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La teoria del diritto divino nel Diritto Canonico: fonti, caratteristiche e distinzione, Sintesi del corso di Diritto Comune

Una introduzione alla concezione realistica del diritto divino nel Diritto Canonico. Esplora la nozione di 'fonti del diritto' e distingue la fonte intesa come base originaria e la fonte come modalità di formalizzazione. la distinzione tra fonti di diritto divino e fonti di diritto umano, i caratteri comuni e specifici del diritto divino naturale e positivo, e come distinguere una norma di diritto divino da una norma di diritto umano. Il documento illustra la funzione e il valore giuridico della consuetudine e le regole per la validità delle leggi universali e particolari.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 28/05/2022

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Diritto Canonico I – anno accademico 2021-2022
dispense della docente Ilaria Zuanazzi
Le fonti del diritto canonico
La concezione realistica e la funzione sacramentale del diritto nella Chiesa
Diversamente dagli ordinamenti giuridici degli Stati, nei quali prevale una impostazione
positivistica, la Chiesa aderisce a una concezione realistica del diritto: ius non quia iussum, sed
quia iustum. Il diritto (ius) è lo iustum, vale a dire la ipsa res iusta, la stessa realtà giusta, oggetto
della virtù della giustizia, il suum proprio di ciascuno, secondo un criterio di ordine intrinseco alla
stessa realtà. Un ordine che per la Chiesa corrisponde alla ratio divinae sapientiae1, ossia al disegno
di salvezza predisposto ab aeterno da Dio per l’umanità, attuato con la Creazione e portato a
compimento con la Redenzione ad opera di Gesù Cristo.
Da questo principio fondamentale derivano importanti corollari.
a) L’idea di giustizia nella Chiesa corrisponde al modello della giustizia divina, nel quale la
giustizia (dare a ciascuno il suo) richiede il perfezionamento nella carità: riconoscere a ciascuno
tutto ciò che è necessario per promuovere il bene e favorire la realizzazione della meta suprema
della salvezza delle anime. Il diritto quindi ha una funzione sacramentale, quale strumento
ordinato a perseguire un fine superiore, trascendente la realtà terrena.
b) La norma giuridica è la regula o ratio iuris, cioè la traduzione in termini giuridici (ossia in
termini di dover essere) del principio di ordine insito nella realtà (ius o iustum); la prescrizione che
indica la condotta giusta da tenere per promuovere il bene della persona e per perseguire il fine di
salvezza delle anime. Se il principio di giustizia è insito nella realtà, la norma invece viene posta o
dettata da un atto umano che la formalizza secondo le competenze e le modalità specifiche di
ciascuna attività di normazione (leggi, consuetudini, atti amministrativi, contratti privati, statuti,
ecc.). Il dato comune è che si tratta di un’attività umana, svolta secondo le capacità proprie della
ragione umana, comprensiva di intelletto e di volontà, di comprendere quale sia il modo migliore di
ordinare la realtà sociale per promuovere il bene delle persone e di stabilire la regola deontica che
prescrive una determinata condotta, o stabilisce determinati diritti e doveri, per attuare tali principi
di giustizia.
c) La nozione di “fonti del diritto” è un’espressione metaforica usata per indicare la sorgente da cui
deriva il diritto, che possiamo riferire a due piani ben distinti: la fonte intesa come base originaria su
cui si fonda il diritto o principio di giustizia, da un lato, e la fonte come modalità di formalizzazione
o di manifestazione delle norme giuridiche, dall’altro. Nella prima accezione si parla anche di fonti
materiali di diritto, per intendere l’autorità capace di produrre diritto, e sotto questo aspetto nella
Chiesa si possono distinguere le fonti di diritto divino (la cui origine è da ricondurre direttamente a
Dio) e le fonti di diritto umano (derivate dalla mediazione delle autorità umane dotate di potere
normativo). Nella seconda accezione si intendono invece le fonti formali di diritto, ossia le
procedure e gli atti attraverso i quali sono emanate le norme giuridiche, secondo le diverse tipologie
formali previste (leggi, consuetudini, ecc.).
Il diritto divino
1 «ratio divinae sapientiae secundum quod est directiva omnium actuum et motionum» (Tommaso d’Aquino, Summa
Theologiae, I-II, q. 93, a. 1).
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Diritto Canonico I – anno accademico 2021-

