Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Conferenza decisoria, Sintesi del corso di Diritto Amministrativo

Riassunto conferenza decisoria casetta diritto amministrativo

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 04/08/2018

Nico.Cautela
Nico.Cautela 🇮🇹

5

(2)

2 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
La conferenza di servizi Decisoria!
La conferenza di servizi decisoria è disciplinata dall’art. 14 comma 2 della legge 241/90; la legge
prevede la sua necessaria costituzione in due casi specifici:!
-al fine di sostituire atti di assenso denominati che le PA dovrebbero adottare in senso allo
stesso procedimento ( Decisoria Interna )!
-Al fine di sostituire atti di assenso comunque denominati che le PA dovrebbero adottare in
conclusione di distinti procedimenti ( Decisoria Esterna )!
La conferenza in generale, quindi, tende a sostituire atti di assenso comunque denominati che
devono essere costituiti dalle PA all’interno di un unico o di più procedimenti. !
La conferenza si conclude con una determinazione conclusiva che tende, inizialmente, ad un
accordo tra le amministrazioni partecipanti ma che, poiché la conferenza tende all’adozione di
una decisione, potrebbe essere emanata sulla base delle posizioni prevalenti anche in presenza di
dissensi tra le parti. La determinazione è immediatamente ecace qualora venga adottata sulla
base di atti di assenso senza condizioni mentre l’ecacia viene sospesa qualora vi siano dissensi
qualificati per l’esperimento degli strumenti previsti all’art.14 quinquies. !
Inoltre l?istituto della conferenza non pregiudica la situazione dei privati che godranno comunque
delle garanzie proprie del procedimento amministrativo; infatti l’indizio della conferenza deve
essere comunicata ai soggetti di cui all’art.7 della legge 241 che potranno partecipare ex art.9
della stessa legge. Ancora, in caso di determinazione negativa dovrà prima essere inviata la
comunicazione di provvedimento negativo ex art. 10 bis.!
La legge 241, però, non disciplina soltanto la conferenza decisoria ma fa anche riferimento a
quella istruttoria, a quella preliminare ed alla VIA. Passando all’analisi delle funzioni delle varie
conferenze dobbiamo dire che:!
-la determinazione conclusiva della conferenza decisoria sostituisce tutti gli atti di assenso
comunque denominati necessari per l’emanazione di un provvedimento finale;!
-La determinazione conclusiva della conferenza istruttoria sostituisce manifestazioni di interessi
che le PA fanno confluire nel procedimento;!
-La conferenza preliminare viene utilizzata per i progetti di maggiore importanza e le
amministrazioni si riuniscono nella conferenza per indicare al privato i requisiti necessari per
l’accoglimento del progetto alla sua presentazione;!
-La VIA sostituisce tutti gli atti di assenso in materia ambientale che le PA devono rilasciare ai
privati.!
Tornando all’analisi della conferenza decisoria questa può svolgersi secondo due modalità
previste dalla legge 241 agli artt. 14 bis e ter; si distingue infatti tra conferenza decisoria in forma
semplificata ed in forma simultanea.!
-Forma semplificata!
Questa è la figura a carattere ordinario ed è organizzata in modalità asincrona, cioè senza la
necessaria presenza nello stesso posto e nello stesso luogo dei soggetti che debbono
parteciparvi. Le comunicazioni tra le amministrazioni in questa ipotesi avvengono mediante
strumenti telematici quali la posta elettronica; soltanto nel caso in cui questo tentativo fallisca si
aprirà la procedura simultanea. !
La conferenza deve essere indetta entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza o
dell’avvio di ucio del procedimento; l’amministrazione procedente comunica alle altre
amministrazioni alcuni dati: oggetto della determinazione da assumere, istanza e relativa
documentazione o credenziali per accedere telematicamente a tali informazioni, il termine
di un massimo di 15 giorni per chiedere chiarimenti o integrazioni documentali, il termine
comunque non superiore a 45 giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte devono
rendere la propria determinazione (in caso di amministrazioni poste a tutela di interessi
critici il termine è esteso a 90 giorni), la data di riunione della eventuale conferenza in
modalità sincrona.
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica Conferenza decisoria e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity!

La conferenza di servizi Decisoria

La conferenza di servizi decisoria è disciplinata dall’art. 14 comma 2 della legge 241/90; la legge prevede la sua necessaria costituzione in due casi specifici:

