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condotte riparatorie, Sintesi del corso di Diritto Penale

sintesi delle condotte riparatorie e tenuita del fatto

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

Caricato il 24/07/2025

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liviana-2 🇮🇹

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Condotte riparatorie
Art. 162ter c.p: la cui previsione recita “
nei casi di procedibilità a querela soggetta a
remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa,
quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal
reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le
conseguenze dannose o pericolose del reato”
.
La non punibilità avviene a seguito dell’ integrale restaurazione del bene leso nei reati
perseguibili a querela per i quali è ammessa la remissione. Bisogna rispettare
dei limiti temporali che assicurino la reintegrazione utile dell'offesa o l'eliminazione del
pericolo, in modo tale che le condotte riparatorie possano apparire come osservanza
(anche se tardiva) del precetto violato. La
condotta riparatoria consiste nell’integrale riparazione del danno cagionato dal fatto di
reato mediante le restituzioni (ossia con la reintegrazione del patrimonio della
persona offesa o del danneggiato) o mediante il risarcimento e dove possibile è
richiesta l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto di
reato. Poiché le condotte riparatorie sono comportamenti volti a riparare il danno
causato dal reato possono essere considerate cause di non punibilità
sopravvenute. La condotta riparatoria è un
comportamento personale e volontario dell’imputato posto in essere entro un certo
termine volto a riparare interamente il danno (con il risarcimento o le restituzioni):
quindi questo comportamento estingue il reato .
Come anche nelle altre cause di non punibilità, è necessario che la condotta sia
volontaria, quindi NON coatta!
L'integrale riparazione del danno può essere riconosciuta dal giudice, dopo aver
accertato la congruità della somma per il risarcimento, anche nel caso in cui viene
fatta un'offerta da parte dell'imputato per il risarcimento ma non viene accettata dalla
persona offesa. La valutazione di congruità effettuata dal giudice è comunque
richiesta anche nel caso di mera accettazione da parte della persona offesa delle
restituzioni o del risarcimento.
Particolare tenuità del fatto
Negli anni 2000 si è dedicato un decreto legislativo riferito al procedimento penale di
fronte al giudice di pace che prevede una disciplina specifica per le condotte di ridotta
offensività.
• È dunque necessario approfondire l'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 34
d.lgs. n. 274/2000), il quale ha la finalità di favorire la reintegrazione del colpevole
nella società, perché afferma che un fatto di reato perfetto nei suoi elementi
costitutivi, ma caratterizzato da un grado non elevato del danno e del grado di
colpevolezza NON giustifica l'intervento della sanzione penale.
In particolare, l’art. 34 del d.lgs in esame formalizza un concetto di esiguità del reato
simile a quello individuato per la giustizia penale minorile.
Il fatto particolarmente tenue si caratterizza per 3 elementi:
a) condizioni oggettive: esiguità del danno e del pericolo cagionati... in altre parole,
la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto deve essere marginale;
b) condizioni soggettive: grado esiguo della colpevolezza, cioè la colpa deve essere
di lieve entità. c) condizioni legate al soggetto agente: ci
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Condotte riparatorie

Art. 162ter c.p: la cui previsione recita “ nei casi di procedibilità a querela soggetta a

remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa,

quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal

reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le

conseguenze dannose o pericolose del reato”.

La non punibilità avviene a seguito dell’ integrale restaurazione del bene leso nei reati perseguibili a querela per i quali è ammessa la remissione. Bisogna rispettare dei limiti temporali che assicurino la reintegrazione utile dell'offesa o l'eliminazione del pericolo, in modo tale che le condotte riparatorie possano apparire come osservanza (anche se tardiva) del precetto violato. La condotta riparatoria consiste nell’integrale riparazione del danno cagionato dal fatto di reato mediante le restituzioni (ossia con la reintegrazione del patrimonio della persona offesa o del danneggiato) o mediante il risarcimento e dove possibile è richiesta l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto di reato. Poiché le condotte riparatorie sono comportamenti volti a riparare il danno causato dal reato possono essere considerate cause di non punibilità sopravvenute. La condotta riparatoria è un comportamento personale e volontario dell’imputato posto in essere entro un certo termine volto a riparare interamente il danno (con il risarcimento o le restituzioni): quindi questo comportamento estingue il reato. Come anche nelle altre cause di non punibilità, è necessario che la condotta sia volontaria, quindi NON coatta! L'integrale riparazione del danno può essere riconosciuta dal giudice, dopo aver accertato la congruità della somma per il risarcimento, anche nel caso in cui viene fatta un'offerta da parte dell'imputato per il risarcimento ma non viene accettata dalla persona offesa. La valutazione di congruità effettuata dal giudice è comunque richiesta anche nel caso di mera accettazione da parte della persona offesa delle restituzioni o del risarcimento.