dispense della docente Ilaria Zuanazzi

Le fonti del diritto canonico

La concezione realistica e la funzione sacramentale del diritto nella Chiesa

Diversamente dagli ordinamenti giuridici degli Stati, nei quali prevale una impostazione positivistica, la Chiesa aderisce a una concezione realistica del diritto: ius non quia iussum, sed quia iustum. Il diritto ( ius ) è lo iustum , vale a dire la ipsa res iusta , la stessa realtà giusta, oggetto della virtù della giustizia, il suum proprio di ciascuno, secondo un criterio di ordine intrinseco alla stessa realtà. Un ordine che per la Chiesa corrisponde alla ratio divinae sapientiae^1 , ossia al disegno di salvezza predisposto ab aeterno da Dio per l’umanità, attuato con la Creazione e portato a compimento con la Redenzione ad opera di Gesù Cristo. Da questo principio fondamentale derivano importanti corollari. a) L’idea di giustizia nella Chiesa corrisponde al modello della giustizia divina, nel quale la giustizia (dare a ciascuno il suo) richiede il perfezionamento nella carità: riconoscere a ciascuno tutto ciò che è necessario per promuovere il bene e favorire la realizzazione della meta suprema della salvezza delle anime. Il diritto quindi ha una funzione sacramentale , quale strumento ordinato a perseguire un fine superiore, trascendente la realtà terrena. b) La norma giuridica è la regula o ratio iuris , cioè la traduzione in termini giuridici (ossia in termini di dover essere) del principio di ordine insito nella realtà ( ius o iustum ); la prescrizione che indica la condotta giusta da tenere per promuovere il bene della persona e per perseguire il fine di salvezza delle anime. Se il principio di giustizia è insito nella realtà, la norma invece viene posta o dettata da un atto umano che la formalizza secondo le competenze e le modalità specifiche di ciascuna attività di normazione (leggi, consuetudini, atti amministrativi, contratti privati, statuti, ecc.). Il dato comune è che si tratta di un’attività umana, svolta secondo le capacità proprie della ragione umana, comprensiva di intelletto e di volontà, di comprendere quale sia il modo migliore di ordinare la realtà sociale per promuovere il bene delle persone e di stabilire la regola deontica che prescrive una determinata condotta, o stabilisce determinati diritti e doveri, per attuare tali principi di giustizia. c) La nozione di “fonti del diritto” è un’espressione metaforica usata per indicare la sorgente da cui deriva il diritto, che possiamo riferire a due piani ben distinti: la fonte intesa come base originaria su cui si fonda il diritto o principio di giustizia, da un lato, e la fonte come modalità di formalizzazione o di manifestazione delle norme giuridiche, dall’altro. Nella prima accezione si parla anche di fonti materiali di diritto , per intendere l’autorità capace di produrre diritto, e sotto questo aspetto nella Chiesa si possono distinguere le fonti di diritto divino (la cui origine è da ricondurre direttamente a Dio) e le fonti di diritto umano (derivate dalla mediazione delle autorità umane dotate di potere normativo). Nella seconda accezione si intendono invece le fonti formali di diritto , ossia le procedure e gli atti attraverso i quali sono emanate le norme giuridiche, secondo le diverse tipologie formali previste (leggi, consuetudini, ecc.).

Il diritto divino

1 « ratio divinae sapientiae secundum quod est directiva omnium actuum et motionum » (Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae , I-II, q. 93, a. 1).

