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Devianza e criminalità, Sintesi del corso di Sociologia della devianza

Riassunto completo del libro Devianza e criminalità

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 26/11/2021

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DEVIANZA E CRIMINALITA’
CAPITOLO 1 - DI CHE COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI DEVIANZA E CRIMINALITÀ? I
CONCETTI E LE DEFINIZIONI
La sociologia della devianza
Il concetto di devianza comprende un ampio spettro di comportamenti o orientamenti d’azione, caratterizzati
dalla violazione o rifiuto delle norme o delle regole vigenti in una data società o cultura. Norme e regole
hanno statuti diversi: norme giuridiche (in particolare penali) ma anche norme sociali di natura diversa.
La sociologia della devianza si occupa di una serie di comportamenti qualificabili come criminali ma non
esaurisce in essi il proprio campo di interesse. Essa infatti pone i comportamenti problematici (reali o
socialmente percepiti come tali) che violano le norme di qualunque tipo riconosciute come valide in una
determinata società e/o cultura.
Il concetto di devianza si è formato con l’affermarsi della sociologia, indicando la violazione delle norme
vigenti in un dato contesto sociale.
La criminalità è una sottocategoria della devianza ed è la commissione di reati previsti dal codice penale. La
criminalità è stata oggetto di studio e di interesse di discipline diverse, in primo luogo i filosofi politici, che
hanno elaborato i fondamenti del diritto penale e i principi di legittimazione delle pene, i giuristi che si sono
occupati della costruzione dei codici penali e di procedura penale, i medici legali e gli psichiatri interessati a
definire e trattare le personalità considerate patologiche o i disturbi psichici che possono spiegare la
commissione di atti criminali, gli psicologi che hanno esplorato le motivazioni profonde o di carattere
relazionale delle trasgressioni e della non ottemperanza alle norme. Discipline che hanno in vario modo
contribuito alla costruzione di quella sintesi che è rappresentata dalla criminologia, disciplina composita e
controversa poiché si definisce per il suo oggetto.
Gli obiettivi della sociologia della devianza si possono collocare su due piani:
piano descrittivo: descrivere i fenomeni, i comportamenti di individui, gruppi, società, caratteristiche
dei soggetti che ne sono protagonisti. Descrivere i cambiamenti che connotano nel tempo i fenomeni e i
comportamenti che si qualificano come devianti. Dinamiche sociali producono il mutamento di ciò che
una certa cultura e società, nel trascorrere del tempo, definisce e tratta come comportamento deviante.
Così come vanno considerate le differenti qualificazioni degli stessi atti e comportamenti nelle varie
società e culture. Per questo in ragione del mutamento e delle differenze non si possono non
considerare le definizioni sociali dei comportamenti che sono normali o devianti. È indispensabile parlare
della costruzione sociale della devianza, ossia del modo in cui alcuni comportamenti sono socialmente
considerati come devianti. Con un interesse che va dalle rappresentazioni mediatiche dei fenomeni
considerati alle forme di percezione degli stessi da parte degli individui e gruppi, dai discorsi… Infine
sempre sul piano descrittivo proprio per il fatto che i comportamenti devianti sono considerati meritevoli
di reazioni anche istituzionali, l’orizzonte di interesse della disciplina e della ricerca si estende alla
descrizione delle modalità in cui tali reazioni si strutturano e danno luogo a politiche di prevenzione,
controllo, trattamento e repressione.
piano esplicativo: spiegare la devianza, ovvero indagare quali fattori sociali e quali motivazioni
individuali contribuiscono al verificarsi dei comportamenti socialmente considerati devianti. L’impegno è
rispondere ad una domanda semplice: perché gli individui infrangono le norme sociali e le leggi? Perché
esistono fenomeni sociali che sono qualificati come devianti? Perché il crimine e perché la diffusione di
tossicodipendenze, bullismo, prostituzione? La sociologia della devianza cerca anche di spiegare le
modalità con cui si costruiscono e alle forme che prendono le reazioni ai comportamenti devianti, ossia le
politiche di prevenzione, controllo, trattamento e repressione. Qui l’attenzione è posta ai valori e interessi
che sono all’origine del loro definirsi e del loro mutare, così come al rapporto esistente tra gli
orientamenti e contenuti delle stesse politiche e le spiegazioni che dei comportamenti sono offerti sul
piano del senso comune oltre che su quello delle elaborazioni scientifiche. Esiste infatti un nesso
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DEVIANZA E CRIMINALITA’

CAPITOLO 1 - DI CHE COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI DEVIANZA E CRIMINALITÀ? I

CONCETTI E LE DEFINIZIONI

La sociologia della devianza Il concetto di devianza comprende un ampio spettro di comportamenti o orientamenti d’azione, caratterizzati dalla violazione o rifiuto delle norme o delle regole vigenti in una data società o cultura. Norme e regole hanno statuti diversi: norme giuridiche (in particolare penali) ma anche norme sociali di natura diversa. La sociologia della devianza si occupa di una serie di comportamenti qualificabili come criminali ma non esaurisce in essi il proprio campo di interesse. Essa infatti pone i comportamenti problematici (reali o socialmente percepiti come tali) che violano le norme di qualunque tipo riconosciute come valide in una determinata società e/o cultura. Il concetto di devianza si è formato con l’affermarsi della sociologia, indicando la violazione delle norme vigenti in un dato contesto sociale. La criminalità è una sottocategoria della devianza ed è la commissione di reati previsti dal codice penale. La criminalità è stata oggetto di studio e di interesse di discipline diverse, in primo luogo i filosofi politici, che hanno elaborato i fondamenti del diritto penale e i principi di legittimazione delle pene, i giuristi che si sono occupati della costruzione dei codici penali e di procedura penale, i medici legali e gli psichiatri interessati a definire e trattare le personalità considerate patologiche o i disturbi psichici che possono spiegare la commissione di atti criminali, gli psicologi che hanno esplorato le motivazioni profonde o di carattere relazionale delle trasgressioni e della non ottemperanza alle norme. Discipline che hanno in vario modo contribuito alla costruzione di quella sintesi che è rappresentata dalla criminologia, disciplina composita e controversa poiché si definisce per il suo oggetto. Gli obiettivi della sociologia della devianza si possono collocare su due piani:

• piano descrittivo: descrivere i fenomeni, i comportamenti di individui, gruppi, società, caratteristiche

dei soggetti che ne sono protagonisti. Descrivere i cambiamenti che connotano nel tempo i fenomeni e i comportamenti che si qualificano come devianti. Dinamiche sociali producono il mutamento di ciò che una certa cultura e società, nel trascorrere del tempo, definisce e tratta come comportamento deviante. Così come vanno considerate le differenti qualificazioni degli stessi atti e comportamenti nelle varie società e culture. Per questo in ragione del mutamento e delle differenze non si possono non considerare le definizioni sociali dei comportamenti che sono normali o devianti. È indispensabile parlare della costruzione sociale della devianza , ossia del modo in cui alcuni comportamenti sono socialmente considerati come devianti. Con un interesse che va dalle rappresentazioni mediatiche dei fenomeni considerati alle forme di percezione degli stessi da parte degli individui e gruppi, dai discorsi… Infine sempre sul piano descrittivo proprio per il fatto che i comportamenti devianti sono considerati meritevoli di reazioni anche istituzionali, l’orizzonte di interesse della disciplina e della ricerca si estende alla descrizione delle modalità in cui tali reazioni si strutturano e danno luogo a politiche di prevenzione, controllo, trattamento e repressione.