Particolare tenuità del fatto

Negli anni 2000 si è dedicato un decreto legislativo riferito al procedimento penale di fronte al giudice di pace che prevede una disciplina specifica per le condotte di ridotta offensività.

  • È dunque necessario approfondire l'istituto della particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n. 274/2000), il quale ha la finalità di favorire la reintegrazione del colpevole nella società, perché afferma che un fatto di reato perfetto nei suoi elementi costitutivi, ma caratterizzato da un grado non elevato del danno e del grado di colpevolezza NON giustifica l'intervento della sanzione penale. In particolare, l’art. 34 del d.lgs in esame formalizza un concetto di esiguità del reato simile a quello individuato per la giustizia penale minorile. Il fatto particolarmente tenue si caratterizza per 3 elementi: a) condizioni oggettive: esiguità del danno e del pericolo cagionati... in altre parole, la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto deve essere marginale; b) condizioni soggettive : grado esiguo della colpevolezza, cioè la colpa deve essere di lieve entità. c) condizioni legate al soggetto agente : ci

deve essere occasionalità del comportamento, poi si considerano esigenze lavorative, familiari, di vita... tali condizioni sono accertate dal giudice di pace. Ultimo elemento che il giudice di pace deve valutare, e che il più delle volte porta alla non applicazione dell'istituto in esame, è la contrarietà della persona offesa, infatti anche a processo Iniziato la persona offesa può opporsi alla dichiarazione di tenuità del fatto. C’è quindi una sorta di diritto di veto che spetta alla persona offesa e che può condizionare la decisione del giudice, pertanto c’è una ridotta applicazione dell’istituto perché se la persona offesa si oppone il giudice deve limitarsi a prendere atto dell’opposizione della parte, senza nessuna discrezionalità del giudice.

  • Nel 2015, un d.lgs ha inserito nel codice penale il nuovo art. 131bis rubricato

“ esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”. A distanza di alcuni anni

dall’introduzione dell’istituto con riferimento ai reati minori di competenza del giudice di pace il legislatore ha ritenuto di prevedere l’istituto della particolare tenuità per tutti i reati. L'istituto riproduce le norme previste nell'ambito del procedimento penale di fronte al giudice di pace e nel processo penale minorile, con le quali condivide la filosofia di fondo secondo cui davanti ad un fatto particolarmente lieve, vi è l'opportunità di rinunciare alla sanzione penale... si vuole dunque escludere la punibilità del reo per fatti che, sebbene astrattamente costituiscano reato, risultano espressione di un grado di offensività particolarmente tenue. La norma prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nei reati per i quali sia prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o la pena pecuniaria. La punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento del reo risulti NON abituale. Ci sono dei limiti per l’applicazione di questo istituto: -Il legislatore, al co. 2 dell’articolo in esame, precisa che l’offesa NON possa essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o, ancora, abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta abbia cagionato o ad essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. -Al co. 3 , poi, si precisa che il comportamento si ritiene abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

  • La valutazione del giudice è pertanto complessa e richiede la compresenza dei diversi indicatori: egli dovrà valutare le modalità della condotta , l’esiguità del danno o del pericolo e il grado di colpevolezza per poter misurare l’effettivo (e complessivo) disvalore.
  • A fronte dell'introduzione della causa di non punibilità, si sono presentate più questioni di legittimità costituzionale: a ) la prima nasce dal confronto con l'analogo istituto previsto per i reati di competenza del giudice di pace e i problemi nascono proprio dalla diversa disciplina dei due