Disegno divino di salvezza e traduzione in norme giuridiche Tutto il diritto nella Chiesa, come si è detto, è strumento di attuazione dei principi di carità e di giustizia che sono intrinseci al disegno di salvezza di Dio e che sono tesi a promuovere il raggiungimento della meta suprema della salus animarum. Come il piano di salvezza di Dio si sviluppa a due livelli (il piano della Creazione e il piano della Redenzione), anche i principi giuridici che da esso vengono dedotti si articolano in due livelli: sul piano della Creazione si rifanno all'ideale di perfezione e di armonia impresso da Dio nel creato e nella natura dell'uomo e come tali sono comuni a tutti gli uomini; sul piano della Redenzione , concernono l'elevazione dell'uomo all'ordine soprannaturale come frutto della missione iniziata nella storia dalla morte e risurrezione di Cristo, e come tali riguardano principalmente i fedeli. I principi insiti nel piano di salvezza divino sono stati progressivamente tradotti in norme giuridiche. Pur nel quadro di un comune riferimento al disegno divino, si può distinguere un rapporto più o meno diretto di derivazione della norma dai principi divini. In questo senso si può parlare di una distinzione tra norme di diritto divino e norme di diritto umano. Le norme di diritto divino sono la traduzione immediata dei principi necessari e immutabili desumibili dal piano di salvezza di Dio. Le norme di diritto umano sono invece le deduzioni, mediate dalla ragione umana, delle modalità integrative e accessorie, connesse a determinati contesti storici o socio-culturali, per attuare il medesimo disegno di salvezza. Le norme di diritto divino sono considerate il nucleo fondamentale del diritto canonico, mentre le norme di diritto umano hanno una funzione integrativa e ausiliaria, come espressione della missione affidata da Cristo a portare avanti la missione di salvezza. A riguardo del diritto divino, tuttavia, bisogna evitare qualsiasi approccio formalistico: valore supremo hanno i principi, ossia le esigenze e i valori sostanziali insiti nel piano di salvezza divino, mentre la traduzione o formalizzazione in norme giuridiche ha una funzione strumentale di far conosce e di applicare tali principi, ma il valore effettivo delle norme dipende dal grado di conformità agli stessi principi. Nel corso della storia, anzi, la formulazione delle norme è stata modificata per renderla maggiormente conforme al principio di diritto divino, che resta immutato e invariabile nella sua essenza. Questo rapporto di coerenza delle norme formali ai principi sostanziali ha indotto a desistere dal progetto di stesura di una Lex Ecclesiae Fundamentalis , una sorta di legge costituzionale generale, che era stato proposto durante i lavori di revisione del codice. Una simile legge, infatti, sarebbe inutile, da un punto di vista, e pericolosa da un altro: inutile, perché la Chiesa ha già un nucleo fondamentale di principi che può essere considerato una costituzione in senso materiale; pericolosa, se si dovesse anteporre e attribuire forza prevalente alla norma formale rispetto al principio sostanziale. Tradizionalmente la scienza giuridica canonistica distingue le fonti di diritto divino in fonti di diritto divino naturale e fonti di diritto divino positivo. Per comprendere l’origine e il significato di questa distinzione è utile ripercorrere almeno a grandi linee la storia dell’evoluzione della concezione del diritto divino nella Chiesa. Evoluzione della concezione del diritto divino L’idea di ius naturale La scienza giuridica canonistica riprende l’idea di un diritto superiore e comune agli uomini dalla nozione di ius naturale presente nella cultura greco-romana. Il pensiero greco e romano conosceva un’idea di legge o diritto naturale, identificata o nella coscienza morale individuale (come per l’ Antigone di Sofocle) o identificata nella natura delle cose,

