



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Come, in determinati casi, la Pubblica Amministrazione (PA) possa adottare un provvedimento in forma semplificata quando la domanda presenta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza. Viene inoltre discusso il concetto di iniziativa di ufficio, il ruolo del responsabile del procedimento e i termini di conclusione dei procedimenti. Inoltre, vengono trattati i casi di mancata o tardiva emanazione del provvedimento e le conseguenze per il ritardo amministrativo.
Tipologia: Appunti
Caricato il 14/07/2021
3
(2)4 documenti
1 / 6
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




ART. 2 ( conclusone del procedimento ) Casi che consentono alla Pubblica Amministrazione di adottare il provvedimento espresso in forma semplificata dove la semplificazione attiene alla motivazione che può essere a sua volta sintetica perché dice la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. La domanda: Irricevibile = si ha quando mancano proprio gli elementi, i caratteri che consentono di qualificarla come una domanda/istanza. Inammissibile = quando manca proprio la situazione giuridica soggettiva sottesa alla domanda/istanza quella che è suscettibile di essere tutelata ( quindi non c’è proprio un interesse ). Improcedibile = mancano proprio gli elementi della domanda/istanza che consentono di capire quale sia il procedimento da avviare. Infondatezza = esiste la situazione giuridica soggettiva ma mancano le ragione perché sia avviato il procedimento. In questi casi, quando la domanda manifestamente manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità e infondatezza è possibile che il procedimento si concluda con un provvedimento in forma semplificata dove la forma semplificata attiene alla motivazione infatti dice la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto quindi si scriverà in poche righe che le ragioni collegate alla situazione di fatto non sussistono oppure si citerà la norma che si applica a quel caso che dimostra appunto la mancanza di elementi della domanda/istanza perché questa sia incivile. Quindi è proprio solo un cenno sintetico al punto di fatto o di diritto quindi in riferimento alla situazione di fatto o alla disciplina che si applica. Si parla di provvedimento in forma semplificata mai di procedimento in forma semplificata. Questo vuol dire che il procedimento deve sempre svolgersi secondo le varie fasi:
quando deriva da un soggetto pubblico che agisce come organo d’impulso nei confronti di un altro soggetto pubblico perché questo inizi il procedimento. Il decreto legislativo 126 del 2016 ha previsto che le amministrazioni statali ( ministeri ) adottino dei moduli unificati e standardizzati di istanze per tipologia di procedimento e li pubblichino sui loro siti web. Questo in un’ottica di semplificazione e con finalità di evitare errori di istanza. Il decreto legislativo 82/2005 che è quello sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ha previsto che le P.A. utilizzando le tecnologie dell’informazione della comunicazione predispongano dei fascicoli informatici relativi ad ogni istanza presentata. A fronte di un’istanza che provenga da un soggetto privato può darsi che agli occhi dell’amministrazione che la riceve risulti erronea o incompleta. Quando è erronea o incompleta questa può essere sanata ( sanabile ). Questa possibilità è prevista dal decreto legislativo 126 del 2016 e l’amministrazione in questi casi può chiedere una rettifica dell’istanza. Quando è erronea o incompleta lo dice l’art.2 di questo decreto “L’amministrazione può chiedere informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e della segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto previsto.” Solo in questo caso la P.A. può rettificare ( correggere ) e integrale il contenuto. Questo, in più, è previsto da un articolo espressamente come compito del responsabile del procedimento. Tra i compiti del responsabile del procedimento, in particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete. Questo rientra nel compito del cosiddetto soccorso-istruttorio. Il soccorso-istruttorio, in questo caso, grazie all’istruttorio si corregge un errore meramente materiale. Questo vuole evitare che un procedimento non inizi quando invece è solo per ragioni di mancata completezza o di errori materiali. Quando non esiste una situazione giuridica soggettiva in capo al privato e neppure un dovere di procedere da parte dell’amministrazione non si dovrebbe mai parlare di istanza ma di denuncia. La denuncia è diversa dall’istanza perché si fa una denuncia quando in capo ad un soggetto non c’è una