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Contabilità pubblica, Sbobinature di Contabilità Pubblica

Riassunto Manuale Simone per i concorsi. Per ogni capitolo sono riportate le norme più importanti con relative spiegazioni. Include i capitoli: LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE COME AZIENDE COMPOSTE PUBBLICHE; IL SISTEMA DELLE RILEVAZIONI CONTABILI E L'ADOZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE; L'ORDINAMENTO CONTABILE: I PRINCIPI CONTABILI E I DOCUMENTI DI BILANCIO DELLE AZIENDE DEL SSN; IL CONTROLLO DI GESTIONE; GLI ACQUISITI DI BENI E SERVIZI NELLE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE.

Tipologia: Sbobinature

2024/2025

In vendita dal 24/10/2025

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PARTE IV - CAPITOLO 1: LE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE COME AZIENDE COMPOSTE
PUBBLICHE
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E IL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Il decreto legislativo 165/2001 definisce come amministrazioni pubbliche tutte le
amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale.
Secondo l'elenco ISTAT, aggiornato a settembre 2023, le pubbliche amministrazioni sono
suddivise in tre categorie:
Amministrazioni centrali (organi costituzionali, agenzie fiscali, autorità indipendenti)
Amministrazioni locali (tra cui rientrano le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico pubblici)
Enti nazionali di previdenza e assistenza (come INPS e INAIL)
L'AUTONOMIA IMPRENDITORIALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
Negli ultimi decenni, la necessità di garantire un uso efficiente ed efficace delle risorse
pubbliche ha portato le pubbliche amministrazioni ad adottare soluzioni organizzative e
gestionali tipiche delle imprese private. Questo approccio si è sviluppato anche nel Servizio
sanitario nazionale: il D.Lgs. 502/1992 ha trasformato le unità sanitarie locali in aziende con
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.
Secondo la dottrina (Borgonovi), un'azienda pubblica è caratterizzata dal fatto che almeno
parte delle sue risorse finanziarie non proviene dal corrispettivo dei servizi ceduti, ma da
tributi, contributi o altre forme di prelievo obbligatorio.
La classificazione delle aziende
Ogni azienda permette di soddisfare bisogni umani, direttamente (con un'attività di consumo
di beni economici) o indirettamente (mediante produzione o acquisizione dei beni stessi).
Le aziende possono essere classificate secondo diversi criteri:
1. Secondo la funzione economica prevalente
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PARTE IV - CAPITOLO 1: LE AZIENDE DEL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE COME AZIENDE COMPOSTE

PUBBLICHE

LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E IL SERVIZIO SANITARIO

NAZIONALE

Il decreto legislativo 165/2001 definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale. Secondo l'elenco ISTAT, aggiornato a settembre 2023, le pubbliche amministrazioni sono suddivise in tre categorie:

  • Amministrazioni centrali (organi costituzionali, agenzie fiscali, autorità indipendenti)
  • Amministrazioni locali (tra cui rientrano le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici)
  • Enti nazionali di previdenza e assistenza (come INPS e INAIL)

L'AUTONOMIA IMPRENDITORIALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

Negli ultimi decenni, la necessità di garantire un uso efficiente ed efficace delle risorse pubbliche ha portato le pubbliche amministrazioni ad adottare soluzioni organizzative e gestionali tipiche delle imprese private. Questo approccio si è sviluppato anche nel Servizio sanitario nazionale: il D.Lgs. 502/1992 ha trasformato le unità sanitarie locali in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Secondo la dottrina (Borgonovi), un'azienda pubblica è caratterizzata dal fatto che almeno parte delle sue risorse finanziarie non proviene dal corrispettivo dei servizi ceduti, ma da tributi, contributi o altre forme di prelievo obbligatorio. La classificazione delle aziende Ogni azienda permette di soddisfare bisogni umani, direttamente (con un'attività di consumo di beni economici) o indirettamente (mediante produzione o acquisizione dei beni stessi). Le aziende possono essere classificate secondo diversi criteri:

1. Secondo la funzione economica prevalente

  • Azienda di produzione (o impresa) : produce beni e servizi per lo scambio nel mercato, acquisendo fattori produttivi che combina attraverso processi di trasformazione per poi venderli.
  • Azienda di erogazione : svolge principalmente la funzione del consumo, procurandosi e utilizzando beni e servizi per soddisfare i bisogni dei suoi componenti. Esempi tipici sono le famiglie e le comunità religiose.
  • Azienda di erogazione composta o mista : oltre alla funzione primaria del consumo, svolge anche processi produttivi d'impresa e/o patrimoniali. Esempi sono la famiglia dell'artigiano o gli enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni). 2. Secondo la natura del soggetto aziendale Da un punto di vista giuridico:
  • Se il soggetto giuridico è una persona privata (fisica o giuridica), l'azienda è privata
  • Se il soggetto giuridico è una persona giuridica pubblica, l'azienda è pubblica Secondo le discipline aziendalistiche, è preferibile classificare le aziende in base al soggetto economico, cioè la persona fisica che esercita il supremo potere decisionale e su cui ricadono i risultati della gestione aziendale.

L'AZIENDA COMPOSTA PUBBLICA: CARATTERISTICHE E FUNZIONI

L'azienda sanitaria locale può essere considerata un'azienda composta pubblica, con le seguenti caratteristiche:

  • Soggetto economico di natura pubblica : rappresentato dalla collettività amministrata, che però è estranea alla gestione operativa e al suo controllo. Si distinguono aziende composte pubbliche di tipo democratico e quelle strumentali.
  • Prodotti non collocati sul mercato : realizzano le loro finalità attraverso un processo distributivo, configurandosi come aziende di erogazione.
  • Risorse provenienti principalmente da tributi o finanziamenti pubblici : nel caso delle ASL, i finanziamenti provengono dalle Regioni. A seconda della prevalenza delle modalità di finanziamento, si può avere un modello di finanza decentrata (autonoma) o un modello di finanza accentrata (derivata).

Il rispetto delle condizioni di efficienza e di efficacia è necessario affinché l'attività della pubblica amministrazione rispetti il criterio dell'economicità, cioè persegua e mantenga nel tempo l'equilibrio economico, realizzando un sostanziale pareggio tra costi e ricavi. Nelle aziende di erogazione:

  • Le transazioni legate a scambi di mercato danno luogo a costi o ricavi
  • Le transazioni legate alle attività istituzionali/erogative danno luogo a oneri o proventi Si può individuare:
  • Un equilibrio economico minimo : eguaglianza tra costi/oneri e ricavi/proventi
  • Un equilibrio economico propriamente detto : quando si crea un'utilità superiore a quella consumata durante il processo produttivo L'equilibrio economico è diverso dall'equilibrio finanziario, che riguarda i flussi finanziari di entrata e uscita. 4. Il rendimento Il rendimento amministrativo è definito dalla dottrina (Borgonovi) come il modo di essere e di operare di un'organizzazione in rapporto all'utilità che si può ottenere da essa. Misura il grado di efficienza ed efficacia delle prestazioni offerte dalla pubblica amministrazione. Il D.Lgs. 150/2009 richiede a ogni amministrazione pubblica di misurare e valutare la performance con riferimento all'intera amministrazione, alle unità organizzative e ai singoli dipendenti. Una corretta valutazione della performance deve considerare anche la capacità della pubblica amministrazione di creare "Valore pubblico", cioè di aumentare il benessere reale della collettività amministrata. Un'amministrazione efficiente ed efficace che non risponde ai reali bisogni dei cittadini non crea valore pubblico. Ecco gli articoli e le leggi più importanti relativi alle aziende del Servizio sanitario nazionale, collegati ai concetti chiave del riassunto:

ARTICOLI E LEGGI FONDAMENTALI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO

SANITARIO NAZIONALE

D.Lgs. 165/2001, art. 1, comma 2 Questo decreto definisce il perimetro delle "amministrazioni pubbliche", includendo esplicitamente "le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale". Stabilisce la base giuridica per considerare le ASL come parte della pubblica amministrazione, pur con le loro peculiarità gestionali. Questo collegamento è fondamentale

per comprendere perché alle ASL si applicano molte norme della pubblica amministrazione ma con una maggiore autonomia gestionale. D.Lgs. 502/ Rappresenta la vera svolta nell'organizzazione sanitaria italiana perché trasforma le precedenti "unità sanitarie locali" in "aziende" con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale. Questo decreto ha introdotto il concetto di "aziendalizzazione" della sanità pubblica, allineandosi con i principi di efficienza ed economicità discussi nel riassunto. La riforma mirava a superare l'eccessiva burocratizzazione e inefficienza del sistema precedente, applicando logiche manageriali al settore sanitario pubblico. Legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) Stabilisce che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di contabilità pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti elencati dall'ISTAT e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Questa legge rafforza l'inquadramento delle ASL all'interno del perimetro pubblico pur con la loro autonomia gestionale. È collegata al concetto di economicità e al difficile equilibrio tra controllo pubblico e flessibilità gestionale. D.Lgs. 150/2009 (attuativo della L. 15/2009) Questa normativa, nota anche come "Riforma Brunetta", tratta l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Stabilisce che ogni amministrazione pubblica (incluse le ASL) deve misurare e valutare la performance a livello organizzativo e individuale. Questo decreto ha dato concretezza operativa ai concetti di efficienza, efficacia e rendimento descritti nel riassunto, introducendo sistemi di misurazione e valutazione della performance. La classificazione ISTAT delle pubbliche amministrazioni L'elenco ISTAT (aggiornamento del 26- 9 - 2023 citato nel testo) include esplicitamente le ASL, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, i policlinici e gli IRCCS pubblici tra le "amministrazioni locali". Questa classificazione ha rilevanza non solo statistica

Evoluzione normativa e implicazioni pratiche L'evoluzione della normativa mostra una progressiva trasformazione delle ASL da enti burocratici a organizzazioni con caratteristiche aziendali, pur mantenendo la loro natura pubblica. Questo ha comportato:

  1. L'introduzione di figure manageriali come il Direttore Generale, con responsabilità sia gestionali che di risultato.
  2. L'adozione di strumenti di programmazione e controllo tipici delle aziende private (budget, reporting, contabilità analitica).
  3. Lo sviluppo di sistemi di valutazione della performance basati non solo sul rispetto delle procedure ma anche sul raggiungimento di risultati clinici ed economici.
  4. La ricerca di un equilibrio tra autonomia decisionale e responsabilità nell'uso delle risorse pubbliche. Questa evoluzione normativa riflette la tensione tra due esigenze: da un lato, garantire l'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche; dall'altro, assicurare che il sistema sanitario risponda ai bisogni di salute della popolazione secondo criteri di equità e universalità del servizio.

PARTE IV - CAPITOLO 2 : IL SISTEMA DELLE

RILEVAZIONI CONTABILI E L'ADOZIONE DELLA

CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

LA GESTIONE NELLE AZIENDE PUBBLICHE: L'ASPETTO FINANZIARIO,

ECONOMICO E PATRIMONIALE

Nelle aziende di erogazione, la gestione può essere osservata sotto tre aspetti strettamente connessi tra loro: finanziario, economico e patrimoniale.