Il diritto divino precede ogni legge umana perché è concomitante con la creazione dell’uomo, è immutabile e non cambia a seconda dei costumi e degli usi perché corrisponde alle inclinazioni naturali della persona, nel caso di conflitto prevale su ogni altra fonte di diritto. La distinzione tra lex naturae e lex gratiae Per l’influenza della dottrina di Aristotele, riscoperta e recepita soprattutto dalla seconda decade del XIII secolo, si viene ad affermare l’autonomia dell’ordine della natura, retta da leggi proprie di cui sono espressione sia la natura razionale della persona umana, capace di discernere tra il bene e il male, sia la tendenza ad associarsi in collettività. Dopo le iniziali ostilità a una visione che pareva contraddire l’impostazione cristocentrica, il pensiero del filosofo di Stagira viene rielaborato e tradotto dalla dottrina, in particolare da Tommaso d’Aquino, in coerenza con i presupposti teologici del Cristianesimo, così da configurare un sistema giusnaturalistico conforme alla fede cattolica. Secondo questa impostazione rinnovata, all’interno dell’unitario disegno divino di salvezza per l’umanità si vengono a distinguere due ordini: l’uno naturale, l’altro sovrannaturale( Summa Theologiae , I, qu. 21, a. 1, ad 3). In quello di natura opera la legge naturale che l’uomo è capace di conoscere in forza delle proprie facoltà razionali; in quello sovrannaturale, invece, è preminente l’efficacia della grazia e la ragione deve essere integrata dalla fede. I due ordini risultano retti da principi propri, ma non sono tra loro contrapposti, « Cum enim gratia non tollat naturam, sed perficiat » ( Ivi , I, qu.1, a. 8, ad 2). Il rapporto tra naturale e sovrannaturale, pertanto, non è di reciproca esclusione, né di indifferenza, bensì di coordinazione e di completamento. Diritto divino “naturale” e “positivo” Il prevalere di orientamenti volontaristici nella definizione della legge, fondata non solo sull’ ordinatio rationis ma anche sulla dichiarazione di volontà del legislatore, porta tra il XVI e il XVII secolo a nuove concezioni del diritto divino. In particolare Francisco Suárez ( De legibus ac Deo legislatore ) fonda la legge naturale sia su un atto dell’intelletto (universale), sia su un atto della volontà (individuale): rispecchia un ordine oggettivo preesistente, ma la sua obbligatorietà dipende da un atto della volontà, che impone il precetto alla condotta umana. La duplice fondazione vale anche per la legge divina che viene tradotta in comando dalla volontà divina. Nell’ambito dello ius divinum si distingue tra ius divinum naturale (ordine oggettivo universale formulato in norme per mezzo della ragione: quindi pur essendo comune nei principi ispiratori si trova tradotto in diverse norme particolari) e ius divinum positivum ossia il diritto implicito nella parola rivelata da Dio e contenuto nelle Sacre Scritture e interpretato dalla Chiesa. I caratteri del diritto divino Il diritto divino naturale e il diritto divino positivo, in quanto rispecchiano l’ordine voluto da Dio, possiedono dei caratteri comuni, ma, facendo riferimento a interventi diversi di Dio nella storia della salvezza, sono connotati da alcuni aspetti specifici. Il diritto divino naturale Il diritto divino naturale è dato dall’insieme delle esigenze insite nella natura del mondo e della persona umana creata a immagine di Dio. La persona umana è dotata di una struttura ontologica per cui è portata ad agire razionalmente e liberamente secondo i valori coerenti al proprio essere e all’ordine della realtà, per promuovere il bene (o pienezza di essere) nei rapporti con se stesso, con gli altri, con l’ambiente e con Dio. La stessa natura razionale rende le persone umane capaci di

