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Contabilità Aziendale CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE Edises, Dispense di Contabilità Aziendale

Riassunto manuale edises per concorso agenzia entrate funzionari amministrativo tributari per la materia di contabilità aziendale

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 03/04/2022

tompi14
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Scarica Contabilità Aziendale CONCORSO AGENZIA DELLE ENTRATE Edises e più Dispense in PDF di Contabilità Aziendale solo su Docsity! CONCORSO FUNZIONARI AMMINISTRATIVO-TRIBUTARI AGENZIA delle ENTRATE Riassunto manuale EDISES di: Contabilità aziendale Tommaso Png (docente di Economia Aziendale) Premessa Il riassunto è stato redatto utilizzando il manuale Edises “Concorso Agenzia delle Entrate: Funzionari amministrativo-tributari” e riguarda esclusivamente la materia di Contabilità aziendale. Questo lavoro non vuole in alcun modo sostituirsi all’utilizzo del manuale per la preparazione al concorso, ed anzi, per una conoscenza più approfondita della materia, si consiglia l’acquisto dello stesso. Capitolo 1 La partita doppia e la contabilità generale. 1.1 La rilevazione. La rilevazione è la metodologia mediante la quale si procede all’osservazione degli avvenimenti aziendali suscettibili di essere misurati e alla loro trasformazione in informazioni, qualitative e quantitative, nonché alla classificazione, elaborazione e rappresentazione delle suddette informazioni. La rilevazione dei fatti aziendali si basa su un insieme di strumenti di conoscenza e di rappresentazione dei dati e delle informazioni connessi alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica dell’azienda, ed è essenzialmente effettuata mediante scritture(o annotazioni o registrazioni). La dottrina che studia i procedimenti della rilevazione dei fenomeni dell’amministrazione economica dell’azienda, in aderenza ai processi della gestione e della organizzazione, è la Ragioneria. Nell’ambito della Ragioneria si opera una distinzione tra:  Ragioneria generale, che fissa i concetti teorici fondamentali e i lineamenti comuni a tutte le aziende  Ragioneria applicata, che applica i concetti generali alle singole classi di aziende tenendo conto delle implicazioni giuridiche e fiscali che hanno riflessi sul sottosistema informativo aziendale. 1.2 La contabilità generale, la contabilità analitico-gestionale e le rilevazioni extra- contabili. Qualsiasi atto o fatto di gestione costituisce un’operazione. I fatti di gestione si distinguono in:  fatti esterni di gestione, quando originano rapporti tra l’azienda ed economie esterne  fatti interni di gestione, quando si concludono all’interno dell’azienda La contabilità generale è costituita da un insieme coordinato di scritture complesse che hanno l’obiettivo di rilevare – attraverso i conti – l’oggetto complesso rappresentato dal reddito dell’esercizio e dal connesso patrimonio di funzionamento di un’azienda al termine di un determinato periodo amministrativo (bilancio d’esercizio). La contabilità generale rileva in maniera continuativa i movimenti finanziari della gestione e segue in modo sistematico gli aspetti economici generali della gestione misurati da quelli finanziari. Tutti i fatti di gestione modificano il capitale, ma solo quelli esterni, attraverso i quali l’azienda intrattiene rapporti con economie esterne, interessano la contabilità generale, che è appunto l’insieme delle rilevazioni destinate alla rappresentazione all’esterno dei risultati aziendali. In contabilità generale, il primo momento concernente la ripartizione della prospettiva di osservazione della vita aziendale è l’identificazione dei fatti economici. I fatti di gestione sono raggruppabili nelle quattro tipologie: operazioni di finanziamento; operazioni di investimento; operazioni di trasformazione tecnico-economica; operazioni di disinvestimento. Poiché nell’operazione di trasformazione tecnico-economica, finalizzata alla trasformazione fisica e/o al trasferimento nel tempo e/o nello spazio di fattori aziendali, non si origina il movimento di liquidità, non si effettua alcuna rilevazione contabile nell’ambito della contabilità generale. I fatti interni di gestione sono, invece, oggetto di rilevazione della contabilità analitico- gestionale, o contabilità analitica. 1.3 Il conto. Il conto è un insieme di scritture concernenti un determinato oggetto, le quali hanno lo scopo di fornire le informazioni relative alla sua “variabile e commensurabile grandezza”, ossia di evidenziare la consistenza iniziale, in un dato momento, nonché le sue successive variazioni nel tempo (in aumento e in diminuzione). Il conto, quindi, accoglie le rilevazioni concernenti la dimensione quantitativa, fisica o monetaria (valore), dell’oggetto misurato. In considerazione del fatto che le variazioni concernenti l’oggetto del conto possono essere sia positive che negative, il prospetto che accoglie tali variazioni (conto) è suddiviso in due sezioni e, per convenzione:  la sezione di sinistra è denominata DARE  la sezione di destra è denominata AVERE Se la consistenza iniziale di un oggetto e le sue variazioni in aumento sono rilevate in DARE, le variazioni in diminuzione sono rilevate in AVERE. Viceversa, se la consistenza iniziale di un oggetto e le sue variazioni in aumento sono rilevate in AVERE, le variazioni in diminuzione sono rilevate in DARE. In altri termini, le quantità negative di una sezione del conto si registrano come quantità positive nella sezione opposta a quella nella quale devono essere annotate. Intestazione del conto (ad es. Cassa) DARE AVERE Consistenza iniziale Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Intestazione del conto (ad es. Debiti) DARE AVERE Variazione in diminuzione Consistenza iniziale Variazioni in aumento 1.4 Il metodo della partita doppia. La metodologia contabile generalmente adottata è quella del metodo della partita doppia (P.D.), un metodo scritturale bilanciante, che implica che ciascun fatto di gestione oggetto di rilevazione dia sempre luogo, contemporaneamente, ad almeno due registrazioni – in due o più conti e in sezioni opposte – in modo tale che il totale degli addebitamenti sia sempre uguale al totale degli accreditamenti. Il metodo della partita doppia si basa sulle seguenti regole fondamentali:  gli eventi di gestione da rilevare devono essere sempre osservati sotto due aspetti: aspetto originario o concreto; aspetto derivato o astratto  è necessario, conseguentemente, istituire due serie di conti, che consentano la registrazione delle grandezze dei due aspetti oggetto di rilevazione  i conti delle due serie devono avere due sezioni (ossia essere bisezionali): DARE e AVERE  le due serie di conti devono funzionare in modo antitetico; pertanto, se nei conti della prima serie le variazioni in aumento (o positive) sono registrate in DARE e quelle in diminuzione (o negative) in AVERE, per i conti della seconda serie, invece, deve applicarsi la regola opposta (quindi le variazioni in aumento devono rilevarsi in AVERE e le variazioni in diminuzione in DARE); non è quindi possibile l’annotazione di importi di segno negativo  per ciascun fatto di gestione rilevato, il totale degli addebitamenti deve essere uguale al totale degli accreditamenti  per tutti i conti deve essere adottata un’unica moneta di conto Dai suddetti principi discendono i tre seguenti corollari fondamentali; in particolare, in qualsiasi momento:  la somma degli importi scritti in DARE di tutti i conti deve essere uguale alla somma degli importi iscritti in AVERE di tutti i conti  la somma dei saldi DARE di tutti i conti deve essere uguali alla somma dei saldi AVERE di tutti i conti  la somma algebrica dei saldi di una delle due serie di conti deve essere uguale, e di segno opposto, alla somma algebrica dei saldi dell’altra serie di conti. 