
Art. 5. Variazioni essenziali
1. Per variazioni essenziali rispetto al progetto approvato si intendono quelle che, realizzate
senza rispettare le disposizioni di cui all’articolo 7-ter, hanno determinato almeno una delle
seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso incompatibile con la destinazione di zona o che
implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell’Assessore degli
enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti
relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei
Comuni della Sardegna) salvo che l’interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della
quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d’uso;
b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura;
c) riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri:
distanza da altri fabbricati; distanza dai confini di propriet/; distanza dalle strade;
d) indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), modifica della
localizzazione dell’edificio all’interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito
di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra
dell’edificio autorizzato e di quello realizzato 0 inferiore al 50 per cento.
2. Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull’entit/ delle
Art. 7.
Opere eseguite in parziale difformit
1. Le opere eseguite in parziale difformit/ (dalla
concessione) dal permesso di costruire, che
non costituiscono variazioni essenziali, sono
demolite a cura e spese dei responsabili
dell’abuso entro il termine fissato dal Sindaco
con propria ordinanza.
2. In caso di inottemperanza all’ordinanza
predetta, il Sindaco ordina la demolizione
d’ufficio delle opere a spese del responsabile
dell’abuso; ovvero applica una sanzione
pecuniaria pari al doppio del valore delle parti
abusive, qualora queste ultime non possano
essere demolite senza pregiudizio della parte
eseguita in conformit/.
3. L’accertamento del valore di cui al comma
precedente 0 effettuato, entro novanta giorni,
dall’Ufficio tecnico comunale o da periti
incaricati dall’Amministrazione comunale, sulla
base del costo di produzione stabilito dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli interventi
di edilizia residenziale o sulla base del valore
venale delle opere qualora si tratti di edifici
adibiti ad usi diversi da quello residenziale.
4. Le spese per l’accertamento del valore sono
a carico del responsabile dell’abuso e vengono
determinate secondo tariffe stabilite in sede
comunale, sentiti gli Ordini professionali.
5. La relazione d’accertamento del valore 0
trasmessa all’Ufficio tecnico erariale, per un
parere di congruit/.
6. Qualora l’Ufficio tecnico erariale non si
pronunci entro sessanta giorni dalla data della
richiesta comunale, il comune applica la
sanzione pecuniaria sulla base del valore
determinato dall’Amministrazione comunale.
Art. 7-ter.
Varianti in corso d’opera
Sono varianti in corso d’opera le modifiche
realizzate nel periodo di vigenza del titolo abilitativo.
Sono varianti in corso d’opera sostanziali le
modifiche che: a)alterano la sagoma dell’edificio;
b)modificano la categoria di intervento edilizio con
riconducibilit/ dello stesso a quelli assoggettati a
rilascio del permesso di costruire; c) configurano una
variazione essenziale d) prevedono interventi in
difformit/ dalle eventuali prescrizioni contenute nel
progetto
sono soggette a rilascio del permesso di costruire;
le varianti di cui al comma 2, lettere a), c) e d)
seguono il regime abilitativo dell’intervento
originario.
Sono varianti in corso d’opera non sostanziali le
modifiche non riconducibili alle categorie previste
dal comma 2 e sono soggette a Segnalazione
certificata di inizio attivit/ (SCIA) da presentare
prima della dichiarazione dell’ultimazione dei lavori,
sono assoggettate alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente al momento dell’ottenimento del
titolo edilizio dell’intervento principale e i relativi atti
costituiscono parte integrante della documentazione
a corredo dell’atto autorizzativo dell’intervento
principale.
Qualora la variante essenziale non sia stata
comunicata nel periodo di vigenza del titolo
abilitativo, non si applicano le disposizioni in materia
di parziale difformit/, e la comunicazione
dell’effettiva consistenza delle opere realizzate 0
effettuata previo versamento della sanzione per la
comunicazione tardiva fissata in euro 500. Qualora
le opere siano eseguite su immobili comunque
vincolati da norme statali e regionali, 0 fatta salva
l’applicazione delle misure sanzionatorie previste
dalle vigenti disposizioni in materia.
Le varianti di cui al presente articolo possono essere
attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di