conoscere, attraverso l’uso corretto della ragione, l’ordine assiologico intrinseco all’essere, per conformarsi ad esso. Non bisogna però confondere l’ordine naturale con la conoscenza che ne può avere la ragione umana. La ragione umana è lo strumento di conoscenza dei principi di diritto naturale che preesistono e non dipendono per la loro esistenza dalla coscienza umana, né sono diversi tra le diverse persone, ma hanno fondamento oggettivo nella natura della persona e del mondo creato da Dio. La ragione umana conosce questi principi attraverso un procedimento induttivo, di osservazione e di comprensione della realtà delle cose (giusnaturalismo realistico), non come un procedimento autonomo della ragione che deduce i precetti da postulati aprioristici posti dalla ragione stessa (giusnaturalismo razionalistico). In quanto fondati sulla natura creata, che è comune a tutte le persone umane, i principi di diritto divino naturale hanno valore universale, valido per tutte le persone umane, a prescindere dalla loro adesione al messaggio evangelico. Costituiscono anche un nucleo di principi che possono essere condivisi con gli ordinamenti giuridici secolari, se sussiste alla base una visione antropologica comune. Esempi di principi di diritto divino naturale sono i diritti umani. Il diritto divino positivo Il diritto divino positivo è dato dall’insieme dei principi insiti nella parola di Dio rivelata in vari interventi storici e conosciuti sulla base dei testi della Sacra Scrittura contenuti nella Bibbia: anzitutto il Nuovo Testamento, in cui è contenuta la narrazione della vita e dell’insegnamento di Gesù di Nazareth (nei quattro Vangeli canonici) e dell’insegnamento degli Apostoli (negli altri libri degli Atti degli Apostoli, delle lettere degli Apostoli e dell’Apocalisse); ma anche i libri dell’Antico Testamento, recepiti dalla tradizione ebraica precedente la nascita di Cristo, sono considerati parte integrante della Rivelazione e propedeutici al messaggio evangelico. Inoltre, è considerata fonte di diritto divino rivelato anche la Tradizione apostolica, ossia gli insegnamenti degli Apostoli e dei loro immediati successori, consolidata nella dottrina e nella disciplina seguite nelle prime comunità cristiane. Le prime opere dalle quali si ricostruisce questa disciplina sono le c. d. collezioni pseudo- apostoliche. I principi di diritto divino contenuti nella Rivelazione possono avere un diverso contenuto: a) possono precisare precetti di diritto divino naturale, che sono già fondati nella natura creata delle persone, come ad esempio il principio di indissolubilità del matrimonio che viene riferito da Cristo alla Creazione dell’uomo e della donna raccontata nella Genesi ( Mt 19, 6); l’affermazione del principio trova così un duplice fondamento, tanto nella Creazione quanto nella Rivelazione, per cui vale per tutte le persone umane, indipendentemente dall’adesione alla persona di Cristo. b) possono affermare principi che vanno oltre il piano della Creazione e il diritto divino naturale, e che riguardano l’ordine ulteriore della Redenzione operata da Cristo, per cui interpellano solo coloro sono stati elevati alla dignità soprannaturale di figli di Dio, venendo incorporati a Cristo e alla Chiesa; tali sono, ad esempio, i principi che concernono la costituzione della Chiesa e i suoi elementi essenziali, come l’affermazione del primato di Pietro sugli altri Apostoli ( Mt 16, 18-19). A seconda del contenuto, quindi, il diritto divino positivo può avere valore per tutti gli uomini o per i soli cristiani. Caratteri comuni del diritto divino naturale e del diritto divino positivo a) I principi di diritto divino, sia naturale che positivo, sono vigenti ab aeterno ed hanno validità intrinseca indipendentemente da una formalizzazione in norme giuridiche promulgate dall’autorità ecclesiastica. Una tesi risalente alla prima metà del XX secolo, nel recepire la nozione secolare di ordinamento giuridico primario e volendo giustificare il carattere originario del diritto canonico, non dipendente da fonti esterne, affermava la necessità della canonizatio o positivizzazione da parte del legislatore

provenienza da un principio di diritto divino, ma più spesso lo si comprende con l’interpretazione del testo, anche alla luce della tradizione canonica. La diversa natura della norma determina una diversa efficacia di quanto prescritto: una norma di diritto divino ha efficacia ex tunc e vincola tutti gli uomini o tutti i battezzati; una norma di diritto umano ha efficacia ex nunc e vincola solo i fedeli cattolici.