1.5 La partita doppia applicata al sistema del capitale e del risultato economico. Il sistema del capitale e del risultato economico è il sistema contabile attualmente adottato dalla quasi totalità delle aziende italiane per rilevare l’oggetto complesso costituito dal reddito d’esercizio e dal connesso capitale di funzionamento. Tale sistema si basa sull’analisi dei fatti esterni aziendali sotto il seguente duplice aspetto:  aspetto finanziario (o originario), ossia sotto il profilo delle variazioni che tali fatti generano nei valori finanziari attivi e passivi  aspetto economico (o derivato), ossia sotto il profilo delle variazioni che tali fatti producono nei valori economici di reddito (costi e ricavi) e/o nei valori economici di capitale; tali variazioni economiche costituiscono le cause che determinano le variazioni finanziarie misuratrici delle stesse 1.5.1 Aspetto finanziario dei fatti di gestione. Sotto l’aspetto finanziario le operazioni di gestione esterna possono determinare:  un’entrata finanziaria (o variazione finanziaria attiva, VFA), ossia un aumento di valori finanziari, che può consistere in:  un aumento di denaro  un aumento di crediti  una diminuzione di debiti  un’uscita finanziaria (o variazione finanziaria passiva, VFP), ossia una diminuzione di valori finanziari, che può consistere in:  una diminuzione di denaro  una diminuzione di crediti  un aumento di debiti Il sistema delle rilevazioni contabili è basato sul seguente schema cronologico: Capitolo 2 Contabilità generale: gli acquisti di beni e servizi e il loro regolamento. 2.1 Aspetti contabili e fiscali degli acquisti di beni e servizi. Dal punto di vista fiscale, le operazioni di acquisto e di vendita di beni e servizi da parte delle imprese sono, quasi sempre, soggette all’imposta sul valore aggiunto (IVA). 2.2 Gli acquisti di beni. 2.2.1 Le operazioni di acquisto. Le operazioni di acquisto di beni diversi dalle immobilizzazioni (fattori produttivi a fecondità semplice) dotati di materialità (materie prime, semilavorati ecc.) da parte dell’impresa originano – sotto il profilo contabile – una variazione economica negativa (si genera un componente negativo di reddito rappresentato dal costo di acquisto) misurata da una variazione finanziaria passiva (si genera una diminuzione di valori finanziari). Per rilevare le operazioni di acquisto, e il loro successivo regolamento, si adotta la suddetta procedura anche nell’ipotesi in cui l’acquisto, il ricevimento della fattura e il suo successivo pagamento avvengano contemporaneamente. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’azienda acquisti un bene, pagandolo in contanti, si rileva, in primis, il debito verso il fornitore e, successivamente, si procede a rilevare il pagamento. 2.2.2 Le spese di trasporto. Le principali clausole contrattuali relative alle spese di trasporto sono:  la clausola franco magazzino compratore (o franco destino), in base alla quale si prevede che il costo del trasporto della merce sia a carico del venditore  la clausola franco magazzino venditore (o franco partenza), in base alla quale si prevede che il costo del trasporto e della merce sia a carico dell’acquirente Conto 2.3 L’acquisizione di servizi. Nello svolgimento della loro attività le imprese hanno la necessità di acquisire servizi (fattori produttivi a fecondità semplice immateriali), i quali possono essere forniti sia da altre imprese sia da lavoratori autonomi. Sotto il profilo contabile, le rilevazioni sono analoghe a quelle relative all’acquisto di beni non costituenti immobilizzazioni. Capitolo 3 Contabilità generale: le vendite di beni e servizi e il loro regolamento. 3.1 Le vendite di beni. 3.1.1 Le operazioni di vendita. Le operazioni di vendita di beni da parte dell’impresa producono – sotto il profilo contabile – una variazione economica positiva (componente positiva di reddito o ricavo di vendita) misurata da una variazione finanziaria attiva (aumento di valori finanziari). Per rilevare le operazioni di vendita, e il loro successivo regolamento, nella prassi aziendale si adotta la suddetta procedura anche nell’ipotesi in cui la vendita, la conseguente emissione della fattura e la riscossione della stessa avvengano contemporaneamente. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’azienda venda un bene incassando il relativo prezzo in contanti, si rileva, in primis, il credito verso il cliente (che misura il ricavo di vendita) e, successivamente, si procede a rilevare l’incasso (diminuzione del credito verso il cliente che si compensa con l’aumento del denaro in cassa). 3.2 Le prestazioni di servizi. L’effettuazione di prestazione di servizi nei confronti dei propri clienti, da parte di un’impresa, origina, sotto il profilo contabile, una variazione economica positiva (componente positivo di reddito o ricavo di vendita) misurata da una variazione finanziaria attiva (aumento di valori finanziari). Come per le cessioni di beni, la registrazione è tipicamente articolata in due fasi (liquidazione e regolamento); se le prestazioni di servizi si qualificano, ai fini dell’IVA, come operazioni imponibili, in aggiunta al conseguimento del ricavo, sotto il profilo contabile, per l’impresa si nominale delle azioni oppure aumentando il numero delle azioni in circolazione (caso più diffuso). Si parla invece di aumenti virtuali o gratuiti quando non c’è una variazione del patrimonio netto, quindi i mezzi a disposizione rimangono invariati. 4.2.1 Gli aumenti reali. Gli aumenti reali (o a pagamento) del capitale sociale comportano un aumento sia del capitale nominale sia del patrimonio netto della società, per effetto dell’esecuzione di nuovi conferimenti; tali aumenti determinano, in sostanza, un effettivo incremento delle risorse utilizzabili dall’azienda per lo svolgimento della propria attività. L’aumento reale viene effettuato emettendo e assegnando nuove azioni (o quote sociali) ai soci (vecchi o nuovi), ovvero aumentando il valore nominale delle azioni (o quote sociali) già in circolazione. L’aumento reale del capitale sociale può essere:  alla pari, se l’importo espressivo del valore dei conferimenti coincide con l’importo dell’aumento nominale del capitale sociale  sopra la pari, se l’importo espressivo del valore dei conferimenti è superiore all’importo dell’aumento nominale del capitale sociale. In tal caso, la differenza tra prezzo di emissione delle azioni e loro valore nominale è definita sovrapprezzo. 