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Concussione, Corruzione e Induzione Indebita: Analisi Comparativa, Appunti di Diritto Penale

Ottimi appunti delle due tipologie di reati

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 12/09/2016

maridiro
maridiro 🇮🇹

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CONCUSSIONE (Artt.- 317-319 quater)
Quando parliamo di concussione, in seguito alla Legge anticorruzione 190/2012, dobbiamo far riferimento a due articoli
del codice penale: l’art. 317 c.p. che disciplina la concussione per costrizione e l’art. 319 quater c.p. che disciplina la
concussione per induzione. Prima della riforma del 2012, invece, l’art. 317 disciplinava entrambe le fattispecie.
L'articolo 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio* che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità. La
concussione, quale reato proprio, può essere commessa solo da un soggetto attivo che riveste la qualità di pubblico
ufficiale. Il comportamento incriminato consiste nel farsi dare o nel farsi promettere denaro o altro vantaggio, anche non
patrimoniale, abusando della propria posizione. La pena prevista è della reclusione da 6 a 12 anni.
Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un soggetto esercente una pubblica funzione. A ciò
si deve aggiungere che è richiesto come elemento costitutivo della fattispecie in esame l'abuso della sua qualità o dei suoi
poteri: abusare della propria qualità, vuol dire che il soggetto, pur non essendo competente in relazione all’atto, fa pesare
la propria qualità per ottenere l’indebita prestazione. Si parla, invece, di abuso di potere quando il pubblico ufficiale
esercita poteri dei quali è investito in maniera illegittima, in quanto rientrano nei limiti della competenza, ma in maniera
difforme rispetto allo scopo per il quale la legge glieli ha conferiti, per conseguire un fine illecito.
Il costringimento implica l’impiego da parte del pubblico ufficiale della sola violenza morale, consistente in una minaccia –
esplicita o implicita – di un male ingiusto da cui deriva per la vittima una lesione patrimoniale o non. Si parla pertanto di
concussione costrittiva, in quanto essa si realizza qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obbliga un
soggetto, con violenza o minaccia, a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una
posizione di assoggettamento. Non necessariamente la vittima è in questi casi priva di qualsiasi poter di
autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la
vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto.
Effetto del costringimento deve essere la dazione o la promessa indebita: la dazione consiste nell’effettiva consegna della
cosa, in modo definitivo; la promessa non è altro che un impegno ad eseguire una futura prestazione. È indebita la
dazione o la prestazione quando non è dovuta. Infine, l’espressione “altra utilità” comprende qualunque bene che per il
pubblico ufficiale costituisce vantaggio, non per forza economico, ma giuridicamente apprezzabile.
A seguito della riforma 190/2012 due sono le novità in materia di concussione: a) è stata rimossa la condotta di induzione,
confluita nell’autonoma figura di reato disciplinata dall’art. 319 quater c.p. b) è stato eliminato dal novero dei soggetti attivi
l’incaricato di pubblico servizio: la fattispecie, quindi, considera quale soggetto attivo soltanto il pubblico ufficiale.
*L’art. 3 della L. 69/2015, invece, modifica l’art. 317 c.p. ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato
proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene, infatti, anche aggiunto l’incaricato di pubblico servizio.
In relazione ai possibili autori del delitto di concussione, il legislatore ha più volte affrontato l’argomento, giungendo a
soluzioni di diverso tipo: originariamente, il codice Rocco non prevedeva tra i possibili autori del delitto l’incaricato di
pubblico servizio ma solo il pubblico ufficiale; con la legge 86/90, venne aggiunto il riferimento anche all’incaricato di
pubblico servizio successivamente escluso dalla Legge Severino (190/2012, che ha anche escluso da questo reato la
fattispecie per induzione, collocata all’art. 319 quater ed imputabile tanto al pubblico ufficiale quanto all’incaricato di
pubblico servizio).
La reintroduzione dell’incaricato di pubblico servizio tra i possibili autori del delitto di concussione è stata motivata sulla
base della considerazione secondo la quale NON AVREBBE SENSO PUNIRE SOLTANTO IL PUBBLICO UFFICIALE
QUANDO LO STESSO COMPORTAMENTO PUO’ ESSERE POSTO IN ESSERE DA UN CONCESSIONARIO DI
SERVIZIO PUBBLICO (Rai, Eni, personale sanitario) CON EFFETTI PARIMENTI DEVASANTI SULL’ETICA DEI
RAPPORTI.
In caso di condanna, è prevista, infine, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici che è temporanea, laddove, per effetto
delle circostanze attenuanti, viene inflitta la reclusione inferiore a 3 anni. Ciò anche quando vi è un semplice tentativo.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo, questo è il dolo generico.
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CONCUSSIONE (Artt.- 317-319 quater)

Quando parliamo di concussione, in seguito alla Legge anticorruzione 190/2012, dobbiamo far riferimento a due articoli del codice penale: l’art. 317 c.p. che disciplina la concussione per costrizione e l’art. 319 quater c.p. che disciplina la concussione per induzione. Prima della riforma del 2012, invece, l’art. 317 disciplinava entrambe le fattispecie.

L'articolo 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità*. La concussione, quale reato proprio, può essere commessa solo da un soggetto attivo che riveste la qualità di pubblico ufficiale. Il comportamento incriminato consiste nel farsi dare o nel farsi promettere denaro o altro vantaggio, anche non patrimoniale, abusando della propria posizione. La pena prevista è della reclusione da 6 a 12 anni.

Si tratta di un reato proprio, ovvero che può essere commesso solo da un soggetto esercente una pubblica funzione. A ciò si deve aggiungere che è richiesto come elemento costitutivo della fattispecie in esame l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri: abusare della propria qualità, vuol dire che il soggetto, pur non essendo competente in relazione all’atto, fa pesare la propria qualità per ottenere l’indebita prestazione. Si parla, invece, di abuso di potere quando il pubblico ufficiale esercita poteri dei quali è investito in maniera illegittima, in quanto rientrano nei limiti della competenza, ma in maniera difforme rispetto allo scopo per il quale la legge glieli ha conferiti, per conseguire un fine illecito.

Il costringimento implica l’impiego da parte del pubblico ufficiale della sola violenza morale, consistente in una minaccia – esplicita o implicita – di un male ingiusto da cui deriva per la vittima una lesione patrimoniale o non. Si parla pertanto di concussione costrittiva, in quanto essa si realizza qualora il soggetto esercente una pubblica funzione obbliga un soggetto, con violenza o minaccia, a compiere un'azione che diversamente non avrebbe compiuto, ponendolo così in una posizione di assoggettamento. Non necessariamente la vittima è in questi casi priva di qualsiasi poter di autodeterminazione (coazione assoluta), ma si può anche ravvisare una coazione relativa, ovvero può prospettarsi per la vittima una libertà di scelta tra il male minacciato e le conseguenze negative che subirebbe nel caso di un suo rifiuto.

Effetto del costringimento deve essere la dazione o la promessa indebita: la dazione consiste nell’effettiva consegna della cosa, in modo definitivo; la promessa non è altro che un impegno ad eseguire una futura prestazione. È indebita la dazione o la prestazione quando non è dovuta. Infine, l’espressione “altra utilità” comprende qualunque bene che per il pubblico ufficiale costituisce vantaggio, non per forza economico, ma giuridicamente apprezzabile.

A seguito della riforma 190/2012 due sono le novità in materia di concussione: a) è stata rimossa la condotta di induzione, confluita nell’autonoma figura di reato disciplinata dall’art. 319 quater c.p. b) è stato eliminato dal novero dei soggetti attivi l’incaricato di pubblico servizio: la fattispecie, quindi, considera quale soggetto attivo soltanto il pubblico ufficiale.

*L’art. 3 della L. 69/2015, invece, modifica l’art. 317 c.p. ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione. Al pubblico ufficiale viene, infatti, anche aggiunto l’incaricato di pubblico servizio.

In relazione ai possibili autori del delitto di concussione, il legislatore ha più volte affrontato l’argomento, giungendo a soluzioni di diverso tipo: originariamente, il codice Rocco non prevedeva tra i possibili autori del delitto l’incaricato di pubblico servizio ma solo il pubblico ufficiale; con la legge 86/90, venne aggiunto il riferimento anche all’incaricato di pubblico servizio successivamente escluso dalla Legge Severino (190/2012, che ha anche escluso da questo reato la fattispecie per induzione, collocata all’art. 319 quater ed imputabile tanto al pubblico ufficiale quanto all’incaricato di pubblico servizio).

La reintroduzione dell’incaricato di pubblico servizio tra i possibili autori del delitto di concussione è stata motivata sulla base della considerazione secondo la quale NON AVREBBE SENSO PUNIRE SOLTANTO IL PUBBLICO UFFICIALE QUANDO LO STESSO COMPORTAMENTO PUO’ ESSERE POSTO IN ESSERE DA UN CONCESSIONARIO DI SERVIZIO PUBBLICO (Rai, Eni, personale sanitario) CON EFFETTI PARIMENTI DEVASANTI SULL’ETICA DEI RAPPORTI.

In caso di condanna, è prevista, infine, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici che è temporanea, laddove, per effetto delle circostanze attenuanti, viene inflitta la reclusione inferiore a 3 anni. Ciò anche quando vi è un semplice tentativo.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, questo è il dolo generico.

L’art. 319 quater c.p. punisce, invece, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, dunque, sfruttando la sua posizione, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il caso non costituisca un più grave reato (carattere sussidiario).

In questa norma, introdotta a seguito della L. 190/2012, è refluita la c.d. concussione per induzione, in precedenza disciplinata dall’art. 317 c.p. unitamente alla concussione per induzione.

L’induzione consiste in un’attività dialettica dell’agente (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) che, avvalendosi della sua autorità e ricorrendo a diversi argomenti, riesce a convincere il soggetto passivo alla dazione o alla promessa. In questo caso non vi è minaccia, ma solo un’alterazione del processo volitivo altrui. L’attenzione sul concetto di induzione rende, infatti, ancora più forte l’idea della pressione su un terzo affinché tenga un determinato comportamento.

Il tentativo è configurabile; quanto all’elemento soggettivo: dolo generico. I soggetti attivi, saranno puniti con la pena della reclusione da 6 anni a 10 anni e 6 mesi, pena inasprita a seguito della L. 69/2015 (la legislazione previgente prevedeva la reclusione da 3 a 8 anni). Con la riforma 190/2012, viene introdotta, inoltre, la punibilità del soggetto privato che è indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità: in precedenza, infatti, al pari del concussione mediante costrizione, il concusso mediante induzione non era punibile, mentre ora è considerato concorrente necessario del reato. La pena, tuttavia, sarà diversa per il soggetto privato che viene indotto a dare o promettere denaro o utilità: in tal caso è prevista la reclusione fino a 3 anni.

L’art. è stato inserito dalla L. 190/2012, per dar chiarezza ai rapporti tra condotte costrittive e corruzione, restringendo l’ambito del delitto di concussione. Questa, infatti, così come criminalizzata nel nostro ordinamento, doveva essere modificata, data la mancanza di limiti tassativi che rendevano difficile il rapporto con la corruzione.

La norma viene applicata “salvo che il fatto costituisca reato più grave”: si tratta di una clausola di salvezza che mira a ribadire per i casi di costrizione, la prevalenza: a) dell’art. 317 c.p. per il pubblico ufficiale b) dell’art. 629 (estorsione) per l’incaricato di pubblico servizio.

In definitiva, quindi, a differenza dell’ipotesi di concussione di cui all’art. 317 c.p., l’art. 319 quater:

a) ha carattere sussidiario: essendo configurabile solo laddove il fatto costituisca un reato più grave

b) prevedeva la punibilità del concusso indotto.

L'individuazione della linea di confine fra concussione ed indebita induzione ha innescato un vivace dibattito giurisprudenziale, soprattutto con riferimento al rapporto tra la condotta di costrizione e quella di induzione. La Cassazione si è pronunciata affermando che il criterio discretivo tra il concetto di costrizione e quello di induzione deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia , che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione- induzione, evincibile dal dato normativo. L'induzione va intesa come alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali e ciò giustifica la punibilità dell'indotto.

