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Paniere di diritto bancario del prof. Nicola Corcioni
Tipologia: Panieri
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la funzione monetaria Le funzioni principali di una banca sono: la funzione di intermediazione creditizia, la funzione monetaria, la funzione di prestazione di servizi e la funzione di trasmissione della politica economica e monetaria. Funzione monetaria , ovvero predisposizione di strumenti in grado di sostituire la moneta legale nei pagamenti, come la moneta cartolare (assegni bancari e circolari) e la moneta scritturale ed elettronica (bonifici, pagamenti con carte di credito e bancomat, etc.) La funzione monetaria è un ruolo esclusivo svolto dalle banche.Consiste essenzialmente nella possibilità di utilizzare i loro debiti come moneta. Questo non è possibile per nessuna società, ma per le banche sì: detenendo un deposito possiamo utilizzare direttamente il denaro che vi è versato, non siamo obbligati a prelevare e poi utilizzare i soldi. Questo dà la possibilità alla banca di declinare il suo debito in vari mezzi di pagamento: carte di credito, assegni, ecc. Questa è quella che viene chiamata funzione qualitativa. Una seconda conseguenza è che la banca può modulare la quantità di moneta nel sistema. L'unione di queste due cose consente di non considerare il rischio societario in una transazione: colui che fornisce la prestazione al momento del pagamento ha come rischio solo l'insolvenza del cliente, mentre la solvibilità della banca è data per scontata. Carattere monetario delle loro passività e dell’attività di prestito effettuata dalle banche Aumento moneta in circolazione La riduzione dei costi di transazione nelle operazioni di finanziamento I costi di transazione. La riduzione dei molteplici costi, diretti e indiretti, connessi alla conclusione di qualsiasi transazione migliora l’efficienza del processo di trasferimento delle risorse e rappresenta, quindi, una delle principali funzioni attribuite agli intermediari finanziari e contemporaneamente una concreta giustificazione della loro esistenza. Di conseguenza l’attività dell’intermediazione si esprime nella capacità di assorbire tutti o parte dei costi che gravano su una transazione finanziaria i quali sono superiori a quanto potrebbero essere. La mancata esecuzione di uno scambio diretto è tipicamente associata a :
la trasformazione delle scadenze Tecnica attraverso cui gli intermediari finanziari trasformano le caratteristiche temporali delle risorse finanziarie raccolte, al fine di soddisfare le esigenze della clientela affidata. La trasformazione delle scadenze costituisce uno dei principali elementi su cui si basa la funzione di intermediazione delle banche. A essa si associano rischi di natura finanziaria ed economica derivanti dall’imperfetta coincidenza tra i volumi e tra i tassi delle operazioni di raccolta e di impiego con diverse scadenze. Il pericolo di disequilibri economici, finanziari e patrimoniali indotti da un’eccessiva divaricazione tra la scadenza media delle attività e quella delle passività di bilancio è all’origine del principio di specializzazione temporale sancito dalla legge bancaria e motiva i limiti tradizionalmente posti dall’organo di vigilanza all’attività di prestito oltre il breve termine delle banche ed alle forme di impiego e di raccolta a breve termine degli istituti di credito speciale. Gli studi più recenti hanno evidenziato l’importanza dell’equilibrio tra i flussi finanziari in entrata e in uscita determinati dalla durata residua delle attività e delle passività, oltre che tecniche di copertura dei rischi di tasso derivanti dalla trasformazione delle scadenze. Funzione di liquidità le banche, mediante il deposito di somme consentono ai risparmiatori di porre in essere un investimento, le banche riconosconoai risparmiatori un interesse.Il livello desiderato di liquidità dipende dall’esperienza di ciascun sistema bancario, dalle esigenze particolari di ciascuna banca e dalle condizioni attuali e previste dal mercato della moneta, del credito e dei tassi d’interesse. La liquidità bancaria è correlata positivamente alla dimensione dei depositi ed al tasso ufficiale di sconto. Infatti le banche tenderanno a mantenersi più liquide tanto più cresce il costo del rifinanziamento presso la Banca d’Italia, cui devono ricorrere in caso di carenza c liquidità. D’altro