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DIRITTO COMMERCIALE - CENTONZE, Appunti di Diritto Commerciale

sbobinature lezioni di diritto commerciale di Centonze anno 2019/2020

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 05/10/2020

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anna-meregalli-1 🇮🇹

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CORSO DI DIRITTO COMMERICIALE
Prof. MICHELE CENTONZE
Anno 2019/2020
Questo file contiene tutta la parte di diritto commerciale completa. È la sbobinatura delle lezioni del prof
registrate di tutto il secondo semestre.
LEZ ONLINE N 6
La peculiarità è l’esistenza necessaria di 2 categorie di soci:
accomandatari: colui al quale la legge affida l’amministrazione della società e risponde dei debiti. Ha il
potere di gestione e la responsabilità per i debiti( come socio in nome collettive)
accomandante: socio che non risponde dei debiti della società, non ha il rischio dei debiti. Egli non ha alcun
potere, è estraneo alla gestione, per legge on può essere amministratore. È una sorta di socio investitore,
investe nella società a ma on ha voce in capitolo. Aspetta la fine dell’esercizio sperando che la gestione da
parte degli accomandatari abbia fruttato beni utili che oi gli verranno distribuiti.
L’accomandate può essere coinvolto nella gestione poche volte, articolo 2320 divieto di immissione divieto
h incontra delle eccezioni. Si tratta di profili di dettagli che dipendono dalle peculiarità del socio
accomandante che è bene ricordare che on ha mai poteri di gestione. Può vendere la propria
partecipazione ad un terzo perché tanto non interferiscono mai nella gestione.
Se il divieto viene violato dall’accomandante: la sanzione è molto severa, egli perde il beneficio della
responsabilità limitata ovvero gli vien imposta la responsabilità di TUTTI i debiti della società.
SOCIETA DI CAPITALI:
nell’ordinamento italiano ce ne sono diversi tipi: S.p.a. & S.r.l. le 2 più importanti
sapa e altre 2 non sono in esame
La S.p.a. e la S.r.l. sono molto complesse e articolate, nel corso verranno trattate una alla volta:
SOCIETA PER AZIONI (S.p.a.) p.158
due MACROAREEE
1) PROFILI FINANZIARIE Patrimoniali
2) aspetti organizzativi, come viene gestita e regole di governance
Esistono diversi modelli di S.p.a. :
chiuse o aperte (in queste ultime in particolare abbiamo le società quotate)
Le società quotate ( aperte) sono società le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentare,
chiunque può comprare azioni di queste società in forma anonima. Esse corrispondono alle public
companies inglesi con un numero molto elevato di azionisti. Le trattazioni di azioni avvengono in maniera
del tutto anonima.
Le società chiuse sono S.p.a. le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentare. Composte da
pochi soci o un socio, chi vuole vendere le azioni deve trovarsi un acquirente con cui negoziare (non è
quindi anonimo).
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CORSO DI DIRITTO COMMERICIALE

Prof. MICHELE CENTONZE Anno 2019/ Questo file contiene tutta la parte di diritto commerciale completa. È la sbobinatura delle lezioni del prof registrate di tutto il secondo semestre. LEZ ONLINE N 6 La peculiarità è l’esistenza necessaria di 2 categorie di soci: accomandatari: colui al quale la legge affida l’amministrazione della società e risponde dei debiti. Ha il potere di gestione e la responsabilità per i debiti( come socio in nome collettive) accomandante: socio che non risponde dei debiti della società, non ha il rischio dei debiti. Egli non ha alcun potere, è estraneo alla gestione, per legge on può essere amministratore. È una sorta di socio investitore, investe nella società a ma on ha voce in capitolo. Aspetta la fine dell’esercizio sperando che la gestione da parte degli accomandatari abbia fruttato beni utili che oi gli verranno distribuiti. L’accomandate può essere coinvolto nella gestione poche volte, articolo 2320 divieto di immissione divieto h incontra delle eccezioni. Si tratta di profili di dettagli che dipendono dalle peculiarità del socio accomandante che è bene ricordare che on ha mai poteri di gestione. Può vendere la propria partecipazione ad un terzo perché tanto non interferiscono mai nella gestione. Se il divieto viene violato dall’accomandante: la sanzione è molto severa, egli perde il beneficio della responsabilità limitata ovvero gli vien imposta la responsabilità di TUTTI i debiti della società. SOCIETA DI CAPITALI: nell’ordinamento italiano ce ne sono diversi tipi: S.p.a. & S.r.l. le 2 più importanti sapa e altre 2 non sono in esame La S.p.a. e la S.r.l. sono molto complesse e articolate, nel corso verranno trattate una alla volta:

SOCIETA PER AZIONI (S.p.a.) p.

due MACROAREEE

  1. PROFILI FINANZIARIE Patrimoniali
  2. aspetti organizzativi, come viene gestita e regole di governance Esistono diversi modelli di S.p.a. : chiuse o aperte (in queste ultime in particolare abbiamo le società quotate) Le società quotate ( aperte) sono società le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentare, chiunque può comprare azioni di queste società in forma anonima. Esse corrispondono alle public companies inglesi con un numero molto elevato di azionisti. Le trattazioni di azioni avvengono in maniera del tutto anonima. Le società chiuse sono S.p.a. le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentare. Composte da pochi soci o un socio, chi vuole vendere le azioni deve trovarsi un acquirente con cui negoziare (non è quindi anonimo).

