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Appunti del corso di diritto antidiscriminatorio integrati con le slide del professore. Nella parte finale del documento sono riportati anche i seminari e le lezioni con altri professori o avvocati. GLI APPUNTI NON SONO INTEGRATI CON IL LIBRO IN QUANTO IL PROGRAMMA È DA FREQUENTANTI!
Tipologia: Appunti
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L’utilizzo comune del termine “discriminazione” non coincide sempre con l’uso del concetto di discriminazione che viene fatto in ambito giuridico. Il problema è: quali sono quelle situazioni in presenza delle quali il diritto ritiene che sussista una discriminazione? Non tutto quello che per l’uomo della strada è discriminatorio lo è anche per il diritto.
Definizione ampia del termine = principio che vieta in linea generale l’applicazione di un trattamento diverso a situazioni che si presentano sostanzialmente uguali. Perché ad un certo punto il diritto ha cominciato ad occuparsi di questi temi? Perché si è incentrato sulla rilevanza delle discriminazioni? Gli ordinamenti hanno adottato questo principio facendo discendere delle regolamentazioni vincolanti. Perché lo facciamo? Perché si è affermato? Una prima risposta potrebbe essere quella di riequilibrare una serie di situazioni di partenza squilibrate. Oppure cercare di rimuovere tutte le barriere che impediscono la piena realizzazione di un individuo. Ci sono 5 funzioni principali:
Nel linguaggio comune una discriminazione è il fatto di discriminare o di essere discriminato; distinzione, diversificazione o differenziazione operata fra persone, cose, casi o situazioni. Deriva dal latino “ discrimen ” e indica divisione, punto di separazione, differenza, distinzione…. Torna l’idea di una linea di demarcazione che separa situazioni diverse. Il tema delle discriminazioni si collega anche con quello di omettere, inteso come escludere qualcosa.
In linguaggio giuridico, cosa intendiamo con discriminazione? In base al linguaggio comune discriminiamo sempre, anche quando facciamo scelte stiamo discriminando. ATTENZIONE! Non ogni trattamento differenziato è una discriminazione anche per il diritto!
Quindi, quando una scelta è considerata illecita? La discriminazione quando è considerata giuridicamente rilevante è un illecito. Dobbiamo soffermarci su quali sono gli elementi che contraddistinguono la fattispecie discriminatoria; infatti, perché il trattamento sia rilevante sul piano giuridico, e quindi faccia scaturire il diritto ad una protezione, devono sussistere alcuni elementi —> si parla di FATTISPECIE DISCRIMINATORIA Quali sono gli elementi in presenza dei quali possiamo dire che siamo di fronte ad una discriminazione giuridicamente rilevante?
Cosa è un fattore di discriminazione? FATTORI DI DISCRIMINAZIONE = caratteristiche individuali, soggettive, nelle quali si manifesta la sfera personale dell’individuo e alle quali l’ordinamento decide di fornire protezione contro le disparità di trattamento. Quindi le condotte discriminatorie, perché siano discriminanti per il diritto, devono essere ricondotte ad un fattore di discriminazione. Che caratteristiche possono essere?
discriminazione, ma non è definita. La corte però dice che non si può parlare di malattia come fattore di discriminazione perché nella direttiva si parla esplicitamente di disabilità.
Può essere: ➢ Diretto —> avviene quando prevedo un trattamento differenziato espressamente in ragione di una data caratteristica che il soggetto ha. Esempio : nego l’accesso ad un beneficio per via della nazionalità. Quindi la discriminazione è diretta quando la condotta discrimina per una caratteristica propria del soggetto. ➢ Indiretto —> una condotta apparentemente non ha una connessione così evidente con alcuno dei fattori di discriminazione. Si verificano quando io pongo una regola o tengo una condotta che è apparentemente neutra rispetto ai fattori di discriminazione che, però, va a pregiudicare o pone in particolare svantaggio un gruppo di persone che possiedono una o più caratteristiche protette dall’ordinamento. È un collegamento solo indiretto che riesco ad apprezzare solo quando valuto la conseguenza della condotta tenuta. ➢ Associato —> avviene quando la condotta discriminatoria colpisce un soggetto che non è portatore delle caratteristiche protette, ma è connesso/associato con una persona che ha queste caratteristiche. Sono le discriminazioni per associazione. Esempio : caso Coleman – una mamma aveva un figlio disabile alla quale, sul luogo del lavoro, era stata resa impossibile la vita. Alla fine, si è dimessa per il clima di ostilità nel luogo di lavoro. Il problema era di questa natura: la signora ha diritto alle tutele previste per il caso ordinario di licenziamento o ha diritto ad altre tutele? Il giudice ha detto che non si tratta di una fattispecie protetta dal diritto antidiscriminatorio, perché non è la donna ad essere disabile, lo è suo figlio. La corte di giustizia ha detto che la direttiva vieta le discriminazioni fondate sulla disabilità, non contro le persone disabili. Ma nel momento in cui dice questo, si allarga il campo della tutela, perché non rientrano solo le discriminazioni contro la persona che è disabile, ma anche le discriminazioni che sono porte in essere contro un soggetto che è strettamente connesso con persone che sono esse stesse disabili.
