Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Commerciale: Imprenditore, Piccola Impresa e Impresa Pubblica - Prof. Onza, Schemi e mappe concettuali di Diritto Commerciale

schemi di diritto commerciale volume 1 campobasso

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 11/12/2018

diletta.aliprandi1
diletta.aliprandi1 🇮🇹

4.5

(16)

10 documenti

1 / 31

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO COMMERCIALE
VOL. 1
L'IMPRENDITORE
IMPRESA attività finalizzata alla produzione/scambio di beni o servizi
è irrilevante la natura dei beni/servizi, come è irrilevante il bisogno che vanno a soddisfare.
Art. 2082 nozione di imprenditore
- atti unificati da un fine unitario
- caratterizzati da uno specifico scopo
- e da specifiche modalità di svolgimento
- professionalità
- economicità
- organizzazione
Alla nozione di imprenditore sono collegate una serie di conseguenze giuridiche:
STATUTO GENERALE DELL'IMPRENDITORE comprende TUTTE le categorie di imprenditore.
Comprende parte della disciplina dell'azienda e dei segni distintivi e la disciplina della concorrenza e dei
consorzi + legge 287/1990 (applicabile perciò a tutti gli imprenditori)
diverso dallo
STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE solo per l'imprenditore (privato) commerciale
non piccolo. Comprende l'iscrizione nel registro delle imprese (con effetti di pubblicità legale), la disciplina
della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento, l'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese insolventi.
Art 2238 il professionista intellettuale non è considerato imprenditore, ad eccezione del caso in cui la
propria attività intellettuale costituisca elemento di un'attività esercitata in forma d'impresa.
È necessaria la presenza del lucro oggettivo nella qualifica di imprenditore,
SCOPO DI LUCRO:
- LUCRO SOGGETTIVO: movente psicologico dell'imprenditore, di per sé non è
sufficiente. È irrilevante in quanto, essendo movente psicologico, non consente al
terzo di capire le intenzioni dell'imprenditore
- LUCRO OGGETTIVO: metodo astrattamente idoneo a realizzare ricavi eccedenti
i costi. È necessario nella qualifica di imprenditore
1 Diritto commerciale – GF Campobasso – Volume 1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Commerciale: Imprenditore, Piccola Impresa e Impresa Pubblica - Prof. Onza e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity!

DIRITTO COMMERCIALE

VOL. 1

L'IMPRENDITORE

IMPRESA attività finalizzata alla produzione/scambio di beni o servizi è irrilevante la natura dei beni/servizi, come è irrilevante il bisogno che vanno a soddisfare.

Art. 2082 → nozione di imprenditore

  • atti unificati da un fine unitario
  • caratterizzati da uno specifico scopo
  • e da specifiche modalità di svolgimento - professionalità - economicità - organizzazione

Alla nozione di imprenditore sono collegate una serie di conseguenze giuridiche:

STATUTO GENERALE DELL'IMPRENDITORE → comprende TUTTE le categorie di imprenditore. Comprende parte della disciplina dell'azienda e dei segni distintivi e la disciplina della concorrenza e dei consorzi + legge 287/1990 (applicabile perciò a tutti gli imprenditori)

diverso dallo

STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE → solo per l'imprenditore (privato) commerciale non piccolo. Comprende l'iscrizione nel registro delle imprese (con effetti di pubblicità legale), la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi.

Art 2238 → il professionista intellettuale non è considerato imprenditore, ad eccezione del caso in cui la propria attività intellettuale costituisca elemento di un'attività esercitata in forma d'impresa.

È necessaria la presenza del lucro oggettivo nella qualifica di imprenditore, SCOPO DI LUCRO:

  • LUCRO SOGGETTIVO: movente psicologico dell'imprenditore, di per sé non è sufficiente. È irrilevante in quanto, essendo movente psicologico, non consente al terzo di capire le intenzioni dell'imprenditore
  • LUCRO OGGETTIVO: metodo astrattamente idoneo a realizzare ricavi eccedenti i costi. È necessario nella qualifica di imprenditore

Per quanto riguarda la liceità dell'attività imprenditoriale , è opinione prevalente la non invocabilità del proprio illecito a propria tutela → In caso di illecito, la qualifica di imprenditore potrà essere quindi fatta valere dai terzi, non sarà invece invocabile e opponibile dal soggetto.

