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Governance e Assetti Proprietari nelle Società Quotate: Un'Analisi del Diritto Societario , Appunti di Diritto Commerciale

Appunti di diritto commerciale avanzato- società per azioni-

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 07/12/2011

ale1987u
ale1987u 🇮🇹

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DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO:
LE società QUOTATE IN BORSA
Prima della riforma del 2003 si distingueva fra società con azioni quotate(che
avevano una disciplina particolare)e società con azioni non quotate.
La riforma del 2003 individua due tipologie di società:LE SOCIETà CHIUSE o CHE
NON FANNO APPELLO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO e le
SOCIETà APERTE o CHE FANNO APPELLO AL MERCATO DEL CAPITALE DI
RISCHIO che si suddividono a loro volta in società a capitale diffuso e società con
azioni quotate in un mercato regolamentato.
Le società chiuse raccolgono capitale di rischio/di credito solo presso i soci e
tramite il loro conferimenti; a questo proposito è importante ricordare che nelle
società per azioni il socio risponde solo entro i limiti del proprio conferimento
in deroga all’art2740(responsabilità patrimoniale) secondo il quale il debitore
risponde dell’adempimento delle obbligazioni con “ tutti i suoi beni presenti e
futuri”; I soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota
conferita
I creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sulla quota di questi
nella società
I creditori sociali non possono pretendere che i soci facciano fronte con i
patrimoni personali ai debiti contratti dalla società.
In caso di fallimento della società il socio ha diritto a riprendere il conferimento solo
se, dopo il pagamento di tutti i creditori sociali, ci sono ancora somme da ripartire.
(comunione e godimento)
L’atto costitutivo di una società può essere un contratto o un atto unilaterale entrambi
producono effetti anche nei confronti dei terzi contrariamente alla disciplina generale
dei contratti che prevede solo effetti reali(solo per i contraenti).
Nell’800 c’era il codice civile che si occupava degli affari civili e il codice di
commercio che si occupava dei soli affari in cui almeno uno dei due contraenti era
un commerciante;in questo secondo caso i soggetti di diritto erano distinti dalla
collettività dei soci mentre nel primo non si derogava al principio di relatività e la
società civile era “veramente obbligatoria”e non era intestataria di beni. La società
disciplinata dal codice civile per i motivi appena descritti era fortemente instabile e
tutelava poco il socio e molto i terzi al contrario della società commerciale in cui
erano pagati solo i creditori sociali.
Oggi qualsiasi tipo di società è caratterizzata da un centro di imputazione giuridica
distinto dal soggetto costituente e deroga al principio della responsabilità illimitata
per cui il creditore della società si rivale solo sul patrimonio che i soci hanno
conferito alla società; ciò rappresenta una importante garanzia per i creditori
particolari che godono di un grande vantaggio rispetto ai creditori personali dei soci.
Conferendo dei beni alla società il socio perde la signoria sugli stessi che gli
spetterebbe in ragione della proprietà e diventa creditore della società(il diritto reale
si trasforma in diritto di credito) nel senso che pretende che il suo conferimento sia
amministrato in modo da realizzare l’oggetto sociale e in caso di scioglimento della
società gli sia restituito ciò che avanza se una volta pagati tutti creditori sociali
restano ancora delle somme da dividere.
Il legislatore dota la società di una serie di caratteristiche per adeguarla alle esigenze
che vuole realizzare,ad esempio una struttura organizzata in modo da poter
raccogliere risparmio tra il pubblico necessario a realizzare iniziative economiche
rilevanti.
C’è una asimmetria marcata da una parte ci sono i managers e i soci poi
l’intermediario finanziario che cerca di convincere il pubblico e infine il bisogno di
tutela del risparmiatore:la tutela dell’investitore è il primo interesse del legislatore;nel
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DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO:

LE società QUOTATE IN BORSA Prima della riforma del 2003 si distingueva fra società con azioni quotate (che avevano una disciplina particolare)e società con azioni non quotate. La riforma del 2003 individua due tipologie di società:LE SOCIETà CHIUSE o CHE NON FANNO APPELLO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO e le SOCIETà APERTE o CHE FANNO APPELLO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO che si suddividono a loro volta in società a capitale diffuso e società con azioni quotate in un mercato regolamentato.

  • Le società chiuse raccolgono capitale di rischio/di credito solo presso i soci e tramite il loro conferimenti; a questo proposito è importante ricordare che nelle società per azioni il socio risponde solo entro i limiti del proprio conferimento in deroga all’art2740(responsabilità patrimoniale) secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con “ tutti i suoi beni presenti e futuri”; I soci rispondono delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita
  • I creditori particolari del socio non possono soddisfarsi sulla quota di questi nella società
  • I creditori sociali non possono pretendere che i soci facciano fronte con i patrimoni personali ai debiti contratti dalla società. In caso di fallimento della società il socio ha diritto a riprendere il conferimento solo se, dopo il pagamento di tutti i creditori sociali, ci sono ancora somme da ripartire. (comunione e godimento) L’atto costitutivo di una società può essere un contratto o un atto unilaterale entrambi producono effetti anche nei confronti dei terzi contrariamente alla disciplina generale dei contratti che prevede solo effetti reali(solo per i contraenti). Nell’800 c’era il codice civile che si occupava degli affari civili e il codice di commercio che si occupava dei soli affari in cui almeno uno dei due contraenti era un commerciante;in questo secondo caso i soggetti di diritto erano distinti dalla collettività dei soci mentre nel primo non si derogava al principio di relatività e la società civile era “veramente obbligatoria”e non era intestataria di beni. La società disciplinata dal codice civile per i motivi appena descritti era fortemente instabile e tutelava poco il socio e molto i terzi al contrario della società commerciale in cui erano pagati solo i creditori sociali. Oggi qualsiasi tipo di società è caratterizzata da un centro di imputazione giuridica distinto dal soggetto costituente e deroga al principio della responsabilità illimitata per cui il creditore della società si rivale solo sul patrimonio che i soci hanno conferito alla società; ciò rappresenta una importante garanzia per i creditori particolari che godono di un grande vantaggio rispetto ai creditori personali dei soci. Conferendo dei beni alla società il socio perde la signoria sugli stessi che gli spetterebbe in ragione della proprietà e diventa creditore della società(il diritto reale si trasforma in diritto di credito ) nel senso che pretende che il suo conferimento sia amministrato in modo da realizzare l’oggetto sociale e in caso di scioglimento della società gli sia restituito ciò che avanza se una volta pagati tutti creditori sociali restano ancora delle somme da dividere. Il legislatore dota la società di una serie di caratteristiche per adeguarla alle esigenze che vuole realizzare,ad esempio una struttura organizzata in modo da poter raccogliere risparmio tra il pubblico necessario a realizzare iniziative economiche rilevanti. C’è una asimmetria marcata da una parte ci sono i managers e i soci poi l’intermediario finanziario che cerca di convincere il pubblico e infine il bisogno di tutela del risparmiatore:la tutela dell’investitore è il primo interesse del legislatore;nel

nostro ordinamento l’intermediazione finanziaria è bancaria: raccolta risparmio ed erogazione di denaro alle imprese.