L'ASPETTO FINANZIARIO

L'aspetto finanziario della gestione esamina le manifestazioni monetarie delle operazioni aziendali, cioè le entrate e le uscite. Nelle aziende di erogazione, le entrate e le uscite seguono una procedura amministrativa con varie fasi. Le entrate accertate e le uscite impegnate in un determinato periodo vengono definite "entrate e uscite di competenza". Invece, quelle effettivamente riscosse o pagate costituiscono le "entrate e uscite di cassa". Al termine del periodo amministrativo, possono esserci operazioni non completate chiamate "residui". I residui attivi sono entrate accertate ma non ancora riscosse (crediti in sospeso), mentre i residui passivi rappresentano uscite impegnate ma non pagate (debiti in sospeso). La differenza tra entrate e uscite determina il risultato finanziario dell'esercizio, che può essere:

  • un avanzo finanziario, se le entrate sono maggiori delle uscite
  • un pareggio finanziario, se le entrate sono uguali alle uscite
  • un disavanzo finanziario, se le entrate sono minori delle uscite Si distingue tra risultato finanziario di competenza (differenza fra entrate accertate e uscite impegnate) e risultato finanziario di cassa (differenza tra entrate riscosse e uscite pagate). I due risultati generalmente non coincidono perché le entrate riscosse e le uscite pagate in un periodo possono riguardare accertamenti e impegni di esercizi precedenti, e perché parte delle entrate accertate e uscite impegnate nel periodo potrebbero non essere completamente riscosse o pagate nello stesso. Un altro indicatore importante è il risultato di amministrazione, che è la somma della rimanenza di cassa e dei residui attivi, al netto dei residui passivi.

di beni e impegni verso terzi, coordinati per l'esercizio dell'attività erogativa. Nelle aziende di erogazione, il patrimonio può comprendere:

  • beni da reddito (terreni, fabbricati, titoli) che forniscono all'azienda redditi necessari per soddisfare i bisogni istituzionali
  • beni di uso durevole (mobili, arredi, attrezzature, immobili ad uso dell'ente) che cedono la loro utilità economica in tempi lunghi
  • crediti di finanziamento (es. mutui attivi) che producono interessi
  • partecipazioni in società da cui si spera di ottenere utili
  • beni di consumo immediato (generi alimentari, medicinali, combustibili) che esauriscono la loro utilità in un solo atto di consumo
  • residui attivi
  • disponibilità liquide (denaro in cassa, fondi in conti correnti bancari e postali) Il patrimonio può essere gravato da debiti come:
  • debiti di finanziamento (es. mutui passivi) che comportano oneri finanziari
  • residui passivi (debiti di regolamento a breve termine)
  • fondo TFR (trattamento di fine rapporto per i dipendenti) che rappresenta il debito maturato verso i dipendenti secondo la legislazione vigente
  • fondi per oneri futuri (debiti in formazione di esistenza certa ma di importo o data indeterminati) Quantitativamente, il patrimonio è costituito dal valore dei beni a disposizione dell'azienda al netto dei debiti. Le attività sono i valori attribuiti ai beni, servizi e diritti dell'azienda, mentre le passività rappresentano i valori dei debiti liquidi, in corso di formazione o potenziali. La differenza tra il patrimonio netto alla fine e all'inizio del periodo rappresenta l'avanzo patrimoniale (se positiva) o il disavanzo patrimoniale (se negativa).

IL SISTEMA DELLE RILEVAZIONI CONTABILI NELLE AZIENDE

PUBBLICHE

Nelle aziende pubbliche, il sistema informativo è particolarmente importante perché deve compensare la mancanza del mercato con informazioni aggiuntive e rendere partecipi i cittadini delle attività dell'azienda. Un ruolo particolare spetta agli indicatori, quozienti tra valori e quantità che sintetizzano l'andamento patrimoniale, finanziario, l'efficienza e l'efficacia della gestione. Un'opportuna scelta di indicatori può rendere misurabili anche aspetti non quantitativi, come il grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

LA CONTABILITÀ FINANZIARIA

Tradizionalmente, le aziende pubbliche hanno utilizzato la contabilità finanziaria, un sistema che registra solo i flussi finanziari (entrate e spese) senza considerare gli effetti economici. Questo sistema si adatta bene alle aziende di erogazione perché permette di:

  • programmare l'allocazione delle risorse attraverso il bilancio di previsione
  • valutare i flussi finanziari in entrata tramite l'accertamento
  • rilevare l'indebitamento verso terzi attraverso l'impegno La contabilità finanziaria utilizza scritture in partita semplice (non conti) e si sviluppa in tre fasi:
  1. Programmazione finanziaria: decisione di programmi e indirizzi della gestione corrente e di medio termine, con notevole rilevanza politico-amministrativa
  2. Gestione del bilancio: rilevazione dei fatti di gestione dal punto di vista finanziario, relativi alle entrate previste, alle spese programmate e agli equilibri di bilancio
  3. Chiusura: dimostrazione dei risultati finanziari attraverso il conto consuntivo Il sistema della contabilità finanziaria nelle aziende pubbliche:
  • è orientato principalmente a regolare i rapporti interni tra gli organi (esecutivo e organo assembleare), con il bilancio di previsione che ha funzione di autorizzazione e il rendiconto che verifica la correttezza formale e giuridica della gestione
  • verifica essenzialmente l'equilibrio tra risorse acquisite e impiegate
  • rileva un solo valore (metodo della rilevazione semplice) che qualifica la decisione e ne segue gli sviluppi ed effetti

LA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

La contabilità economico-patrimoniale è un sistema che rileva sia il costo/ricavo corrispondente alla variazione finanziaria, permettendo di determinare il risultato economico e valutare l'efficienza dell'attività di gestione. Questa contabilità mira a:

  • responsabilizzare la struttura organizzativa delle aziende, consentendo ad ogni centro di responsabilità di gestire autonomamente la propria area e valutare i propri risultati
  • rilevare e misurare i dati relativi alla gestione usando indici di efficienza diversi a seconda dei centri di responsabilità e dell'entità dei costi Le differenze fondamentali tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale sono:

Questo permette di comprendere l'efficienza e l'efficacia della gestione e di pianificare strategie per migliorare il sistema di erogazione del Servizio sanitario nazionale. NORMATIVA CONTABILE PER LE AZIENDE PUBBLICHE: ARTICOLI E LEGGI FONDAMENTALI

LEGISLAZIONE FONDAMENTALE

D.Lgs. 502/1992 e D.Lgs. 229/

Questi decreti rappresentano il punto di svolta per le Aziende Sanitarie Locali, disponendo:

  • La soppressione della contabilità finanziaria tradizionale
  • L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale
  • Un sistema di rilevazione più orientato alla misurazione dell'efficienza e dell'efficacia gestionale Questi provvedimenti sono stati fondamentali perché hanno avviato il processo di aziendalizzazione del sistema sanitario, collegandosi direttamente al concetto di "risultato economico" e alla necessità di valutare i risultati conseguiti (ricavi) in rapporto agli sforzi economici compiuti (costi).

Riforma della contabilità pubblica: D.Lgs. 118/

Sebbene non menzionato esplicitamente nel documento, questo decreto è fondamentale per comprendere l'evoluzione moderna:

  • Ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili pubblici
  • Ha stabilito principi contabili generali e applicati per tutte le amministrazioni pubbliche
  • Ha previsto l'adozione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale integrato Questo si collega al concetto descritto nel documento della "crescente consapevolezza dei limiti legati all'utilizzo nella pubblica amministrazione della sola contabilità finanziaria".

Legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)

Sebbene non citata nel documento, questa legge è centrale nell'evoluzione normativa poiché:

  • Ha riformato la contabilità di Stato
  • Ha introdotto il principio di performance budgeting
  • Ha rinforzato l'importanza degli indicatori di risultato Questo si collega direttamente al punto del documento in cui si menziona che "tra le informazioni sostitutive del mercato un ruolo particolare spetta agli indicatori".

