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conformità urbanistica, Appunti di Urbanistica

conformità urbanistica disciplina

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 10/03/2020

GIUSeppE187
GIUSeppE187 🇮🇹

4.3

(6)

19 documenti

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Art. 5. Variazioni essenziali
1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate
senza rispettare le disposizioni di cui all’articolo 7-ter, hanno determinato almeno una delle
seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che
implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell’Assessore degli
enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti
relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei
Comuni della Sardegna) salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della
quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso;
b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura;
c) riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:
distanza da altri fabbricati; distanza dai confini di propriet/; distanza dalle strade;
d) indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), modifica della
localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito
di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra
dell’edificio autorizzato e di quello realizzato 0 inferiore al 50 per cento.
2. Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull’entit/ delle
Art. 7.
Opere eseguite in parziale difformit
1. Le opere eseguite in parziale difformit/ (dalla
concessione) dal permesso di costruire, che
non costituiscono variazioni essenziali, sono
demolite a cura e spese dei responsabili
dell’abuso entro il termine fissato dal Sindaco
con propria ordinanza.
2. In caso di inottemperanza all’ordinanza
predetta, il Sindaco ordina la demolizione
d’ufficio delle opere a spese del responsabile
dell’abuso; ovvero applica una sanzione
pecuniaria pari al doppio del valore delle parti
abusive, qualora queste ultime non possano
essere demolite senza pregiudizio della parte
eseguita in conformit/.
3. L’accertamento del valore di cui al comma
precedente 0 effettuato, entro novanta giorni,
dall’Ufficio tecnico comunale o da periti
incaricati dall’Amministrazione comunale, sulla
base del costo di produzione stabilito dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli interventi
di edilizia residenziale o sulla base del valore
venale delle opere qualora si tratti di edifici
adibiti ad usi diversi da quello residenziale.
4. Le spese per l’accertamento del valore sono
a carico del responsabile dell’abuso e vengono
determinate secondo tariffe stabilite in sede
comunale, sentiti gli Ordini professionali.
5. La relazione d’accertamento del valore 0
trasmessa all’Ufficio tecnico erariale, per un
parere di congruit/.
6. Qualora l’Ufficio tecnico erariale non si
pronunci entro sessanta giorni dalla data della
richiesta comunale, il comune applica la
sanzione pecuniaria sulla base del valore
determinato dall’Amministrazione comunale.
Art. 7-ter.
Varianti in corso d’opera
Sono varianti in corso d’opera le modifiche
realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo.
Sono varianti in corso d’opera sostanziali le
modifiche che: a)alterano la sagoma dell’edificio;
b)modificano la categoria di intervento edilizio con
riconducibilit/ dello stesso a quelli assoggettati a
rilascio del permesso di costruire; c) configurano una
variazione essenziale d) prevedono interventi in
difformit/ dalle eventuali prescrizioni contenute nel
progetto
sono soggette a rilascio del permesso di costruire;
le varianti di cui al comma 2, lettere a), c) e d)
seguono il regime abilitativo dell’intervento
originario.
Sono varianti in corso d’opera non sostanziali le
modifiche non riconducibili alle categorie previste
dal comma 2 e sono soggette a Segnalazione
certificata di inizio attivit/ (SCIA) da presentare
prima della dichiarazione dell’ultimazione dei lavori,
sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente al momento dell’ottenimento del
titolo edilizio dell’intervento principale e i relativi atti
costituiscono parte integrante della documentazione
a corredo dell’atto autorizzativo dell’intervento
principale.
Qualora la variante essenziale non sia stata
comunicata nel periodo di vigenza del titolo
abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia
di parziale difformit/, e la comunicazione
dell’effettiva consistenza delle opere realizzate 0
effettuata previo versamento della sanzione per la
comunicazione tardiva fissata in euro 500. Qualora
le opere siano eseguite su immobili comunque
vincolati da norme statali e regionali, 0 fatta salva
l’applicazione delle misure sanzionatorie previste
dalle vigenti disposizioni in materia.
Le varianti di cui al presente articolo possono essere
attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di
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Art. 5. Variazioni essenziali