  • al fine di sostituire atti di assenso denominati che le PA dovrebbero adottare in senso allo stesso procedimento ( Decisoria Interna )
  • Al fine di sostituire atti di assenso comunque denominati che le PA dovrebbero adottare in conclusione di distinti procedimenti ( Decisoria Esterna ) La conferenza in generale, quindi, tende a sostituire atti di assenso comunque denominati che devono essere costituiti dalle PA all’interno di un unico o di più procedimenti. La conferenza si conclude con una determinazione conclusiva che tende, inizialmente, ad un accordo tra le amministrazioni partecipanti ma che, poiché la conferenza tende all’adozione di una decisione, potrebbe essere emanata sulla base delle posizioni prevalenti anche in presenza di dissensi tra le parti. La determinazione è immediatamente efficace qualora venga adottata sulla base di atti di assenso senza condizioni mentre l’efficacia viene sospesa qualora vi siano dissensi qualificati per l’esperimento degli strumenti previsti all’art.14 quinquies. Inoltre l?istituto della conferenza non pregiudica la situazione dei privati che godranno comunque delle garanzie proprie del procedimento amministrativo; infatti l’indizio della conferenza deve essere comunicata ai soggetti di cui all’art.7 della legge 241 che potranno partecipare ex art. della stessa legge. Ancora, in caso di determinazione negativa dovrà prima essere inviata la comunicazione di provvedimento negativo ex art. 10 bis. La legge 241, però, non disciplina soltanto la conferenza decisoria ma fa anche riferimento a quella istruttoria, a quella preliminare ed alla VIA. Passando all’analisi delle funzioni delle varie conferenze dobbiamo dire che:
  • la determinazione conclusiva della conferenza decisoria sostituisce tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per l’emanazione di un provvedimento finale;
  • La determinazione conclusiva della conferenza istruttoria sostituisce manifestazioni di interessi che le PA fanno confluire nel procedimento;
  • La conferenza preliminare viene utilizzata per i progetti di maggiore importanza e le amministrazioni si riuniscono nella conferenza per indicare al privato i requisiti necessari per l’accoglimento del progetto alla sua presentazione;
  • La VIA sostituisce tutti gli atti di assenso in materia ambientale che le PA devono rilasciare ai privati. Tornando all’analisi della conferenza decisoria questa può svolgersi secondo due modalità previste dalla legge 241 agli artt. 14 bis e ter; si distingue infatti tra conferenza decisoria in forma semplificata ed in forma simultanea.
  • Forma semplificata Questa è la figura a carattere ordinario ed è organizzata in modalità asincrona, cioè senza la necessaria presenza nello stesso posto e nello stesso luogo dei soggetti che debbono parteciparvi. Le comunicazioni tra le amministrazioni in questa ipotesi avvengono mediante strumenti telematici quali la posta elettronica; soltanto nel caso in cui questo tentativo fallisca si aprirà la procedura simultanea. La conferenza deve essere indetta entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza o dell’avvio di ufficio del procedimento; l’amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni alcuni dati: oggetto della determinazione da assumere, istanza e relativa documentazione o credenziali per accedere telematicamente a tali informazioni, il termine di un massimo di 15 giorni per chiedere chiarimenti o integrazioni documentali, il termine comunque non superiore a 45 giorni entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere la propria determinazione (in caso di amministrazioni poste a tutela di interessi critici il termine è esteso a 90 giorni), la data di riunione della eventuale conferenza in modalità sincrona.

Da quanto detto risulta che la conferenza deve concludere i suoi lavori entro il termine di 45 giorni, successivamente alla presentazione delle determinazioni da parte delle amministrazioni che partecipano alla conferenza stessa. Tali determinazioni devono essere costituite in termini di assenso o dissenso indicando altresì in caso di dissenso gli accorgimenti da adottare per far mutare la determinazione. Il dissenso deve essere tempestivo, motivato, costruttivo e pertinente. Nel caso in cui l’amministrazione non dovesse agire l’ordinamento prevede strumenti per superare il silenzio; infatti all’inerzia dell’amministrazione sono collegati gli effetti di una determinazione di assenso senza condizioni. Nel caso in cui tutte le determinazioni siano di assenso senza condizioni la conferenza potrà, infine, essere conclusa con una determinazione finale positiva mentre qualora via siano dissensi ritenuti non superabili si concluderà con una determinazione negativa. Qualora non si presentino questi due casi si potrà aprire la conferenza in forma simultanea.

  • Forma simultanea Questa figura si svolge in modalità sincrona, o garantendo la presenza fisica o mediante strumenti telematici. La forma simultanea può aprirsi in mancanza della determinazione conclusiva della forma semplificata ed in questo caso si porrà come sviluppo della conferenza semplificata; tuttavia, nei casi in cui sia necessario per la particolare complessità della questione, è possibile avviare la conferenza in forma simultanea sin dall’origine. Anche in questo caso i lavori della conferenza devono chiudersi entro 45 giorni (90 in caso di interessi sensibili). Inoltre ogni amministrazione sarà rappresentata all’interno della conferenza da un rappresentante che avrà la possibilità di esprimere in modo vincolante la posizione dell’amministrazione di appartenenza; qualora alla conferenza partecipino anche soggetti non statali, tutte le amministrazioni statali saranno rappresentate da un unico soggetto nominato dal presidente del consiglio o, in caso di amministrazioni locali, dal prefetto. In questa ipotesi, però, gli interessi delle amministrazioni statali rischierebbero di rimanere in minoranza ed è per questo che è comunque concesso ai rappresentanti delle varie amministrazioni di intervenire in funzione di supporto. Alla fine dell’ultima riunione della conferenza l’amministrazione procedente adotterà la determinazione finale sulla base delle posizioni prevalenti (criterio della qualità). Anche in questo caso potranno essere superate le inerzie delle amministrazioni a cui saranno collegati gli effetti della determinazione favorevole (sia nel caso di assenza assenso sia nel caso di partecipazione non collaborativa). La determinazione è immediatamente efficace qualora venga adottata sulla base di atti di assenso senza condizioni mentre l’efficacia viene sospesa qualora vi siano dissensi qualificati per l’esperimento degli strumenti previsti all’art.14 quinquies. Avverso le determinazioni conclusive, comunque, su richiesta dei soggetti i cui atti sono stati sostituiti, l’amministrazione procedente potrà adottare atti in via di autotutela (annullamento d’ufficio) e revoca. Le amministrazioni che tutelano interessi sensibili possono invece esperire il rimedio di cui al 14 quinquies; l’opposizione. Più in particolare questa viene presentano al presidente del consiglio dei ministri dall’amministrazione contraria alla determinazione finale; in caso di amministrazionirazioni statali l’opposizione viene presentata dal ministro. Il PdC cercherà dapprima di trovare un’intesa tra le parti e solo succosesivamente, in mancanza d’intesa, prenderà una decisione finale con il suo Governo.