4.2.2 Gli aumenti virtuali. Gli aumenti virtuali (o gratuiti) del capitale sociale comportano un aumento del capitale nominale, non anche del patrimonio netto, il quale resta invariato. L’aumento virtuale viene effettuato attraverso l’emissione e l’assegnazione, gratuita, di nuove azioni (o quote sociali) ai soci ovvero aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione. Capitolo 5 Le immobilizzazioni. 5.1 Aspetti generali. Le immobilizzazioni – che si identificano con i beni facenti parte del capitale aziendale destinati a restare durevolmente investiti nella struttura aziendale – rappresentano, sotto il profilo contabile, dei costi sospesi o anticipati comuni a più esercizi e, più precisamente, dei costi pluriennali, i quali partecipano alla determinazione del reddito dei singoli esercizi mediante il processo di ammortamento, con il quale si realizza l’imputazione (pro-quota) della parte di costo di competenza di un determinato esercizio. Le immobilizzazioni possono essere:  materiali (fabbricati, impianti, macchinari, automezzi ecc.)  immateriali (avviamento, marchi, brevetti, concessioni ecc.)  finanziarie (azioni, titoli a reddito fisso ecc.) Ai fini della predisposizione del bilancio d’esercizio, il comma 1 dell’art. 2424bis c.c. stabilisce che gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. 5.2 Le immobilizzazioni materiali. Le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell’organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio (secondo il principio della loro destinazione). Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita né alla trasformazione per l’ottenimento dei prodotti della società (OIC 16). 5.2.1 Le immobilizzazioni materiali nel bilancio d’esercizio. Classificazione nel bilancio d’esercizio: Le immobilizzazioni materiali devono essere iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio Il valore d’iscrizione e la valutazione in bilancio: Le immobilizzazioni materiali devono essere iscritte in bilancio al costo di acquisto o al costo di produzione. Il costo d’acquisto è il costo che l’impresa sostiene per approvvigionarsi del bene sul mercato. Il costo di produzione (o di realizzazione o fabbricazione) è individuato dal costo sostenuto dall’impresa – utilizzando i propri fattori produttivi – al fine di realizzare in proprio (cd. costruzione interna o in economia) ovvero presso terzi le immobilizzazioni necessarie allo svolgimento della sua attività. In base all’art. 2426 c.c., nel costo di produzione:  devono essere inclusi tutti i costi direttamente imputabili alla fabbricazione del bene  possono essere inclusi (facoltativamente) anche gli altri costi di indiretta imputazione e gli oneri finanziari, per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, il valore netto contabile di un’immobilizzazione materiale è il valore al quale il bene è iscritto in bilancio al netto di ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio e di esercizi precedenti (OIC 16).  le immobilizzazioni finanziarie, se essa è destinata a costituire un investimento durevole della società (art. 2424bis c.c.)  l’attivo circolante, se essa non è destinata a costituire un investimento durevole della società. Capitolo 7 Le scritture di assestamento. 7.1 Introduzione alle scritture di assestamento. 7.1.1 Definizione. Nel corso dell’esercizio si procede alla rilevazione dei fatti di gestione che originano variazioni finanziarie (principio della manifestazione finanziaria). Pertanto, alla fine del periodo amministrativo, per effettuare la determinazione contabile del reddito d’esercizio e del connesso capitale di funzionamento – che trovano espressione nel bilancio d’esercizio – è necessario modificare, attraverso le scritture di assestamento, i valori formatisi a seguito delle scritture continuative redatte durante l’esercizio (valori di conto), al fine di determinare i valori scaturenti dall’applicazione del principio di competenza economica (valori di bilancio). In altri termini, con l’assestamento si realizza la “trasformazione” dei valori di conto, i quali hanno una natura oggettiva (perché traggono origine da scambi con l’esterno), in valori di bilancio, i quali hanno essenzialmente una natura soggettiva, in quanto ottenuti in esito a un complesso processo valutativo, fondato su stime (che si riferiscono a valori che si manifestano finanziariamente in futuro) e congetture (che si riferiscono alla ripartizione di valori comuni a più esercizi). Le scritture di assestamento hanno come data di riferimento quella di chiusura dell’esercizio, ossia, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, il 31 dicembre. 7.1.2 Classificazione delle scritture di assestamento. Le scritture di assestamento si distinguono in:  scritture di integrazione, che hanno la funzione di rilevare (e, quindi, imputare al conto economico) costi e ricavi di competenza economica dell’esercizio in chiusura, non rilevati durante il periodo amministrativo, in quanto la loro manifestazione finanziaria (certa o assimilata) si verificherà negli esercizi futuri (costi e ricavi presunti). Le principali scritture di integrazione riguardano:  le partite, attive e passive, da liquidare  i ratei attivi e i ratei passivi  i fondi per oneri futuri  i fondi rischi  l’adeguamento dei crediti e debiti in valuta estera  le imposte sul reddito dell’esercizio  scritture di storno, che hanno la funzione di rinviare a esercizi successivi (e, quindi, scomputare dal conto economico) costi e ricavi che non sono, parzialmente o interamente, di competenza economica dell’esercizio in chiusura (costi e ricavi sospesi), ma già rilevati in contabilità generale, durante il periodo amministrativo in chiusura (o in altro precedente) in cui si è verificata la loro manifestazione finanziaria (certa o assimilata). Le principali scritture di storno riguardano:  le rimanenze di magazzino  l’ammortamento  i risconti attivi e i risconti passivi  le rettifiche relative alle immobilizzazioni finanziarie  la capitalizzazione di determinati costi 7.2 Le scritture di integrazione. 