canto la liquidità sarà inversamente correlata al tasso di rendimento sui crediti, perché le banche economizzerannomaggiormente le loro scorte liquide quanto più gli impieghi saranno remunerativi. Il grado di liquidità bancaria viene generalmente indicato con il rapporto tra i mezzi liquidi delle banche e l’ammontare dei depositi, e l’analisi di questo rapporto permette quindi di valutare se in un dato momento vi è carenza o abbondanza di liquidità nel sistema i modelli di banca adottati nel sistema finanziario I modelli di banca adottati nei sistemi finanziari sono: la banca commerciale e la banca universale. La banca commerciale o specializzata è un’impresa autorizzata alla raccolta del risparmio presso il pubblico e all’esercizio del credito (intermediazione tradizionale). La banca universale esercita oltre alla raccolta del risparmio presso il pubblico e all’esercizio del credito anche attività nel settore dei servizi di investimento. Tra le banche universali è possibile riconoscere la banca mista tedesca che è un tipo di banca che costituisce un rapporto di lunga durata con le imprese che finanzia e può anche acquisire in esse partecipazioni rilevanti. La
raccolta del risparmio, sia in rapporto a particolari Istituti. Si è così venuto formando un complesso imponente di norme le quali, pure mirando. tutte all'unico fine della disciplina del credito nell'interesse del Paese, hanno dato luogo talvolta a dannose interferenze e creato, talora situazioni disorganiche, rendendo meno efficace la vigilanza sopra un settore di fondamentale importanza per l'economia tutta della Nazione.Il provvedimento è di ampia portata ed investe, nella sua interezza ed in forma organica, il problema della disciplina della funzione creditizia in tutti i suoi aspetti. Esso coordina, e, dove necessario, integra tutta la legislazione precedente, apportando in taluni campi innovazioni importanti I modelli di banca nell’Ottocento Tre modelli 1) I crediti mobiliari Prototipo della banca moderna, -intermediario che raccoglie risorse finanziarie anzitutto attraverso l’emissione di azioni, - ma anche nella forma di deposito e di obbligazioni societarie; -impiega le risorsemediante prestiti o investendo direttamente in titoli emessi dalle imprese (ossia azioni e obbligazioni). 2) Le banche universali Concentrano la raccolta del risparmio nella forma di depositi, ampliano l’offerta di prodotti ai servizi di pagamento e alla prestazione di credito, investono nel capitale delle imprese (ossia azioni e obbligazioni).
L ’assetto delle banche con la legge bancaria del 1936 Con la legge del 1936 venne confermato che la Banca Nazionale del Lavoro, il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, l’Istituto Bancario San Paolo di Torino e il Monte dei Paschi di Siena erano istituti di credito di diritto pubblico. La Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma e il Credito Italiano invece erano banche miste che a causa della crisi, divennero di proprietà dell’IRI (ente pubblico con funzione di politica industriale) e definite banche di interesse nazionale. Le aziende di credito potevano raccogliere risparmio tra il pubblico a vista o a breve termine. Vennero definite aziende di credito: le casse di risparmio; le casse rurali e artigiane; le banche popolari; gli istituti di credito di diritto pubblico; le banche di interesse nazionale. Le aziende di credito finanziavano per lo più l’attività commerciale e non potevano erogare credito a medio e lungo termine. Negli anni Trenta la crisi delle grandi imprese coinvolse le banche che avevano partecipazioni azionarie in esse, e questo fatto portò, nel 1936, a una ristrutturazione dell’intero sistema bancario italiano. In particolare, la legge bancaria del 1936 proibiva alle banche di detenere quote azionarie di qualsiasi tipo di impresa.La legge bancaria del 1936, infatti, è ispirata dall'esigenza di offrire una tutela giuridica alla stabilità, attraverso un rafforzamento della tutela del risparmio, la previsione di condizioni per la separazione tra banca e impresa, una maggiore definizione e l'am- pliamento della vigilanza nel settore del credito.Paese tradizionalmente banco-centrico Dalla legge del 1936 due principi: a) di specializzazione temporale fra gli intermediari b) di separatezza fra banca e industria (minor controllo delle banche sulle imprese industriali) minor Sviluppo banca mista.
