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Appunti relativi ai contributi previdenziali
Tipologia: Appunti
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Cosa sono i contributi previdenziali? Diamo una risposta naturalistica, materiale: sono soldi che si trasferiscono dal soggetto obbligato all’ente previdenziale.
Sul piano giuridico come si possono definire i contributi previdenziali? Una prima definizione, ripensando alle denominazioni date nell’ambito del triangolo del sistema previdenziale e ricollegandoci alle origini della tutela: si può ipotizzare che il contributo previdenziale altro non sia che l’equivalente del premio assicurativo. La tesi assicurativa: come nell’ambito di un rapporto di assicurazione privata l’assicurato, chi si assicura paga il premio x ottenere poi un beneficio, così nell’ambito del rapporto contributivo il soggetto obbligato paga ciò che poi sarà destinato ad essere riversato in termini di protezione e prestazione previdenziale al soggetto protetto.
L’evoluzione del sistema previdenziale è andata poi in direzione piuttosto diversa rispetto a quella che si era ipotizzata alle origini. Quindi l’idea che il contributo previdenziale rappresenti, in una logica di rigorosa corrispettività, l’equivalente del premio assicurativo cioè sia corrispettivo della prestazione previdenziale è un’idea che ormai presenta limiti abbastanza evidenti a tutti.
Nell’ambito delle elaborazioni dottrinali che si sono fatte a questo proposito è stata altresì ipotizzata una ulteriore teoria, la teoria lavorista che ha avuto anche dei padri nobili: è stato Massarelli ad esempio padre, era un sostenitore, aveva ragionato attorno a questa configurazione del contributo previdenziale. Teoria lavorista vuol dire immaginare che detta anche teoria del salario previdenziale, si può immaginare che la contribuzione cioè questa somma di denaro che il datore di lavoro versa all’ente previdenziale e che poi è destinata – prendiamo l’espressione in senso molto atecnico perché già sappiamo che il nostro sistema di previdenza obbligatoria funziona con il meccanismo della ripartizione - a finanziare una prestazione che poi verrà erogata ai dipendenti di quel soggetto obbligato, di quel datore di lavoro, possiamo immaginare che questa contribuzione, se oggi esce dalle tasche del soggetto obbligato (datore di lavoro) e domani rientrerà in forma di prestazione nelle tasche del lavoratore dipendente di quel soggetto obbligato, o meglio ex dipendente, possiamo immaginare che quella contribuzione altro non sia che una parte della retribuzione.
La teoria del salario previdenziale o retribuzione differita. Differita perché si immagina, in questa logica, che la contribuzione sia una parte di retribuzione che non entra oggi nelle tasche del lavoratore, che esce oggi dalle tasche del lavoratore ma che entrerà domani nelle tasche del lavoratore dopo essere stata erogata dall’ente previdenziale.
Questa teoria ha qualche limite abbastanza evidente: potrebbe dare una spiegazione economica al fenomeno, probabilmente assai meno sul piano giuridico. È una spiegazione che a tutto concedere potrebbe avere un suo significato x spiegare che cos’è
la contribuzione nell’ambito del lavoro dipendente. Ma la dove nasce questa triangolazione, questo rapporto triangolare soggetto protetto – lavoratore, soggetto obbligato – datore di lavoro, ente previdenziale, questa configurazione del contributo previdenziale presenta più di qualche falla, offre più di qualche perplessità.
Dovremmo allora immaginare che si tratti soltanto di una teoria accademica, di una esercitazione, di una elucubrazione accademica? Proviamo a fare qualche riflessione collaterale.
I contributi previdenziali si pagano in genere applicando un’aliquota percentuale ad una base di calcolo. Questa base di calcolo è rappresentata dalla retribuzione.
Potrebbe essere un sillogismo in cui la premessa maggiore è: i contributi si calcolano e si pagano sulla retribuzione. I contributi sono una parte della retribuzione: premessa minore. Conclusione: si pagano i contributi sui contributi. La questione del contributo sul contributo.
