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descrizione dettagliata del sesto libro del codice di dirtto canonico fatto sull base del moneta
Tipologia: Appunti
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Diritto penale canonico è pervaso di pastoralità, non è un libro meramente tecnico. È composto da soli 89 canoni (220 nel codice del ’17) ed è diviso in due parti: i delitti e le pene in genere dove sono formulati i principi generali dell’ordinamento penale (1311-1363) e le pene per i singoli delitti (1364-1399). È ispirato a grande mitezza e misericordia prediligendo le penitenze e i rimedi di tipo pastorale alle pene vere e proprie. Talvolta il diritto penale è stato contestato a partire della concezione comunionale e spirituale della chiesa senza tener conto però dell’elemento societario ed esterno che la chiesa necessariamente possiede per continuare ad esistere in questo mondo_. Avere una disciplina che preveda sanzioni serve ad evitare l’anarchia e la confusione nella chiesa in cui ognuno ha il diritto di veder garantiti e rispettati i propri bisogni che nonostante la libertà e l’intima convinzione di fede con cui uno aderisce alla chiesa può rischiare di non rispettare._ Punire e riprendere chi sbaglia è un diritto e un dovere. Nel nuovo testamento non bisogna dimenticare il brano di Matteo 18,18 (all’interno del discorso comunitario) ed anche l’esempio di san Paolo 1Cor. 5,1-5. Le sanzioni canoniche, in ogni caso, non tendono tanto a preservare un ordine esterno, ma a far sì che attraverso l’osservanza della legge esteriore sia vissuto più in profondità l’adesione evangelica allo Spirito del Signore. Dice il papa Giovanni Paolo II° che il diritto penale nella chiesa ha una funzione comunionale in quanto serve come mezzo di recupero di carenze individuali e di mancanze contro il bene comune attraverso comportamenti antiecclesiali, delittuosi o scandalosi da parte di membri del popolo di Dio. Canone: 1311 La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti. Fonti: LG 8 GS 76 DIRITTO PENALE CANONICO Il Popolo di Dio è costituito come una società fondata sulla comunione di fede, di sacramenti e di disciplina. La Chiesa quindi ha il diritto di reagire anche con sanzioni penali di fronte agli attentati più gravi portati contro la comunione ecclesiale al fine di difenderla e ristabilirla (c. 1311). A) IL DELITTO È l’esterna e gravemente colpevole trasgressione di una legge o di un precetto, per la quale violazione l’autorità competente abbia comminato una pena.. Entro il suo ambito può emanare leggi penali chi gode della potestà legislativa (cc. 1315-1318); parimenti chi con potestà esecutiva può emanare precetti, “può anche comminare con un precetto pene determinate” (cc. 1319-1320). Il delitto si chiama consumato quando gli atti del delinquente risultano di fatto efficaci a produrre il fatto delittuoso. Se invece, per qualche ragione (ad es., perché il delinquente desiste), il risultato delittuoso non si produce, siamo davanti a quello che si chiama conato di delitto, che in certi casi può anche venire punito ma sempre con una pena minore a quella stabilita per il delitto consumato (c. 1328). Ci sono poi delitti che consistono proprio nell’intentare certi fatti, come il chierico o il religioso che attentano al matrimonio (c. 1394). B) IL REO È chi compie un delitto intenzionalmente (cioè con dolo) o perlomeno con imprudenza colpevole. Chi invece senza colpa agisce per ignoranza, inavvertenza o errore, oppure non ha l’uso della ragione, non commette delitto (cc. 1321, 1322).
Ci sono altre circostanze che possono esimere dalla pena, ad esempio: l’età minore di 16 anni, il caso fortuito, la legittima difesa, la violenza e il timore, il caso di necessità (c. 1323). Ci sono poi circostanze attenuanti, che comportano la mitigazione della pena oppure la sua sostituzione con una penitenza. Nel c. 1324 vengono elencate le principali, quali sono: l’imperfetto uso di ragione, non avere compiuto i 18 anni, ignorare senza colpa che il fatto costituiva un delitto, l’ingiusta provocazione da parte della vittima. Il giudice può comunque tenere conto di altre circostanze non elencate. Ci sono d’altra parte circostanze che consentono al giudice di aggravare la pena come sono la pertinacia e l’abuso di autorità (c. 1326). Diverse persone possono concorrere a commettere un unico delitto, sia come coautori di esso (partecipando ugualmente al fatto delittuoso), sia come complici (aiutando fisicamente o moralmente al delitto di un altro). Sono considerati ugualmente delinquenti e possono essere castigati con la stessa pena quando senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso (c. 1329). C) LE PENE ECCLESIASTICHE La pena è la privazione di un bene (spirituale o temporale) come castigo di un delitto. Nella Chiesa le pene riguardano i beni e diritti che si hanno in essa, non quelli che si hanno nella società civile. Le pene ecclesiastiche sono di due tipi: pene medicinali o censure e pene espiatorie (c. 1312 § 1).
1. Le censure Sono le più gravi e hanno come finalità medicinale far recedere il delinquente dalla sua condotta; esse quindi durano finché il reo abbia dato segni chiari di resipiscenza e soltanto allora egli ha il diritto di essere assolto dalla censura. Le censure sono tre: scomunica, interdetto e sospensione.
CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI 3 maggio 2011 importante responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani , c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi a) Le vittime dell’abuso sessuale: La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica
b) La protezione dei minori : In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare "ambienti sicuri" per i minori c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi: Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: "Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani" L’accompagnamento dei sacerdoti: 1Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero , soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione
Le Linee guida chiederanno di rafforzare la promozione della trasparenza e anche una comunicazione attenta a rispondere alle legittime domande di informazioni. La Commissione – che sottoporrà il risultato del suo lavoro alla valutazione della Commissione per la Tutela dei minori della S. Sede e soprattutto della Congregazione per la dottrina della Fede – ha l’impegno di portare le Linee guida all’approvazione del Consiglio Permanente, per arrivare a presentarle alla prossima Assemblea Generale. Si intende, quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze episcopali regionali per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un pensiero e una prassi comuni. I Vescovi hanno approvato due proposte, che consentono di dare concretezza al cammino. È stata condivisa, innanzitutto, la creazione presso la Cei di un “Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, con un proprio Statuto, un regolamento e una segreteria stabile, in cui laiche e laici, presbiteri e religiosi esperti saranno a disposizione dei Vescovi diocesani. Il Servizio sosterrà nel compito di avviare i percorsi e le realtà diocesani – o inter- diocesani o regionali – di formazione e prevenzione. Inoltre, potrà offrire consulenza alle diocesi, supportandole nei procedimenti processuali canonici e civili, secondo lo spirito delle norme e degli orientamenti che saranno contenuti nelle nuove Linee guida. La seconda proposta approvata riguarda le Conferenze episcopali regionali. Si tratta di individuare, diocesi per diocesi, uno o più referenti, da avviare a un percorso di formazione specifica a livello regionale o interregionale, con l’aiuto del Centro per la tutela dei minori dell’Università Gregoriana.