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il documento tratta le domande più frequenti d'esame con le relative risposte di diritto commerciale, molto utile in preparazione dell'esame della stessa materia
Tipologia: Appunti
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SOCIETA’ DI PERSONE
Clausole più discusse sono quelle che si riverberano sulla manifestazione di volontà degli eredi. In questo caso si distinguono 2 tipologie di clausole:
(valore patrimonio netto della società ad hoc rapportata alla data del decesso)
spetta —> maggioranza per quote Si presume che ciascun socio sia amministratore; cioè il socio della società di persone è automaticamente anche amministratore. Può anche
L’amministrazione congiuntiva, vuole l’unanimità per decisioni dei soci. Nell’amministrazione congiuntiva, il singolo amministratore non può compiere nessun atto da solo, a meno che,(art. 2258 ultimo comma—>) vi sia urgenza di evitare danni alla società. Si potrebbe anche prevedere un amministrazione congiuntiva a maggioranza—> se gli amministratori sono 3 basta 2 su 3 (maggioranza a teste). Nella pratica quotidiana, viene lasciata disgiuntiva ma per determinate operazioni, viene prevista la congiuntiva a maggioranza.
indeterminato e vita della persona (aspettativa di vita media 80 uomini e 83 donne), a cosa ha diritto socio receduto RECESSO DEL SOCIO —> il recesso del socio in società di persone può avvenire in 2 casi: - ad limitum a scelta del socio con preavviso di 3 mesi, ma solo se la società è contratta a tempo indeterminato, o per tutta la durata della vita del socio. Cosa significa per tutta la durata della vita del socio? L’idea del legislatore è che c’è uno sfavore rispetto ai vincoli prolungati nel tempo, oppure la società la ci scadenza del termine (es. 2050 non posso dire che è un termine che va oltre la durata media di vita per cui bisogna andare a vedere quando è prevista la scenda della società e verificare se presumibilmente secondo il calcolo va oltre l durata media e in qual caso posso uscire; cioè, non deve essere un vincolo a vita, dando preavviso di 3 mesi. oppure se non ricorrono queste condizioni, posso recedere per giusta causa , in questo caso senza bisogno di dare preavviso. (quando c’è giusta causa? deve avere a che fare con elementi obiettivi ad. es. insidio tra soci prolungato nel tempo). Il contratto sociale potrebbe precisare quali sono i motivi di giusta causa, come potrebbe anche indicare ulteriori cause di recesso. Non può eliminare questa cause, può solo precisarle o ampliarle.
(distinzione tra proroga espressa e proroga tacita) Regole diverse in base alle società di persone. Il creditore particolare del socio non può aggredire i beni convertiti dal socio in società ma può soddisfare le due ragioni sugli utili attribuire al socio anno per anno. Normalmente non può chiedere la liquidazione della quota di spettanza del socio, può solamente compiere atti conservativi. Potrebbe però chiedere la liquidazione della quota quando avviene la liquidazione finale: esiste quota di liquidazione a cui ho diritto quando la società viene sciolta; dunque creditore deve aspettare che venga
liquidato, ma può prenotare tale quota tramite sequestro. C’è un’eccezione SOLO per la società semplice, il creditore particolare del socio può chieder la liquidazione anticipata della quota del suo debitore se dimostra che questi non ha altri beni per soddisfarlo. Se io sono creditore di un socio, ma sono debitore della società non posso compensare il rapporto di debito-credito perchè opera su soggetti giuridici diversi; mentre non è vietato l’opposto. La differenza rispetto alla SS è una: anche il creditore particolare del socio di SNC può agire su utili e compiere atti conservativi della quota di liquidazione, MA NON PUÒ MAI CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA QUOTA. (Nella SS può chiedere la liquidazione anticipata della quota se mostra che non ci sono altri beni su cui soddisfarsi). Deve cioè aspettare la scadenza della società (generalmente costituita a tempo determinato) quando si arriva alla scadenza, si apre il seguente scenario: es. società costituita con scadenza 10/11/2016—> la scadenza è una causa di scioglimento della società ma i soci potrebbero decidere di prorogare la durata della società in 2 modi:
1. proroga espressa , iscritta nel registro imprese; in questo caso il creditore particolare del socio può fare opposizione entro 3 mesi da quando viene iscritta la delibera di proroga. Il tribunale dell’opposizione deve valutare se effettivamente il creditore non può rifarsi su altri beni del debitore per soddisfarsi e nello stesso tempo deve valutare quanto si impoverirebbe la società dalla liquidazione anticipata; è quindi una valutazione comparativa di interessi. Se accoglie l’opposizione, dice cioè che fa prevalere l’interesse de creditore particolare del socio questo riceverà la quota di spettanza al debitore a soddisfacimento del suo credito, entro 3 mesi. Se è rigettata dovrà dovrà aspettare fino alla fine del nuovo termine. 2. Proroga tacita —> il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore e anche i soci che non sono d’accordo sulla proroga tacita, possono recedere.
