Scarica Diritto Amministrativo per concorsi assistente amm.vo e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! lOMoARcPSD|7372380 Diritto amministrativo per concorsi lOMoARcPSD|7372380 1. AMMINISTRAZIONE IN SENSO OGGETTIVO.........................................................................................................................2 1.1 – PRINCIPI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA...............................................................................................................................................................2 1.2 – DIRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMI...............................................................................................................................................................3 2. AMMINISTRAZIONE IN SENSO SOGGETTIVO........................................................................................................................3 2.1 – ENTI PUBBLICI.............................................................................................................................................................................................................5 2.2 – ORGANI E NORME INTERNE........................................................................................................................................................................................6 2.3 – IL SISTEMA DEI CONTROLLI.........................................................................................................................................................................................7 2.4 – CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE................................................................................................................................................................8 2.5 – BENI PUBBLICI.............................................................................................................................................................................................................9 3. RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO.....................................................................................................................................11 3.1 – PRINCIPI ESSENZIALI.................................................................................................................................................................................................11 3.2 – ORGANI DI VERTICE E DIRIGENZA............................................................................................................................................................................12 3.3 – MOBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI INCARICHI.........................................................................................................................................13 3.4 – ORGANI GOVERNATIVI DI VIGILANZA......................................................................................................................................................................14 3.5 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....................................................................................................................................15 3.6 – RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE...............................................................................................................................................................................17 3.7 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPIEGATO...............................................................................................................................................................18 3.8 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AMMINISTRAZIONE.................................................................................................................................................19 3.9 – RESPONSABILITÀ PENALE: REATI CONTRO LA P.A...................................................................................................................................................20 4. ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI........................................................................................................................21 4.1 – ELEMENTI.................................................................................................................................................................................................................21 4.2 – REQUISITI DI LEGITTIMITÀ ED EFFICACIA.................................................................................................................................................................22 4.3 – PATOLOGIE DEGLI ATTI............................................................................................................................................................................................23 4.4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI...................................................................................................................................................................................24 4.5 – CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEI PROVVEDIMENTI..........................................................................................................................................25 4.6 – CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI...................................................................................................................................................................26 5. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO...............................................................................................................................29 5.1 – PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO.................................................................................................................................................................................29 5.2 – FASE DI INIZIATIVA...................................................................................................................................................................................................30 5.3 – FASE ISTRUTTORIA (E CONSULTIVA)......................................................................................................................................31 5.4 – LA CONFERENZA DI SERVIZI......................................................................................................................................................................................32 5.5 – FASE DECISORIA........................................................................................................................................................................................................33 5.6 – FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA.........................................................................................................................................................................35 5.7 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA).............................................................................................................35 6. L’ATTIVITÀ DI DIRITTO PRIVATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..........................................................................36 6.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO.................................................................................................................................................................36 6.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO...................................................................................................................................................................37 6.3 – PRINCIPI, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE.................................................................................................................................................39 6.4 – SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA......................................................................................................................................................................41 6.5 – ACQUISTI CENTRALIZZATI ED ELETTRONICI.............................................................................................................................................................42 6.6 – PROCEDIMENTO DI EVIDENZA PUBBLICA................................................................................................................................................................43 6.7 – MECCANISMI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE E GIURISDIZIONALE..............................................................................................................................47 7. I SERVIZI PUBBLICI...............................................................................................................................................................48 7.1 – CARTE DEI SERVIZI E TUTELA DEGLI UTENTI............................................................................................................................................................48 7.2 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.................................................................................................................................................50 7.3 – FORME DI ASSOCIAZIONE TRA ENTI LOCALI............................................................................................................................................................51 8. TRASPARENZA.....................................................................................................................................................................52 8.1 – DIRITTO DI ACCESSO.................................................................................................................................................................................................52 8.2 – MODALITÀ DI ACCESSO............................................................................................................................................................................................52 8.3 – MODALITÀ DI RICORSO............................................................................................................................................................................................53 8.4 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE...................................................................................................................................................................................54 lOMoARcPSD|7372380 1.2 – DIRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMI La SITUAZIONE GIURIDICA SOGGETTIVA, ossia «la posizione sostanziale di un singolo soggetto o ente tutelata dall’ordinamento giuridico», definisce i tipi di protezione giuridica che l’ordinamento riconosce in varia misura alle persone fisiche e giuridiche, nelle loro relazioni con la pubblica autorità o con altri soggetti. Si è in presenza di un DIRITTO SOGGETTIVO se la protezione assicurata è massima: è quindi la situazione giuridica di “immunità dal potere”. È formalmente «la fondamentale posizione di vantaggio riconosciuta ad un soggetto in relazione ad un determinato bene e consistente nell’attribuzione a tale soggetto di pretese e facoltà idonee a realizzare l’interesse al bene IN MODO PIENO ED IMMEDIATO ». La titolarità di una posizione di diritto soggettivo comporta la facoltà di azionare tale diritto davanti al GIUDICE ORDINARIO, anche nei confronti di pubbliche autorità. Il diritto soggettivo, infatti, attribuisce al titolare la possibilità di realizzare il proprio interesse indipendentemente dalla soddisfazione dell’interesse pubblico curato dall’amministrazione . Si parla di INTERESSE LEGITTIMO se la protezione assicurata è indiretta e si attua assicurando l’esercizio legittimo e corretto di un’azione amministrativa: è la “pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa” e come tale è correlata all’esercizio di un potere da parte della PA. È definita come «la posizione di vantaggio riconosciuta ad un soggetto in ordine ad un bene oggetto di potere amministrativo e consistente nell’attribuzione al medesimo di facoltà atte ad INFLUIRE SUL CORRETTO ESERCIZIO DEL POTERE MEDESIMO ». Possono essere distinti in: - Interessi partecipativi : interessi del privato a far valere la sua posizione nel procedimento amministrativo - Interessi pretensivi : del soggetto che vuole ottenere l’emanazione di un provvedimento a suo favore - Interessi oppositivi : che il privato oppone all’esercizio di un potere che restringe la propria sfera giuridica - Interessi collettivi : fanno capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale ed omogeneo di soggetti, autonomamente individuabile ed organizzato per la realizzazione dei fini del gruppo - Interessi diffusi : comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non individuabile Se l’interesse legittimo viene leso, si può ricorrere al GIUDICE AMMINISTRATIVO per richiedere l’annullamento del provvedimento lesivo. Per cui, mentre il titolare di un diritto soggettivo realizza immediatamente il proprio interesse, il portatore di un interesse legittimo ha bisogno che il suo interesse coincida con uno specifico interesse pubblico: l’ordinamento non tutela interessi legittimi nei confronti di soggetti che non siano la PA . Al titolare di interesse legittimi vengono riconosciuti 3 poteri : 1. Potere di reazione : si concretizza nei ricorsi amministrativi e giurisdizionali 2. Potere di partecipazione : al processo di formazione del provvedimento amministrativo 3. Potere di accesso ai documenti : riservato ai portatori di INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI 2. AMMINISTRAZIONE IN SENSO SOGGETTIVO La FUNZIONE AMMINISTRATIVA, ossia la cura degli interessi della collettività, è svolta da tutte le amministrazioni pubbliche facenti capo al Governo (persone giuridiche pubbliche), secondo lo schema: PA DIRETTA → Organi dello Stato → C ENTRALE : nonostante il Presidente della Repubblica svolga alcuni importanti compiti amministrativi (emanazione di regolamenti governativi, nomina dei più alti funzionari), al vertice dell’organizzazione amministrativa statale è posto il Governo. A capo di ogni dicastero, il Ministro è collegato alla struttura amministrativa sottostante (dipartimenti e direzioni generali), tramite il Segretario Generale . - Agenzie Pubbliche : sottoposte al controllo dei Ministeri, hanno autonomia operativa e di bilancio - Comitati interministeriali : istituiti per curare settori che esigono il coordinamento di più Ministeri 1. Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 2. Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) 3. Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR) 4. Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei (CIACE) - Organi con funzioni consultive e di controllo 1. Consiglio di Stato : organo di consulenza e tutela della giustizia nell’amministrazione 2. Corte dei Conti : tutela la giustizia amministrativa in merito alla contabilità pubblica 3 lOMoARcPSD|7372380 3. CNEL : organo consultivo del Parlamento e del Governo sul mondo dell’economia e del lavoro 4. Avvocatura dello Stato : rappresenta e difende in giudizio le amministrazioni statali → P ERIFERICA : collegata gerarchicamente agli organi centrali, ha valenza solo nel territorio di competenza a) Prefetto : direttamente dipendente dal Ministero1, è preposto in ogni capoluogo di Provincia alla Prefettura. Rappresenta lo Stato, svolgendo funzioni di raccordo tra centro e autonomie locali: 1. Indice elezioni regionali 2. Raccoglie informazioni sullo svolgimento delle funzioni degli organi statali 3. Assicura il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni 4. Mantiene l’ordine pubblico b) Questore : l’autorità provinciale responsabile della direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, ivi comprese le attività di polizia amministrativa (ordinanze, diffidi, permessi, licenze) c) Sindaco : nonostante sia esponente del Comune, può assumere la veste di organo dello Stato (emana atti e regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblici, tiene i registri di stato civile) PA INDIRETTA → Enti pubblici distinti dallo Stato con funzioni amministrative - Enti pubblici territoriali : hanno come elemento costitutivo il territorio (Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane). Sono enti a partecipazione obbligatoria e a fini generali: chi risiede nel territorio ne fa obbligatoriamente parte e sono istituiti per soddisfare tutti i bisogni di interesse pubblico. Sono caratterizzati dalla presenza di organi scelti in modo democratico: le funzioni amministrative spettano alle Giunte, al loro Presidente e al Sindaco, la difesa in giudizio alle Avvocature distrettuali, mentre il controllo sulla spesa è esercitato dalle Ragionerie provinciali dello Stato - Enti a struttura istituzionale : enti in cui prevale l’elemento patrimoniale. Sono enti a partecipazione facoltativa ed a fini determinati: esercitano il proprio potere solo verso coloro che vi aderiscono in modo spontaneo e sono diretti a realizzare uno scopo specifico. La nomina degli amministratori è determinata da soggetti estranei all’ente e la presenza di un patrimonio atto a soddisfare gli interessi collettivi spiega l’ampia gamma di controlli su questi enti (INPS) - Enti a struttura associativa : anch’essi formati da una pluralità di soggetti e volti al conseguimento di un fine comune, ma in cui prevale l’elemento personale: i soggetti facenti parte del corpo sociale sottostante determinano le decisioni sostanziali dell’ente, spesso in un’assemblea deliberativa (CONI) - Aziende autonome : strutture private che operano sotto il controllo del Ministro competente, non sono dotate di autarchia bensì di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria. Sono soggette al controllo della Corte dei Conti (AAMS: Azienda Autonoma dei Monopoli dello Stato) - Autorità Amministrative Indipendenti : enti pubblici non dipendenti direttamente dal Governo, titolari di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile (non patrimoniale), istituite allo scopo di esercitare funzioni di controllo e sanzionatorie in settori “sensibili” della PA (CONSOB, Garante della privacy) Lo Stato può anche decidere di intervenire nell’economia in veste di imprenditore-Stato: 1. E NTE P UBBLICO E CONOMICO (EPE): enti costituiti dallo Stato o da altro ente pubblico al fine di operare interventi economici di controllo, sussidiare un settore od evitare formazioni di monopoli. Operano in regime di diritto misto (principalmente privato ma anche pubblico), poiché possono stipulare contratti ed operano in concorrenza con gli altri imprenditori privati, ma non sono soggetti a fallimento. Hanno autonomia organizzativa, statutaria e regolamentare (ma non finanziaria e patrimoniale) 2. P ARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO : pur sempre operanti nell’interesse pubblico, si dividono in: - Controllata : partecipazione a maggioranza assoluta delle quote societarie - Partecipata : partecipazione per una quota societaria non maggioritaria Il Codice dei Contratti Pubblici definisce “IMPRESE PUBBLICHE”, le imprese sulle quali le amministrazioni statali o altri organismi di diritto pubblico possono esercitare un’influenza dominante, perché ne sono proprietarie, ne hanno una partecipazione finanziaria o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’Influenza si presume qualora l’amministrazione statale o l’organismo di diritto pubblico abbiano 1 dei seguenti requisiti : 1 Il Prefetto è nominato con DPR, su proposta del Ministro dell’Interno e deliberazione del Consiglio dei Ministr i 4 lOMoARcPSD|7372380 a) Maggioranza del capitale sottoscritto b) Maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa c) Possibilità di designare più della metà dei membri del CDA, dell’organo di direzione o di vigilanza 2.1 – ENTI PUBBLICI L’ENTE PUBBLICO è un ente costituito o riconosciuto da norme di legge, attraverso il quale la PA svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Oltre alla specifica vocazione allo svolgimento di attività di rilevanza collettiva, la qualifica ad ente pubblico necessita di alcuni indici esteriori : - Costituzione dell’ente da parte di un soggetto pubblico - Nomina degli organi direttivi di competenza statale - Esistenza di controlli o finanziamenti pubblici - Attribuzione di poteri autoritativi Il Codice dei Contratti Pubblici definisce “ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO ” qualsiasi organismo: a) Dotato di personalità giuridica b) Istituito per soddisfare esigenze di carattere generale (non industriale o commerciale) c) In cui lo Stato, gli enti pubblici territoriali o altri organismi di diritto pubblico: - Sono titolari della quota maggioritaria dei finanziamenti - Applicano forme di controllo - Nominano la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza Gli enti pubblici godono di un peculiare regime giuridico, che assume le seguenti caratteristiche: A UTARCHIA : la caratteristica degli enti diversi dallo Stato di disporre di potestà pubbliche. Consiste nella capacità di amministrare propri interessi emanando atti amministrativi equiparabili a quelli dello Stato A UTOTUTELA : complesso di attività con cui ogni PA provvede a curare unilateralmente e autoritativamente gli interessi pubblici ad essa affidati , risolvendo conflitti insorgenti in seguito ai suoi provvedimenti A UTOGOVERNO : gli organi locali di governo sono composti da elementi scelti dagli stessi governati A UTONOMIA - Autonomia politica (di indirizzo): libertà nell’individuazione dei fini da perseguire (Stato e Regioni) - Autonomia normativa : capacità di costituire il proprio ordinamento mediante norme aventi la stessa natura ed efficacia delle norme statali , anche se ad esse subordinate 1. Autonomia legislativa (Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) 2. Autonomia statutaria (enti territoriali) 3. Autonomia regolamentare (enti territoriali, ordini professionali) - Autonomia organizzativa : capacità di determinare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, gli uffici di maggiore rilevanza, i modi di conferimento della loro titolarità e le dotazioni organiche - Autonomia di gestione : capacità di disporre di un proprio bilancio, diverso da quello dello Stato - Autonomia finanziaria : capacità di disporre in autonomia gli introiti in entrata e le spese in uscita - Autonomia tributaria : possibilità di disporre di propri tributi - Autonomia contabile : potestà di provvedere alla gestione delle proprie contabilità con norme speciali2 La qualifica di ente pubblico determina inoltre l’indisponibilità della propria esistenza: l’ente non può decidere autonomamente di ritirarsi dall’attività oppure di modificare l’oggetto della stessa. Per quanto riguarda le forme associative degli enti pubblici , si distinguono: - F EDERAZIONI DI ENTI : svolgono attività di coordinamento e di indirizzo delle attività degli enti federati, senza mai sostituirsi ad essi nello svolgimento dei compiti loro propri 3 - C ONSORZI : struttura stabile volta alla realizzazione di finalità comuni a più soggetti (enti associativi) - J OINT V ENTURE : finalizzata all’attuazione di un progetto o di intese di natura commerciale o finanziaria 2 Possibilità di derogare alla normativa statale di contabilità generale 3 Possono non soltanto comprendere soggetti privati, ma costituirsi in federazioni di diritto privato 5 lOMoARcPSD|7372380 1. Visto (controllo preventivo susseguente di legittimità, non discrezionale , ad esito positivo) 2. Approvazione (atto di controllo preventivo susseguente di legittimità e merito) 3. Omologazione (analogo all’approvazione, può essere sostitutivo o integrativo di quest’ultima) C ONTROLLI SUCCESSIV I: intervengono su atti amministrativi GIÀ PERFETTI ED EFFICAC I (annullamento d’ufficio) I CONTROLLI SUGLI ORGANI sono finalizzati ad esaminare il corretto funzionamento di un organo dal punto di vista sia della legittimità dell’azione che del comportamento della persona fisica preposta: Controllo ispettivo : consente di disporre ispezioni ed accertamenti sull’organo controllato Controllo repressivo : consente di applicare sanzioni amministrative o disciplinari all’organo controllato Controllo sostitutivo SEMPLICE : un organo può sostituirsi ad un altro anche tramite commissario ad acta Controllo sostitutivo REPRESSIVO : sostituzione dell’organo controllato, con applicazione di sanzioni Si parla infine di controlli interni, se sono esercitati da un organo interno all’amministrazione, posto in posizione gerarchica superiore rispetto a quello che ha adottato il provvedimento (controllo interorganico), o controlli esterni, se esercitati da un soggetto esterno all’amministrazione (controlli intersoggettivi). Il D.Lgs.286/99 ha rafforzato i CONTROLLI INTERN I, sostituendo i controlli preventivi di legittimità sugli atti. Il controllo interno, essendo un controllo successivo, non ha effetti paralizzanti sull’azione amministrativa . C ONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE : garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . Deve essere svolto da strutture diverse da quelle addette agli altri controlli: - N ELLA FASE PREVENTIVA : nella fase di formazione dell’atto, il controllo è esercitato tramite il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio. Per quanto concerne il controllo contabile, il parere di regolarità contabile è rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario - N ELLA FASE SUCCESSIVA : l’applicazione dei principi generali di revisione aziendale è sotto la direzione del Segretario oppure, a livello di singola amministrazione, dei Collegi di revisione C ONTROLLO DI GESTIONE : verifica l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. In merito, ciascuna amministrazione deve definire le Unità Responsabili e quelle soggette al controllo, le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali, gli indicatori per misurare efficacia, efficienza ed economicità e la frequenza delle rilevazioni dei dati V ALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA : ha ad oggetto le prestazioni ed il comportamento dei dirigenti nell’esercizio delle loro funzioni. Deve essere svolta da strutture diverse da quelle titolari del controllo di gestione V ALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO : valuta l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico, la congruenza tra obiettivi programmati e realizzati, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, la qualità dei servizi erogati, il grado di soddisfazione della domanda e le responsabilità per la loro mancata/parziale attuazione. È affidato a strutture rispondenti direttamente agli organi di indirizzo: nell’organizzazione del Comune è affidato al Direttore Generale, ove previsto, o al Segretario 2.4 – CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE Il sistema dei controlli interni ridisegnato dalla Riforma Brunetta (D.Lgs.150/2009) riunisce il controllo di gestione, strategico e la valutazione dirigenziale (cui si aggiunge quella del personale)5 in un unico C ICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE, al fine di incrementare l’efficienza e garantire la piena trasparenza dell’attività delle PA tramite una valutazione delle amministrazioni e dei dipendenti volta al riconoscimento del merito: 1. Definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori - Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti dagli organi di indirizzo politico 2. Definizione della quantità/qualità delle risorse disponibili in relazione agli obiettivi 3. Monitoraggio della performance ed eventuali interventi correttivi (ad opera dell’organo di indirizzo ) 4. Misurazione e valutazione della performance (svolta dagli OIV, dalla CiVIT e dai dirigenti) Organizzativa - Effettivo grado di attuazione di piani e programmi 5 Resta fuori dal circuito il controllo di regolarità amministrativo-contabile, che viene quindi separato dal controllo gestionale 8 Gli organi di indirizzo politico-amministrativo di ogni amministrazione sono tenuti a redigere annualmente, trasmettendo alla CiVIT e pubblicando sul proprio sito : P IANO T RIENNALE DI P ERFORMANCE (entro 31/1): individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione R ELAZIONE SULLA P ERFORMANCE (entro 30/6): evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse P IANO T RIENNALE PER LA T RASPARENZA E L ’I NTEGRITÀ : indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di cultura dell’integrità lOMoARcPSD|7372380 - Rispetto dei tempi e delle risorse previste, degli standard qualitativi e quantitativi definiti - Grado di soddisfazione dei destinatari delle attività/servizi - Efficienza nell’impiego delle risorse (contenimento dei costi, ottimizzazione dei tempi) - Qualità e quantità dei servizi erogati - Promozione delle pari opportunità Individuale - Grado di raggiungimento di obiettivi individuali - Competenze professionali dimostrate - Comportamenti professionali e organizzativi 5. Utilizzo di sistemi premianti, secondo CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO 6. Rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interno e di indirizzo politico-amministrativo, NONCHÉ AI CITTADINI , AI SOGGETTI INTERESSATI , AGLI UTENTI ED AI DESTINATARI DEI SERVIZI Il decreto impone ad ogni PA l’istituzione di un O RGANISMO I NDIPENDENTE DI V ALUTAZIONE DELLA P ERFORMANCE (OIVP), composto da 1 a 3 membri6 nominati dal vertice politico previo parere della CiVIT . I loro compiti sono: - Assicurare le condizioni necessarie per la corretta attuazione del ciclo di gestione della performance - Garantire che gli obblighi di trasparenza siano assolti dalla PA (Piano triennale, pubblicazioni sul sito web) - Validare la Relazione sulla performance - Proporre una graduatoria sulla valutazione dei dirigenti di vertice per l’attribuzione di premi - Segnalare eventuali criticità ai dirigenti ed al vertice politico-amministrativo - Curare un’indagine annuale sul benessere lavorativo La riforma Brunetta prevedeva infine l’istituzione di una C OMMISSIONE PER LA V ALUTAZIONE , LA T RASPARENZA E L ’I NTEGRITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (CiVIT). A tale organo erano affidati i compiti di: - Definire e validare i modelli di misurazione e di valutazione - Verificare la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance - Definire le linee guida del Piano Triennale per la Trasparenza - Definire i requisiti richiesti ai componenti dell’OIV - Esprime pareri sulla nomina degli OIV a cura dei rispettivi organi politici - Definire modelli di indagine per il benessere organizzativo e l’attuazione della valutazione - Redigere la graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali La CiVIT7 è stata soppressa nel 2014, e LE FUNZIONI DESCRITTE SONO STATE ASSEGNATE ALL ’ANAC . 