Innanzitutto bisogna attribuire la responsabilità limitata tenendo presente l’art 2741

(concorso di creditori e cause di prelazione),norma cardine che assicura la correttezza della convivenza civile e sociale in base alla quale: “ i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore,salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi,il pegno e le ipoteche”. Nelle società di capitali questo principio è sostituito da una struttura molto rigida. In secondo luogo si prevede l’apertura della società ad un numero illimitato di soggetti che partecipano acquistando una frazione del capitale(la divisione in frazioni del capitale è detta “polverizzazione della ricchezza”) proporzionale alle loro capacità finanziarie e godono della possibilità di disinvestire cedendo ad altri la frazione di investimento. La società per azioni è caratterizzata da una grossa deroga al diritto comune: in caso di danni gli amministratori non rispondono per inadempimento. Il legislatore sostiene che le società con azioni quotate devono offrire più garanzie delle altre perché raccolgono risparmio tra il pubblico. Fonti 1) prima del2003 c’era la disciplina generale contenuta nel codice civile e il tuf (d. lgs. 58 del1998),in linea di massima il TUF disciplina le società per azioni aperte e il codice civile le società per azioni chiuse però non possiamo fare a meno di notare che in quest’ultimo ci sono alcune disposizioni riguardanti le società aperte(es. impugnazione delibere assembleari) dunque è più corretto dire che le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono disciplinate anche dal codice civile quando non sia prevista espressamente una deroga al codice stesso. 2) In secondo luogo ci sono le norme subordinative come quelle che dipendono dalla delegificazione a partire dal TUF(esso elabora le norme di principio e poi delega alla consob la disciplina degli aspetti particolari) e la disciplina volontaria come ad esempio il codice di auto disciplina della borsa italiana(non è una disciplina cogente ma è consigliata dalla borsa italiana spa perciò se non si adegua,la società deve spiegare il motivo). Per questioni di uniformità ed etica nella gestione della società. Non è obbligatoria però la società che decide di non adeguarsi deve darne spiegazione delle motivazioni. Le società quotate prevedono una quotazione: regolamento + condizioni previste per l’esser quotate.

Le società aperte raccolgono il capitale tra il pubblico indistinto e indifferenziato e questo crea pericoli maggiori perché si tratta di un consenso non correttamente formato caratterizzato da una profonda asimmetria tra chi possiede gli strumenti e le conoscenze per capire(manager) e chi non è competente perciò c’è bisogno di una tutela stringente. Il legislatore dota la società di una serie di caratteristiche per adeguarla alle esigenze che vuole realizzare,ad esempio le banche sono molto affidabili poiché l’ interesse legislativo è che il denaro affluisca alle banche e ciò si verifica solo se gli investitori sanno di poter contare su una serie di tutele. In base alla stessa logica,la società aperta ,per raccogliere risparmio tra il pubblico fuori dall’ambito dei soci, deve offrire garanzie maggiori;una di queste è la TRASPARENZA che si delinea su aspetti diversi,per esempio le informazioni riguardanti gli assetti proprietari. I piccoli investitori non hanno alcun interesse a partecipare all’assemblea dei soci perché non hanno le competenze tecniche e i mezzi per parteciparvi,il loro interesse prioritario è quello di avere una remunerazione di tipo patrimoniale per questi motivi le società,potendo emettere categorie di azioni, proponevano azioni di risparmio che tra gli altri vantaggi prevedevano la distribuzioni degli utili agli azionisti di risparmio anche quando i soci avevano deciso di non dividere. Le azioni di risparmio

  • tutela investitori
  • stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario
  • competitività del sistema
  • osservanza disposizioni in materia finanziaria. Nel 1974 c’è già una embrionale disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio e una disciplina dell’informazione, poi si crea una sorta di sistema per il quale la raccolta del risparmio si attua mediante due tipologie:la raccolta diretta fatta dagli stessi emittenti nei mercati regolamentati e tra il pubblico e la raccolta tramite intermediari (sim e società di gestione del risparmio).La legge n.1 del1990 istituisce le società di intermediazione mobiliare (poi modificata nel 1996)(la disciplina della raccolta del capitale di rischio avviene tramite la raccolta del capitale di rischio da parte delle società quotate,la società può emettere qualunque tipo di strumento finanziario diffuso tra il pubblico o quotato in un mercato regolamentato,due tipologie di intermediari sono le sim e le sgr). 1998: emanazione del TUF: corpo di regole che disciplinava il sistema finanziario non bancario:
  • Disciplina degli intermediari e della sollecitazione del pubblico risparmio.
  • Disciplina emittenti che fanno la raccolta del risparmio tra il pubblico.
  • Discl. dei mercati: luoghi virtuali in cui vengono scambiate le azioni o strumenti finanziari.
  • Disc. della gestione accentrata degli strumenti dematerializzati: attività che può essere svolta da chiunque. Tale atto legislativo non persegue solo lo scopo di unificare le norme in tema di intermediari mobiliari e di OPA ma anche quello di dettare norme sull’organizzazione dei mercati mobiliari la cui gestione viene liberalizzata e di dettare una nuova disciplina mirante ad una maggior tutela delle minoranze con esclusivo riferimento alle società quotate in mercati regolamentati. 2003: riforma delle società: oggi non c’è più la distinzione tra società quotate e non quotate. Oggi:
  • SOCIETA’ CHIUSE: non fanno appello al mercato di capitale di rischio
  • SOCIETA’ APERTE: fanno appello al mercato di capitale di rischio. Queste a loro volta si dividono in s.p.a. diffuse tra il pubblico e società quotate in un mercato regolamentato.

