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diritto canonico sintesi libro 6 del codice, Appunti di Diritto Canonico

descrizione dettagliata del sesto libro del codice di dirtto canonico fatto sull base del moneta

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 22/01/2021

alessandra-rofi
alessandra-rofi 🇮🇹

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LIBRO VI | LE SANZIONI NELLA CHIESA
CAN. 1311-1399 !
Diritto penale canonico è pervaso di pastoralità, non è un libro meramente tecnico.
È composto da soli 89 canoni (220 nel codice del ’17) ed è diviso in due parti: i
delitti e le pene in genere dove sono formulati i principi generali dell’ordinamento
penale (1311-1363) e le pene per i singoli delitti (1364-1399). È ispirato a grande
mitezza e misericordia prediligendo le penitenze e i rimedi di tipo pastorale alle pene
vere e proprie. Talvolta il diritto penale è stato contestato a partire della concezione
comunionale e spirituale della chiesa senza tener conto però dell’elemento societario
ed esterno che la chiesa necessariamente possiede per continuare ad esistere in
questo mondo. Avere una disciplina che preveda sanzioni serve ad evitare l’anarchia e
la confusione nella chiesa in cui ognuno ha il diritto di veder garantiti e rispettati i
propri bisogni che nonostante la libertà e l’intima convinzione di fede con cui uno
aderisce alla chiesa può rischiare di non rispettare. Punire e riprendere chi sbaglia
è un diritto e un dovere. Nel nuovo testamento non bisogna dimenticare il brano di
Matteo 18,18 (all’interno del discorso comunitario) ed anche l’esempio di san Paolo
1Cor. 5,1-5. Le sanzioni canoniche, in ogni caso, non tendono tanto a preservare un
ordine esterno, ma a far sì che attraverso l’osservanza della legge esteriore sia vissuto
più in profondità l’adesione evangelica allo Spirito del Signore. Dice il papa Giovanni
Paolo II° che il diritto penale nella chiesa ha una funzione comunionale in
quanto serve come mezzo di recupero di carenze individuali e di mancanze
contro il bene comune attraverso comportamenti antiecclesiali, delittuosi o
scandalosi da parte di membri del popolo di Dio.
Canone: 1311
La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso
delitti.
Fonti: LG 8 GS 76
DIRITTO PENALE CANONICO
Il Popolo di Dio è costituito come una società fondata sulla comunione di fede, di
sacramenti e di disciplina. La Chiesa quindi ha il diritto di reagire anche con sanzioni
penali di fronte agli attentati più gravi portati contro la comunione ecclesiale al fine di
difenderla e ristabilirla (c. 1311).
A) IL DELITTO
È l’esterna e gravemente colpevole trasgressione di una legge o di un precetto, per la
quale violazione l’autorità competente abbia comminato una pena..
Entro il suo ambito può emanare leggi penali chi gode della potestà legislativa (cc.
1315-1318); parimenti chi con potestà esecutiva può emanare precetti, “può anche
comminare con un precetto pene determinate” (cc. 1319-1320).
Il delitto si chiama consumato quando gli atti del delinquente risultano di fatto efficaci
a produrre il fatto delittuoso. Se invece, per qualche ragione (ad es., perché il
delinquente desiste), il risultato delittuoso non si produce, siamo davanti a quello che
si chiama conato di delitto, che in certi casi può anche venire punito ma sempre con
una pena minore a quella stabilita per il delitto consumato (c. 1328). Ci sono poi
delitti che consistono proprio nell’intentare certi fatti, come il chierico o il religioso che
attentano al matrimonio (c. 1394).
B) IL REO
È chi compie un delitto intenzionalmente (cioè con dolo) o perlomeno con imprudenza
colpevole. Chi invece senza colpa agisce per ignoranza, inavvertenza o errore, oppure
non ha l’uso della ragione, non commette delitto (cc. 1321, 1322).
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LIBRO VI | LE SANZIONI NELLA CHIESA