7.2.1 I ratei attivi. I ratei attivi sono componenti del capitale di funzionamento che misurano componenti positivi del reddito di esercizio alla data del bilancio. Si tratta di valori finanziari presunti attivi che misurano quote di ricavi di competenza dell’esercizio, i quali avranno una manifestazione finanziaria, certa o assimilata, negli esercizi successivi. Sotto il profilo contabile, la rilevazione di un rateo attivo origina:  sia un’attività del capitale di funzionamento, al termine del periodo amministrativo  sia un componente positivo di reddito di competenza del suddetto periodo, corrispondente alla quota – quantificata in proporzione al tempo – di ricavo comune a due esercizi successivi (tra cui quello in chiusura) 7.2.2 I Ratei passivi. I ratei passivi sono componenti del capitale di funzionamento che misurano componenti negativi del reddito di esercizio alla data del bilancio. Si tratta di valori finanziari presunti passivi che misurano quote di costi di competenza dell’esercizio, i quali avranno una manifestazione finanziaria, certa o assimilata, negli esercizi successivi. Sotto il profilo contabile, la rilevazione di un rateo passivo origina:  sia una passività del capitale di funzionamento, al termine del periodo amministrativo  sia un componente negativo di reddito di competenza del suddetto periodo, corrispondente alla quota – quantificata in proporzione al tempo – di costo comune a due esercizi successivi (tra cui quello in chiusura) 7.2.3 Criteri di determinazione dei ratei. L’importo dei ratei è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza (OIC 18). 7.3 Le scritture di storno. 7.3.1 I risconti attivi. I risconti attivi sono valori economici attivi che rappresentano quote di costi da rinviare agli esercizi futuri (costi da sospendere o costi anticipati) – in quanto non di competenza dell’esercizio in chiusura – che hanno già avuto manifestazione finanziaria, certa o assimilata, nel suddetto esercizio (o in esercizi precedenti) e, conseguentemente, sono stati già rilevati. Sotto il profilo contabile, la rilevazione di un risconto attivo origina:  sia un’attività del capitale di funzionamento (costo sospeso), al termine del periodo amministrativo  sia un componente positivo di reddito di competenza dell’esercizio in cui esso è rilevato, corrispondente alla quota di competenza economica degli esercizi successivi – congetturata in proporzione al tempo – di costo comune a due esercizi successivi (tra cui quello in chiusura). 7.3.2 I risconti passivi. I risconti passivi sono valori economici passivi che rappresentano quote di ricavi da rinviare agli esercizi futuri (ricavi da sospendere o ricavi anticipati) – in quanto non di competenza dell’esercizio in chiusura – che hanno già avuto manifestazione finanziaria, certa o assimilata, nel suddetto esercizio (o in esercizi precedenti) e, conseguentemente, sono stati già rilevati. Sotto il profilo contabile, la rilevazione di un risconto passivo origina:  sia una passività del capitale di funzionamento (ricavo sospeso), al termine del periodo amministrativo  sia un componente negativo di reddito di competenza dell’esercizio in cui esso è rilevato, corrispondente alla quota di competenza economica degli esercizi successivi – congetturata in proporzione al tempo – di ricavo comune a due esercizi successivi (tra cui quello in chiusura). 7.3.3 Criteri di determinazione dei risconti. L’importo dei risconti è determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all’esercizio in corso solo la quota parte di competenza (OIC 18). Sezione II – Il bilancio di esercizio secondo il codice civile. Principi contabili nazionali e principi contabili internazionali Capitolo 9 Il bilancio d’esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e internazionali. 9.1 Il bilancio d’esercizio. Il bilancio d’esercizio è un documento formale, di derivazione contabile, che ha la funzione principale di fornire all’esterno una rappresentazione, quantitativa e qualitativa, del risultato economico prodotto da un’impresa in un determinato esercizio e del correlato capitale di funzionamento al termine di tale periodo amministrativo. Il bilancio d’esercizio è:  Detto ordinario perché riguarda un’impresa in normale funzionamento  Un documento di natura consuntiva, di sintesi periodica (generalmente annuale) e sistematica, che evidenzia la globalità delle operazioni effettuate nell’esercizio  Costituito da un insieme di dati che sono l’espressione quantitativa della gestione aziendale svolta in un determinato periodo  Rivolto a soddisfare le esigenze conoscitive sia dell’azienda sia di tutti i suoi stakeholder. 9.2 Finalità e principi fondamentali di redazione del bilancio di esercizio. La corretta tenuta della contabilità è strumentale alla redazione del bilancio d’esercizio, avente lo scopo di fornire all’esterno una rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico prodotto dall’impresa in un determinato esercizio (aspetto dinamico), nonché della situazione patrimoniale e finanziaria (aspetto statico) rilevabile al termine di tale periodo amministrativo. I destinatari (stakeholder) del bilancio sono tutti soggetti interni (soci, amministratori, consiglieri ecc.) ed esterni (clienti, fornitori, banche, fisco ecc.) che necessitano di informazioni quantitative inerenti la società per definire le loro decisioni economiche. In merito alla finalità da perseguire, è possibile distinguere tra bilancio civilistico, bilancio rettificato ai fini fiscali e bilancio gestionale. In particolare:  Bilancio civilistico. È disciplinato dal codice civile e dal D.Lgs. n. 127/1991 che individuano uno schema ben preciso, dei principi di redazione e indicano le modalità di valutazione delle varie poste. È redatto per finalità giuridiche, in quanto esso è un documento obbligatorio secondo quanto disposto dal codice civile. In tal senso, il suo obiettivo è quello di fornire una conoscenza periodica del risultato economico conseguito, nonché della consistenza patrimoniale dell’azienda a garanzia e tutela dei diritti dei terzi creditori.  Bilancio fiscale. Le norme fiscali impongono la predisposizione di tale documento per finalità fiscali, ossia al fine di determinare il reddito imponibile, che si ottiene attraverso la rettifica del risultato determinato attraverso il bilancio civilistico.  Bilancio gestionale. È slegato da obblighi normativi di redazione. Ogni azienda può utilizzare schemi e criteri differenti. Il fine di tale bilancio è quello di comprendere in che modo si è formato il risultato economico d’esercizio e come si presenta la struttura patrimoniale. Il bilancio, in generale, deve garantire attendibilità delle informazioni contenute ed avere il requisito della neutralità; infatti, proprio perché redatto per una pluralità di destinatari, deve fondarsi su principi contabili indipendenti e imparziali perché non può privilegiare nessuna delle categorie interessate. 