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Codice Crisi d'Impresa e Insolvenza: Procedura, Esdebitazione, Remissione, Schemi e mappe concettuali di Diritto fallimentare

Del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che entrerà in vigore dal 16 maggio 2022, sostituendo la legge fallimentare del 1942. una nuova misura, la procedura negoziata della crisi, e spiega le differenze tra esdebitazione e remissione, le procedure concorsuali, la liquidazione giudiziale, e il ruolo dell'autorità amministrativa. Il documento si applica a qualsiasi soggetto che opera nell'ordinamento italiano e svolge un'attività economica, purché non sia lo Stato o un ente pubblico.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

Caricato il 20/05/2022

valeria_aceti
valeria_aceti 🇮🇹

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DIRITTO FALLIMENTARE
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Dal 16 maggio 2022 dovrebbe entrare in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il
quale sostituirebbe la legge fallimentare del 1942.
Secondo la legge Pinto una procedura fallimentare dovrebbe durare 6 anni, ma non viene mai
rispettato.
Le norme della legge fallimentare e le indicazioni dottrinali e giurisprudenziali troveranno
applicazione anche nel codice della crisi.
Il legislatore nel d.lgs. 118/2021 ha creato una nuova misura, che non è una vera procedura
concorsuale ma che vi somiglia; in esso è disciplinata la procedura negoziata della crisi, la quale
dovrebbe abituare i consociati alle procedure d’allerta contenute nel codice della crisi d’impresa.
Le procedure concorsuali sono forme di tutela dei diritti soggettivi dei creditori. Una volta erano
rivolte solo agli imprenditori, ma dalla legge n° 3 del 2012 sono state introdotte delle procedure
per i non imprenditori, al pari degli altri stati, e le procedure sono rivolte a chiunque abbia una
pluralità di debitori.
Le procedure più importanti sono quelle rivolte agli imprenditori e soprattutto relative a società o
gruppi di società.
Anche l’approccio processualistico è un po’ difettoso perché le varie procedure non sono
giurisdizionali in senso stretto ma prevedono l’intervento di ausilio dell’autorità giurisdizionale.
Le procedure una volta che si aprono introducono una serie di deroghe alla disciplina sostanziale.
Il codice della crisi che entrerà in vigore supera il concetto di “fallimento” introducendo la
“liquidazione giudiziale”.
FONTI NORMATIVE:
Oltre al codice della crisi, legge fallimentare, d.lgs. 117/2021….
La costituzione agli art 24, 25, 102, 111 che sono quelli inerenti al processo, giudice, difesa, ecc.;
il Regolamento 848/2015 UE essendo di rango europeo ha una forza applicativa maggiore rispetto
alle norme ordinarie. Esso si applica a tutte le procedure concorsuali pubbliche, comprese quelle
provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza…..(art 1 regolamento).
Le procedure concorsuali che avvengono in Italia comprendono quindi anche beni del debitore che
si trovano fuori dall’Italia in quei paesi in cui vige il regolamento. Inoltre, prevede un
coordinamento con le altre procedure concorsuali eventualmente aperte nei confronti del
debitore negli altri paesi membri (ad es. se l’imprenditore ha una filiale in Francia); in pratica ogni
paese segue le proprie regole per le procedure ma per coordinarle con quelle di un altro paese si
segue il regolamento UE.
Concorsuale viene dalla parola “concorso” perché ci sono più creditori che fanno a gara tra di loro.
Ciascuno risponde con il proprio patrimonio (art 2740 cc), tranne beni impignorabili, e tutti i
creditori sono uguali salvo privilegio per legge e per i vari criteri che creano una gerarchia.
Le procedure concorsuali oggi tendono ad avere vantaggi anche per il debitore. tutte si
concludono con la esdebitazione o con la remissione del debito.
L’ESDEBITAZIONE è il risultato che viene raggiunto in tutte le procedure che si fondano sulla
liquidazione del patrimonio del debitore: viene aperta la procedura di liquidazione del patrimonio
del sovra indebitato, e all’esito di questa il debitore può chiedere una sola volta nella vita di essere
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DIRITTO FALLIMENTARE