CATEGORIE D'IMPRESA

OGGETTO

IMPRESA AGRICOLA IMPRESA COMMERCIALE

DIMENSIONE

IMRENDITORE PICCOLO IMPRENDITORE MEDIO GRANDE

NATURA DEL SOGGETTO

PUBBLICA/PRIVATA INDIVIDUALE/COLLETTIVA (società)

L'IMPRENDITORE AGRICOLO

(criterio oggettivo)

Ruolo negativo → sottratto di alcuni obblighi (come il piccolo imprenditore). Questi benefici derivano dal doppio rischio in capo all'imprenditore agricolo, il rischio economico e il rischio ambientale.

- ESONERO DALLE SCRITTURE CONTABILI

- ESONERO DALLE PROCEDURE CONCORSUALI

- ISCRIZIONE IN SEZIONI SPECIALI

Art 2135 → Nozione di imprenditore agricolo

  • ATTIVITA' AGRICOLE ESSENZIALI → attività a ciclo biologico che utilizzano o possono utilizzare fondo/bosco/acque (non importa se poi vengono sviluppate artificialmente) - silvicoltura (escluso taglio boschivo) - coltivazione del fondo - allevamento di animali

Nel codice civile → Art 2083

sono piccoli imprenditori:

  • i coltivatori diretti del fondo
  • gli artigiani
  • i piccoli commercianti
  • coloro che esercitano attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e con i componenti della famiglia requisiti
  • l'imprenditore deve prestare lavoro nella propria impresa
  • prevalenza del lavoro familiare sia rispetto al capitale sia rispetto al lavoro altrui (prevalenza qualitativo-funzionale e non quantitativa)

Nella legge fallimentare → Art 1, II comma

Criterio dimensionale, requisiti congiunti:

  • avere avuto nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo non superiore a € 300'
  • avere realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore a € 200'
  • avere un ammontare di debiti , anche non scaduti, non superiore a € 500'

La disciplina della legge fallimentare si applica in caso di fallimento, per la restante parte della disciplina si applica il regime civilistico

L'IMPRESA ARTIGIANA

Legge quadro per l'artigianato 8/8/95 n. 443 → fissa soltanto i principi direttivi che dovrebbero essere seguiti dalle regioni nell'emanazione di una serie di provvedimenti

L'IMPRESA ARTIGIANA NON È SOTTRATTA ALLO STATUTO DELL'IMPRENDITORE

COMMERCIALE, SONO COMUNQUE NECESSARI I PARAMETRI CIVILISTICI/FALLIMENTARI

DELLA PICCOLA IMPRESA

L'IMPRESA FAMILIARE (carattere residuale)

Da non confondere con la piccola impresa, spesso le due realtà convivono ma l'una non sottintende l'altra

Art 230 bis cod. civile → è impresa familiare l'impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore. In questo modo si mira a fornire una tutela minima ed inderogabile al lavoro familiare nell'impresa.

Sul piano gestorio, l'ordinaria amministrazione spetta all'imprenditore, per la straordinaria amministrazione ogni familiare partecipante all'azienda ha diritto di voto.

Viene comunque, sempre, considerata impresa individuale, con le relative conseguenze sul piano giuridico.

L'IMPRESA SOCIETARIA

(natura del soggetto)

Società → forma tipica ma non esclusiva prevista dall'ordinamento.

Diversi tipi di società, la società semplice (ss) può svolgere solo attività non commerciale, le altre società possono svolgere sia attività commerciale sia agricola.

Tra imprenditore commerciale e società commerciale le regole sono parzialmente diverse.

  • Parte della disciplina dell'imprenditore commerciale si applica alle società commerciali qualunque sia l'attività svolta. Resta invece fermo l'esonero dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali alle società commerciali che svolgono attività d'impresa agricola
  • Snc → parte della disciplina dell'imprenditore commerciale a tutti i soci Sas → parte della disciplina dell'imprenditore commerciale ai soli soci accomandatari

L'IMPRESA PUBBLICA

(natura del soggetto)

Vi sono 3 forme di intervento dei pubblici poteri nel settore dell'economia d'impresa.

