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DIRITTI E LIBERTA' -DIRITTO PUBBLICO, Appunti di Diritto Pubblico

DIRITTI E LIBERTA' -DIRITTO PUBBLICO

Tipologia: Appunti

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Chicca_66
Chicca_66 🇮🇹

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DIRITTI E LIBERTÀ
Una componente essenziale in tutte le costituzioni moderne è la disciplina dei diritti e
delle libertà. Essa costituisce anzi un elemento fondamentale per la definizione stessa
“forma di stato” in quanto influenza in modo determinante i rapporti tra lo Stato e la
società civile. È necessario introdurre alcune nozioni:
o Si parla di SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE per indicare sia le
posizioni giuridiche attive o di vantaggio (libertà e diritti) che le posizioni
giuridiche passive o di svantaggio (obblighi e doveri). Le posizioni attive si
suddividono generalmente in libertà e in diritti. Libertà intesa in senso
negativo, di non costrizione e i diritti in senso positivo, di pretesa.
o Una distinzione rilevante esiste tra DIRITTI ASSOLUTI E DIRITTI
RELATIVI. Assoluti non vuol dire illimitati, ma bensì erga omnes (valgono
per tutti). I diritti assoluti possono essere DIRITTI DELLA PERSONA (libertà
personale, libertà di domicilio) oppure DIRITTI REALI (la proprietà) ed
hanno, quindi, ad oggetto una libertà il cui esercizio non richiede prestazioni di
terzi quanto più di astensione, o per meglio dire sussiste un divieto di
interferenza da parte dei terzi. Al contrario i diritti relativi per essere fatti
valere da parte di determinati soggetti richiedono una prestazione di terzi.
o Un ulteriore distinzione è tra i DIRITTI INDIVIDUALI e i DIRITTI
FUNIZIONALI, ovvero tra i diritti (individuali) a vantaggio del singolo e i
diritti (funzionali) attribuiti al singolo a vantaggio della comunità. Ad esempio
nel primo caso la libertà personale e nel secondo caso la proprietà.
Strumenti di tutela
La vera novità delle costituzioni moderne è quella di aver potenziato gli strumenti di
garanzia dei diritti classici. Eccone i principali:
a) La riserva di legge;
b) La riserva di giurisdizione è un meccanismo che rafforza la riserva di legge,
prevede l’intervento del giudice per l’autorizzazione alla restrizione delle libertà;
c) La tutela giurisdizionale per cui “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e interessi legittimi”
d) La responsabilità del funzionario si concretizza nella prassi in forme di
responsabilità penale e amministrativa per i funzionari della PA e la responsabilità
civile solidale dello Stato;
e) Il sindacato di legittimità costituzionale, ovvero la Corte costituzionale, per la
tutela dei diritti fondamentali. Ha il compito di controllare la legislazione ordinaria,
nel caso in cui questa travalichi e comprima le garanzie sino ad annullarle.
Il principio di eguaglianza
L’art 3 Cost. enuncia il principio di eguaglianza e ne dà una formulazione complessa.
Nel 1° comma, esso esprime il principio di eguaglianza formale, nel 2° comma,
esprime il principio di eguaglianza sostanziale.
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DIRITTI E LIBERTÀ