contenuto tipico (si estendono agli atti che rientrano nell’oggetto sociale e devono essere messi a conoscenza ai terzi), fare esempio concreto
essere composto, quanto durano gli amministratori in carica, i soci quando possono rubare i poteri relativi alla gestione
3. La tipologia di organizzazione (più rigido)—> Nella società di capitali c’è un’organizzazione corporativa rigida che non c’è nelle società di persone. Vuol dire che nelle varie funzioni/ competenze svolte all’interno della società sono distribuiti tra organi sociali differenti tra loro (nella società di persone abbiamo l’assemblea, l’organo amministrativo e l’organo di controllo). Nella società di persone invece chi è socio si presume anche amministratore dunque non ci sono i 3 organi. L’elemento che ci riconduce alla storia è il tema della specializzazione della funzione manageriale: sviluppano competenze specifiche, questo non toglie che anche soprattutto nel sistema italiano a volte ci siano azionisti di maggioranza che vogliono partecipare all’amministrazione. Cè un organo specializzato, questo fa si che il modello della società di capitali sia più evoluto. La società di cap. nasce x raccogliere più risparmio da soggetti che fino a quel momento non hanno avuto nullo a che fare con società. Nel mondo delle società di capitali o perlomeno gli equivalenti delle so. di cap. negli altri ordinamenti sono messi in modo simile al nostro ordinamento. Nel sistema è normale che colui che ha la maggioranza di azioni vuole amministratori a lui fidati; mentre in USA non c’è un azionista di riferimento forte e quindi i manager anno maggior potere. Questa distinzione è utile x riflettere sul punto della distinzione tra società dotate di mera soggettività giuridica e società che sono persone giuridiche. Nel nostro ordinamento le società di persone non hanno personalità giuridica mentre le società di capitali si. Ha cosa serve saper se hanno personalità giuridica o no? Ha un valore dal punto di vista della disciplina? Perché le società di persone sono solo soggetti giuridici? - come si spiega che una abbia solo soggettività e nell’altra abbiano anche personalità giuridica? L’elemento comune: sono tutti soggetti di diritto cioè sono tutti autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici. Hanno capacità giuridica separata dalle persone fisiche, che sono soci. Anche la società semplice è un soggetto giuridico separati dai soci. Hanno autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici (elemento comune) ma per meritare la qualifica di persona giuridica ci vuole qualcosa in più. Ci sono un po’ di teorie che si contrappongono sul perchè
la personalità giuridica è attribuita solo alla società di capitali. Alcuni valorizzano l’elemento secondo cui solo nelle società di capitali avremmo la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta mentre in quelle di persone ci sarebbe solo autonomia patrimoniale imperfetta. Cosa significa autonomia patrimoniale perfetta? Significa che i beni conferiti dai soci passano nel patrimonio della società e i creditori particolari dei soci che hanno conferito, non possono sottoporli ad esecuzione (c’è autonomia patrimoniale rispetto ai creditori particolari dei soci). Questo c’è anche nelle società di persone.
per le obbligazioni di questa impresa (tipicamente partecipazione a una società di persone) possa essere fatta anche da una SRL.
Il socio che sia anche amministratore, è legato alla società anche da un rapporto di amministrazione; l’amministratore, per questo suo compito potrebbe avere una remunerazione, ma è gravato da diritti e obblighi. Art. 2260cc. dice che i diritti e gli obblighi dell’amministratore sono regolati dalle norme sul mandato, quindi disciplina del mandato è la base a cui si attinge per regolamentare il rapporto di amministrazione. Ma ci sono delle differenze; l’attività eseguita è sempre il compimento di atti giuridici, però il mandatario è soggetto alle istruzioni del mandante, mentre gli amministratori non sono soggetti alle istruzioni dei soci e inoltre, il mandante può sempre sostituirsi al mandatario. Mentre rimane di competenza degli amministratori. Un istituto in cui vengono richiamate le norme sul mandato, è quello della revoca.
La revoca di un amministratore opera diversamente a seconda che si tratti di un amministratore nominato nel contratto sociale o nominato con atto separato in un momento successivo alla costituzione della società.
solo se ricorre una giusta causa e visto che la norma non dice nulla, sembrerebbe che ci voglia anche l’ unanimità (eccetto lui);
sul mandato collettivo, questo richiamo viene letto ne senso che, o c’è giusta causa e quindi posso revocarlo a maggioranza di tutti gli altri, oppure lo posso revocare anche se non c’è giusta causa, ma ci vorrebbe l’unanimità e gli dobbiamo risarcire il danno derivante dal fatto se era stato nominato a tempo determinato, ed era prevista una retribuzione ad es. per 3 anni, dobbiamo dare la retribuzione di 3 anni. Se a tempo indeterminato, generalmente è previsto un preavviso e allora dubbio pagare l remunerazione per il preavviso non goduto. La revoca ha efficacia anche se non c’è giusta causa. Clausola di chiusura sulla revoca , che dice: visto che non è facile trovare una giusta causa o la maggioranza/unanimità, clausola dice che ciascun socio può chiedere all’autorità giudiziaria la revoca per giusta causa di un amministratore. Tema delle revoca nel codice civile lo troviamo nella cessazione del mandato.
