







Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Una panoramica delle diverse tipologie di società di capitali, incluse le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società mutualistiche e le mutue assicuratrici. Viene inoltre descritto il procedimento costitutivo di una società per azioni e l'organigramma di una società per azioni, inclusa l'assemblea dei soci, gli amministratori e il controllo contabile.
Tipologia: Dispense
1 / 13
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!








Prof.ssa Maria Rappazzo 1
La società per azioni rappresenta il principale tipo di società di capitali.
A norma dell’art. 2325 c.c. nella società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde solo la società
con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
Gli aspetti che principalmente caratterizzano questo tipo societario sono due :
confronti dei creditori della società risponde soltanto la società con il proprio e autonomo
patrimonio. I creditori sociali dovranno rivolgersi alla società, senza poter esperire azioni
individuali nei confronti dei singoli soci. Il socio è obbligato solo ad eseguire i conferimenti in
cambio dei quali riceve delle azioni che rappresentano la sua partecipazione alla società. Si
comprende da ciò l’importanza che ha nella s.p.a. il capitale sociale: questo costituisce la garanzia
offerta ai creditori sociali. Per tale ragione il codice civile fissa l’importo minimo del capitale
sociale nella somma di 120.000 euro;
esprime la misura della partecipazione di ciascun socio alla società.
La denominazione della s.p.a può essere costituita anche da un nome di fantasia, ma deve contenere
l’indicazione d i società per azioni.
Prof.ssa Maria Rappazzo 2
La società per azione si costituisce per contratto o , nell'ipotesi ammessa dal codice novellato di società per azioni con
unico socio, per atto unilaterale (art. 2328 c.c.).
La costituzione risulta da due documenti separati:
l'atto costitutivo, in cui si manifesta la volontà negoziale dei soci o del socio;
lo statuto, che contiene le norme di funzionamento della società
Vi sono due tipi di stipulazione dell’atto costitutivo:
stipulazione simultanea o istantanea, mediante comparizione delle parti davanti al notaio e
redazione dell’atto pubblico;
stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione, al termine e come conclusione di una
complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni.
Per la costituzione della società è necessario che ricorrano alcune specifiche condizioni.
che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
che sia versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e che sia
presentata la relazione giurata di stima per i conferimenti in natura o di crediti;
Che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la
costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto (ad esempio, per la
costituzione di imprese bancarie è richiesta l'autorizzazione della Banca d'Italia ).
La costituzione della s.p.a si completa con l'iscrizione nel registro delle imprese, che rappresenta una
forma di pubblicità costitutiva con la quale la società viene giuridicamente ad esistenza, acquistando la
personalità giuridica.
L’atto costitutivo è un vero e proprio contratto e come tale soggetto alle regole generali sulla invalidità
dei contratti.
Una volta avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, tuttavia, la nullità della società può essere
pronunciata soltanto nei seguenti casi tassativamente previsti dall'art. 2332 c.c.:
mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
illiceità dell'oggetto sociale;
mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della
società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
La società per azioni – come tutte le persone giuridiche - svolge la propria attività per mezzo di
organi , ciascuno con specifiche funzioni.
Prima della riforma la struttura organizzativa della s.p.a. si ancorava tassativamente attorno a tre
organi.
L’assemblea dei soci, con funzioni deliberative;
Prof.ssa Maria Rappazzo 4
Nel modello di governance tradizionale, amministrazione e controllo sono affidati a due organi distinti
nominati dall'assemblea: gli amministratori e il collegio sindacale.
Gli amministratori costituiscono l'organo cui è affidata la gestione della società, con poteri
esecutivi, in quanto eseguono le deliberazioni dell’assemblea, ed autonomi poteri decisionali e di
iniziativa.
Il numero dei componenti l'organo amministrativo è variabile.
Possono esserci uno o più amministratori: nel primo caso si parla di amministratore unico, nel secondo
di consiglio di amministrazione.