➢ Multiplo —> quando vengono in considerazione più fattori di discriminazione. Esempio : genere e disabilità; genere e nazionalità. Nella stessa fattispecie rilevano più fattori di discriminazione. Sono le discriminazioni multiple. Adesso andiamo a vedere le singole fattispecie
Come viene definita? Prendiamo a riferimento alla direttiva 78/2000 dell’UE che si occupa del contrasto alle discriminazioni sul luogo di lavoro. La direttiva all’ art 2 dice che si ha DISCRIMINAZIONE DIRETTA quando, sulla base dei motivi vietati, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. Esempio : ho due lavoratori in una situazione analoga, tratto in un modo uno e l’altro lo tratto in modo svantaggioso. Ci devono essere gli elementi della fattispecie per essere definita discriminazione:
Ci possono essere delle eccezioni però. Quali sono? C’è la regola generale in base alla quale le discriminazioni dirette di regola non ammettono giustificazioni a posteriori. Quindi non si può legittimare a posteriori la condotta tenuta. L’unico caso in cui si può giustificare ex post una condotta si ha nel caso di discriminazioni basate sull’età. Sempre nell’ambito della discriminazione diretta, l’ordinamento prevede alcune deroghe o eccezioni che operano ex ante, alle quali non si applica la normativa antidiscriminatoria:
La dichiarazione di voler discriminare è punita comunque? Si tratta di una situazione analoga alla discriminazione normale. La corte si sofferma su questo aspetto. Facciamo 3 esempi:
È più insidiosa della prima. Mentre nella discriminazione diretta il trattamento differenziato, dunque sfavorevole, è esplicitamente collegato al fatto che una persona possiede una certa caratteristica, è evidente che il trattamento pregiudizievole è direttamente connesso al fatto che certe persone hanno una data caratteristica. Nelle DISCRIMINAZIONI INDIRETTA invece ci troviamo di fronte a situazioni in cui la condotta presunta discriminatoria e il fattore di discriminazione il collegamento non è così evidente: è indiretto. Definizione secondo direttiva 78/2000 : una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o comportamento APPARENTEMENTE NEUTRI possono mettere le persone appartenenti ad una delle categorie identificate dai motivi vietati in una posizione di particolare svantaggio rispetto alle altre persone. Ci troviamo di fronte a condotte che a prima vista non hanno alcuna evidente connessione con uno dei fattori vietati. Questo vuol dire apparentemente neutri: neutri rispetto ai fattori di discriminazione = condotte che non hanno una manifesta connessione. Ma anche in questi casi non è così semplice. Bisogna vedere quali sono gli effetti di una condotta. Il meccanismo di base della discriminazione indiretta è che abbiamo comunque una discriminazione se l’effetto che la condotta produce genera un particolare svantaggio ai danni di un gruppo di persone che sono connotate da uno dei fattori vietati. Quindi quello che vado a vedere è a valle del processo quale è l’effetto finale —> se l’impatto che quella condotta produce è di tipo discriminatorio perché produce un particolare svantaggio, allora ho comunque una discriminazione. Si chiama disparate impact. Esempi :
Quando si parla di discriminazioni indirette che riguardano il fattore disabilità, la direttiva impone per poter escludere che ci sia una discriminazione non solo che la finalità sia legittima e che i mezzi siano proporzionati, ma in questo caso prevede anche che il datore di lavoro tenti di controbilanciare lo svantaggio attraverso l’adozione di specifiche misure che prendono il nome di accomodamenti ragionevoli. Affinché sia escluso il carattere discriminatorio, non basta passere il test di legittimità del fine di proporzionalità, ma bisogna aver adottato accomodamenti ragionevoli = sono misure individualizzate (calibrate sulla concreta situazione di quel particolare soggetto) che devono avere lo scopo di garantire la piena ed effettiva partecipazione del lavoratore sulla base dell’uguaglianza. È piena espressione del principio di uguaglianza sostanziale. Non basta che io metta tutti nella stessa situazione, devo calibrare di più, devo adoperarmi (obbligo giuridico per il datore di lavoro) per mettere in atto soluzioni ragionevoli e specifiche misure che consentano al lavoratore di adattarsi nell’ambiente di lavoro. La direttiva dice che per garantire la parità di trattamento sono previste soluzioni ragionevoli. ➔ Art 5 direttiva 78/ 2000 - Soluzioni ragionevoli per i disabili : “Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato”. ➔ Art 20 direttiva 78/2000: “è opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento”. ➔ Art 2 convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: “per accomodamento ragionevole si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”. Il problema attuale è che manca una disposizione che vincoli in generale l’adozione di accomodamenti ragionevoli per tutti i fattori di discriminazione. Quindi, la domanda da porsi è: l’obbligo di accomodamenti