• piano esplicativo : spiegare la devianza, ovvero indagare quali fattori sociali e quali motivazioni

individuali contribuiscono al verificarsi dei comportamenti socialmente considerati devianti. L’impegno è rispondere ad una domanda semplice: perché gli individui infrangono le norme sociali e le leggi? Perché esistono fenomeni sociali che sono qualificati come devianti? Perché il crimine e perché la diffusione di tossicodipendenze, bullismo, prostituzione? La sociologia della devianza cerca anche di spiegare le modalità con cui si costruiscono e alle forme che prendono le reazioni ai comportamenti devianti, ossia le politiche di prevenzione, controllo, trattamento e repressione. Qui l’attenzione è posta ai valori e interessi che sono all’origine del loro definirsi e del loro mutare, così come al rapporto esistente tra gli orientamenti e contenuti delle stesse politiche e le spiegazioni che dei comportamenti sono offerti sul piano del senso comune oltre che su quello delle elaborazioni scientifiche. Esiste infatti un nesso

rilevante tra la risposta alla domanda sul perché le persone compiono atti devianti e le scelte in merito agli strumenti considerati utili per prevenire o reagire. Infine sempre su questo secondo piano esplicativo possiamo far rientrare l’interesse per le valutazioni in ordine all’efficacia delle politiche rispetto agli obiettivi che intendono perseguire. Da cui discende l’attenzione all’efficacia dei metodi di prevenzione o dei sistemi di trattamento dei protagonisti dei fenomeni considerati, delle politiche di controllo o dell’esecuzione delle pene. Dato il carattere relativo e mutevole del concetto di devianza la disciplina adotta prospettive di analisi articolate. Per questo è impegno della sociologia della devianza condurre studi sui propri oggetti di interesse assumendo una prospettiva comparativa, in due sensi:

  • In senso diacronico: osservando come mutano in epoche diverse le definizioni di “normale” e “deviante” nella stessa società o cultura e come evolvono i fenomeni così qualificati nelle loro dimensioni, i fattori che possono causarli e favorirli, le modalità con cui sono affrontati attraverso le politiche - In senso sincronico: guardando, in un dato periodo, a come si pongono e si comportano società e culture diverse o anche segmenti diversi della stessa società in ordine agli stessi comportamenti o fenomeni. La devianza Per parlare di devianza, dal punto di vista sociologico, sono necessarie alcune condizioni:
  • l’esistenza di uno specifico gruppo sociale o cultura in cui tale definizione sia riconosciuta e condivisa
  • l’esistenza in tale società o cultura di norme, aspettative, costumi o credenze giudicate legittime
  • il riconoscimento che uno scostamento o una violazione di tali regole è valutato negativamente dalla maggioranza dei componenti o comunque da quelli più influenti
  • la verifica che alla constatazione della violazione di una regola, i membri del gruppo tendono a reagire, con intensità proporzionale alla gravità attribuita al comportamento deviante
  • l’esistenza di conseguenze negative a carico dei soggetti che sono stati individuati come autori della violazione Un comportamento deviante si scosta rispetto a un comportamento normale, in senso statistico, dei comportamenti tenuti in un dato contesto sociale: in questo senso è definito normale il comportamento che so osserva con maggiore frequenza in una data popolazione esposta a una data situazione o a determinate condizioni. Tuttavia non tutti i comportamenti tenuti da una minoranza sono considerati devianti. Perché ciò succeda occorre che si tratti di comportamenti che suscitano riprovazione o reazioni negative da parte dei membri del contesto sociale e culturale in cui sono percepiti e giudicati come violazioni di aspettative, norme, valori, regole condivise nella collettività. Servono ancora due specificazioni: la prima attiene alle differenze tra gli individui che compongono una determinata società, differenze che riguardano i ruoli ricoperti da ciascuno. Un ruolo è costituito dall’insieme di aspettative che gli altri nutrono nei confronti di chi lo ricopre, aspettative che sono culturalmente e istituzionalmente definite e si configurano come doveri e regole di comportamenti sedimentati nel tempo e codificati spesso anche formalmente, funzionali ai compiti che i titolari di quel ruolo deve assolvere. La devianza è quindi la violazione delle aspettative di ruolo da parte del titolare di esso. Ciò significa che uno stesso comportamento può essere deviante o meno a seconda del ruolo ricoperto da chi lo mette in atto. Nulla può essere naturalmente considerato legittimo e normale o illegittimo e deviante poiché la sua qualificazione dipende da fattori culturali, che mutano nel tempo e nello spazio. Sono le visioni e i giudizi che si formano intorno a un comportamento, cristallizzati in norme giuridiche o nelle valutazioni condivise, a definire i confini tra normalità e devianza applicati allo stesso atto e alle sue conseguenze. Per questo si può dire che in natura non esiste qualcosa che possa essere considerato in sé come deviante. Ma è deviante ciò che è definito come tale in senso generale e in relazione a specifiche situazioni o alle connotazioni di ruolo degli individui implicati. Qualunque comportamento può essere deviante se definito e trattato come tale. La devianza è solo una proprietà conferita a un comportamento da parte della cultura e delle norme giuridiche, in una data società e cultura, in un determinato periodo; conferita a chi mette in atto quel

Nella prospettiva sociologica va considerata come fondamentale la distinzione tra norme sociali e giuridiche. Anche se chiara in realtà si tratta di una distinzione del tutto appropriata dal momento che anche le norme giuridiche sono in genere, salvo casi di norme tecniche, norme sociali. Più propriamente l’autore propone di distinguere tra norme sociali di tipo giuridico, che hanno fondamento nel diritto positivo, e norme o regole sociali di altro tipo, diverse dal diritto.

  • Norma di tipo giuridico: enunciato linguistico elaborato e imposto da istituzioni legittimate a elaborarlo e a imporlo, associato all’indicazione delle sanzioni applicabili per chi metta in atto un comportamento che non rispetti o violi la norma. Le sanzioni sono quindi predefinite e sono esistenti e applicabili fino a quando la stessa norma non è abrogata attraverso un altro enunciato avente lo stesso valore e forma Le formulazioni dei divieti e obblighi possono variare e variano a seconda degli stili con cui le diverse tradizioni giuridiche scrivono la norma. Il carattere di norma giuridica deriva dal fatto che questi enunciati sono stati a loro tempo elaborati e posti da istituzioni legittimate a elaborarli e a imporli. Inoltre ciò che connota la norma giuridica è l’associazione esplicita della descrizione di quel comportamento con le conseguenze in termini di sanzioni. In questo senso le sanzioni sono predefinite. Così ogni cittadino sa il valore di quella determinata norma. Infine si dice che la norma esiste ed è applicabile fino a quando non è abrogata. In Italia esistono però molte norme che non sono mai state esplicitamente abrogate, ma non hanno riferimento a situazioni reali. Ma comunque non cessano di essere vigenti, tanto che possono essere applicate per gestire problemi del tutto differenti (es. no fuochi all’aperto).
  • Norme sociali: orientamenti di azione (obblighi e divieti) trasmessi nelle interazioni sociali e applicabili a specifiche situazioni e relazioni sociali. Le norme sociali si trasmettono nei processi di socializzazione, attraverso la parola o l’esempio, nelle relazioni sociali quotidiane, attraverso le modalità con cui reciprocamente si esercita il controllo sociale informale. A questo aggiungiamo che le norme sociali debbono essere orientamenti e indicazioni di azione accettati e condivisi dagli appartenenti a una certa società. Le norme sociali sono esistenti solo fino a quando sono seguite dalla collettività o dalla maggioranza di essa. Inoltre queste norme sono associate a sanzioni informali: meno certe e univoche di quelle istituzionali. Le sanzioni La forza delle norme risiede almeno in parte nelle sanzioni previste, ma soprattutto applicate, nel caso di scostamento dagli obblighi o i divieti che ne costituiscono il contenuto. Si possono raggruppare in diverse categorie a seconda delle loro caratteristiche. Dal punto di vista del contenuto ci sono:
  • Sanzioni negative: sono associate al non rispetto di una norma. Consistono in punizioni, pene o comunque sperimentazione di situazioni considerate negative da chi le subisce. In sintesi nel far provare a chi è riconosciuto come aver violato una norma una qualche conseguenza che lo stesso percepisca come danno o limitazione. Senza dimenticare i danni inferti alla reputazione, alla qualità delle relazioni sociali, alle possibilità di realizzazione di chi è considerato deviante
  • Sanzioni positive: consistono in premi, ricompense o incentivi previsti in alcuni casi di osservanza di obblighi o rispetto di divieti Per i ragionamenti che riguardano la violazione di norme stabilite, le sanzioni negative paiono quelle più prospettate. Ma se lo sguardo si sposta al momento preventivo, ovvero alle condizioni che garantiscono il rispetto di regole e comportamenti conformi, fin dalle prime interazioni educative giocano un ruolo fondamentale anche le sanzioni positive. Un'altra distinzione importante è quella tra:
  • Sanzioni istituzionali o formali: sanzioni di tipo penale o amministrativo, comminate all’esito di procedure a loro volta normativamente definite (attraverso la sequenza: denuncia-processo- condanna). Accompagnano sempre le norme che definiscono i comportamenti definiti come reati.

