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Consensus Facit Filios: La Filiazione Volontaria nella Procreazione Medicalmente Assistita, Appunti di Diritto Privato

Sulla filiazione volontaria nella procreazione medicalmente assistita (pma). Esplora i requisiti di accesso alle tecniche, i casi in cui le coppie possono utilizzare la pma e i diritti e obblighi legati al consenso e alla paternità. Il testo include discussioni sulla sterilità, infertilità, malattie genetiche trasmissibili, età, consenso del marito e donatori di gameti.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 03/11/2019

Valentain12
Valentain12 🇮🇹

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CONSENSUS FACIT FILIOS:
perché questo titolo??
Nella PMA possiamo dire che si ha una filiazione per scelta, nel senso che la volontà di assunzione della
responsabilità genitoriale si manifesta nel momento in cui si acconsente all’utilizzo di queste tecniche.
Può esserci una donazione sia di ovuli che di spermatozoi.
REQUISITI DI ACCESSO ALLE TECNICHE
Intanto deve essere certificata la sterilità o infertilità della coppia
All’esito dell’intervento della Corte Costituzionale:
Coppie maggiorenni
di esso diverso
in età fertile:
non ben specificato ma le linee guida statali fissano delle età massime, ad es. 45 sulle donne; ci sono
però alcune leggi regionali che alza o questi limiti di età.
Sterili o infertile;
O portatrici di malattie geneticamente trasmissibili:
sono fertili ma essendo portatori di malattie genetiche trasmissibili non potrebbero portare a termine
le gravidanza perché il bambino sarebbe affetto delle stesse gravi malattie di cui sono affetti i
genitori.
Hanno accesso alla PMA e così verranno impiantati solo gli embrioni che non sono affetti delle
patologie che hanno i genitori (si è parlato di una selezione di eugenetica ma in realtà si va a
guardare solo l’esistenza di quella specifica patologia e. non c’è una
Entrambi viventi:
la donna può effettuare l’impianto solo se dimostra che il marito avrebbe voluto e cosa e fosse
consenziente; questo porta a dei problemi di tipo etico perché il bambino nascerebbe già orfano di
padre.
PMA eterologa.
un altro divieto che è stato abolito dalla Corte Costituzionale è l’utilizzo di gameti al di fuori della
coppia: sarebbe incoerente lasciare fuori dall’utilizzo della tecnica di PMA le coppie più sterili in
assoluto che devono ricorrere a terzi per la fecondazione.
È espessione dell’autodeterminazione la volontà di far nascere un figlio anche se decido di far
nascere un figlio da ovuli e/o spermatozoi di donatori.
ART. 8 “I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di
ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9 Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione
del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da
atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti
dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui
all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita
non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4,
comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non
può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
È qui che si esprime il “consensus facit filius”
La donna può revocare il consenso fintanto chè l’embrione non è ancora impiantato; facoltà
che perde luomo al momento della donazione e che l’ovulo venga fecondato.
La donna può anche interrompere la gravidanza anche se è stata effettuata tramite PMA (in
questo seno abbiamo una discriminazione).
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CONSENSUS FACIT FILIOS:

perché questo titolo?? Nella PMA possiamo dire che si ha una filiazione per scelta, nel senso che la volontà di assunzione della responsabilità genitoriale si manifesta nel momento in cui si acconsente all’utilizzo di queste tecniche. Può esserci una donazione sia di ovuli che di spermatozoi.

REQUISITI DI ACCESSO ALLE TECNICHE

Intanto deve essere certificata la sterilità o infertilità della coppia All’esito dell’intervento della Corte Costituzionale:

• Coppie maggiorenni

• di esso diverso

• in età fertile:

non ben specificato ma le linee guida statali fissano delle età massime, ad es. 45 sulle donne; ci sono però alcune leggi regionali che alza o questi limiti di età.

• Sterili o infertile;

• O portatrici di malattie geneticamente trasmissibili:

sono fertili ma essendo portatori di malattie genetiche trasmissibili non potrebbero portare a termine le gravidanza perché il bambino sarebbe affetto delle stesse gravi malattie di cui sono affetti i genitori. Hanno accesso alla PMA e così verranno impiantati solo gli embrioni che non sono affetti delle patologie che hanno i genitori (si è parlato di una selezione di eugenetica ma in realtà si va a guardare solo l’esistenza di quella specifica patologia e. non c’è una

• Entrambi viventi:

la donna può effettuare l’impianto solo se dimostra che il marito avrebbe voluto e cosa e fosse consenziente; questo porta a dei problemi di tipo etico perché il bambino nascerebbe già orfano di padre.

• PMA eterologa.

un altro divieto che è stato abolito dalla Corte Costituzionale è l’utilizzo di gameti al di fuori della coppia: sarebbe incoerente lasciare fuori dall’utilizzo della tecnica di PMA le coppie più sterili in assoluto che devono ricorrere a terzi per la fecondazione. È espessione dell’autodeterminazione la volontà di far nascere un figlio anche se decido di far nascere un figlio da ovuli e/o spermatozoi di donatori. ART. 8 “I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6. ART. 9 Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

  1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
  2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
  3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

È qui che si esprime il “consensus facit filius”

La donna può revocare il consenso fintanto chè l’embrione non è ancora impiantato; facoltà

che perde luomo al momento della donazione e che l’ovulo venga fecondato.

La donna può anche interrompere la gravidanza anche se è stata effettuata tramite PMA (in

questo seno abbiamo una discriminazione).

LIBRO “Mio, tuo, suo, loro”