2.5 – BENI PUBBLICI Per BENI PUBBLICI si intendono quei beni che appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico, destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse. Si distinguono dai beni di interesse pubblico, che sono tutti i beni appartenenti a soggetti pubblici o privati che soddisfano direttamente e istituzionalmente un interesse pubblico. Si dividono in beni demaniali e patrimoniali, che sottostanno ad un diverso regime giuridico. 6 La legge prevede per i membri degli OIVP l’incompatibilità con incarichi elettivi e con nomine/consulenze per conto di partiti politici 7 Inizialmente composta da 5 membri (di cui uno Presidente) nominati con DPR, in carica per 6 anni e rinnovabili 1 sola volta 9 lOMoARcPSD|7372380 I BENI DEMANIALI sono sempre beni immobili o universalità di mobili 8 che possono appartenere solo allo Stato o ad un ente pubblico territoriale, sono incommerciabili, inespropriabili ed inalienabili (possono essere solo trasferiti da un ente pubblico territoriale a un altro). Il tratto primario della demanialità è l’idoneità del bene ad essere strumento immediato dell’attività dei singoli , cioè ad essere oggetto dell’uso pubblico. Si distingue: Demanio necessario : può appartenere solo allo Stato o agli enti territoriali 1. Demanio marittimo (lidi, spiagge, porti) 2. Demanio idrico (fiumi, laghi, acque pubbliche) 3. Demanio militare (fortezze, opere destinate alla difesa nazionale o alle comunicazioni militari) Demanio accidentale : include quei beni che possono essere anche di proprietà privata, ma che entrano a far parte del demanio se appartengono a un ente territoriale 1. Demanio stradale (strade, autostrade) 2. Demanio ferroviario (strade ferrate) 3. Demanio aeronautico (aeroporti, aerodromi) 4. Demanio culturale (immobili e universalità di mobili di interesse storico, archeologico o artistico) Si usa anche distinguere tra demanio naturale (include i beni che esistono in natura) e demanio artificiale (include i beni realizzati ad opera dell’uomo). Si riconoscono diverse MODALITÀ D ’ USO DEI BENI DEMANIAL I, a seconda della loro destinazione: Uso diretto : l’uso è riservato esclusivamente al proprietario pubblico (demanio militare) Uso generale : i beni assolvono la loro funzione al servizio della collettività (demanio idrico e stradale), e pertanto il loro uso può venir subordinato al pagamento di una somma (pedaggio autostradale) o previa autorizzazione dell’ente pubblico (scarico in acque pubbliche) Uso particolare : il bene è posto al servizio di singoli soggetti mediante atto di licenza (riserve di pesca) Uso eccezionale : la PA, attraverso atto di concessione, attribuisce al concessionario diritti di natura privatistica assimilabili ai diritti sui beni altrui (concessione relativa all’occupazione di suolo pubblico) Per quanto riguarda la loro tutela, l’autorità amministrativa può ricorrere al giudice ordinario o procedere autonomamente e direttamente in via amministrativa contro la violazione delle proprie facoltà sui beni. L’AUTOTUTELA DEI BENI DEMANIALI consta nell’esercizio di poteri di polizia demaniale, mediante i quali la PA può irrogare sanzioni oppure revocare/modificare gli atti incompatibili con la destinazione demaniale del bene . I BENI PATRIMONIAL I consistono sia in beni immobili che in beni mobili e, a differenza dei beni demaniali, possono appartenere a qualsiasi ente pubblico (non solo allo Stato ed agli enti territoriali). I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI sono beni pubblici che sottostanno alla normativa sul diritto privato (hanno un valore economico e sono utilizzati dalla PA per produrre un reddito). Tecnicamente, non sono beni pubblici ma solo beni di proprietà di un ente pubblico . Pertanto, sono pignorabili, usucapibili, espropriabili ed alienabili: Patrimonio mobiliare (denaro, crediti, azioni) Patrimonio fondiario ed edilizio I BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI sono beni pubblici appartenenti alle PA ma vincolati ad una destinazione di pubblica utilità e soggetti ad un regime giuridico speciale: possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione . Includono: Beni indisponibili per natura (foreste, miniere, cave, acque minerali e termali, fauna selvatica) Beni indisponibili per destinazione (caserme, arsenali, navi e aeromobili militari, armamenti) Cose ritrovate da chiunque nel sottosuolo, che siano di interesse storico, archeologico o artistico Beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica Aree espropriate dai Comuni nell’ambito dei piani per l’edilizia economica e popolare Beni di interesse naturalistico e ambientale Parchi, riserve naturali ed aree marittime protette Zone umide 8 Universalità di mobili = pluralità di cose mobili che appartengono ad una stessa persona ed hanno una destinazione unitaria 10 lOMoARcPSD|7372380 esperienza e peculiare professionalità. Tali incarichi sono assegnati tramite concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti manageriali corrispondenti alla funzione da ricoprire 2. S ECONDA FASCIA : reclutati mediante concorso per esami indetto dalle singole PA o tramite corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Transitano in prima fascia ove abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per almeno 5 anni 15 Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale, il trattamento economico è stabilito con contratto individuale, assumendo come parametri di base i valori economici dei CCNL per le aree dirigenziali. Per il restante personale con qualifica dirigenziale, la retribuzione è determinata dai contratti collettivi . Ai DIRIGENTI AMMINISTRATIV I spetta: a) Adozione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza dei propri uffici b) Cura dell’attuazione di progetti e gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali c) Gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo a loro assegnate d) Direzione e coordinazione delle attività degli uffici subordinati (anche con poteri di sostituzione) e) Valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti f) Formulazione di proposte e pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali g) Responsabilità in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati Per specifiche e comprovate ragioni di servizio, i dirigenti possono delegare alcune competenze a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati per un periodo di tempo determinato , con atto scritto e motivato . 3.3 – MOBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI INCARICHI I DIPENDENTI PUBBLIC I sono inquadrati in almeno 3 distinte aree funzionali . Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in base alle qualità culturali e professionali, all'attività svolta ed ai risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque NON SUPERIORE AL 50% DI QUELLI MESSI A CONCORSO . La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno 3 anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore , avendo pertanto diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore : a) Vacanza di posto in organico, per non più di 6 mesi, prorogabili fino a 12 b) Sostituzione di un dipendente assente, con diritto alla conservazione del posto per la durata dell'assenza Le PA non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano ESPRESSAMENTE PREVISTI O DISCIPLINATI DA LEGGE , o che non siano ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI . Le PA possono RICOPRIRE POSTI VACANTI IN ORGANICO mediante: a) Passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni , pubblicando sul proprio sito un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire, requisiti e competenze professionali richieste b) Cessione del contratto di lavoro di dipendenti , appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre PA, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Quest’ultima è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta Le PA, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni. Inoltre, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti, devono attivare le procedure di mobilità. 15 Senza incorrere in ipotesi di responsabilità dirigenziale 13 Le PA sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione pubblica : → P IANO T RIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE : aggiornato annualmente e comunicato al Dipartimento entro 30 giorni dalla sua adozione18, cura l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso l’attuazione di processi di mobilità e reclutamento del personale e indica le risorse finanziarie destinate a tale piano . lOMoARcPSD|7372380 Il dipendente deve permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a 5 anni. In seguito, può essere trasferito all’interno della stessa amministrazione o in altra amministrazione (previo accordo tra le amministrazioni interessate), in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti. In materia di INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI INCARICH I, valgono le seguenti disposizioni: Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto con questi rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza negli ultimi 2 anni I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi 16. Sono esclusi i casi di: - Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - Utilizzazione di opere dell’ingegno o invenzioni industriali create dall’autore - Partecipazione a convegni o seminari - Attività di formazione diretta ai dipendenti della PA, nonché di docenza e ricerca scientifica - Incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate Le PA non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre PA senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi 3.4 – ORGANI GOVERNATIVI DI VIGILANZA Il D IPARTIMENTO DELLA F UNZIONE P UBBLICA è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ad esso spetta la definizione delle modalità di acquisizione e delle spese per il personale presso le PA e la vigilanza sugli obblighi di pubblicazione. In merito, trasmette l’elenco delle amministrazioni inadempienti alla Corte dei Conti, entro il 31/12 di ogni anno. Entro lo stesso periodo riferisce al Parlamento sui dati raccolti, con il potere di formulare nuove proposte in materia. Con riferimento alle Regioni ed agli enti locali, predispone annualmente il Piano Triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle PA17, che è approvato con decreto dal Ministro della Pubblica Amministrazione. Il Piano contiene: - Azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione, trasparenza e digitalizzazione delle PA e la conformità ai principi di imparzialità e buon andamento - Azioni dirette a implementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni - Indicazione delle modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della Concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali In materia di anticorruzione, il Dipartimento svolge le seguenti funzioni: a) Coordina l’attuazione di strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella PA b) Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione c) Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni 16 In caso di inosservanza del divieto, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le eventuali prestazioni svolte deve essere versato nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente 17 Il “Nucleo della Concretezza” è composto da 53 membri e assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano, con il potere di effettuare sopralluoghi. Una relazione sugli esiti di tali sopralluoghi è trasmessa entro il 30/06 di ogni anno dal Dipartimento della funzione pubblica al Ministro per la Pubblica Amministrazione, al Ministro dell’Interno e alla Corte dei Conti 18 In assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni 14 lOMoARcPSD|7372380 Ciascuna PA adotta le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento esclusivamente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale → C ONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PERSONALE : con annessa una Relazione sui risultati della gestione del personale, deve essere inviato anche alla Corte dei Conti , entro il 31/05 → R APPORTO INFORMATICO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATE : trasmesso anche all’OIV entro il 31/01 → D ATI RELATIVI A TUTTI GLI INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI A QUALSIASI TITOLO : indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (con pubblicazione sul sito istituzionale in “formato aperto”) → C OMPENSI EROGATI PER CIASCUN DIPENDENTE : distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato L’I SPETTORATO PER LA F UNZIONE P UBBLICA vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività (semplificazione delle procedure), sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi . Può compiere ispezioni avvalendosi della Guardia di Finanza. 3.5 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI Il rapporto di servizio tra il dipendente e la PA si instaura con un contratto, dal quale derivano sia il dovere di agire prestando una determinata attività (dovere di ufficio) che i comportamenti da seguire nei confronti della PA e dei cittadini (codice di comportamento). Tramite il C ODICE DI C OMPORTAMENTO DEI D IPENDENTI P UBBLIC I (DPR 62/2013), vengono indicati doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Il Codice è approvato con DPR, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (previa intesa in Conferenza unificata). È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all’assunzione. In particolare, tra i DOVERI DEL DIPENDENTE vi sono: - Uniformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa - Rispettare i criteri di economicità, efficienza, efficacia, integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza - Svolgere i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della propria posizione o dei poteri di cui è titolare - Rispettare il segreto d’ufficio e la tutela della privacy, non usando a fini private informazioni in possesso - Osservare le norme del contratto collettivo, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro - Non esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro (dovere di esclusività) - Assicurare lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati con le altre PA - Assicurare la piena parità di trattamento dei destinatari, astenendosi da azioni discriminatorie - Fornire ai cittadini ogni informazione cui abbia titolo e rispetta gli obblighi di pubblicazione (trasparenza) - Eseguire gli ordini impartiti dai superiori (non quando l’atto sia vietato dalla legge) - Non valersi di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non siano di servizio - Non chiedere o accettare compensi, regali o utilità connesse alla prestazione lavorativa 19 (anticorruzione) - Non accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza - Comunicare l’adesione a organizzazioni/associazioni i cui interessi possano interferire con l’attività d’ufficio - Informare per iscritto, all’atto di assegnazione all’ufficio, il dirigente responsabile di tutti i rapporti di collaborazione retribuiti che il dipendente ha o abbia avuto negli ultimi 3 anni con soggetti privati - Astenersi dal partecipare all’adozione di atti che coinvolgano interessi propri, di parenti entro il 2° grado, di coniugi/conviventi o di persone con cui abbia legami di frequentazione abituale (obbligo di astensione)20 19 Per “regali” o “utilità” si intendono quelli/e di valore superiore a 150€ 20 Il dipendente si astiene altresì in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza 15 lOMoARcPSD|7372380 6. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi - Violazione di obblighi lavorativi che abbia determinato la condanna della PA al risarcimento del danno 7. Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni a 6 mesi - Occultamento di fatti relativi ad illecito uso/manomissione/sottrazione di somme o beni dell’ente - Atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista la gravità e la reiterazione - Fino a 2 assenze ingiustificate in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale - Ingiustificate assenze nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione dei servizi 8. Licenziamento con preavviso - Assenza ingiustificata superiore a 3/7 giorni (anche non continuativi) negli ultimi 2/10 anni - Rifiuto ingiustificato del trasferimento disposto dall’amministrazione per esigenze di servizio - Recidiva nel biennio in una mancanza che abbia già comportato la sospensione dal servizio - Reiterazione nel biennio di gravi condotte aggressive/moleste/minacciose/ingiuriose/lesive - Recidiva delle condotte precedentemente esposte 9. Licenziamento senza preavviso - Falsa attestazione della presenza in servizio29 - Presentazione di false certificazioni mediche - Falsità documentali o dichiarative inerenti il rapporto di lavoro o le progressioni di carriera - Reiterata violazione degli obblighi di lavoro che causino una valutazione di insufficiente rendimento - Grave o reiterata violazione del codice di comportamento - Condanna penale definitiva30 Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del Responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Per le restanti sanzioni, il responsabile della struttura è tenuto a segnalare immediatamente e comunque entro 10 giorni all'U FFICIO P ROCEDIMENTI D ISCIPLINAR I i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio, non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno 20 giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa31. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce, ed ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito. Può chiedere parere facoltativo dell’ANAC. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro 20 giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il suo nominativo è sostituito da un codice identificativo. Salvo i casi in cui la sanzione prevista sia il licenziamento , l’autorità disciplinare competente e il dipendente possono, in via conciliativa, procedere alla determinazione concordata della sanzione disciplinare32. In questo caso la procedura di conciliazione deve instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a 30 giorni dalla contestazione dell’addebito, e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La disponibilità della controparte ad accettare, inoltre, deve comunicarsi entro 5 giorni dal ricevimento della proposta . Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale . 3.7 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’IMPIEGATO Per RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PUBBLICO IMPIEGATO si intende la responsabilità in cui incorre un soggetto, avente un rapporto di servizio con un ente pubblico, il quale, in violazione di doveri derivanti da tale rapporto, abbia 29 Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta (medico) 30 L'impiegato sottoposto a procedimento penale per reati gravi può essere sospeso dal servizio con decreto ministeriale 31 Per grave e oggettivo impedimento, il dipendente può chiedere che l'audizione sia differita, per 1 sola volta, con proroga dei termini 32 I termini del procedimento sono sospesi dalla data di apertura della procedura e riprendono a decorrere in caso di esito negativo 18 lOMoARcPSD|7372380 provocato un danno economicamente apprezzabile ad un’amministrazione pubblica o a terzi . Si parla di RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA qualora il danno sia stato cagionato ad una PA . Gli elementi costituenti sono: 1. Rapporto di servizio 2. Dolo o colpa grave (elemento soggettivo o psicologico) 3. Danno (elemento oggettivo): deve essere economicamente valutabile, effettivo ed attuale (include sia i beni materiali del patrimonio dello Stato o degli enti pubblici, sia i danni al prestigio/immagine della PA) 4. Nesso di causalità tra fatto e danno Fa eccezione il caso in cui pubblico dipendente, nel cagionare il danno, abbia eseguito ORDINI DEL SUPERIORE 33. Qualora l’illecito riguardi maneggio di denaro o gestione di somme o valori di appartenenza dello Stato, si parla di RESPONSABILITÀ CONTABILE. I giudizi per l’accertamento della responsabilità amministrativa e contabile spettano alla Corte dei Conti. La sussistenza della responsabilità determina per il dipendente l’obbligo di risarcire l’amministrazione . Sia il diritto al risarcimento che i giudizi di responsabilità si prescrivono in 5anni . La RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI si configura quando l’impiegato pubblico cagioni un danno ingiusto ad un terzo, attraverso un’omissione ingiustificata di atti od operazioni al cui compimento è obbligato per legge. È una forma di responsabilità concorrente, come cita la Costituzione nell’art.28: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici». Quindi, nel caso la condotta antigiuridica sia posta in essere nell’esercizio di un’attività amministrativa, la responsabilità è sia dell’amministrazione che del funzionario che materialmente pone in essere la condotta. Pertanto, il soggetto danneggiato può chiedere il risarcimento dei danni sia alla PA che all’impiegato. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali, la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso . Propria dei dirigenti è infine la RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE, la quale sorge allorché non siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati oppure in caso di inosservanza delle direttive a loro imputabili. La sanzione prevista varia in base alla gravità dei casi: dall’impossibilità del rinnovo dell’incarico alla recessione dal rapporto di lavoro. Inoltre, al dirigente colpevole di violazione del dovere di vigilanza sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione spetta la decurtazione della retribuzione fino a un massimo di 80%. Le sanzioni di responsabilità dirigenziale sono adottate previa consultazione del Comitato dei Garanti34, il quale ha 45 giorni di tempo dalla richiesta : decorso tale termine, si prescinde da suddetto parere. 3.8 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AMMINISTRAZIONE La RESPONSABILITÀ CIVILE DELL ’ AMMINISTRAZIONE può assumere 3 forme diverse: → C ONTRATTUALE : deriva dalla violazione degli obblighi connessi all’esecuzione di un contratto. In tal caso, se l’inadempimento fa sorgere responsabilità dell’amministrazione, il dipendente pubblico ne resta estraneo (il diritto leso è collegato all’obbligo dell’amministrazione, non al dovere d’ufficio della persona fisica ) → P RECONTRATTUALE : deriva dalla violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nella trattativa che precede la stipula di un contratto, che si traduce in un danno per la controparte. Si parla di: - Recesso dalle trattative adducendo motivazioni fondate su fatti inesistenti - Azioni attive di ostacolo all’approvazione o allo svolgimento dei controlli da parte degli organi preposti - Rifiuto illegittimo di firma del contratto → E XTRACONTRATTUALE : deriva dalla produzione di un danno ingiusto ad altri, senza violazione di una preesistente obbligazione. In tal caso, si delinea il meccanismo di “solidarietà passiva” descritto nel Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957): «se a produrre un danno a terzi è un pubblico dipendente NELL ’ ESERCIZIO DI COMPITI ISTITUZIONALI , del danno risponde anche l’ente di appartenenza ». Da ciò consegue che la PA può essere chiamata a risarcire danni arrecati a terzi solo qualora il dipendente li 33 Il pubblico dipendente è, invece, responsabile se ha agito per DELEGA DEL SUPERIORE 34 Composto da 5 membri nominati con DPR, che restano in carica 3 anni e non sono rinnovabili 19 lOMoARcPSD|7372380 abbia arrecati nell’esercizio di compiti istituzionali . La norma definisce però la responsabilità personale dell’impiegato «che provochi ad altri un danno ingiusto, ossia un danno derivante da ogni violazione dei diritti di terzi commessi con dolo o colpa grave ». Gli elementi della responsabilità extracontrattuale sono: 1. Condotta antigiuridica (comportamento attivo od omissivo dell’agente) 2. Danno (pregiudizio economico) 3. Dolo o colpa grave (elemento psicologico o soggettivo) 4. Nesso di causalità tra condotta e danno 3.9 – RESPONSABILITÀ PENALE: REATI CONTRO LA P.A. Il codice penale prevede e punisce una serie di condotte dei dipendenti pubblici e dei privati esercenti un servizio di pubblica necessità a danno della PA. Dal momento che la responsabilità penale è personale, la PA non può essere ritenuta responsabile: potranno esserlo solo le singole persone preposte agli uffici od organi . I reati che possono essere compiuti dai pubblici impiegati si dividono in reati propri, in cui la qualità di impiegato/funzionario è necessaria per l’esistenza del reato, e reati comuni, che potrebbero essere commessi da un qualsiasi soggetto (ma la qualità di pubblico funzionario può comportare un aumento di pena o un mutamento della figura del reato ). Il Codice penale prevede una sezione dedicata ai DELITTI CONTRO LA PA . Il Capo I è dedicato ai delitti dei pubblici ufficiali35 contro la PA: P ECULATO : l’appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui prevede reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi. Se l’appropriazione si è verificata giovandosi dell’errore altrui, o se il colpevole ha agito al solo scopo di fare momentaneo uso della cosa per poi restituirla, la pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni M ALVERSAZIONE AI DANNI DELLO S TATO : chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni I NDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO S TATO : punita con reclusione da 6 mesi a 3 anni36. Ove il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri, la pena prevista è la reclusione da 1 a 4 anni C ONCUSSIONE : il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni C ORRUZIONE - Corruzione per l’esercizio della funzione : il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni riceve indebitamente denaro o altra utilità (o ne accetta la promessa) è punito con la reclusione da 3 a 8 anni - Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio : il pubblico ufficiale che, per omettere, ritardare o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve denaro o altra utilità (o ne accetta la promessa), è punito con la reclusione da 6 a 10 anni - Corruzione in atti giudiziari : se i precedenti reati sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni37 - Induzione indebita a dare/promettere utilità : il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, a lui o a un terzo, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi - Istigazione alla corruzione : prevede la riduzione di 1/3 delle condanne appena elencate A BUSO D ’ UFFICIO : il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni, in violazione di legge oppure omettendo di astenersi in presenza di conflitti di interesse, procura intenzionalmente a sé un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni U TILIZZAZIONE D ’ INVENZIONI CONOSCIUTE PER RAGIONI D ’ UFFICIO : l’impiego di invenzioni o scoperte scientifiche o industriali che debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da 1 a 5 anni 35 Ai sensi di legge, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa 36 Qualora la somma indebitamente percepita sia inferiore a 3.999,96€, si applica una sanzione amministrativa 37 Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni 20 lOMoARcPSD|7372380 R EQUISITI DI EFFICACIA : sono richiesti perché affinché l’atto possa produrre i suoi effetti , ovvero sia EFFICACE - Requisiti di esecutività (ex tunc): necessari perché l’atto sia portato ad esecuzione 1. Controlli preventivi (operano come “condizioni sospensive”) 2. Verificarsi del termine iniziale o della condizione sospensiva 3. Accettazione dell’interessato (atti recettizi45) - Requisiti di obbligatorietà (ex nunc): l’atto, già esecutivo, diventa obbligatorio per i destinatari 1. Notificazioni 2. Trasmissione e