COLLEGAMENTO CON I CONCETTI CHIAVE DEL DOCUMENTO

Aspetti della gestione e relativa normativa:

  1. Aspetto finanziario (gestione delle entrate e uscite, competenza e cassa) o La gestione finanziaria è stata tradizionalmente regolata dalla legge di contabilità generale dello Stato (R.D. 2440/1923 e R.D. 827/1924) o Il D.P.R. 97/2003 ha aggiornato l'ordinamento contabile degli enti pubblici non economici
  2. Aspetto economico (rendite, proventi, oneri e spese) o L'evoluzione verso un sistema di rilevazione economica è stata sancita dal D.Lgs. 77/1995 per gli enti locali o Il D.Lgs. 279/1997 ha introdotto il sistema di contabilità economica per centri di costo nelle amministrazioni centrali
  3. Aspetto patrimoniale (variazioni nella struttura quali-quantitativa del patrimonio) o La valutazione patrimoniale è disciplinata nei principi contabili pubblici allegati al D.Lgs. 118/ o Per le aziende sanitarie, dettagliate regole di valutazione del patrimonio sono contenute nel D.Lgs. 502/

Sistema delle rilevazioni contabili e relativa legislazione

  1. Contabilità finanziaria o Originariamente regolata dal R.D. 2440/1923 e R.D. 827/ o Modernizzata dal D.Lgs. 118/2011 che ha introdotto il principio della competenza finanziaria potenziata
  2. Contabilità economico-patrimoniale o Per le ASL, introdotta dal D.Lgs. 502/1992 e rafforzata dal D.Lgs. 229/ o Per altre amministrazioni pubbliche, disciplinata dal D.Lgs. 118/ o Per le università, dal D.M. 14 gennaio 2014, n. 19

2. D.Lgs. 229/1999 (Riforma sanitaria ter)

Articoli chiave e loro collegamento:

  • Art. 5 : Modifica l'art. 5 del D.Lgs. 502/1992 rafforzando l'orientamento al controllo economico Collegamento : Rispecchia quanto descritto nel paragrafo 2.2 del documento sulla "contabilità economico-patrimoniale" che "permette di determinare l'effettivo risultato economico conseguito e di valutare l'efficienza e l'efficacia dell'attività di gestione"
  • Art. 7 : Introduce il controllo di gestione nelle aziende sanitarie Collegamento : Si allinea al punto del documento che menziona la necessità di una "contabilità analitica" per la "programmazione e il controllo della gestione" 3. D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione contabile)

Articoli chiave e loro collegamento:

  • Art. 2 (Adozione di sistemi contabili omogenei) : Prevede l'adozione di sistemi contabili integrati Collegamento : Riprende le "differenze fondamentali" tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale citate nel paragrafo 2.2 del documento, cercando di armonizzarle
  • Art. 17 (Tit. II - Principi contabili per il settore sanitario) : Definisce il sistema di bilancio delle aziende sanitarie Collegamento : Si collega direttamente all'aspetto patrimoniale descritto nel punto 1.3 del documento, specificando come rilevare le "variazioni nella struttura quali-quantitativa del patrimonio"
  • Art. 20 (Trasparenza dei conti sanitari) : Stabilisce regole per la pubblicazione dei bilanci Collegamento : Riflette quanto affermato nel documento circa il fatto che "l'azienda pubblica ha il dovere di rendere partecipi i cittadini del proprio operato"
  • Allegato 4/3 (Principio contabile applicato della contabilità economico- patrimoniale) : Collegamento : Dà attuazione concreta al "metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico" descritto nel paragrafo 2.

4. Legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)

Articoli chiave e loro collegamento:

  • Art. 2 (Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili) : Avvia il processo di modernizzazione contabile Collegamento : Risponde alla "crescente consapevolezza dei limiti legati all'utilizzo nella pubblica amministrazione della sola contabilità finanziaria" citata nel documento
  • Art. 39 (Analisi e valutazione della spesa) : Introduce il concetto di revisione della spesa Collegamento : Si collega al concetto di misurazione dell'efficienza descritto nel documento quando parla di "indici di efficienza diversi a seconda dei centri di responsabilità" 5. D.Lgs. 91/2011 (Armonizzazione contabile per amministrazioni non territoriali)

Articoli chiave e loro collegamento:

  • Art. 3 (Piano dei conti integrato) : Stabilisce un piano dei conti unico per tutte le amministrazioni Collegamento : Concretizza quanto descritto nel documento sulla necessità di un sistema contabile che permetta di "localizzare, imputare e controllare" costi e ricavi
  • Art. 18 (Sistema di indicatori di risultato) : Introduce indicatori di efficacia ed efficienza Collegamento : Dà forma legislativa al concetto espresso nel documento quando si afferma che "tra le informazioni sostitutive del mercato un ruolo particolare spetta agli indicatori" 6. Articoli specifici sulla rilevazione contabile

Aspetto finanziario:

  • Art. 36 D.Lgs. 118/2011 (Principi contabili generali della contabilità finanziaria) : Collegamento : Definisce legalmente i concetti di "entrate accertate", "uscite impegnate", "residui attivi" e "residui passivi" descritti nel paragrafo 1.1 del documento

Aspetto economico:

  • Art. 2423 e seguenti del Codice Civile (richiamati per analogia):
  • Collegamento : Standardizza la determinazione della "competenza economica delle rendite e dei proventi, degli oneri e delle spese" menzionata nel paragrafo 1.

Riforma dell'aspetto patrimoniale:

  • Il D.Lgs. 118/2011, art. 63 prevede l'adozione del conto del patrimonio
  • Collegamento : Fornisce gli strumenti per determinare "l'avanzo patrimoniale" o il "disavanzo patrimoniale" citati nel paragrafo 1. Questa normativa, nel suo complesso, ha creato un sistema integrato che risponde alle esigenze evidenziate nel documento di avere informazioni che consentano di programmare, controllare e valutare la gestione, superando i limiti della contabilità finanziaria tradizionale che si limitava a "registrare i flussi finanziari senza percepirne gli effetti economici".

PARTE IV - CAPITOLO 3 : L'ORDINAMENTO

CONTABILE: I PRINCIPI CONTABILI E I DOCUMENTI DI

BILANCIO DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO

NAZIONALE

IL QUADRO NORMATIVO E I PRINCIPI CONTABILI

Dal 2012, le aziende del Servizio sanitario nazionale (ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e aziende ospedaliere universitarie) devono seguire le norme del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 per redigere i propri documenti contabili. Questo decreto ha lo scopo di armonizzare i sistemi contabili degli enti territoriali, integrandosi con la normativa precedente contenuta nel D.Lgs. 502/1992, che aveva già introdotto il passaggio dalla contabilità finanziaria a quella economica e l'adozione della contabilità analitica. Le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 sono fondamentali per:

  • Tutelare l'unità economica della Repubblica italiana secondo l'articolo 120 della Costituzione
  • Garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale contribuiscano agli obiettivi di finanza pubblica, in particolare alla riduzione del debito pubblico
  • Armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio Nella redazione dei documenti contabili, le aziende sanitarie devono rispettare i principi del codice civile e i principi contabili generali indicati dal D.Lgs. 118/2011, tra cui:
  • Annualità : documenti predisposti con cadenza annuale
  • Unità : il bilancio deve essere unico e unitario, con il totale delle entrate che finanzia indistintamente il totale delle spese
  • Universalità : tutte le entrate e le spese devono essere rappresentate in bilancio, rendendo incompatibili le gestioni fuori bilancio
  • Integrità : entrate e spese devono essere iscritte al lordo, senza riduzioni
  • Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità : le previsioni devono essere realistiche, evitando entrate fittizie
  • Significatività e rilevanza : l'informazione deve influenzare le decisioni e la sua omissione può alterarle