Vengono nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto
costitutivo, anche tra non soci, per un periodo non superiore a tre esercizi. Alla scadenza sono
rieleggibili ma possono essere revocati dall'assemblea in qualsiasi momento; tuttavia, se non ricorre una
giusta causa, hanno diritto al risarcimento dei danni (art. 2383 c.c.).
Il consiglio di amministrazione è un organo collegiale composto da un numero variabile di amministratori
stabilito dall'assemblea, presieduto da un presidente che, se non è nominato dall'assemblea, viene scelto
dal consiglio stesso tra i suoi membri. Al presidente sono normalmente attribuiti poteri di
rappresentanza.
Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina.
Si tratta di un potere generale entro i limiti dell'oggetto sociale.
Gli amministratori devono adempiere i doveri imposti loro dalla legge e dallo statuto con la diligenza
richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 c.c.). Gli amministratori
che non rispettano le prescrizioni della legge o dell'atto costitutivo, possono arrecare danni a svariati
tipologie di soggetti verso i quali sono chiamati a rispondere a vario titolo.
Il collegio sindacale è l'organo collegiale cui è affidato il controllo gestionale nel modello
tradizionale di governance.
Esso si compone di tre o cinque membri effettivi e di due membri supplenti, nominati per la prima
volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea ordinaria. Tra i membri effettivi
l'assemblea nomina il presidente (art. 2398 c.c.). I sindaci restano in carica per tre esercizi e non
possono essere revocati se non per giusta causa.
I sindaci possono essere scelti tra i soci o anche tra estranei alla società.
Il collegio sindacale svolge prevalentemente funzioni di controllo sulla gestione della società.
Le funzioni di controllo contabile sono affidate dalla legge ad un soggetto esterno alla società
nominato dall'assemblea dei soci (eventualmente anche dall'atto costitutivo) sentito il collegio
Prof.ssa Maria Rappazzo 5
sindacale. Deve trattarsi di un revisore contabile o di una società di revisione contabile iscritti in
uno speciale registro tenuto presso la CONSOB.
La durata dell'incarico è di sei esercizi, rinnovabile una sola volta non prima che siano trascorsi almeno
tre anni dalla data di cessazione del precedente.
Ai soci della spa la riforma del 2003 ha riconosciuto la facoltà di scegliere nel loro statuto sistemi
organizzativi di gestione e controllo alternativi a quello tradizionale fin qui esaminato. I due modelli
alternativi sono il dualistico e monistico,
In questo modello organizzativo la governance della società è affidata a due organi distinti:
Il Consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza, cui è affidata
l’amministrazione della spa.
o Il consiglio di gestione, per le funzioni assegnatigli e per la struttura organizzativa,
assomiglia molto al consiglio di amministrazione del modello tradizionale;
Il Consiglio di sorveglianza, nominato dall’assemblea, cui compete il controllo della spa.
Quest’organo assomma ai poteri tipici dell’organo di controllo, quali la vigilanza sul rispetto della
legge, dello statuto e della corretta amministrazione, una parte significativa delle funzioni
normalmente spettanti all'assemblea dei soci; ad esso spetta, ad esempio, di approvare il
bilancio, di nominare e revocare gli amministratori, in taluni casi anche di promuovere l'azione
sociale di responsabilità verso i consiglieri di gestione.
In questo modello organizzativo all’assemblea dei soci compete:
La nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza;
La determinazione del compenso ad essi spettante;
Le deliberazioni sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
La delibera sulla distribuzione degli utili.
L altro modello di governance alternativo a quello tradizionale, cosiddetto monistico, si caratterizza
per l'inammissibilità dell'amministratore unico e per la mancanza del collegio sindacale.
In questo modello organizzativo, quindi, gli organi di governance sono:
Il Consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea, a cui spetta la gestione della spa;
Il Comitato di controllo, nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno, a cui
spetta il controllo della spa.
In questo modello organizzativo le competenze dell’assemblea dei soci sono le stesse previste per il
modello tradizionale.
