CAPITOLO III - LE FONTI!
1. Quali tipi di fonti esistono?!
Fonti di produzione!
Fonti di cognizione!
Fonti storiche !
2. Cosa sono le fonti di produzione?!
3. Come possono essere classificate le leggi?!
4. Cosa sono le consuetudini e come vengono riconosciute?!
5. Cosa si intende per giurisprudenza?!
6. Cosa si intende per dottrina canonistica?!
7. Cosa sono le fonti di cognizione?!
8. E le fonti storiche?!
9. Cosa si intende per diritto divino naturale?!
Il diritto divino naturale consiste in quei principi non scritti che Dio ha impresso nella coscienza di
ogni uomo con valore universale. Sono caratterizzati dalla meta positivitàˆ, ciò• dall’esistenza
indipendentemente dal legislatore, dalla intrinseca validitàˆ, dalla superiore obbligatorietàˆ e dalla
superioritàˆ rispetto al diritto umano. ! Ne fanno parte i diritti umani.!
10. Cosa si intende per diritto divino positivo?!
Il diritto divino positivo consiste in norme prodotte dalla rivelazione divina e ricavabili
dall’Antico e Nuovo Testamento e dalla Tradizione apostolica. Esiste un nesso tra diritto naturale e
positivo in quando il diritto rivelato • espressione dei principi impressi da Dio nell’uomo. Il diritto
divino inizia a far parte dell’ordinamento e ad essere vigente senza intervento o volontàˆ del legislatore
umano.!
Infine, in diritto divino • immodificabile anche se • sempre oggetto di approfondimento dal magistero!
11. Cosa si intende per diritto umano e quali sono le sue caratteristiche?!
Il diritto umano • il diritto di produzione del legislatore ecclesiastico quale autoritàˆ umana. Si tratta di
un diritto in continuo mutamento a differenza del diritto divino naturale e positivo. Il diritto umano
deve rispettare sempre il diritto divino per questo • sempre perfettibile e modificabile: in caso di un
confitto, la legge di diritto positivo umano dovrebbe essere disapplicata per non ostacolare il
raggiungimento del fine ultimo della Chiesa, ciò• la salvezza dell’anima. !
12. Come vengono classificate le leggi ecclesiastiche di diritto umano?!
Le leggi ecclesiastiche possono essere generali o universali nel caso siano comune a tutti e poste in
essere dal legislatore supremo. Altrimenti esistono le leggi ecclesiastiche speciali o particolari le quali
sono efficaci nei conforti di una particolare comunitàˆ o in un determinato territorio; queste ultime
sono poste in essere sia dal legislatore supremo che dal vescovo diocesano, dal concilio particolare o
dalla conferenza episcopale. !