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Diritto alimentare (nozioni), Appunti di Diritto

nozioni basi di diritto alimentare, appunti

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 27/06/2019

ellielli92
ellielli92 🇮🇹

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DIRITTO ALIMENTARE
ARGOMENTI TRATTATI:
- Fonti del “diritto alimentare”
- Principio del mutuo riconoscimento
- Etichette alimentari
- Denominazione geografica
- OGM (organismi geneticamente modificati)
Il diritto alimentare è “un complesso di regole giuridiche di origine nazionale, comunitaria e
internazionale informate alla finalità di proteggere il consumatore di alimenti. La protezione si manifesta,
in via generale, vietando la messa in circolazione di alimenti i cui vizi sono direttamente dannosi per
chiunque, anche se assunti in modiche quantità”.
Si è sempre più configurato come un sistema complesso, nel quale agiscono, a più livelli, fonti nazionali,
regionali, comunitarie ed internazionali, ed ove operano con peso crescente istituti di soft law. Il settore
alimentare risulta normato seguendo le seguenti regole:
Di identità (norme merceologiche di prodotto e processo)
Di relazione e responsabilità (reg. CE 178/2002)
Di organizzazione (reg. CE 852/2004, HACCP)
Di comunicazione (reg. UE 1169/2011)
Di qualità (regg. CE 834/2007 e 1151/2012)
FONTI DEL DIRITTO
Diritto internazionale:
Vediamo come vi sia una differenziazione di regole che hanno ad oggetto l’alimento sotto ogni aspetto:
produzione quantità della produzione: food security (Atto istitutivo della FAO; Food Aid Convention;
Accordo Agricolo, Trattato WTO)
commercializzazione garanzie di sicurezza: food safety e garanzia di qualità
controlli
Trattato istitutivo del WTO: Accordo di Marrakesh 15/04/1994
Diritto interno e norme nazionali:
Costituzione:
Art. 32, I comma: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
Art. 117, II comma della Costituzione qualifica “l’alimentazione” come materia autonoma di competenza
concorrente tra Stato e regioni.
Il diritto alimentare, inteso come complesso di regole sulla produzione e commercio di alimenti può
rientrare nei seguenti ambiti:
1. “tutela della salute” (competenza ripartita)
2. “rapporti tra Stato ed Unione europea” (competenza statale)
3. “ordine pubblico” (competenza statale)
4. “profilassi internazionale” (competenza statale)
5. “tutela dell’ambiente” (competenza statale)
6. “agricoltura” (competenza regionale)
Teoricamente: competenza ripartita Stato-Regioni = allo Stato compete l’emanazione della normativa di
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DIRITTO ALIMENTARE

ARGOMENTI TRATTATI:

  • Fonti del “diritto alimentare”
  • Principio del mutuo riconoscimento
  • Etichette alimentari
  • Denominazione geografica
  • OGM (organismi geneticamente modificati) Il diritto alimentare è “un complesso di regole giuridiche di origine nazionale, comunitaria e internazionale informate alla finalità di proteggere il consumatore di alimenti. La protezione si manifesta, in via generale, vietando la messa in circolazione di alimenti i cui vizi sono direttamente dannosi per chiunque, anche se assunti in modiche quantità”. Si è sempre più configurato come un sistema complesso, nel quale agiscono, a più livelli, fonti nazionali, regionali, comunitarie ed internazionali, ed ove operano con peso crescente istituti di soft law. Il settore alimentare risulta normato seguendo le seguenti regole:
  • Di identità (norme merceologiche di prodotto e processo)
  • Di relazione e responsabilità (reg. CE 178/2002)
  • Di organizzazione (reg. CE 852/2004, HACCP)
  • Di comunicazione (reg. UE 1169/2011)
  • Di qualità (regg. CE 834/2007 e 1151/2012) FONTI DEL DIRITTO Diritto internazionale: Vediamo come vi sia una differenziazione di regole che hanno ad oggetto l’alimento sotto ogni aspetto: produzione → quantità della produzione: food security (Atto istitutivo della FAO; Food Aid Convention; Accordo Agricolo, Trattato WTO) commercializzazione → garanzie di sicurezza: food safety e garanzia di qualità controlli Trattato istitutivo del WTO: Accordo di Marrakesh – 15/04/ Diritto interno e norme nazionali: Costituzione: Art. 32, I comma: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Art. 117, II comma della Costituzione qualifica “l’alimentazione” come materia autonoma di competenza concorrente tra Stato e regioni. Il diritto alimentare, inteso come complesso di regole sulla produzione e commercio di alimenti può rientrare nei seguenti ambiti:
  1. “tutela della salute” (competenza ripartita)
  2. “rapporti tra Stato ed Unione europea” (competenza statale)
  3. “ordine pubblico” (competenza statale)
  4. “profilassi internazionale” (competenza statale)
  5. “tutela dell’ambiente” (competenza statale)
  6. “agricoltura” (competenza regionale) Teoricamente: competenza ripartita Stato-Regioni = allo Stato compete l’emanazione della normativa di