situazione giuridica e neppure c’è un dovere da parte dell’amministrazione di procedere. Nei casi in cui la P.A. può adottare un provvedimento in autotutela cioè può annullare d’ufficio un proprio provvedimento non ci può essere un’istanza del privato perché questo rientra nelle sue discrezionalità annullare un proprio provvedimento però si ammette una denuncia del soggetto che funge come una segnalazione alla P.A. per sollecitare a fare una cosa che però rientra assolutamente nelle sue discrezionalità. L’INIZIATIVA D’UFFICIO= si ha quando la P.A. ha il dovere/potere di iniziare un procedimento, a prescindere da istanze o richieste, quando ricorrano determinati presupposti previsti dalla legge. Per esempio per un problema di incolumità pubblica perché c’è una casa che sta’ crollando, qui è un dovere proteggere la collettività al fatto di dar subito corso ad un procedimento che porti per esempio al sequestro di quell’immobile. ART.2 se c’è un dovere di procedere c’è anche un dovere di concludere il procedimento perché se non si arriva al provvedimento finale ha poco senso iniziare il procedimento. E poi è consentito dalla legge che i termini si allungano: il termine classico è di 30 giorni, che è un termine relativamente breve, ma ci sono casi in cui è legittimo che si adotti e si arrivi alla conclusione del procedimento, quindi adozione di un provvedimento espresso perché questa è la conclusione del procedimento, in un termine diverso ( terzo, quarto, quinto comma art.2 ): DAI 30 AI 90 = non superiore comunque ai 90 giorni. E’ l’esigenza prospettata dai ministri competenti nelle singole materie. Il comma dice su proposta dei Ministri competenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si possono prevedere termini superiori ai
del dirigente e del funzionario inadempiente. Questo è diverso dalla responsabilità per danno o l’indennizzo per il mero ritardo. Qui è disciplinare il soggetto pubblico e poi amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. POTERE SOSTITUTIVO = previsto nel procedimento amministrativo COMMA 9 BIS = L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto che deve svolgere il potere sostitutivo in caso di inerzia ( inerzia qui vuol dire non rispettare i termini cosi come erano previsti ) cioè dovrà adottare lui il procedimento. Se però l’organo di governo non individua questo soggetto, che dev’essere una figura apicale della P.A., il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o in mancanza al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza ancora di funzionario del più elevato livello ( qui c’è questa precisazione perché in base alle singole P.A. possono essere diversi i soggetti quindi la norma è per far fronte alle varie possibilità ). Viene pubblicato il soggetto indicato. Questo soggetto che ha il potere sostitutivo deve in caso di ritardo comunicare il soggetto che è responsabile del ritardo e questo in vista del procedimento disciplinare che potrebbe essere avviato. Se non lo segnala assume la sua medesima responsabilità oltre alla propria. Questa norma è stata introdotta nel 2012 ( sono proprio quelle disposizioni del periodo Monti che seguivano un po’ le disposizioni di Brunetta che sono proprio sulla valutazione dell’operato della P.A. ). Decorso il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile ( sostituto ) perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto conclude il procedimento, attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario però è sua responsabilità condurre il procedimento. 9 QUATER = questo soggetto responsabile del sostituto deve comunicare agli organi di governo i vari procedimenti, suddivisi per tipologie, rispetto i quali sono stati sforati i termini ( cioè non sono stati rispettati i termini )di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Quando si attribuisce un compito ulteriore questo rientra nelle sue mansioni non si può prevedere un corrispettivo per questo suo compito. 9 QUINQUIES = Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto ed effettivamente impiegato. ART 2-BIS ( Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento )
provvedimento non viene comunicato. Tolti questi, c’è anche il diritto ad un indennizzo per il mero ritardo ( non causa un danno, non bisogna approvarlo ma fare riferimento alle norme che lo prevedono ). In tal caso le somme di indennizzo sono retratte dal risarcimento. Questo è previsto in via generale e fino adesso riguarda le imprese. La regola è stato 30 euro per un giorno di ritardo fino ad un massimo di 2000, previsto solo per procedimenti che riguardano le imprese. ART. 3 ( Motivazione del provvedimento )