Dal 16 maggio 2022 dovrebbe entrare in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il quale sostituirebbe la legge fallimentare del 1942. Secondo la legge Pinto una procedura fallimentare dovrebbe durare 6 anni, ma non viene mai rispettato. Le norme della legge fallimentare e le indicazioni dottrinali e giurisprudenziali troveranno applicazione anche nel codice della crisi. Il legislatore nel d.lgs. 118/2021 ha creato una nuova misura, che non è una vera procedura concorsuale ma che vi somiglia; in esso è disciplinata la procedura negoziata della crisi, la quale dovrebbe abituare i consociati alle procedure d’allerta contenute nel codice della crisi d’impresa. Le procedure concorsuali sono forme di tutela dei diritti soggettivi dei creditori. Una volta erano rivolte solo agli imprenditori, ma dalla legge n° 3 del 2012 sono state introdotte delle procedure per i non imprenditori, al pari degli altri stati, e le procedure sono rivolte a chiunque abbia una pluralità di debitori. Le procedure più importanti sono quelle rivolte agli imprenditori e soprattutto relative a società o gruppi di società. Anche l’approccio processualistico è un po’ difettoso perché le varie procedure non sono giurisdizionali in senso stretto ma prevedono l’intervento di ausilio dell’autorità giurisdizionale. Le procedure una volta che si aprono introducono una serie di deroghe alla disciplina sostanziale. Il codice della crisi che entrerà in vigore supera il concetto di “fallimento” introducendo la “liquidazione giudiziale”. FONTI NORMATIVE: Oltre al codice della crisi, legge fallimentare, d.lgs. 117/2021…. La costituzione agli art 24, 25, 102, 111 che sono quelli inerenti al processo, giudice, difesa, ecc.; il Regolamento 848/2015 UE essendo di rango europeo ha una forza applicativa maggiore rispetto alle norme ordinarie. Esso si applica a tutte le procedure concorsuali pubbliche, comprese quelle provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza…..(art 1 regolamento). Le procedure concorsuali che avvengono in Italia comprendono quindi anche beni del debitore che si trovano fuori dall’Italia in quei paesi in cui vige il regolamento. Inoltre, prevede un coordinamento con le altre procedure concorsuali eventualmente aperte nei confronti del debitore negli altri paesi membri (ad es. se l’imprenditore ha una filiale in Francia); in pratica ogni paese segue le proprie regole per le procedure ma per coordinarle con quelle di un altro paese si segue il regolamento UE. Concorsuale viene dalla parola “concorso” perché ci sono più creditori che fanno a gara tra di loro. Ciascuno risponde con il proprio patrimonio (art 2740 cc), tranne beni impignorabili, e tutti i creditori sono uguali salvo privilegio per legge e per i vari criteri che creano una gerarchia. Le procedure concorsuali oggi tendono ad avere vantaggi anche per il debitore. tutte si concludono con la esdebitazione o con la remissione del debito. L’ESDEBITAZIONE è il risultato che viene raggiunto in tutte le procedure che si fondano sulla liquidazione del patrimonio del debitore: viene aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del sovra indebitato, e all’esito di questa il debitore può chiedere una sola volta nella vita di essere