La grande differenza tra le due è la disciplina, che cambia. In genere sono tutte regolate con la disciplina di quelle chiuse (che si trova nel Codice civile). Però quando una S.p.a. è quotata in un mercato la disciplina in parte si modifica e si innestano ulteriori disposizioni o delle deviazioni. In particolare, cambia per quanto riguarda la governance. La differenza di disciplina cmq non è casuale ma volta a soddisfare le diverse esigenze che sorgono in relazione alle S.p.a. quotate. Esigenze che sono nelle S.p.a. aperte sistet n mercato

. l’azienda diventa oggetto di investimento. Esigenze di disciplina che si pongono appunto perché esiste un mercato delle azioni. Questa è una peculiarità di tutti gli ordinamenti di tutti i paesi, tutte hanno questa bipartizione all’interno delle società di capitali: chiuse e quotate che differiscono per la disciplina. Noi ci contreremo soprattutto su quelle chiuse. LEZ ONLINE N 7

CONFERIMENTI p

Concetto fondamentale nella disciplina di capitali. Si tratta di ciò che nel linguaggio economico è definito come capitale di rischio. Dal punto di vista di colui che effettua un conferimento si tratta dell’erogazione di una somma di denaro a beneficio della società. Il conferimento si può effettuare In 2 particolari momenti : o nella costituzione della società o durante la vita della società attraverso l’aumento del capitale sociale.  Il conferimento è il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale si diventa soci della società e può essere dunque effettuato in due momenti. Il conferimento nella maggior parte dei casi è un’erogazione di denaro ***** da parte del socio che però non è rimborsabile(per questo si tratta di capitale rischio). il socio infatti, fa un investimento definitivo con l’obbiettivo, a fine dell’esercizio di ottenere dei dividendi, ovvero degli utili prodotti dalla società. ***** Il conferimento non è necessariamente in denaro, la legge infatti consente di conferire dei beni ad esempio un immobile, capannone industriale. (art 2242 2464) (Nella si può conferire qualunque utilità economica nella società, nelle. il catalogo delle entità conferibili è molto più ridotto) Es nella S.r.l. si può offrire la propria capacità lavorativa senza versare denaro, il socio verrà rimunerato con gli utili se ci sono. Questo nella S.p.A NON è possibile perché la legge vieta il conferimento della propria opera. C’è un'altra differenza importante tra conferimento in denaro e conferimenti diversi dal denaro. Conferendo ad esempio un capannone è più difficile individuare il suo corrispondente valore in denaro, cosi, prima che il bene sia conferito, si decide di farlo valutare da un esperto, un perito. Il conferimento del socio non può avere un valore superiore da quello indicato dall’esperto( deve essere uguale o minore). La relazione giurata di stima deve essere allegata all’atto costitutivo e quindi depositata presso il registro delle imprese Perché la legge prevede la perizia? (si vedrà dopo) Nelle S.p.A dopo che il bene è stato conferito, gli amministratori devono verificare che effettivamente il valore del bene si quello che risulta dagli atti. Quindi c’è un doppio controllo uno prima della costituzione (con perito) e uno dopo per conferma. Può capitare che l’amministratore dopo la valutazione ritenga che il valore del bene è minore di oltre 1/5 di quello che gli è stato conferito, quindi se il socio ha dichiarato di conferire un bene che vale 100 portando la perizia che conferma questa ipotesi ma gli amministratori rilevano che il bene vale 60 a questo punto si deve rimediare allo scarto tra il valore dichiarato e il valore effettivo. In questo caso ci sono 3 strade

Capitale sociale 1000, alla fine del primo esercizio (12 mesi) risulta che la società ha incrementato il proprio patrimonio netto fino a 1500£ cioè l’attivo meno i debiti da come risultato 1500. Si possono distribuire la differenza positiva tra patrimonio netto e capitale sociale ovvero 1500-1000= 500 quota da ripartire tra i soci. Ecco perché il capitale sociale è un limite rispetto alla misura del patrimonio netto della società di cui i soci si possono appropriare durante la vita della società. È fissa perché deve costituire un limite. (Patrimonio netto come un contenitore e il capitale sociale come una tacca collocata a metà del contenitore. I soci si possono prendere tutto ciò che nel contenitore sta sopra a quella tacca) La legge prevede il capitale sociale come forma di tutela dei creditori della società. Nelle società di capitali, dei debiti risponde solo la società, non rispondono i soci. Se il creditore della società non trova nella società patrimonio sufficiente per soddisfarsi? La legge stabilisce quindi questo limite del capitale sociale dove deve essere presente sempre una quota fissa che NON può essere ripartita tra i soci. Si tratta di una garanzia efficace? No, il capitale sociale come forma di garanzia non serve a niente, basti pensare che si possono costituire S.r.l. con capitale sociale di 1 euro nelle S.p.A 50.000. il sistema del capitale sociale rappresenta uno strumento indiretto di tutela dei creditori sociali nell’ambito delle società di capitali, non è ne l’unico ne il piu efficace. Il mondo giuridico si divide in 2 ad esempio gli americani non conoscono il sistema del capitale sociale, hanno altri mezzi x tutelare i creditori. Qat sistema è diffuso in Europa continentale soprattutto. (Nelle società di persone I creditori sociali sono protetti con la responsabilità dei soci per i debiti della società, se il creditore della società non riesce a farsi pagare dal proprio debitore cioe dalla societa, si potra rivolgere ai soci.) Nelle società di capitali non funziona cosi perché i soci non rispondono dei debiti, questo deficit di tutela va recuperata in altri modi TRA CUI questo sistema del capitale sociale appena spiegato. Relazione tra CONFERIMENTI e CAPITALE SOCIALE  C’à una stretta relazione tra conferimento e capitale sociale. Il conferimento è la prestazione di natura economica eseguita da un soggetto per diventare socio di una società.  La somma del valore dei conferimenti crea il numero che è il capitale sociale L’aumento del capitale sociale l’unico mezzo con cui la società durante la propria esistenza, può acquisire nuovi conferimenti La riduzione del capitale è la funzione che permette di restituire ai soci parte dei conferimenti effettuati. LEZ ONLINE N 9

L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE p

È L’Operazione attraverso la quale viene aumentata la cifra del capitale sociale. è l’unico strumento che consente alla società di acquisire nuovi conferimenti. L’aumento del capitale è un’operazione estremamente importante e molto diffusa e che assume una portata pratica notevole in particolare quando la società si trova in un a situazione di difficolta economica, ovvero quando necessita di patrimonializzarsi ma i ricavi dell’attività caratteristica non sono sufficienti.