La loro erogazione è stabilita da norme che, per i reati penali, sono riunite nel codice di procedura penale che è la raccolta delle norme che regolano il processo penale e tutte le attività degli organi chiamati a scoprire, riconoscere, valutare e punire i comportamenti che costituiscono reati e i loro autori. Tra i due ci sono delle differenze, il primo è destinato a tutti i cittadini ed il secondo è destinato ai titolari di ruolo, ne detta i comportamenti possibili, individuando anche le sanzioni per chi violi le regole cui deve attenersi, questo per garantire un giudizio giusto. Inoltre i codici di procedura penale sono due: uno per gli adulti e uno per i minorenni.

  • Sanzioni sociali o informali: sono reazioni non ufficiali e non scritte che si esprimono sul piano relazionale e consistono in conseguenze negative per chi è giudicato non comportarsi conformemente alle norme vigenti in una data società. Sono erogate soprattutto dai gruppi primari, come ad esempio la famiglia, gli amici, il vicinato… Esempi di sanzioni sociali, ritiro della fiducia, rottura delle relazioni, allontanamento dal gruppo, negazione di opportunità, perdita di reputazione Per il sociologo della devianza è di grande interesse il tema del peso, anche in termini di deterrenza, ossia di prevenzione di future condotte non rispettose di obblighi e divieti. Nell’opinione di senso comune si dà per scontato che una sanzione formale sia più onerosa per chi la subisce e che le due sanzioni siano in genere abbinate e si rafforzino. In realtà in molti casi può essere più gravosa una sanzione informale di una sanzione formale. Non è inoltre scontato che sanzioni formali e sociali siano compresenti, soprattutto se si guarda ad alcune categorie di soggetti e alla loro collocazione sociale. Si pensi alle posizioni di rifiuto e disprezzo della relazione istituzionale e di quanti sono chiamati a metterla in opera e della stessa considerazione dell’esperienza del carcere diffuse nel contesto sociale e culturale che circonda gli affiliati a una organizzazione criminale come la camorra. Sul piano sociale e relazionale, verso chi è incappato nelle maglie della giustizia non si esprimerà riprovazione ed esclusione bensì consenso e solidarietà. In tutt’altro ambito possiamo pensare a un colletto bianco, un imprenditore che si muove tra legalità ed illegalità e che riesce a difendersi dalle conseguenze sociali della scoperta della sua disonestà mantenendo stima e approvazione da parte degli altri, robuste reti di relazioni, potere economico e magari consenso politico. Le funzioni delle sanzioni Nel corso del tempo e dei contesti sono cambiati il senso e dunque la funzione attribuita alle sanzioni, alle pene applicate ai trasgressori. Esistono però quattro principali funzioni attribuite alle sanzioni: retributiva, deterrente, rieducativa e incapacitante. Ne vedremo il senso e le specificità con due avvertenze: la prima è che non si escludono una con l’altra, ma possono convivere anche se comunque una resta prevalente; la seconda è che si riferiscono principalmente alle sanzioni formali, istituzionali, ma sono implicitamente presenti anche nei ragionamenti intorno al senso che si attribuisce alle sanzioni informali.
  1. Funzione retributiva: La sanzione deve servire a restituire al colpevole il male provocato dalla sua azione illecita. È una funzione premoderna (precedente all’affermarsi dello Stato come unico detentore legittimo della forza), ovviamente viene legittimata la pena di morte e altre forme di sofferenza fisica o di deprivazione psichica o sensoriale che merita chi ha compiuto un atto malvagio. Con il processo di modernizzazione dello Stato e del diritto sono state considerate altre funzioni ma la funzione retributiva non è del tutto scomparsa nei discorsi dei media e dell’opinione pubblica infatti si sente ancora merita di soffrire quanto ha fatto soffrire, bisogna fargliela pagare…
  2. Funzione deterrente: Fondata dall’idea che la reazione alla commissione di un reato non deve più essere concepita come vendetta dello Stato o dei singoli individui offesi ma come strumento di ripristino dell’ordine e di prevenzione del prodursi di altri delitti da parte del reo e, al tempo stesso, da parte di tutti i cittadini uniti nel contratto sociale. Appare all’orizzonte con la figura e l’opera di Beccaria e si sviluppa a partire dalla seconda metà del XVIII secolo, quando si affermano le posizioni della Scuola classica di diritto penale.
  • effettività della norma, ovvero delle azioni volte ad applicare quanto in essa previsto, a dare cioè sostanza alle indicazioni di azione che vi sono prefigurate attraverso scelte e impegni, ancorché spesso discrezionali
  • efficacia della norma, ovvero la verifica che essa abbia raggiunto gli obiettivi per cui è stata formulata e che sono dichiarati al momento della sua elaborazione E’ questo il terreno più interessante del guardare al diritto dal punto di vista sociologico così da poter rispondere agli interrogativi in ordine al ruolo che assolvono le sanzioni connesse alle violazioni di norme. Il nesso tra effettività ed efficacia è solo apparentemente scontato. Se è infatti ovvio che non può essere efficace una proibizione non resa effettiva tramite l’applicazione a chi la infrange delle sanzioni previste, non necessariamente a un alto grado di effettività si associa il raggiungimento degli obiettivi che il legislatore dichiarava di voler perseguire introducendo quella proibizione, ad esempio il proibizionismo in materia di droghe. L’efficacia di una sanzione associata a una proibizione violata o a un obbligo non osservato può non essere rassicurata. E questo per motivi che hanno fondamento in particolari dinamiche sociali e nelle ragioni e motivazioni individuali che favoriscono o meno l’ottemperanza, l’obbedienza alle norme. L’ottemperanza può dipendere dalla valutazione razionale dei costi di una possibile sanzione e da altri due essenziali elementi: l’adesione morale al contenuto della norma e la componente non razionale espressiva della motivazione ad agire come la ricerca di un piacere, la dipendenza da una sostanza, la rabbia, la delusione… Socializzazione normativa e controllo sociale La minaccia e l’applicazione di sanzioni non sono le sole reazioni che una società mette in atto di fronte a comportamenti definiti devianti. Ogni società ha interesse a ridurre la diffusione di comportamenti considerati problematici e agisce quindi su due piani:
  • Sul piano informale: ogni società trasmette a nuovi giunti specifici messaggi normativi ed adotta atteggiamenti e modalità relazionali finalizzate a orientarli ala conformità
  • Sul piano formale (o istituzionale): interventi di specifiche istituzioni si prefiggono di prevenire, contenere e reprimere i comportamenti che violano le norme. Eventualmente anche “trattare” chi ne è responsabile Gli strumenti usati per la trasmissione delle norme e per favorire il loro rispetto sono la socializzazione e il controllo sociale. La socializzazione è il processo attraverso il quale avviene l’acquisizione del sistema di regole proprie del contesto in cui il nuovo nato cresce. Continuamente vengono trasmessi obblighi e divieti. Si parla al proposito di socializzazione normativa e giuridica che è in primo luogo socializzazione alle norme sociali per poi abbracciare anche le norme giuridiche. È dunque il processo principale, sul piano informale, che una società usa per prevenire i comportamenti devianti. L’esigenza di apprendere sempre nuove norme di comportamento e di relazione accompagna il passaggio nelle varie fasi del percorso di formazione. Si tratta di un processo continuo di acquisizione di norme per lo più connesse ai ruoli che si vanno a ricoprire. Nel corso del processo di socializzazione si può anche essere esposti a sollecitazioni e pressioni in direzione della devianza. Questo è al centro della teoria dell’apprendimento. Le scelte che ogni individuo fa sono influenzate dai contenuti della socializzazione normativa. Diciamo influenzate per il fatto che non si può pensare a un rapporto lineare, non si può ritenere che la trasmissione di un esteso elenco di divieti/obblighi sia di per sé garanzia di conformità del ricevente, né subire pressioni verso comportamenti devianti conduca per forza a scelte in quella direzione. Al di là degli altri fattori va considerato il ruolo della pressione che il contesto sociale e relazionale esercita sull’individuo e che sono definite controllo sociale. Il controllo sociale indica le sollecitazioni che ogni individuo avverte da parte di chi gli è intorno, in merito a come comportarsi nelle diverse situazioni della sua esistenza sociale. Questa pressione in teoria dovrebbe spingerlo a uniformarsi alle credenze, ai valori, alle regole del gruppo o della cultura di appartenenza. Il