Le fonti di produzione normativa

Gli strumenti di produzione normativa si sono evoluti nel tempo, acquisendo diversa configurazione formale e diversa rilevanza. La legge canonica Nell’attuale configurazione del codice (Libro I, Titolo I, De legibus ), la legge è quella fonte di produzione normativa emanata dalle autorità che detengono la potestà legislativa e diretta a stabilire regole giuridiche valide per la generalità dei componenti la comunità cui è diretta e formulate con proposizioni astratte e ipotetiche, applicabili a tutti i casi concreti che siano riconducibili alle fattispecie previste. Nel codice, in realtà, non si trova una definizione della legge, ma la tradizione canonica fa riferimento alla nozione sostanziale di legge data da Tommaso d’Aquino: « rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata » ( Summa Theologiae , I-II, q. 90, a. 4). In questa definizione si ritrovano gli elementi essenziali della struttura della legge come atto umano di produzione normativa: a) una norma o complesso di norme formulate secondo la ragione: la razionalità è una caratteristica essenziale di ogni norma giuridica per essere considerata conforme all’ordine divino di giustizia (anche per le norme consuetudinarie si richiede la rationbilitas [can. 24, § 2]); razionalità non significa solo logicità o coerenza logica dei precetti, ma significa adeguamento alla realtà conosciuta attraverso la ragione, ossia conformità alla natura umana e alle esigenze della realtà sociale; traduzione in forma ragionata del principio di giustizia intrinseco alla realtà da regolare. b) una norma ordinata al bene comune: è un corollario della conformità al disegno divino di salvezza che chiede di promuovere il bene delle persone in vista del fine supremo della salvezza delle anime; trattandosi di norme generali, valide per tutta la comunità, devono promuovere il bene della collettività, all’interno del quale si deve coordinare anche il bene di ciascuno. c) una norma promulgata da chi è titolare del potere di cura della comunità: ai titolari della potestà legislativa compete di emanare norme generali e astratte, date per il futuro, che stabiliscono l’ordine nella vita sociale. In coerenza con la concezione realistica del diritto nella Chiesa, la nozione sostanziale di legge prevale rispetto all’osservanza dei criteri formali, in quanto una legge ingiusta, irrazionale, contraria al bene comune non può essere considerata valida; in questo senso restano sempre attuali i caratteri intrinseci della legge richiesti da Isidoro di Siviglia: « Erit autem lex honesta, iusta, possibilis, secundum naturam, secundum consuetudinem patriae, loco temporique convenines, necessaria, utilis, manifesta quoque ne aliquid per obscuritatem inconveniens contineat, nullo privato commodo, sed pro communi utilitate civium conscripta »^2. Sotto il profilo formale, il codice richiede, ai fini della validità, che la legge sia emanata dall’autorità titolare di potestà legislativa e che sia promulgata.

