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Considerazioni su diritto penitenziario, Tesi di laurea di Diritto Penitenziario

Documento di aiuto per tesi in diritto penitenziario

Tipologia: Tesi di laurea

2019/2020

Caricato il 14/02/2020

simdem
simdem 🇮🇹

4.3

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5 documenti

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Pena e reinserimento sociale
Ad un anno dalla sentenza Torreggiani
di Ida Nicotra
Professore ordinario di Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Catania
Sommario: 1. Il senso costituzionale della pena: umanizzazione e finalismo rieducativo; 2.
Reinserimento sociale e ergastolo; 3. Diritto al reinserimento sociale e principio di eguaglianza sostan-
ziale; 4. Reinserimento sociale e percorsi di risocializzazione individualizzati; 5. Il reinserimento so-
ciale e la prassi applicativa della legge di riforma dell’ordinamento penitenziario; 6. Reinserimento so-
ciale e principio di sussidiarietà; 7. Il valore del lavoro nel percorso di reinserimento sociale; 8. Rein-
serimento sociale e principio di proporzione; 9. Reinserimento sociale, sanzioni alternative alla deten-
zione e recidiva; 10. I nuovi istituti a tutela dei diritti dei detenuti; 11. Reinserimento sociale e conces-
sione della grazia; 12. In conclusione.
1. Il senso costituzionale della pena: umanizzazione e finalismo rieducativo
Fra i principi costituzionali in materia penale assume particolare rilievo l’art. 27, co. La
disposizione è inequivocabile nel suo tenore letterale; essa - riprendendo quanto disposto
dall’art. 13, laddove viene punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sotto-
poste a restrizione di liber - stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. In fedele at-
tuazione al precetto costituzionale, l’art. 1 della legge n. 354 del 1975, di riforma
dell’ordinamento penitenziario, afferma che il trattamento penitenziario deve essere conforme
ad umanità e deve attuare il rispetto della dignità della persona”.
Il principio di “umanizzazione” ripreso anche nell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea, e successivamente dalla Raccomandazione, adottata dal Comitato dei m i-
nistri del Consiglio d’Europa
1
- nel momento di esecuzione della pena, rafforza la tutela accor-
data al valore della persona, di cui vanno tutelati in ogni caso i diritti inviolabili, anche nella
particolarissima condizione carceraria
2
. Così il principio di umanità trova concreta applicazione
attraverso il divieto di profili afflittivi particolarmente intensi o degradanti della disciplina ese-
cutiva delle differenti tipologie sanzionatorie.
Il testo riproduce l’intervento tenutosi in occasione del seminario “Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza
Torreggiani della Corte EDU”, tenutosi il 28 maggio 2014 nella “Sala Teatro” del carcere “Rebibbia Nuovo Comple s-
so” e organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dal Master in Diritto Penitenziario e Costituzione del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”.
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Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”, art. 4 Carta dei diritti
fondamentali; secondo la disposizione contenuta nella parte I della Raccomandazione dell’11 gennaio 2006 tutte le
persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell’uomo, le persone private della libertà
conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge con la loro condanna”.
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Cfr. Corte Cost. sent. n. 274 del 1975 e n. 274 del 1990.
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Pena e reinserimento sociale

Ad un anno dalla “sentenza Torreggiani” 

di Ida Nicotra

Professore ordinario di Diritto Costituzionale Università degli Studi di Catania

Sommario: 1. Il senso costituzionale della pena: umanizzazione e finalismo rieducativo; 2. Reinserimento sociale e ergastolo; 3. Diritto al reinserimento sociale e principio di eguaglianza sostan- ziale; 4. Reinserimento sociale e percorsi di risocializzazione individualizzati; 5. Il reinserimento so- ciale e la prassi applicativa della legge di riforma dell’ordinamento penitenziario; 6. Reinserimento so- ciale e principio di sussidiarietà; 7. Il valore del lavoro nel percorso di reinserimento sociale; 8. Rein- serimento sociale e principio di proporzione; 9. Reinserimento sociale, sanzioni alternative alla deten- zione e recidiva; 10. I nuovi istituti a tutela dei diritti dei detenuti; 11. Reinserimento sociale e conces- sione della grazia; 12. In conclusione.

1. Il senso costituzionale della pena: umanizzazione e finalismo rieducativo

Fra i principi costituzionali in materia penale assume particolare rilievo l’art. 27, 3° co. La disposizione è inequivocabile nel suo tenore letterale; essa - riprendendo quanto disposto dall’art. 13, laddove viene “ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sotto- poste a restrizione di libertà ” - stabilisce che “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ”. In fedele at- tuazione al precetto costituzionale, l’art. 1 della legge n. 354 del 1975, di riforma dell’ordinamento penitenziario, afferma che “ il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve attuare il rispetto della dignità della persona ”. Il principio di “umanizzazione” – ripreso anche nell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e successivamente dalla Raccomandazione, adottata dal Comitato dei m i- nistri del Consiglio d’Europa^1 - nel momento di esecuzione della pena, rafforza la tutela accor- data al valore della persona, di cui vanno tutelati in ogni caso i diritti inviolabili, anche nella particolarissima condizione carceraria^2. Così il principio di umanità trova concreta applicazione attraverso il divieto di profili afflittivi particolarmente intensi o degradanti della disci plina ese- cutiva delle differenti tipologie sanzionatorie.

 (^) Il testo riproduce l’intervento tenutosi in occasione del seminario “Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza

Torreggiani della Corte EDU”, tenutosi il 28 maggio 2014 nella “Sala Teatro” del carcere “Rebibbia Nuovo Comples- so” e organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e dal Master in Diritto Penitenziario e Costituzione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”. (^1) “ Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti ”, art. 4 Carta dei diritti

fondamentali; secondo la disposizione contenuta nella parte I della Raccomandazione dell’11 gennaio 2006 “ tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell’uomo, le persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge con la loro condanna”. (^2) Cfr. Corte Cost. sent. n. 274 del 1975 e n. 274 del 1990.