controllo sociale informale accompagna e rafforza il processo di socializzazione normativa, facendo percepire ad ognuno la necessità di rispetto delle norme. Una pressione che, attraverso messaggi verbali e non, giudizi sulle scelte di azione, induce a interiorizzare e come normale il modo, socialmente prescritto, di situarsi in ogni situazione della quotidianità. Nel controllo sociale formale o istituzionale parliamo del controllo dei comportamenti illegali o non conformi affidato alle azioni e interventi delle istituzioni e delle agenzie a ciò deputate, ma anche di chi svolge funzioni pubbliche alla cui autorità si è sottoposti. Sul piano formale molte sono le misure che le società moderne pongono in essere, intanto definendo i confini tra lecito ed illecito e perseguendo condotte non conformi e applicando le sanzioni definite. Il controllo sociale formale si sostanzia in quello che è definito come processo di criminalizzazione, ossia di attribuzione a un determinato comportamento della qualificazione di crimine e concreta applicazione della qualificazione di criminali. Le due specificazioni sono quelle rappresentate dalla distinzione tra criminalizzazione primaria e secondaria. Con la criminalizzazione primaria si intende il processo formale con cui un comportamento viene qualificato come reato. È quindi il processo attraverso cui si produce un atto che ha valore di legge e interviene su codice penale introducendo una nuova fattispecie di reato e definendo la sanzione prevista per chi mette in atto quel comportamento. Con si intende l’attribuzione della qualifica di autore di un certo reato a qualcuno che si ritiene abbia agito così come definito dalla norma. L’autore di quel comportamento viene definito come criminale, connotazione che lo sottoporrà alle conseguenze previste per quel reato e, più in generale, qualificherà la sua identità sociale. I processi opposti sono:  La decriminalizzazione primaria: un atto avente valore di norma giuridica elimina quel comportamento dall’elenco dei reati  La decriminalizzazione secondaria: venire meno delle condizioni di perseguibilità di chi mette in atto quel comportamento. E questo pure qualora molti di quello Stato continuassero a valutare non accettabile quello stesso comportamento e dunque a trattare negativamente e a escludere socialmente chi lo adotta Non c’è sovrapposizione tra piano giuridico e sociale, se la maggioranza dei comportamenti qualificati come crimini è considerata anche sul piano sociale come comportamento deviante, può succedere che permanga una forte condanna, con conseguenze sociali rilevanti, per i protagonisti di comportamenti che anche siano stati depenalizzati, i cui autori non sono perseguiti e chiamati a rispondere delle loro azioni dalle istituzioni di controllo, ma possono subire processi di stigmatizzazione ed esclusione molto pesanti. Le forme di criminalità “Criminalità” e “devianza” sono concetti molto ampi che raggruppano i comportamenti che ogni società qualifica o costruisce socialmente come crimini (o reati) o come devianze. Essi sono diversi in termini di gravità o con riferimento alle modalità della loro messa in atto, così da aver dato luogo alla costruzione di differenti categorie. L’universo della criminalità, è rappresentato dall’insieme di comportamenti qualificati come reati da norme giuridiche istituzionalmente elaborate e poste in vigore in un dato momento in un dato spazio statuale. All’interno si trovano comportamenti molto diversi. Giuristi, legislatori e coloro che si occupano di discipline legate al crimine hanno elaborato delle categorie. Se osserviamo la cosa sotto il profilo del diritto positivo si pone la distinzione tra delitti e contravvenzioni che si differenziano per il tipo di sanzione prevista dal codice penale: Delitti: reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa. Contravvenzioni: reati per i quali è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda

caratterizzate da condivisione più diffusa di riferimenti normativi affermati anche solo sul piano delle norme sociali.

  • Reati strumentali e reati espressivi Un reato strumentale è finalizzato a ottenere un beneficio o un vantaggio; è un reato “razionale” a cui si associa spesso la premeditazione e si pensa sempre a come evitare di essere scoperti e riconosciuti come i responsabili. Un reato espressivo è un reato che vede la componente razionale poco o per nulla rilevante. È originato da stati d’animo, bisogni cogenti, impulsi e il calcolo costi-benefici è assente nel momento del “passaggio all’atto” e dove la minaccia della sanzione appare poco rilevante. A proposito di questa categorizzazione sono necessarie due precisazioni:

1) La distinzione tra reati strumentali e espressivi non è sempre così netta. L’atto criminale può essere

cagionato da contingenze che fanno perdere lucidità e razionalità, ma all’interno di percorsi di elaborazione di interessi e calcoli di opportunità maturati nel tempo. Es: un gruppo di adolescenti che ruba cellulari o vestiti firmati mescola l’interesse strumentale per il bene ottenuto e il disprezzo e rivalsa verso chi considera privilegiato o estraneo al suo gruppo. Cohen dice che la delinquenza minorile, anche quando si esprime attraverso atti strumentali, è “gratuita, maligna, distruttiva” e quindi espressiva

2) L’influenza che il riferimento alla strumentalità o espressività insita nei comportamenti ha sulle

sanzioni. Le sanzioni sono spesso diverse se si ritiene che il reato sia strumentale o espressivo. La natura dell’atto (e dunque le ragioni e gli stati d’animo dell’autore) entra in gioco anche nella formulazione del quantum delle sanzioni, che vede per qualsiasi reato un minimo e un massimo. Sarà poi il giudice a decidere scegliendo all’interno di quella che è chiamata la forbice edittale. La natura intenzionale e strumentale di un comportamento reato lascia margini inferiori di discrezionalità al giudice di quanto invece ne lasci il trovarsi a giudicare comportamenti espressivi.

  • Reati individuali e reati di gruppo (reati associativi, tipici della criminalità organizzata) Il riferimento all’individuo è non solo il riferimento alla modalità più diffusa di commissione di reati, ma rimanda anche a un principio di fondo dello stesso sistema penale: la responsabilità è sempre individuale: anche quando si commette un reato agendo in collaborazione tra più individui, la giustizia distingue i ruoli e dunque le responsabilità di ciascun individuo componente il gruppo o la “banda”. Sul piano sociologico però, la modalità individuale o di gruppo porta a riflettere sui fattori che contribuiscono alla commissione di molti reati. Riguardo i minorenni la situazione di correità è più diffusa che negli adulti, cosa che vale anche nei reati dei colletti bianchi, in cui è essenziale la pressione del gruppo in cui il singolo lavora.
  • Reati comuni e reati d’impresa Distinzione introdotta da Sutherland, che ha spostato lo sguardo della criminologia dalla criminalità comune, da sempre oggetto di repressione penale, alle infrazioni delle leggi penali perpetrate nei luoghi di lavoro e nel mondo degli affari, da parte di persone rispettabili e perfettamente integrate, dotate di risorse economiche, sociali e culturali spesso rilevanti. È andato a studiare non solo i criminali presenti nelle carceri, quasi sempre appartenenti solo alle categorie sociali ed economiche svantaggiate e marginali, ma i criminali presenti nei luoghi della produttività e degli affari, che magari in prigione non finiranno mai. Ha così scoperto che non sempre esiste una sovrapposizione tra sanzione formale ed informale, testimoniata dal fatto che la definizione di criminale, con le conseguenze negative sul piano sociale che essa in genere comporta, è raramente applicata a questi autori di reato.
  • Reati a soggetti passivo determinato e reati a soggetto passivo indeterminato Distinzione che riguarda le vittime. I giuristi parlano di “soggetto passivo del reato” per definire la vittima.