Una componente essenziale in tutte le costituzioni moderne è la disciplina dei diritti e delle libertà. Essa costituisce anzi un elemento fondamentale per la definizione stessa “forma di stato” in quanto influenza in modo determinante i rapporti tra lo Stato e la società civile. È necessario introdurre alcune nozioni: o Si parla di SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE per indicare sia le posizioni giuridiche attive o di vantaggio (libertà e diritti) che le posizioni giuridiche passive o di svantaggio (obblighi e doveri). Le posizioni attive si suddividono generalmente in libertà e in diritti. Libertà intesa in senso negativo, di non costrizione e i diritti in senso positivo, di pretesa. o Una distinzione rilevante esiste tra DIRITTI ASSOLUTI E DIRITTI RELATIVI. Assoluti non vuol dire illimitati, ma bensì erga omnes (valgono per tutti). I diritti assoluti possono essere DIRITTI DELLA PERSONA (libertà personale, libertà di domicilio) oppure DIRITTI REALI (la proprietà) ed hanno, quindi, ad oggetto una libertà il cui esercizio non richiede prestazioni di terzi quanto più di astensione, o per meglio dire sussiste un divieto di interferenza da parte dei terzi. Al contrario i diritti relativi per essere fatti valere da parte di determinati soggetti richiedono una prestazione di terzi. o Un ulteriore distinzione è tra i DIRITTI INDIVIDUALI e i DIRITTI FUNIZIONALI, ovvero tra i diritti (individuali) a vantaggio del singolo e i diritti (funzionali) attribuiti al singolo a vantaggio della comunità. Ad esempio nel primo caso la libertà personale e nel secondo caso la proprietà.

Strumenti di tutela

La vera novità delle costituzioni moderne è quella di aver potenziato gli strumenti di garanzia dei diritti classici. Eccone i principali: a) La riserva di legge ; b) La riserva di giurisdizione è un meccanismo che rafforza la riserva di legge, prevede l’intervento del giudice per l’autorizzazione alla restrizione delle libertà; c) La tutela giurisdizionale per cui “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” d) La responsabilità del funzionario si concretizza nella prassi in forme di responsabilità penale e amministrativa per i funzionari della PA e la responsabilità civile solidale dello Stato; e) Il sindacato di legittimità costituzionale , ovvero la Corte costituzionale, per la tutela dei diritti fondamentali. Ha il compito di controllare la legislazione ordinaria, nel caso in cui questa travalichi e comprima le garanzie sino ad annullarle. Il principio di eguaglianza L’art 3 Cost. enuncia il principio di eguaglianza e ne dà una formulazione complessa. Nel 1° comma, esso esprime il principio di eguaglianza formale, nel 2° comma, esprime il principio di eguaglianza sostanziale.

 La formulazione tradizionale del principio di eguaglianza formale prescrive che si devono trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. Questa prescrizione è rivolta al legislatore al quale vieta di creare privilegi o discriminazioni ingiustificate. Il nucleo forte del principio di eguaglianza vieta distinzioni “di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”: vieta, insomma discriminazioni che sono particolarmente odiose in qualsiasi sistema democratico.  Il principio di eguaglianza sostanziale punta esattamente a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono l’eguale godimento dei diritti e delle libertà. È un programma d’intervento che ha il compito di eliminare gli handicap sociali. Come si vede i due principi di eguaglianza si limitano e si completano a vicenda, quello sostanziale impedisce l’eccesso di rigore dell’eguaglianza formale; l’eguaglianza formale impedisci alle azioni “positive” di diventare a loro volta fonte di ingiustizia.

L’applicazione delle garanzie costituzionali

L’applicazione concreta delle garanzie costituzionali presenta diversi problemi. Anzitutto occorre capire chi ne siano i titolari: solo i cittadini italiani o anche gli stranieri?

Cittadini e stranieri

Il problema che si pone è se e in quale misura i diritti che la Costituzione riserva espressamente ai cittadini possono essere estesi agli stranieri. Va preso in considerazione anzitutto l’art. 10.2 che per lo status giuridico dello straniero pone una riserva di legge rafforzata “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”. È sulla base di questa disposizione che si possono giustificare estensioni dei diritti fondamentali agli stranieri anche nei casi in cui la Costituzione sembrerebbe riservarli solo ai cittadini. La Corte costituzionale ha seguito anche un’altra via per estendere la protezione dei diritti ai non cittadini: essa fa perno sull’art.2 Cost. che sancisce il riconoscimento dei “diritti inviolabili dell’uomo”. Sull’interpretazione di questa disposizione si è sviluppato un intenso dibattito; ma su un punto la Corte costituzionale è stata subito chiara: che l’art. 2 si ricollega ai diritti che gli art. 13 e seguenti definiscono specificamente “inviolabili”, con la conseguenza che essi appartengono all’uomo inteso come essere libero, senza quindi discriminazioni a danno degli stranieri. In conclusione, attraverso un doppio meccanismo, la Corte costituzionale è giunta ad affermare i principi per cui la garanzia dei diritti “inviolabili” si estende allo straniero anche laddove la Costituzione li attribuisce ai soli cittadini. Ma occorrono due precisazioni:

come principi. I principi sono un tipo di norma giuridica , che si distingue dalle regole perché sono dotati di un elevato grado di genericità. Considerati in astratto i principi non collidono mai, ma non sono mai incompatibili, ma i conflitti tra essi si verificano sistematicamente nell’applicazione concreta. Per esempio, nel caso dell’aborto, entrano in conflitto il diritto alla salute della madre e quello alla vita del concepito; rifiutando la trasfusione di sangue per il figlio una coppia di testimoni di Geova ha imposto all’attenzione della Corte il contrasto tra libertà religiosa, dovere di educazione e diritto (o obbligo) alla salute. In non pochi casi, è la stessa Costituzione ad indicare in nome di quali interessi il diritto costituzionale può essere limitato (per esempio, i “ motivi di sanità e di incolumità pubblica ”, “ il buon costume ”): in questo modo il costituente ha cercato di limitare la discrezionalità del legislatore ordinario nell’apportare restrizioni a quelle specifiche libertà. Ciò però non significa affatto che la legge ordinaria non si possa trovare nella necessità di apportare ulteriori attenuazioni alla garanzia dei diritti, quando essi si trovano in concorrenza con altri diritti o interessi. Ci sono tre ipotesi generali di conflitti tra interessi: a) Concorrenza tra soggetti diversi nel godimento dello stesso diritto: le risorse sono limitate, e quindi c’è un problema di regolazione della concorrenza. b) Concorrenza tra interessi individuali non omogenei: esempi: il conflitto sull’aborto vede contrapposti interessi eterogenei vantati da soggetti diversi: tra l’interesse alla salute della madre, l’interesse alla vita del nascituro e l’interesse educativo del padre. c) Concorrenza tra interessi individuali e interessi collettivi: che rappresenta la tipologia di conflitti più ricca. Esempio: la “sicurezza del viabilità” e la tutela dei monumenti possono prevalere sulla libertà di espressione.

I nuovi diritti

La tecnica del bilanciamento degli interessi consente alla Corte di prendere in considerazione anche interessi che non hanno uno specifico riconoscimento in Costituzione. Spesso vengono chiamati “nuovi diritti”. Parte della dottrina ha ritenuto che questi diritti abbiano un fondamento nell’art. Cost. La disposizione “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” è letta come un “ catalogo aperto dei diritti ” ossia come una formula in bianco che consente di “importare” nel sistema dei diritti tutelati dalla nostra Costituzione tutti quegli interessi che l’evoluzione della coscienza sociale porta ad accreditare.

I diritti

La logica usata dalla Costituzione per scrivere le garanzie dei diritti presuppone uno schema di classificazione: -art. 13-16, diritti legati all’individuo -art. 17-21, diritti legati all’attività pubblica degli individui; -art. 29-34, diritti di solidarietà sociale, -art. 35-47, diritti economici, -art. 48-51, diritti politici.

I diritti nella sfera individuale

I diritti legati alla sfera individuale sono costruiti con una tecnica a spirale, che inizia con l’habeas corpus (art.13), cioè con il bene più “fisicamente” connesso all’individuo, poi allarga la tutela all’ambito spaziale immediatamente circostante all’individuo, il domicilio, poi ancora si estende alla comunicazione tra persone e alla circolazione.

· La libertà personale coincide con la libertà dagli arresti. Il nucleo

fondamentale della libertà personale è dunque la libertà fisica, la

disponibilità della propria persona. Solo lo Stato può limitare la

libertà fisica delle persone: ogni limitazione della libertà personale

da parte di soggetti privati costituirà un illecito penale.