1 IMPRESE ORGANO → Svolgono direttamente attività d'impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative, prive di distinta soggettività ma con una più o meno ampia autonomia.

L'attività d'impresa è secondaria ed accessoria ai fini istituzionali (es. le municipalizzate)

Assoggettate

  • allo statuto generale dell'imprenditore
  • allo statuto dell'imprenditore commerciale
    • no procedure concorsuali
    • no iscrizione nel registro delle imprese

Costituzione

  • determinazione oggetto sociale fra quelli previsti
  • enunciazione espressa dell'assenza di scopo di divisione degli utili (lucro soggettivo)
  • indicazione della denominazione dell'ente, integrato dal termine “impresa sociale”
  • determinazione di regole e requisiti interni (nomina componenti, esclusione soci, etc..)
  • disciplinare i modi di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dei servizi

Responsabilità → limitata a certe condizioni la responsabilità patrimoniale dei partecipanti. Se il patrimonio netto supera i 20'000 € l'impresa sociale acquista l'autonomia patrimoniale perfetta, se poi ridiscende per più di un terzo (13'333), risponderanno soltanto i soci che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.

Regole speciali → indipendentemente dal tipo di attività esercitata

  • apposita sezione nel registro delle imprese
  • obbligo di tenere le scritture contabili
  • se insolventi no fallimento ma liquidazione coatta amministrativa

L'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE

Qualità di imprenditore → presupposto per l'applicazione ad un dato soggetto del complesso di norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Quando si diventa imprenditori? Secondo l'art 2082 con l'esercizio dell'attività d'impresa, che devo però essere imputabile all'imprenditore stesso

L'IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

PRINCIPIO DELLA SPENDITA DEL NOME → Centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto e solo il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. Nei confronti dei terzi è quindi obbligato solo lui, anche quando il terzo è a conoscenza della dissociazione tra soggetto agente e reale destinatario dei risultati economici dell'atto.

Il criterio risponde ad esigenze di certezza giuridica → regole del mandato senza rappresentanza

Quando gli atti sono compiuti dal rappresentante (volontario o legale), imprenditore diventa il rappresentato e non il rappresentante. Anche quando il rappresentante ha ampio potere decisionale. L'impresa è quindi solo sostanzialmente esercitata dal rappresentante (è il caso del genitore che gestisce l'impresa quale rappresentante legale del figlio minore).

TEORIA DELL'IMPRENDITORE OCCULTO

L' imprenditore palese è diverso dal dominus (o imprenditore occulto). Il dominus somministra al primo i mezzi finanziari, fa propri i guadagni e dirige di fatto l'impresa. Ciò può divenire un rischio per i creditori.

Tre fattispecie:

- Socio occulto di società palese (147, IV comma) - esiste una società con soci a responsabilità illimitata - gli atti sono stati posti in essere dalla società - il soggetto successivamente scoperto è socio della società In questo caso, ciò che è stato occultato è solo il numero dei reali soci, il socio occulto fallisce quindi esattamente come i soci palesi. - Socio occulto di società occulta (147, V comma) - esiste una società a responsabilità illimitata - i soggetti successivamente scoperti ne fanno parte - il socio successiva scoperto da vita ad una società, che era rimasta occulta I soci occulti sono chiamati a rispondere di atti che non sono stati posti in essere in nome della loro società, bensì di un solo socio che opera all'esterno come mandatario senza rappresentanza. Deroga al principio della spendita del nome → i soci occulti, non esponendosi, intendono sottrarsi al fallimento, che è invece regola inderogabile del regime societario. L'ordinamento intende pertanto colpire l'uso distorto della forma societaria.

  • Dominus di impresa gestita sotto altrui nome (non disciplinato dal 147) In questo caso, non disciplinato dall'art 147 legge fallimentare, la situazione è qualitativamente diversa da quelle prevista al quarto e quinto comma. Tra imprenditore palese e imprenditore occulto nessuna società esiste, dato che tra tali soggetti mancano tutti i requisiti del contratto di società al 2247 (fondo comune, esercizio in comune dell'attività, divisione degli utili). Non può quindi essere chiamato a rispondere chi socio non è.