Nei reati a soggetto passivo determinato si può individuare il titolare del bene giuridico tutelato, nei reati a soggetti passivo indeterminato, invece, l’interesso leso appartiene a chiunque o ad ampie categorie di soggetti. Sociologicamente si distingue in reati con vittima e reati senza vittima (ad esempio chi guida in stato di ebrezza, possesso illecito di armi, spaccio di sostanze). Si parla, al fianco delle vittime dirette di reati di cui hanno consapevolezza, di vittime ignare o inconsapevoli. Si sottolinea come l’assunzione della definizione e della identità sociale di vittima o l’accettazione delle conseguenze dell’esplicitazione pubblica dell’esserlo sia da considerarsi non una condizione data in conseguenza di un atto altrui, bensì un processo, in alcuni casi molto complicato. La consapevolezza di essere vittima di un reato influenza la propensione alla denuncia alle autorità (Polizia o magistratura) del danno subito e dunque, in larga misura, le statistiche della criminalità. Meno evidenti sono i reati senza vittima, o meglio senza soggetto passivo per fattispecie penali rispetto alle quali non è possibile individuare l’offesa a un bene giuridico tutelato sia ascrivibile ad alcun soggetto in particolare. Il più conosciuto è rappresentato dallo spaccio di sostanze illegali dal momento che l’acquirente di una dose è un cliente, una vittima solo se muore. È lo Stato a ritenere che la repressione di tutte le attività correlate sia il miglior mezzo per tutelare un bene collettivo e che dunque le qualifica come reati. Assumendo una posizione che molti consideravano non efficace rispetto allo scopo dichiarato. Le categorie dei comportamenti devianti Anche il concetto di devianza comprende un insieme ampio di comportamenti. Si parla cioè di categorie diverse di comportamenti devianti con riferimento ai tipi di norme cui ci riferisce. Così abbiamo l’insieme costituito dall’allontanamento dalle norme sociali che attengono a modalità di comportamento e relazione quotidiana con gli altri, ossia le norme della buona educazione, del costume, dell’etichetta… ma si tratta di un terreno in cui i cambiamenti sono più ravvicinati. Ma sempre meno sono condivisi i giudizi su chi trasgredisce. Dall’altro esistono fenomeni che possiamo riferire a stili di vita problematici (abuso di alcol). Naturalmente quanto più le società sono complesse e ricche di differenze, tanto più è difficle parlare di devianza in senso generale, ma si dovrà pensare alla relatività dell’etichetta e conseguenze che ne derivano sempre più con riferimento a parti o segmenti della società. Oltre che di decriminalizzazione si parla di normalizzazione per descrivere un certo comportamento fino ad un determinato momento trattato come deviante. È un processo a volte lungo e progressivo che implica spesso conflitti, ma che segna il cambiamento che interviene in una specifica società. Importante è poi la distinzione introdotta da sociologi che hanno elaborato la teoria dell’etichettamento, tra devianza primaria e secondaria. Alla base di questa distinzione c’è una visione processuale del rapporto che gli individui possono intrattenere con quanto è definito come devianza. In questa prospettiva si sottolinea la rilevanza de3lle definizioni sociali e della loro applicazione in concreto agli individui che adottano comportamenti non accettati socialmente e penalmente, applicazione che dà luogo alla considerazione dell’individuo come deviante e porta con sé numerose conseguenze, tra cui appunto il possibile da devianza primaria a secondaria.

 Devianza primaria  una o più violazioni delle norme, spesso di carattere occasionale. Chi

compie queste azioni non considera sé stesso un deviante, né viene visto dagli altri come tale, anche per il fatto che spesso non ne sono a conoscenza

 Devianza secondaria  prodursi di nuove violazioni delle norme per un maggior

coinvolgimento dell’individuo e scoperta da parte degli altri di una devianza primaria, con conseguenze in termini di condanna sociale o applicazione di sanzioni. La devianza secondaria è conseguenza della considerazione dell’individuo come deviante e del suo riorganizzare la propria identità sulla percezione che gli altri hanno di lui. Il comportamento deviante diventa mezzo di difesa, attacco o adattamento nei confronti dei problemi derivanti all’individuo dalla reazione della società alla deviazione primaria: disapprovazione…

rimandano le presunte scoperte delle anomalie cerebrali o genetiche che godono di grande rilievo mediatico. A queso si associa la schematicità delle risposte auspicate. Se un problema ha una causa evidente, se la colpa del suo prodursi o aggravarsi è di un certo elemento, allora sarà sufficiente rimuovere quella causa con cure opportune o sanzionando ed escludendo dalle relazioni sociali i colpevoli, ritenuti unici responsabili. Le ragioni di queste diffuse tendenze sono diverse. In parte attengono alle routine produttive dell’informazione e del confezionamento dei prodotti giornalistici o televisivi. Altre ragioni possono essere riconducibili al posizionamento degli stessi media nell’arena degli interessi politici e istituzionali e al loro ruolo in rapporto all’agenda setting, ossia alla definizione delle questioni e dei problemi di cui le istituzioni politiche debbono occuparsi prioritariamente. Inutile sottolineare che ciò rappresenta un elemento centrale nella formazione e nel mantenimento di stereotipi e pregiudizi o nella individuazione e persecuzione di quelli che di volta in volta possono essere considerati “nemici opportuni”, individui e soprattutto categorie con cui prendersela per i problemi presenti in un dato momento in una società. Si può parlare di gioco di triangolazione tra opinione pubblica, media e sistema politico, che si rinforzano reciprocamente. Il sistema politico è sempre più dipendente dal consenso garantito dalla prospettazione di soluzioni miracolose per i problemi socialmente costruiti come rilevanti in un dato momento. CAPITOLO 2 - Come si può conoscere un oggetto nascosto? La ricerca sociologica su criminalità e devianza I problemi e i limiti della ricerca sul tema Studiare la diffusione di comportamenti qualificati socialmente come devianti o criminali è un compito complesso: si tratta di comportamenti che, in quanto oggetto di riprovazione, se non di sanzioni formali, in genere sono tenuti nascosti. Il fatto che i comportamenti che violano le leggi penali, se non scoperti in flagranza o a seguito di indagini, sono tenuti nascosi comporta problemi a proposito della qualità e dei limiti delle statistiche criminale. Ciò rende arduo il compito di fondare su evidenze empiriche i ragionamenti sulle cause dei fenomeni oggetto di studio, al fine di formulare teorie esplicative, si intendono validare ipotesi sull’incidenza di alcune variabili indipendenti sull’andamento delle variabili dipendenti rappresentate dai fenomeni oggetto del nostro interesse. Essendo difficile descrivere la quantità reale dei fenomeni di devianza, è difficile anche capire quali sono i fattori che favoriscono il prodursi o l’evolversi della stessa. Gli obiettivi perseguibili Nella ricerca sociologica si possono perseguire diversi obiettivi conoscitivi. I comportamenti devianti possono essere studiati sul piano descrittivo e su quello esplicativo (o interpretativo).