esdebitato, e se il giudice accerta che vi siano i presupposti, concede il beneficio in virtù del quale tutti i debiti che gravavano sul debitore diventano inesigibili. L’esdebitazione prescinde quindi dalla volontà dei creditori. La REMISSIONE DEL DEBITO invece, innanzitutto non si verifica alla fine della procedura concorsuale come nel caso dell’esdebitazione, e si basa sull’accordo tra debitore e creditori con cui il primo ammette di non riuscire a pagarli tutti e chiede di pagare ad es. l’80% del debito. Se i creditori accettano rimettono il debito perdendo una parte di ciò che gli spettava. A questo punto la procedura si chiude già con l’omologazione e la fase di esecuzione sarà solo simbolica, e perciò è possibile aprire un fallimento senza la preventiva risoluzione del concordato preventivo. Quando si parla di procedura concorsuale non si parla mai di un unico procedimento, ma di un insieme di procedimenti che vengono sommati all’interno della stessa procedura concorsuale. Tra gli effetti della liquidazione giudiziale c’è che il curatore, che sostituirà il debitore, può sciogliersi dal rapporto contrattuale con l’autorizzazione del giudice. Il debitore prima di essere sottoposto alla procedura compie atti che alterano la parconcicio creditorum e che rendono più difficile la soddisfazione dei creditori, e perciò ci sono anche delle azioni di revocatorie speciali. Tutte le procedure concorsuali, diversamente dai processi di cognizione, non sono rivolte ad arrivare al giudicato perché qui si vuole soddisfare il creditore. Di solito vengono distinte in procedure liquidatorie e procedure di salvataggio o ristrutturazione, la cui distinzione c’è perché con le prime ci si riferisce all’imprenditore e quindi al soggetto, mentre con le seconde ci si riferisce all’azienda. 03/ L’art 1 specifica che il presente regolamento si applica alle procedure pubbliche e quindi con intervento dell’autorità statale e che hanno carattere di pubblicità. La procedura negoziata della crisi ha carattere di riservatezza e una parte delle procedure alternative a fallimento e liquidazione giudiziale, perciò quelle relative alle trattative tra debitore e creditore, hanno il carattere della riservatezza. Al di fuori di questi casi tutte le altre informazioni dovrebbero essere pubbliche. Le procedure pubbliche sono contrapposte alle private; quelle provvisorie invece comprendono praticamente tutte le procedure, in quanto esse non terminano mai con un atto di grande stabilità, salvo per il caso della liquidazione che consente al debitore in stato di insolvenza di iniziare una nuova possibilità. Alcune procedure, come quella di liquidazione, sono procedure complete. Quelle alternative che vogliono risolvere la crisi con un negoziato di solito hanno invece una durata più limitata e sono più incomplete. Le procedure non di liquidazione si concludono con un’omologazione, che è quella del concordato preventivo, e quindi in esse la fase di liquidazione è autonoma. La peculiarità è che di solito non c’è un accertamento dei crediti e la fase di accertamento dell’attivo è distinta. Si parla in questi casi di quelle procedure in cui il debitore è assistito nel trovare un accordo con il proprio creditore.

Le procedure concorsuali si applicano a tutti tranne alle pubbliche amministrazioni. Il soggetto può avere un patrimonio molto consistente ma non avere la liquidità per far fronte ai bisogni economici. Finché i creditori hanno fiducia che il soggetto possa adempiere non c’è stato di insolvenza. Il legislatore rende rilevante anche la futura e probabile insolvenza ma ha reso rilevante anche la probabilità della futura crisi. L’idea di base della riforma degli ultimi anni è che più è precoce l’intervento della procedura concorsuale e maggiori sono le possibilità di salvataggio e quindi è minore la probabilità che si arrivi alla liquidazione. Art 3 regolamento: Doveri del debitore  l’imprenditore individuale deve rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte. Art 4 regolamento: Doveri delle parti  già nelle trattative e durante la procedura debitore e creditore devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. In particolare, il debitore deve illustrare la propria situazione in modo completo fornendo ai creditori tutte le informazioni sulle procedure di insolvenza scelte, gestire il patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori. I creditori devono collaborare con il debitori e i soggetti preposti alle procedure, con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e di rispettare gli obblighi di riservatezza sulla situazione del debitore. Art 5 regolamento: Doveri e prerogative delle autorità preposte  i componenti degli organismi e collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le info acquisite nell’esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto su fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragioni d’ufficio. Tutte le nomine dei professionisti devono seguire regole di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o quello della sezione a cui è assegnata la trattazione delle procedure vigila sull’osservanza di questi principi e ne assicura l’attuazione mediante l’adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione. Nella sezione seconda del regolamento c’è l’economicità delle procedure. I CREDITI PREDEDUCIBILI sono l’equivalente della tara, cioè contratti nell’interesse di tutti i creditori nuovi e che vanno soddisfatti prima ancora di quelli dei creditori muniti di causa di prelazione. Questi nuovi sono i professionisti che hanno operato per la procedura concorsuale. Se però si da troppo a questi nuovi non rimane nulla agli altri creditori e non è economico. Il legislatore ha previsto che la prededucibilità sia percentuale e proporzionale a seconda dei risultati a cui si perviene, soprattutto per le procedure adottate di spontanea volontà dal debitore che si sceglie il proprio professionista. L’art 6 regolamento elenca i crediti prededucibili. 10/ Il legislatore cerca di uniformarsi alle indicazioni che provengono dall’Ue e ne deriva il sistema per cui prima ci sono le normative nazionali, poi quelle dell’UE, poi le normative nazionali continuano a cambiare uniformandosi sempre a quelle dell’UE. Perciò c’è una grande uniformità di normativa a livello europeo.