La Riduzione del capitale è l’operazione diametralmente opposta. Esistono (vedi libro) 2 tipologie di aumento e 2 tipologie di riduzione del capitale.

  1. Aumento reale o aumento del capitale e pagamento( consideriamo questa)
  2. Aumento del capitale nominale o gratuito. Caso molto frequente società può avere bisogno di incrementare il proprio patrimonio perché magari si deve fare un investimento importante o deve sopperire a qualche difficoltà (es causa Covid). Le società possono chiedere i soldi alla banca attraverso un prestito che però poi va restituito con interesse, o come nel nostro caso, chiedere nuovi conferimenti ai soci. ( non sempre è facile perché per chi lo esegue comporta un VINCOLO di destinazione, poiché l’investimento a favore della società senza il diritto di restituzione). È quindi più facile trovare chi finanzia la società rispetto a chi effettua un conferimento. Questa operazione complessa è regolata dalla legge. Sul piano della disciplina è regolata dalla legge nei suoi vari aspetti a partire dall’individuazione di chi è competente a decidere l’operazione. Chi decide che il capitale va aumentato? Fase deliberativa :gli amministratori convocano l’assemblea e propongono ai soci l’aumento e la misura del capitale sociale se tutta l’assemblea accetta l’operazione , Fase esecutiva : l’operazione deve essere posta in esecuzione cioè gli amministratori dovranno concretamente acquisire i nuovi conferimenti, ovvero trovare coloro che sono disposti a effettuare i conferimenti. L’assemblea quando delibera l’aumento di capitale , si limita a dare mandato agli amministratori affinché essi si attivino a cercare chi farà i conferimenti. Innanzitutto, gli amministratori sono obbligati a chiedere ai soci se intendono effettuare nuovi conferimenti perché la legge riconosce ai soci il diritto di opzione ovvero il diritto dei soci a poter partecipare all’aumento di capitale con preferenza rispetto ad eventuali soggetti terzi. ( puo essere che i soci se siano intenzionati ad effettuare l’ulteriore conferimento e non è detto che chi approva la delibera dell’aumento di capitale , sia anche disponibile a mettere i soldi richiesti dall’amministratore). Gli amministratori quindi in conformità a questo diritto dei soci , chiederanno ai soci se intendono fare nuovi conferimenti I soci possono aderire o rifiutare. Solo nel secondo caso i gli amministratori possono rivolgersi a terzi e chiedere loro se hanno interesse ad effettuare conferimenti e QUINDI se hanno interesse a diventare soci della società. Quando il socio o un terzo aderisce alla proposta si impegna ad effettuare il conferimento in cambio riceverà azioni di quella società in misura proporzionale al versamento effettuato. Per cui se ero socio incremento la mia partecipazione , se invece sono un terzo effettuando il conferimento e ricevendo le azioni divento a far parte della società. Ci son dei casi in cui il diritto di opzione NON è riconosciuto art 2441 codice civile  Aumento scindibile e aumento inscindibile Si decide di aumentare da 100 a 300 quindi amministratori entro un certo periodo di tempo devono raccogliere 200 euro totali tra i soci e/o dai terzi. Può capitare che alla scadenza del termine temporale gli amministratori non hanno raccolto abbastanza adesioni, ovvero hanno raccolto adesioni per un importo minore di quello stabilito. Cosa succede? Se si tratta di aumento scindibile l’operazione è comunque valida per l’importo recupertao (es 180 su 200) Se si tratta di un aumento Inscindibile, l’operazione viene meno e diventa inefficace e quindi la società si troverà al punto di partenza senza capitale aumento. Normalmente l’aumento di capitale è inscindibile, affinché sia scindibile occorre che ciò sia previsto espressamente dalla delibera dell’assemblea che decide l’aumento del capitale sociale. LEZIONE N

RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE

2)a seguito dell’operazione il capitale sociale NON scenda sotto il MINIMO LEGALE del capitale sociale ( nelle spa è 50 000 nelle srl è 1 euroè purmante simbolico in qst caso) La riduzione REALE e la Riduzione NOMINALE hanno solo in comune il fatto che comportano la diminuzione della cifra del capitale sociale. Cambiano infatti presupposti , finalità e disciplina dell’operazione. LEZIONE N RIDUZIONE NOMINALE DEL CAPITALE / RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE p Si vuole diminuire da 100 a 80 il capitale sociale i 100 euro conferiti inizialmente iniziano ad essere utilizzati nel corso della vita della società. A fine esercizio la società verifica se sono stati prodotti degli utili o delle perdite di esercizio. utile  capitale 100 (speso 40 e guadagnato 50) utile di 10 quindi il patrimonio della società è cresciuto di