  • Piano descrittivo: raccolta, ricostruzione, sistematizzazione di un insieme di elementi su aspetti diversi ma intrecciati che possono essere indicati come segue:
    1. Quantificazione delle azioni o comportamenti considerati criminali o devianti. Una misurazione cioè del loro numero che consenta di descrivere l’incidenza in un dato periodo di quei comportamenti, in senso assoluto e relativo, in una data società o parte di essa. Tale misurazione appare a più livelli: per analisi sull’andamento nel tempo dei fenomeni; per comparazioni tra diversi contesti locali o sociali, connotati sotto il profilo demografico, economico e culturale e per la costruzione di ipotesi di ricerca sui fattori che condizionano l’incidenza e i cambiamenti degli stessi fenomeni.
    2. La descrizione di soggetti che, a diverso titolo, sono protagonisti o hanno relazione con fenomeni devianti. Vengono utilizzati metodi quantitativi e qualitativi. Qui possiamo fare riferimento a tre tipologie di soggetti: 1) coloro che mettono in atto i comportamenti considerati; 2) coloro che di tali comportamenti ne sono vittime; 3) coloro che entrano in contatto con attori e vittime. Per ciascuna di queste categorie gli obiettivi di carattere descrittivo possono essere perseguiti attraverso ricerche tese alla quantificazione delle loro caratteristiche o attraverso ricerche qualitative che si propongano di esplorare le motivazioni o le ragioni dell’agire, ma anche i vissuti, le valutazioni, i giudizi, le giustificazioni e le

reazioni. Ovvero le percezioni soggettive, le rappresentazioni e significati attribuiti alle esperienze e situazioni da parte di coloro che partecipano a vario titolo al costituirsi del campo dei comportamenti devianti e criminali

  1. Le caratteristiche dei contesti in cui si producono i fenomeni oggetto di interesse (ambiti geografici; specifiche culture o subculture; specifiche condizioni materiali o economiche)
  2. I contenuti e le forme delle norme e delle politiche di risposta a devianza e criminalità. La sociologia della devianza, come la sociologia del diritto e la sociologia politica, è interessata agli strumenti adottati per prevenire o contenere i fenomeni di devianza.
  • Piano esplicativo o interpretativo: ha come presupposto un buon livello di qualità dei dati e conoscenze ottenibili sul piano descrittivo. Anch’esso si articola in obiettivi che si possono perseguire attraverso studi e ricerche che tentano di affrontare diverse questioni e interrogativi:
  1. Ricerca delle connessioni tra andamento e caratteristiche di specifici fenomeni e fattori che sono considerati, sulla base di fondate ipotesi di ricerca, potenziali variabili indipendenti in grado di causare o incidere cambiamento, nell’entità e incidenza e nelle sue caratteristiche, del fenomeno oggetto di interesse (approccio prevalentemente quantitativo, di tipo durkheimiano)
  2. Ricerca e sistematizzazione delle ragioni che influenzano le scelte di azione degli individui e i significati a esse attribuiti, anche nel senso della loro razionalizzazione o giustificazione (approccio prevalentemente interpretativo, di tipo weberiano)
  3. Ricerca sui fattori che spiegano le reazioni istituzionali alla criminalità e devianza, che sono all’origine delle norme e delle politiche di prevenzione, controllo, repressione e trattamento. Questi aspetti sono tasselli dell’impegno di elaborazione sia di schemi interpretativi di carattere generale, o di teorie che spiegano/interpretano la devianza e le reazioni a essa come tratto che caratterizza ogni società, sia delle forme specifiche assunte da singoli fenomeni. Le statistiche sulla criminalità: maneggiare con cura I media utilizzano i numeri desunti dalle statistiche sulla criminalità, trasmettendo l’idea che quel dato sia una descrizione veritiera della realtà. Dati aggregati sono raccolti da quando (costruzione Stato moderno) maturò la convinzione che il governo della società non potesse prescindere dalla conoscenza quantificata degli aspetti essenziali che la connotano, e dunque dalla raccolta e elaborazione di dati sulla popolazione e su un insieme di situazioni o eventi che ne segnano l’esistenza e la vita sociale. Nell’800 anche il governo della società si presume dover essere fondato sulla quantificazione delle sue caratteristiche en sulla messa in relazione di ogni fenomeno sociale con altri fenomeni che possono spiegarne le variazioni ed essere oggetto di politiche adeguate. A questo proposito si parla di ruolo fondativo per la scienza criminologica, di un gruppo di statistici definiti “statistici morali” considerano la matematica e la statistica come strumenti di analisi dei comportamenti sociali. Con il loro impegno la criminalità e i criminali divennero oggetto di raccolte sistematiche di dati, su cui si fondarono le considerazioni sulla relazione tra ni vari crimini e altre variabili come il sesso, l’età, le condizioni economiche… I dati raccolti sulla criminalità vengono a lungo considerati una fotografia attendibile e accurata della realtà in un dato periodo di tempo e in un dato spazio geografico. E questo fino a quando nella seconda metà del 900 ci si accorge che questi dati non sono né esaustivi né rappresentativi del fenomeno. La questione del carattere peculiare dei comportamenti che violano la legge si rappresenta ad un certo punto come centrale e deve dunque essere presa seriamente in considerazione nell’interpretazione dei dati che si vanno raccogliendo. Vi sono state tre visioni principali con cui si è discusso sul che cosa rappresentino le statistiche criminali e su quale possa essere il loro possibile utilizzo:
  • Visione positivista: considera le statistiche lo specchio fedele della realtà oggettiva
  • Visione costruzionista: sostiene che le statistiche ufficiali non possano descrivere la criminalità reale perché hanno troppi limiti. Le statistiche sono costruzioni sociali, ovvero il riflesso e il risultato di processi complessi, tra cui la definizione di cosa sia reato e il riconoscimento
  • Visione realista: si pone in una posizione intermedia. Considera le statistiche pur con i loro limiti riconosciuti, una parziale ma utile rappresentazione della realtà. Soprattutto se tali statistiche sono integrate con altre modalità di esplorazione

database degli omicidi, dal 2002, rileva anche la relazione fra l’autore e la vittima. Nel database degli omicidi sono presenti anche le variabili: sesso, età, cittadinanza della vittima, movente presunto dell’omicidio, ambito dell’omicidio.