termine da indirizzare al finanziamento delle imprese. Fondamentale fu lo studio dei mercati, anche esteri, e l’applicazione delle migliori tecniche nella concessione dei finanziamenti e nella realizzazione dei collocamenti. Fin dalle origini fu introdotta la prassi di pubblicare prospetti informativi dell’attività degli emittenti dei titoli da collocare secondo gli usi internazionali, con l’obiettivo di consentire l’afflusso di capitali esteri in un Paese allora povero di risorse proprie. Negli anni ’50 del secolo scorso fu costituita una rete di trading companies estere (prevalentemente in Africa) per agevolare lo sviluppo delle attività mercantili italiane. Nello stesso periodo Mediobanca accrebbe le sue capacità di operare sui mercati esteri stringendo accordi con alcune importanti banche europee e americane (Gruppo Lazard con le sedi di New York, Londra e Parigi, Lehman Brothers, Berliner Handels Geselleschaft, Sofina). Nel 1956 Mediobanca fu quotata in Borsa, prima nel settore dopo la sparizione delle azioni bancarie dal listino seguita alla grande crisi degli anni ’30; fu lei stessa a ricondurvi nel 1970 le tre grandi banche del Gruppo Iri, sue fondatrici. Fino agli anni ’80 fu rilevante l’attività di concessione di crediti all’industria, nella quale l’istituto, grazie alle proprie competenze, rappresentò un unicum non subendo praticamente perdite per insolvenze dei clienti. Ugualmente importante fu l’opera di accompagnamento delle imprese alla quotazione in Borsa (30% di tutte le Offerte Pubbliche di Acquisto-IPO nel periodo 1983-93, 41% se misurate a valore), unitamente ad azioni volte a stabilizzare gli assetti di comando delle società più importanti (Olivetti, Montedison, Fiat, Snia, Pirelli, Italcementi), non disgiunte nelle fasi più critiche dalla selezione di manager efficienti. Mediobanca ebbe un ruolo chiave nella ristrutturazione dell’industria italiana, soprattutto a cavallo degli anni ’70 e ’80, rafforzando il proprio profilo di banca di riferimento dei maggiori gruppi del Paese. Nel 1988 l’assetto azionario dell’istituto, sino ad allora costituito da una ristretta compagine bancaria, venne modificato diversificandolo tra azionisti pubblici e privati. I pr imi , rappresentati dalle banche sotto controllo statale, furono poi a loro volta privatizzati a seguito del programma di smobilizzi intrapreso dal Governo italiano negli anni ’90. In quel periodo Mediobanca fu anche tra i maggiori player nei processi di privatizzazione con le principali operazioni rappresentate dai collocamenti di Telecom ed Enel. Dagli anni ’90, a seguito dei mutati scenari in Italia e all’estero e alla diversa regolazione del settore (fine della specializzazione e introduzione delle banche miste), l’istituto sviluppò maggiormente l’attività nella consulenza alle imprese e nel capital market , rafforzando l’investimento nelle partecipazioni e, tra queste, principalmente quello nelle Generali di cui divenne il maggiore azionista. Parallelamente, furono aperte sedi all’estero. Nel 2000 Mediobanca è intervenuta nel private banking promuovendo Banca Esperia (pariteticamente con Mediolanum), rilevando poi nel 2003 la Compagnie Monégasque de Banque. Negli ult imi anni è stato rafforzato l’impegno nel credito al consumo tramite la Compass, attiva nel settore sin dal 1960. Nel 2008 è stata resa operativa una nuova
banca retail , Che Banca!, caratterizzata da un modello distributivo multicanale (internet, call center e filiali). Mediobanca ha basato la sua crescita sull’autonomia manageriale e sullo sviluppo delle risorse interne, arricchite continuamente delle nuove competenze necessarie per affrontare l’evoluzione dei mercati e delle imprese. Il fondatore, Enrico Cuccia, guidò la banca sino al 1982 restando sino alla sua scomparsa (2000) il grande mentore dei suoi allievi Silvio Salteri (1982-1988) e Vincenzo Maranghi (1988- 2003); quest’ultimo ha lasciato il comando dell’istituto a due suoi collaboratori che ne reggono tuttora le sorti
L’articolazione della gerarchia delle fonti normative in materia bancaria Il sistema delle fonti normative in materia bancaria ripete lo schema gerarchico che regola il nostro ordinamento. Esso si articola come segue: La Costituzione e le fonti sovranazionali incluse quelle del diritto dell’Unione europea Le leggi ordinarie fra le quali assumono importanza il TUB, il TUF e il Codice civile I regolamenti e gli atti amministrativi fra i quali assumono importanza quelli emanati dalla Banca d’Italia, dalla CONSOB, dal CICR e i decreti del Ministero dell’Economia e Finanze Le norme bancarie uniformi, gli statuti e i regolamenti delle banche Principi costituzionali L’attività bancaria si presenta come attività d’impresa e attività creditizia ed è regolata da alcune disposizioni della Carta Costituzionale che fissano precetti normativi riguardanti l’iniziativa economica (art. 41) e la tutela del risparmio (art. 47). Ai sensi dell’art. 41 Cost. ogni iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; inoltre la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. L’attività bancaria gode quindi delle garanzie costituzionali salva la previsione di una riserva di legge per la determinazione di programmi e controlli opportuni perché tale attività possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. A sensi dell’art. 47 Cost. la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito; favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. Secondo il dettato normativo in esame si comprende che l’aspetto imprenditoriale dell’attività bancaria è compatibile con l’utilizzo di sistemi di vigilanza sulle banche e l’obiettivo della tutela del risparmio. Fonti del diritto dell’Unione europea Le fonti del diritto dell’Unione europea sono rappresentate dai Trattati istitutivi dell’Unione Europea, dagli Atti emanati dalle istituzioni europee e dagli accordi dell’Unione con gli Stati terzi. I Trattati istitutivi dell’UE sono fonti di primo grado dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea e le norme in essi contenute non possono essere violate dalle istituzioni europee emanando atti contrari a detti principi. I Trattati istitutivi dell’Unione europea Tra i Trattati istitutivi dell’Unione europea si annoverano: Trattato di Parigi, Trattato EURATOM e Trattato istitutivo della CEE, Trattato di fusione, Trattato di Lussemburgo, Trattato di Bruxelles, Atto unico europeo (AUE), Trattato di Maastricht, Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza e Trattato di Lisbona.