perdita (costi 40 ricavi 30) il patrimonio della società è sceso di 10 euro. Il presupposto iniziale era che il patrimonio della società corrispondesse al capitale sociale, cioè 100. Se il patrimonio diminuisce di 10 esso sarà inferiore al capitale sociale (che come già detto è una cifra fissa). Quando la perdita di esercizio è tale da ridurre il patrimonio netto a misura inferiore al capitale sociale, avremo una perdita di Capitale (diversa dalla perdita di esercizio). Perdita di esercizio: dato economico che registra il fatto che i costi sono stati superiori ai ricavi in quel determinato esercizio. Perdita di capitale sociale: è una possibile conseguenza della perdita di esercizio, cioè quella conseguenza si verifica quando la perdita è tale da far si che i l patrimonio della società si riduca ad un importo netto complessivamente inferiore al capitale sociale. L’ipotesi di una società con capitale sociale e patrimonio uguali è molto semplificata e irrealistica. In genere infatti, in una società: patrimonio netto della società = dal capitale sociale + riserve. Se la società ha capitale sociale 100 riserva legale 20 e riserva facoltativa 30. Patrimonio netto quindi è di 150. Quando si verifica una perdita di esercizio di 10 , riduce il patrimonio netto della società MA NON riduce anche il capitale sociale. Il patrimonio netto rimarrà comunque più alto dal capitale sociale. QUINDI quando la misura della perdita d’esercizio è maggiore della somma di tutte le riserve, si verifica una perdita di capitale scoiale , per effetto della perdita di esercizio. (con riferimento all’esempio di prima, la perdita di capitale sociale si verifica se la perdita di esercizio è di 60, o comunque un valore maggiore di 50. Il capitale sociale sarà intaccato di 10 euro , ovvero il patrimonio netto si riduce a misure inferiore al capitale sociale per 10 euro. I primi 50 euro sono “assorbiti” dalle riserve). Tutto questo È un fatto puramente matematico. Ed è il presupposto.

È compito degli amministratori, alla fine dell’esercizio, verificare questi dati e accertare l’eventuale perdita di capitale. Questo evento suggerisce una difficolta della società sulla sua capacita di stare sul mercato in maniera efficiente. La legge distingue a seconda che la perdita di capitale sia inferiore o superiore a 1/3 del capitale sociale stesso.

  1. Se la perdita di capitale inferiore a 1/3 del totale (Es capitale sociale di 120 , se la perdita di esercizio intacca in capitale sociale di 20 ) la legge NON prevede nessuna operazione societaria da compiere, prevede solo che se al termine dell’es dopo la società avrà degli utili, questi NON potranno essere distribuiti tra i soci ma dovranno essere utilizzati per ripianare la perdita del capitale.--> NON è quindi necessario decidere per un immediata riduzione del capitale.
  2. Se invece la perdita di capitale è superiore a 1/3 (cioe perdita intacca il capitale d 50).  A. in questo caso gli amministratori devono avviare delle iniziative interne, informando i soc i art2446 convocando un’assemblea. B. Art 2447 ( ci sono 3 opzioni) Inoltre la legge prevede che se il capitale sociale scende a valore inferiore al MINIMO di legge ( 50000 S.p.A e 1 S.r.l., la società rischia di sciogliersi perché gli amministratori devono proporre o un aumento del capitale sociale o la trasformazione, conversione della società in un tipo sociale tipo S.r.l. compatibile con la misura del patrimonio netto disponibile in quel momento. (per avere cosi il capitale sopra il minimo di legge). Ma se l’assemblea non prende nessuna decisione, la società si scioglie. Presupposto: peridta del capitale sociale LEZIONE N 11

AZIONI E QUOTE DI SOCIETA’ p112/

Partecipazione sociale S.p.A  si concretizza in azioni della società Partecipazione sociale Nelle S.r.l  si esprime in quote di società Azioni : partecipazioni sociali delle S.p.A Quote: partecipazioni sociali nelle S.r.l. Punti principali del paragrafo

  1. proporzionalità tra misura conferimento e misura partecipazione
  2. contenuto della partecipazione è stabilito dalla legge MA può essere regolato dai soci attraverso l’esercizio dell’ autonomia statutaria riconosciuta dalla legge Le partecipazioni sociali rappresentano l’insieme dei diritti e obblighi che fanno capo al socio della società proprietario della quota o azione. Essere socio, quindi, vuol dire avere la facoltà di esercitare certi diritti e obblighi e di adempire certi doveri nei confronti della società. (Diritti e obblighi sono il contenuto della partecipazione sociale.) Diritti e doveri dipendono dal contenuto della partecipazione di cui è proprietario.(si diventa proprietari di una partecipazione attraverso il conferimento, maggiore esso è maggiore è la partecipazione ). la regola della proporzionalità ammette delle eccezioni, dipende dagli accordi raggiunti tra soci e società, infatti:

Fino a che punto puo spingersi l’autonomia statutaria nel derogare alla disciplina di legge? Limiti legali Limiti espressi Limiti impliciti LEZ 12

TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI SOCIALI (p154/330??)

Principio generale: Libera trasferibilità delle partecipazioni sociali, questo diritto ─ può essere regolato diversamente dallo statuto (o procedimentalizzando il trasferimento con delle clausole o prevedendo un divieto temporaneo di vendita della partecipazione) ─ limitato dalla legge per un certo periodo di tempo in presenza di determinate circostanze (stima immobile di partecipazione, recesso dalla società ecc..) Diritto di trasferimento della partecipazione, sia di quote che di azioni, vuol dire che il socio in qualunque momento può vendere la sua partecipazione ad un altro soggetto o socio o terzo, al prezzo che ritiene più corretto. La libera trasferibilità della partecipazione sociale distingue le società di capitali dalle società di persone. Infatti, come già visto, La quota di partecipazione nelle società di persone NON è liberamente trasferibile nel senso che NON è a discrezione del socio ma deve avere il consenso di tutti gli altri soci. Mentre nelle società di capitali il socio prende la decisione in autonomia. Ogni atto di disposizione che ha come oggetto la partecipazione sociale: es donazione della partecipazione, Come detto prima i diritti sociali possono essere modificati dallo statuo della singola società, quindi anche il diritto di trasferimento della partecipazione sociale. Lo statuto può infatti limitare la libertà di trasferire la propria partecipazione con L IMITAZIONI STATUTARIE (si trovano nell’atto costitutivo) (clausole limitatrici statuarie che possono assumere varie formulazioni, ad Esempio: previsione clausola prelazione, clausola di gradimento, clausola covendita, di riscatto azionario ecc. (vedi libro). Es clausola di gradimento: la società attraverso uno dei suoi organi (o amministrativo o l’assemblea) si riserva il diritto di esprimere il gradimento rispetto all’ingresso in società dell’acquirente della partecipazione sociale. quindi la società può opporre un veto al trasferimento della partecipazione a tale acquirente, quindi per diventare socio deve ottenere il gradimento da parte della società. Con questa clausola e con tutte le altre viene procedimentalizzata il trasferimento della partecipazione sociale. ES clausola di prelazione: gli altri soci hanno il diritto di essere preferiti ad un terzo nell’acquisto della partecipazione sociale, cioè quando il socio decide di vendere la partecipazione e individua un soggetto disposto a comprarlo, prima di concludere l’affare deve chiedere agli altri soci se sono interessati a comprare la partecipazione per lo stesso prezzo concordato con il terzo. In concreto la clausola di