Le SOCIETA’ DIFFUSE TRA IL PUBBLICO sono soc. che raccolgono capitale di rischio tra il pubblico dei risparmiatori le cui azioni non sono quotate ma sono solo diffuse tra il pubblico. Art. 116 rinvia al regolamento CONSOB, il quale al 2004 stabilisce che le società diffuse tra il pubblico sono quelle che rispondono a questi requisiti:

  • Abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale sociale; perciò i soci di maggioranza possono detenere al max il 95%.
  • Società che non abbia il consenso per redarre il bilancio abbreviato
  • (^) Società le cui azioni devono essere alternativamente oggetto di OPA o collocamento come servizio di collocamento che può avvenire sia per mezzo di investitori professionali o investitori istituzionali
  • Azioni che siano emesse o collocate da banche; quest’ultima avendo un sistema capillare di presenza sul territorio garantiscono un maggior posizionamento tra il pubblico.

SOC. CON AZ. QUOTATE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO: es. la Borsa italiana s.p.a. gestita da società costituita da banche e intermediari.

ESCLUSIONE DALLE QUOTAZIONI: può essere disposta dalla società o dalla Consob come una sorta di sanzione o conseguenza di un determinato evento: es. fusione tra società quotata e una non quotata. Talvolta l’abbandono è volontario: ipotesi di DELISTING. Art. 133 TUF: le società it. Con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani, previa deliberazione dell’assemblea straordinaria, possono richiedere l’esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal regolamento del mercato, se ottengono l’ammissione su un altro mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell’UE, purchè sia garantita una tutela equivalente degli investitori, secondo i criteri stabiliti con regolamento CONSOB. L’equivalenza tra i mercati c’è quando l’altro assicura una disciplina dell’OPA equivalente a quella italiana. Quando ricorrano le condizioni all’art. 133 l’investitore non ha diritto di recesso, negli altri casi si; inoltre secondo l’art. 2437 quinquies : se le azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta esclusione dalla quotazione. Talvolta il delisting viene fatto per ragioni speculative che prevede operazioni di quotazioni e delisting. TUF, RAGOLAMENTO DI INTENTI, CODICI DI AUTODISCIPLINA SI APPLICANO ALLE SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA E A TUTTI GLI EMITTENTI CON TITOLI QUOTATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO.

Per le società quotate importante è l’INFORMAZIONE, che consente all’investitore e al suo consulente di comprendere l’investimento che si accingono a fare. Deve essere una scatola trasparente come la banca che non dà informazioni direttamente al risparmiatore ma costruisce una disciplina di trasparenza nei confronti delle autorità di vigilanza e della banca d’Italia; in qst caso si tratta di una forma di eterotutela. Con riferimento alle società quotate le informazioni devono riguardare la struttura della società e gli assetti proprietari; interessa conoscere come la società si inserisce nel mercato. Rilevano anche i patti parasociali. I PATTI PARASOCIALI: sono accordi che in genere si accompagnano alla stipulazione dell’atto costitutivo ma che restano separati ed autonomi ad esso, con lo scopo di regolare il comportamento dei soci in seno alla società. In pratica si tratta di convenzioni con cui 2 o più soci assumono impegni reciproci in ordine all’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione sociale da ciascuno posseduta. Tutti i patti hanno efficacia meramente obbligatoria : essi vincolano solo i soci che li hanno sottoscritti, con esclusione dei successivi acquirenti delle azioni e dei sottoscrittori di azioni di nuova emissione. E’ un atto tra i soci che è inopponibile alla società, poiché tale contratto ha valore solo tra i contraenti e non con riferimento ai 3°. L’efficacia obbligatoria determina che in caso di inadempimento si determina l’obbligo di risarcimento dei danni da parte del socio inadempiente per i danni arrecati agli altri partecipanti al patto. Nel caso del patto parasociale di prelazione l’inadempimento da luogo al risarcimento del danno ma non alla restituzione delle azioni perché il contratto è inopponibile a terzi (regola generale della relatività dei contratti); mentre nel caso della clausola di prelazione (che ha effetto reale) l’amministratore non può iscrivere alla società il terzo che ha acquistato le azioni; infatti se non c’è stata denuntiatio il terzo non ha validamente acquistato la posizione in società. I patti parasociali sono diffusi da tempo nell’esperienza pratica ed hanno avuto pieno riconoscimento normativo dapprima con il D. lgs. 58/1998 che ne ha previsto la piena giuridicità e vincolatività con riguardo alle società con titoli quotati nei mercati regolamentati e poi con il d. lgs. 6/2003 che ha provveduto alla loro regolamentazione anche con riferimento alle società non quotate.

l’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro 180 gg dalla data della deliberazione o se questa è soggetta ad iscrizione nel registro imprese entro 180 gg dall’iscrizione o 180 gg dal deposito presso l’ufficio del registro delle imprese. Gli obblighi di comunicazione non si applicano ai patti in qualunque forma stipulati aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori al 2%. Per quanto attiene alle interferenze che i patti parasociali possono avere con le regole che mirano ad assicurare efficienza del mercato del controllo societario, l’art. 123 persegue l’obiettivo di limitare nel tempo la loro durata e di renderne caduchi gli effetti in caso di lancio di un opa. I patti parasoc. se a tempo det. Non possono avere durata superiore a 3 anni, anche nel caso in cui le parti abbiano stabilito una durata maggiore. I patti sono comunque rinnovabili alla scadenza. Se sono a tempo indet. Ciascun contraente può recedere con un preavviso di 6 mesi. Gli azionisti che intendano aderire ad un opa o di scambio possono recedere senza preavviso dai patti parasociali; la dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni. L’art. 2341bis c.c. invece detta una disciplina in generale del patto parasoc. legittimandolo e si riferisce alle società con azioni diffuse tra il pubblico (soc. non quotate): i patti parasoc. In qualsiasi forma stipulati al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