pubblicazione del provvedimento 3. Comunicazioni Per cui, mentre l’INVALIDITÀ dell’atto presuppone l’esistenza di vizi intrinseci all’atto stesso, l’INEFFICACIA deriva da elementi estrinseci al negozio e inerenti alla volontà delle parti. In particolare, l’efficacia si distingue in: Efficacia spaziale : inerente alla delimitazione territoriale dell’efficacia dell’atto (statuti comunali) Efficacia temporale - Decorrenza degli effetti : si distingue tra atti ad efficacia immediata e atti ad efficacia differita - Durata egli effetti : possono esistere atti ad effetto istantaneo e atti ad effetto prolungato nel tempo 4.3 – PATOLOGIE DEGLI ATTI Gli atti amministrativi possono essere affetti da VIZI DI LEGITTIMITÀ, se risultano contrari alle norme giuridiche che disciplinano il potere esercitato dall’autorità emanante, o da VIZIO DI MERITO46 . Questi ultimi conseguono dalla violazione del principio di buona amministrazione, e si concretizzano in violazioni di norme non giuridiche di opportunità, equità, eticità od economicità. Sono, pertanto, giuridicamente irrilevanti . Si parla, rispettivamente, si casi di illegittimità ed inopportunità dei provvedimenti amministrativi. Gli STATI PATOLOGIC I di un atto amministrativo dipendono dalla divergenza dell’atto dai parametri normativi: N ULLITÀ /I NESISTENZA : l’atto è affetto da un vizio tale da non renderlo idoneo a produrre effetti giuridici . L’atto nullo non può essere sanato né convalidato ; è invece ammessa la conversione in un atto valido. - Nullità strutturale : manca degli elementi essenziali - Incompetenza assoluta : emanato in violazione delle norme attributive del potere, cioè posto in essere da un’autorità appartenente ad un diverso settore amministrativo (difetto assoluto di attribuzione) - Violazione o elusione del giudicato : l’atto reitera un vizio già censurato dal giudice amministrativo - Carenza di potere : emanato nell’esercizio di un potere che nessuna norma prevede A NNULLABILITÀ : pur in presenza di un vizio di legittimità, l’atto è idoneo a produrre effetti (efficacia interinale) finché non ne viene riconosciuta l’illegittimità in giudizio (gli effetti sono precari e durano fino all’annullamento). Può essere sanato, ratificato, convalidato o convertito in un atto valido. - Violazione di legge : contrasto fra l’atto e l’ordinamento giuridico - Incompetenza relativa : l’emanazione dell’atto spetta ad un organo diverso interno alla stessa PA - Eccesso di potere : configura un atto viziato da una scorrettezza discrezionale 47: 1. Sviamento : l’atto non persegue l’interesse pubblico, ma quello di un privato o di un gruppo (sviamento dall’interesse pubblico), oppure un interesse pur sempre pubblico ma diverso da quello tipico rispetto al quale il potere è previsto dall’ordinamento (sviamento dalla causa tipica) 2. Travisamento/Erronea valutazione dei fatti : vengono dati per esistenti fatti inesistenti e viceversa 3. Manifesta ingiustizia : eventuale sproporzione tra sanzione e illecito 4. Contraddittorietà tra più parti dello stesso atto o tra più atti 5. Illogicità, irragionevolezza, carenza della motivazione 6. Vizi della volontà 7. Violazione della prassi amministrativa 45 Gli atti recettizi diventano efficaci solo quando pervengono alla conoscenza del destinatario 46 I vizi di merito possono invalidare solo gli atti discrezionali (per i quali è concesso alla PA di vagliarne l’opportunità e la convenienza) 47 Il vizio di “eccesso di potere”, pertanto, non si può configurare per gli atti vincolati (in cui non v’è discrezionalità) 23 lOMoARcPSD|7372380 8. Violazione di circolari o norme interne 9. Disparità di trattamento tra situazioni simili Bisogna comunque evidenziare che NON È ANNULLABILE il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti (vizi formali) qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto esser diverso da quello adottato I RREGOLARITÀ : la difformità dell’atto dal paradigma normativo non è tale da comprometterne la portata e la validità (la legge prevede solamente sanzioni di natura amministrativa a carico dell’agente) I MPERFEZIONE : quando il ciclo di formazione dell’atto non è stato ancora concluso I NEFFICACIA : un atto perfetto non è idoneo a produrre effetti giuridici (mancanza dei requisiti di efficacia) I NESEGUIBILITÀ : l’atto diviene temporaneamente inefficace a causa di un atto ostativo (sospensione) 4.4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI In relazione ai RAPPORTI TRA GLI ATT I - Atti composti : formati da più manifestazioni di volontà così unite che si considerano un solo atto - Atti contestuali : risultano dalla riunione di più atti autonomi in un’unica manifestazione esteriore In relazione ai RAPPORTI TRA GLI AGENTI - Atti semplici : posti in essere da un solo organo individuale - Atti collegiali : posti in essere da un solo organo, composto da più persone - Atti di concerto : imputabili ad un solo organo/soggetto ma emanati col consenso di un altro - Atti complessi (codecisioni): risultato del concorso di volontà di più organi/soggetti diretto allo stesso fine e mossi dallo stesso interesse (l’assenza di uno dei contributi non ne consente la perfezione) - Contratti : risultanti dalle manifestazioni di volontà di due o più parti e destinati alla composizione dei relativi interessi contrapposti In relazione ai PROCEDIMENTI - Atti presupposti : sono il risultato di procedimenti autonomi ma collegati ad altri procedimenti, successivi, di cui condizionano la validità o l’efficacia - Atti endoprocedimentali : parte di un procedimento e preordinati all’emanazione di un atto finale 1. Atti propulsivi (istanze, richieste, ricorsi) 2. Atti preparatori (pareri, accordi preliminari, designazioni) - Provvedimenti amministrativi : gli atti finali del procedimento In relazione ai DESTINATARI - Atti particolari : destinati ad un solo soggetto - Atti con pluralità di destinatari 1. Atti collettivi (dispongono in modo inscindibile nei confronti di tutti, ogni vizio inficia l’atto finale) 2. Atti plurimi (ogni destinatario è raggiunto da un effetto diverso, l’annullamento di un singolo atto non travolge anche gli altri) 3. Atti generali (i destinatari sono determinati solo a posteriori) 4. Atti regolamentari (i destinatari non sono determinati neppure a posteriori) In relazione alla NATURA DELL ’ ATTIVITÀ ESERCITATA - Atti di amministrazione attiva : diretti a soddisfare gli interessi della PA (provvedimenti) - Atti di amministrazione consultiva : tendenti a consigliare gli organi di amministrazione attiva (pareri) - Atti di amministrazione di controllo : volti a sindacare l’operato dell’amministrazione attiva (controlli) In relazione alla DISCREZIONALITÀ48 - Atti vincolati : l’amministrazione è obbligata ad intervenire nei modi previsti dalla legge - Atti discrezionali : lasciano margini di manovra rispetto ai modi, tempi, mezzi o ai contenuti In relazione all’EFFICACIA - Atti costitutivi : creano, modificano od estinguono un rapporto giuridico (provvedimenti) - Atti dichiarativi : si limitano ad accertare una determinata situazione, senza influire su di essa 48 Discrezionalità = la potestà riconosciuta alla PA di valutare concretamente il pubblico interesse e i propri comportamenti 24 lOMoARcPSD|7372380 - Atti di accertamento (accertamento costitutivi): rendono incontestabile una situazione accertata In relazione al RISULTATO - Atti ampliativi : attribuiscono al destinatario nuovi poteri e facoltà, ampliando la sua sfera giuridica - Atti restrittivi restringono la sfera giuridica del destinatario Gli atti “in senso stretto” comprendono solo quegli atti amministrativi che non producono effetti nei confronti di terzi (meri atti) e che, quindi, non possono essere qualificati come provvedimenti amministrativi. Ne consegue che tali atti non sono dotati di autoritarietà ed esecutorietà. Possono essere raggruppati in: A TTI CONSISTENTI IN MANIFESTAZIONI DI VOLONTÀ - Atti paritetici : la PA tenuta a far fronte ad un obbligo a suo carico in relazione ad un rapporto di diritto pubblico di natura patrimoniale, determina in modo unilaterale il contenuto dell’obbligo (stipendi) - Atti facenti parte del procedimento amministrativo (fase preparatoria) 1. Richieste preliminari (un’autorità si rivolge ad un’altra per sollecitare l’emanazione di un atto) 2. Designazioni (indicazioni di nominativi all’autorità competente a provvedere ad una nomina) 3. Accordi preliminari (che l’autorità competente all’emanazione dell’atto deve concludere con altre) A TTI CONSISTENTI IN MANIFESTAZIONI DI SCIENZA O CONOSCENZA (atti ricognitivi) - Acclaramenti : acquisizioni di scienza circa l’esistenza, la misurazione e l’analisi tecnica di dati - Accertamenti : pari agli acclaramenti, ma possono attribuire una qualità giuridica - Certazioni : pari agli accertamenti, ma possono creare delle qualificazioni - Ispezioni : acquisizioni di scienza espletate dagli organi ordinari - Inchieste : ispezioni particolarmente qualificate in ordine all’oggetto dell’acquisizione - Verbalizzazioni : atti di scienza che documentano atti giuridici, operazioni o meri comportamenti - Certificazioni : dichiarazioni di scienza esternate in un documento in funzione partecipativa - Registrazioni : dichiarazioni di scienza aventi lo scopo di attestare fatti accertati dalla PA - Notificazioni : misure individuali con cui l’atto è portato a conoscenza del destinatario - Comunicazioni : atti di conoscenza mediante i quali la P.A. informa dell’emanazione di un atto o del verificarsi di un fatto A TTI CONSISTENTI IN MANIFESTAZIONI DI GIUDIZIO (atti di valutazione) - Giudizio sull’idoneità dei candidati - Relazioni delle Commissioni d’inchiesta - Proposte e pareri 4.5 – CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEI PROVVEDIMENTI Il PROVVEDIMENTO è una manifestazione di volontà avente rilevanza esterna, posta in essere da un’autorità amministrativa, finalizzata al perseguimento del pubblico interesse, indirizzata a soggetti determinati o determinabili e in grado di apportare modifiche unilaterali della loro sfera giuridica . I suoi caratteri sono: A UTORITARIETÀ : è idoneo a produrre effetti giuridici su terzi (imperatività), a prescindere dalla loro volontà T IPICITÀ : dev’essere espressamente previsto dalla legge, che ne indica presupposti, funzione e contenuto N OMINATIVITÀ : ogni provvedimento è riconducibile ad uno specifico schema di legge U NILATERALITÀ : non ha bisogno del concorso della volontà dei destinatari per esistere I NOPPUGNABILITÀ : è idoneo a divenire definitivo in seguito a un termine di decadenza per l’impugnazione E FFICACIA : consiste nella capacità di produrre effetti giuridici. Può essere subordinata al compimento di determinate operazioni, al verificarsi di alcune circostanze o all’emanazione di altri atti, risentendo altresì di limiti territoriali e temporali (il provvedimento amministrativo è solitamente irretroattivo) E SECUTIVITÀ : l’idoneità a produrre effetti in modo automatico ed immediato una volta divenuto efficace E SECUTORIETÀ : è un “carattere eccezionale” del provvedimento e consiste nella possibilità della PA di provvedere direttamente e coattivamente all’esecuzione del provvedimento, senza ricorrere ad un giudice (autotutela esecutiva) e contro la volontà dei soggetti sulla posizione dei quali va ad incidere 25 lOMoARcPSD|7372380 4. P RELAZIONE SU BENI CULTURAL I: la PA ha diritto di prelazione su un bene oggetto di compravendita tra privati, se tale bene è ritenuto di interesse storico o artistico (il prezzo è pattuito tra le parti) 5. L IMITAZIONE ESPROPRIATIVA : la PA non acquista la proprietà sul bene, ma ne limita l’esercizio 6. O RDINI DI DISTRUZIONE / NON UTILIZZAZIONE DI BEN I: provvedimenti adottati a fini preventivi e cautelari che comportano la perdita della proprietà (includono il sequestro cautelare) P ERSONAL I: privano i soggetti di poteri inerenti ai diritti della persona . Tradizionalmente identificati negli ordini amministrativi, possono avere contenuto positivo (comandi) oppure contenuto negativo (divieti) 1. Ordini prescrittivi 2. Ordini di polizia 3. Ordinanze di pubblica sicurezza (competenza esclusiva del Prefetto) 4. Ordini dell’autorità sanitaria (obbligo di vaccinazione) O BBLIGATORI : costituiscono un rapporto obbligatorio tra cittadino e PA, imponendo ai destinatari lo svolgimento di una determinata prestazione senza predisporre alcuna forma di indennizzo : 1. Obbligo di pagare i tributi 2. Obblighi di fare (precettazioni) 3. Obbligo di procedere alle assunzioni delle categorie protette I PROVVEDIMENTI SANZIONATOR I possono dividersi in: Sanzioni disciplinari : riferite a soggetti che sono in un rapporto di servizio con l’amministrazione Sanzioni accessorie : portano alla privazione o sospensione di diritti - S EQUESTRO AMMINISTRATIVO : provvedimento di carattere cautelare e provvisorio, tendente a conseguire la custodia e la conservazione dei beni che siano stati strumento o risultato di un illecito amministrativo, in vista di un provvedimento definitivo di carattere ablativo (confisca) - C ONFISCA : a differenza del sequestro, la confisca è una sanzione definitiva e successiva, con la quale il diritto di proprietà è trasferito coattivamente alla PA (avocazione di cave e torbiere alle Regioni) Le sanzioni amministrative possono anche dividersi in: Sanzioni ripristinatorie: mirano a reintegrare l’interesse pubblico leso Sanzioni afflittive : mirano a colpire il colpevole dell’illecito - Pecuniarie - Interdittive (incidono sull’attività del soggetto colpito) I PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO si distinguono a seconda dei loro effetti: A TTI DEMOLITORI : hanno come effetto la rimozione di un provvedimento invalido - A NNULLAMENTO D ’ UFFICIO : la PA elimina un atto affetto da vizi di legittimità e rimuove retroattivamente i suoi effetti prodotti. Il potere di annullamento spetta all’organo che ha emanato l’atto o a quello gerarchicamente superiore , previo accertamento dell’esistenza di 3 presupposti (art.21 L.241/90): 1. Vizi di ECCESSO DI POTERE o INCOMPETENZA RELATIVA 2. Esistenza di un interesse pubblico SPECIFICO , CONCRETO e ATTUALE che prevalga sui controinteressati 3. Termini ragionevoli per il ritiro dell’atto 52 - R EVOCA : elimina un atto affetto da vizi di merito con decorrenza non retroattiva . Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, la PA ha l'obbligo di indennizzo. Necessita di: 1. Nuova valutazione dell’interesse pubblico originario 2. Sopravvenute circostanze che rendono inopportuno il provvedimento (abrogazione) - P RONUNCIA DI D ECADENZA : particolare tipo di revoca con effetti non retroattivi che ricorre in caso di: 1. Inadempimenti di obblighi imposti dal provvedimento 2. Mancato esercizio di facoltà derivanti dal provvedimento per un dato periodo di tempo 3. Venir meno di requisiti di idoneità per la continuazione del rapporto - S OSPENSIONE : paralizza temporaneamente l’efficacia/eseguibilità di un provvedimento per gravi motivi 53 52 In caso di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici il termine non può essere superiore a 12 mes i 53 I termini di sospensione non devono superare i termini dell’annullamento d’ufficio 28 lOMoARcPSD|7372380 - R INNOVAZIONE : la PA emana un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello scaduto - R ITIRO : ricorre quando viene ritirato un atto amministrativo NON ANCORA EFFICACE A TTI DI C ONVALESCENZA : qualora si decida per la sanatoria di un provvedimento riconosciuto come viziato. La “convalescenza” è la situazione in cui si trovano gli atti illegittimi, e quindi annullabili, in seguito all’intervento di atti di secondo grado diretti a conservare gli effetti fino a quel momento prodotti - Convalida : elimina retroattivamente i vizi di legittimità di un atto invalido emanato dalla stessa PA - Ratifica : provvedimento con efficacia retroattiva un’autorità sana il vizio di incompetenza relativa determinato da un’altra autorità che ha emanato l’atto viziato - Sanatoria : un atto o presupposto di legittimità del procedimento, mancante nel processo di emanazione dell’atto amministrativo, viene emesso successivamente (ha efficacia retroattiva) - Riforma : revisione dell’atto che non comporta una totale eliminazione (ha efficacia retroattiva) A TTI DI CONSERVAZIONE : qualora l’atto, pur viziato, sia egualmente in grado di soddisfare l’interesse pubblico, l’atto di conservazione cerca di rendere l’atto “inattaccabile” da parte dei soggetti destinatari - Consolidazione : dipende dal decorso del termine entro il quale l’interessato avrebbe potuto proporre ricorso contro l’atto invalido. Trascorso tale termine, l’atto amministrativo diviene inoppugnabile - Acquiescenza : il soggetto privato dimostrando, con manifestazioni espresse o per fatti concludenti, di essere d’accordo con l’operato della PA, si preclude la possibilità di impugnare l’atto amministrativo - Conversione : consiste nel considerare un atto nullo o illegittimo, come appartenente ad un altro tipo, di cui esso presenta i requisiti di forma e di sostanza. Si concretizza in un processo interpretativo in sede di riesame che sana l’originario provvedimento invalido, trasformandolo in un atto diverso A TTI CONFERMATIV I: l’amministrazione ritiene che il provvedimento non necessiti di interventi di sanatoria - Conferma : a seguito del riesame, l’atto risulta conforme alla legge - Proroga : provvedimento discrezionale con cui si differisce il termine di scadenza dell’atto ad un momento successivo rispetto a quello previsto (presuppone che il rapporto non sia già scaduto) - Rettifica : un provvedimento valido ma affetto da una semplice irregolarità (non invalidante) viene corretto con la conseguente eliminazione degli errori (errori materiali o semplici errori involontari) 5. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO è l’insieme delle azioni e comportamenti che devono essere posti in essere e delle regole che devono essere rispettate dalla PA perché possa emanare un provvedimento amministrativo. È l’insieme di una pluralità di atti susseguenti e diversi tra loro ma preordinati allo stesso fine, cioè alla produzione di effetti giuridici nella sfera giuridica di determinati (o determinabili) soggetti. Si articola in 4 fasi : 1. Fase d’iniziativa 2. Fase istruttoria (e consultiva) 3. Fase decisoria 4. Fase integrativa dell’efficacia Tra i due estremi del procedimento si trovano gli atti endoprocedimentali, che contribuiscono a condizionare la scelta finale (pareri, valutazioni tecniche). Più procedimenti sono connessi allorché l’atto conclusivo di un procedimento condiziona l’esercizio del potere nel corso di un altro procedimento (connessione funzionale): - Presupposizione : al fine di esercitare legittimamente un potere occorre la sussistenza di un atto che funge da “presupposto” di un altro provvedimento - Consecuzione : per svolgere un’attività il privato deve ottenere distinti provvedimenti, non connessi sotto il profilo giuridico, ma attinenti allo stesso bene 5.1 – PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO La Legge 241/90, nel dettare i PRINCIPI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , si rifà ai principi dell’attività amministrativa (buon andamento, imparzialità, efficienza, pubblicità, trasparenza), aggiungendo: F UNZIONALIZZAZIONE : il procedimento deve tendere al soddisfacimento di interessi prefissati S EMPLIFICAZIONE E CELERITÀ : la PA non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria (principio di non aggravamento del procedimento) 29 lOMoARcPSD|7372380 P ROPORZIONALITÀ : la scelta dell'amministrazione deve comportare il minor sacrificio possibile sia per le finanze pubbliche che per l'eventuale lesione di diritti o interessi privati N ECESSARIETÀ : la mancanza del procedimento comporta l’annullabilità dell’esercizio dell’attività C ONGRUITÀ , COERENZA , LOGICITÀ O RAGIONEVOLEZZA CON IL PRESUPPOSTO : ci deve essere corrispondenza tra le premesse che hanno mosso l’amministrazione e le sue conseguenze C ONOSCIBILITÀ : inerente agli istituti della trasparenza (diritto di accesso agli atti) e della partecipazione C OLLABORAZIONE E BUONA FEDE : devono sempre contraddistinguere i rapporti tra cittadino e PA 5.2 – FASE DI INIZIATIVA La FASE D ’ INIZIATIVA (o preparatoria) si differenzia principalmente a seconda dell’atto propulsivo: → I NIZIATIVA D ’ UFFICIO : l’amministrazione si attiva automaticamente al ricorrere di certi presupposti, generando a capo del destinatario un interesse legittimo oppositivo: Autonoma : l’iniziativa proviene dallo stesso organo competente all’emanazione dell’atto finale Eteronoma : l’iniziativa proviene da un organo diverso da quello competente - Richiesta : una PA si rivolge ad un’altra per sollecitare l’emanazione di un atto che altrimenti non potrebbe essere emanato (possono essere facoltative/obbligatorie, vincolanti/non vincolanti ) - Proposta : manifestazione di giudizio dell’organo propulsivo circa il contenuto da dare all’atto (possono essere facoltative/obbligatorie, vincolanti/non vincolanti ) - Segnalazione: come la richiesta, ma non crea per il destinatario alcun obbligo di provvedere → I NIZIATIVA DI PARTE : sorge da un soggetto privato o pubblico, ma diverso dall’amministrazione cui è attribuito il potere di provvedere , titolare di un interesse legittimo pretensivo: Istanza : domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore, che genera un obbligo per l’autorità amministrativa Esposto: come l’istanza, ma non genera alcun obbligo per l’autorità amministrativa Denuncia : dichiarazione di un privato resa all’autorità amministrativa, al fine di provocare l’esercizio dei suoi poteri, con l’emanazione di un provvedimento Ricorso : reclamo dell’interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della PA ritenuti lesivi di diritti o interessi legittimi Istanze, richieste e proposte vincolanti determinano per l’amministrazione l’OBBLIGO DI PROCEDERE . L’art.4 L.241/90 descrive la figura del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, enunciando che «tutte le PA sono tenute a determinare l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale». D’altra parte l’omessa designazione del responsabile non comporta l’invalidità del procedimento, ma implica solo che il dirigente preposto all’Unità Organizzativa sia considerato responsabile del procedimento. L’art.5 dispone l’obbligo di comunicare l’unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nome del responsabile del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi (e a chiunque ne abbia interesse). Tra i suoi compiti annovera (art.6 L.241/90): Valuta le condizioni di ammissibilità, i presupposti, i requisiti di legittimazione per l’emanazione dell’atto Accerta di ufficio i fatti, esperisce accertamenti tecnici, ispezioni e chiede esibizioni documentali Chiede il rilascio/rettifica di dichiarazioni o istanze erronee/incomplete Propone l’indizione o indice le conferenze di servizi Cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge Adotta il provvedimento finale, oppure lo trasmette all’organo competente per l’adozione54 La COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (art.7 L.241/90), compito del Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente diffusa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato 54 L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento, se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale 30 Per le modifiche apportate dalla L.120/2020, fino al 30/06/2023 le amministrazioni procedenti hanno facoltà di utilizzare la conferenza semplificata ogniqualvolta debba essere indetta una conferenza decisoria. In tal caso, tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro e non oltre 60 giorni . lOMoARcPSD|7372380 a) L’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione b) Il termine per le richieste di integrazioni documentali relative a fatti, stati o qualità non in possesso della PA o non direttamente acquisibili presso altre PA, che può essere di massimo di 15 giorni c) Il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, nel rispetto dei termini di conclusione del procedimento e comunque non superiore a 45 giorni 56 d) Data dell’eventuale Conferenza Simultanea, entro 10 giorni dalla scadenza del termine precedente La mancata comunicazione della determinazione entro i termini equivale a SILENZIO - ASSENSO → S IMULTANEA : ogni ente è rappresentato da un soggetto che esprime la posizione dell’amministrazione, cioè il Rappresentante Unico57. La conferenza può svolgersi in via telematica, ma necessariamente in modalità sincrona, e deve concludersi entro 45 giorni dalla data della prima riunione 56. Può essere indetta in caso: 1. Si sia già svolta la conferenza preliminare 2. Nel corso della conferenza semplificata siano state indicate condizioni o modifiche contrattuali 3. Sussistenza di casi di particolare complessità 4. Progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale regionale (VIA)58 In caso di conclusione NEGATIVA della Conferenza, questa produce automaticamente il rigetto della domanda . In caso di conclusione POSITIVA della Conferenza , entro 5 giorni lavorativi dal termine della presentazione delle determinazioni la PA procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza. Quest’ultima sostituisce tutti gli atti di assenso di competenza delle PA interessate . Si considera acquisito l’assenso delle PA il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, non abbia espresso la propria posizione o l’abbia espressa oltre i termini, oppure abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non in oggetto. In caso di approvazione unanime, la determinazione è immediatamente efficace, mentre in caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati. Questi ultimi devono essere motivati e possono essere espressi dalle PA non consenzienti entro 10 giorni dalla comunicazione della determinazione della Conferenza al Ministro competente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in tali casi, indice una riunione con le amministrazioni dissenzienti entro 15 giorni (una seconda riunione è prevista in caso di partecipazione delle amministrazioni delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano). In caso non si prevenga ancora ad alcun accordo, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri. 5.5 – FASE DECISORIA La FASE DECISORIA concerne la determinazione del contenuto dell’atto e la formazione ed emanazione dell’atto stesso. La fase decisoria può essere definita con un provvedimento unilaterale (provvedimentale), con un accordo tra le parti (negoziata), oppure con un fatto, il “silenzio significativo ” (tacita). Per quanto riguarda la MODALITÀ PROVVEDIMENTALE, il contenuto del provvedimento finale può dipendere direttamente o indirettamente da altri atti, che pertanto rientrano nella fase decisoria: Deliberazioni preparatorie: vincolanti quanto al contenuto della deliberazione Designazioni: indicazioni di nominativi all’autorità che deve procedere ad una nomina Autorizzazioni in funzione di controllo: la PA può provvedere alla rimozione del limite legale che si frappone al compimento dell’atto ed esprime il proprio parere circa l’atto che le è stato presentato Proposte e pareri vincolanti: pur facenti parte dell’iniziativa, i loro effetti ricadono nella fase decisoria 56 Se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, dei beni culturali o della salute dei cittadini il termine è 90 giorni 57 Ciascuna Regione/ente locale definisce autonomamente i modi di designazione del rappresentante unico delle loro amministrazioni, mentre per le amministrazioni statali è nominato dal Presidente del Consiglio (amministrazione centrale) o dal Prefetto (periferica) 58 Indetta dalla PA competente al rilascio della VIA non oltre 10 giorni dall’esito della verifica documentale. Il termine di conclusione è 150 giorni, prolungabili di ulteriori 60 giorni in caso di accertamento o indagini di particolare complessità 33 lOMoARcPSD|7372380 La PA ha il DOVERE DI CHIUDERE IL PROCEDIMENTO MEDIANTE PROVVEDIMENTO ESPRESSO. In caso di non individuazione espressa del termine, dispone di 30 giorni per emanare il provvedimento 59. La sospensione dei termini del procedimento può avvenire in 3 casi: → Per l’acquisizione di informazioni o certificazioni che non sono in possesso dell’amministrazione o non sono direttamente acquisibili presso altre PA, il termine del procedimento può essere sospeso, per 1 sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni → Ove per disposizione espressa sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi/enti appositi, e questi abbiano chiesto alla PA procedente la necessità di ulteriori esigenze istruttorie, i termini possono essere interrotti per 1 sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. Qualora tali organi/enti non provvedano nei termini prefissati, o comunque entro 90 giorni, il responsabile del procedimento chiede suddette valutazioni tecniche ad altri organi enti pubblici o istituti universitari dotati di qualificazioni e capacità tecniche equipollenti → Nei procedimenti ad istanza di parte, prima dell’adozione di un provvedimento negativo, il Responsabile del procedimento comunica agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni60. La ricezione della comunicazione sospende i termini, che ricominciano a decorrere 10 giorni dopo il ricevimento di suddetta comunicazione o della presentazione di eventuali osservazioni Se il termine decorre senza azioni o comunicazioni da parte dell’amministrazione, il privato può rivolgersi al Responsabile del procedimento perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario. Pertanto, l’ordinamento giuridico tutela il privato riconoscendo poteri sostitutivi ad amministrazioni diverse oppure formulando ipotesi di illecito disciplinare a carico dei dipendenti. Di conseguenza, le PA e i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento . Ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato (art.3 L.241/90), ad eccezione di atti normativi e a contenuto generale (regolamenti). Secondo l’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE , la PA deve individuare: Presupposti di fatto : elementi, situazioni e dati fattuali a fondamento del provvedimento Ragioni giuridiche : argomentazioni di diritto che sorreggono il provvedimento Il contenuto della motivazione di un provvedimento può anche essere costituito dal rinvio ad altro atto (motivazione per relationem), ma tale atto deve essere indicato espressamente dalla decisione . Sono viziati per VIOLAZIONE DI LEGGE gli atti carenti della motivazione, che indicano in modo incompleto i presupposti di fatto e le regioni giuridiche della decisione o gli atti motivati per relationem che non indichino gli atti da cui risultano le ragioni della decisione . Sono affetti da vizio di ECCESSO DI POTERE gli atti la cui motivazione sia illogica o contraddittoria . La fase decisoria può svolgersi in MODALITÀ NEGOZIATA: la PA procedente può accogliere osservazioni e proposte presentate dai soggetti nella fase istruttoria e concludere accordi con essi al fine di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, compatibili con gli interessi pubblici. Si parla di accordi amministrativi se stipulati tra PA e privati, o di accordi fra pubbliche amministrazioni, se conclusi tra due o più PA: S OSTITUTIV I: hanno funzione sostitutiva del provvedimento, del quale produce gli stessi identici effetti (ha sia rilevanza tra le parti che rilevanza esterna) I NTEGRATIV I: hanno funzione determinativa del contenuto dell’atto ma non costitutiva dei suoi effetti (produce effetti obbligatori tra le parti ma non ha rilevanza esterna) Il recesso unilaterale da tali accordi da parte della PA è ammesso solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l’obbligo di provvedere al pagamento di un indennizzo in relazione ai danni subiti dal privato. 59 Previa delibera del Consiglio dei Ministri e considerando la natura degli interessi pubblici tutelati e la complessità del procedimento, i termini possono essere prorogati ma senza superare i 180 giorn i (ad eccezione dei procedimenti di immigrazione e cittadinanza) 60 In caso di mancato accoglimento di queste osservazioni, l’autorità deve indicarne le motivazioni nel provvedimento finale 34 una PA debba acquisire assensi, concerti o nulla osta da un’altra PA o da un gestore di lOMoARcPSD|7372380 L’art.20 L.241/90 ammette, nei procedimenti ad istanza di parte, la possibilità che il procedimento sia definito mediante SILENZIO - ASSENSO . Il silenzio dell’amministrazione competente equivale ad un accoglimento della domanda, se la medesima non comunica all’interessato il provvedimento di diniego entro i termini stabiliti dalla legge e se non indice una Conferenza di Servizi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza. Al pari di ogni altro provvedimento, anche il silenzio-assenso può essere impugnato dai controinteressati presso il giudice amministrativo oppure può essere annullato d’ufficio o revocato in via di autotutela dalla PA competente. Le disposizioni del silenzio-assenso NON si applicano agli atti concernenti : Difesa nazionale Immigrazione, asilo e cittadinanza Salute e pubblica sicurezza Tutela dell’ambiente e patrimonio culturale Casi espressamente indicati dalla legge, dalla normativa comunitaria o dal Presidente del Consiglio Nei casi in cui beni/servizi pubblici, il silenzio-assenso scatta dopo 30 giorni61. Tale termine può essere posticipato di ulteriori 30 giorn i solamente in caso la PA procedente presenti esigenze istruttorie o richieste di modifica. 5.6 – FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA Al termine della fase decisoria l’atto può considerarsi perfetto ma non sempre efficace. La FASE INTEGRATIVA DELL ’ EFFICACIA è una fase eventuale, rivolta ad integrare le condizioni affinché l’atto adottato produca i suoi effetti. Per gli atti non condizionati da ulteriori operazioni l’efficacia si produce nella fase decisoria. Include: 1. C ONTROLLO PREVENTIVO SUSSEGUENTE : un organo diverso da quello attivo (organo di controllo) verifica la conformità dell’atto all’ordinamento (controllo di legittimità) o la sua opportunità (controllo di merito) 2. C OMUNICAZIONE : finalizzata a portare l’atto a conoscenza del destinatario (atti recettizi). Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, infatti, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario solo con la COMUNICAZIONE ALLO STESSO EFFETTUATA (salvo quelli aventi carattere cautelare e urgente) 5.7 – SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) La SCIA è una segnalazione del richiedente, corredata di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ed ogni altra attestazione eventualmente richiesta dalla legge per accertare determinati requisiti e presupposti), con la quale si avvisa l’autorità competente dell’intraprendenza di una determinata attività . Tale istituto è limitato ad «ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’ ACCERTAMENTO DI REQUISITI E PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA LEGGE O DA ATTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO GENERALE ». La SCIA non può applicarsi a: Difesa nazionale e pubblica sicurezza Immigrazione, asilo e cittadinanza Ambiente e patrimonio culturale Amministrazione della giustizia Amministrazione delle finanze In caso di accertata carenza di requisiti o presupposti, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione62 l’amministrazione competente può adottare provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. Sul sito istituzionale di ciascuna PA è indicato lo Sportello Unico telematico al quale presentare la SCIA. La presentazione di SCIA corredate di dichiarazioni o attestazioni false in merito ai requisiti o ai presupposti richiesti è punita con la reclusione da 1 a 3 anni, ove il fatto non costituisca più grave reato. 61 Se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, dei beni culturali o della salute dei cittadini il termine è 90 giorni 62 Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine è ridotto a 30 giorn i 35 lOMoARcPSD|7372380 A PPALTO : contratto a titolo oneroso stipulato tra stazioni appaltanti e operatori economici con oggetto la progettazione/esecuzione di opere o lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. L’impresa che vince la gara riceve un corrispettivo fisso, senza essere esposta ai rischi operativi. A un appalto destinato all'esercizio di più attività si applicano le disposizioni relative all’attività principale C ONCESSIONE : contratto in cui una o più stazioni appaltanti concedono, a titolo oneroso e per una durata limitata e determinata nel bando di gara, la progettazione/esecuzione di lavori o la fornitura/gestione di servizi ad uno o più operatori economici. Questi ultimi beneficiano del diritto agli utili (possono rifarsi sull’utenza attraverso la riscossione di un canone), oltre che di un eventuale prezzo per il lavoro/servizio reso al pubblico (contro-corrispettivo), ma si assumono altresì il rischio operativo, ossia il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda, sul lato dell’offerta o di entrambi. Per il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, le amministrazioni/enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire un elevato livello di qualità. La sottoscrizione del contratto di concessione può avvenire solo a seguito dell’approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera C ONCORSI DI PROGETTAZIONE : procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi. Sono spesso utilizzati in caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico-forestale, storico-artistico, conservativo nonché tecnologico Vi sono poi alcune forme atipiche: P ARTENARIATO P UBBLICO -P RIVATO (PPP): contratto in cui una o più stazioni appaltanti stipulano con uno o più operatori economici, a titolo oneroso, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera, in cambio della disponibilità, dello sfruttamento economico o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo della stessa. Le modalità di assunzione del rischio operativo sono assunte contrattualmente, ma sugli operatori gravano: - Rischio di costruzione: legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti tecnici e al mancato completamento dell’opera - Rischio di disponibilità: legato alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali - Rischio di domanda: legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa Gli operatori economici che partecipano ai Partenariati Pubblico-Privato sono detti “promotori” C ONTRATTO DI DISPONIBILITÀ : contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo da versare soltanto in corrispondenza dell’effettiva disponibilità dell’opera (canone di disponibilità). Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario A FFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE (GC: General Contractor): contratto col quale una o più stazioni appaltanti si affidano ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria per la realizzazione dell'opera, nel rispetto del progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara. Il bando fissa la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. La scelta di aggiudicare mediante affidamento al GC deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità o al fine di garantire un elevato livello di qualità, sicurezza ed economicità. L’affidamento al GC non è praticabile ove l’importo sia pari o inferiore a 100.000.000€ F INANZA DI PROGETTO : la stazione appaltante può affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. I soggetti privati sono coinvolti non solo nella realizzazione e nella gestione dell’opera, ma anche nel finanziamento iniziale dei costi, parziale o totale. È utilizzabile per realizzare opere pubbliche o lavori di pubblica utilità 38 lOMoARcPSD|7372380 S OCIETÀ DI PROGETTO : il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità può prevedere per l'aggiudicatario la facoltà o l’obbligo di costituire una “società di progetto” in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile . Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società S OCIETÀ PUBBLICA DI PROGETTO : ove il progetto di fattibilità dell'amministrazione/ente aggiudicatore preveda l'attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati L OCAZIONE FINANZIARIA : contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l’esecuzione di lavori. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità: l'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera. È utilizzabile per la realizzazione di opere pubbliche o di lavori di pubblica utilità 6.3 – PRINCIPI, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE In merito all’aggiudicazione ed esecuzione di appalti e concessioni, il Codice richiede i seguenti principi: E CONOMICITÀ : uso ottimale delle risorse da impiegare nella selezione o nell’esecuzione del contratto E FFICACIA : congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico T EMPESTIVITÀ : esigenza di non dilatare la durata del procedimento in assenza di obiettive ragioni C ORRETTEZZA : condotta leale ed improntata a buona fede G ARANZIA DELLA QUALITÀ DELLE PRESTAZION I: che il futuro contraente dovrà fornire L IBERA CONCORRENZA : le stazioni appaltanti non possono limitare artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori. Al fine di favorire l’accesso di microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali o prestazionali65 N ON DISCRIMINAZIONE E PARITÀ DI TRATTAMENTO : valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione di restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione T RASPARENZA E PUBBLICITÀ : procedure di affidamento ed esecuzione di appalti, gli elenchi dei concorrenti ammessi/esclusi e la composizione della commissione giudicatrice con curricula dei suoi componenti devono essere pubblicati e aggiornati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Tutte le informazioni inerenti la programmazione, la scelta del contraente, l’aggiudicazione e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture devono essere trasmessi alla Banca Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC66. Inoltre: → Gli avvisi e i bandi di gara devono essere pubblicati entro 5 giorni dalla loro trasmissione in via telematica all’ Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea 67 → Le stazioni appaltanti comunicano entro 5 giorni l’esclusione ai candidati/offerenti esclusi e la data di stipulazione del contratto con annesso aggiudicatario a tutti gli offerenti → Su richiesta del candidato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica entro 15 giorni dalla ricezione : 1. Motivi di rigetto dell’offerta/domanda di partecipazione 2. Nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto 3. Andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti P ROPORZIONALITÀ : adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento S EMPLIFICAZIONE : le comunicazioni tra soggetti aggiudicanti e aggiudicatori avvengono in via telematica R OTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENT I: favorire la distribuzione delle opportunità tra le imprese S OSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE : previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati nella tutela del territorio e del mare P REVENZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESS I: sia durante la gara che nell’esecuzione del contratto. Ogni dipendente della stazione appaltante che si trovi in situazioni di conflitto di interesse deve darne comunicazione alla stazione appaltante ed ASTENERSI dal partecipare alla procedura di aggiudicazione 65 La mancata suddivisione in lotti funzionali o prestazionali deve essere motivata nel bando/avviso di gara 66 Ad eccezione dei “contratti secretati ” che, per disposizioni di legge, devono essere accompagnati da speciali misure di sicurezza 67 Bandi e avvisi non sono pubblicati in ambito nazionale prima della loro trasmissione agli organi comunitar i 39 lOMoARcPSD|7372380 P REVENZIONE DELLA CORRUZIONE : coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la PA non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Inoltre, non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati In termini di PIANIFICAZIONE GENERALE , ogni Stazione Appaltante adottare: Programma biennale degli acquisti di beni e servizi → il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000€ Programma triennale dei lavori pubblici 68 → il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000€ Progetto di fattibilità tecnica ed economica → per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000€ Avviso di preinformazione 69 → un atto di pianificazione che le stazioni appaltanti devono pubblicare annualmente per rendere nota la volontà di bandire appalti per l’anno successivo, entro il 31/12 Tali progetti necessitano di approvazione, in coerenza con il bilancio, e di aggiornamenti annuali. La PROGETTAZIONE in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici si articola secondo 3 livelli 70: 1. P ROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA : individua la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, includendo indagini e verifiche sull’interesse archeologico, ambientale e paesaggistico e valutazioni sui consumi energetici e sulle misure di mitigazione dell’impatto ambientale. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia, o comunque quando la Stazione Appaltante lo richieda, il progetto è preceduto dal Documento di Fattibilità delle alternative progettuali 2. P ROGETTO DEFINITIVO : individua i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità. Contiene, altresì, il cronoprogramma e tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione 3. P ROGETTO ESECUTIVO : specifica in dettaglio i lavori da realizzare, i costi previsti, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato dal Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita Per gli interventi di manutenzione ordinaria fino a 2.500.000€ sono previste progettazioni semplificate . La VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA , DELLA COMPLETEZZA E DELLA CONFORMITÀ ALLA LEGGE DEGLI ELABORATI PROGETTUAL I è effettuata dalla Stazione Appaltante prima delle procedure di affidamento. In casi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione , la verifica ha luogo prima dell'inizio dei lavori. La verifica viene svolta da: - Organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa europea → Importo pari o superiori alla soglia - Uffici tecnici delle Stazioni Appaltanti → Importi compresi tra 1.000.000€ e la soglia - Responsabile Unico del Procedimento → Importi inferiori a 1.000.000€ Lo svolgimento dell’attività di verifica è INCOMPATIBILE con lo svolgimento, per lo stesso progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo . La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica e viene sottoscritta dal Responsabile del procedimento. Bandi e lettere di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara . Pertanto, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il PROGETTO ESECUTIVO . È vietato il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori 71. 68 Include anche le opere pubbliche incompiute e i lavori complessi che superano la soglia di 15.000.000€ 69 Può essere utilizzato come atto di indizione di una procedura ristretta o negoziata dalle PA aggiudicatrici non central i 70 È consentita l’omissione dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga gli elementi del livello omesso 71 Ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria e STU e nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori (deve essere specificato nella determina a contrarre) 40 lOMoARcPSD|7372380 A STE ELETTRONICHE : processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti elementi delle offerte , che interviene dopo una prima valutazione delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata in modo automatico. L’aggiudicazione di un appalto può essere preceduta da un’asta elettronica se il contenuto dei documenti di gara, soprattutto le specifiche tecniche , può essere fissato in modo preciso 77 6.6 – PROCEDIMENTO DI EVIDENZA PUBBLICA La PROCEDURA DELL ’ EVIDENZA PUBBLICA è il procedimento amministrativo finalizzato ad esternare la sequenza di atti e fatti che conducono alla scelta del contraente e alla stipulazione del contratto, mettendo in evidenza il rispetto del pubblico interesse e del principio della parità di trattamento . Le fasi in cui si suddivide sono: 1. Fase deliberativa 2. Scelta del contraente 3. Aggiudicazione 4. Stipula del contratto 5. Approvazione 6.6.1 – FASE DELIBERATIVA Nella FASE DELIBERATIVA si manifesta la volontà dell’ente di contrattare, si specificano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La determinazione a contrattare, l’ atto con cui manifesta l’intento di iniziare la procedura per concludere un contratto , deve contenere: Scopo che il contratto intende perseguire Oggetto del contratto e clausole essenziali Metodo di scelta del contraente Spesa prevista Capitolati d’oneri : clausole essenziali stabilite dalle PA alle quali deve essere conforme il contratto78 In caso di appalti sotto soglia, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre redatta in modo semplificato , che contenga: 1. Oggetto dell’affidamento 2. Importo 3. Fornitore 4. Ragioni di scelta del fornitore 5. Possesso dei requisiti di carattere generale 6. Possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionali (ove richiesti) 6.6.2 – MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE P ROCEDURA APERTA : procedura in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Consente la partecipazione a chiunque sia in possesso dei requisiti fissati nel bando, il quale deve indicare: a) Requisiti di partecipazione b) Oggetto e condizioni del contratto c) Procedure e criteri per l’aggiudicazione d) Specifiche tecniche 79 e) Nominativo del RUP Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando 80 (ridotto di 5 giorni in caso di offerte elettroniche) 77 Appalti di servizi e lavori con oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non sono oggetto di aste elettroniche 78 I capitolati possono essere generali o speciali, se applicabili ad un singolo o a un insieme di rapporti contrattuali 79 Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture e possono includere una specifica “etichettatura” come mezzo di prova che i lavori, le forniture e i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste 80 Per ragioni di urgenza le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 15 giorn i 43 lOMoARcPSD|7372380 P ROCEDURA RISTRETTA : procedura in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ma può presentare offerte solo chi, in base ad una valutazione preliminare (preselezione), è ritenuto idoneo a concludere il contratto (devono esserci almeno 5 candidati per assicurare i livelli minimi di concorrenza). Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte iniziali è di 30 giorni (riducibili, rispettivamente, a 15/10 giorni) P ROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE : in cui qualsiasi operatore economico può fare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, ma solo gli operatori invitati possono presentare un’offerta iniziale (almeno 3), che è la base per la successiva negoziazione. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte iniziali è 30 giorn i (ridotto a 10/15 giorni) P ROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA : l’amministrazione dispone di maggior discrezionalità nella scelta del contraente, potendo autonomamente interpellare persone e ditte, sulla base di informazioni sulle caratteristiche di qualificazione economica, finanziaria e tecnico-professionali desunte dal mercato, e selezionare almeno 5 operatori . Per tal motivo, è impiegabile solo in situazioni indicate dalla legge : a) Asta deserta od assenza di offerte appropriate b) Appalti destinati a scopi di ricerca, sperimentazione, studio e sviluppo c) I lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico d) Ragioni di estrema urgenza non imputabili all’ente aggiudicatore D IALOGO COMPETITIVO : qualsiasi operatore può chiedere di partecipare a un bando di gara, ma le stazioni appaltanti avviano un dialogo solo con gli operatori (almeno 3) che, in base alle informazioni fornite, sono invitati alla negoziazione. È utilizzato previa motivazione in caso di appalti particolarmente complessi: perciò, l'appalto è aggiudicato solo in base al criterio dell'offerta col MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO . Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte iniziali è di 30 giorni P ARTENARIATO PER L ’ INNOVAZIONE : vi si ricorre se l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori risultanti non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. Qualsiasi operatore economico (almeno 3) può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando o ad un avviso, ma solo gli operatori economici invitati in seguito alla valutazione delle informazioni potranno presentare progetti di ricerca e innovazione. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte iniziali è di 30 giorni 6.6.3 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DEI REQUISITI I criteri di valutazione delle offerte sono il MINOR PREZZO o l’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA (rapporto qualità/prezzo). Il criterio del minor prezzo può essere usato per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, mentre sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti relativi a: - Servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica - Servizi di ingegneria, architettura o di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000€ - Servizi e forniture con notevole contenuto tecnologico o innovativo di importo pari o superiore a 40.000€ In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati: A corpo: il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione A misura: il prezzo convenuto può aumentare o diminuire, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti Sono considerate IRREGOLARI le offerte: a) Che non rispettano i documenti di gara b) Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando/invito c) Che l’amministrazione ha giudicato anormalmente basse Sono considerate INAMMISSIBILI le offerte: a) In relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritiene sussistenti fenomeni collusivi o di corruzione b) Che non hanno la qualificazione necessaria c) Il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara Le stazioni appaltanti chiedere agli operatori di presentare per iscritto le motivazioni dell’offerta , in un termine non inferiore a 15 giorni . Per poter validamente partecipare a una gara e presentare offerte, ogni 44 lOMoARcPSD|7372380 operatore deve presentare il D OCUMENTO DI G ARA U NICO E UROPEO (DGUE): un’autodichiarazione elettronica redatta in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea in cui l’operatore dichiara l’assenza di motivi di esclusione dalla procedura e conferma di soddisfare tutti i criteri di selezione81 (descritti in basso). Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, che è vincolante per il periodo di tempo indicato nel bando di gara o nell'invito di gara o, qualora non sia espresso, l'offerta vincola l'operatore economico per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, detta “garanzia provvisoria”, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando/invito82. Questa deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta: essa copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo83. Le stazioni appaltanti possono decidere di NON PROCEDERE ALL ’ AGGIUDICAZIONE se nessuna delle offerte ricevute risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto . La VALUTAZIONE DELLE OFFERTE dal punto di vista tecnico ed economico, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell' OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA , è affidata ad una Commissione giudicatrice composta da esperti iscritti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, istituito presso l’ANAC84, sorteggiati in numero dispari non superiore a 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l'insussistenza di cause ostative alla nomina. La Commissione lavora a distanza con procedure telematiche. Il Presidente della Commissione è scelto dalla stazione appaltante tra i Commissari . Per quanto riguarda la VALUTAZIONE DEI REQUISITI e la VERIFICA DELL ’ ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE degli operatori economici, ogni documentazione è acquisita esclusivamente mediante Banca Dati dei Contratti Pubblici, contenente il “ fascicolo virtuale ” dell’operatore economico . Le amministrazioni aggiudicatrici possono altresì esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri fissati nelle specifiche tecniche, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Il sistema del rating d’impresa e delle relative premialità è istituito e curato dall’ANAC, deputata a rilasciare predette certificazioni agli operatori economici, su richiesta. L’attestazione del possesso di REQUISITI QUALIFICANTI è necessaria per qualsiasi lavoro pubblico di importo pari o superiore a 150.000€ e può essere rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC: le Società Organismi di Attestazione (SOA)85. I criteri di selezione inseriti nel Sistema Unico di Qualificazione degli esecutori di contratti pubblici sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e riguardano: a) R EQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE : iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso gli ordini professionali b) C APACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA : le stazioni appaltanti possono chiedere, nel bando di gara - Un determinato fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto - Informazioni riguardo i conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività - Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali c) C APACITÀ TECNICHE E PROFESSIONAL I (risorse umane, competenza, efficienza, esperienza, affidabilità) Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea, possono presentare alla stazione appaltante un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul sito web dell'ANAC . 