
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Appunti di Diritti Reali di Garanzia - Pegno<br />
Tipologia: Appunti
1 / 1
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

Il PEGNO è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore.
Debitore e creditore possono decidere che l'adempimento della obbligazione sia garantita da uno o più beni mobili che materialmente sono lasciati in possesso del creditore.
Il creditore ottiene due diritti:
A) diritto di sequela in quanto il pegno segue la cosa anche se alienata
B) diritto di prelazione di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto ad altri
Il diritto di pegno è (secondo la dottrina prevalente) un diritto reale di garanzia come l'ipoteca, ma si differenzia da quest'ultima fondamentalmente per il fatto che ha oggetto beni mobili, mentre l'ipoteca, come sappiamo, si riferisce prevalentemente a beni immobili
Secondo l'articolo 2784 c.c. il pegno ha ad oggetto
differenze tra pegno su beni mobili e pegno su crediti
beni mobili crediti costituzione il pegno si costituisce con la consegna della cosa o del documento che attribuisce l'esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786 c.c.) al creditore o ad un terzo designato dalla parti
costituzione se il pegno non ha ad oggetto titoli di credito che sono considerati beni mobili, si costituisce con la consegna del documento da cui risulta il creditore
prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta ma solo nel caso in cui il credito ecceda la somma di 2 euro e 58 centesimi
prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta e la sua costituzione non è stata notificata la debitore del credito o da lui accettata vendita può avvenire se l'obbligazione non è stata adempiuta solo dopo che il debitore abbia ricevuto intimazione per il pagamento del debito (art. 2797 c.c.)
vendita solo se il credito ha ad oggetto cose diverse dal denaro il creditore pignoratizio può procedere alla vendita; se ha ad oggetto denaro il creditore può riscuotere il credito oggetto del pegno salve le eccezioni che può opporre il debitore del credito dato in pegno ex art. 2805 c.c.