In breve, dal quarto e quinto comma si desume che è socio di una società a responsabilità illimitata risponde verso i terzi anche se la sua partecipazione alla società non è stata esteriorizzata, o anche se non è stata esteriorizzata l'esistenza stessa di una società. Non già che può essere chiamato a rispondere chi socio non è.

RATIO: Il dominio di fatto non è quindi condizione sufficiente per esporre a responsabilità e fallimento, né determina l'acquisto della qualità di imprenditore. È vero, non chiamando a rispondere chi comanda dietro le quinte si danneggiano i creditori dell'imprenditore palese. È pero altrettanto vero che con l'opposta soluzione tali imprenditori sarebbero avvantaggiati oltre i limiti della tutela dell'affidamento poiché finirebbero col giovarsi di un patrimonio su cui non potevano fare affidamento quando concessero credito al prestanome. Tutto ciò andrebbe inoltre a scapito dei creditori personali del dominus, che vedrebbero concorrere sul patrimonio del proprio debitore anche i creditori del prestanome.

Altro è tuttavia respingere l'automatica equazione “dominio di fatto – esposizione al fallimento”, altro è invece abusare dello schermo societario, ponendo in essere comportamenti fraudolenti. → la sistematica ingerenza negli affari sociali, i continui prestiti o trasferimenti di denaro sono disegni di una società paravento (società di comodo). Queste azioni possono integrare gli estremi di un'autonoma attività d'impresa, pertanto, qualora ricorra l'art 2082, i soci che hanno abusato dello schermo societario sarebbero esposti a fallimento.

INIZIO E FINE DELL'IMPRESA

→ no sanzioni penali (attraverso aggiramenti giurisprudenziali) → si incapacità personali (legate in modo automatico al fallimento)

LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

LA PUBBLICITÀ LEGALE DELLE IMPRESE COMMERCIALI

Esigenze → poter disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni relative alle imprese con cui si interagisce. Esigenze soddisfatte da un sistema di pubblicità legale (fini di opponibilità ai terzi).

Lo strumento di pubblicità legale è il REGISTRO DELLE IMPRESE

  • strumento di pubblicità di tutte le imprese, suddiviso in diverse sezioni
    • viene tenuto dalle camere di commercio
    • attraverso tecniche informatiche, così da garantire la tempestività delle informazioni.

Al riguardo è opportuno distinguere tra sezione ordinaria e sezioni speciali.

Sezione ordinaria Pubblicità legale di cui al 2193.

  • imprenditori individuali commerciali non piccoli
  • tutte le società tranne la semplice, anche non svolgenti attività commerciale
  • consorzi fra imprenditori con attività esterna
  • geie con sede in italia
  • enti pubblici con attività commerciale come oggetto esclusivo o principale
  • società estere che hanno in italia la sede amministrativa o l'oggetto principale della loro attività
  • reti di imprese con soggettività giuridica

Sezioni speciali → varie (a pag. 193 manuale)

Gli atti e i fatti da registrare sono espressamente previsti al 2196, 2197, 2198, 2200 (+ art. 18 dpr 581/95) e sono diversi in base alla struttura dell'impresa. NON È CONSENTITA LA REGISTRAZIONE DI ATTI NON PREVISTI (tipicità delle iscrizioni).

L'iscrizione può avvenire d'ufficio o su richiesta dell'interessato ed è eseguita entro dieci giorni dalla protocollazione della domanda.

L'inosservanza di detti obblighi porta a sanzioni amministrative e indirette (non decorre il termine annuale per il fallimento in estensione).

EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

  • Sez. ordinaria: pubblicità legale , i fatti e gli atti sono opponibili ai terzi dal momento dell'iscrizione, salvo che per le società di capitali (15 giorni dall'iscrizione).

L'efficacia è

  • dichiarativa
  • costitutiva, solo in ipotesi tassativamente previste dalla legge
  • normativa, cioè presupposto per l'applicazione di un dato regime giuridico
  • Sez. speciali: oltre agli eventuali effetti previsti da leggi speciali, ha solo funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia

Per alcune società di capitali e/o cooperative è necessaria la pubblicazione nella gazzetta ufficiale invece che nel registro delle imprese.