La competenza legislativa in materia bancaria delle Regioni ordinarie e delle Regioni a statuto speciale Ai sensi dell’art. 117 Cost. le Regioni a statuto ordinario hanno competenza legislativa regionale concorrente solo in materia di banche regionali quali le “casse di risparmio, le casse rurali, le aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale” e sono tenute a rispettare i principi fondamentali stabiliti dallo Stato e individuati dal D.Lgs 171/2006. I principi individuati nell’art. 3 del D.Lgs 171/2006 sono rappresentati dall’osservanza della Costituzione, dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dalle norme e dagli obblighi internazionali e dalle disposizioni dell’art. 159 TUB. Ai sensi dell’art. 159 TUB nei casi di provvedimenti attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. La potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario riguarda: la creazione di un albo delle banche a carattere regionale; la individuazione delle modalità per la verifica relativa ai requisiti di onorabilità e di esperienza degli esponenti aziendali della banca regionale; l’adozione, sentito il parere vincolante della Banca d’Italia, dei provvedimenti in merito all’autorizzazione all’attività bancaria e alle modifiche dello statuto. Le Regioni a statuto speciale hanno competenza concorrente con quella dello Stato relativamente alle banche a carattere regionale, mentre resta di competenza statale la raccolta del risparmio e dell’esercizio del credito. L’art. 159 TUB si applica anche alle Regioni a statuto speciale relativamente all’obbligo di adeguare le norme regionali in materia di vigilanza al parere vincolante della Banca d’Italia. Le fonti secondarie del diritto bancario Le fonti secondarie sono atti amministrativi (deliberazioni, istruzioni, regolamenti) che hanno forza giuridica ma sono subordinate alla legge ordinaria. Le fonti secondarie del diritto bancario sono: gli atti della Banca d’Italia; gli atti della CONSOB (Commissione nazionale per la società e la Borsa); gli atti del CICR; i regolamenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dall’art. 3 TUB. Ai sensi dell’art. 4 TUB la Banca d’Italia: impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza; determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza. Quali atti sono emanati dalle istituzioni europee? I Trattati istitutivi prevedono l’emanazione di norme giuridiche da parte delle istituzioni dell’Unione per la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti, Tali norme costituiscono il diritto derivato. Essi si distinguono in: • regolamenti, che hanno una portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili; • direttive, che sono indirizzate solo agli Stati membri e non sono obbligatorie in tutti i loro elementi in quanto vincolano i destinatari solo riguardo il risultato da raggiungere lasciando alla loro discrezione la scelta della forma e dei mezzi; • decisioni, che sono indirizzate a singoli individui o Stati membri e sono obbligatorie in tutti i loro elementi.
capitale sono subordinati all’andamento economico della banca. Le banche vi fanno ricorso per ottenere una maggiore solidità patrimoniale. Con Covered bond (tradotto obbligazioni garantite) ci si riferisce ad un’obbligazione bancaria caratterizzata da un profilo di rischio molto basso e da un'elevata liquidità. Questa tipologia di obbligazioni rappresenta nel nostro Paese una novità piuttosto recente, disciplinata per la prima volta dall'art.7 bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130 introdotta dal decreto sulla competitività del maggio 2005. A differenza delle normali cartolarizzazioni i covered bond garantiscono la restituzione di capitale ed interessi grazie al vincolo di una fetta dell'attivo patrimoniale della banca destinato esclusivamente alla remunerazione ed al rimborso del bond. Covered Bond L'iter di emissione è costituito principalmente da tre fasi: 1) nella prima fase la banca cede alcune attività (titoli o crediti) ad una società veicolo; 2) successivamente la società veicolo per l'acquisto degli asset chiede un finanziamento alla banca cedente che ottiene il capitale necessario attraverso l'emissione di obbligazioni; 3) la separazione patrimoniale degli asset bancari ceduti alla società veicolo infine permette di ottenere una garanzia destinata al soddisfacimento degli obbligazionisti garantiti e non attaccabile da terzi creditori. Proprio grazie a questa garanzia aggiuntiva i covered bond offrono maggiore sicurezza rispetto alle obbligazioni tradizionali. La doppia garanzia offerta sia dalla banca che dal portafoglio crediti permette ai covered bond una maggiore liquidità, accompagnata da rating più elevati e rendimenti più contenuti connessi alla maggior certezza dell'investimento effettuato e offre agli investitori più cauti una buona opzione di investimento. Utilizzati in 22 paesi europei, in Germania i covered bond sono stati istituiti da oltre 100 anni, mentre in altri, come la Gran Bretagna e l'Olanda si è provveduto solo ultimamente alla preparazione di un testo normativo essendo, fino a tempi recenti, ogni emissione definita sulla base di veri e propri accordi contrattuali. Differenza tra sconto bancario e risconto Lo sconto bancario La banca per erogare credito utilizza anche un altro contratto disciplinato dal codice civile che è lo sconto. Ai sensi dell’art. 1858 del codice civile, lo sconto è il contratto mediante il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi che non sia ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso, salvo buon fine. Lo sconto consente al cliente di ricevere dalla banca risorse di denaro a fronte di un credito che in assenza di intervento della banca potrebbe essere riscosso solo in un momento futuro. Lo sconto è un contratto che la banca utilizza con le imprese commerciali che hanno crediti verso terzi acquirenti dei propri beni e servizi. Il risconto La banca può a sua volta anche scontare il credito presso altra banca maggiore, effettuando così il risconto che è lo sconto dei titoli scontati. La banca, in tal modo, ottiene prima la liquidazione del capitale. Il tasso di interesse che viene applicato all’operazione è inferiore rispetto all’operazione di sconto in quanto è minore il rischio. Differenza tra anticipazione bancaria propria e impropria Un altro contratto di credito disciplinato dal codice civile è rappresentato dall’anticipazione bancaria utilizzata principalmente in passato per la concessione di credito a breve termine. È un credito che la banca dietro garanzia di un pegno su titoli o merci, concede al cliente. L'anticipazione bancaria può essere propria e impropria. L’anticipazione propria prevede che la banca non può utilizzare le cose date in pegno e deve restituirle alla scadenza del contratto se ha rilasciato un documento nel quale sono individuate le
cose stesse (art. 1846 c.c.) L’anticipazione impropria prevede che la banca può disporre delle cose come danaro, titoli o merci date in pegno nel caso in cui non siano state individuate o le è stata concessa la facoltà di disporne (art. 1851 c.c.) Ai sensi dell’art. 1847 c.c. la banca deve, di norma, provvedere alla assicurazione delle merci date in pegno per conto del cliente (art. 1847c.c.) Se diminuisce di almeno un decimo il valore della garanzia, la banca può chiedere una maggiorazione della garanzia. Se il debitore non adempie alla richiesta di maggiorazione della garanzia, le cose pignorate possono essere vendute dalla banca (art. 1850 c.c.) Garanzie che assistono l'apertura di credito La banca ha la facoltà di farsi garantire dall'accreditato la somma di denaro messa a sua disposizione e ciò può avvenire sia mediante una garanzia reale sia mediante una garanzia personale. Ai sensi dell’art. 1844 comma 2 del codice civile quando la garanzia non è più sufficiente, la banca può richiedere una maggiorazione della garanzia o che il garante sia sostituito. Se l'accreditato non adempie a quanto richiesto, la banca può effettuare la riduzione del credito in proporzione