Ha senso una impostazione di questo genere? No. È una risposta plausibile. Però quando si è immaginato quello che si vorrebbe fosse, da un punto di vista architettonico, un sistema previdenziale ideale cioè un sistema costruito, fondato su almeno tre pilastri:
La risposta data è che avrebbe poco senso immaginare un contributo su un contributo. È effettivamente una risposta ragionevole.
Se volessimo allargarci fino a ricomprendere più pilastri e considerarli non all’interno di un unico sistema di tutela, nell’ambito di un unico pilastro ad esempio la previdenza pubblica obbligatoria ma volessimo allargare il discorso e il nostro sillogismo ricomprendendo almeno due pilastri, come si potrebbe ricostruire i termini della questione? Li potremmo ricostruire in questo modo: se i contributi previdenziali sono retribuzioni (premessa maggiore), i contributi previdenziali che vengono versati x finanziare una forma di previdenza privata, in quanto retribuzioni, sono assoggettate all’obbligo di pagare che cosa?
Si capisce che se quella parte di retribuzione, che era rappresentata dalla contribuzione che finanzia una forma di previdenza privata, non venisse gravata di un prelievo a beneficio della previdenza obbligatoria, il timore sarebbe quello di avvantaggiare chi ha maggiori possibilità di utilizzare questi strumenti di tutela.
Allora si è individuata una soluzione intermedia cioè si è previsto che la contribuzione alle forme di previdenza privata sia assoggettata non agli stessi oneri contributivi cui sarebbe assoggettata la retribuzione, ma ad una contribuzione di livello inferiore che viene chiamata contributo di solidarietà.
Vi è un’ultima concezione, la più importante: è la concezione tributaria o fiscale cioè quella secondo cui i contributi previdenziali (non esiste un contributo previdenziale, esistono più tipi di contributi previdenziali) sarebbero dei tributi cioè si valorizzerebbe la natura fiscale o parafiscale. Poi i tributaristi si dilettano, individuato il genus del tributo, a dividere, a ripartire, a sottodistinguere in varie species la figura del tributo: l’imposta, la tassa, il contributo, ecc. allora dovremmo chiederci: se volessimo aderire alla natura fiscale del contributo previdenziale se ci è sufficiente limitarci ad affermarne la natura tributaria o se casomai è possibile seguire un po’ nei loro percorsi i tributaristi e chiederci se il contributo sia una tassa, sia un’imposta, sia un contributo, se abbia dei connotati di specialità.
Tesi in tema di configurazione giuridica dei contributi.
Tesi fiscale: il contributo come tributo dato dalla imposizione, c’è la destinazione ad una finalità pubblicistica: la liberazione di una condizione di bisogno, la destinazione in generale ad un ente pubblico.
Casse dei liberi professionisti sono fondazioni di diritto privato, ci sono molti elementi che inducono a ravvisare una notevole somiglianza tra tributo e contributo previdenziale, esso infatti è imposto per legge e non ci si può sottrarre.
Vi è consenso oggi come oggi a livello dottrinale circa la configurazione fiscale o para fiscale del contributo previdenziale, non c’è invece consenso circa la possibilità di compiere il passo ulteriore: la possibilità di condurre il contributo previdenziale ad una delle varie specie di tributo, ci sono due posizioni:
siccome tante sono le specie di contributo previdenziale dovremmo fare questo tipo di operazione per ogni singola specie, quindi ha poco senso immaginare una qualificazione di carattere generale,
è questo un problema solo accademico? Fino ad un certo punto perché se si dovese arrivare ad una chiara affermazione della natura fiscale del contributo previdenziale ci sarebbe una conseguenza immediata sul lato pratico.
Quale può essere la sede di contenzioso di tale problematica?
Bisognerebbe discutere partendo dal presupposto che si tratta di tributi, ma presso quale giudice mi devo rivolgere? Presso il giudice tributario se si sposa la teoria della natura tributaria del contributo previdenziale.
