel triennio 2015-2017 – di cui all’art. 18, comma 8, del D.L. 69/2013. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, d’intesa con la Struttura di missione per il coordinamento ed impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto provvede a ripartire le risorse finanziare (euro 300 milioni nel triennio 2015-2017 di cui sopra) tra le regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa. Le regioni provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio. Il MIUR indirà quindi un avviso pubblico per la realizzazione dei progetti selezionati. Inoltre, vengono rafforzate le funzioni dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale, in particolare, saranno affidati compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi e la redazione di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017, al quale sono destinate risorse già stanziate e non utilizzate. Il governo ha poi deciso di ridurre le sanzioni per gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2014 e hanno sostenuto, nello stesso anno, spese per l’edilizia scolastica. Ulteriore fonte di finanziamento per l’edilizia scolastica è a valere sui rimborsi delle quote dell’Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013. Infine, vengono stanziati 40 milioni per il 2015 per il finanziamento di indagini diagnostiche dei solai e dei controsoffitti degli edifici scolastici. Viene istituita la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. è sollecitato in via prioritaria il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e alle altre lingue comunitarie anche mediante utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning; l’insegnamento potenziato della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria potrà essere svolto da docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, ma anche da docenti abilitati all’insegnamento per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale; • il potenziamento delle discipline motorie è associato anche allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione. Nell’ambito del potenziamento delle discipline sportive si segnala che coloro che hanno una specializzazione in Scienze motorie dal prossimo anno scolastico potranno essere a tutti gli effetti docenti nelle scuole elementari. Per lo svolgimento di attività di potenziamento possono essere coinvolti enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; • il potenziamento delle competenze nell’ambito della cultura musicale, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, possono avvenire anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; • è sollecitato l’inserimento di insegnamenti atti a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, della cultura della pace, della solidarietà e della legalità. Il testo, in particolare, prevede il potenziamento delle «metodologie laboratoriali e della attività di laboratorio»; • è stata inserita come prioritaria l’attività di contrasto alla dispersione scolastica, al bullismo, anche di carattere informatico (il cosiddetto «cyberbullismo»), nonché la più ampia azione di inclusione scolastica. Le scuole dovranno garantire il diritto allo studio degli alunni «con bisogni educativi speciali» e anche attivarsi per percorsi individualizzati e personalizzati; • è richiesta la progettazione per il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l’introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei), che diventano obbligatori (e non più un’opzione metodologica). Le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità (art. 1, comma 60); • la possibilità di svolgere nuove attività educative, culturali, artistiche e sportive negli edifici scolastici è prevista anche nei periodi di sospensione dell’attività didattica (art. 1, comma 22); • è sollecitato il potenziamento delle competenze digitali (art. 1, commi 56-59). Tutte le esperienze maturate dallo studente durante gli studi, nonché le esperienze formative svolte in ambito extrascolastico (quali sport, attività culturali e di volontariato) saranno inserite nel curriculum dello studente, di cui si terrà conto nel corso del colloquio dell’esame di maturità (art. 1, commi 28 e 30). Le scuole potranno individuare – nell’ambito dell’organico dell’autonomia – il personale ATA per il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano nazionale della scuola digitale. 1.3.28 Alternanza scuola-lavoro I commi 33-44 della legge 107/2015 indicano un rafforzamento del collegamento fra scuola e mondo del lavoro. In realta l’alternanza scuola-lavoro era già stata recentemente normata dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e al governo spettava solo una specifica regolamentazione. La legge di riforma introduce la durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei). Le disposizioni si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico parte dei fondi che lo Stato stanzia per gli istituti tecnici sarà legata (per il 30%) agli esiti dei diplomati nel mondo del lavoro. 1.3.29 Istruzione tecnica superiore Molte sono le novità che riguardano gli Istituti tecnici superiori (ITS). Innanzitutto, vengono rivisti i titoli di studio necessari per l’accesso ai percorsi degli stessi, che sono (art. 1, commi 45-55): diploma di istruzione secondaria superiore (come nella pregressa legislazione); diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (non contemplato precedentemente). Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani: semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali; prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma; prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci; prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale. prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro. Saranno quindi normati: la semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi; l’indicazione della disponibilità di un patrimonio minimo per il riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli IFTS; i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea. Viene inoltre introdotto, dal 2016, un meccanismo premiale per l’assegnazione di parte delle risorse finanziarie. Dal 2016 sale dal 10% al 30% la quota premiale per i migliori istituti tecnici superiori tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuno di essi, con riferimento alla fine dell’anno precedente a quello del finanziamento. Per il riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS dovranno essere dotate di un patrimonio, uniforme in tutt’Italia, non inferiore a 50mila euro. Inoltre, si riconosce la possibilità che un singolo ITS possa attivare corsi in due diversi settori tecnologici purché abbia un patrimonio non inferiore a 100.000 euro. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni e può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano. Il dirigente scolastico, nell’ambito dell’organico dell’autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità. Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall’anno scolastico 20152016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l’anno 2016 e di 14 milioni di euro per l’anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum. 1.3.33 Sistema di valutazione dell’operato del dirigente scolastico Ulteriori novità riguardano la valutazione dei dirigenti scolastici – connessa alla retribuzione di risultato – per la quale si richiama l’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 (in base al quale i dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati e sono valutati tenendo conto delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l’amministrazione scolastica regionale). È stato specificato che, nell’individuazione degli indicatori per la valutazione (che, in base all’art. 3 del D.P.R. 80/2013 devono essere definiti dall’INVALSI), si tiene conto del contributo del dirigente per il perseguimento dei risultati, per il miglioramento del servizio scolastico previsto nel rapporto di autovalutazione e dei criteri specificamente indicati, riguardanti, fra l’altro, competenze gestionali ed organizzative per il raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale, anche con riferimento agli ambiti collegiali, per il contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti, per la direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, valorizzazione dei meriti del personale dell’istituto. Con riferimento al nucleo di valutazione – che, in base all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 è presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione stessa – è stato previsto che lo stesso può essere articolato con una diversa composizione «in relazione al procedimento e agli oggetti della valutazione». Per la valutazione dell’operato dei dirigenti scolastici, per il triennio 2016-2018, potranno essere affidati incarichi ispettivi a tecnici del Ministero dell’istruzione. Ulteriori novità sono intervenute con riferimento all’attribuzione di incarichi temporanei di durata non superiore a 3 anni per le funzioni ispettive: in particolare, è stato previsto che gli stessi siano conferiti previo avviso pubblico e mediante valutazione comparativa dei curricula. La legge 107/2015 prevede un aumento delle risorse del Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici. Nella legge suddetta viene deciso che per quest’anno il Fondo dovrà essere incrementato di 46 milioni, che queste risorse siano utilizzate per il triennio scolastico passato (dal 2012 al 2015) e altri 14 milioni vengono stanziati per l’anno scolastico 2015- 2016 e 36 milioni di euro all’anno a partire dal 2016. sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici. 1.3.35 Disposizioni finanziarie a favore della Scuola nazionale dell’amministrazione I commi 201-210 recano disposizioni finanziarie. In particolare, è stato introdotto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della Scuola nazionale dell’Amministrazione di euro 1 milione per il 2015 ai fini dell’espletamento del concorso per dirigenti scolastici. 1.3.36 Personale scolastico in posizione di comando o altro I commi 133-135 riguardano comandi, distacchi e fuori ruolo del personale scolastico. In particolare, prevedono, anzitutto, che il personale che si trovi in tale posizione alla data di entrata in vigore della legge può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali. Prevedono, altresì, la conferma anche per l’a.s. 20152016 del contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall’art. 26, comma 8, primo periodo, della L. 448/1998. Infine, durante l’esame al Senato è stato previsto che il divieto di comando, distacco, fuori ruolo del medesimo personale scolastico dal 1° settembre 2015 (art. 1, comma 331, della L. 190/2014), non si applica nell’a.s. 2015-2016. 1.3.37 Portale unico dei dati della scuola I commi 136-141 istituiscono il Portale unico dei dati della scuola nel quale devono essere pubblicati, fra l’altro, i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema nazionale di valutazione, l’anagrafe dell’edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell’«Anagrafe degli studenti», gli incarichi di docenza, i piani triennali dell’offerta formativa, i materiali didattici e le opere autoprodotti dalle scuole ai sensi dell’art. 15 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008). Per l’anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale, a decorrere dall’anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale. Saranno i decreti attuativi a indicare la data effettiva della messa a regime del sistema. 1.3.38 Interventi in materia amministrativo-contabile I commi 142-143 riguardano interventi in materia amministrativo-contabile. A decorrere dall’a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, si darà avvio a un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza alle scuole nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile. Si prevede, inoltre, che, con decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al D.L. 1° febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l’autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, provvedendo anche all’armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell’attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati. 1.3.39 Piano straordinario di verifica dei requisiti della parità scolastica Il comma 152 prevede l’avvio del Piano straordinario di verifica dei requisiti della parità scolastica da parte del MIUR, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e di un piano straordinario