CAN. 1311-

Diritto penale canonico è pervaso di pastoralità, non è un libro meramente tecnico. È composto da soli 89 canoni (220 nel codice del ’17) ed è diviso in due parti: i delitti e le pene in genere dove sono formulati i principi generali dell’ordinamento penale (1311-1363) e le pene per i singoli delitti (1364-1399). È ispirato a grande mitezza e misericordia prediligendo le penitenze e i rimedi di tipo pastorale alle pene vere e proprie. Talvolta il diritto penale è stato contestato a partire della concezione comunionale e spirituale della chiesa senza tener conto però dell’elemento societario ed esterno che la chiesa necessariamente possiede per continuare ad esistere in questo mondo_. Avere una disciplina che preveda sanzioni serve ad evitare l’anarchia e la confusione nella chiesa in cui ognuno ha il diritto di veder garantiti e rispettati i propri bisogni che nonostante la libertà e l’intima convinzione di fede con cui uno aderisce alla chiesa può rischiare di non rispettare._ Punire e riprendere chi sbaglia è un diritto e un dovere. Nel nuovo testamento non bisogna dimenticare il brano di Matteo 18,18 (all’interno del discorso comunitario) ed anche l’esempio di san Paolo 1Cor. 5,1-5. Le sanzioni canoniche, in ogni caso, non tendono tanto a preservare un ordine esterno, ma a far sì che attraverso l’osservanza della legge esteriore sia vissuto più in profondità l’adesione evangelica allo Spirito del Signore. Dice il papa Giovanni Paolo II° che il diritto penale nella chiesa ha una funzione comunionale in quanto serve come mezzo di recupero di carenze individuali e di mancanze contro il bene comune attraverso comportamenti antiecclesiali, delittuosi o scandalosi da parte di membri del popolo di Dio. Canone: 1311 La Chiesa ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti. Fonti: LG 8 GS 76 DIRITTO PENALE CANONICO Il Popolo di Dio è costituito come una società fondata sulla comunione di fede, di sacramenti e di disciplina. La Chiesa quindi ha il diritto di reagire anche con sanzioni penali di fronte agli attentati più gravi portati contro la comunione ecclesiale al fine di difenderla e ristabilirla (c. 1311). A) IL DELITTO È l’esterna e gravemente colpevole trasgressione di una legge o di un precetto, per la quale violazione l’autorità competente abbia comminato una pena.. Entro il suo ambito può emanare leggi penali chi gode della potestà legislativa (cc. 1315-1318); parimenti chi con potestà esecutiva può emanare precetti, “può anche comminare con un precetto pene determinate” (cc. 1319-1320). Il delitto si chiama consumato quando gli atti del delinquente risultano di fatto efficaci a produrre il fatto delittuoso. Se invece, per qualche ragione (ad es., perché il delinquente desiste), il risultato delittuoso non si produce, siamo davanti a quello che si chiama conato di delitto, che in certi casi può anche venire punito ma sempre con una pena minore a quella stabilita per il delitto consumato (c. 1328). Ci sono poi delitti che consistono proprio nell’intentare certi fatti, come il chierico o il religioso che attentano al matrimonio (c. 1394). B) IL REO È chi compie un delitto intenzionalmente (cioè con dolo) o perlomeno con imprudenza colpevole. Chi invece senza colpa agisce per ignoranza, inavvertenza o errore, oppure non ha l’uso della ragione, non commette delitto (cc. 1321, 1322).