9.3 Il bilancio d’esercizio redatto secondo la normativa civilistica. Il bilancio d’esercizio che le imprese hanno l’obbligo di comunicare periodicamente all’esterno (cd. Bilancio legale), affinché tutti i soggetti interessati possano disporre di informazioni sull’andamento dell’attività aziendale, è oggetto di disciplina normativa. Ai sensi del 1° comma dell’art. 2423 c.c. (Redazione del bilancio), così come novellato dal D.Lgs. n. 139/2015, il bilancio, il cui obbligo di redazione grava sugli amministratori, è un documento unitario costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio d’esercizio evidenzia la genesi del reddito di esercizio (conto economico) e la composizione quali-quantitativa del capitale di funzionamento (stato patrimoniale). Il reddito che si evince dal conto economico è proprio la variazione che il patrimonio netto, rappresentato dallo stato patrimoniale, ha subito nel corso dell’esercizio per effetto della gestione. Nella redazione del bilancio d’esercizio, i postulati di bilancio sono i principi fondamentali e linee guida che si devono rispettare come riferimento nella redazione del bilancio d’esercizio, per garantire l’uniformità informativa. I postulati di bilancio si articolano in: A. Principi generali, esposti nell’art. 2423 c.c. B. Principi di redazione, esposti nell’art. 2423 bis c.c. A completamento dei postulati si individuano i criteri di valutazione, esposti dall’art. 2426 c.c. 9.3.1 I postulati del bilancio d’esercizio: principi generali. I principi generali (o clausole generali) del bilancio d’esercizio – contenuti nell’art. 2423 c.c. – rappresentano le regole fondamentali, gerarchicamente superiori a tutte le altre, cui devono informarsi sia i principi di redazione sia i principi contabili relativi alle singole voci che compongono il bilancio d’esercizio. Tra i diversi postulati, un ruolo di assoluta preminenza è rivestito da quello della chiarezza e da quello della rappresentazione veritiera e corretta, contenuti nel 2° comma dell’art. 2423 c.c., il quale dispone che il bilancio d’esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. 1) Chiarezza, verità e correttezza - il postulato della chiarezza richiede che il bilancio d’esercizio sia comprensibile e intelligibile da parte dei suoi lettori, ossia sia in grado di far capire, ai suoi destinatari, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda. Il postulato della rappresentazione veritiera e corretta implica l’esigenza che il bilancio d’esercizio fornisca un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa, sulla base di stime effettuate correttamente dai suoi redattori. 2) Obbligo di informazioni complementari – ai sensi del comma 3 dell’art. 2423 c.c., se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 3) Principio di rilevanza – ai sensi del comma 4 dell’art. 2423 c.c. vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando l’osservanza di tali obblighi produca effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. 9.4.2 Il conto economico. Lo schema di conto economico previsto dall’art. 2425 c.c., è uno schema obbligatorio analitico, a forma scalare, in grado di evidenziare sia i risultati intermedi, e la progressiva determinazione del reddito dell’esercizio, sia il valore della produzione realizzata e il relativo costo. Lo schema di conto economico adottato dal legislatore è caratterizzato dalla classificazione dei costi per natura, ossia in base alla loro causa economica. In particolare, secondo quanto prescrive l’art. 2 del suddetto decreto, i soggetti obbligati a redigere il proprio bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (cd. Soggetti IAS adopter) sono i seguenti:  Le società quotate  Le banche e gli intermediari finanziari soggetti a vigilanza  Le società emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico  Le società assicurative non quotate con riferimento al solo bilancio consolidato  Le società assicurative quotate Vi sono inoltre soggetti che hanno la facoltà ma non l’obbligo di applicare tali principi e cioè:  Le società incluse nel consolidato di società obbligate a redigere il bilancio consolidato in conformità agli IAS  Le società sottoposte all’obbligo di redazione o incluse in un bilancio consolidato I soggetti esclusi dall’applicazione degli IAS/IFRS sono le società di capitali ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata, le società di persone e le imprese individuali. L’art. 2 bis del D.Lgs. n. 38/2005 prevede la facoltà di applicare i principi contabili IAS/IFRS per le società i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (società non quotate). Secondo lo IAS 1 Presentazione del bilancio, il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico. La sua finalità è “quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico”. Lo IAS 1 espone le linee guida per il contenuto e per la struttura dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico e del prospetto delle variazioni di patrimonio netto, mentre la redazione del rendiconto finanziario è disciplinata dallo IAS 7 Rendiconto finanziario. 9.8.1 Aspetti generali. Lo IAS 1 prescrive una serie di principi di redazione del bilancio d’esercizio analoghi a quelli prescritti dalla legislazione civilistica, in tema di bilanci d’esercizio. 1) Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS – i bilanci devono presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi. Una presentazione attendibile richiede la rappresentazione fedele degli effetti di operazioni. 2) Continuità aziendale – l’impresa deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare la società o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. 3) Contabilizzazione per competenza – l’impresa deve redigere il proprio bilancio, ad eccezione dell’informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza. 4) Rilevanza e aggregazione – l’impresa deve esporre distintamente ogni classe rilevante di voci simili e presentare distintamente le voci di natura o destinazione dissimile a meno che queste non siano irrilevanti. 5) Compensazione – per l’impresa vige il divieto di compensazione di attività e passività o di ricavi e costi se non richiesto o consentito da un IFRS. 6) Periodicità dell’informativa – l’impresa deve presentare un’informativa di bilancio completa almeno annualmente. 7) informazioni comparative – l’impresa deve presentare le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente per tutti gli importi esposti nel bilancio dell’esercizio corrente e che riguardano informazioni di commento e descrittive, quando ciò sia rilevante per la comprensione del bilancio dell’esercizio di riferimento. 8) Cambiamento dei principi contabili, rideterminazione retroattiva o riclassificazione – l’impresa deve presentare un terzo prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente in aggiunta ai prospetti informativi comparativi minimi richiesti se applica un principio contabile retroattivamente o l’applicazione retroattiva. 9) Uniformità di presentazione del bilancio – l’impresa deve mantenere costante la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio da un esercizio all’altro. 