CORRUZIONE (Artt. 318-322 quater)

La corruzione, disciplinata nel codice penale agli artt. 319 e 322 quater, può essere definita come un particolare accordo tra un funzionario pubblico ed un soggetto privato, mediante il quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo alle proprie funzioni, un compenso che non gli è dovuto.

Ai fini della punibilità, il compenso può essere dato o anche solo promesso, e può consistere sia nel conferimento di danaro, sia in “un’altra utilità”. La dazione può essere corrisposta direttamente al funzionario oppure ad un terzo: il reato si integra comunque.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame è quello del corretto ed imparziale svolgimento dell’attività della Pubblica Amministrazione, la cui immagine viene danneggiata a seguito dell’intesa illecita. Del reato di corruzione ne rispondono – di norma – sia il corrotto che il privato corruttore (salvo che nel caso della c.d. corruzione impropria susseguente ove è punito solo il pubblico funzionario e non anche il privato corruttore). Vi è dunque un concorso di entrambe le parti nella commissione del reato e nella punibilità.

Bisogna tener presente che l’art. 318 c.p. ha subito una modifica a seguito della legge anticorruzione 190/2012: tale legge ne ha modificato la rubrica e il testo, nonché la relativa pena, successivamente modificata a seguito della L. 69/2015. Per quanto concerne la rubrica, prima l’art. era originariamente intitolato “ Corruzione per un atto d’ufficio ” oggi invece “Corruzione per l’esercizio della funzione”. La riforma ha eliminato il riferimento al compimento di “atti”, spostando l’accento sull’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, consentendo una repressione più ampia del fenomeno. In virtù di ciò, la norma si pone come fattispecie incriminatrice generale dei fatti di corruzione, in quanto non viene richiesto che l’atto rientri nella competenza specifica del funzionario o dell’impiegato essendo sufficiente che sia di competenza dell’ufficio al quale egli appartiene.

L’espressione “esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” rimanda non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quelle giudiziarie e legislative, quindi si deve intendere genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all’ufficio.

Bisogna tener presente che in questa fattispecie il pubblico funzionario compie un atto “conforme” ai doveri e compiti del suo ufficio, e tuttavia la sanzione penale opera lo stesso, in quanto per legge il pubblico funzionario non può essere pagato e retribuito dai privati per l’esercizio delle sue funzioni pubbliche. Qui dunque l’atto è legittimo, magari anche corretto, magari anche dovuto; ciò che è illegittimo è la dazione e la promessa, dato che non vi è alcuna legge che consenta la retribuzione del funzionario da parte del privato per il compimento di un atto.

Presupposto del reato è che il funzionario abbia già commesso l’atto d’ufficio. Si tratta di un reato di mera condotta che si perfeziona attraverso un accordo fra il corrotto e il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità. Di conseguenza, la retribuzione deve essere priva di una qualsiasi giustificazione da parte dell’ordinamento, deve essere espressamente vietata dalla legge o semplicemente non prevista dalla legge o dalla consuetudine (ad es. omaggi natalizi o pasquali). Con la riforma 190/2012, viene meno anche qualsiasi riferimento alla “retribuzione” che presupponeva un rapporto sinallagmatico proporzionato tra le parti dell’accordo, tale per cui alla dazione o alla promessa dell’utilità doveva necessariamente corrispondere una controprestazione rappresentata dall’atto, determinato o determinabile, da parte del soggetto qualificato.

Dell’atto di corruzione viene punito anche il privato corruttore, a meno che la dazione o la promessa di dazione non avvengano dopo che l’atto sia stato compiuto da parte del funzionario (c.d. corruzione impropria susseguente): in tal caso è punito solo quest’ultimo.

Ai fini della punibilità è sufficiente che l’atto appartenesse alla competenza dell’ufficio nel quale il funzionario lavora. Nel delitto ex articolo 318 Cod. Pen. la dazione di un regalo di piccolo valore può escludere la punibilità sia del funzionario che del privato, perché si ritiene che esso non abbia influenzato la formazione dell’atto stesso. Nel delitto ex articolo 319 Cod. Pen., invece, la piccola regalia non esclude l’integrazione della corruzione e dunque l’applicazione della pena.