Ci sono altre circostanze che possono esimere dalla pena, ad esempio: l’età minore di 16 anni, il caso fortuito, la legittima difesa, la violenza e il timore, il caso di necessità (c. 1323). Ci sono poi circostanze attenuanti, che comportano la mitigazione della pena oppure la sua sostituzione con una penitenza. Nel c. 1324 vengono elencate le principali, quali sono: l’imperfetto uso di ragione, non avere compiuto i 18 anni, ignorare senza colpa che il fatto costituiva un delitto, l’ingiusta provocazione da parte della vittima. Il giudice può comunque tenere conto di altre circostanze non elencate. Ci sono d’altra parte circostanze che consentono al giudice di aggravare la pena come sono la pertinacia e l’abuso di autorità (c. 1326). Diverse persone possono concorrere a commettere un unico delitto, sia come coautori di esso (partecipando ugualmente al fatto delittuoso), sia come complici (aiutando fisicamente o moralmente al delitto di un altro). Sono considerati ugualmente delinquenti e possono essere castigati con la stessa pena quando senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso (c. 1329). C) LE PENE ECCLESIASTICHE La pena è la privazione di un bene (spirituale o temporale) come castigo di un delitto. Nella Chiesa le pene riguardano i beni e diritti che si hanno in essa, non quelli che si hanno nella società civile. Le pene ecclesiastiche sono di due tipi: pene medicinali o censure e pene espiatorie (c. 1312 § 1).

1. Le censure Sono le più gravi e hanno come finalità medicinale far recedere il delinquente dalla sua condotta; esse quindi durano finché il reo abbia dato segni chiari di resipiscenza e soltanto allora egli ha il diritto di essere assolto dalla censura. Le censure sono tre: scomunica, interdetto e sospensione.

  • La scomunica è la più grave in quanto in una certa misura significa l’espulsione del reo dalla compagine ecclesiastica: egli non può partecipare come ministro a nessun atto di culto pubblico, né celebrare o ricevere i sacramenti né esercitare qualsiasi ufficio, funzione, ministero o incarico nella Chiesa (c. 1331).
  • L’interdetto è uguale alla scomunica in quanto vieta la celebrazione di atti di culto e la ricezione dei sacramenti, ma non l’esercizio di altri incarichi ecclesiastici (c. 1322).
  • La sospensione è una pena che può essere inflitta soltanto ai chierici , vietando loro di compiere tutti od alcuni atti della potestà d’ordine (atti di culto, predicazione, sacramenti), della potestà di governo, come pure di esercitare tutti od alcuni dei diritti o funzioni dell’ufficio; a seconda della norma o decisione con cui viene inflitta la pena (cc. 1333, 1334). 2. Le pene espiatorie Mirano soprattutto a castigare il reo , privandolo di certi beni, diritti o facoltà in perpetuo o temporaneamente. Le più importanti sono (c. 1336): la proibizione o l’ingiunzione di dimorare in un certo territorio (solo per chierici e religiosi); la privazione di: potestà, ufficio, diritto, incarico, privilegio, grazia, titolo, onorificenza o facoltà; oppure del loro esercizio o godimento, ovunque o in un certo territorio; il trasferimento penale ad un altro ufficio; la dimissione dallo stato clericale. Questa pena non può essere stabilita da una legge particolare (c. 1317). Canone: 1312, le tre categorie di sanzioni penali § 1. Le sanzioni penali nella Chiesa sono: 1° le pene medicinali o censure, elencate nei cann. 1331-1333; 2° le pene espiatorie di cui al can. 1336. § 2. La legge può stabilire altre pene espiatorie, che privino il fedele di qualche bene spirituale o temporale e siano congruenti con il fine soprannaturale della Chiesa.

L.S. imposta dalla legge per il fatto stesso di aver commesso il delitto :,

sacrilegio della profanazione dell’eucarestia (1367), l’attentato al Papa

(1378§1), la assoluzione del complice in peccato contro il sesto

comandamento (1378§1), ordinazione episcopale senza il mandato

apostolico (1382), violazione del sigillo sacramentale (1388§1) sono

riservate alla sede apostolica. La scomunica per gli apostati, eretici e

scismatici (1364§1) e scomunica L.S. per chi procura l’aborto (1398) non

sono riservati alla santa sede.