2 Ida Nicotra

Analogamente, la finalità rieducativa della pena - divenuta in tempi più recenti pa- trimonio della cultura giuridica europea - introduce una dimensione del trattamento sanzionatorio assolutamente innovativa nel contesto storico in cui fu formulata la Co- stituzione italiana. Se, infatti, la sanzione penale era sempre stata intesa in senso “ retri- butivo ”, vale a dire, quale corrispettivo al comportamento socialmente dannoso posto in essere dal reo, ed in funzione “preventiva”^3 , quale deterrente alla commissione di nuo- vi illeciti, in forza dell’art. 27, 3° co. la pena assume primariamente una connotazione di “ recupero sociale ”, finalizzata al reinserimento nella società del colpevole. I principi costituzionali in materia penale, in una prospettiva di razionalità punitiva, delineano una cornice chiaramente preordinata a bilanciare l’efficienza repressiva con la garanzia dei diritti fondamentali della persona. Invero, in una prima fase, la Corte Costituzionale aveva interpretato in modo riduttivo il significato del finalismo rieduca- tivo nella cornice di una concezione “polifunzionale” della pena. In alcune decisioni meno recenti^4 la Consulta considerava l’obiettivo di risocializzazione come “ marginale o addirittura eventuale ” e comunque circoscritto entro i limiti del trattamento peniten- ziario. La svolta avviene con la sentenza n. 313 del 1990; in quella occasione la Corte pre- cisa che afflittività e retributività rappresentano condizioni minime in assenza delle quali la pena cesserebbe di essere tale. Ed invero, “ incidendo la pena sui diritti di chi v’è sottoposto non può negarsi che indipendentemente da una considerazione retributi- va, essa abbia necessariamente anche caratteri in qualche misura afflittivi ”^5. Analo- gamente, è indubitabile che la pena presenti risvolti che ineriscono alla difesa sociale e anche “ di prevenzione generale per quella certa intimidazione che esercita sul calcolo utilitaristico di colui che delinque ”^6. Pur possedendo un fondamento costituzionale tali profili, comunque, non possono autorizzare “ il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione ”^7 nel contesto del trattamento sanzionato- rio^8. Anzi, non va trascurata la circostanza che la finalità rieducativa è la sola “ espres- samente consacrata in Costituzione ”^9. Infatti, “ in uno Stato evoluto , continua il Giudice delle leggi, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stessa della pena ”^10. Ne consegue l’esigenza che la pena deve tendere a rieducare, il fine del recupero del reo, allora, “ lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trat- tamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizz a- no la pena nel suo contenuto ontologico e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue ”^11. Se, dun- que, il finalismo rieducativo informa di se il sistema penale nel suo complesso, anche la commisurazione della pena non può prescindere dalle insopprimibili esigenze risocia-

(^3) In particolare, la teoria della prevenzione generale si basa sulla convinzione che la minaccia della san- zione rappresenti uno strumento per dissuadere i consociati dal compimento di atti penalmente rilevanti, di- versamente, l’idea della prevenzione speciale poggia sulla considerazione che la comminazione della pena serva a distogliere il destinatario dal compiere in futuro nuovi fatti di reato. L’effetto della prevenzione spe- ciale, perciò, può essere perseguito con tecniche che mirano a perseguire la risocializzazione del reo. (^4) Cosi Corte Cost. n. 12 del 1966 (^5) Corte Cost. n. 313 del 1990 (^6) Corte Cost. n. 313 del 1990 (^7) Corte Cost. n. 313 del 1990 (^8) Sul punto, v. le considerazioni di G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale , parte generale , cit. 707. (^9) Cosi Corte Cost. n. 313 del 1990 (^10) Cosi Corte Cost. n. 313 del 1990 (^11) Cosi Corte Cost. n. 313 del 1990

4 Ida Nicotra

l’atto ultimativo per il completamento dei valori fondanti la nostra collettività ”, attra- verso l’eliminazione di una norma che si poneva in aperto contrasto con le scelte di fondo compiute nel 1948.

2. Reinserimento sociale e ergastolo

Alla luce del finalismo rieducativo sorgono non pochi dubbi circa la compatibilità con la Costituzione anche della pena dell’ergastolo il cui carattere perpetuo è, per tanti versi, in contrasto con il principio di umanità, facendo smarrire al recluso la speranza di poter riac- quistare in futuro la libertà e, per ciò stesso, la natura illimitata della pena frustra il profilo rieducativo della medesima. Tuttavia, già la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di evidenziare che “ la pre- visione astratta dell’ergastolo deve ormai essere inquadrata in quel tessuto normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni significato al carattere della perpepuità che all’epoca dell’emanazione del codice la connotava ”^20. Ed, invero, taluni interventi legislativi hanno assai ridimensionato la sua durata perpetua consentendo che il condannato possa essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni di pena e abbia dimostrato il sicuro ravvedimento. Ancora, la legge n. 663 del 1986 ha esteso ai condannati all’ergastolo l’istituto della semilibertà (dopo aver espiato almeno 20 anni di pena) e della liberazione anticipata. Sicché, con la concessione dei permessi premio può accadere che un soggetto condannato all’ergastolo venga rimesso in libertà dopo 15 anni^21. Il carattere della “illimitatezza” della durata della pena assume contorni differenti con riferimento al c.d. ergastolo “ostativo”. Infatti, i detenuti all’ergastolo ostativo non hanno la possibilità di usufruire di alcun beneficio penitenziario, proprio in ragione della estrema gravità dei reati per i quali hanno subito una condanna (come capi mafiosi responsabili di omicidi, in assenza di collaborazione con la giustizia). La Commissione di studio, istituita nel 2013 per elaborare proposte di interventi in te- ma di sistema sanzionatorio penale, ha suggerito una riforma che dovrebbe prevedere la nuova specie sanzionatoria della “ detenzione speciale ” (da 24 a 28 anni di pena detentiva), riservando l’ergastolo alla sola ipotesi di concorso di più reati tutti puniti con la detenzione speciale. Si prevede, inoltre, che dopo trent’anni di espiazione di pena “ l’ergastolo di regola si estingue, salvo che sussistano esigenze di prevenzione speciale accertate dal tribunale di sorveglianza, le quali dovranno essere rivalutate con periodicità annuale ”^22. La Corte costituzionale ha, invece, dichiarato illegittima la comminazione della pena dell’ergastolo ai minorenni, sottolineando come la finalità rieducativa finisce per assumere un significato rafforzato alla luce della speciale protezione riservata dalla Costituzione all’infanzia e alla gioventù. Della disposizione contenuta nell’art.27, comma 3° Cost. deve darsi una lettura diversa “ allorché lo si colleghi con l’art.31 che impone una incisiva di- versificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei mino- renni ”^23. La condizione minorile esige di diversificare il più possibile il trattamento degli infra diciottenni dalla disciplina punitiva generale. La spiccata protezione costituzionale del mi- nore impone “ un mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attri- buendo a quest’ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in

(^20) Corte cost. sent. n. 168 del 1994. (^21) Cfr. Fiandaca – Musco, Diritto penale, parte generale , cit., 730 (^22) La relazione della Commissione di studio, istituita con D.M. del 10.6.2013, è consultabile in www.dirittopenalecontemporaneo 23 , 5. Corte cost. sent. n. 168 del 1994.