Non è totalmente fuori dall’amministrazione. I soci non amministratori, hanno potere di controllo (molto forte); hanno diritto di avare notizia circa l’andamento degli affari sociali, possono addirittura consultare i documenti circa l’amministrazione aziendale. Diritto di ottenere un rendiconto; se la società è compiuta per affari determinati (rendiconto finale), se affari annuali, allora rendiconto annuale salvo che il contratto stabilisca in modo diverso. Il rendiconto ha come funzione quella di evidenziare se ci sono state perdite di esercizio o utili. Il problema del rendiconto (non è pubblico) è che prima di dire che giuridicamente perfezionato in maniera tale da distribuire gli utili, deve essere approvato? si, tendenzialmente deve essere approvato all’unanimità se il contratto sociale non dice nulla. Potrebbe esserci un socio che contesta il rendiconto ed in questo caso no
3. Non ci sono limiti di età per i soci : come detto, è stato abolito il limite dei 35 anni per i soci; 4. Può essere unipersonale : la S.r.l.s. può essere avviata anche da un singolo socio che beneficia degli stessi limiti di responsabilità. Passiamo ora agli **SVANTAGGI:
mensili dei lavoratori, i loro contributi INAIL ed i versamenti del TFR; i premi dovuti alle compagnie assicurativi per la tutela sugli infortuni sul lavoro, l’eventuale canone di locazione dell’immobile inerente la sede operativa e/o legale della società, qualora non si abbia un immobile di proprietà; i costi per l’acquisto e manutenzione di macchinari ovvero il leasing sugli stessi; i costi per l’acquisto di automezzi ed i relativi costi assicurativi; il compenso annuale del commercialista per la tenuta della contabilità fiscale ecc.. Si tratta, dunque, di tutta una serie di costi preventivabili in relazione al tipo di attività in cui si vuole operare attraverso la società in parola.
qualcuno che determini il valore del bene ed è un esperto, che fa una dichiarazione giurata, nominato dalla società… può esserci un conferimento ad opera? È inusuale quindi ci vuole una disposizione speciale Con la parola “conferimento” si indica l’apporto di beni da parte del socio alla società che siano effettivamente imputati al capitale sociale nominale. Non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi, ammessi per l’altro grande modello di società di capitali dell’ordinamento italiano, la la S.r.l. Spetta agli amministratori il compito di richiedere ai soci il capitale non versato se questo sembri utile o necessario. Come principio dispositivo al conferimento effettuato corrisponde una quota di azioni proporzionale, le azioni che corrispondono a porzioni di capitale ancora non versato (“azioni non liberate”) sono soggette a un regime speciale: chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti ancora non effettuati. I conferimenti vengono prelevati dagli amministratori dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese. Secondo l’articolo 2343 del codice civile, i beni in natura devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che attesti il valore del conferimento. La relazione deve essere consegnata dal socio agli amministratori che la devono depositare presso il registro delle imprese insieme all’atto costitutivo della società. A questo punto la relazione deve essere controllata entro 180 giorni dagli amministratori che, se riscontrano una differenza di oltre un quinto tra il valore dichiarato e quello effettivo devono diminuire in proporzione il capitale sociale. In alternativa il socio può decidere di recedere dalla società (ottenendo il rimborso) o di versare la differenza in denaro.
L’esperto nominato dal tribunale ha una responsabilità civile e penale per la correttezza delle sue valutazioni, le quali devono essere fatte tenendo conto del valore di utilizzo del bene e non del semplice valore di liquidazione del bene conferito (es. un macchinario vale 100 se impiegato in un determinato contesto mentre vale 40 se lo si vuole vendere). Nulla impedisce agli amministratori di convenire con il socio che per il conferimento vengano liberate meno azioni rispetto al valore individuato dall’esperto (il bene vale 100 ma il socio ha in cambio solo 80 in azioni). Il surplus verrà imputato a capitale disponibile come se fosse frutto del sovrapprezzo di azioni. Se sottovalutare un conferimento è concesso non lo è il contrario cioè sopravvalutare un conferimento, farlo vorrebbe dire gonfiare fittiziamente il capitale sociale con conseguente illusione di avere un capitale più importante della realtà. Il d.lgs.142/2008 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/68/CE, ha previsto il superamento dell’obbligo della relazione peritale nei casi in cui sussista, per la valutazione del bene conferito, un idoneo parametro di riferimento (ex. artt.2343ter c.c. e 2343 quater c.c.). La disciplina giuridica relativa ai conferimenti dei soci nelle Società per Azioni, è contenuta nella sezione IV “dei conferimenti” del capo V “delle società per azioni” del titolo V “delle società” del codice civile, all’articolo 2342 e seguenti. L’articolo 2342 del codice civile, si aricola in quattro commi, è rubricato proprio “conferimenti” e recita testualmente: “ Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi”. L’art. 2343 del codice civile, contempla le disposizioni funzionali all’accertamento del valore dei conferimenti eseguiti in natura e dei crediti. Il fine della norma deve essere individuato nella protezione sia degli interessi degli altri soci, diversi da coloro che hanno eseguito i conferimenti in parola, sia dei creditori sociali.