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Dispensa COMPLETA del manuale corso base di diritto processuale civile di G. Arieta - F. De Santis - L. Montesano ULTIMA EDIZIONE, ossia la settima. Sono stati riportati anche tutti gli articoli di riferimento del codice di procedura civile, dunque non dovrete neanche affiancare il codice. Le 1102 pagine del manuale sono state racchiuse in 469 pagine. Il documento non è sostitutivo del manuale.
Tipologia: Dispense
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Al diritto processuale spetta di prevedere quelle regole finalizzate:
pubblica essenziale, quale la giurisdizione. Ma questo carattere pubblicistico delle norme processuali non deve far dimenticare che l’oggetto dell’attività giurisdizionale è rappresentato dalle controversie che
principi fondamentali anche al di sopra delle fonti di diritto comunitario ed internazionale. Per quanto concerne il diritto processuale civile, richiamiamo principalmente i seguenti articoli:
Oltre agli obblighi derivanti dall’adesione all’ordinamento comunitario, lo Stato italiano ha assunto, sempre in relazione agli articoli 10 e 11 Cost., ulteriori obblighi a livello internazionale. Tra le convenzioni in materia di diritto processuale civile ricordiamo maggiormente:
regola essa è disciplinata attraverso fonti aventi il rango di leggi ordinarie, ma che tali leggi possono demandare a fonti secondarie di stabilire la normativa di dettaglio o di attuazione. Altri profili invece della materia sono assoggettati ad una RISERVA ASSOLUTA DI LEGGE, è ad esempio il caso dell’art. 25 Cost. che fissa il principio della precostituzione per legge del giudice naturale. Il codice civile ha quindi rango di legge ordinaria.
6. (Segue). IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE DEL 1940 E LA CONTRO RIFORMA DEL 1950
quale il giudice fosse chiamato a svolgere un ruolo attivo e centrale in tutte le fasi di svolgimento del procedimento, di un processo ispirato ai principi di ORALITA’ IMMEDIATEZZA e CONCENTRAZIONE.
Tuttavia questi ideali sono rimasti in gran parte irrealizzati nel codice civile del 1940, mentre più vicini ad essi è il rito del lavoro , introdotto nel codice di procedura civile nel 1973. Il codice del 1940 introdusse la figura del GIUDICE ISTRUTTORE, il cui lo stesso codice gli delegò le fasi di preparazione ed istruzione della causa, e l’attribuzione all’ organo collegiale (di cui faceva parte anche l’istruttore) della funzione di decisione della causa. CONTRORIFORMA LEGGE 581/1950 → incise notevolmente sulle strutture portanti del processo, comportando di fatto un forte ridimensionamento del potere di direzione del procedimento da parte del giudice istruttore.
7. (segue). LE RIFORME DEL 1990, DEL 1991 E DEL 1995 Ci sono state numerose riforme dopo l’entrata in vigore del codice nel 42:
trasferendo le relative funzioni e competenze al tribunale, trasformato in. Cioè il tribunale, quale proprio
giudice singolo, salve alcune controversie individuate dall’art. 50 bis c.p.c. in relazione alle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, ossia con l’intervento di 3 magistrati. La ratio dell’introduzione da parte del legislatore del giudice unico di primo grado sarebbe stata quella di favorire il risparmio di risorse processuali e di contenimento dei tempi del processo, pur a fronte di una inevitabile riduzione di garanzie connesse alla collegialità. Tuttavia anche questa riforma non ha introdotto una maggiore efficienza e rapidità nel sistema giudiziario.
12. (Segue). LE RIFORME DEGLI ANNI DAL 2011 AD OGGI. Anche gli anni più recenti hanno visto numerosi interventi, sempre per lo scopo di migliorare 3 punti importanti:
del codice di procedura civile, quale strumento di regolazione generale del processo.
15. I REGOLAMENTI La materia processuale è oggetto di normativa primaria, l’uso della normativa secondaria, ad esempio i regolamenti, è limitata a settori specifici (es. compensi per gli avvocati). Tuttavia negli ultimi anni il regolamento ha acquisito maggiore visibilità ed impiego con riferimento all’ambiente processuale, ad esempio ricordiamo i regolamenti sul processo telematico.
Gli usi hanno efficacia solo se richiamati dalle leggi. Nel settore processuale civile è assai raro che una norma codicistica, o di legge speciale richiami un uso. Un esempio che viene riportato dal manuale è quello dell’art.531 c.p.c. in base al quale la vendita dei frutti pendenti non può essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali. Le prassi giudiziarie sono quei modelli comportamentali ai quali si attengono i magistrati nella conduzione del processo. Si pensi ai PROTOCOLLI sullo svolgimento delle udienze, o alle PRASSI VIRTUOSE. Le prassi non possono essere considerate fonti del diritto processuale civile in senso tecnico, ne sono vincolanti per i magistrati.