al ridotto valore della garanzia o recedere dal contratto. L’apertura di credito può essere allo scoperto quando la restituzione della somma di denaro utilizzata è garantita dal patrimonio dell’accreditato. In tale caso la concessione del credito da parte della banca si basa sulla valutazione della solvibilità dell’accreditato. Le garanzie danno luogo a rapporti giuridici accessori (rispetto al rapporto obbligatorio) e mirano a rafforzare la posizione del credito re in ordine all’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore. A questo proposito si parla di garanzia generica, se tutti i credito ri hanno uguale diritto di soddisfare le proprie ragioni mediante esecuzione forzata (esecuzione forzata individuale) su tutti i beni del debitore, e di garanzia specifica, se determinati beni sono destinati al soddisfacimento in via preferenziale di alcuni credito ri. Anche in tale ultima ipotesi, peraltro, non si esclude che, in caso di insufficienza dei beni oggetto di garanzia, i credito ri (c.d. privilegiati ) possano concorrere alla pari con gli altri credito ri (c.d. chirografari ) sui restanti beni del debitore. Le garanzie possono essere personali o reali. Le prime sono obbligazioni assunte da altri soggetti che si impegnano ad adempiere in luogo ed in concorso con il debitore principale, con la possibilità per il credito re, in caso di inadempimento, di soddisfarsi anche sopra il loro patrimonio personale. Rientrano in questa categoria la fideiussione, il mandato di credito e l’avallo. Le garanzie reali sono invece quelle che gravano su di un bene determinato del debitore o di un terzo o su tutti i beni mobili del debitore. Tali sono il pegno, l’ipoteca ed il privilegio speciale (v. privilegio), che danno luogo ad un vincolo di soggezione esecutiva preferenziale. Oltre che dalla volontà privata, le garanzie possono sorgere direttamente dalla legge (p.e., l’ipoteca legale) ovvero da una sentenza (p.e., l’ipoteca giudiziale ). Esse si estinguono o per cause relative alla stessa obbligazione (p.e., adempimento, rinuncia, liberazione per fatto del credito re), oppure relative all’obbligazione garantita (remissione del debito, impossibilità di adempimento). La causa più ovvia di estinzione di una garanzia discende dalla sua natura accessoria nei confronti del credito principale: estinto
Il leasing finanziario Tra le operazioni individuate all’art. 1, comma 2 lett. f) TUB viene citato anche il leasing finanziario. Il leasing finanziario è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 136, della L.124/2017 che lo definisce una locazione finanziaria. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione dell’utilizzatore per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo. Con il leasing finanziario il cliente paga i canoni mensili costituiti da una somma comprensiva sia di una quota per la restituzione del capitale prestato per acquistare il bene sia di una quota per il pagamento degli interessi. È una modalità di acquisto più conveniente per quelle imprese che non sono disposte a immobilizzare capitali per diventare proprietarie di un bene. Nel leasing finanziario il bene oggetto del contratto non è prodotto o fornito direttamente dalla società di leasing : l’utilizzatore sceglie direttamente presso il produttore- fornitore il bene che gli serve; l’impresa di leasing acquista presso il fornitore il bene scelto dall’utilizzatore e, infine, lo concede in godimento all’utilizzatore. Oggetto del contratto, in questo caso, sono beni anche non standardizzati e l’impresa di leasing non è obbligata ad altre prestazioni che non siano quelle di concedere il bene in godimento. In particolare, è escluso l’obbligo di manutenzione dell’attrezzatura. La durata del contratto è superiore a quella del leasing operativo e normalmente coincide o è di poco inferiore alla vita tecnico- economica del bene Il leasing operativo Diverso dal leasing finanziario, è il contratto di leasing operativo che è un contratto con il quale un soggetto riceve un bene dietro pagamento di un canone mensile. Si tratta di beni strumentali all’attività d’impresa cioè di macchinari o apparecchiature per uffici, quindi beni che sono soggetti ad una rapida obsolescenza. Con il leasing operativo le imprese possono avere la disponibilità di tali beni, senza dover sopportare i costi per il loro acquisto. Nel contratto di leasing operativo il rischio dell’obsolescenza ricade sul fornitore, che può essere il produttore stesso oppure una banca. Nel leasing operativo le parti coinvolte possono essere soltanto due quando il fornitore del bene coincide con il suo produttore. Al termine del contratto l’utilizzatore può scegliere di restituire il bene o di prolungare il contratto e continuare ad utilizzare il bene dietro il pagamento del canone. Al termine del pagamento se il bene non risulta del tutto ammortizzato e il fornitore non trova altri soggetti a cui offrirlo, ne subisce un danno. Le banche, quindi, per non incorrere nei suddetti rischi, non esercitano le operazioni di leasing operativo. Nel leasing operativo il bene concesso in