  1. Statistiche della criminalità Dati che riguardano i delitti per i quali l’autorità giudiziaria (le procure della Repubblica presso i tribunali per adulti e minorenni) ha iniziano l’azione penale. Tali statistiche considerano i reati iscritti nel Registro generale penale (Re.Ge.) nel momento in cui questi vengono definiti. Per i delitti per cui c’è un indagato si registra la decisione da parte della procura, di archiviazione o prosecuzione dell’azione penale; per i delitti per cui non c’è un presunto autore, si ha la rubricazione nel registro dei reati relativi ad autore ignoto. La rilevazione sui reati iscritti nei registri dei reati dalle procure della Repubblica offre informazioni utili alla conoscenza del primo passo dell’iter processuale. Essa consente di avere dati sul numero dei procedimenti archiviati, secondo la motivazione di archiviazione, e quello dei procedimenti che proseguono l’iter processuale attraverso le loro diverse modalità. È da tenere presente che, nel caso di persona denunciata per più reati, l’autore viene preso in considerazione con riferimento al delitto per il quale è prevista dal codice penale e dalle altre leggi la pena più grave. I delitti relativi sono quelli previsti dal codice penale e da altre leggi denunciati alle procure ordinarie e per minorenni. Le differenze tra i dati che si trovano nelle statistiche della delittuosità e in quelle della criminalità sono minime e conseguentemente le due rilevazioni sono pressochè coincidenti.
  2. Statistiche processuali penali Danno conto dei procedimenti che costituiscono l’attività degli uffici dei tribunali penali ovvero degli organidella giustizia penale. I dati evidenziano il movimento dei procedimenti sopravvenuti, esauriti e pendenti presso ogni singola autorità giudiziaria (tribunali ordinari e per minorenni, corti d’appello…). Sono dati interessanti per la valutazione del funzionamento e della produttività degli organi chiamati a giudicare, nei vari gradi previsti dal nostro ordinamento, i cittadini rinviati a giudizio.
  3. Statistiche degli imputati condannati Insieme degli individui condannati, con riferimento al momento in cui, divenuto irrevocabile il provvedimento di condanna, viene iscritto nel casellario giudiziario centrale. In caso di concorso di delitti, il condannato viene preso in considerazione con riferimento al delitto per il quale è prevista dal codice penale e dalle altre leggi la pena più grave; per le contravvenzioni il condannato viene classificato in base alla prima contravvenzione iscritta nel casellario.
  4. Statistiche penitenziarie Dati sulla popolazione detenuta in carcere o negli istituti penali per minorenni, sulla sua variazione nel tempo, sul movimento dei detenuti in entrata e in uscita, sulle loro caratteristiche sociodemografiche e sul loro status giuridico. A questi si aggiungono i dati relativi a tutte le forme di esecuzione penale diverse dalla carcerazione cui contribuiscono gli uffici decentrati del ministero della Giustizia. Per quanto riguarda le informazioni che si riguardano dalle diverse statistiche:
  5. La prima considerazione riguarda l’ampiezza dei dati che presentano le diverse categorie. E’ presente una forma ad imbuto, i numeri assoluti decrescono al passare da una statistica all’altra. Le statistiche della delittuosità sono meno lontane dalla criminalità reale.
  6. La seconda osservazione concerne il tipo e la qualità delle informazioni desumibili ai vari livelli. Se nei diversi passaggi si perde in quantità di dati raccolti, si guadagna però in ricchezza di elementi disponibili. Le informazioni sui fatti sono ciò man mano più ricche. Se passiamo dalle statistiche della delittuosità o criminalità alle statistiche processuali avremo informazioni su un numero minore di reati, ma tali informazioni saranno più articolate e complete. Quanto agli attori sappiamo poco degli autori di reato nelle statistiche della delittuosità, poiché la denuncia concerne in molti casi reati compiuti da individui non conosciuti o solo presunti colpevoli. Come si costruiscono i dati Consideriamo innanzitutto le statistiche della delittuosità. Il modo in cui si forma il numero di reati che, in uno spazio ed in un dato periodo di tempo, figureranno nella statistica della delittuosità è dipendente da scelte di

attori sociali che in modi diversi si attivano. E ciò perché è evidente che le forze dell’ordine possono venire a conoscenza del fatto che un reato è stato commesso solo a seguito di una sua emersione e visibilità, ossia dall’uscita dalla segretezza che connota in genere i comportamenti che violano le leggi. Una emersione e visibilità, ossia dall’uscita dalla segretezza che connota in genere i comportamenti che violano le leggi. Una emersione possibile a seguito di azioni conseguenti a scelte compiute da:

  • I cittadini che quel fatto subito come vittime o al quale hanno assistito come testimoni o del quale sono venuti a conoscenza e che decidono di informare un qualche rappresentante delle forse dell’ordine, ovvero di denunciarlo
  • I rappresentanti delle forze dell’ordine, nello svolgimento del loro compito precipuo ovvero l’attività di controllo del territorio e lo svolgimento di indagini orientato alla ricerca e scoperta di comportamenti reato e dei loro responsabili Si parla di scelte perché in entrambi i casi siamo in presenza di individui, titolari di ruoli, ancorchè differenti, che agiscono operando valutazioni di opportunità o convenienza, per convinzioni o interessi. E sono condizionati o sollecitati da fattori di natura diversa. Le due modalità hanno diversa rilevanza a seconda del reato ed il grado di conoscenza dell’estensione quantitativa di un determinato reato è correlato con questi fattori. Di conseguenza il numero oscuro specifico di ogni reato può essere elevato a seconda di come essi agiscono. In alcuni casi si arriva a parlare di crimini invisibili. Le scelte delle vittime La definizione di vittima include sia la persona che ha subito direttamente il danno, sia (in caso di decesso di questa) i suoi familiari o le persone con essa conviventi. Non tutti coloro che hanno subito un reato si rivolgono alle forze dell’ordine. La scelta dipende spesso dal reato subito. Non tutti coloro che hanno subito un reato decidono di segnalarlo alle forze dell’ordine. La scelta dipende, in primo luogo, dal tipo di reato subito:
  • Reati predatori (furti, rapine, estorsioni, truffe...): entreranno in gioco diverse valutazioni che rimandano alla categoria di motivazioni orientate all’interesse. Contano infatti: il valore dei beni sottratti o del danno subito, dal rapporto tra questo valore e il calcolo di tempo ed energie richiesti per effettuare la denuncia, la speranza di tornare in possesso di tali beni, la possibilità di ottenere un risarcimento, l’obbligo di produzione della stessa denuncia per qualche pratica amministrativa, la speranza di favorire l’individuazione del reo e di impedire la reiterazione da parte sua di analoghi reati.
  • Reati contro la persona: sono reati che hanno un numero oscuro molto elevato. La denuncia dipende dalla gravità del danno subito, dal tipo di relazione tra autore e vittima, le conseguenze che la vittima si prefigura per l’accusato a seguito della denuncia, la paura di conseguenze in termini di danni ulteriori, le valutazioni che connotano quel tipo di reato nell’ambiente o nel gruppo sociale cui si appartiene. Ci sono ancora due osservazioni da fare, la prima è che alcuni di questi elementi possono essere presenti anche nei reati predatori. Anche in alcuni di questi casi possono giocare un ruolo il tipo di relazione vittima- autore o la paura di ulteriori danni per l’accusatore. La seconda è che molti di questi elementi influenzano non solo le scelte delle vittime, ma anche quelle di chi assiste alla commissione di reati e si trova di fronte alla scelta se denunciare o meno: chi possiamo definire come il testimone. L’allargamento dello sguardo alla categoria testimoni ci permette di sottolineare come grande rilevanza abbiano fattori di carattere culturale che connotano il più diffuso sentire comune. Fattori che possono ricondursi a tre decisivi ambiti:
  1. la rilevanza e la gravità attribuite a ogni specifico reato;
  2. la percezione del funzionamento delle istituzioni
  3. la concezione di sé come cittadino e appartenente a una comunità sociale. L’importanza del clima culturale sulla rilevanza e la qualificazione anche in termini di gravità di un determinato reato appare evidente se pensiamo ai mutamenti di percezione del significato e della gravità della violenza sessuale e delle forme di molestie e ricatto che connotano le relazioni di genere in molti contesti. È facilmente osservabile come il diverso modo di considerare questi comportamenti nel tempo abbia prodotto una estensione quantitativa delle denunce nella misura in cui ha reso meno influenti alcuni dei fattori che le condizionavano. All’opposto possiamo ricordare quanti comportamenti che in vario modo