LE SCRITTURE CONTABILI

Sono documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti di impresa, in termini quantitativi e/o monetari.

L'obbligo di tenuta delle scritture contabili è disciplinato dal 2214 → le scritture necessarie variano dal tipo di attività, devono essere tuttavia sempre tenuti

- LIBRO GIORNALE: registro cronologico-analitico, in esso sono indicate giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa - LIBRO DEGLI INVENTARI: registro periodico sistematico, deve essere redatto all'inizio dell'attività di impresa e successivamente ogni anno. Il libro fornisce il quadro della situazione patrimoniale dell'imprenditore, tiene conto di attività e passività, anche estranee all'azienda. L'inventario si chiude con il bilancio

  • ORIGINALE CORRISPONDENZA COMMERCIALE RICEVUTA + COPIA DELL'INVIATA

È oggi consentito tenere le scritture contabili esclusivamente con sistemi informatici. Come garantire la veridicità? → regole formali e sostanziali.

Le scritture vanno conservate per 10 anni e non sono accessibili ai terzi (a parte numerose eccezioni).

EFFICACIA PROBATORIA

- A favore dell'imprenditore → possono essere usate contro i terzi a tre condizioni: - regolarmente tenute - (^) la controparte (il terzo) deve essere un imprenditore - la controversia deve essere relativa a rapporti d'impresa

Trovano applicazione, come per l'institore, gli artt 2206 e 2207, relativamente a pubblicità/modificazioni/ revoca della procura.

Non trova invece applicazione il 2208, l'imprenditore non è perciò obbligato se il procuratore non spende il suo nome.

Differenze dall'institore:

  • i procuratori non sono posti a capo dell'impresa o del ramo secondario
  • il loro potere decisionale è circoscritto al settore operativo in cui operano (es. il direttore del settore acquisti avrà potere decisionale nel suo settore ma non nel settore pubblicità)
  • non ha rappresentanza processuale, nemmeno per gli atti da lui posti in essere
  • non è inoltre soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili.

COMMESSI: sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi. Possono compiere soltanto gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati.

Non è previsto per i commessi un sistema di pubblicità legale, se l'imprenditore vuole ampliare o ridurre il loro potere, affinchè le limitazioni siano opponibili, devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (es. avvisi affissi nei locali di vendita).

L'AZIENDA

Art. 2555 → nozione di azienda

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

È un complesso di beni eterogenei , posti in rapporto di mezzo a fine → UNICA FUNZIONE E DESTINAZIONE

Il complesso unitario acquista di regola un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni che lo costituiscono

AVVIAMENTO → è tale valore aggiunto

  • soggettivo → dipende dalle qualità dell'imprenditore
  • oggettivo → non dipende dalle qualità dell'imprenditore, non muterà quindi al mutare di esso

L'azienda è considerata in una visione unitaria, che ricomprende tutti i beni costitutivi della stessa, ossia tutte le cose che possono formare oggetto di diritto. Contratti? Crediti e debiti? → subingresso ex lege del cessionario nei contratti a prestazioni corrispettive non ancora adempiute.

Teoria atomistica e teoria unitaria (pag. 143)

CIRCOLAZIONE DELL'AZIENDA → il trasferimento dell'azienda è diverso dal trasferimento di singoli beni aziendali. Solo nel caso di trasferimento dell'intera azienda o di un ramo della stessa (purchè dotato di organicità operativa) viene applicata la relativa disciplina.

Forme previste:

  • per la validità → stabilite dalla legge per i singoli beni (es. scritta per immobili)
  • per la prova → solo per le imprese soggette a registrazione secondo il regime originario è prevista la forma scritta ad probationem

Pubblicità: il contratto di trasferimento deve essere sempre redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

VENDITA DELL'AZIENDA → EFFETTI EX LEGE, oltre quelli previsti nel contratto di vendita.