principio alle Regioni compete fissare le norme attuative; Nella prassi: il potere dello Stato di emanare i principi fondamentali della materia “alimentazione” è limitato in quanto: a) i principi sono fissati dal diritto UE (reg. (CE) n. 178/, c.d. “pacchetto igiene”, giurisprudenza della Corte di giustizia, ecc.); b) competenza costituzionale per interventi esecutivi e di dettaglio: essenzialmente regionale Diritto comunitario:

  • PAC (politica agricola comune) e PCP (politica comune pesca): Tali norme si applicano ai prodotti elencati tassativamente nell’Allegato I al TFUE: si tratta di prodotti nella stragrande maggioranza di uso alimentare (come tali o come materie prime).
  • OCM: Organizzazione comune di mercato (reg. UE n. 1308/2013 norme di commercializzazione)
  • Art. 168 TFUE sulla Sanità pubblica.
  • Art. 169 TFUE sulla Protezione dei Consumatori.
  • Art. 115 TFUE necessità dell’unanimità del Consiglio, per l’adozione dei corrispondenti atti.
  • Art. 114 TFUE direttive di armonizzazione: conferisce la possibilità agli Stati membri di mantenere provvisoriamente norme nazionali preesistenti a quelle UE se ispirate a standard di tutela più elevati. Regolamenti: hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i propri elementi, hanno natura di atti giuridici direttamente applicabili come fonti di diritto in ciascuno degli stati membri. - Il Regolamento Cee n. 178 / 2002, che individua principi ed aspetti generali della legislazione alimentare garantendo la sicurezza degli alimenti “dai campi alla tavola” ed istituisce l’Autorità Europea per gli alimenti. − I Regolamenti Cee n. 852 - 853 - 854 del 2004 che costituiscono il cosiddetto “pacchetto igiene” relativo ai prodotti alimentari, con specifico rilievo per gli alimenti di origine animale ed organizzazione del sistema ufficiale dei controlli. − I Regolamenti Cee n. 1331, 1332, 133, 1334/ 2008 (cosiddetto pacchetto Fiap) che disciplinano l’uso di additivi, aromi, enzimi naturali. − il Regolamento UE n. 1169 / 2011 in materia di informazione ai consumatori e di etichettatura nonché di “pratiche di leali informazioni a favore dei consumatori” − Il Regolamento UE n. 2015/2283 sui “novel foods” − Il Regolamento UE n. 2017/625 sulle nuove disposizioni sui controlli ufficiali − Le norme dei Regolamenti UE n. 1169/2011 e n. 609/2013, in tema di dichiarazione nutrizionale e di alimenti dietetici − Il Regolamento UE n. 2017/893 con riferimenti alla recente disciplina sulle proteine animali trasformate nella mangimistica. Direttive: vincolano lo Stato membro, a differenza dei regolamenti, solo per il fine da conseguire in quanto individuato dalle Istituzioni Europee, mentre ciascuno degli Stati della Unione può scegliere il “mezzo” con cui raggiungere tale risultato, ferma la competenza degli organi nazionali in merito alla recezione della direttiva, rispetto alla tipologia di provvedimento da adottare e alla relativa forma. - Direttiva 89 / 109/CEE (recepita dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108) inerente gli oggetti e i materiali destinati a venire a contatto con i generi alimentari - Direttiva 2000 / 13 CEE sulla presentazione e pubblicità degli alimenti - Direttiva 2001 / CEE in materia di manipolazione genetica relativa al settore degli OGM (organismi geneticamente modificati)

