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Regole della Privacy e Gestione del Condominio: Trattamento dei Dati Personali, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Civile

Questo documento illustra le regole della privacy applicabili nella gestione di un condominio, inclusi i dati utilizzabili, la privacy durante l'assemblea condominiale, la bacheca condominiale, il trattamento senza consenso e l'accesso ai dati personali. Viene inoltre discusso l'installazione di videosorveglianza e i relativi requisiti.

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2018/2019

Caricato il 19/02/2019

akiras
akiras 🇮🇹

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CONDOMINIO E PRIVACY
1 - Dati utilizzabili nella gestione del condominio
La regola generale prevede che il trattamento dei dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell’interessato.
Nella gestione del condominio, tuttavia, si applicano le esclusioni previste
dall’art. 24 del Codice della Privacy, in base al quale il consenso non è richiesto
quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
Nell’ambito dell’amministrazione del condominio possono, dunque, essere
trattate soltanto le informazioni personali pertinenti e non eccedenti le finalità di
gestione e amministrazione delle parti comuni.
Si possono usare, ad esempio, i dati anagrafici e gli indirizzi dei condòmini (ai
fini della convocazione dell’assemblea o per altre comunicazioni), i dati riferiti
alle quote millesimali di proprietà, eventuali ulteriori dati necessari al calcolo
delle spese condominiali.
Non possono essere trattati, invece, dati che non siano correlati ad attività di
gestione e amministrazione delle parti comuni o che non siano strettamente
collegati alle quote dovute dai partecipanti al condominio.
Nel caso in cui vengano utilizzati dati riferibili a soggetti terzi rispetto ai
condòmini, è importante non dimenticare di informarli in particolare sugli scopi
e sulle modalità del trattamento dei dati, nonché sugli altri diritti riconosciuti dal
Codice della privacy.
I numeri di telefono fisso, di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica
possono essere utilizzati se sono già indicati in elenchi pubblici (come le pagine
bianche o le pagine gialle) oppure se l’interessato abbia fornito il proprio
consenso. In ogni caso, occorre sempre tenere presente il principio di
proporzionalità circa l’uso di tali recapiti, con particolare riferimento a frequenze
e ad orari: il loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed urgenza
(soprattutto per evitare situazioni di pericolo o danni incombenti), mentre
occorre massimo discernimento per le attività ordinarie e non possono essere
comunicati a terzi.
Il trattamento dei dati personali di natura sensibile (come quelli sullo stato di
salute) o dei dati giudiziari è consentito esclusivamente nel caso in cui siano
indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio.
A titolo esemplificativo, tale uso è possibile nel caso in cui l’assemblea debba
deliberare l’abbattimento delle “barriere architettoniche” che rendono
difficoltoso l’accesso a un condomino diversamente abile, al fine di acquisire
informazioni sulle persone che presteranno servizio alle dipendenze del
condominio stesso, oppure quando si debbano trattare i dati anche sanitari di
persone che abbiano subìto danni negli spazi condominiali. In questi casi devono
comunque essere adottate adeguate cautele al fine di salvaguardare la dignità
degli interessati.
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CONDOMINIO E PRIVACY