- divieto di concorrenza dell'alienante (2557) → Chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa in concorrenza o che comunque possa sviare la clientela dell'azienda ceduta. Se l'azienda è agricola, il divieto vale solo per le attività ad essa connesse. Il divieto è derogabile e relativo, sussiste cioè solo nei limiti in cui la nuova attività sia potenzialmente idonea a sottrarre clientela all'azienda ceduta. - successione nei contratti (2258) → il subingresso dell'acquirente nei contratti aziendali in corso di esecuzione è favorito dalla legge. Se non è pattuito diversamente è infatti previsto che l'acquirente subentri in tutti i contratti in corso di esecuzione che non abbiano carattere personale (il carattere personale si ha quando è stata determinante la persone dell'imprenditore). Il terzo contraente può comunque recedere per giusta causa (onere della prova a suo carico) entro tre mesi con effetti ex nunc. - crediti relativi all'azienda ceduta (2559) → Se l'imprenditore ha già adempiuto le prestazioni vi sarà un credito, viceversa un debito. La cessione dei crediti ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Il debitore ceduto è tuttavia liberato se paga in buona fede all'alienante. La notifica al debitore ceduto o l'accettazione di questi, necessarie nella disciplina civilistica, sono in questo caso derogate e sostituite da una notifica collettiva, che è l'iscrizione. La cessione è quindi automatica cedendo l'azienda. - debiti relativi all'azienda ceduta (2560) → Resta fermo il principio per cui il debitore non può mutare senza il consenso del creditore. - l'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento dell'esercizio se non risulta che i creditori vi abbiano acconsentito - se l'impresa è commerciale e i debiti risultano dai libri contabili obbligatori, risponde dei debiti anche l'acquirente (anche in mancanza di un patto di accollo, salvo poi eventuale diritto di rivalsa)

USUFRUTTO E AFFITTO DELL'AZIENDAArt 2561 - 2562

  • l'imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi, ma deve sottostare a tre requisiti. - VERITÀ - NOVITÀ - CAPACITÀ DISTINTIVA
  • diritto all'uso esclusivo dei propri segni distintivi.

non assoluto: rispetto ai soli imprenditori concorrenti

  • l'imprenditore può trasferire ad altri i propri segni distintivi

diritto non pieno e incondizionato → non bisogna trarre il pubblico in ingann

LA DITTA

La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore, lo individua come soggetto di diritto nell'esercizio dell'attività di impresa. Non è necessario che corrisponda al nome civile.

- PRINCIPIO DELLA VERITÀ - 2563

  • la ditta originaria deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore
  • nella ditta derivata la verità si riduce a pura verità storica. Nessuna norma impone infatti che venga integrata con i dati di chi la utilizzi
  • PRINCIPIO DELLA NOVITÀ 2564 Solo se in diretto rapporto concorrenziale: La ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da altro imprenditore in modo tale da creare confusione. Chi ha adottato per primo una certa ditta ha perciò diritto esclusivo dell'uso della stessa. Per le imprese commerciali tale problema cronologico viene risolto dal registro delle imprese.

TRASFERIMENTO DELLA DITTA → La ditta è trasferibile soltanto insieme all'azienda.

- inter vivos : necessario il consenso espresso dell'alienante - mortis causa : salva diversa disposizione testamentaria, la ditta si presume trasferita insieme all'azienda

Questa disciplina tutela i terzi e il pubblico dei consumatori contro un improvviso e radicale mutamento delle caratteristiche dei beni. Non tutela quanti fondano i loro rapporti anche sulla persona dell'imprenditore.

Pericolo per i creditori tratti in inganno dall'uso di una ditta derivata → la giurisprudenza ammette che chi ha trasferito l'azienda è responsabile in solido con l'acquirente per i debiti da questo contratti spendendo la ditta derivata, qualora il terzo contraente abbia potuto ragionevolmente ritenere di trattare col cedente.

La ditta è diversa dal nome civile, attribuito per legge, a struttura fissa e non modificabile.

L'omonimia per i nomi civili è infatti sempre concessa, mentre non è concessa fra ditte di imprenditori in rapporto di concorrenza.

Lo stesso principio è valido anche per le società, il nome di una società non può essere uguale/simile a quello scelto da altra società concorrente. Le società possono inoltre avere anche un ditta originaria, nonché una o più ditte derivate.