Il controllo contabile nelle società che adottano il sistema dualistico o monastico di governance si attua
con le stesse regole, ove compatibili con il diverso assetto organizzativo, previste per il sistema
tradizionale.
Prof.ssa Maria Rappazzo 7
lo stato patrimoniale,
il conto economico
la nota integrativa.
Nello stato patrimoniale devono essere iscritti tutti i valori, attivi e passivi, che costituiscono il patrimonio sociale.
Nel conto economico devono essere indicati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti dalla società.
Nella nota integrativa, infine vanno inserite le chiarificazioni tecniche che gli amministratori devono apporre in calce allo stato
patrimoniale e a quello economico per renderli più esaurienti e leggibili.
11_SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPA
Sono cause di scioglimento della s.p.a
il decorso del termine;
il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, (salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie);
l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea;
la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, (salvo che non si provveda a ridurre il
capitale e contemporaneamente ad aumentarlo ad una cifra non inferiore al minimo);
per deliberazione dell'assemblea (nei casi indicati dalla legge e non);
per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
per le altre cause previste dalla legge.
Lo scioglimento segna l'aprirsi di una nuova fase della società diretta alla liquidazione del patrimonio per il
soddisfacimento dei creditori sociali; inoltre fa sorgere in capo a ciascun socio il diritto soggettivo alla
liquidazione della quota.
I liquidatori vengono normalmente nominati dall'assemblea straordinaria ed hanno il potere di compiere tutti gli
atti utili alla liquidazione.
Conclusa la liquidazione devono redigere il bilancio finale di liquidazione nel quale devono indicare la parte
spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.
Approvato il bilancio di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle
imprese.
2_Le altre società di capitali
Prof.ssa Maria Rappazzo
La società in accomandita per azioni è una società di capitali una società in cui sono presenti due
categorie di soci:
delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota conferita.
Il capitale sociale è rappresentato da azioni e il suo ammontare minimo è di 120.000 mila euro.
La disciplina applicabile alla sapa è quasi interamente quella della spa, facendo salve poche disposizioni
specifiche che si collegano essenzialmente alla presenza dei soci accomandatari.
Le norme proprie previste per la sapa riguardano:
l’indicazione sapa;
devono altresì riportare il consenso unanime dei soci accomandatari;
tutti i soci accomandatari.
componenti il consiglio di sorveglianza ( cioè dell’organo che esercita su di loro funzioni di
controllo) e in quelle concernenti l’esercizio dell’azione di responsabilità.
La sapa si scioglie per le stesse cause della spa , a queste si deve poi aggiungere una causa specifica.
In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei
mesi non si è provveduto alla sostituzione dei soci accomandatari e i sostituti non hanno accettato
la carica.
La società a responsabilità limitata è una società di capitali in cui per le obbligazioni sociali
risponde la società con il suo patrimonio e le partecipazioni dei soci non sono rappresentate azioni
ma da quote (art. 2462 c.c.).
La riforma del diritto societario del 2003 ha previsto una normativa specifica, autonoma rispetto a quella della
spa.
Nella srl il socio risponde delle obbligazioni della società limitatamente al valore del proprio
conferimento. Questa regola subisce un'eccezione nel caso di presenza di un unico socio.
Come la spa, anche la srl può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo
deve rivestire la forma dell' atto pubblico e deve obbligatoriamente indicare (art. 2463 c.c.): le
generalità dei soci, la denominazione e l'indicazione del Comune dove sono poste le sedi della società,
l'attività che costituisce l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sociale il cui minimo legale è
stabilito in 10.000 euro sottoscritto e versato, i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito a
quelli di crediti e in natura, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme sul funzionamento della
2_Le altre società di capitali
Prof.ssa Maria Rappazzo
Assai ampio è il potere di rappresentanza riconosciuto agli amministratori. L'amministratore può
compiere validamente qualsiasi tipo di attività giuridica, con l'unica conseguenza di incorrere
eventualmente nella responsabilità verso la società qualora l'attività svolta sia stata sfavorevole per gli
interessi societari e non coerente con l'oggetto sociale.
L'azione di responsabilità verso gli amministratori può essere esercitata da ciascun socio singolarmente,
senza bisogno di una delibera assembleare.
I soci non amministratori possono avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri
sociali e i documenti relativi all'amministrazione.
Solo per le srl maggiori la nomina obbligatoria del collegio sindacale, cui andranno applicate le
disposizioni in tema di spa.
La ripartizione di competenze tra soci e amministratori è compiuta nello statuto, inoltre i soci sono
chiamati a decidere sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno
un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materia:
sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci».
Sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione, se nominato:
L’organo deliberativo, se lo statuto lo consente, può deliberare al di fuori di un contesto assembleare
di tipo collegiale , ma semplicemente prendendo decisioni a seguito di consultazione scritta o con
consenso espresso per iscritto. La deliberazione collegiale è tuttavia obbligatoria in determinati casi.
Anche le formalità di convocazione dell'assemblea sono rimesse a quanto stabilito nello statuto.
Le operazioni di modifica del capitale sociale delle srl hanno una disciplina propria che tuttavia in
buona parte riprende quella prevista per le spa.
La srl può emettere anche titoli di debito purché tale previsione sia contenuta nell'atto costitutivo.
3_Le società mutualistiche
Prof.ssa Maria Rappazzo
Le società mutualistiche sono tipi di società (cooperative e mutue assicuratrici) che sono informate al
principio della mutualità, cioè del reciproco aiuto fra i soci.
Lo scopo mutualistico consiste nell'intento di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente
ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Caratteristica importante di queste società è quella di essere, come si dice , a capitale variabile.
Nell'atto costitutivo, infatti, non deve essere indicato l'ammontare del capitale sociale ma devono solo
essere fissate le condizioni per l'ammissione e il recesso dei soci (art. 2521 c.c:)
Le società mutualistiche previste dal codice civile sono due:
La società cooperativa esercita un'attività economica diretta esclusivamente o prevalentemente a
procurare ai soci beni, servizi, occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Le cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente ma non esclusivamente
mutualistico (mutualità spuria). È quindi consentita alla società di fornire a terzi i suoi servizi, natura e
di ripartire fra i soci, entro i limiti massimi fissati dall'atto costitutivo, gli utili realizzati.
Il d.lgs. 6/2003 introduce nel nostro ordinamento la figura della cooperativa a mutualità prevalente,
cioè cooperative che svolgono la loro attività in misura prevalente nei confronti dei soci.
Si delinea così all'interno del gruppo delle società mutualistiche la distinzione tra:
Sono cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
di acquisto, di servizi);
(coop. di lavoro);
soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente devono iscriversi in un apposito albo, tenuto presso il Ministero delle
attività produttive, al quale dovranno inviare per via telematica il bilancio annuale.
Per l’individuazione della sussistenza o meno in concreto della prevalenza del carattere della mutualità sono poi
dettati alcuni criteri specifici.
3_Le società mutualistiche
Prof.ssa Maria Rappazzo
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nelle stesse ipotesi previste per la s.r.l..
E
E E M
M M U
U U T
T T U
U U E
E E A
A A S
S S S
S S I
I I C
C C U
U U R
R R A
A A T
T T R
R R I
I I C
C C I
I I
La società di mutua assicurazione o mutua assicuratrice è una società che esercita una attività
assicurativa a beneficio dei soci.
Il servizio offerto dalla società è l'assicurazione contro determinati rischi. Ad essa sono dedicate
poche norme specifiche. Per il resto si applicano le disposizioni relative alle società cooperative a
responsabilità limitata, in quanto compatibili con la sua natura.
Nella mutua assicuratrice il socio ha diritto alla prestazione dell’assicurazione per il solo fatto di aver
aderito alla società. La qualità di socio si acquista assicurandosi presso la società e si perde con
l’estinguersi dell’assicurazione.