Pena e reinserimento sociale 5

formazione e alla ricerca della propria identità, una connotazione educativa più che rie- ducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale”^24.

3. Diritto al reinserimento sociale e principio di eguaglianza sostanziale

La piena adesione al principio personalista compiuta dalla nostra Costituzione si riflette sulla tutela accordata all’inviolabilità della persona e della sua dignità sia come singolo, sia nelle formazioni sociali che ne garantiscono la partecipazione politica, la tutela lavorativa e lo sviluppo culturale ed umano. All’interno degli istituti penitenziari quali formazioni sociali, certamente atipiche per la loro natura non volontaria, i diritti dei detenuti non possono essere annullati, il “residuo” di libertà che la persona porta con se va senz’altro tutelato, poiché si riferisce a chi è doppia- mente debole, sia in quanto recluso e sia, con molte probabilità, per la condizione di emar- ginazione in cui versava già prima della detenzione^25. Così, l’obbligo dello Stato di intervenire per assicurare a tutti i consociati pari opportu- nità di realizzazione personale risulta addirittura rafforzato dinanzi a situazioni di specifica vulnerabilità. La particolare condizione di precarietà degli individui, che deriva dalla pri- vazione della libertà, in un ambiente destinato a separare il detenuto dalla società civile, ri- chiede un intervento dell’ordinamento statale a sostegno della persona nella prospettiva del suo reinserimento nella società. Esiste un collegamento forte tra il diritto al reinserimento sociale e il principio di egua- glianza sostanziale, ex art. 3, 2° co. Cost., nel senso che la Repubblica ha il compito di por- re in essere un programma di interventi, affinché la pena sia idonea alla rieducazione e dunque al reinserimento sociale di quei soggetti che pongono in essere comportamenti cri- minosi a causa di un pesante disagio economico e sociale^26. Proprio alla luce del principio di eguaglianza sostanziale lo status di detenuto comporta il riconoscimento di una serie di diritti soggettivi per favorire pari chances di realizzazione rispetto alle persone libere. La rieducazione si prefigge l’obiettivo di far acquisire al reo i valori fondamentali della convivenza che tenda, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno al carcere, al suo reinserimento sociale (art. 1, l. n. 354 del 1975 e art. 1, Capo I, Dpr n. 230 del 2000). Proprio nel tentativo di conseguire pienamente la sua finalità, il reinserimento sociale deve avere avvio durante la fase iniziale della pena e non soltanto immediatamente prima del fine pena. Ora, anche volendo attribuire al concetto evocato nell’art. 27, un contenuto minimale e meramente negativo, limitandolo al solo rispetto della legalità esteriore e, cioè, all’acquisizione dell’attitudine a vivere senza commettere (nuovi) reati, diviene essenziale che la persona sia posta nelle condizioni di assumere consapevolezza rispetto ai valori fon- damentali della vita sociale. Di siffatti valori può avvenire la riappropriazione da parte del reo attraverso una vita di relazione (quasi) normale che accerti un suo “sicuro ravvedimento”, “ non identificabile sic et simpliciter in una “normale buona condotta”, – ossia nella mera astensione da viola- zione delle norme penali e di disciplina penitenziaria nel corso dell’esecuzione della pena

- ma postula comportamenti positivi sintomatici per l’abbandono, anche per il futuro, del- le scelte criminali”^27.

(^24) Corte cost. sent. n. 168 del 1994 (^25) G. M. Flick, I diritti dei detenuti, cit .,194. (^26) Fiandaca – Musco, op. cit., 705 (^27) Così, Corte Cost. sent. n. 138 del 2001.

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più facili da raggiungere se la pena viene espiata nel Paese d’origine, dove sono radicate le relazioni affettive e familiari e dove lingua e cultura del reo trovano maggiore facilità di espressione^32. Analogamente, la recente legge italiana n. 10 del 2014, approvata per porre rimedio al protrarsi delle intollerabili condizioni carcerarie denunciate dalla Corte Edu, ha previsto una procedura più semplice per procedere all’espulsione dello straniero che deve scontare ancora un residuo di pena^33. Al direttore dell’istituto penitenziario viene attribuito il com- pito di identificare lo straniero durante il periodo di detenzione (per semplificare l’iter di espulsione ed eliminare il passaggio al Centro di identificazione ed espulsione del reo una volta tornato in libertà) e di trasmettere gli atti per l’adozione del provvedimento di espul- sione al magistrato di sorveglianza. L’applicazione della norma dipenderà dalla disponibi- lità degli Stati di provenienza ad acconsentire al rientro della persona sul proprio territo- rio^34. Sebbene le ragioni che hanno indotto il legislatore ad approntare una simile normativa non siano strettamente riconducibili a finalità di recupero e reinserimento sociale del dete- nuto, la nuova disciplina potrà agevolare il percorso rieducativo dello straniero in ambiente a lui omogeneo sul piano linguistico e culturale e presumibilmente favorevole anche sul piano dei rapporti affettivi. Ciò può avvenire soltanto dopo un serio monitoraggio da parte delle istituzioni italiane del trattamento penitenziario riservato nello Stato di rimpatrio, non potendosi favorire l’uscita dal territorio italiano verso quei Paesi che non garantiscono condizioni di rispetto dei diritti del detenuto. Sul punto si dovranno prevedere accordi di cooperazione bilaterale incentrati sulla salvaguardia delle libertà fondamentali dei detenuti rimpatriati dopo aver subito una condanna in Italia. Allo stesso modo, in una prospettiva eminentemente domestica il percorso di reinseri- mento sociale dovrebbe tener conto della differente posizione tra condannati in via defini- tiva e imputati, atteso che, nei confronti di quest’ultimi, il principio costituzionale di pre- sunzione di non colpevolezza imporrebbe al legislatore di ricorrere alla pena detentiva solo in casi di eccezionale gravità. Si dovrebbe intervenire senza indugio con una serie di prov- vedimenti finalizzati alla riduzione del numero dei detenuti imputati. Precisamente i reclusi in attesa di giudizio costituiscono quasi il 40% della popolazione carceraria. Un dato allarmante se si considera la quantomeno dubbia compatibilità, rispetto ai prin- cipi costituzionali in materia penale, della custodia cautelare in carcere. Il ricorso allo strumento di carcerazione anticipata si scontra, appunto, con stessa ratio che sottende l’istituto della carcerazione preventiva, in quanto “ la condizione giuridica di colpevole o condannato lascia dietro di sé il processo, la condizione giuridica di imputato si ricollega al processo in corso ” 35. Sicché, essa dovrebbe avere una portata assai circoscritta ai casi di concreto pericolo della commissione di gravi reati. Qualche passo in avanti in questa dire- zione è stato compiuto con la l. n. 94 del 2013 che ha elevato da quattro a cinque anni di reclusione il limite di pena che può giustificare l’applicazione della custodia in carcere. Da altro punto di osservazione il principio di presunzione di non colpevolezza esige un impegno a porre in essere un apparato di custodia preventiva differente da quello