Regola generale: uno Stato membro non può, in linea di principio, vietare o limitare la vendita sul suo territorio di beni legalmente prodotti e commercializzati in un altro Stato membro, anche se tali beni sono prodotti secondo specifiche tecniche o quantitative differenti da quelle richieste per i propri beni. Eccezione: in assenza di un’armonizzazione comunitaria, gli Stati membri possono allontanarsi dal principio del mutuo riconoscimento e adottare misure che vietino o limitino l’accesso di tali beni al mercato nazionale, sempre che tali misure siano:

  1. necessarie
  2. proporzionate
  3. giustificate (da uno dei motivi enunciati nell’articolo 30 del trattato CE o sulla base di altre esigenze imperative di interesse generale). Quando tali requisiti siano soddisfatti, lo Stato membro di destinazione conserva la possibilità di applicare ai prodotti le proprie norme nazionali. La domanda che ci si pone però è qual è il quantitativo di materia prima utile a configurare un determinato alimento come un determinato tipo? In che modo si configurano le eccezioni al principio di mutuo riconoscimento? CASO SMANOR: La Smanor SA è un'impresa francese specializzata nella produzione e vendita all'ingrosso di prodotti surgelati, in particolare di yogurt che essa surgela con un procedimento brevettato di sua invenzione. Dal 1977 le autorità francesi adottavano una serie di provvedimenti nei confronti della Smanor onde vietarle, ai sensi delle vigenti norme francesi in materia, la distribuzione di detti prodotti con la denominazione "yogurt" o "yoghurt" ed imporle pertanto di venderli sul territorio francese con la denominazione "lait fermenté surgelé" (latte fermentato surgelato). La corte si pronuncia in questo modo in quanto nel Codex Alimentarius vi è una definizione specifica di yogurt o yoghurt secondo la quale "la denominazione 'yogurt' o 'yoghurt' è riservata al latte fermentato fresco ottenuto, secondo gli usi leali e costanti, solo con lo sviluppo dei batteri lattici termofili specifici denominati lactobacillus bulgaricus e streptococcus thermophilus, che devono essere inseminati simultaneamente e riscontrarsi vivi nel prodotto posto in vendita in una percentuale di almeno 100 milioni di batteri per grammo (...). Lo yogurt o yoghurt, dopo la coagulazione del latte, non deve subire alcun altro trattamento che non sia la refrigerazione, e eventualmente la rimescolatura (...)". Ne deriva una sentenza limite di identificazione del principio Smanor: quando non può essere applicato il principio di mutuo riconoscimento, se sussiste una notevole differenza di prodotto o di presenza di un elemento caratterizzante (es: presenza/assenza di fermenti lattici vivi). ETICHETTE ALIMENTARI Dal 1998 la Corte europea di giustizia determina una visione diversa del consumatore al quale devono essere garantite garanzie minime di sicurezza e qualità, grazie al regolamento del 2011 si ha l’obbligo di trasparenza delle informazioni la quale comporta l’autodeterminazione del consumatore e la consequenziale possibilità di scelta (informazione). Ai sensi del medesimo regolamento del 2011 all’art. 2 par. 2 troviamo la definizione di etichetta, mentre agli artt. 13 e ss. Il regolamento dell’etichette, dal quale si evince il neo-formalismo di protezione (legislatura europea) incentrato sulla leggibilità dell’etichetta. L’etichetta rappresenta quindi la carta di identità di un alimento mediante la quale il consumatore può ricavare tutte le informazioni utili, a livello nutrizionale e di confronto con altri prodotti. In virtù dell’art. 9 del già citato regolamento del 2011, l’etichettatura deve riportare alcune informazioni obbligatoria che devono essere facilmente comprensibili e visibile e chiaramente leggibili ed indelebili:
  • denominazione merceologica → descrizione del prodotto
  • nome o ragione sociale o indirizzo del produttore
  • elenco degli ingredienti → tutte le sostanze compresi additivi ed aromi
  • sostanze allergeniche o intolleranti
  • quantità netta alimento
  • apporto nutrizionale
  • paese d’origine o luogo di provenienza
  • istruzioni per l’uso/conservazione
  • termine minimo di conservazione (TMC) → da consumarsi preferibilmente entro il…
  • titolo volumico o alcolometrico
  • numero di lotto → numero preceduto dalla lettera L
  • quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti → per gli ingredienti che caratterizzano un prodotto Da questo elenco dettagliato possiamo ricavare 3 grandi categorie:
  1. identità del prodotto
  2. tutela della salute del consumatore → uso sicuro del prodotto
  3. dichiarazioni nutrizionali L’allegato 2 del regolamento del 2011 precede un elenco non tassativo di sostanze allergeniche, che devono essere indicata nell’etichetta con la dicitura: “può contenere tracce di…”. Le indicazioni nutrizionali dei prodotti alimentari sono contenute nel regolamento 1924/2006, mentre la qualificazione giuridica degli integratori contenuti negli alimenti, è disciplinata in base al regolamento 1925/2005. A questi due regolamenti si aggiunge quello del 2011 il quale sancisce l’obbligo di indicazione delle caratteristiche alimentari, l’art. 30 spiega quali sono:
  4. valore energetico
  5. quantità di grassi/acidi grassi saturi/carboidrati/proteine/zuccheri/sale L’art. 40 prevede invece un’agevolazione per gli alimenti non preimballati. L’art. 17 del reg. 2011 spiega cosa si intende per identità del prodotto e per identità merceologica:
  • denominazione legale (legisl. Europea o atto nazionale, reg. nazionale, atto amministrativo)
  • denominazione usuale
  • denominazione descrittiva
  • luogo d’origine o provenienza DENOMINAZIONE GEOGRAFICA La Comunità europea si è dotata di una normativa sulla protezione dei nomi geografici dei prodotti di qualità solo in tempi relativamente recenti: se si eccettua, infatti, il settore vitivinicolo, la prima disciplina comune sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette risale al 1992, allorquando con il regolamento 2081/92 CEE il legislatore europeo ha uniformato le diverse normative nazionali, creato un unico sistema centralizzato di registrazione delle denominazioni da proteggere e strutturato una complessa procedura di coamministrazione fra Commissione europea e Autorità nazionale per l’istruttoria e la gestione dei sistemi di controllo. La tutela delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari mantiene nel nuovo regolamento collocazione prevalente nell’articolo 13. La disposizione si presenta per la maggior parte con formulazione identica alla versione precedente contenuta nel regolamento 510/06 CE, ma contiene alcune importanti aggiunte che ne dilatano la portata.