godimento è prodotto o comunque fornito all’utilizzatore direttamente dall’impresa di leasing nella cui disponibilità si trova con coincidenza delle figure della società di leasing e del fornitore. Si tratta normalmente di beni strumentali standardizzati e l’impresa di, in quanto produttore- fornitore, si obbliga anche ad una serie ad una serie di prestazioni collaterali, tra cui l’assistenza tecnica per la manutenzione della attrezzatura in buono stato di efficienza. La durata del contratto è normalmente più breve della locazione finanziaria e in alcuni casi è escluso il diritto di opzione per l’acquisto alla scadenza. Le attività finanziarie che non possono esercitare le banche Alle banche è preclusa la gestione di fondi comuni di investimento perché tale attività è riservata dall’ordinamento alle società di gestione del risparmio (Sgr). I motivi di tale riserva sono dettati sia dalla volontà di limitare al massimo i conflitti di interesse che si potrebbero creare quando si esercitano altre attività finanziarie insieme con quella di gestione del risparmio sia dall’esigenza di specializzazione richiesta per tale attività. Le banche, inoltre, non possono esercitare attività assicurativa. Le due tipologie di assicurazione sono: il contratto di assicurazione contro i danni e il contratto di assicurazione sulla vita. Nonostante le polizze vita abbiano una componente finanziaria, le banche non possono stipulare contratti assicurativi. L’attività bancaria e l’attività assicurativa sono riservate a intermediari diversi sia per i problemi operativi che potrebbero sorgere nello svolgimento congiunto delle due attività sia per le differenti norme di vigilanza che sono applicate ai due tipi di attività. La banca come già detto, quindi, non può porre in essere contratti assicurativi può solo vendere tramite la sua rete di filiali, un prodotto assicurativo standardizzato dalle imprese assicurative. Le attività connesse esercitate dalle banche Accanto alle tipiche e caratterizzanti attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, il sistema bancario pone in essere una vasta gamma di altre operazioni, di crescente importanza sotto il profilo economico, definibili connesse o strumentali e genericamente qualificate come servizi bancari od operazioni accessorie Un’attività può ritenersi connessa nel caso in cui pur avendo natura diversa dall’attività principale della banca, possa essere esercitata “in connessione” a quest’ultima mediante la struttura e le competenze usate ai fini dell’attività principale. Il legame di connessione quindi deve essere differente da quello ausiliario dell’attività strumentale. Le attività connesse, secondo la letteratura, presentano un nesso di complementarietà con le attività bancarie. Tra le attività connesse rientra il contratto di cassetta di sicurezza che prevede la concessione dell’utilizzo da parte del cliente di una cassetta per custodirvi i propri beni. Con tale contratto la banca garantisce al cliente una prestazione accessoria sfruttando
all’articolo testé menzionato risultano iscritti tutti i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria, oltre agli intermediari bancari appartenenti ai paesi dell’UE autorizzati quali enti creditizi, alla luce del principio del mutuo riconoscimento. L’autorizzazione all’attività bancaria è prevista quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 14 del TUB. Le attività di raccolta di risparmio ed erogazione del credito, non congiuntamente svolte, possono essere esercitate da soggetti differenti dalle banche. La prima, infatti, può essere svolta anche da società industriali e imprese, se non connessa all’esercizio del credito e la seconda può essere svolta da altri intermediari finanziari unicamente con risorse proprie, ovvero senza il ricorso al pubblico risparmio. La Financial Technology (Fintech) Fintech è un'innovazione di processo e di prodotto nei servizi finanziari permesso dall'innovazione tecnologica. Il Financial Stability Board definisce il FinTechcome "innovazione finanziaria resa possibile dalla tecnologia che può creare nuovi mercati, servizi, applicazioni, prodotto con effetti significativi sui mecrtai, le istituzioni e la fornitura di servizi finanziari". Le aree di espansione attuale e potenziale di FinTech sono: a) esecuzione delle transazioni (pagamento, clearing e settlement); b) gestione dei fondi (deposito, credito, aumento di capitale e gestione di portafoglio); c) assicurazione. L'abilità di influenzare i servizi offerto dagli intermediair tradizionali, come le banche, viene dalla riduzione dei costi resi possibili dall'evoluzione tecnologica, oltre all'offerta di nuovi strumenti per i consumatori e anche grazie alla ridotta regolazione del settore. Più nei dettagli con l'avanzamento tecnologico gli operatori beneficiano di i) minori costi di transazione, ii) economie di scala nel raccogliere dati, iii) trasmissione