Ci sono già state ipotesi di contributo rispetto alle quali è stata ravvisata la natura fiscale piena e quindi la relativa giurisdizione è stata affidata al giudice tributario, ad esempio contribuzione per finanziamento del sistema sanitario nazionale: si deve pagare a prescindere dal fatto che chi paga beneficerà poi delle tutele offerte, se ha la natura tipica del tributo si deve discutere davanti al giudice tributario. Vi è da un lato l’affermazione astratta circa la natura fiscale o parafiscale riferita spesso a tuti i tipi ci contributi previdenziali ma soltanto in alcune ipotesi si è tratta poi la conseguenza ulteriore in termini di giurisdizione. In tutti gli altri casi il giudice che giudicherà delle controversie contributive è il giudice ordinario, in modo particolare il giudice del lavoro seguendo alcune norme che sono un po’ diverse rispetto a quella che regolamentano il processo del lavoro.
Questo non riguarda il sistema pensionistico, in altri casi il giudice che giudica è il giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro.
Ricapitolando quindi le Teorie prevalenti:
Possibilità di scendere nel dettaglio ed esaminare quali tipi di contributi previdenziali si possono presentare alla nostra attenzione, è necessario distinguere in categorie i contributi previdenziali.
Contributi:
I primi sono quelli effettivamente versati, mentre abbiamo delle norme che richiedono espressamente un requisito contributivo minimo, un minimo di contribuzione effettiva, per ottenere una certa prestazione si deve ottenere un requisito minimo di prestazione non genericamente inteso ma specificamente effettivo, che cosa significa? Il legislatore non intende prendere in considerazione in tutto o in parte la contribuzione figurativa: la pensione di anzianità che escludeva una parte dei contributi figurativi, il decreto Salva Italia li ha eliminati, ha eliminato la pensione di anzianità come la si conosceva fino ad oggi. La riforma Dini del 1995 introduce una nuova pensione di vecchiaia contributiva unificata e fissa il requisito minimo a 5 anni di contributi effettivi.
Articolo 24 decreto “salva Italia”: viene nuovamente utilizzato il concetto di contributo effettivi, non è semplicemente il contrario della contribuzione figurativa, è un tipo di contribuzione che in alcuni casi viene espressamente richiesta dal legislatore e significa contributi effettivamente versati dai soggetti obbligati.
La contribuzione figurativa: serve a coprire sul piano contributivo dei periodi di sospensione o di interruzione del rapporto di lavoro.
I contributi figurativi vengono accreditati a richiesta del lavoratore mentre gli altri vengono accreditati d’ufficio, vengono accreditati non versati: l’onere finanziario non è a carico dei soggetti obbligati ma è a carico dello stato, contributi accreditabili su richiesta del lavoratore: servizio militare, maternità, malattia, infortunio, aspettativa..
Periodo contributivi accreditati d’ufficio: disoccupazione: si tratta di un evento in senso a-tecnico ,a causa della mancanza di lavoro il lavoratore viene licenziato, c’è una tutela specifica contro la disoccupazione, il collocamento in mobilità o in cassa integrazione nel caso in cui il rapporto di lavoro non si è risolto, anzi, la cassa integrazione presuppone la permanenza del rapporto di lavoro, c’è stata una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro, sono tutte situazione in cui vi è d’ufficio l’accredito di contribuzione figurativa, non c’è quindi pregiudizio per il soggetto protetto, per il lavoratore.
Altra tipologia di contributi: abbiamo vari esempi che rientrano in questo ambito, in genere si immagina una Copertura di periodi che non sono di lavoro nel senso giuslavoristico ma che comunque sono periodi di impegno e di preparazione al lavoro: riscatto degli anni di laurea, si tratta di una contribuzione da riscatto, quando un soggetto può, previo pagamento, ottenere la copertura contributiva di periodi in cui non sono stati pagati i contributi: equiparazione alla contribuzione volontaria, si riscatta la laurea ma si può coprire solo il periodo legale del corso di laurea, naturalmente si fa riferimento al periodo legale del corso, se il corso di laurea dura 5 anni io non posso riscattarne 10.
Si tratta di un meccanismo complicato, è un meccanismo tale per cui l’onere del riscatto è maggiore tanto più ci si allontana dal periodo da riscattare. Questa è una delle ipotesi del riscatto.
Un’altra ipotesi classica: ad esempio se uno studente è anche lavoratore, in quale momento ci potrebbe essere una scopertura contributiva e quindi l’interessato si prende l’onere di pagare i contributi? nel caso in cui chi deve pagare i contributi e non li paga, questa è l’altra brande ipotesi tipica, ci collochiamo nell'ambito del lavoro dipendente, se chi deve pagare i contributi non li paga o si trova il modo per farlo pagare (ma l’obbligo non deve essere caduto in prescrizione!), l’interessato allora può farsi carico dell’onere: questa è una particolare forma di riscatto, una rendita vitalizia con cui si mira a coprire il buco lasciato dai contributi omessi e prescritti, l’onere è commisurato non al buco contributivo provocato dalla omissione ma è commisurato al buco pensionistico provocato dal mancato pagamento dei contributi. Questa è la seconda principale ipotesi di contribuzione da riscatto.
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, NATURA E TIPI: ( classica domanda d’esame!):
tre grandi temi:
Passeremo dalla fase fisiologica del rapporto contributivo a quella patologica e ci chiederemo che cosa succede quando i contributi non vengono pagati.
Il principio di automaticità delle prestazioni:
siamo nell’ambito di applicazione della previdenza obbligatoria, è esclusa la previdenza privata, articolo 2116 primo comma,
Le prestazioni indicate nell’Articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali (o delle norme corporative).
le prestazioni indicate dall’articolo 2114 ( previdenza obbligatoria ) è dovuta anche se i contributi non sono stati correttamente versati all’ente previdenziale salvo diverse disposizioni delle leggi speciali che prevedevano la automaticità della prestazione, solo dopo è stato esteso ad altre forme di tutela. È una norma che scardina il nostro disegno.
le prestazioni in materia di previdenza obbligatoria sono dovute anche se i contributi non sono stati versati.
Automaticità parziale:
le prestazioni sono dovute anche se i contributi non sono stati versati purché quei contributi siano ancora dovuti nei limiti della prescrizione, purché i contributi non siano ancora prescritti e quindi sono ancora recuperabili da parte del creditore.
Ulteriore delimitazione riguardante l’ambito di applicazione di tale principio in riferimento all’articolo 2116 1 : sul piano soggettivo viene escluso il lavoratore autonomo e il libero professionista, vengono esclusi tutti coloro su cui fa carico l’obbligo contributivo, se uno non paga poi non può beneficiare delle prestazione! Discorso più difficile per le aree di para-subordinazione: l’obbligo ripartito in misura ineguale a carico del committente e del lavoratore, si mantiene la regola tradizionale che vuole limitato al lavoro dipendente l’ambito di applicazione del principio di automaticità
In alcuni ambiti questo principio ha operato parzialmente a causa della prescrizione, l’obbligo di pagare i contributi previdenziali si estingue per prescrizione.
Il termine viene stabilito dalla legge Dini: 5 anni, viene dimezzato il termine di prescrizione dei contributi che in precedenza era decennale. A metà degli anni ’80 c’era stato per legge un provvedimento di sospensione dei termini di prescrizione per circa 3 anni e 9 mesi che si era reso necessario a causa della difficoltà degli enti previdenziali di fare un po’ di pulizia degli archivi cartacei.
Secondo il cc se il termine di prescrizione si è compiuto il debitore può comunque adempiere? Ma è possibile l’adempimento di un debito prescritto? Si ma poi una volta adempiuto non si può più far valere il fatto che il debito sia prescritto.
Per il diritto previdenziale:
Intervenuta la prescrizione non si possono più pagare i contributi previdenziali, c’è un divieto di pagare il debito prescritto , perché? Al versamento oggi dei contributi previdenziali dovrebbe corrispondere domani l’erogazione di una prestazione, ma perché vietare se c’è un soggetto che vuole pagare? ( regola ribadita anche dalla legge Dini, legge che esiste dagli anni ’30).
Qual è il timore del legislatore?
Se i contributi non sono stati versati non si può verificare se il lavoro c’è stato, non c’è una proporzione tra ciò che si versa e ciò che si riceve, il timore era che venissero fatti figurare lavori fittizi, ecco perché il divieto è rimasto in piedi.