(^32) Cfr. E Selvaggi, Esecuzione della pena: spetta alla Corte d’appello verificare se è favorito il reinseri- mento sociale , in Guida al diritto , 2010, 49 ss. (^33) Cfr. l. n. 10 del 2014, art. 6. (^34) La complessità delle procedure di omologazione delle sentenze di condanna emesse in Italia da parte

delle autorità straniere ha reso, fino ad oggi, molto difficoltoso il trasferimento dei detenuti stranieri nel loro paese d’origine. Gli ostacoli al trasferimento dipendono anche dalla difficoltà di disporre tale misura nei con- fronti di stranieri non ancora condannati in via definitiva, che rappresentano circa il 45 % del totale dei dete- nuti stranieri. 35 Così, Leone, Trattato di diritto processuale penale , vol. I, 1961, 476.

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dell’esecuzione della pena^36. Tracce in tale senso sono contenute nella legge di riforma dell’ordinamento penitenziario in cui si rivolge una particolare attenzione alla possibilità di procedere ad una differenziazione della popolazione detenuta ai fini del trattamento riedu- cativo. Tuttavia nella prassi, ad eccezione di sporadiche eccezioni, i medesimi strumenti trattamentali vengono indistintamente applicati a imputati, condannati definitivi e interna- ti^37.

5. Il reinserimento sociale e la prassi applicativa della legge di riforma dell’ordinamento penitenziario

Certamente la riforma del 1975, in perfetta sintonia con i principi costituzionali, ha in- trodotto novità positive per dare risposta all’esigenza principale di migliorare le condizioni di vita dei detenuti e di diminuire la distanza tra carcere e società libera. Anzi, secondo un orientamento, la legge sull’ordinamento penitenziario, insieme al regolamento di attuazio- ne del 2000, ha comportato un vero e proprio ribaltamento dei tradizionali rapporti tra l’amministrazione e il detenuto “ di tal che la figura del detenuto viene portata in primo piano, non più quale soggetto passivo dell’esecuzione penale, bensì quale soggetto di dirit- ti, primo fra tutti quello di essere destinatario delle proposte trattamentali degli operatori penitenziari ”^38. Pur nondimeno, l’analisi dell’esperienza applicativa della legge sull’ordinamento peni- tenziario fornisce dati nel complesso deludenti. La presenza di istituti penitenziari inade- guati e fatiscenti, le condizioni di sovraffollamento carcerario, insieme alla carenza di ri- sorse economiche e umane hanno sancito la sconfitta dei principi costituzionali volti a ra- zionalizzare e a umanizzare il trattamento sanzionatorio. Su tale versante assai significativo è stato l’impatto della giurisprudenza della Corte Edu, che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ai detenuti che abbiano espiato la pena in condizioni di sovraffollamento carcerario. E, segnatamente, i giudici hanno rav- visato la lesione del diritto ad un trattamento penitenziario che, nel solco della Convenzio- ne europea dei diritti dell’uomo, non vanifichi fin dall’inizio la finalità di risocializzazione del reo. I giudici europei hanno accertato la violazione dell’art. 3 della Cedu che pone il divieto di “ pene o di trattamenti inumani o degradanti ”^39. Negli istituti penitenziari italiani i detenuti sono sottoposti a trattamenti inumani per il fatto di essere costretti a condividere, sovente, celle dalle dimensioni esigue (ogni cella oc- cupata da tre detenuti e per ognuno uno spazio vitale di meno di tre metri quadri), in spazi

(^36) Come auspicato anche dal Presidente della Repubblica nel messaggio sulla questione carceraria, rivolto alle Camere l’8 ottobre del 2013, commentato da M. Ruotolo, La “scottante” questione carceraria nel mes- saggio del Presidente della Repubblica , in confronticostituzionali.eu, 10 ottobre 2013; A. Pugiotto , Il Mes- saggio del Quirinale sulla questione carceraria e i suoi interlocutori, ivi, 22 ottobre 2013; G. M. Salerno, Il primo messaggio di Napolitano tra novità e conferme, in Federalismi.it, 22 ottobre 2013 ; I. A. Nicotra, La rielezione del Presidente Napolitano nel turbolento avvio della XII Legislatura , in L’eccezionale “bis” del Presidente della Repubblica Napolitano , a cura di F. Giuffrè e I.A. Nicotra, Torino 2014, 67 ss. (^37) Peraltro, con la differenza che l’osservazione scientifica della personalità preordinata al conseguimento dei benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione è riservata solo ai condannati , cfr. F. Fio- rentin, Il trattamento rieducativo , parte prima , 24.12. (^38) F. Fiorentin, Il trattamento rieducativo, cit ., 4. (^39) Così, la Corte Europea dei diritti dell’uomo sul caso Torreggiani e altri c. Italia, gennaio 2013, com- mentata, fra gli altri, da M. Ruotolo, “ L’incidenza della Cedu sull’interpretazione costituzionale, Il “caso” dell’art. 27, comma 3 Costituzione ”, in Rivista AIC, 2/2013.