9.9 Forme di rendicontazione volontaria delle aziende. Nel contesto di mercato attuale, si parla molto di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) o Corporate Social Responsability (CSR) e degli strumenti finalizzati alla sua implementazione e conseguente rendicontazione. Da anni si assiste a una importante azione di rendicontazione non finanziaria di natura volontaria da parte di aziende, nazionali e internazionali, che annualmente affiancano al bilancio di esercizio altre informazioni di natura non economico-finanziaria circa le proprie performance nel campo della sostenibilità ambientale e sociale. Scopo di tale rendicontazione, è permettere di comunicare in maniera efficace gli aspetti non economici pur strettamente connessi con l’attività aziendale, coinvolgendo gli stakeholder aziendali. I principali strumenti di rendicontazione sociale aziendale sono:  Il bilancio sociale, che rappresenta uno degli strumenti maggiormente usati per la rendicontazione sociale  Il bilancio ambientale  Il bilancio di sostenibilità, che rappresenta l’evoluzione naturale del bilancio sociale e del bilancio ambientale. Tale strumento rende conto degli impatti generati rispetto alla dimensione ambientale e alla dimensione sociale, fornendo informazioni, senza entrare nel particolare, riguardo alla dimensione economica  Il bilancio integrato, che integra i risultati finanziari con quelli conseguiti nell’ambito della sostenibilità. È un documento che supera la sostenibilità e amplia la rendicontazione economica indirizzata agli stakeholder secondo l’approccio Triple Bottom Line ossia delle tre sostenibilità: sostenibilità economica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale  Il bilancio degli intangibili, il quale misura in che modo elementi astratti presenti in azienda contribuiscano alla creazione di valore economico. 9.9.1 Il bilancio sociale. Nell’ambito delle strategie di CSR poste in essere da un’impresa, il bilancio sociale è lo strumento di rendicontazione sociale volto a evidenziare il valore creato dall’impresa nei confronti degli stakeholder, che integra le informazioni fornite dalla contabilità economica con gli aspetti etici e sociali che qualificano le modalità con cui l’impresa persegue i propri fini istituzionali. Con la redazione del bilancio sociale, le imprese perseguono particolari obiettivi:  Rendere conto agli stakeholder dei valori assunti dall’azienda e degli effetti prodotti sull’attività aziendale  Indicare le strategie per migliorare le situazioni  Specificare il tipo e la qualità delle relazioni con l’ambiente esterno  Quantificare il valore aggiunto prodotto e descriverne la modalità di distribuzione tra gli stakeholder Il bilancio sociale è un documento autonomo e separato dalla contabilità ordinaria che, attraverso una serie di indicatori di tipo qualitativo e quantitativo, documenta la performance sociale dell’azienda. Questo documento è completamente al bilancio d’esercizio e, spesso, per accuratezza tende a chiarire il significato di alcune voci dello stesso. Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 sono state adottate le Linee guida per la redazione del bilancio sociale e degli enti del terzo settore. Nulla vieta che quanti non siano tenuti per legge decidano comunque di redigere e pubblicare, ad esempio sul proprio sito istituzionale, il bilancio sociale. 9.9.2 Il bilancio ambientale. Il bilancio ambientale è lo strumento di rendicontazione delle politiche ambientali realizzate trasversalmente dall’azienda attraverso indicatori fisici collegati a esse e la destinazione della spesa sostenuta per finalità ambientali. Tale strumento soddisfa un’esigenza fondamentale della gestione sostenibile: completa e corretta rappresentazione del rapporto impresa- ambiente che non può limitarsi alla mera considerazione dei dati rilevati negli usuali conti economico-finanziari. L’impresa che misura il proprio impatto sull’ambiente al fine di ridurlo con questo strumento può controllarne i costi e beneficiare di prospettive competitive legate al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia sia ambientale che economica. In generale, i contenuti del bilancio ambientale riguardano le politiche ambientali, un sistema di indicatori fisici, le spese ambientali sostenute. In particolare, il bilancio ambientale è un documento diffuso al pubblico e redatto periodicamente all’interno dell’organizzazione, per mezzo del quale l’impresa/l’ente descrive le sue principali problematiche ambientali, il suo approccio strategico, la sua organizzazione per la gestione ambientale, le azioni messe in atto per la protezione ambientale e documenta, con dati, statistiche e indicatori, il proprio impatto (il bilancio ambientale) ed eventualmente gli aspetti finanziari connessi con l’ambiente (spese correnti e di investimento). 9.10 Valutazione dell’azienda e bilanci straordinari. 9.10.1 Valutazione dell’azienda in contesti straordinari. Le operazioni societarie straordinarie sono eventi mediante i quali si attua la riorganizzazione aziendale, e possono riguardare sia beni dell’impresa (cessioni e conferimenti d’azienda, scambio di partecipazioni di controllo ecc.) sia la sua veste giuridica (e, conseguentemente, la sua organizzazione) ossia possono comportarne una modificazione soggettiva (trasformazioni, fusioni, scissioni ecc.). A seconda dei criteri metodologici utilizzati, la determinazione del valore dell’azienda si può articolare in diverse fasi tra loro strettamente correlate: scelta del metodo di valutazione; riclassificazione dei valori di bilancio; elaborazione del business-plan; scelta dei parametri di valutazione. 9.10.2 Valutazione nella fase del funzionamento. In tale circostanza si ricorre alla determinazione del capitale economico (o valore economico del capitale), ossia della configurazione di capitale che esprime, in modo unitario, il valore di un’azienda in funzionamento, in relazione alla sua capacità di generare flussi di reddito futuri. I metodi di valutazione che trovano pratica applicazione si distinguono in: patrimoniali, reddituali, misti e finanziari.  Metodi patrimoniali - I metodi patrimoniali sono quelli tradizionalmente più utilizzati per valutare un’azienda. Tali metodi considerano l’azienda basandosi quasi esclusivamente Il valore dell’azienda nell’anno n-esimo è anticipato al momento della stima, e le quote parti dei flussi prodotti sono scontate all’attualità (singolarmente poiché i singoli flussi sono differenti). Gli elementi che compongono la formula rappresentano tutti i fattori sulla cui base deve essere valutata l’azienda. Questi sono resi temporalmente omogenei grazie al meccanismo dell’attualizzazione, che permette di esprimere implicitamente anche la preferenza temporale. La stima in tal modo formulata risponde concretamente ai principi sia delle previsioni estimative sia dell’orizzonte economico degli operatori economici. Tra i metodi finanziari basati sui flussi di cassa attesi si distinguono i: a) metodi levered, che attualizzano i flussi disponibili per i detentori di capitale di rischio; b) metodi unlevered, che attualizzano solo i flussi della gestione operativa, intesa come il complesso delle operazioni relative alla peculiare attività economica per cui l’azienda è stata costituita. Tali metodi si basano sull’attualizzazione dei flussi di cassa disponibili per tutti coloro che apportano risorse finanziarie in azienda, detentori del capitale di rischio e creditori. In generale, i metodi basati sull’attualizzazione dei flussi di cassa attesi sono di difficile applicazione, per una serie di ragioni. Per valutare i flussi di cassa, l’estimatore opera sulla base di aspettative e ragiona, quindi, in termini probabilistici; non si parla di flussi effettivi bensì di flussi attesi. Data l’aleatorietà dei flussi di cassa conseguibili dall’azienda nel futuro, il procedimento di stima può condurre a risultati incerti. 9.10.3 Valutazione nella fase di liquidazione. Le aziende possono chiudere per svariati motivi; alcuni sono definibili volontari, altri coercitivi. Tra i primi rientrano il raggiungimento dello scopo da parte del proprietario oppure la cessazione volontaria dell’attività; tra i secondi occorre annoverare il fallimento che, invece, rappresenta un modo coercitivo esercitato dall’autorità giudiziaria. La fase terminale della vita aziendale richiede la determinazione del valore del suo capitale di liquidazione, che scaturisce dalla somma algebrica dei valori attribuibili alle attività e alle passività che lo compongono, valutati isolatamente, ossia senza considerare la complementarietà e la coordinazione economica normalmente esistenti tra gli elementi del patrimonio di un’azienda in funzionamento. Per la valutazione di un impianto aziendale nella fase di decadenza, occorre ricercare i valori di eventuale reimpiego o di recupero (al netto delle spese) dei singoli elementi costitutivi. Il valore è dato dalla somma dei valori di mercato ricavabili dalla possibile vendita di tutti i suoi elementi componenti, da cui si decurtano eventuali pendenze verso il personale, i fornitori, gli istituti bancari ecc. 9.11 Bilanci straordinari. I bilanci straordinari sono collegati a quelle operazioni che, nella dottrina economico- aziendale sono concordemente definite operazioni straordinarie d’impresa. Possono essere considerati come documenti contabili aventi finalità diverse da quelle della determinazione del risultato economico e della consistenza patrimoniale e finanziaria dell’azienda al termine dell’esercizio, redatti in momenti diversi dalla chiusura dell’esercizio e con schemi, principi e criteri che possono divergere da quelli statuiti dal codice civile per il bilancio ordinario. I bilanci straordinari differiscono da quelli ordinari per:  il diverso momento in cui sono redatti;  i principi di redazione e i criteri di valutazione;  lo scopo principale per cui sono predisposti;  i soggetti delegati alla redazione dei bilanci. Le finalità dei bilanci straordinari sono differenti a seconda degli stessi:  nei bilanci di fusione, di scissione o di conferimento, la finalità è la determinazione del capitale economico e del rapporto di cambio;  nel bilancio di liquidazione, la finalità è la determinazione del capitale di liquidazione. Esempi di bilanci straordinari sono:  il bilancio di trasformazione, redatto ai sensi dell’art. 2343 c.c. così come richiesto dall’art. 2500ter, comma 2, c.c. e denominato perizia di stima;  il bilancio di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501 quinquies e sexies c.c., per la determinazione del rapporto di cambio nelle fusioni o scissioni;  il bilancio di conferimento, di azienda in società di capitali redatto ai sensi dell’art. 2343 c.c.;  il bilancio redatto ai sensi dell’art. 2289 c.c. per la determinazione della quota del socio recedente nelle società di persone;  il bilancio redatto ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c., finalizzato alla valutazione del sovrapprezzo azioni;  il bilancio di liquidazione, redatto ai sensi degli artt. 2277, 2311, 2492 c.c. 9.11.1 Il bilancio di liquidazione. In particolare, il bilancio di liquidazione è disciplinato dal principio contabile nazionale OIC 5. Secondo tale principio, compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. Tale bilancio, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese (art. 2492, commi 1° e 2° c.c.). Si tratta in sostanza della fase terminale della procedura di liquidazione, che compete ai liquidatori allorquando si è completata la monetizzazione dell’intero patrimonio aziendale e si sono estinti i debiti della società. Capitolo 10 Analisi di bilancio: riclassificazioni, indicatori e flussi. 10.1 Introduzione all’analisi di bilancio. L’analisi di bilancio consente di rappresentare l’attività aziendale dal punto di vista della gestione economica, finanziaria e patrimoniale. Tale analisi presuppone una riclassificazione, ovvero una diversa aggregazione delle principali voci di stato patrimoniale e del conto economico, e si effettua:  Per indicatori, mediante la predisposizione di un sistema di quozienti o indici (di redditività, di liquidità e di solidità); in tal caso, l’analisi di bilancio è detta statica  Per flussi, mediante la ricostruzione di un rendiconto finanziario attraverso l’analisi dei bilanci di due esercizi consecutivi; in tal caso, l’analisi di bilancio è detta dinamica La base di partenza è, pertanto, il bilancio d’esercizio: documento fondamentale per valutare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. L’analisi è svolta con tecniche quantitative di elaborazione dei dati, con cui si effettuano indagini sul bilancio, eseguite mediante comparazione di dati nel tempo e nello spazio. In particolare, la procedura per la determinazione degli indicatori si articola in diverse fasi:  Riclassificazione del bilancio di esercizio  Individuazione e calcolo di indicatori  Espressione del giudizio di apprezzamento 10.2 La riclassificazione del bilancio. Il bilancio d’esercizio pubblicato in osservanza delle norme legislative presenta notevoli limitazioni nell’utilizzo diretto per l’analisi delle performance aziendali. Si rendono, pertanto, indispensabili operazioni di riordino delle voci di bilancio al fine di rimodularne la struttura. Tali operazioni assumono la denominazione di riclassificazione del bilancio. 