Articolo 13

Protezione

  1. I nomi registrati sono protetti contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

geneticamente modificati istituisce un sistema comunitario armonizzato che garantisce la tracciabilità e l'etichettatura degli OGM e la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione umana o animale ottenuti da OGM.

  • Il regolamento n. 641/2004 della Commissione, recante norme attuative del regolamento n. 1829/2003.
  • La direttiva 90/219/CEE, modificata dalla direttiva 98/81/CE, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, regolamenta le attività di ricerca e industriali (comprese le attività di laboratorio) che comportano impieghi confinati di MGM.
  • La direttiva del 2001 prevede quindi la regolamentazione della procedura d'autorizzazione dell’emissione nell’ambiente di OGM e la procedura di valutazione di rischio ambientale. In Unione Europea vige l’obbligo di etichettatura e tracciabilità degli OGM, così da condurre studi e salvaguardare la tutela del consumatore e del produttore. E’ una disciplina in continua evoluzione in quanto va di pari passo con le scoperte scientifiche e mediche trattandosi di un argomento in espansione e controverso al tempo spesso. Negli ultimi anni si è parlato molto di OGM e sugli effetti che questi possono determinare sulla salute, sull’implicazione che possono avere nella quotidianità del consumatore e nell’impatto ambientale. Bibliografia Seminario “Diritto Alimentare”, Prof. Giuseppe Spoto, Roma Tre Borghi P., Costato L., Paganizza V., Rizzoli S., Salvi L., Compendio di diritto alimentare, CEDAM VIII edizione, 2017 Rivista di diritto alimentare, A.I.D.A. Associazione Italiana di Diritto Alimentare Sito internet Unione Europea