  • hanno x oggetto l’esercizio del diritto di voto nella s.p.a. e nelle soc. che le controllano;
  • quelli che pongono limiti al trasferimento delle azioni o della partecipazioni in soc. che le controllano(tipologia di accordi che contemplano il divieto di alienazione delle partecipazioni con obbligo in caso contrario di offrire le azioni in prelazione agli altri aderenti al patto in proporzione alle azioni di ciascuno di essi possedute);
  • o hanno x oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un influenza dominante su società x azioni. La durata max è di 5 anni x i contratti a t. indet. E tale durata si riduce de iure a 5 anni ove sia previsto un termine maggiore. È comunque possibile un rinnovo alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata ciascun contraente ha diritto di recedere con preavviso di 180 gg. Art. 2341 ter: x le soc. Che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, purché non abbiano i titoli quotati perché altrimenti si applica il tuf, i patti parasoc. Vanno comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea; il mancato adempimento: no diritto voto per possessori della azioni cui il patto si riferisce; ove il diritto di voto si esercitato e sia risultata determinante per l’adozione della delibera la stessa sarà impugnata ex art. 2377.
  1. la clausola di gradimento e 2) la clausola di prelazione:
  2. c. di gradimento: 3 principali categorie: 1)..a clausole che subordinano l’alienazione delle azioni al possesso da parte dell’acquirente di determinati requisiti soggettivi o oggettivi, la cui verifica è materia di accertamento da parte di organi sociali; 1)..b clausole che subordinano genericamente l’alienazione delle azioni al benestare di un organo sociale; 1)..c clausole che subordinano l’alienazione delle azioni ad un placet dell’assemblea o dei sindaci o degli amministratori: placet discrezionale e immotivato, che viene dichiarato insindacabile ed inappellabile. Funzione di tali clausole è di assicurare una certa compattezza alla compagine sociale. Esse consentono al gruppo di controllo il perseguimento di una politica di gestione stabile e senza scosse ed impediscono scalate di gruppi rivali al comando società. Nel 1985 la l. n. 281 aveva sancito l’inefficacia delle clausole degli atti costitutivi che subordinavano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento degli organi

sociali. Con la rif. Del 2003 la situazione appare modificata da avendo il legislatore stabilito che le clausole in questione in linea di principio sono inefficaci ma acquistano efficacia quando in caso di diniego del placet:

  • sia posto a carico della società o degli altri soci un obbligo di acquisto delle azioni oggetto del rifiutato trasferimento o sia fatto salvo il diritto di recesso del socio alienante;
  • la limitazione al trasferimento risulti dal titolo. 2)c. di prelazione: prevedono che il socio, il quale intenda alienare in tutto o in parte le sue azioni, debba offrirle agli altri soci e solo se costoro non intendendo esercitare il diritto, è libero di cederle a terzi. L’art. 2355 bis ne stabilisce la validità.

INFORMATIVA SUGLI ASSETTI PROPRIETARI E CORPORATE GOVERNANCE Art. 123 bis. (relazione sul governo societario e gli assetti proprietari): “la relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene una specifica sezione,denominata: “relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” (es. struttura capitale sociale, restrizione al trasferimento di titoli, partecipazioni rilevanti nel capitale, possessori di ogni titolo che conferisce dir. speciali di controllo, esercizio diritto di voto previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da loro, restrizioni al diritto di voto, patti parasoc., ecc.) Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al co1 sono riportate le informazioni riguardanti:- l’adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria,motivando le ragioni dell’eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni,nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate alla società al di la degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico. -Le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria,anche consolidata,ove applicabile. La società di revisione esprime il giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio,sulle informazioni sulle partecipazioni rilevanti ,sui possessori di titoli che conferiscono diritti speciali,sulle restrizioni al diritto di voto,sulla nomina e sostituzione dagli amministratori,i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza,l’esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale e le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria,anche consolidata,ove applicabile e verifica che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione,possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai co1e2,salvo quelle di cui al co2 lettb. Le informazioni di cui ai commi 1 e2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione,approvata dall’organo di amministrazione e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa,la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell’emittente dove è pubblicato tale documento” La relazione sulla gestione, che è una componente del bilancio, si dà conto degli atti e fatti di gestione. Questo articolo richiede una ulteriore relazione che può essere fatta a parte o nella relazione sulla gestione e si riferisce a società che emettono valori mobiliari: azioni e strumenti finanziari diversi dalle azioni. (v. 5° co.)

emittente azioni quotate avente l’Italia come stato membro d’origine in misura superiore al 2% del capitale sono tenuti a darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Per quanto riguarda le partecipazioni detenute dagli emittenti quotati in altre società non quotate o s.r.l., l’obbligo di informazione scatta al superamento della soglia partecipativa del 10%, anche se in tal caso la comunicazione deve avvenire con modalità diverse da quelle previste per le partecipazioni al capitale dell’emittente quotato, essendo solo pubblicate in coincidenza con la diffusione del bilancio e della relazione semestrale. Per quanto riguarda la disciplina delle partecipazioni rilevanti in emittenti azioni quotate in misura superiore al 2% la Consob ha stabilito con regolamento varie cose (v. art. 120 tuf co. 4); inoltre all’art. 117 del regolamento Consob ha stabilito che debbono essere comunicati l’avvenuto superamento delle soglie del 2%, il raggiungimento o superamento del 5%,10%,15%...v art.; la comunicazione è altresì dovuta per la riduzione della partecipazione al di sotto delle medesime soglie. La legge considera partecipazioni attuali e potenziali (in acquisto o vendita) oltre che con il diritto di voto. Anche nei patti parasociali il socio di maggioranza con delega sui voti dei soci minoritari deve comunicare il possesso della azioni anche dei soci con meno azioni. Co. 2 bis: la Consob può con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato di capitali prevedere per un periodo limitato di tempo soglie inferiori al 2% x le società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso. Lett. d-bis: la Consob deve determinare con un Regolamento i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti ex art. 2351 u.c.: gli strumenti finanziari art. 2346 (cioè strumenti finanziari emessi dalla società forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi,escluso il voto in assemblea a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi di opera o servizi) e art. 2349cioè strumenti finanziari emessi a favore dei prestatori di lavoro forniti di diritti amministrativi o patrimoniali escluso voto in assemblea dei soci, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificatamente indicati e può ad essi essere riservata,secondo modalità stabilite nello statuto, la nomina di un componente indipendente del c. d. a. o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Lett. d-ter:consob stabilisce con regolamento i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione. Si tratta di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, beni, che attribuiscono diritto alla consegna di determinate quantità. Art. 1 co. 2 TUF: definizione di strumenti finanziari derivati. Vedi il co. 2 lett. d) e) f) g) h) i) j) nonché qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. Sono strumenti finanziari il cui valore deriva da quello di un’attività sottostante, cioè il prezzo di un derivato dipende dal valore di una certa attività che non si possiede in modo da negoziarne il rischio senza acquistarla direttamente sul mercato; compro oggi ad x€ ma tra una tot. Di tempo il prezzo può essere variato in aumento o in diminuzione; se il prezzo aumenta ci sarà un guadagno poiché è stato acquistato a 10 cioè che oggi vale 15. Se si è obbligato a pagare il compratore può assumere la posizione di venditore a termine della stessa merce allo stesso prezzo: se perde come compratore guadagno come venditore. Un contratto di vendita a termine è il FUTURES (vedi la pagina di wikipedia scaricata sul desktop) : sono contratti a termine standardizzati negoziabili in mercati regolamentati, con i quali le parti si impegnano a scambiarsi alla scadenza un certo quantitativo dell’attività sottostante a

