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Diritti Reali di Garanzia - Pegno, Appunti di Diritto Civile

Appunti di Diritti Reali di Garanzia - Pegno<br />

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 16/06/2011

mikli
mikli 🇮🇹

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3 documenti

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bg1
Il PEGNO è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un
terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore .
Debitore e creditore possono decidere che l'adempimento della obbligazione sia
garantita da uno o più beni mobili che materialmente sono lasciati in possesso del
creditore.
Il creditore ottiene due diritti:
A) diritto di sequela in quanto il pegno segue la cosa anche se alienata
B) diritto di prelazione di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto ad altri
Il diritto di pegno è (secondo la dottrina prevalente) un diritto reale di garanzia come
l'ipoteca, ma si differenzia da quest'ultima fondamentalmente per il fatto che ha
oggetto beni mobili, mentre l'ipoteca, come sappiamo, si riferisce prevalentemente a
beni immobili
Secondo l'articolo 2784 c.c. il pegno ha ad oggetto
1. beni mobili
2.universalità di mobili
3. crediti
4. diritti aventi per oggetto beni mobili
differenze tra pegno su beni mobili e pegno su crediti
beni mobili crediti
costituzione il pegno si costituisce con la
consegna della cosa o del documento che
attribuisce l'esclusiva disponibilità della
cosa (art. 2786 c.c.) al creditore o ad un
terzo designato dalla parti
costituzione se il pegno non ha ad oggetto
titoli di credito che sono considerati beni
mobili, si costituisce con la consegna del
documento da cui risulta il creditore
prelazione non può essere esercitata se il
pegno non ha forma scritta ma solo nel
caso in cui il credito ecceda la somma di 2
euro e 58 centesimi
prelazione non può essere esercitata se il
pegno non ha forma scritta e la sua
costituzione non è stata notificata la
debitore del credito o da lui accettata
vendita può avvenire se l'obbligazione
non è stata adempiuta solo dopo che il
debitore abbia ricevuto intimazione per il
pagamento del debito (art. 2797 c.c.)
vendita solo se il credito ha ad oggetto
cose diverse dal denaro il creditore
pignoratizio può procedere alla vendita; se
ha ad oggetto denaro il creditore può
riscuotere il credito oggetto del pegno salve
le eccezioni che può opporre il debitore del
credito dato in pegno ex art. 2805 c.c.

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Il PEGNO è un diritto reale di garanzia costituito su beni mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore.

Debitore e creditore possono decidere che l'adempimento della obbligazione sia garantita da uno o più beni mobili che materialmente sono lasciati in possesso del creditore.

Il creditore ottiene due diritti:

A) diritto di sequela in quanto il pegno segue la cosa anche se alienata

B) diritto di prelazione di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto ad altri

Il diritto di pegno è (secondo la dottrina prevalente) un diritto reale di garanzia come l'ipoteca, ma si differenzia da quest'ultima fondamentalmente per il fatto che ha oggetto beni mobili, mentre l'ipoteca, come sappiamo, si riferisce prevalentemente a beni immobili

Secondo l'articolo 2784 c.c. il pegno ha ad oggetto

  1. beni mobili 2.universalità di mobili
  2. crediti
  3. diritti aventi per oggetto beni mobili

differenze tra pegno su beni mobili e pegno su crediti

beni mobili crediti costituzione il pegno si costituisce con la consegna della cosa o del documento che attribuisce l'esclusiva disponibilità della cosa (art. 2786 c.c.) al creditore o ad un terzo designato dalla parti

costituzione se il pegno non ha ad oggetto titoli di credito che sono considerati beni mobili, si costituisce con la consegna del documento da cui risulta il creditore

prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta ma solo nel caso in cui il credito ecceda la somma di 2 euro e 58 centesimi

prelazione non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta e la sua costituzione non è stata notificata la debitore del credito o da lui accettata vendita può avvenire se l'obbligazione non è stata adempiuta solo dopo che il debitore abbia ricevuto intimazione per il pagamento del debito (art. 2797 c.c.)

vendita solo se il credito ha ad oggetto cose diverse dal denaro il creditore pignoratizio può procedere alla vendita; se ha ad oggetto denaro il creditore può riscuotere il credito oggetto del pegno salve le eccezioni che può opporre il debitore del credito dato in pegno ex art. 2805 c.c.