Si ha una DISCRIMINAZIONE “PER ASSOCIAZIONE” quando la vittima subisce la discriminazione non in ragione del fatto che sia essa stessa portatrice di una delle caratteristiche protette (es. l’appartenenza a una certa etnia, l’avere determinate convinzioni personali o determinati orientamenti sessuali, o l’essere disabile, ecc.), ma in quanto “associata” o “connessa” a persone portatrici di dette caratteristiche, ad esempio per ragioni di familiarità, amicizia, colleganza, ecc. Questa discriminazione non si configura come una fattispecie autonoma di discriminazione. Si tratta di un modo di essere della discriminazione che dipende dal particolare nesso di causalità intercorrente fra il fattore considerato e il trattamento svantaggioso subito —> è importante definire il collegamento tra la vittima materiale della discriminazione e il gruppo protetto. Non deve essere meramente occasionale. Inizialmente è stata individuata dalla giurisprudenza con riguardo alla disabilità, successivamente è stata estesa anche ad altri fattori. Esempi:
Il sistema delle fonti del diritto antidiscriminatorio si configura come un modello "multilivello" , in cui l'ordinamento nazionale è profondamente modellato e integrato dal diritto dell'Unione Europea (Trattati, Carta dei Diritti Fondamentali, diritto secondario) e dal diritto internazionale, come la CEDU.
Storicamente, l'integrazione europea si è mossa tra un'integrazione negativa , volta all'abolizione delle barriere al commercio e alla concorrenza, e un'integrazione positiva , finalizzata alla creazione di un assetto regolativo comune attraverso l'armonizzazione. Inizialmente, la politica sociale è stata subordinata alle
esigenze del mercato comune, ma il nucleo originario del diritto antidiscriminatorio era già presente nei Trattati attraverso due pilastri:
Il cuore sociale del trattato è rappresentato in questa fase dall’articolo 119 in materia di parità retributiva tra uomini e donne a parità di lavoro svolto. Questo nucleo iniziale si è espanso grazie alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (es. caso Defrenne) e alle prime direttive degli anni '70, che vengono denominate direttive antidiscriminatorie di prima generazione :
Il Trattato di Amsterdam (1997) ha segnato un rilancio decisivo, fornendo (all' Art. 19 TFUE ) la base giuridica per combattere discriminazioni fondate su razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età e orientamento sessuale. Sono nate così le direttive di seconda generazione:
Parità retributiva nel trattato Art 157 TFUE: ciascun SM assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. La ratio di questo articolo è quella di evitare forme di concorrenza basate sulla sotto-retribuzione del lavoro femminile e di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei paesi membri. È una norma che progressivamente è divenuta espressione di un generale principio di non discriminazione tra i lavoratori dei due sessi —> si vede che ha EFFICACIA DIRETTA E ORIZZONTALE Art 157 TFUE: ciascuno stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) Che la retribuzione corrisponda per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura b) Che la retribuzione corrisponda per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
La retribuzione, come definita dall’articolo 157 par 2 TFUE e ribadita dalla normativa derivata, comprende non solo il salario minimo o di base, ma qualsiasi altro corrispettivo, in contanti o in natura, presente o futuro , che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in ragione del suo impiego. In base alla Corte rientrano in questa nozione:
“Stesso lavoro” = identità di mansioni. Ma il lavoro di pari valore? La Corte stabilisce che determinare se un lavoro sia di pari valore implica un confronto basato sulle esigenze concrete poste al lavoratore nello svolgimento dei propri compiti. I criteri fondamentali applicati dalla giurisprudenza includono:
il principio si applica anche se il lavoratore di sesso opposto preso come termine di paragone non è impiegato contemporaneamente al ricorrente
Il problema che si pone è il seguente: qual è la natura delle contribuzioni (e quindi delle prestazioni) previdenziali? Sono o non sono retribuzione? Il problema è rilevante ai fini della definizione di un’età di accesso ai benefici differenziata sulla base del sesso. ➢ Non è retribuzione la contribuzione pagata dal datore agli istituti pubblici di previdenza obbligatoria Ratio: prevale la funzionalizzazione ad esigenze superiori di politica sociale Caso Defrenne (C-80/70): la nozione di retribuzione non può essere estesa ai regimi o alle prestazioni previdenziali, in specie alle pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinate dalla legge al di fuori di qualsiasi concentrazione nell’ambito dell’impresa o della categoria professionale interessata, e obbligatorie per categorie generali di lavoratori. ➢ È retribuzione la contribuzione versata dal datore ai regimi professionali , siano essi sostitutivi o integrativi della previdenza obbligatoria pubblica Ratio: in questo caso la contribuzione ha un fondamento contrattuale Caso barber (C-262/88)
Nel caso Beune (C-7/93), la CGE ha affermato che le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello stato, di etica o anche le preoccupazioni di bilancio ritenute decisive in Defrenne non possono considerarsi prevalenti:
Scopo della direttiva = assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego con riguardo a: a) L’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale b) Le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione c) I regimi professionali di sicurezza sociale La direttiva riprende i concetti di discriminazione diretta, discriminazione indiretta e molestie, riferendoli al fattore “sesso”. Rientrano poi nel concetto di discriminazione:
Il divario retributivo tra i sessi nell’UE è pari all’11,1% ATTENZIONE! Dietro al dato medio, si celano delle situazioni piuttosto diversificate. Esempio: settore pubblico vs settore privato; differenziazione tra settori produttivi; ecc… Le determinanti del GPG ➢ Segregazione settoriale —> circa il 24% del divario retributivo di genere è legato alla sovrarappresentazione delle donne in settori relativamente poco remunerativi, come l’assistenza, la sanità e l’istruzione. I lavori altamente femminilizzati tendono ad essere sistematicamente sottovalutati ➢ Disparità tra lavoro retribuito e non retribuito —> le donne lavorano più degli uomini, ma dedicano più tempo al lavoro non retribuito, un fatto che potrebbe influenzare anche le loro scelte di carriera. Per questo motivo l’UE promuove una equa ripartizione dei congedi parentali, un’adeguata offerta pubblica di servizi di assistenza all’infanzia e politiche aziendali che favoriscano la flessibilità dell’orario di lavoro ➢ “Soffitto di vetro” —> la posizione nella gerarchia influenza il livello di retribuzione; meno di uno su dieci degli amministratori delegati delle aziende più importanti è donna. Ciononostante, la professione con le maggiori differenze di retribuzione oraria nell’UE è quella dei dirigenti: le donne ricevono il 23% in meno rispetto agli uomini ➢ Discriminazione salariale —> in alcuni casi, le donne guadagnano meno degli uomini per svolgere un lavoro uguale o di pari valore, anche se il principio della parità di retribuzione è sancito dai Trattati europei fin dal 1957
Considerando 11: “Dalla valutazione del 2020 delle pertinenti disposizioni della direttiva 2006/54/CE è emerso che l'applicazione del principio della parità di retribuzione è ostacolata da una mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, da una mancanza di certezza giuridica sul concetto di lavoro di pari valore e da ostacoli procedurali incontrati dalle vittime di discriminazione. I lavoratori non dispongono delle informazioni necessarie per presentare un ricorso in materia di parità di retribuzione che abbia buone possibilità di successo e, in particolare, delle informazioni sui livelli retributivi delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Dalla relazione è emerso che una maggiore trasparenza consentirebbe di rivelare pregiudizi e discriminazioni di genere nelle strutture retributive di un'impresa o di un'organizzazione. Consentirebbe inoltre ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle parti sociali di intervenire adeguatamente per garantire l'applicazione del diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (“diritto alla parità di retribuzione”).”
Quadro normativo europeo
Struttura ➢ Libro I – disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna o Disposizioni generali
o Organizzazione per la promozione delle pari opportunità ▪ Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ▪ Consigliere e consigli di parità ➢ Libro II – pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico sociali o Rapporti tra coniugi o Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari ➢ Libro III – pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici o Pari opportunità nel lavoro ▪ Divieti di discriminazione ▪ Tutela giudiziaria ▪ Promozione della pari opportunità ▪ Tutela e sostegno della maternità e paternità o Pari opportunità nell’esercizio dell’attività di impresa o Parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura ➢ Libro IV – pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici Art 1 CPO: le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell’occupazione, del lavoro e della retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. L’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività. La discriminazione diretta – art 25 c. 1 CPO Costituisce DISCRIMINAZIONE DIRETTA , ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavatrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. In questo articolo si vede una sorta di “specializzazione” della nozione di discriminazione, che va in un certo senso in controtendenza rispetto al processo di omogeneizzazione delle nozioni di discriminazioni in ambito UE. La discriminazione preassuntiva – art 27 Art 27 – divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e nelle condizioni di lavoro: è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il rami di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: a) Attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive b) In modo diretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenze all’uno o all’altro sesso Esempi di discriminazione preassuntiva :
Art 30 – divieti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni previdenziali —> oggetto = prestazioni previdenziali erogate dal sistema pubblico ai sensi dell’art 38 c.2 cost C.1: le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali. Art 31 – divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive. Differenze di trattamento consentite ➔ Principio di parità di trattamento uomo/donna per quanto attiene:
o Campo d’applicazione delle forme pensionistiche complementari e relative condizioni di accesso o L’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi o Il calcolo delle prestazioni ➔ Nel caso di forme pensionistiche a contribuzione definita, possibile la fissazione di livelli differenti per le prestazioni, ma solo se necessaria per tener conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi ART 35 CPO: IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER CAUSA DI MATRIMONIO Fattispecie : si presume che il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, ad un anno dopo la celebrazione stessa, sia stato disposto “per causa di matrimonio”. Campo di applicazione : la tutela si applica sia alle lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle disposizioni legislative e regolamentari. Cassazione civile, sez. lav. 12/11/2018 n. 28926 : la NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO A CAUSA DI MATRIMONIO , prevista dall’art 35 d.lgs. 198/2006 è limitata alla sola lavoratrice, senza che ciò possa essere considerato illegittimo o discriminatorio: la norma infatti risponde ad una diversità di trattamento giustificata da ragioni legate alla maternità, costituzionalmente garantita alla donna, la quale, pur essendo titolare degli stessi diritti dei lavoratori uomini, adempie ad una essenziale funzione familiare, soprattutto nel periodo della gravidanza e del puerperio. È prevista anche la nullità di altre situazioni equiparate al matrimonio: ➢ Le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte ➢ Sono nulle le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, salva conferma che deve avvenire entro 1 mese presso l’ITL È inoltre riconosciuto il diritto della lavoratrice alla riammissione in servizio. Con il provvedimento che dichiara la nullità del licenziamento o delle dimissioni per causa di matrimonio è disposta la corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno della riammissione in servizio. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio, dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa , ferma restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso. Quando è possibile licenziare? Al datore di lavoro è data facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al comma 3, è stato effettuato non a causa di matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi: a) COLPA GRAVE da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro b) CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ dell’azienda cui essa è addetta c) Ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la SCADENZA DEL TERMINE
Il paradosso della color-blindness