prelazione consente di impedire l’ingresso in società di un socio non gradito. può essere strutturata in modi differenti, anche se generalmente si tratta del diritto di preferenza. Gli statuti delle società S.p.a. e S.r.l. possono anche vietare il trasferimento della partecipazione sociale. bisogna PERO’ evidenziare l’esistenza di limiti alla facoltà di vietare il trasferimento. Cioè la legge prevede delle limitazioni di carattere temporale( es per 5 anni nessuno può vendere le partecipazioni, nelle S.r.l. ) ─ nelle società di persone c’è il divieto di trasferimento salvo che l’atto costitutivo preveda la libera trasferibilità ─ nelle società di capitali c’è la libera trasferibilità ma lo statuto può limitare questo diritto del socio. A volte è la legge stessa che pone divieto temporaneo della vendita della partecipazione, cioè in determinate circostanze la legge per un certo periodo di socio di vendere la propria partecipazione. Es quando si tratta del conferimento diverso dal denaro, quindi ad esempio di un immobile soggetto ad una stima che deve essere attendibile. Per verificare l’attendibilità sono a disposizione 6 mesi, durante questo periodo semestrale il socio NON può vendere la propria partecipazione. Cosi anche il socio che ha deciso di recedere dalla società NON può vendere la propria partecipazione. LEZ 13

PATTI PARASOCIALI p194p

(non si trovano nell’atto costitutivo) È un contratto (vedi dirtto pvt) la sua peculiarità è duplice

  1. almeno una delle parti del contratto deve essere socio di una società
  2. il patto parasociale è quel contratto con il quale almeno un socio della società dispone dei diritti sociali cioè è il contratto con il quale il socio si impegna nei confronti di un altro soggetto a esercitare in un certo modo i diritti sociali. Quindi la peculiarità di questo contratto sta sia dal lato soggettivo (essere stipulato da almeno un socio) sia dal lato oggettivo (avere come contenuto le modalità di esercizio dei diritti sociali). L’analisi dei patti parasociali completa il discorso sui diritti sociali, perché essi sono lo strumento tecnico giuridico attraverso il quale un soggetto/socio si vincola ad esercitare in un certo modo i diritti che egli ha in società, quei diritti che gli sono riconosciuti o dalla legge o dallo statuto. Es: socio di una società ha diritto di votare in assemblea, può impegnarsi attraverso un patto parasociale con un terzo o altro socio a votare in assemblea nel modo in cui l’altra controparte contrattuale gli dirà di votare. Es: Ho il diritto agli utili e posso disporre di questo diritto cioè mi impegno a girare gli utili alla mia controparte contrattuale Es: Ho diritto di vendere liberamente la mia partecipazione, posso vincolarmi nei confronti di uno o più soggetti a non vendere la mia partecipazione per un certo periodo di tempo. Quindi si tratta di contratti con cui un socio si impegna ad esercitare in un certo modo i diritti che ha in società. Saranno poi le parti del contratto a stabilire in concreto il contenuto del contratto quindi come e quando vincolarsi. Rilevanza dal punto di vista giuridico:

La disciplina dei patti parasociali si articola in 4 diverse alternative a seconda del tipo di società spa e srla e nell’ambito della spa anche del modello. Disciplina cambia per ciò che concerne i profili della durata, e la trasparenza cioè l’informazione sull’esistenza del patto che la legge consiedera rilevante solo nelle spa quotate e quelle diffuse( non per spa chiuse e srl). La disciplina di dettaglio del patto parasociale completa l’argomento del pattto. L’aseptto piu importante e delicato è l’essenza del patto e il rapporto con lo statuto e la loro funzioni. Essi in concreto sono molto diffusi. LEZ 14

IL RECESSO dalle società di capitali (srl, spa) p

─ È quell’evento che determina l’uscita volontaria del socio dalla società. Non è l’unico modo attraverso il quale il socio cessa di essere socio, (può ad esempio vendere la partecipazione, come visto). È un atto volontario MA non libero, può verificarsi solo se si verificano determinati presupposti oggettivi. ─ è un diritto del socio esercitabile al verificarsi di certi presupposti Quali sono questi presupposti? Eventi previsti dalla legge o dallo statuto, quindi sono prestabiliti art 2437 (spa) e 2473(srl) entrambe le norme prevedono dei casi di recesso. Lo statuto quindi può ampliare i casi di recesso rispetto a quelli previsti dalla legge. Quando si verifica uno di questi eventi il socio PUO’ recedere (NON deve). Es trasformazione della società da spa a srl quindi cambia il tipo di societa, in questoo caso il socio che non è d’accordo puo recedere Es trasferimento all’estero della sede, modifica dell’oggetto sociale, proroga termine di durata della società.. ecc.. Sono tutte decisioni dell’assemblea che la legge considera come presupposti oggettivi che legittimano il socio a recedere dalla società.

 C’è 1 solo caso in cui il socio può liberamente recedere dalla società a prescindere dal

verificarsi di un evento oggettivo. Ciò può versificarsi solo nell’ambito delle Società di Capitali costituite a tempo indeterminato, ovvero società il cui lo statuto NON prevede un termine di durata della società. In questo caso la legge attribuisce a ciascun socio la possibilità di recedere in qualunque momento!! La differenza è che se il socio recede in presenza di un presupposto oggettivo, il recesso avrà efficacia immediata, ma se il socio recede ad libitum , ovvero senza il presupposto oggettivo, il recesso avrà efficacia dopo 6 mesi. In questo ultimo caso quindi il socio deve dare un preavviso del recesso alla società. Cosa comporta il diritto di esercizio di recesso? Il socio esce dalla società ma non è svantaggioso per il socio. Infatti, il recesso è una forma di disinvestimento cioè è lo strumento attraverso il quale il socio monetizza il proprio investimento (trasforma in danaro la propria partecipazione). Infatti, la legge prevede che il socio che abbia esercitato il diritto di recesso abbia diritto al pagamento di una somma di denaro. Smette di essere socio in cambio gli vengono dati dei soldi, tanti quanti la sua partecipazione. NON c’entra più la misura del conferimento effettuato dal socio, ciò che conta è il valore della partecipazione nel momento in cui viene esercitato il recesso. Come si determina il valore della partecipazione?

La legge regola questo aspetto ponendo in capo agli amministratori l’obbligo di indicare quanto è il valore della partecipazione del socio. Prima che si tenga l’assemblea i soci devono esercitare una relazione in cui indicano quale è il valore della partecipazione in modo che quando i soci intervengono in assemblea già sanno quanto è il valore della loro partecipazione e quindi possono poi valutare se per loro è più o meno conveniente recedere. Qualora ritengano conveniente lo possono fare trasmettendo alla società la dichiarazione di recesso. Art 2437 spa quater 2473 S.r.l. Ora il socio ha diritto alla somma di denaro corrispondente alla partecipazione. Chi paga? La legge regola questo aspetto per fare si che non sia per forza la società a dover pagare il socio. È infatti preferibile che il pagamento sia fatto o dagli altri soci o da un terzo.

  1. quando il socio comunica di voler recedere la società deve comunicarlo agli altri soci e offrire loro in vendita la partecipazione del socio recedente. Se viene acquistata, il socio recedente riceverà la somma corrispondente alla propria partecipazione da un altro socio.
  2. Se i soci NON sono interessati ad acquistare la partecipazione, gli amministratori devono rivolgersi ad un terzo che la compri. Se un terzo è disposto a comperarla significa che diventerà socio della società.
  3. Se gli amministratori NON trovano nemmeno il terzo, a quanto punto la società dovrà farsi carico dell’acquisto della partecipazione, comprando le azioni al socio recedente, che può cosi recedere. Per legge quindi la società è tenuta a pagare solo in ultima istanza perché la legge non vuole che il patrimonio della società venga impiegato per rimborsare il socio recedente se non quando è strettamente necessario. Questa disciplina nasce dalla esigenza di contemperare diversi interessi: quello del socio che vuole realizzare il recesso, e l’interesse della società a evitare che questo evento comporti l’utilizzazione di parte del patrimonio sociale per qualcosa di diverso dell’attività produttivi. La legge trova così questa soluzione, cioè fare in modo che la partecipazione del socio recedente venga collocata presso altri soci o terzi. Sotto questo profilo la disciplina è completata con delle norme particolari che entrano in gioco qualora la società non abbia la disponibilità patrimoniale x soddisfare l’interesse del socio recedente. In questo caso la società si scioglie. CAUSA DI SCIOGLIMENTO. In questi casi si tratta ovviamente di una società è in una situazione finanziaria cosi debole da non poter stare sul mercato. Recesso: uno dei diritti piu importanti del socio. LEZIONE 15

CORPORATE GOVERNANCE- INTRO p

(amministrazione & controllo)

Regole che disciplinano la gestione delle società di capitali, insieme di norme previste dalla legge e integrate dallo statuto che mirano a regolare la gestione della società Nelle S.P.A art 2380 bis e seguenti “ amministrazione e controllo delle società”.

Es società intende modificare oggetto sociale per produrre mascherine. Chi decide? Soci. Perché la legge art.2365, prevede che le modifiche all’oggetto sociale siano concordate dai soci

Nell’ambito delle S.p.a c’è anche sempre un ORGANO DI CONTROLLO che ha il compito di

verificare che la società sia gestita correttamente.

ES contratto di fornitura, le condizioni economiche stabilite sono congrue? Sono sostenibili da parte della società? L’organo di controllo deve assicurarsi che l’organo amministrativo si sia posto queste domande eche abbia trovato risposte sensate e ragionate. Quindi nelle spa ci sono 3 ORGANI: 1,2,3questo SEMPRE in TUTTE le S.p.a Nel codice civile, la legge distingue 3 diversi sistemi di amministrazione e controllo (vedi p.241)

  1. Il sistema tradizionale
  2. Dualistico
  3. Monistico In tutti e tre persiste l’articolazione tra organo amministrativo, organo di controllo e assemblea MA cambia la distribuzione delle funzioni, in particolare ciò che cambia è il ruolo dell’assemblea oppure la disciplina della funzione di controllo.
  4. sistema tradizionale (punto d riferimento) quindi quello che vige in Italia dal 1942 ed è quello più utilizzato nelle spa. Organo amministrativo : composta da una sola persona o da più persone che formano consiglio amministrativo. Assemblea: composta dai soci Collegio sindacale che è l’organo di controllo
  5. Sistema dualistico : alcune competenze che spettano all’assemblea vengono attribuite all’organo di controllo che prende il nome di Consiglio di Sorveglianza. Il nome cambia perché non ha più solo funzioni di controllo ma anche tutte le altre funzioni che nel sist. Tradizionale sono tipiche dell’assemblea. Es: approvare il bilancio
  6. Sistema monistico: organo amministrativo e assemblea. cambia la struttura del controllo che non è più “esterna” ma viene affidato a un’articolazione interna all’organo amministrativo. Competenze dell’assemblea uguale a tradizionale. Non ce apparentemente quello che negli altri sistemi è il collegio sindacale e il consiglio di sorveglianza MA la funzione di controllo viene svolta da alcuni amministratori che hanno la duplice funzione di gestione e di controllo. Questo gruppo di amministratori si chiama Comitato per il Controllo sulla Gestione. Perché la legge distingue questi 3 modelli di amministrazione e controllo? Per offrire agli investitori stranieri un modello di riferimento che possa essere più prossimo possibile a quello tipico del paese di origine dell’investitore. In particolare: Dualistico  Germania, Olanda Monistico usa e Uk Nel 2003 quando è stata riscritta la disciplina delle società di capitali, sono state introdotti due sistemi in più ispirandosi ai sistemi dei paesi stranieri, cosi l’investitore era portato a investire in Italia fondando spa.

Noi ci concentreremo principalmente del sistema tradizionale LEZ 16

L’ASSEMBLEA NEL SISTEMA TRADIZIONALE p

L’ assemblea (organo dei soci). Questo tema rinvia a due domande: ─ Quali poteri di gestione hanno i soci nel sistema tradizionale?

─ con quali modalita io soci decidono sulle materie di loro competenza?

Sappiamo già che le materie su cui decidono i soci sono indicate dalla legge (art 2364 e 65) ma anche altre come autorizzazione nell’acquisto di azione proprie, autorizzazione nell’assistenza finanziaria della società. Nominano e revocano gli organi sociali, prendono decisioni su organi sociali. Come si diventa amministratore o membro del collegio sindacale (sindaco) di una società per azioni? Per effetto della nomina fatta dai soci, cioè dall’assemblea che decide anche il compenso e larevoca degli amministratori e i sindaci. Quindi se amministratori e sindaci, durante l’esercizio della loro funzione, causano un danno alla società , la società va risarcita. Chi decide se fare causa ad amministratore e sindaci per chiedere loro il risarcimento del danno causato? I soci. L’assemblea approva il bilancio e delibera sulla destinazione dell’eventuale utile di esercizio. A questo proposito le alternative sono 2: L’utile o resta in societa o viene distribuito ai soci. Chi decide? I soci stessi, che infatti decidono anche le modifiche dello statuto art 2365( vedi cosa statuto). I soci quindi prendono decisioni molto importanti e fondamentali per la vita della società, però sono circoscritte, tutto il resto, come la gestione dell’attività, lo decidono gli amministratori. Il socio si presenta quasi solo al momento dell’approvazione del bilancio. Durante l’anno i soci non sono coinvolti nella vita della società se non per situazioni particolari, cioè l’assemblea non è un organo permanente della società come lo sono l’organo amministrativo e il collegio sindacale che invece esercitano le funzioni in maniera continuativa. (l’assemblea entra in funzione occasionalmente quando si tratta di prendere quella decisione che per legge deve essere presa dai soci.) L’assemblea è un metodo decisionale: il metodo assemblale. Il concetto di assemblea evoca un complesso di norme finalizzate a regolare il modo in cui i soci decidono, il procedimento utilizzato. Alcune fasi:

  1. convocazione dei soci : da parte degli amministratori, i soci NON possono autoconvocarsi, cosa che invece avviene nelle S.r.l.. Detto è una scelta discrezionale del socio decidere se partecipare. Cosa succede se nessun socio partecipa all’assemblea? In questo caso, se si tratta di dover prendere decisioni fondamentali come la nomina degli organi sociali e approvazione del bilancio la società si scioglie.
  2. riunione dei soci la discussione: l’assemblea opera sulla base de principio maggioritario. Non è necessario che siano presenti tutti i soci ma è necessario che ci sia una certa maggioranza del CAPITALE SOCIALE, quindi non si calcola mai per teste ma per misura della partecipazione sociale. Es se ho il 70% delle partecipazioni e gli altri due il 30 %. Principio maggioritario opera sia in relazione al quorum costitutivo : cioè l’entità di capitale sociale che deve essere presente in assemblea affinché si possano avviare i lavori. SE NON c’è il quorum costitutivo l’assemblea NON può andare avanti, è come se non si fosse presentato nessuno. Viene fatta una proposta e bisognerà votare. La proposta passa se ce il consenso non di tutti ma Del Quorum deliberativo. Quindi concetto chiave nella disciplina dell’assemblea è il principio maggioritario: maggioranza sia

Nel dualistico queste decisioni sono prese dal consiglio di sorveglianza. Nel dualistico i soci NON si scelgono non gli amministratori ma nominano i il consiglio di sorveglianza che nomina gli amministratori. Nel dualistico tra i soci e gli amministratori che si chiamano consiglieri di gestione si interpone il consiglio di sorveglianza. Mentre nel tradizionale l’organo amministrativo e il collegio sindacale sono entrambi espressione dei soci. Nel dualistico: il bilancio lo approva il consiglio di sorveglianze e l’assemblea delibera, se c’è, un utile. In sostanza nel dualistico i soci e amministratori si separano nettamente, quindi proprietà e gestione sono divise dal consiglio di sorveglianza LEZ

AMMINISTRATORI pt1 – sistema tradizionale P 242

Funzioni: organo amministrativo gestisce la società cioè prende tutte le decisioni rilevanti per l’esercizio dell’attività svolta. Tranne le decisioni che la legge riserva alla competenza dei soci. La distinzione tra gestione e rappresentanza. Gestione : è il potere di decidere, di fare le scelte Rappresentanza : potere di attuare le decisioni e di eseguirle. (Di questa abbiamo già parlato nella parte di diritto privato: rappresentanza come potere di concludere degli affari in nome e per conto di un altro soggetto in modo tale che gli effetti dell’atto compiuto si producano direttamente nella sfera di colui il cui nome è stato speso). In ambito societario il potere di rappresentanza si traduce con il potere di compiere verso l’esterno gli atti che vincoleranno la società. Una società esercita la propria attività attraverso un processo di formazione della decisione e della gestione e di esecuzione della decisione che è la rappresentanza. Il profilo gestionale attiene alla individuazione dei soggetti competenti a prendere la decisione e quindi si risolve nell’alternativa tra competenza degli amministratori o competenza dei soci. Gestione (1 aspetti) Chi porta ad esecuzione le decisioni? Rappresentanza della società (2 aspetto). Gli amministratori hanno potere di gestire e rappresentare la società I soci hanno il potere di gestire la società limitatamente alle materie previsti dalla legge. (S.p.a) Il potere di rappresentanza vedi art 2384 codice civile è un potere di carattere genereale cioè gli amministratori possono compiere verso l’esterno qualunque atto inerente alla conduzione degli affari sociali, e questo atto vincolerà sempre la società anche se non è stato preceduto da una decisone che autorizzasse gli amministratori a compiere quell’atto. Di norma viene prima la decisione da parte dell’organo competente poi l’esecuzione. Può però capitare che la società compia verso l’esterno senza che il contratto sia stato deciso in precedenza dall’organo competente. Se qui si ragionasse sulla base dei principi generali della rappresentanza nel diritto pvt la conseguenza sarebbe l’inefficacia dell’atto compiuto poiche compiuto senza una preventiva decissione, quindi sostanzialmente violando un limite al potere di rappresentanza.

Nell’ordinamento societario in ambito di societa di capitali fa eccezione a questa regola di crattere generale e stabilisce che l’atto compiuto dall’amministratore spendendo in nome della socioeta vincola la società, quindi è efficace, anche se quest’atto non è conforme alla decsione presa anche se l’atto non è stato preceduto da alcuna deciosione. Si assiste cioe a una sorta di separazione tra profilo gestorio e porofilo rappresentativo nel senso cghe verso i 3 con i quale la societa è entrata in contatto la legge presume che l’atto si astato compiuto nel rispetto dei limiti antro i quali l’atto poteva essere compiuyto. (se vengon violati limiti ovviamentte l’amminiestratore commetto illecito vero la societa). Poniamo che l’amministratore con rappresentanza leganìme assume dipendendte senza che assunxione sia stata deliberata dal consiglio di amministrazione o che l’organo ammnistrativo decide retribuzione di 1000 e l’amministratore offre2000) Quindi nel diritto societario il contratto produce effetto come se l’amministratore fosse legittimiamente investito del diritto di rappresentanza e avesse rispettato i limiti insiti in questo potere. Pero l’amministratore nel nostro esempio ha avuto comunque una condotta illegittima perché il suo atto non era stato deciso dall’organo amministrativo o perché ha violato i limiti posti dalla decisione ma questa illegittimità non si rifletta verso l’esterno e quindi con i l terzo ma espone l’amministraetore a sanzioni nei rapporti interni alla società. Si ritiene che questa regola no si applichi con riguardo ai limiti hdfwr di raapresentnexa e in particolare con riguardo a quelle situazioni in cui la decisione spetta oper legge ai soci Quindi se gli amministratori pongono in essere nei confronti di terzi un atto che per legge richiede una preventiva decisione dei soci. In questo caso l’atto è inefficae. Potere di rappresentaza è un potere generale cioe qualcvunque atto compiuto dagli amministratyori in nei confronti di terzi per conto della società, vincola la società indipendentemente dal fatto che siano state o no rispettate le procedure interne alla societa che prevedono la necessita di una preventiva decisione sul compimento dell’atto, salvo che sia la legge a prevedere che su una ceerta materia occorra la decisone dei soci allora in qst caso è opponibile un limite al potere di rappresenatza e quindi l’atto è inefficace. Torniamo al discorso generale entrambi i poteri gestione & rappresentanza fanno capo all’organo amministrativo. Esso può essere di due tipi:

  1. organo amministrativo unipersonale composto da una sola persona amministratore unico. In questa ipotesi sarà questa persona a prendere tutte le decisioni e a portarle ad esecuzione. Cosi potere di gestione e rappresentanza confluiscono in capo a questa persona
  2. consiglio di amministrazione quando sono presenti più di un soggetto. Discorso piu complesso. In questo caso la società deve indicare quali tra gli amministratori hanno il potere di rappresentanza e lo deve indicare nell’atto costitutivo. L’ amministratore che ha la rappresentanza della società è il presidente del consiglio di amministrazione  rappresentante legale della società mentre il potere gestorio è attribuito a tutto il consiglio. In presenza di tanti amministratori si pone il problema di COME vengono prese le decisioni. Secondo un metodo collegiale: riunione-discussione-votazione -verbalizzazione. Anche essi decidono per principio maggioritario MA maggioranza per teste NON per quote di capitale perché gli amministratori possono essere sia soci che terzi !!!). Ciò significa che per ogni decisione relativa alla vita della società deve essere convocato un consiglio di amministrazione. Questa era la struttura base dell’organo amministrativo. LEZ 18

AMMINISTRATORI PARTE 2 (Amministratore Delegato e presidente del C.D.A.)