un prezzo prestabilito. Io compro l’attività sottostante e assumo la posizione di venditore: il contratto x es. con il coltivatore, è un contratto di compravendita che andrà in esecuzione secondo le regole del diritto comune; l’altro contratto lo stipulo per coprirmi dal rischio delle variazioni di prezzo divenendo così venditore al valore che oggi ha il succo tra 10 m; al termine d’esecuzione non c’è la consegna materiale della merce dietro il prezzo ma si liquidano le differenze. Perciò se sono un venditore a termine con acquisto di future con termine 20 Nov. E prezzo 10€: se il prezzo sarà 5 € il compratore mi darà la differenza di 5€. E’ un attività meramente finanziaria di rischio e di assicurazione. E’ un attività speculativa: si negoziano derivati per trarre un profitto, assumendo anche rischi di perdita non indifferenti. Per effetto del possesso dei contratti derivati, il soggetto possessore acquista diritto di voto nell’assemblea, perciò vanno comunicati alla CONSOB. Ciò che interessa ai fini della comunicazione sono i diritti di voto sostanziali; nel caso di sequestro e pignoramento: per alcuni il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio; per altri invece il voto spetta al proprietario e perciò deve esserci la comunicazione. C’è un distacco tra il diritto di voto e la titolarità delle azioni. Quanto alla SANZIONE per la mancata comunicazione delle partecipazioni rilevanti: sospensione del diritto di voto sulle azioni per le quali va fatta la comunicazione; la deliberazione presa con il suo voto determinante è annullabile e può essere impugnata dalla Consob entro 180 gg dalla deliberazione, dalla iscrizione nel registro della imprese o dal suo deposito presso ufficio registro delle imprese. PATRIMONIO: E’ L’INSIEME DEI CONFERIMENTI dei soci CAPITALE SOCIALE: RAPPRESENTA IL PASSIVO DEL BILANCIO, UNA POSTA DEL PATRIMONIO NETTO; SOMMA CHE SOGGIACE PER EVITARE RISCHI D’IMPRESA. E’ AL PASSIVO MA NON E’ UN DEBITO perché BLOCCA UNA QUOTA PER EVITARE LA DISTRIBUZIONE DI UTILI DA PARTE DELLA SOCIETA’ IN CASO DI RISCHIO. ALL’ATTIVO CI SONO BENI CHE PERMETTONO DI COPRIRE DEBITI E CAPITALE SOCIALE. SONO UNA GARANZIA PER I CREDITORI SOCIALI. L’utile può essere distribuito quando ho accantonato un patrimonio netto pari all’attivo.

Disciplina delle PARTECIPAZIONI RECIPROCHE: art. 121 TUF: si riferisce ai casi al di fuori di quelli disciplinati all’art. 2359 bis, in caso di partecipazioni reciproche tra società di cui almeno una sia quotata, eccedenti il 2% e il 10%, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro 12 mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle 2 società ha superato il limite successivamente si applicano ad entrambe,salvo loro diverso accordo. Le soglie previste per le partecipazioni reciproche possono essere elevate al 5% a condizione che sussista una deliberazione assembleare che autorizzi la conclusione di un accordo tra le società interessate, in base al quale esse potranno superare il limite del 2%, fino al nuovo limite max. Si tiene conto del fatto che le partecipazioni reciproche possono rispondere ad uno specifico interesse della società, ad esempio in quanto strumento per difendersi da possibili attacchi esterni o per rafforzare rapporti industriali con altri sogg. La valutazione dell’incrocio da parte dell’assemblea contribuisce a ridurre il rischio che le partecipazioni reciproche non rispondano ad un effettivo interesse sociale. Inoltre tale disciplina non si applica nei casi in cui tra le società interessate sussistano rapporti di controllo, nel qual caso si applicano le norme all’art. 2359-bis; inoltre tale disciplina è estesa anche al gruppo di appartenenza delle società interessate. In particolare qualora un soggetto che controlla