81 È possibile riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente le informazioni ivi contenute siano ancore valide 82 La stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4% 83 La L.120/2020 ha previsto un’esenzione dalla garanzia provvisoria in caso di affidamenti diretti concessi prima del 31/12/2023 84 Per servizi e forniture sotto soglie e lavori di importo inferiore a 1.000.000€, la stazione appaltante può nominare componenti 85 La qualificazione della SOA ha durata di 5 anni, con verifica entro il 3° anno del mantenimento dei requisiti 45 La L.120/2020 ha inoltre reintrodotto il C OLLEGIO C ONSULTIVO T ECNICO per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia fino al 31/12/2023. Ogni stazione appaltante deve costituire il collegio tecnico entro 10 giorni dall’avvio dell’esecuzione dei lavori. Il collegio è formato da 3 o 5 componenti scelti dalla stazione appaltante (o di comune accordo), con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione di controversie o dispute tecniche, e viene sciolto al termine dell’esecuzione del contratto . lOMoARcPSD|7372380 - T RANSAZIONE : esperibile solo nell’ipotesi in cui non risulti possibile ricorrere ad altri rimedi alternativi91 - A RBITRATO : esperibile in caso sia inserita una clausola compromissoria nel bando/invito, rimette la controversia al Collegio Arbitrale . Questi è composto da 3 membri ed è nominato dalla Camera Arbitrale - P ARERI DI PRECONTENZIOSO DELL ’ANAC : su iniziativa delle parti, l’ANAC può esprimere pareri vincolanti relativamente a questioni insorte durante le procedure di gara. Il parere è rilasciato entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e obbliga le parti ad attenersi a quanto in esso stabilito (è comunque impugnabile) Le controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture sono devolute al GIUDICE AMMINISTRATIVO in sede di GIURISDIZIONE ESCLUSIVA . In merito, non è più ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il ricorso e le relative motivazioni devono essere notificati entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di atti lesivi. In caso di annullamento dell’aggiudicazione definitiva, il giudice si pronuncia sull’inefficacia del contratto e sulle sanzioni alternative applicabili. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione di bandi, atti generali e provvedimenti relativi a contratti emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme del Codice. In tali casi, l’ANAC trasmette alla stazione appaltante un parere motivato, nel quale indica i vizi di legittimità riscontrati, entro 60 giorni dalla notizia della violazione. Se la stazione appaltante non si conforma alle richieste entro i termini, l’ANAC può presentare ricorso al giudice amministrativo entro i successivi 30 giorni. La Cabina di Regia ha il dovere di segnalare eventuali violazioni al Codice dei Contratti Pubblici all’ANAC . 7. I SERVIZI PUBBLICI I SERVIZI PUBBLICI rientrano nell’attività della PA finalizzata al fornire, direttamente o indirettamente, servizi ritenuti di particolare importanza sociale. Col processo di privatizzazione delle imprese pubbliche iniziato in seguito all’affermazione dei principi europei di libertà economica e libera concorrenza, gli Stati membri si sono trasformati da “gestori diretti ” a “regolatori” dei servizi pubblici. La privatizzazione è intesa in senso: - Formale: l’ente pubblico trasforma la propria natura giuridica in Società per Azioni (non v’è integrale recepimento degli schemi privatistici, essendo spesso previsti regimi più o meno speciali) - Sostanziale: collocamento sul mercato delle partecipazioni detenute dallo Stato All’interno dei servizi pubblici è possibile definire: S ERVIZI PUBBLICI ECONOMIC I: con spiccato contenuto economico-produttivo (possono essere monopolizzati ) S ERVIZI SOCIAL I: approntano prestazioni a favore di determinate categorie di soggetti particolarmente bisognosi (i servizi aventi ad oggetto istruzione ed assistenza non possono essere monopolizzati ) S ERVIZI ESSENZIAL I: giustificano la limitazione della libertà d’impresa, al fine di riservare le attività ad essi relative allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di utenti o di lavoratori S ERVIZI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA : servizi che presentano redditività potenziali e che, pertanto, si prestano ad essere gestiti in forma imprenditoriale ed in regime di concorrenza S ERVIZI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA : contraddistinti dall’assenza di scopi lucrativi , dalla mancata assunzione di rischi connessi all’attività di gestione e dalla finanziabilità pubblica di essa 7.1 – CARTE DEI SERVIZI E TUTELA DEGLI UTENTI I PRINCIPI FONDAMENTAL I ai quali i soggetti erogatori di un servizio pubblico sono tenuti ad uniformarsi, sono: Eguaglianza: va garantita parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato 91 La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità 48 lOMoARcPSD|7372380 Imparzialità: i comportamenti dei soggetti erogatori devono ispirarsi a principi di obiettività e giustizia Continuità: l’erogazione del servizio non può essere interrotta arbitrariamente Doverosità: i fornitori dei servizi sono sottoposti a obblighi di servizio stabiliti in modo puntuale Diritto di scelta : dell’utente, ove più soggetti pubblici eroghino uno stesso servizio Partecipazione: all’attività di definizione dei livelli qualitativi, di controllo e delle modalità di erogazione Semplificazione: i soggetti erogatori provvedono alla razionalizzazione, alla riduzione e alla semplificazione delle procedure da essi adottate, nonché alla riduzione degli adempimenti richiesti agli utenti Informazione: I soggetti erogatori assicurano la piena informazione degli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi (condizioni economiche e tecniche, esiti delle verifiche sul rispetto degli standard) Abbordabilità: il servizio deve essere fornito agli utenti a prezzi accessibili Economicità: il gestore deve essere posto in condizioni di conseguire un margine ragionevole di utile Efficienza: rapporto tra i costi sostenuti e i risultati realizzati Efficacia: rapporto tra gli obiettivi previsti e i risultati realizzati Allo scopo di rendere effettivi tali principi, i soggetti erogatori devono individuare e pubblicare standard di qualità e quantità dei servizi, ossia i livelli qualitativi e quantitativi minimi che i servizi offerti devono raggiungere. Tali standard sono definiti nella C ARTA DEI S ERVIZI P UBBLIC I: si tratta di un accordo tra soggetto erogatore ed utenti, che offre uno strumento di valutazione degli standard di qualità dei servizi pubblici. La Carta dei Servizi deve prevedere procedure di reclamo che siano accessibili, di semplice comprensione e facile utilizzazione per gli utenti. Qualora l’utente possa provare il mancato rispetto degli standard, acquista il diritto ad ottenere un rimborso, di cui la PA potrà rivalersi sul dipendente che abbia agito con dolo o colpa grave . Le Carte dei Servizi Pubblici locali offrono la possibilità all'utente, che lamenti la violazione di un diritto o un interesse giuridico, di promuovere la RISOLUZIONE NON GIURISDIZIONALE DELLE CONTROVERSIE. Il reclamo può essere presentato, anche oralmente, all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, che è tenuto a comunicare all’utente: - Nominativo del funzionario responsabile dell’indagine - Tempi dell’indagine - Mezzi di impugnazione in caso di esito negativo - Stato di avanzamento del procedimento (trascorsi 15 giorni dalla presentazione del reclamo ) Il termine dell’indagine è 30 giorni, trascorsi i quali l’utente deve essere informato dei termini entro cui il soggetto erogatore provvederà alla rimozione dell’irregolarità o al ristoro del pregiudizio . In seconda battuta, l’utente può proporre reclamo all’autorità di settore, che risolve la controversia in via stragiudiziale. Le AUTORITÀ DI REGOLAZIONE sono autorità amministrative indipendenti con autonomia organizzativa, contabile ed organizzativa e funzioni di vigilanza sui servizi pubblici di rilevanza economica. Ad esse spetta la disciplina dei rapporti tra diversi gestori (rimessa in prima battuta agli strumenti negoziali) e tra gestori ed utenti: - Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) - Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) Alle loro disposizioni si aggiunge l'applicazione dei principi generali in materia di concorrenza, il cui rispetto è assicurato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Alle Autorità competono anche poteri di ispezione, accesso, acquisizione di documentazione ed erogazione di sanzioni amministrative, al fine di vigilare sul regolare svolgimento dei servizi. Ciascuna Autorità è costituita dal Presidente e 2 membri, nominati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente 92. Oltre alle procedure descritte e ai ricorsi amministrativi, agli utenti che ritengano lesi i propri interessi è data la possibilità di rivolgersi alla magistratura: le controversie in materia di servizi pubblici sono GIURISDIZIONE ESCLUSIVA del GIUDICE AMMINISTRATIVO. Egli è competente a giudicare sia in ordine ai diritti soggettivi, che agli interessi legittimi: nel primo caso, l’utente potrà ottenere il servizio, mentre nel secondo caso potrà solo pretendere che la PA, nel compiere la valutazione affidatale, rispetti le regole dell’agire discrezionale . 92 Le designazioni del Governo sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei 2/3 dei component i 49 lOMoARcPSD|7372380 7.2 – FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI Gli enti locali non possono cedere la PROPRIETÀ degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, ad eccezione delle società a capitale interamente pubblico, ma possono affidarne la gestione. La scelta della modalità di affidamento è rimessa alla valutazione dell'ente locale . Le principali forme di gestione dei servizi pubblici aventi RILEVANZA ECONOMICA sono: a) G ESTIONE DIRETTA (in economia): l’attività è svolta da strutture dell’ente titolare del servizio b) S OCIETÀ DI CAPITALI INDIVIDUATE MEDIANTE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA : il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa e purché la gara abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l' esecuzione dei lavori . Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione c) S OCIETÀ A CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO : possono essere titolari del servizio a condizione che: - Gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 93 - La società realizzi almeno l’80% propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (affidamento in-house)94 I servizi pubblici PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA sono gestiti nelle seguenti forme: a) I N ECONOMIA : l’ente pubblico provvede ad erogare il servizio con mezzi propri, se per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno operare nelle altre forme b) I STITUZION I: organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio ma NON di personalità giuridica . Il regolamento dell’istituzione, i rapporti fra gli organi e le modalità di erogazione del servizio sono stabiliti dall’ente (Comune). L’ente locale conferisce il capitale iniziale, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Le istituzioni, d’altro canto, devono uniformare la loro attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità ed hanno l’obbligo del pareggio finanziario e dell’equilibrio economico (sono soggette al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti). Gli organi dell’istituzione sono il CDA, il Presidente e il Direttore. Le istituzioni devono obbligatoriamente sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale : - Piano-programma, almeno triennale (costituisce il documento di programmazione dell’istituzione) - Bilancio di previsione, almeno triennale - Variazioni di bilancio - Rendiconto della gestione c) A ZIENDE SPECIAL I: ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (che deve comunque essere approvato dal Consiglio). Svolge attività nell’esclusivo interesse dell’ente locale, ma con forte autonomia, perciò i poteri di indirizzo e controllo del Comune, rispetto all’istituzione, sono assai più ristretti. Lo statuto dell'azienda speciale prevede infatti un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. Tuttavia, gli enti locali possono trasformare per atto unilaterale le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un periodo non superiore a 2 anni. Come per le istituzioni, il Consiglio Comunale nomina Presidente e CDA, a maggioranza assoluta dei voti, con poteri di revoca in caso di approvazione di mozione di sfiducia. Al Direttore compete la direzione gestionale, con le conseguenti responsabilità. Le aziende speciali devono obbligatoriamente sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale : - Piano-programma (comprendente un contratto di servizio che disciplina i rapporti con l’ente) - Budget economico, almeno triennale - Bilancio di esercizio - Piano degli indicatori di bilancio 93 Equivale ad avere un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni della persona giuridica controllata 94 Previa iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti che possono operare con modalità “in-house” , tenuto presso l’ANAC 50 lOMoARcPSD|7372380 1. A CCESSO INFORMALE : attuabile se in base al documento richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati, si esercita mediante richiesta, anche verbale, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 2. A CCESSO FORMALE : si esercita compilando moduli appositi o istanze autonome ed inviandoli tramite A/R, PEC o depositandoli all’Ufficio Protocollo dell’amministrazione. È richiesta tale modalità quando: - Sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità o i suoi poteri rappresentativi - Sorgono dubbi sulla sussistenza dell’interesse concreto ed attuale verso le informazioni richieste - Sorgano dubbi sull’accessibilità dei documenti - In presenza di controinteressati (o comunque se sorgono dubbi sulla loro esistenza) In caso di richiesta irregolare o incompleta, l’amministrazione è tenuta a darne comunicazione al richiedente entro 10 giorni: in tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. L’amministrazione è tenuta, inoltre, a dare comunicazione ai controinteressati: questi possono presentare motivata opposizione entro 10 giorni (i termini di conclusione vengono prorogati). Il procedimento deve concludersi con PROVVEDIMENTO ESPRESSO E MOTIVATO entro 30 giorni : Accoglimento: l’atto di accoglimento della richiesta di accesso documentale deve contenere l’indicazione dell’ufficio dove rivolgersi, nonché di un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere ASPORTATI né ALTERATI in alcun modo . In caso di richiesta di accesso civico con opposizione di controinteressati, l’amministrazione comunica a questi l’accoglimento dell’istanza e trasmette i dati/documenti richiesti all’interessato non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra da parte del controinteressato . L’esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di produzione Accoglimento parziale : qualora una parte dei dati/documenti richiesti sia connessa ad atti o documenti per i quali l’accesso è negato per legge, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti Differimento: disposto temporaneamente qualora l’istanza abbia ad oggetto documenti connessi a quelli inaccessibili o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nelle fasi preparatorie, in merito a documenti la cui conoscenza possa nuocere al buon andamento dell'azione amministrativa Diniego: i documenti per i quali l’accesso è negato sono quelli connessi a: - Atti normativi - Atti amministrativi generali - Atti di pianificazione e programmazione - Procedimenti tributari - Documenti coperti da segreto di Stato - Difesa dello Stato e alle questioni militari - Tutela dell’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale - Relazioni internazionali - Politica monetaria e la stabilità finanziaria - Conduzione di indagini sui reati e svolgimento di attività ispettive - Procedimenti selettivi, in merito ai documenti contenenti informazioni psico-attitudinali relative a terzi - Documenti inerenti l’attività in corso di Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro (CCNL) - Documenti e atti che arrechino pregiudizio a: - Protezione dei dati personali - Libertà e segretezza della corrispondenza - Interessi economici e commerciali (proprietà intellettuale, diritto d’autore, segreti commerciali) 8.3 – MODALITÀ DI RICORSO Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, se l’amministrazione non si pronuncia, questa si intende respinta (silenzio- rigetto). In caso di diniego o differimento all’accesso, l’interessato può rivolgersi entro 30 giorni al GIUDICE AMMINISTRATIVO (TAR) oppure proporre un ricorso amministrativo motivato dinanzi a: Difensore Civico → Amministrazioni locali e regionali Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi → Amministrazioni statali Le stesse richieste possono essere presentate dai controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta. 53 lOMoARcPSD|7372380 TAR, Difensore Civico e Commissione per l’Accesso devono pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, altrimenti il ricorso è respinto. Se il ricorso viene accettato, l’amministrazione può a sua volta emanare un provvedimento confermativo motivato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso contrario, l’accesso è consentito. Contro le decisioni del TAR è ammesso ricorso al Consiglio di Stato . In caso di diniego di accesso civico, il richiedente può presentare una richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che deve pronunciarsi entro 20 giorni . Qualora l’accesso sia negato o differito per motivi riguardanti la TUTELA DEI DATI PERSONALI DI UN SOGGETTO, sia il Responsabile Anticorruzione che il Difensore Civico possono chiedere parere al Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale ha 10 giorni di tempo per pronunciarsi (altrimenti il parere si intende reso). Durante questo periodo i termini per la pronuncia del Responsabile Anticorruzione (20 giorni) o del Difensore Civico (30 giorni) sono sospesi, e ricominciano a decorrere da quando il Garante emette il parere suddetto . Qualora un procedimento relativo al TRATTAMENTO PUBBLICO DI DATI PERSONALI da parte di una PA interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi. La richiesta sospende i termini sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre 15 giorni . Decorso detto termine, il Garante adotta la propria decisione. La C OMMISSIONE PER L ’A CCESSO AI D OCUMENTI A MMINISTRATIV I è istituita presso la Presidenza del Consiglio. Nominata con DPCM, sentito il Consiglio dei Ministri, è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da 10 membri che vengono rinnovati ogni 3 anni . La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e le sue sedute non sono pubbliche . Tra i suoi compiti: a) Vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della PA b) Propone al Governo modifiche di testi legislativi e regolamentari in materia di diritto di accesso c) Esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi d) Decide sui ricorsi e) Redige una Relazione Annuale sulla trasparenza dell’attività della PA, che viene resa pubblica e comunicata alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri 8.4 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE Il D.Lgs.33/2013 ha istituito gli OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER LE PA sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del loro sito web: chiunque ha diritto ad accedere senza autenticazione e/o identificazione. Dati e documenti sono pubblicati in formato “aperto” e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre l’obbligo di citarne la fonte e rispettarne l’integrità (salvo dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili). I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente e PER LA DURATA DI 5 ANN I: Atti di carattere normativo e amministrativo generale : riferimenti normativi, direttive, circolari, istruzioni, programmi ed ogni atto adottato dalla PA che ne regoli l’istituzione, l’organizzazione, le funzioni e l’attività Dati sull’organizzazione interna delle PA - Dati e competenze degli organi di indirizzo politico, di amministrazione e di gestione - Articolazione e competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale - Nominativi e curricula dei dirigenti responsabili dei singoli uffici - Organigramma od analoghe rappresentazioni grafiche - Contatti telefonici ed indirizzi di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta - Dati sui titolari di incarichi politici, direzionali, dirigenziali (nomina, funzioni, compensi, curricula)98 - Dati sui titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (atti di conferimento, compensi, curricula)99 - Dati sui titolari di incarichi conferiti nelle società controllate (atti di conferimento, compensi, curricula) - Ammontare degli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti da ciascun dirigente 98 La pubblicazione va effettuata entro 3 mesi dall’elezione/nomina/conferimento dell’incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione 99 La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi 54 lOMoARcPSD|7372380 - Conto annuale delle spese sostenute per il personale, con annessa relazione - Dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale (trimestralmente) - Dati relativi agli incarichi conferiti ai propri dipendenti (con indicazione di durata e compenso) - Bandi di concorso per il reclutamento/avanzamento di carriera del personale - Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali (CCNL) - Codice di Comportamento dei dipendenti e relative sanzioni - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - Nominativo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato (da aggiornare annualmente) Dati relativi all’uso delle risorse pubbliche - Bilancio preventivo e conto consuntivo (entro 30 giorni dalla loro adozione ) - Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio - Dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi - Dati di pagamento e spese sostenute dalle PA100 (tramite il portale “Soldi Pubblici” gestito dall’AgID) - Informazioni identificative del Patrimonio Immobiliare - Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile - Rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali (con atti e relazioni degli organi di controllo) - Indicatore annuale/trimestrale di tempestività dei pagamenti101 - Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (con cadenza annuale/trimestrale) Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati - Carta dei servizi pubblici e standard di qualità - Tempi medi di erogazione dei servizi - Costi contabilizzati - Informazioni necessarie per i pagamenti informatici (IBAN) - Dati relativi alle statistiche di utilizzo e alla soddisfazione degli utenti in merito ai servizi resi Dati relativi alle performance - Piano Triennale della Performance - Relazione sulla Performance - Documenti di programmazione strategico-gestionale - Nominativi e curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) - Atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione - Criteri di assegnazione, dati ed ammontare complessivo dei premi distribuiti al personale - Relazioni sul benessere organizzativo Provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti (da aggiornare ogni 6 mesi ) - Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di interesse pubblico - Accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre PA Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese pubbliche e private 102 - Criteri e modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi - Nome e dati fiscali dell’impresa/ente o altro soggetto beneficiario - Importo del vantaggio economico corrisposto - Norma o titolo a base dell’attribuzione - Ufficio e funzionario/dirigente responsabile del procedimento - Modalità di scelta seguita per l’individuazione del beneficiario - Link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato Per ciascuna tipologia di procedimento 100 Sono consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari 101 Indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture 102 La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di attribuzione di importi superiore a 1.000€ 55 Compito dell’ANAC è adottare il P IANO N AZIONALE A NTICORRUZIONE (PNA), sentiti il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza Unificata . Il PNA ha durata triennale ed è aggiornato annualmente: è un “atto di indirizzo” per le PA ai fini dell’adozione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione. Attraverso il PNA si individuano i principali rischi di corruzione ed i relativi rimedi e si indicano obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure . lOMoARcPSD|7372380 - Applicando sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese che si rifiutano od omettono senza giustificato motivo di fornire informazioni o esibire documenti all’autorità o alla stazione appaltante - Esprimendo pareri su questioni insorte durante procedure di gara e affidamenti di contratti pubblici - Supportando le stazioni appaltanti per affidamenti di particolare interesse (vigilanza collaborativa) - Gestendo il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza - Gestendo l’elenco dei soggetti aggregatori nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) - Gestendo l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici - Gestendo l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti in-house - Gestendo la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici106 (BDNCP) Vigila sul conferimento di incarichi rilevanti all’interno di una singola amministrazione - Chiedendo ispezioni ed accertamenti sui singoli conferimenti - Sospendendo la procedura di conferimento dell’incarico - Segnalando alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative Definisce i criteri di rotazione dei dirigenti Esprime pareri obbligatori sulle direttive ministeriali inerenti le disposizioni in materia di INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI , i CODICI DI COMPORTAMENTO e i CONTRATTI DI PUBBLICO IMPIEGO Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali L’ANAC deve inoltre presentare al Parlamento e al Governo una R ELAZIONE A NNUALE sull’attività di contrasto alla corruzione e all’illegalità nella PA, sull’efficacia delle misure e sulle disfunzioni riscontrate, entro il 31/12. 9.2 – ORGANI E PIANI DI LIVELLO PERIFERICO Come accennato, le PA centrali sono tenute ad adottare un P IANO T RIENNALE DI P REVENZIONE DELLA C ORRUZIONE E DELLA T RASPARENZA (PTPCT), curandone la trasmissione all’ANAC. Il PTPCT è quindi predisposto da ogni singola PA sulla scorta delle indicazioni contenute nel PNA e deve essere approvato entro il 31/01. Il PTPCT: a) Individua le attività a maggior rischio di corruzione e le relative misure di contrasto b) Prevede meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni c) Prevede obblighi di informazione nei confronti del responsabile d) Definisce le modalità di monitoraggio dei procedimenti e dei rapporti tra PA e soggetti esterni e) Individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge Oltre al PTPCT, le PA centrali devono definire e trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica anche: - Procedure adatte per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione 107, prevedendo, in tali settori, la rotazione di dirigenti e funzionari - Tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (con annessi titoli e curricula) I Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune il PTPCT . La mancata adozione del PTPCT comporta l’attivazione di un procedimento sanzionatorio che, a seconda della gravità dell’infrazione e delle azioni svolte ad eliminare tale infrazione, è compresa tra 1.000€ e 10.000€. Vi sono poi una serie di soggetti operanti all’interno delle singole PA con compiti specifici: 106 Con il supporto dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome 107 In collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 58 lOMoARcPSD|7372380 O RGANO DI INDIRIZZO POLITICO : ha la funzione di individuare il RPCT, in genere tra i dirigenti, e di definire gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Su proposta del RPCT, inoltre, è tenuto ad adottare il PTPCT entro il 31/01 di ogni anno, trasmettendolo all’ANAC O RGANISMO I NDIPENDENTE DI V ALUTAZIONE (OIV): ha la funzione di verificare che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategica e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi di anticorruzione e trasparenza, riferendo all’ANAC R ESPONSABILE DELLA P REVENZIONE DELLA C ORRUZIONE E DELLA T RASPARENZA (RPCT): ha il compito di gestire, coordinare e vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e dei precetti inseriti nel PTPC, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio . Nelle sue funzioni rientrano: - Propone il PTPCT all’organo di indirizzo politico e verifica sulla sua effettiva attuazione - Verifica dell’effettiva rotazione del personale - Verifica su eventuali casi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi - Verifica della regolare attuazione delle procedure di accesso civico - Verifica sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione da parte della PA (segnalando le inadempienze all’organo di indirizzo, all’OIV, all’ANAC e in casi gravi all’Ufficio di Disciplina ) - Riferisce all’indirizzo politico e pubblica nel sito istituzionale della PA i risultati sull’attività svolta - Individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola Superiore della PA - Definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati in settori particolarmente esposti al fenomeno corruttivo108 (entro il 31/01 di ogni anno ) - Redazione della Relazione Annuale di rendiconto sull’efficacia delle misure definite dai PTPC, entro il 15/12 di ogni anno , e trasmissione di questa all’organo di indirizzo ed all’OIV Eventuali misure discriminatorie nei confronti del RPCT devono essere segnalate all’ANAC . Per la delicatezza della sua funzione, il RPCT è personalmente responsabile ove venga commesso un reato di corruzione all’interno dell’ente (responsabilità per condotta altrui). Risponde inoltre della responsabilità dirigenziale, nonché disciplinare e per danno erariale o di immagine della PA. La sanzione per il RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 1 a 6 mesi. Costituiscono ipotesi di esclusione di dette responsabilità eventuali prove fornite dal RPCT di aver predisposto le prescrizioni ed aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del PTPC . 