10 Ida Nicotra

danti ” e che, dunque, il trattamento carcerario deve rispettare i connotati costituzionalmen- te inderogabili dell’esecuzione penale e non può comprimere quel residuo irriducibile della libertà del detenuto. L’esigenza di risocializzazione come finalità primaria della pena deve tendere non solo ad evitare la recidiva, ma soprattutto a riorientare il colpevole secondo una condotta rispet- tosa dei valori di rilevanza costituzionale, di cui i diritti e le libertà fondamentali costitui- scono l’essenza. Se dentro le mura carcerarie al riconoscimento dei diritti e al rispetto della legalità si sostituisce la logica dell’arbitrio e della ritorsione sarà impossibile trasmettere un messaggio di giustizia e di legalità che consente il recupero da parte del reo del sistema dei valori proclamati in Costituzione^46. Infatti, attraverso il riconoscimento di tali diritti l’ordinamento appresta tutela alla di- gnità della persona. Ancor di più nei confronti di chi versa in una situazione di debolezza, in quanto la dignità sta a fondamento del principio di eguaglianza, estrinsecazione del pre- gio inestimabile della persona, quale che sia la posizione ricoperta nella società. Una lettu- ra costituzionalmente orientata della funzione della pena che non perda di vista l’obiettivo di risocializzazione del reo costituisce il presupposto indispensabile per un trattamento pe- nitenziale. Sul versante del principio rieducativo solo modalità di esecuzione della pena rispettose della cornice dei valori costituzionali possono consentire un percorso di recupero della per- sona, non vi può essere risocializzazione senza una pena ispirata al senso di umanità. Infat- ti, lo Stato anche attraverso il trattamento sanzionatorio si deve fare portatore dei valori di legalità, di dignità, di libertà, di rispetto dell’altro (soprattutto dei più deboli) affinché il reo li possa (ri)acquisire. Un ordinamento che interpreta la pena alla stregua di un mezzo di vendetta o di sopraf- fazione è destinato a perdere fin dall’inizio la scommessa di recuperare il detenuto alle re- gole della pacifica e ordinata convivenza. L’umanizzazione della sanzione è il primo passo verso il reinserimento sociale.

6. Finalismo rieducativo e principio di sussidiarietà

Gli studi sociologici, criminologici e di politica penitenziaria hanno evidenziato il ruolo fondamentale della comunità sociale al trattamento intramurario. L’apporto dell’ambiente esterno al percorso di reinserimento sociale è previsto nella legge sull’ordinamento peni- tenziario (art. 1, co. 6). La partecipazione del mondo esterno al trattamento carcerario risul- ta essenziale per il reinserimento del detenuto nella vita sociale, avviato prima del fine pe- na, attraverso interventi intra e d extra murari. Precisamente il diretto coinvolgimento di associazioni ed enti pubblici territoriali costi- tuisce un modo per attenuare gli effetti negativi della carcerazione, della “ subcultura car- ceraria ”, che finisce per creare una formazione sociale artificiale e “innaturale”. Si tratta di un mutamento di visione orientato a superare l’idea del carcere come entità chiusa ed estranea al territorio e alla società. Gli interventi di operatori professionali e di volontari costituiscono uno stimolo per intraprendere un percorso di reinserimento in una positiva atmosfera di relazioni umane, in una prospettiva di integrazione e di collaborazio- ne.

diritti dell’uomo, riflessioni a margine di Corte Cost. n. 279 del 2013, in Rivista AIC, n. 1/2014; E. Frontoni, Il sovraffollamento carcerario tra Corte Edu e Corte Costituzionale , in Federalismi.it , n. 9/2014, (^46) Sul punto, della stessa opinione M. Ruotolo, Il carcere come luogo della legalità. In onore di Valerio Onida , in Rivista AIC, n. 4/2011, 10.

Pena e reinserimento sociale 11

Con la riforma dell’ordinamento penitenziario e segnatamente con l’approvazione del regolamento n. 230 del 2000 (recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) l’attività di reinserimento sociale è basata sulla capacità di motivare e responsabilizzare il detenuto, con un percorso individualizzato predisposto valutando le caratteristiche della sua personalità. Ai fini di favorire il reinserimento sociale l’osservazione scientifica della personalità del reo^47 è seguita da un colloquio diretto all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico psi- chiche, affettive, educative e sociali che hanno rappresentato un ostacolo per la fondazione di una normale vita di relazione^48. In particolare, il “ colloquio di 1° ingresso ” consente di conoscere tutte le informazioni relative al cotesto familiare e socio culturale di appartenen- za, anche al fine di misurare l’opportunità di estendere un programma individualizzato nei confronti dei componenti della famiglia. L’individuazione del trattamento è affidato ai componenti del Got che operano con l’ausilio di un equipe di psicologi, criminologi, psichiatri che ipotizzano anche linee guida per la realizzazione di un percorso idoneo alla personalità del reo^49. Il magistrato di sorve- glianza dovrà decidere sulla base delle indicazioni fornitegli, decidendo anche sulla even- tuale concessione di benefici e misure alternative alla detenzione. È altresì indispensabile favorire la collaborazione della comunità sociale, enti locali ed associazioni che possono agevolare il riadattamento sociale dopo le dimissioni dal carcere. Insomma, per la riuscita del trattamento occorre che ciascun operatore professionale con- tribuisca a creare un’atmosfera di relazione umane, di fiducia e di collaborazione affinché il soggetto partecipi attivamente al percorso ai fini del suo reinserimento sociale, secondo quanto previsto dall’ art, 4, comma 1° Reg. n. 230/2000. Nel solco del principio di sussidiarietà^50 verticale e orizzontale, sancito nell’art. 118 del- la Costituzione, sarebbe opportuno porre in essere una più incisiva strategia di rete, quale momento di cooperazione tra amministrazione penitenziaria, sistema regionale e locale, servizi di protezione sociale, associazionismo religioso e laico e volontariato^51. Si tratta di un modello culturale, ispirato al principio della leale collaborazione, istanza immanente di un diverso modo di intendere il trattamento rieducativo. I soggetti del privato sociale e del volontariato penitenziario diventano, in tal modo, protagonisti del procedimento di risocia- lizzazione^52. La partecipazione attiva degli enti locali e dell’associazionismo alla vita del carcere va incoraggiata anche in vista del legame diretto che occorre creare tra ciascun istituto peni- tenziario e il territorio, promuovendo le occasioni concrete di reintegrazione nel tessuto so-

(^47) Cfr., in proposito, artt. 27, 28 e 29 del Regolamento n. 230 del 2000. (^48) Sul punto le interessanti riflessioni di E. Cimmino, L’individuazione del trattamento come premessa e condizio-

ne dell’intervento educativo nel contesto penitenziario , in Diritto e civiltà, www.dirittopenitenziario.net. (^49) Le attività di recupero programmate dagli operatori del settore tendono, in primo luogo, a favorire la ri-

socializzazione, ostacolando l’ozio e facendo acquisire competenze e abilità professionali, attraverso un’occupazione lavorativa all’interno o all’esterno dell’istituto, con l’accesso a corsi di istruzione e di forma- zione professionale. (^50) In argomento, diffusamente, F. Giuffrè , Unità della Repubblica e distribuzione delle competenze

nell’evoluzione del regionalismo italiano, Torino, 2012, in particolare 114 ss. (^51) In Brasile esiste, oramai da parecchio tempo, una forma di carcerazione alternativa dove si praticano at-

tività ad alto contenuto rieducativo. Una grande scritta blu sul muro bianco recita “ qui entra l’uomo, il reato resta fuori ”; gli Apac sono enti no profit, del privato sociale, nati, appunto, con l’obiettivo di reinserire i de- tenuti nella società. In effetti, una volta fuori dall’istituto si registra un tasso molto basso di recidiva. (^52) Si tratta di un nuovo modo di implementare il meccanismo di sussidiarietà, quale dispositivo dinamico

di ripartizione di compiti e di funzioni di interesse pubblico, consentendo la riorganizzazione del sistema pe- nitenziario sulla base di modelli integrati che promuovano la partecipazione del volontariato e, più in genera- le, del “ terzo settore”.