  1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate senza rispettare le disposizioni di cui all’articolo 7-ter, hanno determinato almeno una delle seguenti condizioni: a) mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso; b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura; c) riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati; distanza dai confini di proprietà; distanza dalle strade; d) indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), modifica della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato è inferiore al 50 per cento.
  2. Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull’entità delle Art. 7. Opere eseguite in parziale difformità
  3. Le opere eseguite in parziale difformità (dalla concessione) dal permesso di costruire, che non costituiscono variazioni essenziali, sono demolite a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine fissato dal Sindaco con propria ordinanza.
  4. In caso di inottemperanza all’ordinanza predetta, il Sindaco ordina la demolizione d’ufficio delle opere a spese del responsabile dell’abuso; ovvero applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore delle parti abusive, qualora queste ultime non possano essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
  5. L’accertamento del valore di cui al comma precedente è effettuato, entro novanta giorni, dall’Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall’Amministrazione comunale, sulla base del costo di produzione stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli interventi di edilizia residenziale o sulla base del valore venale delle opere qualora si tratti di edifici adibiti ad usi diversi da quello residenziale.
  6. Le spese per l’accertamento del valore sono a carico del responsabile dell’abuso e vengono determinate secondo tariffe stabilite in sede comunale, sentiti gli Ordini professionali.
  7. La relazione d’accertamento del valore è trasmessa all’Ufficio tecnico erariale, per un parere di congruità.
  8. Qualora l’Ufficio tecnico erariale non si pronunci entro sessanta giorni dalla data della richiesta comunale, il comune applica la sanzione pecuniaria sulla base del valore determinato dall’Amministrazione comunale. Art. 7-ter. Varianti in corso d’opera Sono varianti in corso d’opera le modifiche realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo. Sono varianti in corso d’opera sostanziali le modifiche che: a)alterano la sagoma dell’edificio; b)modificano la categoria di intervento edilizio con riconducibilità dello stesso a quelli assoggettati a rilascio del permesso di costruire; c) configurano una variazione essenziale d) prevedono interventi in difformità dalle eventuali prescrizioni contenute nel progetto sono soggette a rilascio del permesso di costruire; le varianti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) seguono il regime abilitativo dell’intervento originario. Sono varianti in corso d’opera non sostanziali le modifiche non riconducibili alle categorie previste dal comma 2 e sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare prima della dichiarazione dell’ultimazione dei lavori, sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell’ottenimento del titolo edilizio dell’intervento principale e i relativi atti costituiscono parte integrante della documentazione a corredo dell’atto autorizzativo dell’intervento principale. Qualora la variante essenziale non sia stata comunicata nel periodo di vigenza del titolo abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia di parziale difformità, e la comunicazione dell’effettiva consistenza delle opere realizzate è effettuata previo versamento della sanzione per la comunicazione tardiva fissata in euro 500. Qualora le opere siano eseguite su immobili comunque vincolati da norme statali e regionali, è fatta salva l’applicazione delle misure sanzionatorie previste dalle vigenti disposizioni in materia. Le varianti di cui al presente articolo possono essere attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di

ART 6

Sanzioni per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,

in totale difformità o con variazioni essenziali

  1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto
  2. Entro 15 giorni dalla notifica della sospensione il dirigente o il responsabile dell’ufficio può richiedere all’autorità competente il sequestro del cantiere. Nell’ipotesi di accertata prosecuzione dei lavori in violazione della sospensione, è disposta la demolizione immediata delle opere abusive.
  3. Entro il termine di 45 giorni dalla sospensione sono adottati e notificati i provvedimenti di rimozione, demolizione e ripristino.
  4. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla rimozione o alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
  5. L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire nel termine dei 90 giorni, da notificarsi all’interessato e trasmettersi all’autorità giudiziaria competente per territorio ed all’Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e, previa redazione dello stato di consistenza, per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
  6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, constatata l’inottemperanza di cui al comma 4, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000 ed euro 20.000, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) ), e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
  7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e/o all’acquisizione e all’allestimento di aree destinate a verde pubblico.
  8. L’opera acquisita è rimossa o demolita e i luoghi sono ripristinati, nel termine di sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4, con provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che, entro lo stesso termine, con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali
  9. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nell’ipotesi di concorso dei vincoli, l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
  10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8 senza che il comune abbia adempiuto, la