9.3 – STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE La Legge Severino prevede un ulteriore meccanismo preventivo nella rotazione dei dipendenti e dei dirigenti che lavorano nei settori più delicati e maggiormente esposti a fenomeni di corruzione (procedimenti di autorizzazione o concessione, sovvenzioni, contributi, sussidi, scelta nel contraente negli appalti, concorsi). La legge, inoltre, prevede restrizioni ai dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA oppure svolto funzioni di elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori (pareri). Per entrambe suddette categorie sussiste il “divieto di pantouflage”, consistente in una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un periodo di 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con la PA. Il fine è di evitare conflitti di interessi, seppur con effetti futuri e differiti. I contratti o gli incarichi di lavoro stipulati/conferiti in violazione di tale divieto sono considerati nulli. Sempre al fine di evitare conflitti di interessi, sussiste l’obbligo di astensione per i Responsabili del procedimento e i titolari di uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o il provvedimento finale in caso di conflitto di interessi. In capo a tutti i dipendenti, inoltre, la norma prevede il dovere di segnalazione di ogni situazione di conflitto, anche potenziale, al proprio superiore gerarchico. Al fine di tutelare la persona che segnala l’illecito, «fuori dei casi di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’ANAC o al proprio superiore gerarchico condotte illecite, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie». Questa forma di tutela è detta whistleblowing. Nell’ambito del procedimento disciplinare, inoltre, l’identità del segnalante non può essere rivelata , salvo suo consenso e se non è indispensabile per la difesa dell’incolpato. 108 Trattasi dei procedimenti di autorizzazione o concessione, delle procedure di scelta del contraente nei contratti pubblici, dei procedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussid i e delle procedure di concorsi pubblici e prove selettive del personale 59 Il TUEL rinforza l’OBBLIGO DI ASTENSIONE, allargandolo a tutti gli amministratori locali in caso di discussioni e votazioni di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra contenuto della deliberazione e interessi dell'amministratore, dei parenti o affini . lOMoARcPSD|7372380 È bene sottolineare che l'ANAC può prendere in esame la segnalazione e dare avvio all'attività ispettiva se viene minacciato un interesse pubblico: ciò significa che l'ANAC non interviene se si tratta di tutelare diritti e interessi individuali. L'ANAC, inoltre, non si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati . 9.4 – INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI Il D.Lgs.39/2013 ha regolamentato alcune situazioni al fine di prevenire fenomeni corruttivi all’interno delle PA, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico. In particolare, ha definito i casi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, ovvero di preclusione temporanea o permanente alla carica, che può verificarsi nei confronti di un soggetto che abbia: R IPORTATO CONDANNE PENALI PER REATI CONTRO LA PA : nei casi di peculato, concussione, corruzione ai danni della PA, l'inconferibilità ha carattere permanente ove sia stata inflitta la pena dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici o sia avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro dopo un procedimento disciplinare. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha pari durata dell'interdizione. Negli altri casi, ha durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. Per la durata del periodo di inconferibilità, il dirigente può svolgere incarichi diversi da quelli che implichino competenze di amministrazione, gestione delle risorse finanziarie, acquisizione di beni/servizi, concessione di sovvenzioni/contributi/sussidi o poteri di vigilanza e controllo S VOLTO INCARICHI / RICOPERTO CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI / FINANZIATI DA PA NEI 2 ANNI PRECEDENTI : include attività professionali svolte in proprio, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico S VOLTO MANSIONE DI COMPONENTE DI UN ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO NEI 2 ANNI PRECEDENTI 109 Nei casi di INCOMPATIBILITÀ, invece, il soggetto cui è conferito l’incarico ha l’obbligo di scelta tra la copertura di 2 cariche che non possono essere ricoperte contemporaneamente dalla stessa persona. A pena di decadenza dagli incarichi, il termine di scelta è di 15 giorni dalla contestazione da parte del RPCT . Può aversi tra: Incarichi nelle PA/enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA che conferisce l’incarico (nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali ) Incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali nelle amministrazioni/enti pubblici di livello regionale e: - Componente di Giunta/Consiglio della Regione che ha conferito l’incarico - Componente di Giunta/Consiglio di una Provincia/Comune - Carica di Presidente/AD di un ente di diritto privati in controllo pubblico da parte della Regione Incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali nelle amministrazioni/enti pubblici di livello provinciale/comunale e: - Componente della Giunta/Consiglio della Provincia/Comune che ha conferito l’incarico - Componente della Giunta/Consiglio della Provincia/Comune ricompresi nella stessa Regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico - Componente di organo di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione/Provincia/Comune Incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali Su segnalazione del Dipartimento della funzione pubblica o d’ufficio, l’ANAC può sospendere la procedura di conferimento dell’incarico con proprio provvedimento motivato, nonché segnalare il caso alla Corte dei Conti per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative. Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali adottati in violazione di tali norme, nonché i relativi contratti, sono considerati nulli. 109 In tutti i casi di inconferibilità/incompatibilità di incarichi si sottintendono i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitant i 60 lOMoARcPSD|7372380 deve indicare data e luogo della legalizzazione, nome, cognome e qualifica nonché firma e timbro dell’Ufficio. Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici ufficiali su atti o certificati da loro rilasciati. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato , sono legalizzate a cura delle Prefetture. La LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA è l’attestazione, da parte di una PA competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato. Le amministrazioni competenti al rilascio di documenti personali (passaporto, porto d’armi) sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dagli interessati. Su richiesta di questi ultimi, le fotografie possono essere legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco. La legalizzazione delle fotografie per il rilascio di documenti personali è esente da marca da bollo. 10.3 – CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Il CERTIFICATO consiste in una dichiarazione scritta, formata da un pubblico ufficiale, avente la funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici. I certificati non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata, mentre gli altri hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Tutti i certificati emessi dalla PA sono soggetti all’imposta del bollo e sono validi ed utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati . Nei RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLA PA E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI , infatti, sono sostituiti dalle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Il Decreto Semplificazioni (D.L.76/2020) ha recentemente introdotto l’uso dell’autocertificazione anche nei rapporti tra privati, a prescindere dal loro consenso. A NCHE I PRIVATI , QUINDI , SONO OBBLIGATI AD ACCETTARE LE AUTOCERTIFICAZIONI, potendo solo richiedere, con il consenso del dichiarante, un controllo alla PA certificante. La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE è il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione del certificato, con cui l’interessato autocertifica stati, qualità e fatti personali . Può attestare: - Data e luogo di nascita - Residenza - Cittadinanza - Godimento dei diritti civili e politici - Stato civile/Stato di famiglia - Esistenza in vita - Nascita del figlio/decesso del coniuge - Iscrizioni in albi o elenchi tenuti da PA - Appartenenza a ordini professionali - Titoli di studio ed esami sostenuti - Qualifica professionale, titolo di specializzazione/abilitazione/formazione/qualificazione tecnica - Situazione reddituale o economica/Stato di disoccupazione - Possesso e numero di codice fiscale, partita IVA e qualsiasi dato presente nell’anagrafe tributaria - Qualità di studente/pensionato/legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche - Adempimento degli obblighi militari - Assenza di condanne civili, penali e provvedimenti amministrativi Viene firmata dall’interessato senza autentica , anche se rivolta ai privati, ed è esente da imposta di bollo. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza dell’impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o da parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado, al Pubblico Ufficiale , previo accertamento dell'identità del dichiarante . La DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ è il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a DIRETTA CONOSCENZA del richiedente stesso . A differenza delle autocertificazioni, ha portata generale, poiché può comprovare tutti gli stati, le qualità personali e i fatti 63 Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà hanno PARI VALIDITÀ TEMPORALE DEGLI ATTI CHE SOSTITUISCONO, ma non possono sostituire certificati medici, di origine, di conformità CE, marchi o brevetti. lOMoARcPSD|7372380 relativi ad altri soggetti e/o non compresi nei registri pubblici (e, quindi, non compresi nell’elenco dei dati certificabili). In caso di istanze/dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte alla PA e ai gestori di servizi pubblici, vige l’esenzione dall’imposta di bollo , poiché l’autenticità della firma è sempre assicurata da: 1. P RESENTAZIONE DIRETTA - Firma dell’interessato di fronte al dipendente addetto 2. I NVIO TELEMATICO - Sottoscrizione e allegamento della copia non autenticata del documento d’identità - Sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata , qualificata e firma digitale - Trasmissione mediante domicilio digitale (PEC) - Invio tramite punto di accesso telematico ai servizi della PA presso la Presidenza del Consiglio - Identificazione digitale mediante SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi 114 S E RIVOLTE AI PRIVATI , INVECE , NECESSITANO DI AUTENTICAZIONE E SONO SOGGETTE ALL ’ IMPOSTA DI BOLLO . La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può anche attestare il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale (può essere apposta in calce alla copia stessa). 10.4 – CONTROLLI E SANZIONI Le PA che ricevono dichiarazioni sostitutive sono tenute a controllarne la veridicità, utilizzando controlli a campione o verifiche mirate. Tali CONTROLLI sono effettuati dalle amministrazioni procedenti consultando DIRETTAMENTE gli archivi dell’amministrazione certificante o richiedendo alla medesima conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dagli interessati con le risultanze dei registri da questa custoditi. Pertanto: → L E PA NON HANNO FACOLTÀ DI RICHIEDERE AI CITTADINI LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI O CERTIFICATI CHE SIANO GIÀ IN LORO POSSESSO O DETENUTI DA ALTRE PA . Documenti e certificati richiesti dovranno essere accertati d’ufficio dall’amministrazione procedente, per il principio dell’acquisizione diretta dei documenti contenuto nel Codice (il cittadino può produrre solamente dichiarazioni sostitutive di certificazione). Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le PA ed i soggetti erogatori di servizi pubblici sono tenuti ad avvalersi esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. La PA procedente può chiedere agli interessati solo gli elementi necessari per la ricerca dei documenti → L E AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI NON HANNO FACOLTÀ DI RICHIEDERE O ACQUISIRE CERTIFICATI DA ALTRE PA , bensì solamente dati e informazioni rilevanti ai fini dell’accertamento degli stati, qualità e fatti autocertificati dal cittadino115. Eventuali certificazioni e documentazioni d’impresa sono raccolte e trasmesse dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione diretta per via telematica dei loro archivi informatici. Ogni amministrazione certificante deve inoltre individuare un Ufficio Responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti, adottando specifiche misure organizzative che dovranno essere rese note attraverso il sito istituzionale dell’ente. Tali misure organizzative devono avere determinati obiettivi: - Individuare l’ufficio responsabile dei controlli ed il personale addetto - Individuare le modalità di effettuazione dei controlli (puntuale, a campione) - Individuare tempi e modalità di risposta alle richieste di controllo → L A PRESENTAZIONE DI ISTANZE , DICHIARAZIONI , DATI E LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI TRA LE IMPRESE E LE PA AVVENGONO ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA. Presso la Presidenza del Consiglio è istituita la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND): un’infrastruttura tecnologica che consente l’interoperabilità dei sistemi 114 Documento su supporto informatico rilasciato dalle PA, su richiesta dell’utente, per consentire l’accesso telematico ai servizi erogati 115 Possono altresì chiedere all’amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dal privato 64 lOMoARcPSD|7372380 informativi e delle basi di dati di PA e gestori di servizi pubblici116, finalizzata alla condivisione dei dati tra PA nonché alla semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese. Ai fini della verifica della provenienza , le comunicazioni tra PA sono valide se rispettano almeno 1 requisito tra : a) Sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di FEQ b) Sono dotate di segnatura di protocollo c) Sono trasmesse mediante sistemi di PEC d) È comunque possibile accertarne la provenienza secondo la normativa vigente In ogni caso, è esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax . L’articolo 74 del TUDA delinea una serie di comportamenti in VIOLAZIONE DEI DOVERI D ’ UFFICIO : - Mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive - Richiesta e accettazione di certificati o atti di notorietà - Rifiuto di accettare attestazioni di stati, qualità e fatti dopo esibizione di un documento di riconoscimento - Rilascio di certificati non conformi - Mancanza della dicitura «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» sulle certificazioni prodotte ai soggetti privati - Mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni - Richiesta (degli ufficiali di stato civile) e produzione (direttori sanitari) del certificato di assistenza al parto117 Tuttavia, le PA e i loro dipendenti sono ESENTI DA RESPONSABILITÀ per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi , salvi i casi di dolo o colpa grave. Le SANZIONI previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità 118 sono quelle previste dal codice penale aumentate da 1/3 alla metà. Se i reati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Inoltre, il soggetto che abbia conseguito benefici economici grazie ad un atto emanato sulla base di dichiarazioni mendaci, decade immediatamente dagli stessi e non può avere accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni , decorrenti dall’atto di decadenza dai benefici. Qualora le dichiarazioni sostitutive presentino irregolarità od omissioni sanabili d’ufficio, infine, il funzionario deve comunicare l’irregolarità all’interessato, che è tenuto a regolarizzare o completare della dichiarazione . 10.5 – CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE Secondo il C ODICE DELL ’A MMINISTRAZIONE D IGITALE (D.Lgs.82/2005), il DOCUMENTO INFORMATICO è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Le sue caratteristiche e il suo valore probatorio variano in base al tipo di firma elettronica ad esso applicata: F IRMA ELETTRONICA SEMPLICE : non garantisce l’autenticità e l’integrità del documento firmato, il quale soddisfa il requisito della forma scritta, ma il cui valore probatorio è liberamente valutabile dal giudice F IRMA ELETTRONICA AVANZATA (FEA): garantisce la connessione univoca al firmatario, la sua autenticità e l’integrità del documento, e pertanto non è ripudiabile in sede di giudizio. Tuttavia, ma ha valore limitato al solo contesto in cui è utilizzata e NON È SOSTITUIBILE ALLA FIRMA AUTOGRAFATA NEI CONTRATTI IMMOBILIAR I F IRMA ELETTRONICA QUALIFICATA (FEQ): ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo (necessita di un hardware specifico, come un token). La firma è legata a un certificato qualificato emesso da un prestatore di servizi fiduciario qualificato, che deve obbligatoriamente contenere: - Indicazione del fatto che il certificato è stato rilasciato come “qualificato” - Elementi identificativi del titolare di firma elettronica (anche uno pseudonimo) e del certificatore 116 Nella PDND non confluiscono dati inerenti a ordine, difesa nazionale e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e economico-finanziaria 117 Il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da un’attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita 118 L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso 65 lOMoARcPSD|7372380 A cura dell’AgID è, inoltre, l’istituzione del Sistema Pubblico per la Gestione dell’Identità Digitale di soggetti giuridici (SPID), col quale gli utenti possono accedere ai servizi in rete erogati dalle PA tramite identificazione digitale (oltre che con la Carta di Identità Elettronica e la Carta Nazionale dei Servizi). L’IDENTITÀ DIGITALE125 verificata con livello di sicurezza almeno significativo (ai sensi del regolamento eIDAS), produce, nelle transazioni elettroniche o nell’accesso ai servizi in rete, effetti del documento di riconoscimento equipollente. A decorrere dal 28/02/2021, tutte le PA sono tenute ad utilizzare esclusivamente le IDENTITÀ DIGITALI e la CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi online . Tramite il Sistema di Gestione Deleghe (SGD), inoltre, è consentito a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale , con livello di sicurezza almeno significativo. 10.7 – SISTEMI DI GESTIONE DEI DOCUMENTI La GESTIONE DEI DOCUMENTI è l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni , nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato. Essa è effettuata mediante sistemi informativi autorizzati: si parla pertanto di SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI, ad indicare l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti . Ogni sistema autorizzato deve: - Garantire sicurezza e integrità del sistema - Assicurare caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità - Garantire corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita - Consentire di reperire le informazioni sui documenti registrati - Consentire l’accesso sicuro alle informazioni da parte dei soggetti interessati (nel rispetto della privacy) - Consentire lo scambio di informazioni con i sistemi di altre amministrazioni - Garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito di classificazione adottato - Offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate per aiutare l’attività di controllo Nel CAD sono contenute indicazioni in merito all’archiviazione, conservazione e sicurezza dei dati gestiti dagli archivi pubblici. È presente a tal fine un PROTOCOLLO INFORMATICO, al fine di rendere efficiente e trasparente il sistema di gestione, sul cui rispetto vigila il Responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, di norma un dirigente o funzionario. Ad egli spetta, oltre alla supervisione delle operazioni di gestione ed archiviazione dei documenti, la predisposizione del Manuale di Gestione e del Piano per la Sicurezza Informatica. In caso di guasti o anomalie del sistema, il Responsabile deve garantire che le funzionalità siano ripristinate entro 24 ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile. Ove per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica, il Responsabile del servizio autorizza lo svolgimento manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più Registri di Emergenza. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. In casi di eccezionale gravità, l’uso del registro di emergenza può prorogarsi per periodi successivi di non più di una settimana126. Per ogni aggiornamento del sistema, inoltre, le amministrazioni devono assicurare il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti . Il Responsabile opera di concerto con il Responsabile del trattamento dei dati personali: in merito, i documenti informatici trasmessi ad altre PA per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisiti . Il sistema di protocollo informatico deve garantire: a) Univoca identificazione ed autenticazione degli utenti b) Protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri 125 Identità digitale = rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi 126 Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione 68 lOMoARcPSD|7372380 c) Garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati d) Tracciamento di qualsiasi modifica delle informazioni e individuazione del suo autore Per la tenuta del sistema, è necessario effettuare contemporaneamente 2 operazioni, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore. Tali operazioni sono: S EGNATURA DI PROTOCOLLO : è l’apposizione all’originale del documento delle informazioni riguardanti il documento stesso, in forma PERMANENTE e NON MODIFICABILE . È necessaria per la corretta gestione informatica dei documenti, ha la funzione di identificare ciascun documento in modo univoco e certo - Progressivo di protocollo - Data di protocollo - Identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area organizzativa127 - Codice identificativo del registro/ufficio (eventuale) R EGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO : i metadati che il sistema memorizza in forma non modificabile - Numero di protocollo (almeno 7 cifre numeriche che si rinnovano ogni anno solare ) - Data di registrazione - Mittente o destinatario - Oggetto del documento - Data e protocollo del documento ricevuto (ove disponibili) - Impronta del documento informatico128 Il sistema deve consentire la produzione del Registro Giornaliero di Protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno. Eventuali operazioni di annullamento devono essere autorizzate dal Responsabile del servizio, e devono comunque rimanere memorizzate nella base di dati per esser sottoposte alle relative elaborazioni È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi . Segnatura e registrazione sono OBBLIGATORIE per i documenti informatici e quelli ricevuti/spediti dalla PA , ad esclusione di gazzette e bollettini ufficiali, notiziari della PA, note di ricezione di circolari/disposizioni, materiali statistici, atti preparatori interni e documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione . 11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Un limite del diritto di accesso, per il quale può essere esclusa la visione di atti/documenti, è rappresentato dalla TUTELA DELLA RISERVATEZZA: in caso di interessi contrastanti per via di una richiesta d’accesso che coinvolge dati personali di terzi, la regola è di confrontare gli interessi coinvolti e valutare quale abbia maggior peso. Il diritto alla riservatezza può esser superato se il soggetto che esercita l’accesso nei confronti di atti o documenti contenenti dati sensibili necessiti di tali dati per difendere un DIRITTO DI PARI RANGO O SUPERIORE . 11.1 – PRINCIPI E DEFINIZIONI Il C ODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONAL I si fonda sul D.Lgs.196/2003, adeguato al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE 2016/679). Il Codice riconosce a chiunque il diritto alla protezione dei propri dati personali , in quanto appartenente alla sfera dei diritti della personalità. I principi inseriti nel GDPR e applicabili ai dati personali sono: L ICEITÀ , CORRETTEZZA E TRASPARENZA : con le quali vengono trattati i dati personali dell’interessato L IMITAZIONE DELLA FINALITÀ : i dati personali sono raccolti per finalità determinate , esplicite e legittime, e trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità130 L IMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE : conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 129 M INIMIZZAZIONE DEI DATI : i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le loro finalità 127 Assegnato automaticamente al momento dell’accreditamento nell’Indice degli indirizzi delle PA e delle aree organizzative omogenee 128 Costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificare univocamente il contenuto del documento informatico 129 Ad esclusione dei trattamenti dei dati a fini statistic i, di archiviazione nel pubblico interesse , di ricerca scientifica o storica 69 lOMoARcPSD|7372380 E SATTEZZA : i dati personali sono esatti e, se necessario, aggiornati tempestivamente I NTEGRITÀ E RISERVATEZZA : sono trattati in maniera da garantire loro un'adeguata sicurezza Con “DATO PERSONALE” si intende ogni informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato), con particolare riferimento a nomi, numeri di identificazione o identificativi online, dati relativi all'ubicazione, elementi caratteristici dell’identità fisica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO” è la persona fisica o giuridica, la PA o altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo dell’accessibilità e della sicurezza (pseudonimizzazione e cifratura dei dati). In particolare, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento . Il titolare del trattamento risponde personalmente per danni cagionati da eventuali violazioni di legge . Il “RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO” è la persona fisica o giuridica, la PA o altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali: i suoi obblighi nei confronti del titolare devono essere specificati in un contratto o altro atto giuridico che stipuli materia disciplinata, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali, categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto l’autorità sua o del titolare, non può trattare i dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto nazionale o dell'UE. Titolari e responsabili del trattamento aderiscono ai Codici di Condotta, fornendo garanzie adeguate sulla applicazione della legge e tenendo il Registro delle attività di trattamento svolte sotto la loro responsabilità. Il responsabile del trattamento risponde per danni causati se agisce in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento . Il “R ESPONSABILE DELLA P ROTEZIONE D ATI ” svolge compiti di osservazione, valutazione e gestione del trattamento dei dati personali da parte dei titolari e dei responsabili del trattamento, allo scopo di far rispettare le normative europee e nazionali in materia di privacy. Può fornire consulenza al titolare/responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento. Può essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi. Tuttavia, non riceve dal titolare/responsabile del trattamento alcuna istruzione sull’esecuzione dei suoi compiti e non può essere rimosso o penalizzato dal titolare/responsabile del trattamento, poiché riferisce direttamente al vertice gerarchico. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti . È figura obbligatoria per tutti gli enti pubblici ed in caso di trattamento di dati sensibili o “su larga scala”. 11.2 – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION Le norme regolamentari del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si applicano anche al trattamento di dati personali di soggetti stabiliti nell'Unione Europea da parte di un soggetto stabilito al di fuori della stessa . Tra le linee guida più importanti del GDPR vi sono: La LICEITÀ DEL TRATTAMENTO è ancorata a determinate condizioni alternative - L’interessato ha espresso il suo libero ed esplicito consenso130 - Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte - Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento - Il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi di vita dell’interessato o altra persona - Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico - Il trattamento è necessario per perseguire i legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi131 D ATA B REACH : vige l’obbligo per il titolare del trattamento di notificare eventuali violazioni di dati personali al Garante della Privacy entro e non oltre 72 ore. In aggiunta, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche , il titolare deve comunicarla a TUTTI GLI INTERESSATI 130 Il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento 131 A condizione che non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato 70 Quando il trattamento concerne DATI GENETICI , RELATIVI ALLA SALUTE , ALLA VITA SESSUALE O ALL ’ ORIENTAMENTO SESSUALE DELLA PERSONA, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale . Il trattamento dei dati personali relativi a CONDANNE PENALI O REATI può avvenire solo sotto il controllo dell’autorità pubblica oppure se autorizzato da una norma dell’UE o dell’ordinamento statale. In mancanza delle predette disposizioni, il trattamento è individuato con decreto del Ministro della Giustizia . lOMoARcPSD|7372380 Il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato le informazioni relative all’azione da lui richiesta sui suoi dati entro un termine ragionevole e comunque entro 1 mese dalla richiesta (tale termine può essere prorogato di 2 mesi, in base alla complessità e al numero delle richieste137). In caso di non ottemperanza, il titolare deve fornire motivazione e l’interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso giurisdizionale 138. 11.4 – PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI Il trattamento dei DATI GENETICI , BIOMETRICI E RELATIVI ALLA SALUTE è subordinato all’osservanza di misure di garanzia, che vengono stabilite dal Garante della Privacy (previa consultazione pubblica di almeno 60 giorni) con cadenza almeno biennale. Le misure di garanzia per finalità di prevenzione, diagnosi e cura sono adottate sentito il Ministro della Salute . I dati in questione, inoltre, non possono essere diffusi. Per il trattamento dei DATI RELATIVI ALLA SALUTE , A FINI DI RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPO MEDICO , BIOMEDICO O EPIDEMIOLOGICO, non è necessario il consenso dell'interessato quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge . Il programma di ricerca deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante . I trattamenti delle “categorie particolari” di dati personali necessari per MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO RILEVANTE sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'UE o da disposizioni di leggi/regolamenti interni. Questi devono specificare i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, le misure per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. È inoltre consentita, nei casi previsti dalla legge, la comunicazione dei dati personali tra soggetti che li trattano per finalità pubbliche (anche privati), ma ad esclusione delle “categorie particolari” di dati. In caso di assenza di base giuridica, è ammessa previa notifica al Garante , il quale decide entro 45 giorni , altrimenti la comunicazione si riterrà approvata. 11.5 – AUTORITÀ DI GARANZIA Sull’applicazione della normativa vigila l’A UTORITÀ G ARANTE PER LA P ROTEZIONE DEI D ATI P ERSONAL I: un’autorità amministrativa indipendente istituita per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali. Il Garante è composto dal Collegio, che ne è il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da 4 componenti (2 eletti dal Parlamento e 2 dal Senato), che eleggono al loro interno un Presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Gli incarichi hanno durata di 7 anni, non sono rinnovabili e sono incompatibili con qualsiasi altra professione o attività di consulenza. Al ruolo organico negli Uffici del Garante si accede esclusivamente mediante concorso pubblico . Ha varie funzioni: - Esamina i reclami e le segnalazioni dei cittadini e decide sui ricorsi presentati - Compie accertamenti, ispezioni e indagini sull’applicazione della normativa - Richiede informazioni, rivolge ammonimenti ed ingiunzioni e commina sanzioni amministrative al titolare o al responsabile del trattamento che abbiano violato le disposizioni di legge - È legittimato ad agire in giudizio nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in caso di violazione delle disposizioni in materia (rappresentato dall’Avvocatura dello Stato) - Può imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento 137 Il titolare deve comunque darne comunicazione all’interessato entro 1 mese dalla richiesta 138 Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l’autorità giudiziaria 73 lOMoARcPSD|7372380 - Fornisce consulenza e rilascia pareri al titolare del trattamento e agli organi istituzionali di Governo (il parere del Garante, non vincolante , è reso entro un termine di 45 giorni dalla richiesta )139 - Adotta linee guida di indirizzo inerenti le misure di organizzazione e le tecniche di attuazione del Codice - Esprime pareri sulla conformità dei Codici di Condotta, poi approvati dall’Organismo di Monitoraggio140 - Redige e pubblica un elenco di trattamenti soggetti a Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati141 e prescrive misure a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è obbligato ad adottare - Promuove l’adozione ed approva le regole deontologiche - Trasmette una Relazione Annuale sulla situazione generale al Parlamento e al Governo (entro il 31/05) In caso di LESIONE NEI DIRITTI SUI PROPRI DATI, si può ricorrere al Garante, il quale decide il reclamo entro 9 mesi dalla data di presentazione (è tenuto comunque ad informare entro 3 mesi l’interessato in merito allo stato del procedimento). In presenza di motivate esigenze istruttorie, che il Garante comunica all'interessato, il reclamo è deciso entro 12 mesi. In presenza di controinteressati, il Garante è tenuto a dare loro comunicazione tempestiva: entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e/o chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Alcune SANZIONI sono: Fino a 10.000.000€ o al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente (se superiore) - Violazione degli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento - Violazione dei Codici di Condotta Fino a 20.000.000€ o al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente (se superiore) - Violazione dei principi base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso - Violazione dei diritti degli interessati - Inosservanza di un ordine da parte del Garante Reclusione da 1 a 3 anni → Trattamento illecito di “categorie particolari” di dati Reclusione da 1 a 6 anni → Comunicazione e diffusione illecita di dati oggetto di trattamenti su larga scala Reclusione da 1 a 4 anni → Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamenti su larga scala Reclusione da 6 mesi a 3 anni → Falsità nelle dichiarazioni al Garante Reclusione da 3 mesi a 2 anni → Inosservanza di provvedimenti del Garante Avverso la decisione del Garante è ammesso il ricorso giurisdizionale: in merito, tutte le controversie che riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali sono attribuite all'AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA. In caso di danno, non necessariamente economico, subito per trattamento dei dati non conformi alla legge, il risarcimento può essere concesso IN VIA ESCLUSIVA dal giudice civile . Il C OMITATO E UROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI è l’autorità garante a livello sovranazionale. Si compone da un Presidente (in carica 5 anni e rinnovabile una volta), dalla figura di vertice di un'autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal Garante Europeo della protezione dei dati. Emette decisioni vincolanti in caso di controversie tra divere autorità di controllo degli Stati membri. Emette pareri su progetti o questioni proposte dalle autorità di controllo degli Stati membri e decide a maggioranza semplice . 12. GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA Col termine “GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA” si intende l’insieme di mezzi predisposti dall’ordinamento a tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti nei confronti della PA. Il nostro ordinamento si caratterizza per la presenza di rimedi giurisdizionali (giudice ordinario ed amministrativo) e di rimedi amministrativi (ricorsi), a cui si aggiungono le giurisdizioni amministrative speciali (Corte dei Conti). L’A UTORITÀ G IUDIZIARIA O RDINARIA (giudice ordinario, Corte d’Appello) è competente in materia di diritti soggettivi, mentre l’A UTORITÀ G IUDIZIARIA A MMINISTRATIVA (TAR, Consiglio di Stato) è deputata della tutela degli interessi legittimi (pur avendo materie di competenza esclusiva). Nel primo caso il giudizio verte sulla condotta materiale della PA produttiva del danno 139 Per esigenze istruttorie, tale termine può essere interrotto 1 sola volta e il parere deve essere definitivamente reso entro 20 giorn i 140 L’OdM è composto da 5 membri con un incarico di 5 anni, non rinnovabile 141 Da effettuarsi su ogni tipo di trattamento che, considerati la natura, l’oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (dati sensibili, trattamenti “su larga scala”) 74 lOMoARcPSD|7372380 e sulla sua conformità alla legge (carenza di potere): il giudice ordinario può condannare la PA al risarcimento del danno, ma non può annullare, revocare, modificare atti amministrativi (può solo disapplicarli ove non conformi a legge). Al giudice amministrativo, invece, si chiede proprio di intervenire sull’atto amministrativo, annullandolo ove sia viziato per cattivo uso di potere (violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere). I conflitti di attribuzione tra giudice amministrativo e ordinario sono affidati alla Suprema Corte di Cassazione. Tra i principi della giustizia amministrativa vi sono: G IUSTO PROCESSO (art.111): «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale , e la legge ne assicura la ragionevole durata » E FFETTIVITÀ : capacità del processo di conseguire, quanto più possibile, risultati nella sfera degli interessati, non fermandosi ad adempimenti parziali od incompleti (giudizio di ottemperanza) M OTIVAZIONE E SINTETICITÀ DEGLI ATT I: ogni provvedimento del giudice è motivato, chiaro e sintetico 12.1 – ARTICOLAZIONI → G IURISDIZIONE GENERALE DI LEGITTIMITÀ : il giudice valuta la sola legittimità dell’atto amministrativo, cioè la sua conformità ai principi dell’ordinamento e la sua immunità dai vizi di legittimità (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere). Il giudice conosce dei soli interessi legittimi e può solamente disporre: Annullamento dell’atto giudicato illegittimo : l’azione di annullamento può proporsi entro 60 giorni Risarcimento del danno : la domanda di risarcimento, o azione di condanna, decade dopo 120 giorni Obbligo di provvedere : in caso di silenzio-inadempimento della PA, l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre 1 anno dal termine del procedimento Azione di accertamento : volta all’accertamento delle nullità previste da legge, decade dopo 180 giorni → G IURISDIZIONE ESCLUSIVA SUI DIRITTI SOGGETTIV I: in limitati campi espressamente indicati dalla legge, il giudice amministrativo ha competenza in merito sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi dei cittadini: Diritto di accesso e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa142 Diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla PA Accordi integrativi/sostitutivi e accordi tra pubbliche amministrazioni Azioni avverso il silenzio o i provvedimenti espressi in sede di verifica di SCIA Contratti di concessione di beni/servizi pubblici Determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento Nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato Controversie in materia di urbanistica ed edilizia Controversie in materia di espropriazioni per pubblica utilità Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica → G IURISDIZIONE ESTESA AL MERITO : il giudice può, non solo annullare l’atto amministrativo , ma sindacare i vizi di merito , ossia l’opportunità o la convenienza dello stesso. Può inoltre sostituirsi all’amministrazione provvedendo egli stesso143 a determinare il contenuto del provvedimento (giudizio di ottemperanza) Atti ed operazioni in materia elettorale Sanzioni pecuniarie Contestazioni sui confini degli enti territoriali Gli organi di GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA GENERALE sono: Tribunali Amministrativi Regionali (TAR): organi di primo grado, decide con 3 magistrati - Sulle controversie riguardanti atti, provvedimenti, accordi, comportamenti di PA e riguardanti pubblici dipendenti è competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede - Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il TAR del Lazio 142 Il ricorso deve essere proposto entro 30 giorn i e il giudice decide con sentenza semplificata entro un termine di 30 giorn i 143 Nelle ipotesi in cui il giudice amministrativo non agisca direttamente, può nominare un commissario ad acta 75 lOMoARcPSD|7372380 D ECISIONE DI MERITO : l’autorità risponde alla domanda del richiedente, accogliendo, rigettando il ricorso o riformando l’atto (deve contenere il giudizio sulla fondatezza o meni dei motivi adotti nel ricorso) Oltre che con la decisione, il procedimento può concludersi per estinzione, in caso di rinuncia, cessazione di efficacia dell’atto che ha dato origine al ricorso o sopravvenuta carenza di interesse . 12.4 – CORTE DEI CONTI La C ORTE DEI C ONTI è lo strumento principale attraverso il quale le Camere esercitano il controllo politico sull’operato del Governo e della PA. La Corte dei Conti giudica in materia di contenzioso contabile, in materia di responsabilità amministrativa ed in materia pensionistica, e nelle sue funzioni è possibile distinguere tra: F UNZIONI DI CONTROLLO - Controllo PREVENTIVO di legittimità sugli atti del Governo e delle PA - Controllo SUCCESSIVO sulla gestione del bilancio dello Stato e del patrimonio delle PA 149 - Controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - Controllo sulla gestione degli enti locali in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli dell’UE F UNZIONI CONSULTIVE : esprime parere obbligatorio sulle leggi che importino modifiche o integrazioni alle sue attribuzioni o alla legge sulla contabilità di Stato F UNZIONI GIURISDIZIONAL I: giudica la responsabilità dei pubblici dipendenti in materia contabile (maneggio del denaro o di valori della PA) e amministrativa (danno patrimoniale cagionato all’amministrazione) 13. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEGLI ENTI LOCALI Un ENTE LOCALE è un ente pubblico territoriale dotato di un certo grado di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria. Fondamentale in termini di definizione dell’autonomia e delle funzioni degli enti locali è la RIFORMA DEL T ITOLO V DELLA C OSTITUZIONE , che ha previsto una forma di Stato a “regionalismo forte”. La Legge Costituzionale 3/2001 di riforma del Titolo V ha realizzato un forte decentramento politico, designando una “Repubblica della autonomie”, articolata su più livelli territoriali di governo (Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni), ciascuno dotato di autonomia politica costituzionalmente garantita. L’articolo 114 della Costituzione descrive infatti Comuni, Città Metropolitane, Province e Regioni come sedi di governo locale, in quanto «enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione». Con gli effetti della riforma, sostanzialmente, lo Stato ha perso la potestà legislativa generale e regolamentare, ed ora può legiferare solamente nelle materie espressamente a lui riservate dalla Costituzione. Pertanto, la legge statale e regionale sono PARIORDINATE e SOTTOPOSTE AGLI STESSI LIMITI . L’innovazione più importante è però costituita dall’ AUTONOMIA AMMINISTRATIVA riconosciuta agli enti locali . La disciplina di settore basata sul T ESTO U NICO DEGLI E NTI L OCAL I (D.Lgs.267/2000), descrive la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di: Province Comuni Città Metropolitane Comunità montane (unioni di comuni finalizzate alla valorizzazione delle zone montane)150 Comunità isolane o di arcipelago (fanno proprie le norme sulle Comunità montane) Unioni di Comuni (costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi) Consorzi fra enti locali (ad esclusione di quelli aventi rilevanza economica ed imprenditoriale ) 13.1 – REGIONI La Regione è il più grande ed importante ente territoriale, ed è dotata di: A UTONOMIA STATUTARIA (art.123): possibilità di adottare un proprio Statuto per disciplinare forma di governo, organizzazione e funzionamento di ogni attività non regolata dalla Costituzione . In particolare, 149 Confronto con il bilancio preventivo dello Stato e comunicazione dei risultati alle Camere 150 Le comunità montane adottano il Piano Pluriennale di Sviluppo socio-economico, approvato dalla Provincia, che ha durata quinquennale e rappresenta lo strumento di programmazione e gestione del territorio e di promozione dello sviluppo 78 lOMoARcPSD|7372380 lo statuto specifica le attribuzioni degli organi, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente in giudizio, le forme di iniziativa legislativa e di partecipazione popolare (referendum), di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. Gli statuti delle Regioni ordinarie sono approvati/modificati dal Consiglio Regionale, a maggioranza assoluta dei componenti e con 2 deliberazioni successive ad intervallo non inferiore a 2 mesi. Gli statuti delle Regioni speciali sono adottati con leggi costituzionali, e possono modificarsi solo con procedure di revisione costituzionale. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta 1/50 degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti del Consiglio Regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi A UTONOMIA LEGISLATIVA : potestà di emanare leggi ordinarie (nelle materie non riservate allo Stato) A UTONOMIA AMMINISTRATIVA : potestà di emanare atti amministrativi (autarchia) A UTONOMIA REGOLAMENTARE : spetta alle Regioni in ogni altro ambito che non sia di legislazione esclusiva dello Stato, in particolare in materia di regolamenti esecutivi e attuativi-integrativi delle leggi regionali A UTONOMIA FINANZIARIA DI ENTRATA E DI SPESA (art.119): Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni hanno risorse autonome e possono stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e con i principi della finanza pubblica. Per i territori con minore capacità fiscale è istituito un “fondo perequativo” senza vincoli di destinazione: lo scopo è di garantire che in tutte le Regioni siano rispettati gli stessi standard di servizi (in particolare concernenti i diritti sociali). Lo Stato può disporre strumenti di “finanza straordinaria”: risorse aggiuntive o interventi speciali in favore di enti territoriali A UTONOMIA PATRIMONIALE (art.119): Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni hanno un proprio patrimonio. Possono ricorrere all’INDEBITAMENTO, ma solo per finanziare spese di investimento Gli organi della Regione sono descritti dall’articolo 121 della Costituzione: C ONSIGLIO R EGIONALE : titolare della potestà legislativa regionale e di approvazione/modifica dello Statuto - Formula proposte di legge alle Camere - Esprime pareri sulle proposte di modifica territoriale di Regioni, Province e Comuni - Elegge i delegati a partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica - Può richiedere il referendum abrogativo e consultivo - Può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta e della Regione - Approva il bilancio preventivo e consuntivo, insieme ai piani generali di esecuzione di opere pubbliche Il Consiglio è eletto direttamente dal corpo elettorale regionale151 e dura in carica 5 anni. È composto da un numero di Consiglieri che va un minimo di 30 (Regioni con meno di 1 milione di abitanti), a un massimo di 80 (oltre 6 milioni di abitanti). Nelle Regioni a statuto speciale, il numero dei Consiglieri è stabilito dallo statuto. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un Ufficio di Presidenza G IUNTA R EGIONALE : l’organo esecutivo della Regione, con compiti amministrativi e di programmazione - Presiede all’attuazione delle deliberazioni e delle leggi del Consiglio - Ha iniziativa legislativa (per motivi di urgenza e previa ratifica del Consiglio) - Provvede alla gestione dell’ente, dirige l’attività degli uffici regionali e amministra il patrimonio - Predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i programmi di sviluppo regionale - Decide sui ricorsi di legittimità costituzionale e sui conflitti di attribuzione (previo parere del Consiglio) P RESIDENTE DELLA G IUNTA E DELLA R EGIONE : rappresenta la Regione, è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto disponga altrimenti, e non è immediatamente rieleggibile allo scadere del 2° mandato - Dirige la politica della Giunta (di cui è responsabile) - Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione - Nomina/revoca i componenti della Giunta - Promulga leggi ed emana regolamenti regionali - Indice i referendum previsti dagli Statuti o dalla legge regionale - Può esprimersi tramite decreti od ordinanze (emanate solo in caso di urgente necessità) 151 Con sistema elettorale maggioritario per l’elezione di 1/5 dei Consiglier i e sistema elettorale proporzionale per i restanti 4/5 79 lOMoARcPSD|7372380 Il Consiglio Regionale ha la potestà di esprimere la SFIDUCIA nei confronti del Presidente della Giunta, tramite mozione motivata sottoscritta da almeno 1/5 dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di 3 giorni . Se viene approvata dalla maggioranza assoluta, ne conseguono le DIMISSIONI DELLA G IUNTA e lo SCIOGLIMENTO DEL C ONSIGLIO REGIONALE . Gli stessi effetti derivano da dimissioni volontarie, impedimento permanente, rimozione o morte del Presidente, e dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri . Anche il Presidente della Repubblica può sciogliere il Consiglio e rimuovere il Presidente della Giunta , tramite decreto motivato da gravi violazioni alla legge o alla Costituzione o per ragioni di sicurezza nazionale. 13.2 – RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI L’articolo 117 della Costituzione divide la potestà legislativa esclusiva dello Stato da quella concorrente e da quella esclusiva delle Regioni. Le materie di LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO S TATO SONO : a) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato b) Dogane, immigrazione e protezione dei confini c) Difesa e forze armate, sicurezza dello Stato d) Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose e) Moneta, sistema tributario e contabile, tutela del risparmio, dei mercati finanziari e della concorrenza f) Organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali g) Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali h) Ordine pubblico e sicurezza (ad esclusione della polizia amministrativa locale) i) Cittadinanza, stato civile e anagrafi j) Giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa k) Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali l) Norme generali sull’istruzione m) Previdenza sociale n) Legislazione elettorale, organi di governo, funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane o) Pesi, misure e determinazione del tempo, coordinamento statistico, opere dell’ingegno p) Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali In merito alla LEGISLAZIONE CONCORRENTE, la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato : - Rapporti internazionali e con l’UE delle Regioni - Commercio con l’estero - Istruzione, professioni, tutela e sicurezza del lavoro - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi - Tutela della salute, alimentazione e protezione civile - Ordinamento sportivo e della comunicazione - Governo del territorio - Porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia - Previdenza complementare e integrativa - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali - Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale - Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale Le Regioni sono «titolari della potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». Pertanto, in tutte le altre materie, alle Regioni spetta una potestà legislativa primaria, ossia non limitata dai principi della legislazione statale, ma “solo” dal rispetto della Costituzione, dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali. Per il rispetto del limite territoriale, infine, la Regione esercita la sua potestà legislativa solo sul territorio di sua pertinenza . 80 lOMoARcPSD|7372380 - Convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci - Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti - Può nominare un Vicepresidente tra i Consiglieri Provinciali (che lo sostituisce in casi di impedimento) Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di CESSAZIONE DALLA CARICA DI S INDACO . C ONSIGLIO P ROVINCIALE : dura in carica 2 anni ed è composto dal Presidente della Provincia e da 10,12 o 16 Consiglieri, a seconda della popolazione. È eletto con voto diretto, libero e segreto: hanno diritto di elettorato attivo e passivo i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Provincia. L’elezione avviene sulla base di liste sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto . Il Consiglio è l’organo di indirizzo e controllo , con le funzioni: - Propone all’Assemblea lo statuto e le sue modifiche - Approva regolamenti, piani, programmi e ogni altro atto sottoposto dal Presidente della Provincia - Approva schemi di bilancio e bilanci definitivi dell’ente (previo parere dell’Assemblea dei Sindaci) La CESSAZIONE DALLA CARICA COMUNALE comporta la decadenza da Consigliere Provinciale . A SSEMBLEA DEI S INDAC I: costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Provincia. Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo : - Adotta/respinge lo statuto, le sue modifiche e gli schemi di bilancio proposti dal Consiglio (con voti che rappresentino almeno 1/3 dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione ) - Esprime un parere sui bilanci dell’ente, che devono essere approvati dal Consiglio Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati A TITOLO GRATUITO . 13.5 – COMUNI Il C OMUNE è l’ente locale, dotato di autonomia, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne coordina lo sviluppo . Gode delle stesse FORME DI AUTONOMIA proprie delle Province: 1) A UTONOMIA STATUTARIA : lo statuto specifica le attribuzioni degli organi, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente in giudizio, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, di partecipazione popolare, di decentramento e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti. Lo Statuto e sue eventuali modifiche sono approvate con maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri. Qualora tale maggioranza non si raggiunga, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione . Viene inoltre inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti 2) A UTONOMIA NORMATIVA : consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare 3) A UTONOMIA ORGANIZZATIVA / AMMINISTRATIVA : nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per: a) Principi fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi b) Organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi c) Ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva (nei limiti delle capacità di bilancio) d) Procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro e) Disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle PA e altre attività 4) A UTONOMIA FINANZIARIA : la finanza dei Comuni è costituita da risorse proprie e risorse trasferite - Imposte proprie - Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali - Tasse e diritti per servizi pubblici - Trasferimenti erariali154 e regionali - Risorse per investimenti - Contributi specifici dello Stato per fronteggiare situazioni eccezionali 154 Sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche 83 Spettano al comune le FUNZIONI AMMINISTRATIVE che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo ciò che la legge statale o regionale attribuisce ad altri soggetti. La Costituzione attribuisce tali funzioni ai Comuni (art.119), salvo che, PER ASSICURARNE L ’ ESERCIZIO UNITARIO , siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza: a) Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito comunale (trasporto pubblico) c) Catasto (ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato) d) Pianificazione urbanistica ed edilizia (in ambito comunale) e) Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi (in ambito comunale) f) Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e riscossione dei relativi tributi g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle prestazioni ai cittadini h) Gestione dell’edilizia e organizzazione dei servizi scolastici (per la parte non attribuita alle Province) i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale j) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti di servizi anagrafici, elettorali e statistici lOMoARcPSD|7372380 5) A UTONOMIA IMPOSITIVA : ai Comuni è assicurata la potestà di imporre tasse, imposte e tariffe (salvo per quanto attiene alla definizione delle fattispecie imponibili , dei soggetti passivi e dell’aliquote massime ) Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di M UNICIPI nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. I Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, inoltre, articolano il loro territorio per istituire C IRCOSCRIZION I di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune155. Spetta al Consiglio Comunale la delibera, a maggioranza assoluta, della revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e dell’istituzione di nuove circoscrizioni. Salvo i casi di fusione, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti . Gli ORGANI DI GOVERNO del Comune durano in carica per un periodo di 5 anni e sono: C ONSIGLIO C OMUNALE : composto dal Sindaco più un numero di Consiglieri proporzionale all’entità della popolazione (da minimo 12 a massimo 60). È presieduto da un Presidente, eletto fra i Consiglieri, che convoca le sedute e dirige i lavori e le attività156 ed è tenuto a riunire il Consiglio quando lo richiedano 1/5 dei Consiglieri, il Sindaco o il Presidente della Provincia, in un termine non superiore a 20 giorni. Ove lo statuto non disponga diversamente, le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano: il candidato consigliere eletto con più voti all’interno del Consiglio. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo , dotato di autonomia funzionale e organizzativa - Statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti - Programmi e bilanci annuali e pluriennali, piani territoriali ed urbanistici, elenco dei lavori pubblici - Costituzione e modificazione di forme associative (convenzioni tra Comuni) - Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e partecipazione - Organizzazione e concessione dei pubblici servizi (costituzione di istituzione e aziende speciali) - Istituzione e ordinamento dei tributi, disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi - Definizione di indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni La prima seduta deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro di 10 giorni dalla convocazione. In essa si deve provvedere all’elezione del Presidente e della Commissione elettorale comunale, nonché alla verifica dell’eleggibilità dei suoi componenti . Il funzionamento dei Consigli è disciplinato dai regolamenti (approvati a maggioranza assoluta) che prevedono le modalità di convocazione delle sedute e il quorum necessario per la validità delle stesse, prevedendo in ogni caso la 155 La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti 156 Nei Comuni con meno di 15.000 abitanti questo ruolo può essere previsto dallo Statuto, altrimenti è svolto dal Sindaco 84 lOMoARcPSD|7372380 presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri. Salvo casi previsti da detti regolamenti, le sedute sono pubbliche. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione o, in casi di surrogazione, appena adottata la delibera consiliare. I Consigli durano in carica sino all’elezione di nuovi e possono costituire commissioni nel proprio seno con criterio proporzionale. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono irrevocabili: il Consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni. Il candidato eletto contemporaneamente Consigliere in 2 Province, 2 Comuni o 2 Circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro 5 giorni dall'ultima deliberazione di convalida. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale e Provinciale. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro 10 giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità G IUNTA C OMUNALE : composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori. Questi ultimo sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri o anche al di fuori dei componenti del Consiglio (assessore esterno). Il numero degli Assessori non può essere comunque superiore a 1/3 del numero dei Consiglieri o a 12 unità. La Giunta è l’organo collegiale deputato alla funzione esecutiva , con i seguenti compiti: - Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio - Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività - Ha funzione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio - Adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi S INDACO : è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune. Rappresenta l’ente e presiede la Giunta e il Consiglio se non vi è un Presidente. È considerato un ufficiale del Governo con funzioni di competenza statale (emissione di ordinanze a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, tenuta dei registri di stato civile ed anagrafe), ma svolge anche altre importanti funzioni: - Sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all’esecuzione degli atti - Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce incarichi dirigenziali (entro 45 giorni ) - Nomina/revoca gli Assessori della Giunta, tra cui il Vicesindaco - Nomina il Segretario e, se previsto, il Direttore Generale - Emette ordinanze locali in materia di tutela del territorio, emergenze sanitarie o di igiene pubblica157 - Coordina gli orari di apertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici - Ha potere di delega vero i consiglieri comunali - Risponde alle interrogazioni/istanze dei Consiglieri (entro 30 giorni ) L’elezione del Sindaco avviene CONTESTUALMENTE ALL ’ ELEZIONE DEL C ONSIGLIO C OMUNALE : a) Nei Comuni con MENO DI 15.000 ABITANTI : l’elezione si svolge con sistema maggioritario a turno unico. È proclamato Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa). Un eventuale secondo turno prevede il ballottaggio fra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno . Alla lista del Sindaco sono attribuiti 2/3 dei seggi assegnati al Consiglio b) Nei Comuni con PIÙ DI 15.000 ABITANTI : il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. È proclamato Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. L’eventuale secondo turno prevede il ballottaggio fra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno 158 Nella seduta d’insediamento il Sindaco presta giuramento di fedeltà alla Costituzione innanzi al Consiglio. Entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco o il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Non è immediatamente rieleggibile, allo scadere del secondo mandato, chi ha ricoperto per 2 mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia (a meno che uno dei 2 mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e 1 giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie ) S EGRETARIO C OMUNALE : nominato dal Sindaco fra gli iscritti all’Albo gestito dal Ministero dell’Interno159 157 Informandone preventivamente il Prefetto 158 Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti valid i 159 La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco 85 lOMoARcPSD|7372380 - Convoca e presiede il Consiglio e la Conferenza Metropolitani - Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti - Può nominare un Vicesindaco (tra i Consiglieri) ed assegnare deleghe ai Consiglieri metropolitani C ONSIGLIO M ETROPOLITANO : è l'organo di indirizzo e controllo, per cui hanno diritto di elettorato attivo e passivo i Sindaci ed i Consiglieri comunali. È eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. È composto dal Sindaco Metropolitano e da 14, 18 o 24 Consiglieri, a seconda della popolazione. Dura in carica 5 anni e annovera tra le sue funzioni: - Propone alla Conferenza Metropolitana lo statuto e le sue modifiche - Approva regolamenti, piani, programmi e ogni altro atto sottoposto dal Sindaco Metropolitano - Approva schemi di bilancio e bilanci definitivi dell’ente (previo parere della Conferenza Metropolitana ) C ONFERENZA M ETROPOLITANA : è composta dal Sindaco Metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana. Lo statuto della Città Metropolitana determina le maggioranze necessarie per le sue deliberazioni . Ha poteri propositivi e consultivi : - Adotta/respinge lo statuto, le sue modifiche e gli schemi di bilancio proposti dal Consiglio (con voti che rappresentino almeno 1/3 dei Comuni compresi nella Città e la maggioranza della popolazione ) - Esprime un parere sui bilanci dell’ente, che devono essere approvati dal Consiglio 14. ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI L’ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI è regolato dalla legge dello Stato: ogni ente è però obbligato ad adottare un Regolamento di Contabilità, adattando i principi dettati dalla legge alla comunità di riferimento. Approvato dal Consiglio, esso stabilisce le norme relative alle competenze dei soggetti dell'ente preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione finanziaria e contabile . 14.1 – PRINCIPI GENERALI - Programmazione : il bilancio è strumento atto a valutare gli effetti dell’attività finanziaria sui vari aspetti economici e sociali, al fine di indirizzare gli interventi di politica economica verso obiettivi desiderati - Coordinamento : il bilancio esprime la motivazione e coerenza delle scelte prese col programma politico - Coerenza : gli atti di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione contabile devono essere strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi - Veridicità : deve rispecchiare con la maggior trasparenza possibile le reali condizioni finanziarie dell’ente - Attendibilità : le previsioni devono essere sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo - Correttezza : rispetto delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili - Comprensibilità : deve presentare chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali - Unità : a tutte le spese si contrappongono tutte le entrate, senza una corrispondenza specifica - Annualità : l'unità temporale di gestione è l'anno finanziario, ossia l’anno solare (1/1-31/12). Alla chiusura non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto - Universalità : sono vietate gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio - Integrità : tutte le entrate sono iscritte al lordo delle spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate - Imparzialità : applicazione competente e tecnicamente corretta delle metodologie di contabilità - Significatività e rilevanza: errori, semplificazioni e arrotondamenti sono inevitabili, ma non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio - Continuità e costanza : l’eventuale cambiamento dei criteri di valutazione rappresenta un’eccezione - Flessibilità : i documenti contabili devono poter fronteggiare effetti derivanti da circostanze straordinarie - Congruità : consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti - Prudenza : le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate (viceversa le negative) - Pubblicità : il bilancio di previsione , con annesse variazioni, e il PEG sono pubblicati sul sito istituzionale - Pareggio finanziario : il totale delle entrate deve coincidere col totale delle spese - Equilibrio di bilancio : include, oltre al pareggio finanziario, la stabilità economica e patrimoniale 88 Le diverse TIPOLOGIE DI BILANCIO utilizzate nella gestione finanziaria dell’ente locale sono: → B ILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO : approvato dal Consiglio entro il 31/12 di ogni anno, indica entrate/spese che si prevedono nel triennio successivo. Il primo anno del bilancio è redatto sia in termini di competenza che di cassa, mentre gli esercizi successivi sono redatti esclusivamente in termini di COMPETENZA → R ENDICONTO DI GESTIONE : approvato dal Consiglio entro il 30/04, è il conto consuntivo della gestione che rende conto delle entrate/spese effettivamente compiute nell’anno trascorso → B ILANCIO CONSOLIDATO : l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate entro il 30/09 lOMoARcPSD|7372380 - Competenza finanziaria : le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio è riferito, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti - Competenza economica : l’effetto delle operazioni deve essere rilevato contabilmente ed ATTRIBUITO ALL ’ ESERCIZIO A CUI TALI OPERAZIONI SI RIFERISCONO (non a quello in cui si concretizzano i movimenti finanziari) 14.2 – GESTIONE DEL BILANCIO La principale distinzione all’interno delle operazioni e registrazioni di bilancio si ha tra: B ILANCIO DI CASSA : prende in considerazione solo i movimenti di denaro dalla cassa B ILANCIO DI COMPETENZA : entrate e spese sono registrate in riferimento al momento in cui nasce il credito o il debito, indipendentemente da quando avverrà il materiale esborso/incasso dei soldi . Così nascono i: - Residui attivi: somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio - Residui passivi: somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio Le FASI DI GESTIONE DELLE ENTRATE sono: 1. A CCERTAMENTO : fase in cui si perfeziona un diritto di credito relativo a una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale tale diritto viene a scadenza. L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata: è vietato l’accertamento attuale di entrate future. In questa fase sono distinte le entrate ricorrenti e non, e verificati e attestati i seguenti requisiti : - Ragione del credito - Titolo giuridico che supporta il credito - Individuazione del soggetto debitore - Ammontare del credito - Relativa scadenza 2. R ISCOSSIONE : consiste nel materiale introito da parte del tesoriere delle somme dovute all'ente ed è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e fatto pervenire al tesoriere. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all’ente 3. V ERSAMENTO : consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente Le FASI DI GESTIONE DELLA SPESA sono: 1. I MPEGNO : costituisce la fase in cui viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente a una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva diviene esigibile, ossia viene a scadenza. Si forma di: - Ragione del debito - Indicazione della somma da pagare - Soggetto creditore - Scadenza dell’obbligazione - Specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 89 lOMoARcPSD|7372380 2. L IQUIDAZIONE : è una registrazione contabile effettuata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile, a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta e della idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, corrispondente ad una spesa che è stata legittimamente posta a carico del bilancio e regolarmente impegnata. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta tramite atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente e trasmesso al servizio finanziario 3. O RDINAZIONE : consiste nella disposizione impartita al tesoriere dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto specifico, ossia nel mandato di pagamento. Sottoscritto dal dipendente dell’ente, è controllato dal servizio finanziario, che provvede alla contabilizzazione e alla trasmissione al tesoriere. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo di codifica (compresa la SIOPE) 4. P AGAMENTO : il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza del mandato di pagamento (che l’ente locale è comunque tenuta ad emettere entro 30 giorni ai fini della regolarizzazione del pagamento) Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione. È altresì preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e, più in generale, alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa: gli enti locali, infatti, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria . Comuni, Province, unioni di Comuni e comunità montane sono tenuti a redigere apposite CERTIFICAZIONI sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario. La mancata trasmissione del certificato comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno . 14.3 – BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DUP Il documento fondamentale dell’attività finanziaria degli enti locali è il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO, con il quale si programma l’attività dell’ente e vengono stanziati i fondi necessari. Si suddivide in 2 parti, entrata e spesa, nelle quali le voci sono classificate secondo aggregati che scendono sempre più nel dettaglio: le entrate sono articolate in titoli e tipologie, le spese in missioni e programmi. Le unità di voto rispettive per entrate e spese sono TIPOLOGIE e PROGRAMMI: su tali unità avviene la votazione da parte del Consiglio . La struttura del bilancio è rigida: i titoli delle entrate sono 9 , mentre i titoli della spesa sono 7 . Il bilancio finanziario è sempre accompagnato dal D OCUMENTO U NICO DI P ROGRAMMAZIONE (DUP): la guida strategica ed operativa dell’ente avente carattere generale. Costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione , e si compone di: Sezione Strategica (SeS): di durata pari a quella del mandato amministrativo, individua le scelte che caratterizzano il programma strategico definito dall’ente al fine di raggiungere le finalità istituzionali Sezione Operativa (SeO): di durata pari a quella del bilancio di previsione, quantifica gli effetti economico- finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici - Parte 1: individua i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell’arco pluriennale di tempo - Parte 2: comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio Il DUP è redatto dalla Giunta e trasmesso al Consiglio, il quale deve approvarlo entro il 31/7 di ogni anno. In caso di cambiamenti del contesto esterno che si riverberano sulle condizioni finanziarie ed operative dell’ente oppure in caso di mutamento degli obiettivi operativi, la Giunta può presentare una NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP . In tali casi, la nota deve essere redatta e adottata entro il 15/11. 90 lOMoARcPSD|7372380 L’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale è il C OLLEGIO DEI R EVISORI DEI C ONTI . È composto da 3 membri eletti dai Consigli Comunali (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti), Provinciali e delle Città Metropolitane, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e agli albi dei ragionieri e commercialisti. Il Collegio rimane in carica 3 anni e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di 2 volte nello stesso ente locale. L’incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi, dal Segretario e dai dipendenti dell'ente. I componenti degli organi di revisione contabile, infine, non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale (o presso istituzioni e organismi sottoposti a suo controllo o vigilanza). Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le seguenti funzioni: - Collabora con il Consiglio - Esprime pareri obbligatori al Consiglio sulla proposta di bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio - Vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente - Prepara la relazione allegata al bilancio di previsione, al rendiconto di gestione e al bilancio consolidato166 - Compie verifiche ordinarie di cassa167, con cadenza trimestrale , e di gestione del servizio di tesoreria - Riferisce al Consiglio su gravi irregolarità di gestione e le denuncia alla Corte dei Conti o alla Magistratura - Può eseguire ispezioni e controlli individuali Il revisore può inoltre partecipare alle assemblee del Consiglio (in particolare quelle di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione) e, se previsto dallo Statuto, a quelle della Giunta. Una funzione di supporto è svolta, presso il Ministero dell’Interno, dall’O SSERVATORIO SULLA F INANZA E LA C ONTABILITÀ DEGLI E NTI L OCAL I168, al quale è assegnato l’obiettivo di promuovere la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti. L’Osservatorio deve presentare al Ministro dell’Interno almeno una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, arricchita con proposte. In raccordo con l’Osservatorio agisce la C OMMISSIONE PER L ’A RMONIZZAZIONE DEGLI E NTI T ERRITORIAL I (ARCONET) col compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio degli enti territoriali e locali . Il TUEL individua diverse tipologie di CONTROLLI INTERNI NEGLI ENTI LOCAL I: C ONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO - CONTABILE : verifica il rispetto delle norme giuridiche e contabili e garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . Viene svolto: - N ELLA FASE PREVENTIVA : nella fase di formazione dell’atto, il controllo è esercitato tramite il rilascio del parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio. Per quanto concerne il controllo contabile, il parere di regolarità contabile è rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario - N ELLA FASE SUCCESSIVA : l’applicazione dei principi generali di revisione aziendale è diretta dal Segretario C ONTROLLO DI GESTIONE : ha per oggetto la verifica dello stato di attuazione dei piani, misurando l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità delle azioni intraprese. È svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Si articola in 3 fasi : 1. Predisposizione del PEG 2. Rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti 3. Valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi La struttura preposta riferisce agli amministratori, ai Responsabili dei Servizi e alla Corte dei Conti C ONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIAR I: svolto sotto la direzione del Responsabile del Servizio Finanziario e la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti C ONTROLLO STRATEGICO : sotto la direzione del Direttore Generale, ove previsto, o del Segretario Comunale, sottopone rapporti all’organo esecutivo e al Consiglio in merito ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, ai tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, alla qualità dei servizi erogati e al grado di soddisfazione della domanda . Gli uffici preposti al controllo strategico riferiscono agli organi di indirizzo 166 Entro il termine previsto dal Regolamento di Contabilità e comunque non inferiore a 20 giorn i 167 Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Sindaco Metropolitano e del Presidente della comunità montana 168 Composto da 20 membri in carica per 3 anni, rinnovabili; la carica di Presidente è svolta da un magistrato della Corte dei Conti 93 lOMoARcPSD|7372380 C ONTROLLO SULLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE : esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale Per quanto concerne i CONTROLLI ESTERNI SUGLI ENTI LOCALI, le sezioni regionali della Corte dei Conti verificano, con cadenza annuale il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni . A tal fine, il Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti trasmette annualmente alla sezione regionale della Corte dei Conti un referto sul sistema dei controlli interni . L’accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme contabili o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare i provvedimenti idonei a rimuovere l’irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, entro 60 giorni dalla comunicazione. In caso contrario, è preclusa l'attuazione dei relativi programmi di spesa . 14.7 – ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI La C OMMISSIONE PER LA S TABILITÀ F INANZIARIA DEGLI E NTI L OCAL I, presso il Ministero dell’Interno, svolge il controllo centrale sulle dotazioni organiche, le assunzioni di personale e la copertura del costo dei servizi degli enti: a) In condizioni STRUTTURALMENTE DEFICITARIE : che presentano gravi e incontrovertibili situazioni di squilibrio b) Che dichiarano DISSESTO FINANZIARIO: la deliberazione di dissesto finanziario è adottata dal Consiglio dell’ente locale, in caso non sia più possibile garantire l'assolvimento di funzioni e servizi indispensabili , e prevede l’istituzione dell’organo straordinario di liquidazione169 che provvede a coprire l’indebitamento c) Che ricorrono alla PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE: piano di riequilibrio finanziario di durata tra 4 e 20 anni deliberato dal Consiglio col parere dell'organo di revisione finanziario, che prevede un’anticipazione dello Stato dal “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” Il Consiglio Comunale può riconoscere la LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO derivanti da: - Sentenze esecutive - Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni (nei limiti fissati da statuti/convenzioni) - Ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali - Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità - Acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di pareggio di bilancio170 Per il pagamento dei debiti fuori bilancio, gli Enti Locali possono provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di 3 anni finanziari compreso quello in corso , convenuto con i creditori. I prelevamenti dal fondo di riserva171, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, utilizzabili nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31/12 di ciascun anno (previa comunicazione all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità ). 15. PRINCIPALI SERVIZI DEI COMUNI - Servizi demografici (anagrafe, stato civile, cittadinanza) - Servizi elettorali - Servizi statistici - Servizi di leva militare (le liste di leva sono aggiornate annualmente malgrado la sospensione del servizio) - Servizi cimiteriali - Tenuta degli archivi - Servizi per la giustizia (giudice di pace) - Stazione appaltante di lavori, servizi e forniture 169 Composto da una commissione di 3 membri nominati con DPR su proposta del Ministro dell’Interno 170 Nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni 171 Non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio 94 lOMoARcPSD|7372380 15.1 – SERVIZI DI STATO CIVILE Ogni Comune è tenuto a dotarsi di un U FFICIO DELLO S TATO C IVILE , nel cui archivio informatico sono registrati e conservati tutti gli atti formati nel Comune o relativi a soggetti in esso residenti . In particolare, atti di: → C ITTADINANZA → N ASCITA Atto di nascita : sono indicati sesso e nome del bambino, luogo, anno, mese, giorno, ora della nascita, nonché generalità, cittadinanza, residenza dei genitori e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati (include eventuali dichiarazioni di riconoscimento di filiazione) Dichiarazione di nascita : resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, dal medico/ostetrica o altra persona che ha assistito al parto172. Può essere resa entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune competente del territorio oppure entro 3 giorni presso l’ospedale in cui è avvenuta la nascita Decreti di modifica/aggiunta di nome/cognome : la richiesta motivata deve essere inoltrata al Prefetto, che autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del Comune di nascita e di residenza un avviso contenente il sunto della domanda. Tale avviso ha durata di 10 giorni consecutivi: trascorso tale termine in assenza di opposizioni, il Prefetto provvede con decreto → R ICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE : richiede copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento e può includere provvedimenti di adozione/revoca e di nomina/revoca del tutore. In caso abbia il figlio abbia 14 anni, per il riconoscimento è necessario l’assenso di quest’ultimo. In caso di figli minori di 14 anni, l’atto non può essere ricevuto dall’ufficiale pubblico in mancanza del consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo o della sentenza del Tribunale dei Minori che tiene luogo del consenso mancante. Il pubblico ufficiale deve inviare copia della dichiarazione all’Ufficiale dello stato civile entro 20 giorni → M ATRIMONIO : la richiesta di pubblicazione deve dichiarare nome, cognome, data, luogo di nascita e cittadinanza degli sposi, nonché luogo di residenza, libertà di stato ed assenza di impedimento di parentela, adozione, affiliazione o interdizione (infermità mentale). Una volta verificatane la veridicità, l’ufficiale dello stato civile provvede all’affissione dell’atto di pubblicazione presso la porta della casa comunale per 8 giorni consecutivi. Trascorsi i primi 3 giorni senza alcuna opposizione173, si può procedere alla celebrazione del matrimonio, che in ogni caso deve svolgersi entro 180 giorni dalla pubblicazione . Eventuali opposizioni devono essere trascritte negli archivi, insieme a dichiarazioni di riconciliazione, sentenze di nullità/scioglimento, atti dei matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto174, fuori dalla casa comunale, per procura, all’estero e in caso di imminente pericolo di vita. L’atto di matrimonio include: a) Nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza di sposi e testimoni b) Data della pubblicazione (o del decreto di autorizzazione all’omessa pubblicazione) c) Decreto di autorizzazione (qualora ricorrano impedimenti di legge) d) Menzione dell’avvenuta lettura degli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e) Dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie f) Dichiarazione dell’ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio g) Luogo della celebrazione del matrimonio175 h) Eventuali dichiarazioni di riconoscimento di filiazione → U NIONE CIVILE : la richiesta di costituzione dell’unione civile deve contenere nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza delle parti, nonché l’insussistenza di cause impeditive. Può essere presentata in un qualsiasi Comune liberamente scelto dalle parti. L’ufficiale ne verifica la veridicità entro 30 giorni e invia comunicazione obbligatoria ai richiedenti, che possono presentarsi per costituire l’unione civile in presenza di 2 testimoni. Ove la costituzione dell’unione civile non avvenga nei 180 giorni successivi a tale comunicazione , la richiesta si considera inesistente 172 Rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata 173 L’atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, che convoca le parti in una data compresa tra 3-10 giorni dalla presentazione del ricorso 174 Il parroco è tenuto a dare comunicazione agli Uffici dello stato civile entro 5 giorn i 175 In caso di impossibilità di uno degli sposi di recarsi presso la casa comunale per giustificati motivi di infermità od altro impedimento 95