Pena e reinserimento sociale 13

parte del reo di disporre in concreto dei luoghi di abitazione dove poter scontare la deten- zione domiciliare, creare luoghi con caratteristiche non custodiali di dimora sociale, idonee all’esecuzione della pena. In alternativa, si potrebbero stipulare convenzioni con enti locali e soggetti privati al fi- ne di utilizzare edifici già esistenti per prevedere “ una sorta di semidetenzione surrogato- ria, accompagnata da prescrizioni e limitazioni relative alla libertà di movimento o alla frequentazione di determinati luoghi”^56_._

8. Reinserimento sociale e principio di proporzione

Il concetto di proporzione discende direttamente dall’ideale di giustizia e costituisce una regola cardine del funzionamento dello stato di diritto. In materia penale il criterio di proporzionalità viene utilizzato per verificare se l’intervento statale di individuazione di un tipo di sanzione per una determinata fattispecie di reato sia o meno arbitrario, in piena coerenza con quanto dichiarato nell’art. 49, 3° co. della Carta di Nizza, secondo cui “ le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispet- to al reato”. Cioè si tratta della costruzione di un parametro per valutare la legittimità dell’intervento punitivo dinanzi alla compressione delle libertà fondamentali dei destinatari della pena. Da tempo la dottrina penalistica muovendo dalla teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico ha prospettato la necessità che i criteri di determinazione della pena siano conformi ai principi del diritto penale sanciti nel Testo fondamentale. Invero, la determinazione di una sanzione sproporzionata potrebbe alterare nella collet- tività “ la percezione di una corretta scala di valori che dovrebbe riflettersi nel rapporto tra i singoli reati e le sanzioni corrispondenti ”^57 e rispetto al reo provocare sentimenti di sofferenza e di ribellione verso una pena ritenuta “iniqua”. Con probabili ricadute negative sul trattamento di recupero del condannato che difficilmente può andare a buon fine se quest’ultimo avverta come ingiusta e sproporzionata la pena che gli viene comminata. Pro- prio per il suo significato di collegamento “ tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall’altra“^58 , il principio di proporzione costituisce uno dei criteri guida sulla funzione della pena. Orbene, la riscrittura dell’intero sistema sanzionatorio penale dovrebbe comportare una incisiva depenalizzazione di quelle fattispecie criminose dotate di una “ offensività a bassa valenza ”^59 , ossia contraddistinti da un disvalore talmente esiguo da far ritenere la stessa in- staurazione di un processo una “ reazione sproporzionata ” da parte dell’ordinamento stata- le. L’istituto opererebbe sul piano giudiziario per realizzare una depenalizzazione in con- creto, attribuendo al giudice un margine cospicuo di discrezionalità. L’orientamento che riscuote maggiori consensi da parte della dottrina penalistica è quello di inquadrare il nuo-

(^56) Tale soluzione è contenuta nella Relazione finale redatta dalla Commissione ministeriale incaricata “ di

elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale ”, istituita con D.M. del 10 giugno 2013 e presieduta dal prof. Francesco Palazzo, pubblicata in Diritto penale contemporaneo, dicembre 2013, in particolare 6. (^57) Così, Fiandaca – Musco, Diritto penale, parte generale , Bologna 2010, p. 704. (^58) Così, sent. Corte Cost. n. 313 del 1990. (^59) Il grado di bassa offensività del fatto di reato va desunto da elementi come le modalità della condotta,

l’esiguità del danno e del pericolo, la minima gravità della colpevolezza, l’occasionalità del comportamento. Tali criteri di valutazione della tenuità consentono di considerare sia il fatto di reato che l’autore della fatti- specie criminosa.

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vo istituto tra le cause di improcedibilità, capaci di assicurare una ampia capacità deflatti- va, potendo il procedimento concludersi con l’archiviazione^60. La legge 28 aprile 2014, n. 67, contenente deleghe al Governo in materia di pene deten- tive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, ha previsto tra i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi per la riforma del sistema delle pene l’esclusione del- la punibilità “ di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale ” ( art. 1, comma 1°, lettera m).

9. Reinserimento sociale, sanzioni alternative alla detenzione e recidiva

L’indirizzo costituzionale sembra ritrovare un nuovo slancio dopo il duro monito della Corte Edu che chiede con forza al nostro Paese di porre le basi per un trattamento peniten- ziario che sia effettivamente orientato nella direzione di valorizzare la finalità rieducativa e il principio di umanizzazione delle pene. Le misure alternative alla detenzione rappresentano la scelta normativa maggiormente rispondente al principio del finalismo rieducativo della pena. Il carattere sussidiario del di- ritto penale evidenzia il profilo di extrema ratio dell’intervento penale ed, appunto, intende porre l’accento sull’idea che giustifica l’utilizzazione della sanzione penale unicamente quando rappresenti l’unico rimedio di tutelare efficacemente un bene giuridico costituzio- nalmente rilevante. Il principio di sussidiarietà discende direttamente dal principio di proporzione, connatu- rato allo stato di diritto, che consente l’applicazione di provvedimenti limitativi della liber- tà in carcere solo nei casi di stretta necessità. A parità di efficacia di strumenti di tutela la legge dovrebbe preferire quello che sacrifica in minor misura i diritti della persona. Siffatta impostazione trova conferma nell’art. 13 della Costituzione che, dichiarando in- violabile la libertà personale, consente l’utilizzo di misure restrittive della libertà personale solo nei casi in cui ciò risulta inevitabile. Il ricorso alla carcerazione può avvenire solo se diretto a tutelare beni di rilievo costitu- zionale, potendo il legislatore optare per tipologie differenti di sanzioni caratterizzate da un minor grado di afflittività. Per altro verso, la finalità rieducativa della pena è posta in stretto collegamento con il diritto penale “ del fatto ”, cioè con il disvalore riferito al comportamento criminoso posto in essere. Ciò deriva dall’interpretazione combinata della disposizione contenuta nell’art. 25 con quella di cui all’art. 27, 3 co. In altre parole, il presupposto fondante della attività di recupero del reo non può che essere la commissione di un reato che offende beni di rilievo costituzionale. Ed in effetti il legislatore italiano sotto la spinta della sentenza Torreggiani e del monito della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 279 del 2013, ha approvato una serie di misu- re per ridurre sensibilmente la popolazione carceraria, ciò sia attraverso una diminuzione dei flussi in entrata negli istituti di pena sia con un aumento dei flussi in uscita. In relazione alla prima esigenza, la legge 21 febbraio 2014 n. 10 è intervenuta modificando il trattamen- to sanzionatorio relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità (art.2). Per incidere sui flussi in uscita si prevede la liberazione anticipata speciale, accordando uno sconto di pena maggiore, ma limitatamente ai prossimi due anni, per ogni semestre di

(^60) Sul punto, diffusamente, la R elazione redatta dalla Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale, cit. , 12 ss.