L’art 3 del regolamento parla di competenza giurisdizionale internazionale e dice che sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, e cioè il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Per le società e persone giuridiche il entro degli interessi è il luogo in cui si trova la sede legale, salvo prova contraria e solo se la sede legale non è stata spostata in un altro stato membro entro il periodo di 3 mesi precedente la domanda di apertura della procedura di insolvenza. Per le altre persone fisiche il centro principale degli interessi coincide con la residenza abituale, tranne se è stata spostata nei 3 mesi precedenti. Se il centro degli interessi del debitore è in uno degli stati membri, il giudice di un altro stato può aprire una procedura di insolvenza solo se il debitore ha dipendenza in quello stato. La procedura universale è universale, riguarda tutti debitori e creditori. Il giudice italiano ha la possibilità di far liquidare solo i beni che si trovano in Italia. Anche i creditori stranieri avranno la possibilità di insinuarsi al passivo in Italia e chiedere soddisfazione. L’appartenenza dell’Italia all’UE, la quale ha voluto uniformare tutto, ha avuto l’effetto che l’apertura di una procedura in uno stato abbia effetti in tutto lo spazio giuridico europeo. Lo stesso curatore della procedura italiana può chiederne l’apertura nel luogo in cui il debitore abbia una dipendenza. Con “dipendenza” si intende qualsiasi luogo di operazioni in cui esercita o ha esercitato nel periodo di 3 mesi anteriori alla richiesta di procedura di insolvenza, in maniera non transitoria, una attività economica con mezzi umani e con beni. L’art 8 del regolamento introduce la previsione più innovativa riguardante la durata massima delle misure protettive: la durata complessiva delle misure protettive non po' superare il periodo, anche non continuativo, di 12 mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe. Le MISURE PROTETTIVE sono quelle temporanee richieste dal creditore per evitare che eventuali azioni del debitore possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza. Le MISURE CAUTELARI invece, sono i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. 16/ Gli art 12 ss. del codice della crisi d’impresa sono al momento intitolati PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI. Queste norme sono quelle più innovative e sono anche quelle più criticate dal mondo imprenditoriale. È opportuno che la rilevazione dello stato di crisi avvenga il prima possibile per evitare effetti negativi sulla buona riuscita delle procedure di risanamento. La disciplina riprende quella francese che ha per prima adottato delle procedure di allerta. Si tratta di procedure che, salvo per la concessione delle misure cautelari, non vedono l’intervento dell’autorità giurisdizionale: sono procedure di carattere amministrativo. Il legislatore ha disciplinato parte di questa disciplina nel d.lgs. 118/2021. Sarà in vigore un meccanismo per la composizione negoziata per la risoluzione della crisi d’impresa. È stata rinunciata la procedura d’allerta che non sia di base volontaria. Nella nuova procedura partecipa un unico negoziatore assistito.