delle due società dispone di un pacchetto di voti da gestire nell’altra. Alla repressione di tale fenomeno era in passato rivolto solo l’art2360c.c.che vieta alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni,anche per tramite di società fiduciarie o di interposta persona. A tale disposizione si è poi affiancato l’art2359quinquies che detta per la sottoscrizione di azioni o quote della società controllante una disciplina del tutto identica a quella prevista per la sottoscrizione (in sede di aumento del capitale sociale)di azioni proprie. In nessun caso la società controllata può sottoscrivere un aumento di capitale deliberato dalla controllante,sia direttamente sia avvalendosi di terzi;le sanzioni sono imputate agli amministratori della controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa oppure al terzo che ha sottoscritto le azioni in nome proprio ma per conto della controllata. I pericoli patrimoniali ed amministrativi delle partecipazioni incrociate si determinano non solo in caso di sottoscrizione reciproca ma anche quando l’incrocio è attuato mediante l’acquisto di azioni già in circolazione. Con questa differenza:la sottoscrizione reciproca da luogo ad aumento del capitale nominale senza aumento del capitale reale;l’acquisto reciproco all’opposto lascia inalterato il capitale nominale ma determina una riduzione dei rispettivi capitali reali che può giungere fino al completo svuotamento dei relativi patrimoni dando luogo al fenomeno della “carta contro carta”. L’acquisto reciproco di azioni per importo eccedente gli utili distribuibili determina un indiretto rimborso dei conferimenti agli azionisti delle due società(la società A rimborsa i soci della società B e viceversa)con effetti incrociati del tutto identici a quelli cui da luogo l’acquisto di azioni proprie. LE SCATOLE CINESI O PIRAMIDI: è l’ipotesi in cui il socio X di maggioranza in A con 67 riesce a controllare la società B con un capitale 1000. E’ una gestione privatistica di un bene comune; non è vietato nel nostro ordinamento. Allungando la catena diminuisco il mio investimento senza però diminuire il controllo. Questo artifizio permettere di controllare più società investendo parti di capitale possedute all’origine inferiori al valore reale delle società che vengono acquistate. La scatola cinese vera e propria è la società controllata al cui interno vengono annidate altre società controllate a loro volta da quest’ultima. esempio: 3 società A, B, C, ipoteticamente controllate da un soggetto generico che in principio possiede esclusivamente una quota maggioritaria es. 52% della società A. il soggetto generico pur non possedendo la totalità delle azioni di A(100%) ha il potere decisionale in seno alla società A per ordinare a quest’ultima di acquistare per es. un 51% della società B. perciò il 52% della A è proprietà esclusiva del soggetto generico, ma non il 51% di B che è bensì di proprietà dell’intera società A. Ma il soggetto generico con la quota di maggioranza in A può reputarsi proprietario di B. La società A, manovrata dal soggetto generico può ordinare a B di acquistare una quota di maggioranza di un’altra società C per riuscire a controllare anche quest’ultima. Così il sogg. Generico può controllare un num. Infinito di società grazie alle quali può assicurarsi un forte potere economico. Il soggetto generico gode di un possesso effettivo minore nei confronti delle società controllate in successione, infatti la % di azioni realmente posseduta da questo soggetto non equivale alla quota di maggioranza di ogni società. il soggetto generico controlla C pur non possedendone una quota maggioritaria. La legge italiana non vieta questo sistema.

SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE. Innanzitutto bisogna distinguere la differenza tra sottoscrizione e acquisto: con sottoscrizione si fa riferimento al momento di formazione del capitale sociale in cui i soci si obbligano a fare i conferimenti. Per acquisto di azioni emesse : il capitale è già formato, però bisogna assicurare che questo acquisto venga effettuato con modalità che determinino l’annacquamento del capitale sociale. Con l’acquisto di azioni proprie si tenta di risolvere es. crisi finanziarie realizzando un effetto di stabilizzazione del mercato,

però ciò si riferisce solo alle azioni quotate. La società acquistando azioni proprie durante la crisi le può poi rivendere quando migliorano le condizioni di mercato, per questo si parla di trading di azioni proprie: acquisti e vendite successivi. La disciplina del codice civile stabilisce che la sottoscrizione di azioni proprie è vietata salvo l’ipotesi dell’art. 2357-ter riguardante l’ipotesi in cui l’assemblea autorizza l’esercizio del diritto di opzione inerente alle azioni proprie. La violazione del divieto determina un fenomeno di conversione ex lege: l’operazione resta perfettamente valida ma il legislatore imputa la titolarità delle azioni sottoscritte a titolo personale ai promotori e ai soci fondatori, o se la sottoscrizione è avvenuta in sede di aumento del capitale, agli amministratori; tali sogg. Si assumeranno l’obbligo di eseguire i conferimenti previsti salvo che dimostrino di essere esenti da colpa. Se la sottoscrizione delle azioni venga effettuata da un 3° in nome proprio ma per conto della società, il 3° è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore x conto proprio. Essendo però sotteso all’iniziativa del 3° un preventivo accordo con i soggetti coinvolti nella gestione dell’ente, il legislatore ha disposto che per la liberazione delle azioni rispondono solidalmente, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori, e nel caso di aumento cap. soc. gli amministratori. L’ acquisto di az. Proprie è un’operazione potenzialmente pregiudizievole per i creditori sociali, perché può determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale loro offerta dal capitale sociale e potrebbe determinare problemi di carattere amministrativo: il diritto di voto collegato alle azioni proprie, in mancanza di disciplina codicistica, dovrebbe essere esercitato dagli amministratori che così possono influenzare le decisioni assemblea. Per qst la lex tende a garantire max trasparenza ponendo una serie di limitazioni: art. 2357 stabilisce che:

  • Le somme utilizzate per l’acquisto devono essere contenute nel limite delle riserve disponibili e degli utili distribuibili
  • Possono essere acquistate solo azioni completamente liberate
  • L’acquisto va autorizzato da assemblea che ne fissa modalità, num. Max di azioni da acquistare, durata operazione(non superiore a 18 m) il corrispettivo min e max.
  • Per le società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio l’ammontare delle azioni acquistate non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto delle azioni detenute da società controllate. Tale normativa si applica anche nel caso di acquisto per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Nel caso di violazione delle regole: le azioni dovranno essere alienate entro 1 anno dal loro acquisto secondo modalità fissate dall’assemblea; in mancanza deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione di capitale. Le limitazioni non si applicano nel caso in cui l’acquisto di az. Proprie avviene:
  • In esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale mediante riscatto o annullamento az.: semplice modalità di riduzione del c.s. con rimborso conferimenti
  • A titolo gratuito
  • Per effetto successione universale, fusione, scissione
  • In occasione di esecuzione forzata x soddisfare un credito della società Se il valore nominale supera la quinta parte del capitale sociale, le azioni eccedenti tale limite devono essere alienate entro 3 anni a pena del loro annullamento con corrispondente riduzione del c.s. Finchè le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; il diritto di voto viene sospeso, però x evitare che ciò determini un abbassamento dei quorum assembleari, le azioni proprie