Nel delitto in esame è ammesso anche il “tentativo”, il quale può ad esempio essere ravvisato in un inizio di accordo tra le parti, nel caso in cui da ciò non segua la comune accettazione della illecita dazione.

La dazione o la promessa della dazione può essere: a) precedente al compimento dell’atto b) susseguente. In dottrina si parla nel primo caso di “corruzione impropria antecedente”: quando la retribuzione è pattuita prima del compimento dell’atto e al fine di compierlo; nel secondo caso di “corruzione impropria susseguente”: quando la retribuzione è successiva al compimento dell’atto contrario ai doveri del suo ufficio. In relazione a ciò, vi sono differenze per quanto concerne l’elemento psicologico. Nel primo caso, è necessario il dolo specifico: ci deve essere coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e viene prestata per ottenere il compimento dell’atto d’ufficio. Nel secondo caso, invece, il dolo è generico: consiste nella coscienza e volontà di ricevere la retribuzione, con la consapevolezza che essa è data come corrispettivo dell’atto già compiuto.

Si tratta di un reato proprio funzionale e come evidenziato dal nuovo art. 320 c.p. ( Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ), a seguito dell’intervento riformatore del 2012, le disposizioni degli art. 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio (operaio del comune, controllare autobus) non soltanto a colui che ricopre un posto di pubblico impiego. In tal modo viene estesa la portata soggettiva delle norme, potendo essere qualificata come soggetto attivo qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio, indipendentemente dal fatto che essa rivesta o meno la qualità di pubblico impiegato.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (Art. 319-ter c.p.)

Si realizza quando il reato di corruzione di cui agli artt.318-319 c.p., è commesso per favorire o danneggiare una parte in un processo, civile-penale-amministrativo. La pena della reclusione, a seguito della L. 68/2015, è della reclusione da 6 a 12 anni (già precedentemente con la riforma 190/2012, il trattamento sanzionatorio era stato inasprito da 3 a 8 anni a 4 – 10 anni).

Al comma secondo sono previste due circostanze aggravanti: la pena è ulteriormente aumentata se a seguito della corruzione deriva un’ingiusta condanna e laddove questa fosse inferiore a 5 anni: la pena va dai 6 ai 14 anni (prima, 5- 12 anni); se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni, la pena va dagli 8 ai 20 anni (prima 6-20 anni).

Questo articolo, è stato introdotto nel 1990 col fine di criminalizzare come reato autonomo e non più come circostanza aggravante speciale rispetto ai delitti di cui agli artt. 318 e 319 c.p., la corruzione passiva del soggetto esercente una pubblica funzione, specificatamente ti tipo giudiziario (magistrati, collaboratori istituzionali). Per quanto concerne la tipologia del processo richiamata dalla norma, è tassativa: civile, penale ed amministrativo e non vi rientrano più quelli disciplinari.

I soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari e che dunque possono essere soggetti all’applicazione delle relative pene sono: a) privato corruttore b) pubblici ufficiali tra i quali rientrano: giudice, imputato, indagato, p.m., ufficiale giudiziario c) il testimone che dichiara il falso.

Nonostante la norma non lo preveda, si ritiene che il favore debba essere ingiusto, non essedo sufficiente che la corruzione tenda a far violare una norma processuale. Secondo la Cassazione, tale reato si configura anche quando il denaro o altra utilità siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto già compiuto. Quindi, anche in questo caso, viene punita sia la corruzione antecedente che quella susseguente.

Al fine di stabilire, se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri d’ufficio, bisogna tener presente non solo il contenuto ma anche le modalità con cui si è pervenuta alla stessa, in quanto il giudice è pur sempre condizionato nella sua decisione dalla promessa o dalla somma di denaro ricevuta, anche se la decisione dal punto di vista giuridico risulta essere corretta.

Si tratta di un reato proprio, di mera condotta – nel primo comma – di evento – nel secondo comma. L’elemento specifico è il dolo specifico, consistente nella volontà specifica di danneggiare o favorire una parte in un processo. È configurabile il tentativo che può realizzarsi, ad es., quando un soggetto faccia un’offerta ad un consulente tecnico d’ufficio, per fargli dichiarare il falso nella consulenza e questo non accetti l’offerta. Il tentativo, dunque, si configura quindi anche quando siano commessi atti idonei e non equivoci e l’evento non sia prodotto (per mancata accettazione).

Secondo la Cassazione, integra il reato di corruzione in atti giudiziari, la dazione o la promessa di dazione avvenute dopo che l’atto sia stato compiuto. Questa decisione fa riferimento al cosiddetto “Caso Mills”, dove un avvocato inglese è stato condannato per aver ricevuto del danaro dopo aver dichiarato il falso in un processo penale. Da ciò consegue quindi che nel delitto in esame si sanziona sia la “corruzione antecedente” sia la “corruzione susseguente”, come avviene nella corruzione di cui all’articolo 319 Cod. Pen. (“corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”). Si punisce poi sia il compimento di un atto d’ufficio, sia il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, nonché il fatto di aver ritardato il compimento od omesso il compimento di un atto. Si ritiene che il delitto di corruzione in atti giudiziari non possa essere commesso dall’incaricato di pubblico servizio.

Infine, bisogna tener presente che, per effetto della l. 190/2012, la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici è stata estesa ai delitti di corruzione propria e di atti giudiziari, ciò in ragione del particolare rigore con cui il legislatore ha considerato e sanzionato i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la p.a.

La differenza tra il reato di corruzione e quello di concussione non è sempre agevole. Si afferma comunque che la diversità risiede nel fatto che:

a) La corruzione è caratterizzata da un accordo liberamente e consapevolmente concluso, su un piano di sostanziale parità sinallagmatica, tra un privato e un funzionario pubblico che mirano ad un comune obiettivo illecito. Il privato e il

primo caso, infatti, il privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché teme un danno ingiusto – come nella concussione – ma per avere un indebito vantaggio per sé. A supporto di questa tesi, vi è la considerazione secondo la quale, è del tutto ragionevole la più severa punizione dell’agente pubblico che prospetta un danno ingiusto, come avviene nella concussione, e non semplicemente una conseguenza sfavorevole derivante dall’applicazione della legge, come avviene nell’induzione indebita. Inoltre, si rilevava come, nel caso di induzione indebita, fosse allo stesso modo ragionevole punire il privato che, aderendo alla pretesa dell’indebito avanzata dall’agente, perseguisse un tornaconto personale.

c) un terzo orientamento , inaugurato dalla sentenza Melfi , si collocava infine in una posizione intermedia, di incontro tra i primi due orientamenti: individuava il criterio discretivo tra le due figure di reato nella diversa intensità della pressione psichica esercitata sul privato, con la precisazione però che, per le situazione dubbie, si sarebbe dovuto far leva, in funzione complementare , sul criterio del vantaggio indebito da questi perseguito.

MILLANTATO CREDITO (Art. 346 c.p.)

Il delitto può essere commesso da chiunque, vantando un’efficace influenza su un p.u o su un incaricato di pubblico servizio, riceve o fa dare o promettere, a sé o altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione perso il p.u o impiegato. Il bene giuridico tutelato: prestigio della p.a; l’elemento soggettivo: dolo generico. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni che può essere aumentata se il colpevole riceve o fa dare o promette, per sé o altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare un favore di un p.u o impiegato, o di doverlo remunerare. Il requisito del pretesto che implica una falsa promessa, differenzia i due commi, in quanto inserisce al secondo comma un connotato di frode. In questa fattispecie, la frode è implicita nel pretesto e non è intermediaria come nel caso della corruzione.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (Art. 346 bis)

La legge 190/2012, ha introdotto all’interno del c.p., un nuovo articolo, il 346 bis, ai sensi del quale, si prevede la punibilità di chiunque, al di fuori del caso di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p., sfruttando relazioni inesistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della mediazione illecita oppure per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. La pena prevista è la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata: a) se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio b) se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di un’attività giudiziaria. La pena è diminuita, se i fatti sono di particolare tenuità. Scopo della norma: contrastare l’attività di mediazione illecita, posta in essere da soggetti in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Si tratta di una forma di tutela anticipata.

Il delitto richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere a sé o altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita, oppure per remunerare il pubblico funzionario stesso.