10.2.1 La riclassificazione dello stato patrimoniale. La riclassificazione dello stato patrimoniale è volta all’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria aziendale. Lo stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario presuppone la riesposizione delle voci dell’attivo e del passivo secondo il criterio della liquidità (per l’attivo) e il criterio della esigibilità (per il passivo) delle stesse. Per grado di liquidità di una voce dell’attivo si intende la sua attitudine a trasformarsi in denaro, ossia a essere disinvestita, entro un periodo, più o meno ampio, oltre la chiusura del periodo amministrativo, sopportando perdite di liquidazione contenute. Per grado di esigibilità di una voce del passivo si intende la sua attitudine a trasformarsi in denaro, ossia essere rimborsata, entro un periodo, più o meno ampio, oltre la chiusura del periodo amministrativo, sopportando eventuali oneri finanziari aggiuntivi contenuti. L’attivo dello stato patrimoniale è scomposto nelle seguenti classi: 1. Attività correnti, che comprende le attività che si trasformeranno in entrate di cassa entro i 12 mesi successivi Il primo fattore del prodotto a secondo membro: 𝑅𝑂𝑆 = 𝑅𝑂𝐴 𝑉 è dato dal rapporto tra il reddito operativo aziendale e ricavi delle vendite e rappresenta l’indice di redditività delle vendite (ROS), che esprime l’attitudine delle vendite a trasformarsi in adeguati margini di profitto. Il secondo fattore del prodotto a secondo membro: 𝑅𝑂𝑇 = 𝑉 𝐶𝐼 è dato dal rapporto tra i ricavi di vendita e capitale investito e rappresenta il tasso di rotazione del capitale investito (abbreviato con ROT) ed esprime la capacità di trasformare, attraverso la gestione tipica, il capitale investito in azienda in ricavi di vendita. In virtù della scomposizione del ROI nelle due componenti (ROS e ROT), è possibile identificare le ragioni di una sua variazione a seguito della variazione di una delle sue componenti. 10.3.2 Gli indici di liquidità. La liquidità di un’azienda esprime la sua capacità di far fronte ai propri debiti a breve termine, vale a dire alle passività correnti, con le attività a breve termine a disposizione, indicate nella classe attività correnti. Gli indicatori più comunemente usati per l’analisi della liquidità aziendale sono i seguenti: 1. Indice di liquidità primaria, dato dal rapporto tra somma delle liquidità immediate (LI) e delle liquidità differite (LD) e le passività correnti (PC): 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐿𝐼 + 𝐿𝐷 𝑃𝐶 Si ha una situazione di illiquidità se l’indice è < 1 2. Margine di tesoreria, che confronta le medesime grandezze che rientrano nel calcolo dell’indice di liquidità primaria, ma sotto forma di una differenza: 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑎 = (𝐿𝐼 + 𝐿𝐷) − 𝑃𝐶 Esprime la capacità dell’azienda di far fronte alle passività correnti a breve termine con l’utilizzo delle disponibilità liquide e dei crediti a breve 3. Indice di liquidità secondaria, dato dal rapporto tra attività correnti (AC) e passività correnti (PC): 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑖𝑡à 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐴𝐶 𝑃𝐶 Un indice maggiore di 1 denota che l’azienda nel breve periodo è in grado di fronteggiare interamente i debiti correnti 4. Capitale circolante netto (CCN), che confronta le medesime grandezze che rientrano nel calcolo dell’indice di liquidità secondaria, ma sotto forma di una differenza: 𝐶𝐶𝑁 = 𝐴𝐶 − 𝑃𝐶 Almeno nel breve termine, l’indice evidenzia la posizione di equilibrio/squilibrio finanziario. Deve essere sempre positivo, in quanto, in caso contrario, le passività scadenti entro i successivi 12 mesi sono maggiori degli impieghi da cui l’azienda si attende un ritorno in forma monetaria entro il termine annuale. 10.3.3 Gli indici di solidità. La solidità di un’azienda misura la sua capacità di far fronte agli impegni (solvibilità) nel medio-lungo periodo. Gli indicatori più noti sono i seguenti. 1. Rapporto di indebitamento (o indice di indebitamento), dato dal rapporto tra capitale di terzi (MT) e capitale proprio (MP): 𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑏𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑀𝑇 𝑀𝑃 Fornisce il grado di dipendenza aziendale da terzi. Se il valore dell’indice è maggiore di 2, i debiti sono maggiori delle risorse; in queste situazioni, occorre intervenire con adeguati strumenti e fondi, perché l’azienda è in una condizione di sottocapitalizzazione. 2. Grado di copertura dell’attivo fisso netto, dato dal rapporto tra capitale proprio (MP) e attività fisse nette (AFN): 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑀𝑃 𝐴𝐹𝑁 Se l’indice è minore di 1, la situazione aziendale deve essere rivista 3. Margine di struttura, dato dalla differenza tra capitale proprio (MP) e attività fisse nette (AFN): 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑀𝑃 − 𝐴𝐹𝑁 Se il margine è minore di 0, la situazione aziendale deve essere rivista. 10.4 Leva finanziaria e leva operativa. Il ROE può essere espresso nella seguente forma: 𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑂𝐼 + (𝑅𝑂𝐼 − 𝑖) ∗ 𝑀𝑇 𝑀𝑃 dove:  ROI è l’indice di liquidità  i è il tasso medio di remunerazione del capitale preso a prestito  MT/MP è il rapporto di indebitamento Esiste una stretta relazione tra ROE e ROI che, partendo dalla scomposizione del primo in funzione del secondo, consente di effettuare un’analisi degli scostamenti della redditività sfruttando la leva finanziaria, che è un indicatore della situazione di indebitamento di un’azienda. L’effetto leva finanziaria, o leverage, consiste nella capacità dell’impresa di indebitarsi a un determinato tasso di interesse (i) e realizzare grazie a tale finanziamento dei rendimenti sul capitale (ROI) superiori allo stesso tasso di interesse. In termini analitici, basandosi sulla differenza ROI – i, se:  ROI – i > 0, la leva finanziaria produce un effetto moltiplicatore positivo nei confronti del ROE, per cui l’aumento di indebitamento fa aumentare il ROE, perché il capitale preso a prestito e investito in azienda rende di più di quanto costa  ROI = i, l’effetto leva finanziaria è nullo  ROI – i <0, la leva finanziaria produce un effetto moltiplicatore negativo nei confronti del ROE, pertanto, l’aumento dell’indebitamento riduce il ROE La leva finanziaria esprime il rapporto tra capitale di credito e capitale proprio, che finanziano le attività dell’impresa; dipende perciò dalla struttura del passivo: maggiore è il grado di indebitamento, maggiore è l’effetto leva. Un indice strettamente legato al concetto di reddito operativo, ovvero all’analisi della redditività aziendale, è la leva operativa. Tale indice consente di valutare la gestione caratteristica di un’azienda ed è pari al rapporto tra:  margine di contribuzione, ossia la differenza tra i ricavi e costi variabili  reddito operativo, ossia la differenza tra margine di contribuzione e costi variabili Rappresenta quindi un indicatore del rischio a cui l’azienda si espone rispetto alla possibilità di subire delle perdite in conseguenza di una diminuzione del fatturato. Infatti, se la leva operativa è pari a 1, l’azienda non ha costi fissi e una diminuzione del fatturato non causa perdite. Viceversa, un elevato valore della leva operativa implica che una diminuzione di fatturato espone l’azienda a un elevato rischio. 10.5 Analisi dei flussi. Una delle tecniche fondamentali dell’analisi di bilancio è l’analisi per flussi. Mentre gli indicatori forniscono un’immagine statica dell’azienda, obiettivo dell’analisi per flussi è quello di esaminare le cause che hanno originato il cambiamento della posizione finanziaria aziendale attraverso la considerazione delle principali aree di attività. Tale analisi si realizza principalmente mediante la redazione del rendiconto finanziario relativo a due o più esercizi consecutivi.