versato all’atto della sottoscrizione. Il sovrapprezzo va a costituire una riserva sovrapprezzo azioni che non può essere distribuita finché la riserva legale non raggiunge 1/5 del capitale sociale. DIRITTO DI OPZIONE: proposta irrevocabile inserita in un contratto per cui una parte è obbligata a mantenere inalterata la sua proposta nei confronti dell’altra;l’opzione può essere “put”oppure “call”nel senso che nel primo caso l’altro è obbligato a vendere all’oblato mentre nel secondo l’altro è obbligato ad acquistare. Il diritto di opzione è diverso dal Diritto di prelazione che è invece il diritto di essere preferiti ad altri in caso di vendita di un bene. Consiste nel diritto riconosciuto dal legislatore a ciascun socio di essere preferito, rispetto a terzi, nella sottoscrizione di nuove azioni, emesse nell’ambito di un’operazione di aumento del capitale sociale a pagamento. Il diritto d’opzione spetta a tutti gli azionisti, anche privilegiati e senza voto e agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili, ed ha ad oggetto sia le azioni di qualsiasi categoria che le obbligazioni convertibili di nuova emissione. La ratio è nel mantenere inalterata la proporzione in cui ciascun socio partecipa al capitale. Il socio ha interesse a che i suoi diritti amministrativi (pars quanta) e la sua partecipazione rimangano inalterate (pars quota). Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni vanno offerte in opzione ai soci proporzionalmente al numero delle azioni possedute. Ai soci va concesso un termine non inferiore a 30 gg per l’esercizio del diritto di opzione ( 15 gg x s.p.a. con azioni quotate ) decorrenti dalla data della pubblicazione dell’offerta di opzione nel registro imprese. Coloro che esercitano il diritto d’opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno un diritto di prelazione (opzione di 2° grado) nell’acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate (azioni per cui alla scadenza del termine non sia stata esercitata l’opzione). Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti d’opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno 5 riunioni, entro il mese successivo alla scadenza dei 30 gg. Il diritto di opzione si esclude quando:

  • Per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento di capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.
  • Nelle società con azioni quotate in mercati regol. lo statuto può escludere il dir. di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore del mercato delle azioni e ciò sia confermato dalla società incaricata della revisione contabile.
  • Per deliberazione assemblea, quando l’interesse della società lo esige, sussiste un concreto interesse sociale che giustifichi tale sacrificio;in questo caso è richiesta una deliberazione di aumento di capitale approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se è una convocazione successiva alla prima;
  • Per deliberaz. Assembleare con la magg. Richiesta per l’assemblea straordinaria, quando le azioni di nuova emissione debbano essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate limitatamente ad ¼ delle azioni di nuova emissione. L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del Cs. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d’opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli ammin. Al collegio sindacale o al cons. di sorveglianza o al soggetto incaricato della

revisione contabile almeno 30 gg prima del gg fissato x assemblea. Entro 15gg il coll. Sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione azioni; la deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del PN tenendo conto per le azioni quotate dei mercati regolamentati anche dell’andamento delle quotazioni dell’ultimo semestre. Art. 2441 co. 7° non ricorre un ipotesi di esclusione del diritto di opzione nei casi in cui la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione viene riservata ad istituti bancari, ad enti, o a società finanziarie soggette al controllo Consob o ad altri soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di collocamento di strumenti finanziari, qualora sia prevista a loro carico l’obbligo di offrirle successivamente agli stessi azionisti. Tali enti infatti assumono solo la veste di intermediari e l’esercizio del diritto d’opzione dei soci viene rinviato al momento in cui i titoli vengono rimessi in circolazione: cd. opzione indiretta. Questa tipologia di opzione è utile nelle società con azioni quotate e in quelle con azioni diffuse tra il pubblico. Se la società non è articolata sul territorio deve avere servizi che agevolano la sottoscrizione; per questo banche o intermediari provvedono a fornire tali servizi(vedi collocamento con o senza garanzia). La società che dispone l’aumento di capitale può avere la necessità che la collocazione vada a buon fine, perciò delibero l’aumento non escludendo il diritto d’opzione sollecitando il pubblico dei risparmiatori; per agevolarmi e raggiungere più risparmiatori la società può servirsi di banche o di intermediari finanziari anche di differente nazionalità, i quali a loro volta possono dar vita ad un consorzio di collocamento dando la garanzia di collocare queste azioni e nel caso ne rimangano alcune non sottoscritte vi provvederà questo pool, per cui il rischio è tutto in capo al collocatore. Se non c’è la garanzia il rischio è sulla società e il pool assume la funzione di broker che cerca sottoscrittori; le azioni non sottoscritte restano alla società. Per questo la legge non limita il dir. d’opzione se le azioni di nuova emissione vengono sottoscritte temporaneamente dal collocatore. La banca/ intermediario è formalmente la proprietaria delle azioni ma poi le cede agli azionisti in proporzione al diritto d’opzione che gli spetta. Per legge le azioni finchè non vengono date ai soci non viene riconosciuto diritto di voto. Questa disciplina si applica anche alle società quotate nonostante sia nel c.c. Il diritto d’opzione bilancia l’interesse del socio a mantenere inalterata la propria posizione e l’interesse sociale all’allargamento della compagine sociale a vantaggio di 3°. Alle deliberazioni di aumento del capitale per esclusione del diritto di opzione il TUF prevede una maggioranza richiesta dalle assemblee straordinarie, a condizione che l’aumento non ecceda la misura dell’1% del capitale. In caso di recesso si deve tener conto della media ponderata dell’andamento delle azioni nel mercato.

Disposizioni che regolano l’azionariato dei dipendenti. Es. art. 2349: i dipendenti non pagano nulla perché il conferimento avviene con la rinuncia da parte dei socie degli utili. La finalità principale è legare la loro produttività e attività creando una fidelizzazione del dipendente. Il riferimento ai dipendenti delle società controllate e controllante è piuttosto recente. Con riferimento alla controllante però possono esserci situazioni di frodi e conflitto d’interesse, poiché tra i dipendenti vengono ricompresi anche gli amministratori; parte della dottrina ritiene che x dipendente ci si riferisce a tutti i dipendenti della società, anche se di fatto è più rilevante il top manager che il semplice operaio. Art. 2389: i compensi spettanti ai membri del c.d.a. e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto nomina o dall’assemblea; essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a

  • Perdita dell’intero capitale sociale: si applica la prassi vista in precedenza con la possibilità x l’assemblea di azzerare il c.s. e procedere ad un aumento di esso x la sua ricostruzione.
  • Perdite superiori al c.s. : la società può procedere a 3 tipi di operazioni:
  • (^) Successive riduzioni e aumenti in maniera da ristabilire almeno un minimo legale
  • Copertura mediante versamenti di somme a fondo perduto
  • Riduzione a zero, aumento mediante emissione di azioni con sovrapprezzo e imputazione di quest’ultimo a riserva destinata all’assorbimento della perdita.
  • Altri casi sono: esclusione dell’azionista moroso,recesso dell’azionista, inferiorità del valore dei conferimenti di beni in natura o di crediti x oltre 1/5 rispetto al valore x cui avviene il conferimento.