1 - Dati utilizzabili nella gestione del condominio La regola generale prevede che il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato. Nella gestione del condominio, tuttavia, si applicano le esclusioni previste dall’art. 24 del Codice della Privacy, in base al quale il consenso non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Nell’ambito dell’amministrazione del condominio possono, dunque, essere trattate soltanto le informazioni personali pertinenti e non eccedenti le finalità di gestione e amministrazione delle parti comuni. Si possono usare, ad esempio, i dati anagrafici e gli indirizzi dei condòmini (ai fini della convocazione dell’assemblea o per altre comunicazioni), i dati riferiti alle quote millesimali di proprietà, eventuali ulteriori dati necessari al calcolo delle spese condominiali. Non possono essere trattati, invece, dati che non siano correlati ad attività di gestione e amministrazione delle parti comuni o che non siano strettamente collegati alle quote dovute dai partecipanti al condominio. Nel caso in cui vengano utilizzati dati riferibili a soggetti terzi rispetto ai condòmini, è importante non dimenticare di informarli in particolare sugli scopi e sulle modalità del trattamento dei dati, nonché sugli altri diritti riconosciuti dal Codice della privacy. I numeri di telefono fisso, di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica possono essere utilizzati se sono già indicati in elenchi pubblici (come le pagine bianche o le pagine gialle) oppure se l’interessato abbia fornito il proprio consenso. In ogni caso, occorre sempre tenere presente il principio di proporzionalità circa l’uso di tali recapiti, con particolare riferimento a frequenze e ad orari: il loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare situazioni di pericolo o danni incombenti), mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie e non possono essere comunicati a terzi. Il trattamento dei dati personali di natura sensibile (come quelli sullo stato di salute) o dei dati giudiziari è consentito esclusivamente nel caso in cui siano indispensabili ai fini dell’amministrazione del condominio. A titolo esemplificativo, tale uso è possibile nel caso in cui l’assemblea debba deliberare l’abbattimento delle “barriere architettoniche” che rendono difficoltoso l’accesso a un condomino diversamente abile, al fine di acquisire informazioni sulle persone che presteranno servizio alle dipendenze del condominio stesso, oppure quando si debbano trattare i dati anche sanitari di persone che abbiano subìto danni negli spazi condominiali. In questi casi devono comunque essere adottate adeguate cautele al fine di salvaguardare la dignità degli interessati.

Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali, l’amministratore deve conservare la documentazione, sia cartacea, sia in formato elettronico (ad esempio: verbali, estratti conto, fatture, immagini del sistema di videosorveglianza, il registro dell’anagrafe condominiale) al riparo da intrusioni indebite, predisponendo adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati. Particolari cautele devono essere adottate quando si trattano, tra gli altri, dati sensibili o giudiziari. 2 - Privacy e assemblea condominiale In determinati casi possono partecipare all’assemblea di condominio anche soggetti diversi dai condòmini. Si pensi, ad esempio, a tecnici o consulenti chiamati a relazionare su specifici lavori da svolgere ovvero alle ipotesi, normativamente previste, di presenza degli inquilini in relazione alla discussione di particolari questioni (ad esempio le spese del riscaldamento). Tali soggetti, però, qualora l’assemblea condominiale ne ritenga necessaria la presenza, possono rimanere solo per il tempo necessario a trattare lo specifico punto all’ordine del giorno per il quale è richiesta la consulenza. L’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti. La documentazione, su qualsiasi supporto, deve essere conservata al riparo da accessi indebiti. 3 - Bacheca condominiale Le bacheche condominiali sono utilizzabili per avvisi di carattere generale (ad esempio relativi ad anomalie nel funzionamento degli impianti) e non per comunicazioni che comportano l’uso dei dati personali riferibili a singoli condòmini. Sono pertanto vietati avvisi tipo “il sig. Rossi è pregato di passare in portineria per le quote relative alla riparazione della colonna pluviale”, “si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel cortile”, come pure quelli che contengono indicazioni precise sulle autovetture dei singoli condòmini (targa dell’automobile e relativo posto auto...). 4 - Condomini morosi Se un condomino è in ritardo con i pagamenti l’amministratore non può indicarlo come moroso con un avviso affisso nella bacheca condominiale. Tuttavia eventuali inadempienze possono essere comunicate dall’amministratore agli altri condòmini al momento del rendiconto annuale oppure a seguito della richiesta effettuata da un condomino nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo. Le singole morosità possono anche essere oggetto di discussione nel corso dell’assemblea. Oltre alle informazioni che lo riguardano, il singolo condomino può conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri condòmini, sia al momento del rendiconto

garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento). I moderni videocitofoni, così come altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono talvolta essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In questo caso valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tali disposizioni non si applicano quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet). Per le stesse ragioni, se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell’apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello. La riforma del condominio ha finalmente sanato un vuoto normativo - più volte segnalato dal Garante della privacy a Parlamento e Governo - relativo al quorum richiesto per poter installare un sistema di videosorveglianza condominiale. La nuova legge prevede che l’assemblea possa deliberare l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (i cosiddetti millesimi) dell’edificio. 6 - Il sito internet condominiale L’assemblea può richiedere all’amministratore l’attivazione di un sito Internet condominiale. L’amministratore dovrà rendere accessibili con questa modalità solo i documenti adottati dall’apposita delibera assembleare, ad esempio i dati contabili e i verbali approvati. Solo le persone che ne hanno diritto possono consultare ed estrarre copia dei documenti condominiali. Devono quindi essere previste delle procedure, ad esempio l’autenticazione tramite password individuale, che consentano l’accesso sicuro a tali documenti digitali. È necessario prestare particolare attenzione nel caso in cui siano trattati, tra l’altro, i dati sensibili – come quelli che si riferiscono alle condizioni di salute di una persona - o quelli giudiziari. 7 - Accesso ai dati personali Ciascun condomino, ma anche ogni partecipante alla vita condominiale (ad esempio il “locatario conduttore” di un immobile), ha diritto di sapere se esistono dati personali che lo riguardano e di averne copia in forma intelligibile. Presentando domanda all’amministratore, l’interessato può quindi accedere a tutti i dati a lui riferiti (sono esclusi da questa richiesta i dati personali riferibili ad altri condòmini singolarmente intesi o all’intera compagine condominiale).

In caso di mancato o inidoneo riscontro, il cittadino può rivolgersi al Garante o all’autorità giudiziaria. I singoli condòmini non possono appellarsi al cosiddetto diritto di accesso ai dati previsto dalla normativa privacy (art.7 del Codice) per consultare le informazioni riferibili all’intera compagine condominiale: ad esempio, il contratto di affitto di un appartamento di proprietà condominiale stipulato con un soggetto terzo. Tale specifico diritto, infatti, spetta all’amministratore (o altra persona munita di apposito incarico da parte della compagine condominiale), mentre il singolo condomino può richiedere l’accesso solamente ai propri dati personali. Naturalmente ogni condomino può conoscere tutte le informazioni relative all’intera gestione condominiale in base ad altre norme dell’ordinamento, ed in particolare alle disposizioni del codice civile. Un condomino, ma anche ogni altra persona direttamente interessata, ha il diritto di far aggiornare, rettificare o integrare i dati che lo riguardano. Se tali dati sono trattati in violazione di legge può chiederne la trasformazione in forma anonima, il blocco o la cancellazione. Può anche opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati personali. In caso di mancata o non adeguata risposta alla propria richiesta, il cittadino può presentare ricorso al Garante o all’autorità giudiziaria. L’affittuario (locatario conduttore), come qualunque “interessato”, può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti garantiti dal Codice della privacy. In riferimento alla normativa sulla privacy, non può però chiedere l’accesso ai dati sulla gestione del condominio. 8 - Trattamento dei dati senza necessità di consenso Il trattamento senza consenso può avvenire soltanto nei casi specifici previsti nell’articolo 24 del Codice della privacy (ad esempio quando il trattamento è previsto da un obbligo di legge oppure quando è necessario per adempiere a obblighi contrattuali). È invece necessario il consenso dell’interessato per comunicare i dati personali a terzi. Fuori dei casi previsti dalla normativa, né il condominio, né l’amministratore, né il portiere, né il singolo condomino o inquilino che viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere ad altro partecipante o a terzi. La normativa sulla privacy, nel caso delle persone fisiche, si applica solo se si verifica una “comunicazione sistematica” o la “diffusione” di dati personali (ad esempio con la pubblicazione di informazioni relative ai vicini di casa su Internet o su cartelli affissi all’interno del palazzo). I comportamenti e le comunicazioni per finalità esclusivamente personali, che normalmente si instaurano tra vicini di casa, in genere non ricadono sotto le norme previste dal Codice della privacy.