Essa si esprime in maniera diffusa, si esprime nelle quotidiani relazioni tra cittadini che hanno subito un reato o si sentono minacciate o offese e personale che li riceve: la valutazione circa l’esistenza di un reato o si sentono minacciate o offese e personale che hanno subito un reato o si sentono minacciate o offese e personale che li riceve: la valutazione circa l’esistenza di un reato, la sua qualificazione per collocarlo nelle categorie predefinite, ma le considerazioni circa l’opportunità di denunciare e le sue conseguenze sono il terreno di uno scambio comunicativo che conduce a scelte operative con esiti molto diversi. La discrezionalità connota non solo l’agire individuale, bensì anche gli orientamenti e le decisioni delle strutture organizzative ed è spesso in relazione con i mandati politici espressi nel tempo ai due livelli, l’entità delle risorse disponibili, le culture organizzative e professionali dei diversi uffici, gli interessi ritenuti meritevoli di essere perseguiti, la cultura diffusa e i valori dei loro componenti. Le scelte operate dagli attori e la discrezionalità che le connota hanno nel prodursi di certi risultati sul piano della quantificazione dei reati e della costruzione statistica della distribuzione degli stessi tra la popolazione. Distribuzione che non riflette la realtà, ma è connotata dall’essere una parte selezionata a causa di un carattere costante dell’agire delle agenzie e delle forze dell’ordine: la selettività mirata, non casuale. Una selettività lontana dal principio sopra evocato di una attenzione obbligata e costante a qualunque reato si compia e a chiunque la compia e che si manifesta nel concentrarsi di uomini, risorse, mezzi su alcune fattispecie di reato, su alcuni ambiti territoriali, su alcune categorie di persone. Con la conseguenza che quei reati quelle categorie saranno rappresentati nelle statistiche in misura maggiore di altri: i reati, gli ambiti territoriali come produttori di insicurezza, le categorie di marginali o estranei. I motivi che spiegano il carattere selettivo dell’agire delle agenzie di controllo sono diversi. Come per tutte le istituzioni, le risorse di cui esse dispongono sono limitate e il loro utilizzo è definito secondo complessi criteri di tipo normativo e organizzativo. Per comprendere come la selettività sia connessa all’agire delle forze di Polizia pensiamo che esse si trovano a confrontarsi con il prodursi frequente di potenziali nuovi campi di intervento. La cosa impegna i responsabili delle forze armate a ridefinire la distribuzione delle risorse dal momento che in genere queste non crescono in relazione all’ampliarsi delle esigenze o al prospettarsi di nuovi oggetti di interesse, anche se per definizione, nel contesto normativo segnato dall’obbligatorietà di indagini e azioni penali, ogni nuovo reato sarebbe obbligatoriamente da contrastare. Da qui la necessità di scelte e l’inevitabile valutazione discrezionale su come conciliare le nuove incombenze con gli impegni in atto, strutturati e ineludibili, e le routine organizzative che li caratterizzano. E questo significa scegliere che cosa privilegiare e trascurare. Ma le organizzazioni debbono fare i conti sia sul piano nazionale, sia nei diversi contesti locali, anche a legislazione invariata, con le sollecitazioni che provengono dall’ambiente in merito a quelle che di volta in volta sono definite come emergenze o priorità. Ne derivano scelte o orientamenti di azione che vedono la concentrazione delle energie e risorse nella direzione della dichiarata emergenza. Il che ha come conseguenza la messa in evidenza di quei fenomeni e dei loro protagonisti. Il tema della selettività si correla con l’immagine di efficienza che l’organizzazione è chiamata a dare in maniera costante. Resta ovunque costante l’impegno per la produzione di dati che restituiscano una immagine positiva di una o l’altra delle forze di polizia e consentano ai loro responsabili di ottenere maggiori risorse. L’impegno sintetizzato nell’espressione, fare statistica, produrre cioè dati che abbiano l’effetto di dimostrare capacità operative ed efficienza, induce a orientare le scelte di azione verso i reati più facilmente osservabili e verso gli individui le cui azioni sono più visibili e i cui tratti sono più facilmente correlabili allo stereotipo del criminale più diffuso. Ovviamente non si può generalizzare ci sono segmenti dei corpi di polizia impegnati su reati commessi in aree e categorie non corrispondenti allo stereotipo più diffuso. Il discorso sulla selettività orientata nel senso illustrato non vale per gruppi più specializzati che svolgono attività di prevenzione e controllo in specifici ambiti. Tuttavia è evidente che l’incidenza e l’efficacia del lavoro di chi si occupa di questi reati e quindi le possibilità di emersione di fatti e dei responsabili, oltre che sul piano giudiziario anche nelle rappresentazioni quantitative del loro andamento nel tempo, sono ampiamente correlate a fattori esterni. tutto ciò influisce sulla loro rilevanza nelle statistiche.

I limiti delle statistiche della delittuosità e criminalità Le statistiche ufficiali, in quanto esito di scelte, restituiscono sempre una visione parziale e condizionata della realtà. I limiti delle statistiche riguardano il numero e dunque l’incidenza e la prevalenza dei differenti reati; e il profilo degli autori, in quanto un gran numero di denunce viene effettuato contro autore ignoto. Né la situazione migliora se si passa dalle denunce ai dati di provenienza della magistratura: più dell’80% dei reati per i quali l’autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale e di autore ignoto. È difficile la comparazione delle statistiche sia a livello internazionale sia a livello territoriale in uno stesso paese. Si impone una esigenza di rigore e serietà. Ciò significa interrogarsi sempre sulla qualità dei dati oggetto di divulgazione al grande pubblico, contrastando le semplificazioni sull’aumento e diminuzione di criminalità e sulla qualifica di criminali come propria di alcune categorie. Ogni ragionamento sul fenomeno criminalità va rapportato a singoli reati e a come i fattori giochino un ruolo nella loro emersione e nella conoscenza dei loro tratti e autori. Proprio il riconoscimento dei limiti permette di utilizzare correttamente le statistiche raccolte e di considerarle uno strumento di comprensione di alcuni aspetti rilevanti delle diverse fattispecie criminali e della loro distribuzione nella popolazione e in specifici gruppi sociali. Es: parlando del rapporto tra immigrazione e criminalità si compiono gravi erroriper comparare l’incidenza di un dato elemento in due entità occorre conoscere la consistenza di entrambe, cosa impossibile data la presenza di stranieri irregolari nel territorio. Il luogo comune “gli stranieri delinquono più degli italiani” è privo di fondamento e utile solo a chi fa della paura del diverso uno strumento di governo. Per questo aspetto una comprensione più corretta ed estesa del fenomeno e dei suoi protagonisti è resa possibile dall’impegno a integrare e comparare le statistiche ufficiali con altre modalità di esplorazione, quali le indagini di vittimizzazione e autoconfessione. Le statistiche processuali, dei condannati, penitenziarie Anche queste statistiche presentano dei limiti, poiché anch’esse sono il riflesso di scelte compiute da attori diversi e che sono connotate da discrezionalità e selettività da cui deriva la scarsa oggettività della percezione che delle caratteristiche degli autori di reato restituiscono le statistiche che registrano gli esiti dei procedimenti penali, nonché quelle che riguardano gli imputati riconosciuti colpevoli ovvero condannati e i soggetti in carico al sistema di esecuzione delle pene. Molti sono gli elementi che anche a questo livello entrano in gioco. In primo luogo esiste in Italia una constante tensione tra l’obbligatorietà dell’azione penale e inevitabili priorità o di attenzione da parte della magistratura verso determinati reati o certe categorie di sospettati o indagati. Naturalmente una prima rilevante scrematura dei casi portati a conoscenza dell’autorità giudiziaria riguarda le archiviazioni dovute all’impossibilità di individuazione dei presunti autori dei reati. Queste archiviazioni sono il risultato di più o meno ampie e complesse investigazioni e sono risultato di opzioni di politica giudiziaria che dipendono da molti fattori. Chiusura dei casi o impegno rilevante per portare a giudizio qualche autore dei reati che giungono all’attenzione della magistratura inquirente sono l’esito, di dinamiche simili a quelle che abbiamo evocato a proposito della selettività dell’agire delle forze di Polizia. Anche le procure debbono operare scelte in merito a se, come e dove investire risorse scarse. Lo sguardo e l’impegno in determinate direzioni è espressione dei vincoli normativi, ma anche di scelte organizzative di valutazioni contingenti. Valutazioni che sono espressione della cultura dell’ufficio e dei suoi capi, ma che non possono non risentire di sollecitazioni esterne. Un ruolo non marginale è giocato dalle pressioni che il sistema mediatico e politico esercitano e dall’esigenza di restituire una immagine di efficienza. La produttività del sistema giudiziario è anzi uno dei temi che più ampiamente sono oggetto di confronto politico, con conseguenze sulle scelte quotidiane degli uffici. A questo livello si può osservare un primo elemento di selettività del sistema che poi si manifesta ad altri livelli: negli esiti dei processi che costituiscono i dati che alimentano le statistiche èrocessuali penali r quelle sugli imputati condannati.