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ACCURATA DESCRIZIONE DELLE DIFFERENZE TRA CRISI, INSOLVENZA E SOVRAINDEBITAMENTO
Tipologia: Sintesi del corso
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1.Lacrisi, l’insolvenza e ilsovraindebitamento: ipresuppostioggettiviper l’accessoalleprocedure Lo stato di crisi è qualificato dall'art 2 c.1 lett.a come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. La nozione di crisi presenta caratteri propri e più ampi rispetto all’insolvenza, e rappresenta un indice (generato da fattori interni all’impresa) che precede proprio l’insolvenza, fenomeno più grave: il legislatore si pone l’obiettivo di rendere “manifesta” la crisi, con la previsione di un intervento interno ed esterno all'impresa nella prospettiva di un suo possibile superamento (ottica diemergency insolvency). La rilevazione dello stato di crisi deve essere pertanto efficacemente tempestiva, condizione ravvisabile anche quando manchino i tratti della irreversibilità della decozione. Il Codice introduce meccanismi idonei alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione (art 12 “strumenti di allerta”) o diretti a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi (art 62 “convenzione di moratoria”). Invero, la distinzione tra crisi ed insolvenza tende ad attenuarsi; può pertanto indicarsi una linea di discontinuità rispetto la nozione di insolvenza prospettica, ammettendo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che, pur avendo soddisfatto i creditori con pretese divenute esigibili, avesse rilevato nell’immediato futuro una verosimile incapacità di adempiere le obbligazioni già contratte: la dichiarazione di insolvenza restava l’unico strumento idoneo ad anticipare l’aggravamento del dissesto. L’art 13 fornisce una serie di indicatori della crisi, precisando che costituiscono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora con cadenza triennale degli indici per ogni singola tipologia di attività. L’insolvenza è intesa dall'art 2 c.1 lett.bcomelostato deldebitore, ilqualesimanifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Per non essere considerato insolvente, il debitore deve essere in grado di poter adempiere le proprie obbligazioni integralmente, tempestivamente e con modalità normali. Pertanto l’insolvenza si configura come una situazione complessiva e permanente (irreversibile) di un’impresa, e tale situazione dovrebbe essere percepibile in modo non equivoco dai suoi creditori. L’inadempimento che rileva non è solo quello qualificato (dovuto all’incapacità irreversibile dell’imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), quindi anche una obbligazione adempiuta in tempi/modi irregolari è sintomo dell’insolvenza; inoltre questa non è configurata di per sé da un
semplice mancato adempimento di una obbligazione: l’adempimento realizzato con mezzi rovinosi o realizzato in una situazione evidente di squilibrio finanziario e patrimoniale comportano insolvenza. La semplice preponderanza del passivo sull’attivo non comporta di per sé assoggettabilità al fallimento (es se l’imprenditore gode della fiducia dei creditori e riesce a reperire i mezzi finanziari necessari), parimenti l’insolvenza non è esclusa dalla preponderanza di un attivo immobilizzato sul passivo (es se l’imprenditore non è più in grado di reperire risorse finanziarie per perdita di fiducia nel mercato). La giurisprudenza di cassazione ha ritenuto di escludere lo stato di insolvenza nel caso in cui l’impresa sia in liquidazione erisulti unasicura prevalenza dell’attivo liquidabile sulpassivo (insolvenza statica). Il sovraindebitamento, delineato all’art 2 c.1 lett.c, è lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start up innovative (ex legge 221/2012) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatoria previste dal codice civile o da legge speciali per il caso di crisi o di insolvenza >>> elencazione tipologica + clausola di esclusione. Questa nozione richiama un indebitamento eccessivo, non fisiologico e non sostenibile, rispetto alle capacità reddituali e patrimoniali dei soggetti che lo hanno assunto: la liquidazione del patrimonio all’ingresso della procedura non consente di estinguere integralmente il debito (impotenza patrimoniale); il reddito ed il patrimonio investito dal debitore “rendono meno” di quanto è necessario per estinguere le passività che il debitore genera e che vengono a scadenza. Uno studio del 2008 della Commissione Europea ha descritto la situazione di over commitment o di over indebtness come uno squilibrio temporaneo o permanente nel budget di una famiglia, derivante da improvvise variazioni dei flussi delle spese/entrate oppure da un indebitamento aumentato nel tempo. Il Codice conforma il sovraindebitamento in ragione dei soggetti che possono accedere alla procedura, indicati dall’articolo stesso, e delinea due distinte procedure: o Per il consumatore, avente proprio patrimonio: ristrutturazione dei debiti del consumatore (art 67 e ss); o Per l’imprenditore (altri soggetti), con patrimonio investito da valutare: concordato minore (art 74 e ss). Capitolo 1 : ambito di applicazione della nuova disciplina della crisi e dell’insolvenza. Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento
In relazione agli strumenti di regolazione della crisi, nel campo di applicazione del codice gli articoli prevedono Art 56: possibilità per ogni imprenditore di predisporre un piano rivolto ai creditori per il risanamento Art 57: di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, con sola esclusione dell’impresa minore Art 62: di accedere alla convenzione di moratoria tra imprenditore e creditori Art 74: procedura di concordato minore per debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale Art 65 c.1: di ricorrere alternativamente alla procedura di ristrutturazione dei debiti o alla procedura di liquidazione controllata da sovraindebitato.
lOMoARc PSD| Va segnalato l’accesso alla procedura di sovraindebitamento, riservata a regolare lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Una particolare annotazione va fatta per il professionista intellettuale, incluso tra i soggetti per cui trova applicazione il Codice, ma tradizionalmente esonerato dalla disciplina del concorso fallimentare in ragione dell'art 2238 c.1 c.c.: il professionista intellettuale diventa imprenditore solo se la professione è esercitata nell’ambito di un’ulteriore attività di impresa. Il codice delinea l’ambito applicativo delle norme nella prospettiva del “soggetto” e dell'“attività d'impresa”, distinguendo proprio in ragione della diversità delle dimensione e dell’attività svolta le singole procedure alle quale quei soggetti possono accedere. Si può rilevare invero qualche incongruenza nell’impianto normativo, che pur aderendo ad un modello di concorsualità differenziata, non ha distinto dal punto di vista quantitativo i soggetti esclusi (per esempio) dalla liquidazione giudiziale ma che possono accedere alla procedura di sovraindebitamento o all’accordo di ristrutturazione dei debiti: il problema si pone per l’impresa agricola laddove le dimensioni a volte particolarmente rilevanti dell'impresa non giustificano l’esonero dalla disciplina della liquidazione giudiziale. Per quanto riguarda il riferimento soggettivo richiesto per l’accesso alla procedura di allerta e di composizione assistita della crisi di impresa, l’art 12 fa riferimento all’imprenditore, all’impresa agricola, alle imprese minori (compatibilmente con la loro struttura organizzativa), alle imprese assoggettabili alla liquidazione coatta amministrativa c.d. generale o comune.