LE AZIONI DI RISPARMIO: Legge 216/74 ha istituito la Consob e creò anche le azioni di risparmio. Esse rispondevano all’esigenza di prevedere la partecipazione al capitale della società di azionisti-investitori, interessati al risultato economico della partecipazione, piuttosto che all’esercizio del voto. L’azionista infatti non è in grado di influenzare le deliberazioni ed è interessato a massimizzare il profitto della partecipazione nella società. Il legislatore ha creato questo titolo in cui è rafforzato il diritto patrimoniale e si prende atto del fatto che l’investitore non esercita il diritto di voto. La prima versione di queste azioni di risparmio dirette ad investitori- risparmiatori prevedeva: attribuzione di un privilegio alla ripartizione degli utili al momento dello scioglimento della società. La legge 216/74 dava estremi di tale privilegio:

  • Una parte di utili corrispondenti al tasso legale sul capitale nominale era un utile che spettava agli azionisti di risparmio ed era indisponibile per l’assemblea. La differenza tra utili e dividendo era di fatto azzerata; l’assemblea poteva decidere o no di distribuire gli utili, però una parte andava di diritto agli azionisti di risparmio.
  • Se l’assemblea deliberava la distribuzione degli utili si doveva garantire un +2% per gli azionisti di risparmio rispetto agli altri.
  • (^) La legge prevedeva che le azioni di risparmio fossero post-erogate in caso di perdite. Le azioni di risparmio partecipavano alla perdite solo dopo che fosse stato sottoscritto il capitale da parte degli azionisti ordinari.
  • Le azioni di risparmio non potevano essere in misura superiore al 50% rispetto alle altre azioni.
  • Nel caso di aumento del capitale si provvedeva ad emettere le azioni di risparmio con diritto d’opzione.
  • Erano quotate di diritto in Borsa: il mercato garantiva il disinvestimento. Il prezzo si formava liberamente e trasparentemente.
  • C’era un vantaggio fiscale poiché potevano essere emesse anche al portatore. L’esperienza maturata nell’applicazione della l. 216/74 è stata però insoddisfacente. I privilegi economici riconosciuti alle azioni di risparmio non hanno rappresentato un sufficiente incentivo alla diffusione di tale forma di partecipazione azionaria di cui è stata criticata la rigidità, l’inidoneità ad esprimere un’effettiva correlazione tra valore dell’investimento e remunerazione dello stesso. La nuova disciplina esprime una chiara tendenza alla liberalizzazione dell’istituto. La riforma si è orientata nel senso di lasciare ampia libertà ed autonomia alle società emittenti per quanto riguarda la definizione delle caratteristiche delle azioni di risparmio e dei relativi diritti e privilegi, spettando allo statuto definire tali caratteristiche. Tale impostazione appare coerente con il perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività del mercato finanziario che ispirano il TUF; in particolare il rinvio all’autonomia statuaria

consente un aumento della concorrenza tra gli emittenti in fase di raccolta dei capitali. Questa impostazione liberale si riflette nel TUF: art. 145 co. 1 e 2 stabiliscono che l’emissione delle azioni viene riservata non solo alle società italiane con azioni quotate in mercati italiani ma si estende anche alle società italiane con azioni quotate in mercati di altri paesi dell’UE. L’atto costitutivo deve determinare il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio, nonché i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e di risparmio; tuttavia il rinvio all’autonomia statuaria trova un limite nel rispetto delle norme degli artt. Da 145-147-bis del TUF che si pongono quali elementi caratterizzanti le azioni di risparmio rispetto le altre tipologie. Inoltre la loro emissione è riservata alle società con azioni ordinarie quotate,anche se per esse non è necessario che vengano ammesse alla quotazione. Tra le regole caratterizzanti tale disciplina ci sono: i. L’obbligo di prevedere un valore nominale della azioni di risparmio uguale a quello selle azioni ordinarie ii. L’obbligo di riportare sui relativi certificati l’indicazione dei privilegi che spettano e rendere le azioni nominative quando esse non sono integralmente liberate o appartengono ad amministratori, sindaci, direttori generali della società iii. L’ammontare max di tali azioni che in concorso con quello di altre azioni a voto limitato non può superare la metà del C.S. iv. Esistenza e organizzazione di un assemblea speciale degli azionisti di risparmio chiamata ad approvare le deliberazioni dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria (voto favorevole di tanti azionisti di risparmio che rappresentino almeno il 20% delle azioni di categoria) v. Rappresentante comune degli az. Di risparmio che provvede a curare gli interessi della categoria.

Nel 2003 la riforma della società per azioni ha determinato che il c.c. non tipizza più le speciali categorie di azioni, stabilendo solo che le S.p.A. possono emettere azioni che danno particolari diritti. Alcune tipologie sono tipizzate dalla legge altre invece no. La regola generale è all’art. 2351 co. 2 lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, diritto di voto subordinato al verificarsi di condizioni meramente potestative; il valore di tali azioni non può superare la metà del capitale sociale. Lo stesso art. stabilisce che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può prevedere che in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura max o disporne scaglionamenti. Le ragioni di tale limitazione sono la non contendibilità del controllo che può rappresentare una poison pills per chi vuole scalare la società nel caso di un OPA. Art. 2346 co. 1: la partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. La azioni di risparmio come visto in precedenza rimangono disciplinate dal TUF che è una legge speciale per cui le azioni di risparmio sono regolate da questo e non dal c.c.. Le disposizioni del c.c. che stabiliscono che la s.p.a. quotata non può emettere alcuni tipi di azioni è a tutela del mercato: è inammissibile emettere azioni per cui i diritti del proprietario sono in contrasto con il mercato. L’art. 2346 co. 2 se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del C.S.; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. co. 3 in mancanza del valore nominale