  1. Autorità legislativa La potestà legislativa a livello universale compete al Romano pontefice (can. 331) e al Collegio dei vescovi (can. 336); a livello delle Chiese particolari compete al vescovo diocesano (can. 391, § 1) e agli altri ordinari posti a capo delle chiese particolari diverse dalla diocesi e che sono equiparati al vescovo diocesano; potere legislativo hanno anche i concili particolari (can. 445). 2 Il passo di Isidoro è riportato da Graziano in D. IV, c. 2.
  1. promulgazione: l’unica prescrizione del codice relativa alla procedura e agli forme di emanazione delle leggi riguarda la promulgazione: «La legge è istituita quando è promulgata» (can. 7). Anche se il testo non lo prevede espressamente, si presuppone che la legge, per essere promulgata, sia prima redatta in forma scritta. Non si richiede invece che abbia un nomen o forma tipica precisa: nel corso del tempo la prassi ha previsto diverse denominazioni^3. L’unico requisito formale essenziale è la promulgazione, ossia l’intimazione autentica, pubblica ed ufficiale della legge che fissa il testo legale e lo rende conoscibile. La promulgazione può avvenire in diverse forme di pubblicizzazione, l’importante è che sia idonea a conseguire l’obiettivo di rendere chiaro che l’atto proviene dall’autorità competente e che il testo sia fissato in forma certa e di fatto conoscibile. Il codice prevede per la promulgazione delle leggi dell’autorità universale che siano pubblicate sugli Acta Apostolicae Sedis e che prevedano un periodo di vacatio legis di tre mesi (can. 8, § 1); per le leggi delle autorità particolari, si rinvia alle norme dettate dallo stesso legislatore particolare, prevedendo una vacatio di un mese, se non è prescritto diversamente (can. 8, § 2). Tipologie e gerarchia delle leggi Il legislatore supremo (Romano pontefice e Collegio dei vescovi) possono emanare sia leggi universali, valide per tutta la Chiesa universale, sia leggi particolari, indirizzate a determinate Chiese o comunità particolari; il legislatore particolare (vescovi diocesani e soggetti equiparati; concili particolari) possono emanare solo leggi particolari, rivolte alle comunità che presiedono, nell’ambito del territorio della propria circoscrizione. Tra le diverse tipologie di leggi sussiste poi un ordine gerarchico. a) le norme del legislatore inferiore all’autorità suprema non possono essere contrarie alle norme date dall’autorità suprema; quindi, il legislatore particolare non può dettare norme che vengano a contrastare con le norme preesistenti date dall’autorità suprema, sia in forma di leggi universali, sia di leggi particolari, a meno che non abbia ricevuto una delega espressa dall’autorità suprema, oppure le norme contrastanti non siano successivamente confermate in forma specifica dal legislatore supremo. b) le leggi universali emanate dal legislatore supremo non abrogano di regola le leggi preesistenti del legislatore particolare, salvo che non venga disposto diversamente (can. 20). La consuetudine canonica La consuetudine è una norma generale introdotta da una comunità con la osservanza continua e permanente e con la convinzione di osservare una regola di diritto. La consuetudine è stata una tra le prime e principali fonti del diritto canonico, ma nel corso del tempo la sua rilevanza ha subito un processo involutivo, per il sopravvento della normazione per legge. Ma la consuetudine canonica continua ancora ad avere un valore importante nell’ordinamento della Chiesa, tanto che le viene riconosciuta una forza giuridica pari alla legge (can. 23). La funzione e il valore giuridico della consuetudine consistono nell’essere una fonte di diritto particolare, nel produrre cioè norme proprie di una determinata comunità, che nascono spontaneamente da quel contesto sociale, che rispondono alle sue esigenze specifiche, in conformità alle circostanze di persone, di luogo e di tempo; in definitiva, nel dettare un ordine che meglio si adatta alla realtà sociale di quella comunità per promuovere il bene di quella comunità. Tipologie di consuetudini La consuetudine può essere secundum legem , praeter legem , contra legem. a) La consuetudine secundum legem è la consuetudine conforme alle norme di legge, che detta disposizioni specifiche per applicarla e adattarla alle condizioni della comunità. Questo tipo di 3 Attualmente, per le leggi universali del romano pontefice ricorre il termine di costituzione apostolica per le disposizioni di carattere più generale, motu proprio per le disposizioni che riguardano temi più specifici; per le leggi dei vescovi diocesani si usa il termine decreti. Peraltro, sono tutte denominazioni non prescritte ad validitatem.

Le norme singolari La tradizione canonica ha sviluppato una figura particolare di fonti del diritto, denominate in modo comprensivo iura singularia o norme singolari. Diversamente dalle norme particolari, che sono formulate in modo generale e astratto pur riguardando comunità circoscritte, le norme singolari riguardano destinatari specifici (persone o luoghi) e sono formulate per fattispecie concrete. Si distinguono tuttavia da altre figure di atti concreti, come gli atti amministrativi, in quanto dettano disposizioni contra o praeter legem , introducono cioè situazioni giuridiche non previste o in deroga alle norme comuni. Il codice continua ancora a prevedere queste figure di ius singulare nella forma del precetto (can. 49), del privilegio (cann. 76-84) e della dispensa (cann. 85-93). Peraltro, con una scelta che può apparire discutibile, le inquadra tra gli atti amministrativi singolari, per i quali si prevede una tendenziale subordinazione alla legge (can. 38). La ratio di un simile qualificazione si può intravvedere sulla base di una duplice considerazione: a) la collocazione delle norme singolari negli atti amministrativi consente di estendere anche a queste figure i mezzi di tutela dei diritti dei fedeli previsti per gli atti amministrativi singolari e non per gli atti normativi (cann. 1732-1739); b) l’aderenza al disegno di salvezza divina conferisce a tutti gli atti di governo una intrinseca flessibilità che consente di derogare al principio di generale sottomissione formale alla legge, per anteporre alla certezza formale l’attuazione della giustizia sostanziale.