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condizioni economiche del condannato. Sicché si suggerisce di prevedere la sostituzione obbligatoria^62 della pena della reclusione o dell’arresto non superiore a quattro anni con la pena pecuniaria. Di particolare interesse è il modello tedesco della “pena patrimoniale” 63 che grava sul patrimonio del reo in relazione alla consistenza del suo reddito e al grado di colpevolezza. L’adozione della pecuniaria, in luogo di quella detentiva, avrebbe il vantaggio di evita- re l’effetto criminogeno del carcere e, nel contempo, di assumere una funzione di risocia- lizzazione e di recupero sociale. La legge n. 67 del 2014 prevede che le sanzioni pecuniarie civili da comminare per i reati di lieve entità siano, comunque, “ proporzionate alla gravità della violazione, alla rei- terazione dell’illecito, all’arricchimento del soggetto responsabile, all’opera svola dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla persona- lità dello stesso e alle sue condizioni economiche ”^64. La pena pecuniaria così modulata, infatti, costituisce espressione di solidarietà sociale, la quale richiede l’adempimento di doveri che l’art. 2 della Costituzione definisce indero- gabili. Da questo punto di vista risulta pienamente compatibile con la finalità rieducativa la norma che impone il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione. È stato esattamente posto in luce^65 come appaia del tutto incongruente, rispetto ai signi- ficativi vantaggi offerti dalla pena pecuniaria, addurre gli ostacoli che potrebbero scaturire dalle difficoltà di accertamento delle condizioni economiche del reo, soprattutto in consi- derazione della circostanza che nei casi di contenzioso civile o di volontaria giurisdizione il giudice verifica la situazione patrimoniale dei soggetti interessati con i normali mezzi a sua disposizione. Ora una serie di ricerche basate su osservazioni prolungate nel tempo sulla commissione di reati da parte di coloro che hanno usufruito di misure alternative alla detenzione in car- cere dimostrano come questi soggetti si conformano alle prescrizioni e solo in una esigua percentuale dei casi ritornano in futuro a delinquere^66. L’indagine dimostra come i condan- nati per i quali il trattamento extramurale sia stato realizzato con la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali sporadicamente siano risultati recidivi. Ponendo a confronto i dati dei detenuti in carcere si può osservare facilmente che nell’ipotesi in cui la pena viene eseguita all’esterno degli istituti penitenziari le possibilità di risocializzazio- ne sono molto più alte. Questi elementi tendono a confermare come la “ prisonizzazione” , vale a dire, l’impatto con l’istituzione carceraria, costituisca uno dei momenti più drammatici della vita del reo e diminuisce sensibilmente le probabilità del suo reinserimento nel consorzio civile. La ten- denza maggiore a commettere nuovi reati è stata, infatti, riscontrata in chi ha vissuto un’esperienza in carcere anche per un breve lasso di tempo. Il fenomeno della recidiva è più frequente in coloro che, prima di essere ammessi ai servizi sociali, erano transitati dal carcere rispetto a chi vi accedeva direttamente. La mancanza di recidiva costituisce un significativo indizio per valutare l’idoneità della pena a svolgere pienamente il suo compito. I dati che emergono dalla prassi dimostrano la

(^62) “ Prevedere che, in attesa dell’adattamento delle disposizioni incriminatrici vigenti ai decreti legislativi di revisione del sistema sanzionatorio, sia stabilita una clausola generale di sostituzione ” con l’ausilio di al- cuni criteri direttivi; la prescrizione è contenuta nell’art. 24 dello Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale, redatto dalla Commis- sione di studio, istituita con D.M. del 10 giugno 2013, in Diritto penale contemporaneo , cit. , 22. (^63) Un accenno sulla disciplina tedesca si trova in P. Stella, Pena e politica criminale , Torino, 2008, 219. (^64) Cfr. art. 2, comma 3°, lett. e) l.n.67/2014. (^65) Cfr. le considerazioni svolte dalla Commissione di studio per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale, cit., 6 ss. (^66) F. Leonardi, Le misure alternativa alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della reci- diva, in Rassegna penitenziaria e criminologica, n. 2/2007, 7 ss.

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funzionalità dell’affidamento in prova ai servizi sociali e degli altri strumenti sanzionatori non carcerari rispetto all’obiettivo di reinserimento sociale dei condannati^67.

10. I nuovi istituti a tutela dei diritti dei detenuti

Ulteriormente, con la sentenza Torreggiani, la Corte Edu ha invitato l’Italia a cre a- re senza indugio un ricorso o una “ combinazione di ricorsi ” per garantire una tutela effettiva dei diritti costituzionalmente garantiti per i soggetti che si trovano in stato di detenzione. La legge n. 10 del 2014 ha introdotto un nuovo procedimento giurisdizionale da- vanti al magistrato di sorveglianza. Il procedimento di reclamo diviene un vero e pr o- prio procedimento giurisdizionale in cui il detenuto, nel rispetto dell’art. 24 della C o- stituzione che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa, potrà far valere i propri di- ritti e le proprie ragioni. Si afferma finalmente l’idea che la restrizione della libertà personale non deve comportare il disconoscimento delle posizioni soggettive attraverso “ un generalizzato assoggettamento all’organizzazione penitenzia ”. Un ordinamento basato sul primato della persona e dei suoi diritti deve accordare le garanzie del contraddittorio e della difesa nel processo dinanzi ad un giudice terzo. Il diritto di agire in giudizio, unitamente al diritto di difesa, rapprese nta una vera e propria pietra angolare dello Stato di diritto, atteso che “ è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti, sempre, per qualsiasi contr o- versia un giudice ed un giudizio ”^68. Il legislatore, a completamento del sistema di tu- tela, ha assicurato che le decisioni della magistratura di sorveglianza vengano adott a- te attraverso la procedura di ottemperanza, attribuendo al giudice il potere di nominare un commissario ad acta nel caso di inadempienza da parte dell’amministrazione penitenziaria. Con la legge n. 10 del 2014 l’ordinamento italiano istituisce la figura del “ Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale ”, già previsto dal Trattato delle Nazioni Unite in cui espressamente si chiedeva agli Stati di dar vita ad un organismo di controllo degli istituti penitenziari. Si tratta di una sorta di Difensore civico, a struttura collegiale, composto da tre membri nominati dal Capo dello Stato su proposta del Consiglio dei Ministri. Il G a- rante è chiamato a vigilare “ affinché l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalla convenzioni internazionali sui diritti umani ratifica- ti dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti” (art. 7, comma 5, lett.a). Fra i compiti attribuiti al Garante vi è, altresì, la verifica dello stato di t utti i luoghi di detenzione: le camere di sicurezza dei commissariati di pubblica sicurezza, delle caserme dei carabinieri, della guardia di finanza e dei centri di identificazione e di espulsione per gli stranieri. Il Garante potrà recarsi presso queste strutture senza bi- sogno di una preventiva autorizzazione. Si tratta di una novità di grande rilievo che potrebbe servire non poco all’affermazione del principio di legalità dentro le mura del carcere.

(^67) F. Leonardi, Le misure alternative, cit ., 24 il quale, tuttavia, non manca di rilevare la selezione che vie-

ne effettuata, ammettendo alle misure non detentive solo quelle persone che danno maggiori garanzie di affi- dabilità e che, probabilmente, incide non poco nel successo dell’att 68 ività di reinserimento. Corte Cost. sent. n. 18 del 1982.

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chiamata a smentire se stessa ”^73 , per altro verso, ad assicurare il conseguimento delle fina- lità contenute nell’art. 27 della Costituzione. La grazia, in tal modo, costituisce la riaffermazione della funzione rieducativa della pe- na allorquando l’afflizione sarebbe pregiudizievole per il reo o, quantomeno, inutile. Si pensi ad alcune vicende che hanno portato alla concessione della grazia per evitare l’esecuzione della pena che di certo non avrebbe svolto una funzione rieducativa. Vi rientra il caso di un padre condannato a sei anni per aver ucciso il figlio, spesso violento, a causa di una grave malattia, che egli aveva assistito amorevolmente per oltre quarant’anni. Il Pre- sidente Napolitano ha concesso la grazia per ragioni di tipo equitativo e per le assai preca- rie condizioni di salute in cui versava il reo^74.

12. In conclusione

Occorre proseguire sulla strada già intrapresa dalla legge n. 67 del 2014 verso un’incisiva depenalizzazione^75 e superare l’idea della carcerazione come unica manifesta- zione possibile della p ena, mantenendo la pena detentiva in carcere solo per i reati gravis- simi che mettono a repentaglio la vita, l’integrità personale fisica e psichica e la dignità delle persone, si da giungere ad un sistema penale minimo, basato sulla razionalità puniti- va, sulla umanizzazione della pena, che abbia come finalità specifica quella del reinseri- mento del reo nella società. Ma non si può fare a meno di considerare, a conclusione di queste riflessioni, come la funzione di reinserimento sociale del colpevole venga seriamente posta a repentaglio dal cattivo funzionamento dell’amministrazione della giustizia che riguarda, in primo luogo, l’irragionevole durata dei processi che, inevitabilmente, si ripercuote sulla congestione del- le carceri. La novellata versione dell’art. 111 della Costituzione, in armonia con quanto già sancito a livello internazionale e comunitario, si preoccupa di assicurare la ragionevole durata dei tempi del processo. L’eccessivo protrarsi di un procedimento giurisdizionale si traduce in una “ denegata giustizia ”, vanificando, di fatto, il principio del finalismo rieducativo. Il processo penale, infatti, produce già di per se l’efficacia di una “ pena atipica ”, con effetti umilianti e degradanti sulla persona dell’imputato. L’abnorme dilazione dei procedimenti giudiziari, specie in materia penale, va superata con una riforma strutturale che, a pena di estinzione, fissi la durata massima in un certo numero di anni per ogni grado di giudizio. Dopo la “rivoluzione tradita” con istituzioni rimaste impassibili dinanzi alle esigenze di diritti e della dignità di chi vive all’interno delle carceri, forse adesso è possibile voltare pagina. Il senso di responsabilità collettiva deve gravare non solo sul Parlamento e sulle forze politiche, ma anche sui cittadini e sull’opinione pubblica, affinché l’Italia possa ri- scattarsi, per dirla con le parole del Presidente della Repubblica, da “ una condizione umi- liante sul piano internazionale ”^76.

(^73) Così, G. Majorana, La prerogativa del potere di grazia alla luce dei casi Sallusti e Romano, in L’eccezionale “bis” del Presidente della Repubblica , cit. , 83. (^74) La vicenda è narrata in G. Majorana, La prerogativa, cit ., 108 ss. (^75) La riforma della disciplina sanzionatoria è basata sulla trasformazione in illeciti amministrativi per i

reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione di quelli su edilizia e urbanistica, am- biente, territorio, salute e sicurezza nei luoghi di lavori, armi ed esplosivi, elezioni e finanziamenti ai partiti, proprietà intellettuale e industriale, così art. 2, l. n. 67 del 2014. (^76) Sono le parole contenute nel messaggio che il Presidente della Repubblica ha rivolto alle Camere l’8 ot-

tobre 2013.

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Bisogna reagire uscendo “ dall’insensibilità e dall’indifferenza ”^77 e adempiere ad un do- vere che non è soltanto imposto dalla Costituzione, ma altresì un obbligo umano e mora- le^78 , prendendo anche in considerazione rimedi straordinari, come i provvedimenti clemen- ziali, per far cessare “ una situazione di degrado civile e di sofferenza umana ”^79 , in cui mi- gliaia di persone sono costrette a vivere. Ancora oggi “ il grado di civilizzazione di una società si misura sulle sue prigioni”^80_._

Ida Nicotra

(^77) Così, ancora, il Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere l’8 ottobre 2013, cit. (^78) Anche il Sommo Pontefice, da recente, affronta il tema dell’emergenza carceri, in “ Papa telefona a Pannella: L’aiuterò per l’emergenza carceri ”, in Il Sole 24 ore, 25 aprile 2014. (^79) Sono le parole del Capo dello Stato nel messaggio rivolto alle Camere, cit. (^80) Tratto dal romanzo di Dostoevskij “ Memorie dalla casa dei morti”, scritto nel 1862, dopo la pena scontata in Siberia, trad. di A. Polledro, Milano 2004.