dell'informaizone più rapida e meno costosa, iv) minori costi di monitoraggio. Negli ultimi tempi anche nel settore finanziario si è sviluppato l’uso di strumenti digitali. Dalla contrazione tra i due termini Finance e Technology ha avuto origine la parola Fintech che per il Financial Stability Board sta a indicare il complesso di innovazioni, indotte dalla tecnologia, che possono concretizzarsi in nuovi modelli di business, applicazioni, processi o prodotti, che determinano effetti sull’offerta di servizi finanziari. Tra le attività di Fintech si annoverano: il crowdfunding e le valute digitali. Non si deve aver timore che i giganti tecnologici, quali Google, Apple, Facebook, Amazon, disponendo di una quantità considerevole di informazioni su abitudini e comportamenti degli utenti, possano imporsi nel mercato dei servizi finanziari online, sottraendo fette importanti di mercato alle banche e agli intermediari finanziari. È improbabile, però, che ciò si possa verificare in tempi brevi in quanto esistono riserve di attività stabilite dagli ordinamenti nazionali. Infatti, solo alle banche, come già detto precedentemente, è riservata per legge l’attività congiunta di raccolta del risparmio e di erogazione del credito. In secondo luogo solo le banche possono svolgere funzioni quali la trasformazione delle scadenze e la creazione di moneta. L'iniziativa "Canale FinTech" Obiettivo Nel dare avvio a questa iniziativa - denominata Canale FinTech - la Banca d'Italia intende accompagnare i processi di innovazione nell'ambito del quadro regolamentare anche in una logica evolutiva. La Banca d'Italia attiva inoltre il nuovo punto di contatto [email protected], attraverso il quale gli operatori possono prospettare progetti nel campo dei servizi finanziari connotati da caratteristiche di
innovazione riferite sia alla tipologia dei servizi offerti sia alla tecnologia utilizzata per la loro fornitura (ad esempio "blockchain", intelligenza artificiale, machine learning, big data). Chi può rivolgersi a "Canale FinTech" Possono rivolgersi alla Banca d'Italia, tramite il nuovo punto di contatto, le start-up attive e le imprese che propongono soluzioni tecnologiche a banche e intermediari finanziari o questi ultimi se direttamente coinvolti nello sviluppo di soluzioni innovative nell'area dei servizi finanziari. Le richieste saranno sottoposte a un vaglio multifunzionale con un approccio flessibile, nei tempi e nelle modalità, rispetto alle singole situazioni in esame. Nel corso del confronto saranno forniti riscontri agli operatori, ad esempio attraverso incontri o contatti telefonici. Saranno sottoposti a valutazioni e/o analisi i progetti inoltrati al Canale Fintech che presentino requisiti e caratteristiche coerenti con le finalità dell'iniziativa (indirizzata a progetti a contenuto tecnologico parzialmente o totalmente innovativo e relativi al settore finanziario). Non rientrano in tale ambito, per esempio, le iniziative presentate con finalità commerciali, di networking o di pubblicità, alle quali l'Istituto non darà seguito. Si precisa infine che, in assenza di risposta, il mero invio a Canale Fintech non comporta alcuna presa d'atto o approvazione del progetto da parte della Banca d'Italia. Gli strumenti di pagamento Gli strumenti di pagamento a spendibilità generalizzata sono così chiamati in quanto sono accettati da tutti a differenza degli strumenti di pagamento a spendibilità limitata che, invece, vengono accettati solo da chi li ha emessi. Questo è il caso di cooperative industriali o commerciali che operano la raccolta del risparmio di solito tra i soci-consumatori ed emettono strumenti di pagamento che i soci possono usare solo per acquisti presso la medesima impresa commerciale che ha emesso tali strumenti di pagamento. Esistono, oltre alle banche, altri soggetti cui il legislatore ha riconosciuto, sulla scorta di specifiche disposizioni di legge, la possibilità di produrre strumenti di pagamento a spendibilità generalizzata a fronte dell’acquisizione di somme di denaro. Tali soggetti sono: le Poste nell’ambito del servizio Bancoposta; gli Istituti di moneta elettronica (IMEL); gli Istituti di pagamento. Le somme che gli IMEL e gli istituti di pagamento ricevono per l’emissione di moneta elettronica o per la prestazione di servizi di pagamento non sono considerati fondi rimborsabili come i depositi bancari e comunque in tutti e tre i casi sopra riportati si ha a che fare con soggetti differenti dalle banche dal momento che gli stessi non possono concedere prestiti con il risparmio raccolto e non possono offrire servizi di pagamento se non su una disponibilità già precostituita dall’utilizzatore attraverso un dposito di moneta. Le banche sono gli unici soggetti che esercitano sia la raccolta del risparmio di cui il cliente potrà disporre tramite strumenti di pagamento sia l’attività di erogazione del credito, dando così luogo al fenomeno della creazione di moneta tramite il meccanismo del moltiplicatore dei depositi.