IL MARCHIO

- NAZIONALE → regolato dal codice della proprietà industriale - COMUNITARIO → consente di ottenere con un'unica procedura (registrazione unica ad Alicante) un marchio unico, unitariamente regolato e tutelato in tutti i paesi dell'unione, è slegato inoltre dal marchio nazionale. (l'Italia non vi ha aderito). - INTERNAZIONALE → basato sul marchio nazionale (che è quindi necessario). - Convenzione di Parigi 1883 - Accordo di Madrid 1891 - Protocollo di Madrid 1989

Al marchio viene affidata la funzione di differenziare i propri prodotti da quelli concorrenti. Il pubblico è così in grado di scegliere fra prodotti simili. Il legislatore si preoccupa tuttavia soltanto di evitare che il pubblico sia tratto in inganno sull'origine e sulla qualità del prodotto, infatti non vi sono norme che affermano che il marchio sia garanzia della qualità di un prodotto.

Requisiti di validità del marchio:

- Liceità → non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume. - Verità → è fatto divieto usare segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare su provenienza geografica, natura, qualità di prodotti/servizi (ad es. “new england” e poi viene fatto a milazzo). - Originalità → Il marchio deve essere originale , composto in modo da consentire l'individuazione dei prodotti contrassegnati fra tutti i prodotti dello stesso genere. - No determinazioni generiche - No indicazioni descrittive essenziali (non può quindi chiamarsi “tavolo” un marchio di un'azienda di tavoli) - no prefissi/suffissi o termini come “extra” “lusso” etc.. - Novità → distinzione tra marchi celebri e ordinari - Celebri → a questi è offerta una tutela maggiore, non limitata dall'affinità dei prodotti con marchio simile/identico. Ai marchi celebri è offerta tutela a 360 gradi. - Ordinari → Non sono nuovi marchi che possono essere rischio di confusione per il pubblico, perchè simili ad altri già registrati.

Difetto dei requisiti → NULLITÀ DEL MARCHIO

Due eccezioni

È COMUNQUE POSSIBILE SOLO

UN USO IMPRENDITORIALE DEL

MARCHIO.

La registrazione attribuisce il diritto all'uso esclusivo su tutto il territorio nazionale (con alcune limitazioni) sia su prodotti identici sia su prodotti affini, qualora possano provocare confusione per il pubblico (non invece per prodotti diversi). Il diritto all'esclusiva decorre dalla data di presentazione della domanda all'ufficio brevetti, da questo momento, quindi, ogni marchio uguale/simile è nullo ex lege. La registrazione nazionale dura dieci anni ed rinnovabile un numero illimitato di volte.

DECADENZA DEL MARCHIO

**- volgarizzazione

  • sopravvenuta ingannevolezza**
  • mancato utilizzo entro cinque anni dalla registrazione
  • (per il marchio collettivo → mancati controlli)

DIFESA DEL MARCHIO → difeso civilmente e penalmente. Azione di contraffazione : inibitoria alla continuazione di atti lesivi e, nel caso, rimozione degli stessi. Su domanda di parte il giudice può decidere di rendere pubblica la sentenza.

Marchi protettivi: sono marchi simili, registrati dall'imprenditore a tutela del marchio principale. Su questi non opera la decadenza per non uso.

TRASFERIMENTO DEL MARCHIO → Il marchio è trasferibile a titolo definitivo o temporaneo (cd licenza di marchio)

È stato abolito il collegamento fra la circolazione del marchio e la circolazione dell'azienda.

È ammessa inoltre la licenza non esclusiva : è espressamente previsto che lo stesso marchio possa essere utilizzato contemporaneamente dal titolare originario e da uno o più concessionari (sia per la totalità, sia per una parte di prodotti). Ciò non deve comunque risultare ingannevole e non devono esservi differenze tra i prodotti del titolare originario e i prodotti dei concessionari. Si avranno quindi prodotti dello stesso genere contraddistinti dallo stesso marchio ma con diversa fonte di provenienza.

L'INSEGNA

L'insegna contraddistingue i locali dell'impresa o l'intero complesso aziendale.

È regolata da due sole norme, il 2568 che rimanda al I comma del 2564.

Per il principio di unitarietà dei segni distintivi , non potrà essere simile, oltre che ad altre insegne, ad altri marchi.

Per tutta la disciplina (compreso il trasferimento), si applicano le norme relative a ditta e marchio.

LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

MODELLO IDEALE DI MERCATO: