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Società di Capitali: Tipi, Procedimento Costitutivo e Organigramma, Dispense di Diritto

Una panoramica delle diverse tipologie di società di capitali, incluse le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società mutualistiche e le mutue assicuratrici. Viene inoltre descritto il procedimento costitutivo di una società per azioni e l'organigramma di una società per azioni, inclusa l'assemblea dei soci, gli amministratori e il controllo contabile.

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 18/11/2019

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jessica-barocci 🇮🇹

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UD.3_Le società di capitali
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Le società di capitali sono:
La società per azioni;
La società in accomandita per azioni;
la società a responsabilità limitata.
Si tratta di società di tipo lucrativo, il cui scopo è quello della ripartizione degli utili tra i
soci (lucro soggettivo).
Per completare il quadro delle società di capitali, occorre aggiungere
le società mutualistiche;
o le cooperative;
o le mutue assicuratrici.
Queste forme societarie si ispirano al principio della mutualità, cioè del reciproco aiuto fra i
soci.
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La normativa sulle società di capitali è stata oggetto di una profonda riforma realizzata
attraverso alcuni decreti legislativi emanati nel 2003 in attuazione di una legge delega del
2001 ed entrati in vigore il 1 gennaio 2004.
2_LA SOCIETÀ PER AZIONI (SPA): CARATTERISTICHE GENERALI
La società per azioni rappresenta il principale tipo di società di capitali.
A norma dell’art. 2325 c.c. nella società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde solo la società
con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
Gli aspetti che principalmente caratterizzano questo tipo societario sono due:
la responsabilità limitata del socio per le obbligazioni sociali alla somma o al bene conferito. Nei
confronti dei creditori della società risponde soltanto la società con il proprio e autonomo
patrimonio. I creditori sociali dovranno rivolgersi alla società, senza poter esperire azioni
individuali nei confronti dei singoli soci. Il socio è obbligato solo ad eseguire i conferimenti in
cambio dei quali riceve delle azioni che rappresentano la sua partecipazione alla società. Si
comprende da ciò limportanza che ha nella s.p.a. il capitale sociale: questo costituisce la garanzia
offerta ai creditori sociali. Per tale ragione il codice civile fissa limporto minimo del capitale
sociale nella somma di 120.000 euro;
Il capitale sociale è costituito da azioni, cioè porzioni di uguale ammontare ognuna delle quali
esprime la misura della partecipazione di ciascun socio alla società.
La denominazione della s.p.a pessere costituita anche da un nome di fantasia, ma deve contenere
l’indicazione di società per azioni.
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Scarica Società di Capitali: Tipi, Procedimento Costitutivo e Organigramma e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity!

Prof.ssa Maria Rappazzo 1

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Le società di capitali sono:

 La società per azioni;

 La società in accomandita per azioni;

 la società a responsabilità limitata.

Si tratta di società di tipo lucrativo , il cui scopo è quello della ripartizione degli utili tra i

soci (lucro soggettivo).

Per completare il quadro delle società di capitali, occorre aggiungere

le società mutualistiche;

o le cooperative;

o le mutue assicuratrici.

Queste forme societarie si ispirano al principio della mutualità, cioè del reciproco aiuto fra i

soci.

11 .. 11 __LLaa rriiffoorrmmaa ddeell ddiirriittttoo ddeellllee ssoocciieettàà ddii ccaappiittaallii

La normativa sulle società di capitali è stata oggetto di una profonda riforma realizzata

attraverso alcuni decreti legislativi emanati nel 2003 in attuazione di una legge delega del

2001 ed entrati in vigore il 1 gennaio 2004.

2_LA SOCIETÀ PER AZIONI (SPA): CARATTERISTICHE GENERALI

La società per azioni rappresenta il principale tipo di società di capitali.

A norma dell’art. 2325 c.c. nella società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde solo la società

con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Gli aspetti che principalmente caratterizzano questo tipo societario sono due :

 la responsabilità limitata del socio per le obbligazioni sociali alla somma o al bene conferito. Nei

confronti dei creditori della società risponde soltanto la società con il proprio e autonomo

patrimonio. I creditori sociali dovranno rivolgersi alla società, senza poter esperire azioni

individuali nei confronti dei singoli soci. Il socio è obbligato solo ad eseguire i conferimenti in

cambio dei quali riceve delle azioni che rappresentano la sua partecipazione alla società. Si

comprende da ciò l’importanza che ha nella s.p.a. il capitale sociale: questo costituisce la garanzia

offerta ai creditori sociali. Per tale ragione il codice civile fissa l’importo minimo del capitale

sociale nella somma di 120.000 euro;

 Il capitale sociale è costituito da azioni, cioè porzioni di uguale ammontare ognuna delle quali

esprime la misura della partecipazione di ciascun socio alla società.

La denominazione della s.p.a può essere costituita anche da un nome di fantasia, ma deve contenere

l’indicazione d i società per azioni.

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3_IL PROCEDIMENTO COSTITUTIVO DELLA SPA

La società per azione si costituisce per contratto o , nell'ipotesi ammessa dal codice novellato di società per azioni con

unico socio, per atto unilaterale (art. 2328 c.c.).

La costituzione risulta da due documenti separati:

l'atto costitutivo, in cui si manifesta la volontà negoziale dei soci o del socio;

lo statuto, che contiene le norme di funzionamento della società

Vi sono due tipi di stipulazione dell’atto costitutivo:

 stipulazione simultanea o istantanea, mediante comparizione delle parti davanti al notaio e

redazione dell’atto pubblico;

 stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione, al termine e come conclusione di una

complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni.

Per la costituzione della società è necessario che ricorrano alcune specifiche condizioni.

che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

che sia versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e che sia

presentata la relazione giurata di stima per i conferimenti in natura o di crediti;

Che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la

costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto (ad esempio, per la

costituzione di imprese bancarie è richiesta l'autorizzazione della Banca d'Italia ).

La costituzione della s.p.a si completa con l'iscrizione nel registro delle imprese, che rappresenta una

forma di pubblicità costitutiva con la quale la società viene giuridicamente ad esistenza, acquistando la

personalità giuridica.

L’atto costitutivo è un vero e proprio contratto e come tale soggetto alle regole generali sulla invalidità

dei contratti.

Una volta avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, tuttavia, la nullità della società può essere

pronunciata soltanto nei seguenti casi tassativamente previsti dall'art. 2332 c.c.:

mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;

illiceità dell'oggetto sociale;

mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della

società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

4_LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SPA

La società per azioni – come tutte le persone giuridiche - svolge la propria attività per mezzo di

organi , ciascuno con specifiche funzioni.

Prima della riforma la struttura organizzativa della s.p.a. si ancorava tassativamente attorno a tre

organi.

L’assemblea dei soci, con funzioni deliberative;

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5 .2_ L’ORGANO AMMINISTRATIVO NEL MODELLO TRADIZIONALE DI GOVERNANCE DELLA

SPA

Nel modello di governance tradizionale, amministrazione e controllo sono affidati a due organi distinti

nominati dall'assemblea: gli amministratori e il collegio sindacale.

Gli amministratori costituiscono l'organo cui è affidata la gestione della società, con poteri

esecutivi, in quanto eseguono le deliberazioni dell’assemblea, ed autonomi poteri decisionali e di

iniziativa.

Il numero dei componenti l'organo amministrativo è variabile.

Possono esserci uno o più amministratori: nel primo caso si parla di amministratore unico, nel secondo

di consiglio di amministrazione.

Vengono nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto

costitutivo, anche tra non soci, per un periodo non superiore a tre esercizi. Alla scadenza sono

rieleggibili ma possono essere revocati dall'assemblea in qualsiasi momento; tuttavia, se non ricorre una

giusta causa, hanno diritto al risarcimento dei danni (art. 2383 c.c.).

Il consiglio di amministrazione è un organo collegiale composto da un numero variabile di amministratori

stabilito dall'assemblea, presieduto da un presidente che, se non è nominato dall'assemblea, viene scelto

dal consiglio stesso tra i suoi membri. Al presidente sono normalmente attribuiti poteri di

rappresentanza.

Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina.

Si tratta di un potere generale entro i limiti dell'oggetto sociale.

Gli amministratori devono adempiere i doveri imposti loro dalla legge e dallo statuto con la diligenza

richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 c.c.). Gli amministratori

che non rispettano le prescrizioni della legge o dell'atto costitutivo, possono arrecare danni a svariati

tipologie di soggetti verso i quali sono chiamati a rispondere a vario titolo.

5.3_IL CONTROLLO NEL MODELLO TRADIZIONALE DI GOVERNANCE

Il collegio sindacale è l'organo collegiale cui è affidato il controllo gestionale nel modello

tradizionale di governance.

Esso si compone di tre o cinque membri effettivi e di due membri supplenti, nominati per la prima

volta nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea ordinaria. Tra i membri effettivi

l'assemblea nomina il presidente (art. 2398 c.c.). I sindaci restano in carica per tre esercizi e non

possono essere revocati se non per giusta causa.

I sindaci possono essere scelti tra i soci o anche tra estranei alla società.

Il collegio sindacale svolge prevalentemente funzioni di controllo sulla gestione della società.

6_IL CONTROLLO CONTABILE NELLA SPA

Le funzioni di controllo contabile sono affidate dalla legge ad un soggetto esterno alla società

nominato dall'assemblea dei soci (eventualmente anche dall'atto costitutivo) sentito il collegio

Prof.ssa Maria Rappazzo 5

sindacale. Deve trattarsi di un revisore contabile o di una società di revisione contabile iscritti in

uno speciale registro tenuto presso la CONSOB.

La durata dell'incarico è di sei esercizi, rinnovabile una sola volta non prima che siano trascorsi almeno

tre anni dalla data di cessazione del precedente.

7__I MODELLI ALTERNATIVI DI GOVERNANCE NELLA SPA

Ai soci della spa la riforma del 2003 ha riconosciuto la facoltà di scegliere nel loro statuto sistemi

organizzativi di gestione e controllo alternativi a quello tradizionale fin qui esaminato. I due modelli

alternativi sono il dualistico e monistico,

 IL MODELLO DUALISTICO

In questo modello organizzativo la governance della società è affidata a due organi distinti:

Il Consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza, cui è affidata

l’amministrazione della spa.

o Il consiglio di gestione, per le funzioni assegnatigli e per la struttura organizzativa,

assomiglia molto al consiglio di amministrazione del modello tradizionale;

Il Consiglio di sorveglianza, nominato dall’assemblea, cui compete il controllo della spa.

Quest’organo assomma ai poteri tipici dell’organo di controllo, quali la vigilanza sul rispetto della

legge, dello statuto e della corretta amministrazione, una parte significativa delle funzioni

normalmente spettanti all'assemblea dei soci; ad esso spetta, ad esempio, di approvare il

bilancio, di nominare e revocare gli amministratori, in taluni casi anche di promuovere l'azione

sociale di responsabilità verso i consiglieri di gestione.

In questo modello organizzativo all’assemblea dei soci compete:

 La nomina e la revoca dei consiglieri di sorveglianza;

 La determinazione del compenso ad essi spettante;

 Le deliberazioni sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;

 La delibera sulla distribuzione degli utili.

 MODELLO MONISTICO

L altro modello di governance alternativo a quello tradizionale, cosiddetto monistico, si caratterizza

per l'inammissibilità dell'amministratore unico e per la mancanza del collegio sindacale.

In questo modello organizzativo, quindi, gli organi di governance sono:

Il Consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea, a cui spetta la gestione della spa;

Il Comitato di controllo, nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno, a cui

spetta il controllo della spa.

In questo modello organizzativo le competenze dell’assemblea dei soci sono le stesse previste per il

modello tradizionale.

8_IL CONTROLLO CONTABILE NEI SISTEMI ALTERNATIVI DI GOVERNANCE

Il controllo contabile nelle società che adottano il sistema dualistico o monastico di governance si attua

con le stesse regole, ove compatibili con il diverso assetto organizzativo, previste per il sistema

tradizionale.

Prof.ssa Maria Rappazzo 7

lo stato patrimoniale,

il conto economico

la nota integrativa.

Nello stato patrimoniale devono essere iscritti tutti i valori, attivi e passivi, che costituiscono il patrimonio sociale.

Nel conto economico devono essere indicati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti dalla società.

Nella nota integrativa, infine vanno inserite le chiarificazioni tecniche che gli amministratori devono apporre in calce allo stato

patrimoniale e a quello economico per renderli più esaurienti e leggibili.

11_SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SPA

Sono cause di scioglimento della s.p.a

il decorso del termine;

il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, (salvo che

l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie);

l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea;

la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, (salvo che non si provveda a ridurre il

capitale e contemporaneamente ad aumentarlo ad una cifra non inferiore al minimo);

per deliberazione dell'assemblea (nei casi indicati dalla legge e non);

per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;

per le altre cause previste dalla legge.

Lo scioglimento segna l'aprirsi di una nuova fase della società diretta alla liquidazione del patrimonio per il

soddisfacimento dei creditori sociali; inoltre fa sorgere in capo a ciascun socio il diritto soggettivo alla

liquidazione della quota.

I liquidatori vengono normalmente nominati dall'assemblea straordinaria ed hanno il potere di compiere tutti gli

atti utili alla liquidazione.

Conclusa la liquidazione devono redigere il bilancio finale di liquidazione nel quale devono indicare la parte

spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.

Approvato il bilancio di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle

imprese.

2_Le altre società di capitali

Prof.ssa Maria Rappazzo

16_LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

La società in accomandita per azioni è una società di capitali una società in cui sono presenti due

categorie di soci:

 i soci accomandatari , che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ;

 i soci accomandanti, che godono della responsabilità limitata, cioè sono chiamati a rispondere

delle obbligazioni sociali soltanto nei limiti della quota conferita.

Il capitale sociale è rappresentato da azioni e il suo ammontare minimo è di 120.000 mila euro.

La disciplina applicabile alla sapa è quasi interamente quella della spa, facendo salve poche disposizioni

specifiche che si collegano essenzialmente alla presenza dei soci accomandatari.

Le norme proprie previste per la sapa riguardano:

 la denominazione sociale, che deve contenere il nome di almeno uno degi soci accomandatari e

l’indicazione sapa;

 le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere approvate dall’assemblea straordinaria e

devono altresì riportare il consenso unanime dei soci accomandatari;

 la nomina degli amministratori non spetta all’assemblea, in quanto sono amministratori di diritto

tutti i soci accomandatari.

 Gli accomandatari non votano nelle delibere di nomina e di revoca del collegio sindacale o dei

componenti il consiglio di sorveglianza ( cioè dell’organo che esercita su di loro funzioni di

controllo) e in quelle concernenti l’esercizio dell’azione di responsabilità.

La sapa si scioglie per le stesse cause della spa , a queste si deve poi aggiungere una causa specifica.

In caso di cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se nel termine di sei

mesi non si è provveduto alla sostituzione dei soci accomandatari e i sostituti non hanno accettato

la carica.

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La società a responsabilità limitata è una società di capitali in cui per le obbligazioni sociali

risponde la società con il suo patrimonio e le partecipazioni dei soci non sono rappresentate azioni

ma da quote (art. 2462 c.c.).

La riforma del diritto societario del 2003 ha previsto una normativa specifica, autonoma rispetto a quella della

spa.

Nella srl il socio risponde delle obbligazioni della società limitatamente al valore del proprio

conferimento. Questa regola subisce un'eccezione nel caso di presenza di un unico socio.

Come la spa, anche la srl può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo

deve rivestire la forma dell' atto pubblico e deve obbligatoriamente indicare (art. 2463 c.c.): le

generalità dei soci, la denominazione e l'indicazione del Comune dove sono poste le sedi della società,

l'attività che costituisce l'oggetto sociale, l'ammontare del capitale sociale il cui minimo legale è

stabilito in 10.000 euro sottoscritto e versato, i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito a

quelli di crediti e in natura, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme sul funzionamento della

2_Le altre società di capitali

Prof.ssa Maria Rappazzo

Assai ampio è il potere di rappresentanza riconosciuto agli amministratori. L'amministratore può

compiere validamente qualsiasi tipo di attività giuridica, con l'unica conseguenza di incorrere

eventualmente nella responsabilità verso la società qualora l'attività svolta sia stata sfavorevole per gli

interessi societari e non coerente con l'oggetto sociale.

L'azione di responsabilità verso gli amministratori può essere esercitata da ciascun socio singolarmente,

senza bisogno di una delibera assembleare.

I soci non amministratori possono avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri

sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Solo per le srl maggiori la nomina obbligatoria del collegio sindacale, cui andranno applicate le

disposizioni in tema di spa.

La ripartizione di competenze tra soci e amministratori è compiuta nello statuto, inoltre i soci sono

chiamati a decidere sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno

un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materia:

 approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

 nomina degli amministratori (se prevista nell'atto costitutivo);

 nomina di sindaci o revisore;

 modifiche dell'atto costitutivo;

 decisioni «di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto

sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci».

Sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione, se nominato:

 la redazione del progetto di bilancio;

 la redazione dei progetti di fusione o scissione;

 le decisioni di aumento del capitale delegati dall'assemblea.

L’organo deliberativo, se lo statuto lo consente, può deliberare al di fuori di un contesto assembleare

di tipo collegiale , ma semplicemente prendendo decisioni a seguito di consultazione scritta o con

consenso espresso per iscritto. La deliberazione collegiale è tuttavia obbligatoria in determinati casi.

Anche le formalità di convocazione dell'assemblea sono rimesse a quanto stabilito nello statuto.

Le operazioni di modifica del capitale sociale delle srl hanno una disciplina propria che tuttavia in

buona parte riprende quella prevista per le spa.

La srl può emettere anche titoli di debito purché tale previsione sia contenuta nell'atto costitutivo.

3_Le società mutualistiche

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Le società mutualistiche sono tipi di società (cooperative e mutue assicuratrici) che sono informate al

principio della mutualità, cioè del reciproco aiuto fra i soci.

Lo scopo mutualistico consiste nell'intento di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente

ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Caratteristica importante di queste società è quella di essere, come si dice , a capitale variabile.

Nell'atto costitutivo, infatti, non deve essere indicato l'ammontare del capitale sociale ma devono solo

essere fissate le condizioni per l'ammissione e il recesso dei soci (art. 2521 c.c:)

Le società mutualistiche previste dal codice civile sono due:

 la società cooperativa;

 la società mutua assicuratrice.

18.1_ LE SOCIETÀ COOPERATIVE

La società cooperativa esercita un'attività economica diretta esclusivamente o prevalentemente a

procurare ai soci beni, servizi, occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.

Le cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalentemente ma non esclusivamente

mutualistico (mutualità spuria). È quindi consentita alla società di fornire a terzi i suoi servizi, natura e

di ripartire fra i soci, entro i limiti massimi fissati dall'atto costitutivo, gli utili realizzati.

Il d.lgs. 6/2003 introduce nel nostro ordinamento la figura della cooperativa a mutualità prevalente,

cioè cooperative che svolgono la loro attività in misura prevalente nei confronti dei soci.

Si delinea così all'interno del gruppo delle società mutualistiche la distinzione tra:

 cooperative a mutualità prevalente

 cooperative a mutualità non prevalente.

Sono cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

 svolgono prevalentemente la loro attività a favore dei soci, consumatori e utenti finali (coop. di consumo,

di acquisto, di servizi);

 si avvolgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci

(coop. di lavoro);

 si avvolgono nello svolgimento dell'attività, prevalentemente degli apporti di beni o servizi da parte dei

soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente devono iscriversi in un apposito albo, tenuto presso il Ministero delle

attività produttive, al quale dovranno inviare per via telematica il bilancio annuale.

Per l’individuazione della sussistenza o meno in concreto della prevalenza del carattere della mutualità sono poi

dettati alcuni criteri specifici.

3_Le società mutualistiche

Prof.ssa Maria Rappazzo

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nelle stesse ipotesi previste per la s.r.l..

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La società di mutua assicurazione o mutua assicuratrice è una società che esercita una attività

assicurativa a beneficio dei soci.

Il servizio offerto dalla società è l'assicurazione contro determinati rischi. Ad essa sono dedicate

poche norme specifiche. Per il resto si applicano le disposizioni relative alle società cooperative a

responsabilità limitata, in quanto compatibili con la sua natura.

Nella mutua assicuratrice il socio ha diritto alla prestazione dell’assicurazione per il solo fatto di aver

aderito alla società. La qualità di socio si acquista assicurandosi presso la società e si perde con

l’estinguersi dell’assicurazione.