17. IL C.D. DIRITTO VIVENTE In questo esame delle fonti del diritto processuale civile che stiamo facendo non possiamo poi non richiamare il DIRITTO VIVENTE , che ha oggi una portata sempre più incisiva. Esso consiste nel fenomeno che si verifica quando l’interpretazione ed applicazione della legge si consolida nel tempo attraverso formulazione di regole e di principi non scritti, ,ma largamente condivisi, che si pongono come riferimento per ogni successiva interpretazione della legge stessa, dunque il diritto vivente integra, e affianca la legge scritta. Dunque è un principio non scritto, ma che vive nella costante, quotidiana applicazione giudiziaria della legge. Esso si sviluppa attorno alla legge, dando luogo a criteri di interpretazione della stessa. Il diritto vivente orienta il giudice nella soluzione del caso concreto, affinché la legge sia identica in fattispecie simili. Al diritto vivente vanno ricondotti:
precedente diritto vivente consolidato, ciò può determinare una compromissione del diritto di azione e di difesa di una parte. Per questa ragione la Corte di Cassazione ha formulato un importante principio che deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overrulling della precedente consolidazione, rispetto a chi vi abbia confidato incolpevolmente.
Fra le molte DEFINIZIONI della giurisdizione elaborate il manuale ci tiene ad esaminare:
l’attuazione del diritto oggettivo non è una funzione che può attribuirsi in via esclusiva alla giurisdizione. Ad esempio infatti l’esercizio della pubblica amministrazione può qualificarsi come attuazione del diritto oggettivo.
Ossia che l’attività giurisdizionale incide e produce effetti su rapporti rispetto ai quali l’organo giurisdizionale che la esercita deve essere in tutto estraneo. Anche questa non sembra però sufficiente ad individuare l’essenza della giurisdizione, questo perché ci sono comunque altre attività che sono svolte da organi dello Stato in maniera imparziale, ma che in ogni caso non possono per questo qualificarsi come giurisdizionali. Secondo gli autori dunque per definire esattamente la giurisdizione si deve tenere presente che
dell’ordinamento nella sua universalità. Ovvero l’atto giurisdizionale non è mai riferibile alla persona del giudice che lo ha emanato, ma deve essere imputato all’ordinamento giuridico complessivamente
Dunque in definitiva l’ATTO GIURISDIZIONALE proprio perché proviene da un giudice, non può essere riferito ad alcun soggetto dell’ordinamento, ma è riferibile all’ordinamento stesso nel suo oggettivo realizzarsi.
21. FUNZIONI GIURISDIZIONALI NECESSARIE E NON NECESSARIE Per volontà della Costituzione vi sono funzioni giurisdizionali che non possono mancare nell’ordinamento
➢ La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi; ➢ L’accertamento e repressione dei reati. Queste devono essere obbligatoriamente affidate ai giudici. Altre funzioni sono NON NECESSARIAMENTE GIURISDIZIONALI → ossia possono o non essere affidate ai giudici. Dunque il legislatore può non istituirle, ma se le istituisce deve obbligatoriamente affidarle ai giudici.
Definiamo giurisdizione civile → questa si raggiunge negativamente, ossia è civile ogni funzione giurisdizionale che non sia penale o amministrativa , secondo il disposto degli art. 24 – 102 – 103 – 113 Cost.
della pubblica amministrazione che si differenzia dal diritto soggettivo. Tipico esempio è quello del diritto di proprietà del privato che deve cedere di fronte alla valutazione compiuta dall’amministrazione circa la destinazione del bene alla pubblica utilità, e diventa perciò materia di interesse legittimo. Cioè il soggetto privato non potrà più far valere dinanzi al giudice civile il diritto assoluto di proprietà sul bene in questione, ma dovrà rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere la tutela dell’interesse legittimo a che l’azione del potere pubblico si svolga secondo i canoni ed i principi fissati dalla legge.
corrispondono altrettante tipologie di processi e di procedimenti. Le tutele giurisdizionali dei diritti si distinguono tra loro a seconda:
Per effetto dell’adesione dello Stato Italiano all’Unione europea ed a diverse organizzazioni e convenzioni internazionali, la sovranità dello Stato in materia di giurisdizione può in certi casi essere limitata dalla presenza di giurisdizioni esterne. Si pensi: alla Corte di giustizia, al tribunale comunitario, alla Corte europea dei diritti dell’uomo. È inoltre sempre più frequente l’istituzione di corti e di tribunali internazionali dell’ambito delle Nazioni Unite.
incidono anche sulle posizioni giuridiche dei cittadini italiani, o comunque soggetti alla sovranità dello Stato italiano.
25. I PRINCIPI COSTITUZIONALI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE ED ALLE FUNZIONI DELLA MAGISTRATURA: IL GIUDICE “ORDINARIO” E LA SUA “AUTONOMIAED INDIPENDENZA”
La Costituzione individua in primo luogo il concetto di GIUDICE ORDINARIO → secondo l’art. 102 Cost. sono ordinari i giudici che fanno parte dell’ordine giudiziario, che
tribunale giudica normalmente in composizione monocratica, ossia con l’intervento di un solo giudice, salve tassative riserve di collegialità, in cui la legge richiede l’intervento di un collegio composto da 3 giudici.