L’interdetto: il fedele pur mantenendo la comunione con la Chiesa non

può usufruire dei beni sacri esplicitamente e tassativamente previsti dal

codice (eucarestia, sacramenti e sacramentali, vedi can. 1332: Chi è

interdetto è tenuto dai divieti di cui al can. 1331, § 1, nn. 1 e 2; se

l`interdetto fu inflitto o dichiarato, si deve osservare il disposto del can.

1331, § 2, n. 1.).

La sospensione è una pena “antichissima” applicabile solo ai chierici ed è

solo medicinale: proibisce tutti o alcuni degli atti che prevedono la potestà

di ordine. Consiste in una serie di divieti che rendono l’atto posto illecito,

ma non invalido.

Canoni 1354-1356 danno i criteri generali per la cessazione delle pene. Fa

eccezione il pericolo di morte.

Can. 1399 – principio della legalità della pena can. 221§3 e dela

discrezionalità

Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione esterna di una

legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza ,

solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e

urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali.

LETTERA CIRCOLARE - PER AIUTARE LE CONFERENZE EPISCOPALI NEL PREPARARE

LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE NEI

CONFRONTI DI MINORI DA PARTE DI CHIERICI 3 maggio 2011 importante responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani , c’è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi a) Le vittime dell’abuso sessuale: La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica

b) La protezione dei minori : In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare "ambienti sicuri" per i minori c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi: Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: "Non c’è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani" L’accompagnamento dei sacerdoti: 1Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero , soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione

  1. I vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti;
  2. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza , fino a prova contraria, anche se il vescovo può cautelativamente limitarne l’esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente. e) La cooperazione con le autorità civili: L’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico: Il 30 aprile 2001 , Papa Giovanni Paolo II promulgò il motu proprio sacramentorum-sanctitatis-tutela con il quale l’abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell'elenco dei delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del motu proprio vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso. Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell’abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi:
      1. misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale;
      1. le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la dimissio dallo stato clericale. ... dietro richiesta dello stesso chierico , può essere concessa pro bono Ecclesiae la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato il chierico accusato deve essere informato dell’accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 CIC e dal can. 1473 CCEO debbano essere imposte. Secondo l’art. 19 SST, ciò deve essere fatto una volta iniziata l’indagine preliminare. Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l’approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest’ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il CIC / CCEO nonché con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere: Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni: il concetto di "abuso sessuale su minori" deve coincidere con la definizione del

Le Linee guida chiederanno di rafforzare la promozione della trasparenza e anche una comunicazione attenta a rispondere alle legittime domande di informazioni. La Commissione – che sottoporrà il risultato del suo lavoro alla valutazione della Commissione per la Tutela dei minori della S. Sede e soprattutto della Congregazione per la dottrina della Fede – ha l’impegno di portare le Linee guida all’approvazione del Consiglio Permanente, per arrivare a presentarle alla prossima Assemblea Generale. Si intende, quindi, portarle sul territorio, anche negli incontri delle Conferenze episcopali regionali per facilitare un’assimilazione diffusa di una mentalità nuova, nonché di un pensiero e una prassi comuni. I Vescovi hanno approvato due proposte, che consentono di dare concretezza al cammino. È stata condivisa, innanzitutto, la creazione presso la Cei di un “Servizio nazionale per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, con un proprio Statuto, un regolamento e una segreteria stabile, in cui laiche e laici, presbiteri e religiosi esperti saranno a disposizione dei Vescovi diocesani. Il Servizio sosterrà nel compito di avviare i percorsi e le realtà diocesani – o inter- diocesani o regionali – di formazione e prevenzione. Inoltre, potrà offrire consulenza alle diocesi, supportandole nei procedimenti processuali canonici e civili, secondo lo spirito delle norme e degli orientamenti che saranno contenuti nelle nuove Linee guida. La seconda proposta approvata riguarda le Conferenze episcopali regionali. Si tratta di individuare, diocesi per diocesi, uno o più referenti, da avviare a un percorso di formazione specifica a livello regionale o interregionale, con l’aiuto del Centro per la tutela dei minori dell’Università Gregoriana.