L’art. 13 cita la detenzione, la requisizione come limitazioni della

libertà, ma conclude l’elenco con una locuzione aperta: qualsiasi

altra restrizione delle libertà personali. La corte ha incluso varie

ipotesi servendosi non solo di un metro quantitativo ma anche

qualitativo e quindi andando a includere qualsiasi tipo di restrizione

e violenza morale dell’individuo

Gli strumenti di tutela della libertà personale predisposti dall’art.13.

sono i più forti che la Costituzione preveda per limitare ogni

discrezionalità dell’autorità pubblica: riserva assoluta di legge e

riserva di giurisdizione. la riserva di legge (assoluta), che consiste

nell’attribuzione in via esclusiva al potere legislativo (e solo ad esso)

della competenza a disciplinare la materia relativa ai casi ed alle

modalità in cui si può legittimamente limitare la libertà personale di

un individuo. Tale conferimento esclusivo al legislatore è finalizzato

a vietare qualsiasi intervento, in materia di misure restrittive della

libertà, della potestà normativa secondaria (riservata al potere

esecutivo), per garantire al cittadino che solo il Parlamento è

abilitato, con legge, a regolare la materia.

La riserva di giurisdizione, che consiste nell’attribuzione all’autorità

giudiziaria la competenza all’emanazione dei provvedimenti

restrittivi della libertà personale.

L’art. 13 prevede però un’eccezione ossia “ in alcuni casi di necessità

e urgenza, indicati dalla legge ( quindi coperta da riserva di legge) , è

l’autorità pubblica a adottare provvedimenti provvisori

comprende anche quella di spostamento etc. La legge può disporre limitazioni alla circolazione delle persone soltanto in via generale e non contro un singolo, e sempre e comunque per motivi di sanità e di sicurezza. Per quanto riguarda la tutela, la libertà di circolazione è garantita ai cittadini con una riserva di legge rafforzata per contenuto, ma non da riserva di giurisdizione. Dal contenuto dell’art. 16 si evince la vigenza del principio della riserva di legge rinforzata e relativa in materia di limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno: tale principio impedisce restrizioni stabilite sulla base di atti aventi natura diversa dalla legge statale. Sono tre, dunque, gli aspetti essenziali del diritto di circolazione e soggiorno: — la libertà di circolazione nel territorio dello Stato; — la libertà di fissare ovunque la propria residenza; — la facoltà di uscire temporaneamente (espatrio) o definitivamente (emigrazione) e di rientrarvi. L’art. 16 non attribuisce uguale tutela agli stranieri e agli apolidi rispetto ai cittadini che sono gli unici destinatari della norma.

I diritti nella sfera pubblica

I diritti che attengono alla sfera pubblica dell’individuo sono posti a tutela della dimensione sociale della persona. Essa si esprime nella direzione della libertà di espressione, di riunione, e di associazione. È chiaro che queste libertà sono strettamente connesse all’iniziativa politica, o meglio è l’attività politica che si svolge per mezzo di esse, per cui la tutela di queste libertà ha un doppio significato: garantiscono la sfera degli interessi sociali e il buon funzionamento del dibattito democratico.  La libertà di riunione , per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo. È la volontà di stare insieme per uno scopo comune a distinguere una riunione da altre forme di assembramento. La condizione che pone la Costituzione al diritto di riunione è che essa si svolga “pacificamente e senza armi”(art. 17) le riunioni possono essere in luogo privato, in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico (cinema, teatro). per le riunioni in luogo pubblicoè necessario il preavviso al questore tre giorni prima  La libertà di associazione , per associazione s’intendono quelle formazioni sociali che hanno base volontaria ed un nucleo di organizzazione e tendenziale stabilità. La disciplina dell’art.18 della Costituzione si rivolge a tutte le associazioni, in qualsiasi forma, tuttavia successivamente la stessa Costituzione detta norme specifiche per le associazioni religiose, i sindacati e i partiti politici. Strumenti di tutela: l’art 18.1 pone garanzie alla libertà di associazione:

o La prima garanzia riguarda l’adesione all’associazione che deve essere libera, lo statuto dell’associazione può regolare ma mai impedire il diritto di recesso di un socio. o La seconda garanzia riguarda l’istituzione dell’associazione, che può mai avvenire senza autorizzazione. o La terza garanzia, costituita dalla riserva di legge rinforzata , dove dice “per fini che vietati al singolo dalla legge penale”. Così le associazioni possono fare tutto ciò che fanno i singoli. L’art.18.2 vieta solo due tipi di associazione, si tratta delle associazioni segrete e delle associazioni preliminari.  L a libertà religiosa e di coscienza è la libertà di coltivare profonde convinzioni interiori e di agire di conseguenza. La costituzione non regola i processi interiori ma solo le manifestazioni esteriori, quindi le azioni. Di libertà di coscienza la Costituzione non parla esplicitamente cosi come non fa con la libertà di pensiero e di fede, ma si occupa delle esternazioni di queste libertà quindi la libertà di culto ( 19) e la libertà di manifestazione del pensiero o espressione (21) .Strumenti di tutela: la libertà di coscienza e la libertà religiosa sono tutelate attraverso un ricco strumentario: o Il divieto di discriminazione sancito dal principio di eguaglianza; o L’eguaglianza tra le confessioni religiose o La libertà di culto, ossia il diritto di professare liberamente la propria fede che incontra come unico limite il buon costume o Le obiezioni di coscienza, cioè il rifiuto da parte dell’individuo di compiere atti prescritti dall’ordinamento, contrari alle proprie convinzioni.  La libertà di manifestazione del proprio pensiero o espressione (art.21) consiste nella libertà di esprimere le proprie idee e di divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari. Siccome la circolazione delle idee è il presupposto della democrazia, questa libertà (detta anche libertà di espressione) è da sempre considerata la parte più importante del sistema democratico. L’unico limiteche l’art.21 pone alla libertà di espressine è il buon costume, il quale viene inteso come “pudore sessuale”. REATI DI OPINIONE: nella legge penale vi sono alcuni reati che si realizzano attraverso l’espressione del pensiero detti reati di opinioni, punendo cioè ciò che la Costituzione tutela. MEZZI DI COMUNICAZIONE: la libertà di espressione è garantita a tutti, e tutti possono esprimere il loro pensiero “con la parola, con lo scritto e con altro mezzo di diffusione”. Il problema è che i mezzi di diffusione del pensiero più efficaci non sono disponibili per tutti, per ragioni di disponibilità, di organizzazione e di costi. Per questo si ritiene che oggi la libertà di espressione comprenda anche la libertà di informazione, ovvero il diritto passivo di essere informati.

disciplinare (a parte la sospensione della retribuzione). Lo sciopero tutelato dall’art.40 è solo quello dei lavoratori dipendenti, non quello politico, o dai liberi professionisti. Comunque, anche queste manifestazioni sono libere e garantite se non dall’art. 40 dalle altre libertà riconosciute dalla prima parte della Costituzione. LA LIBERTA’ DI INZIATIVA ECONOMICA L’art 41 sancisce la libertà di iniziativa economica. Essa non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

I diritti nella sfera politica

Politici sono i diritti riconosciuti ai cittadini di partecipare alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche. Per diritti politici si intende elettorato attivo e passivo, i vari tipi di referendum, la libertà di organizzazione dei partiti, il diritto di petizione, il diritto di accedere agli uffici pubblici. I diritti politici si possono perdere, come conseguenza della perdita della capacità di agire (infermità mentale ad esempio) oppure in seguito ad una condanna per gravi reati. È prevista anche la sospensione dei diritti politici per coloro che sono, ad esempio, sottoposti a libertà vigilata. I doveri costituzionali si riducono essenzialmente a due: il dovere di difesa della patria e il dovere di pagare le tasse.