Di norma competente in grado di appello a conoscere dei giudizi di impugnazione delle sentenze pronunciate dai tribunali aventi sede nel distretto. Soggetti dotati di particolare qualificazione professionale, ai quali l’ordinamento affida la potestà di dirimere le controversie insorte tra privati o di applicare sanzioni in determinati casi.
diversi profili:
magistrati hanno luogo per concorso.
autogoverno della magistratura, il Consiglio superiore della magistratura → CSM, esso è presieduto dal presidente della Repubblica, ed ha molteplici competenze, tra cui adottare i provvedimenti relativi all’assunzioni, ai trasferimenti e alle promozioni dei magistrati.
diversità di funzioni, cioè senza che nell’esercizio delle funzioni possano sorgere rapporti di
sospesi dal servizio ne destinati ad altre sedi se non in seguito a decisione del CSM.
26. (Segue). LE RIFORME DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO Da anni si discute di riforme dell’ordinamento giudiziario, che vadano a toccare materie quali l’accesso in magistratura, la progressione in carriera, la formazione ecc.
Questi organi di giurisdizione speciale sono inquadrati nella magistratura insieme con gli organi della giurisdizione ordinaria, e concorrono con questi a formare la famosa piramide, dove al vertice ritroviamo la Corte Cassazione. Possiamo dire che il legislatore italiano ha costruito i rapporti tra giudici ordinari e giudici speciali non come una ripartizione di competenze nell’ambito di un’unica giurisdizione, ma come una contrapposizione di due diverse giurisdizioni. LA GIURISDIZIONE ITALIANA E’ DUNQUE UNITARIA SOTTO L’ASPETTO FUNZIONALE, MA NON SOTTO L’ASPETTO ORGANICO.
28. (Segue). IL DIVIETO DI ISTITUIRE NUOVI GIUDICI SPECIALI E GIUDICI STRAORDINARI. L’ art. 102 Cost. vieta l’istituzione di:
cittadini idonei estranei alla magistratura ”. Dunque queste sezioni specializzate possono essere istituite anche dopo l’entrata della Costituzione. Sono sezioni specializzate:
30. (Segue). IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE Tra le sezioni specializzate di cui abbiamo appena parlato, particolare importanza è oggi assegnata alle
Esso è istituito presso i tribunali e le corti d’appello di 13 città (BARI – BOLOGNA – BRESCIA – CATANIA
partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. Questo può essere il caso delle MAGISTRATURE ONORARIE, ossia con l’attribuzione di funzioni giurisdizionali a cittadini che per la loro estrazione e per le modalità del loro reclutamento (libera partecipazione) siano effettivamente espressione di quella diretta partecipazione popolare.
pertanto temporanei. DUNQUE ACCANTO AI MAGISTRATI CHE ESERCITANO LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE
Sono magistrati onorari:
ordinari, amministrativi e gli avvocati dello Stato a riposo da non più di 3 anni e tra i professori universitari in materie giuridiche gli avvocati ed i notai anche se a riposo da non più di 3 anni. La nomina ha la durata di 5 anni prorogabili per non più di 5 anni. Il giudice ausiliare deve definire almeno 90 procedimenti per anno.
La giurisdizione civile, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, si attua attraverso provvedimenti finali di PROCEDIMENTI o PROCESSI. Questi termini si riferiscono al medesimo fenomeno, esaminato da 2 punti di vista:
Dunque la parola PROCEDIMENTO indica una “SERIE”, mentre la parola PROCESSO un “INSIEME” di atti preordinati in funzione di un determinato effetto.
essendo il legislatore vincolato ad istituirla ed affidarla ai giudici dello Stato. Ciò non toglie che il termine processo viene esteso anche ai procedimenti giudiziali il cui atto finale sia esercizio di funzione giurisdizionale non necessaria.
Il manuale detta una nozione dei cosiddetti PROCEDIMENTI IN PAROLA, che sono quelli che prevedono la partecipazione paritaria alle attività procedimentali dei soggetti che ne sono destinatari in contraddittorio tra loro.
34. LA NOZIONE DI GIUSTO PROCESSO ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA COMPARATISTICA E DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI
storicamente le proprie radici nella Magna Charta. Lo stesso principio trova spazio anche nella Costituzione Americana (5^ e 14^ emendamento).
Anche nell’ambito del diritto internazionale viene garantito un processo equo e giusto:
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – 1953), rubricato “DIRITTO AD UN PROCESSO EQUO”.
35. I PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO CIVILE
Tale norma Costituzionale individua quali principi del giusto processo applicabili ad ogni tipo di processo:
L’articolo poi richiama anche la garanzia che il soggetto disponga del tempo necessario per preparare la propria difesa , lo richiama espressamente in merito al processo penale, ma tuttavia questo principio deve
non solo penale. Questo perché tale principio è pur sempre complementare al dettato dell’art. 24 “LA DIFESA E’ DIRITTO INVIOLABILE IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO”. Andiamo adesso ad analizzare nei prossimi paragrafi questi principi del giusto processo: il principio del contraddittorio → 36^ paragrafo; la ragionevole durata del processo → 37^ paragrafo; la garanzia di concedere i tempi necessari per preparare la propria difesa → 39^ paragrafo; terzietà ed imparzialità del giudice → capitolo 8^ e 9^.