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diritto commerciale - domande e risposte, Appunti di Diritto Commerciale

il documento tratta le domande più frequenti d'esame con le relative risposte di diritto commerciale, molto utile in preparazione dell'esame della stessa materia

Tipologia: Appunti

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SOCIETA’ DI PERSONE
-morte del socio (partecipazione essenziale e non con 2 alternative)
1. MORTE DEL SOCIO—> (più complessa in quanto ci sono diverse
variabili) è una vicenda che nelle società di capitali non crea molti
problemi, in quanto nella società di capitali, la quota di partecipazione è
un bene in senso giuridico e quindi cade in successione. Nel caso di
società di persone, è un po’ più complicato, in quanto i rapporti
interpersonali sono molto importanti quindi non è detto che il subentro
degli eredi vada bene ai soci superstiti. Anzi il legislatore ritiene sia meglio
che gli eredi non continuino la società con i soci superstiti e che quindi la
loro quota venga liquidata (sempre in 6 mesi). Ma chi da i soldi agli eredi?
La quota del socio defunto in realtà si spalma es. muore socio A che ha il
30% delle quote; gli altri 2 soci hanno ciascuno il 35%, le quote degli altri
soci accrescono, arrivano al 50%. Quindi si può anche pensare che i soldi
per liquidare la quota vengano dirti fuori dai soci; alcune clausole
statutarie possono prevedere ciò: clausola di consolidazione (non è
società con il proprio patrimonio sociale a liquidare la quota, ma lo fanno
gli altri soci che vedono la loro quota accresciuta), in questo caso sono B
e C a mettere i soldi per liquidare la quota del socio defunto agli eredi.
Ma esistono altre 2 alternative:!
a. muore socio che ha il 30%, ma era un socio fondamentale, gli altri soci
possono decidere di sciogliere la società e gli eredi non devono
aspettare 6 mesi; ma devono aspettare la liquidazione totale della società
e anzi la loro posizione un po’ si indebolisce perchè non è ben chiaro che
diritti abbia. Si tende a dire che gli eredi del socio deceduto non hanno
poteri dei controllo come socio ordinario, ma almeno un potere di
informazione sull’andamento della liquidazione. Perché la liquidazione
finale determinerà quanto dovrà essere dato ai soci.!
b. i soci superstiti accettano di continuare società con gli eredi del socio
deceduto e anche questi sono d’accordo. I consenso dei soci superstiti
devono essere di tutti, può essere che non tutti eredi siano d’accordo ad
entrare in società. Es. ci sono 2 eredi, liquiderò a colui che non vuole
entrare la sottoquota (metà quota padre), mentre l’altro entra in società.
Questa soluzione è quella che consente alla società di andare avanti
senza perdere risorse. Gli statuti di queste società, possono agevolare
questa situazione, prevedendo delle clausole per far si che questa
soluzione possa affermarsi con maggiore frequenza. Clausole:
- ciascun socio esprime il consenso che in caso di decesso di uno dei soci, gli
altri eredi possano continuare la società
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SOCIETA’ DI PERSONE

- morte del socio (partecipazione essenziale e non con 2 alternative)

  1. MORTE DEL SOCIO —> (più complessa in quanto ci sono diverse variabili) è una vicenda che nelle società di capitali non crea molti problemi, in quanto nella società di capitali, la quota di partecipazione è un bene in senso giuridico e quindi cade in successione. Nel caso di società di persone, è un po’ più complicato, in quanto i rapporti interpersonali sono molto importanti quindi non è detto che il subentro degli eredi vada bene ai soci superstiti. Anzi il legislatore ritiene sia meglio che gli eredi non continuino la società con i soci superstiti e che quindi la loro quota venga liquidata (sempre in 6 mesi). Ma chi da i soldi agli eredi? La quota del socio defunto in realtà si spalma es. muore socio A che ha il 30% delle quote; gli altri 2 soci hanno ciascuno il 35%, le quote degli altri soci accrescono, arrivano al 50%. Quindi si può anche pensare che i soldi per liquidare la quota vengano dirti fuori dai soci; alcune clausole statutarie possono prevedere ciò: clausola di consolidazione (non è società con il proprio patrimonio sociale a liquidare la quota, ma lo fanno gli altri soci che vedono la loro quota accresciuta), in questo caso sono B e C a mettere i soldi per liquidare la quota del socio defunto agli eredi. Ma esistono altre 2 alternative: a. muore socio che ha il 30%, ma era un socio fondamentale, gli altri soci possono decidere di sciogliere la società e gli eredi non devono aspettare 6 mesi; ma devono aspettare la liquidazione totale della società e anzi la loro posizione un po’ si indebolisce perchè non è ben chiaro che diritti abbia. Si tende a dire che gli eredi del socio deceduto non hanno poteri dei controllo come socio ordinario, ma almeno un potere di informazione sull’andamento della liquidazione. Perché la liquidazione finale determinerà quanto dovrà essere dato ai soci. b. i soci superstiti accettano di continuare società con gli eredi del socio deceduto e anche questi sono d’accordo. I consenso dei soci superstiti devono essere di tutti, può essere che non tutti eredi siano d’accordo ad entrare in società. Es. ci sono 2 eredi, liquiderò a colui che non vuole entrare la sottoquota (metà quota padre), mentre l’altro entra in società. Questa soluzione è quella che consente alla società di andare avanti senza perdere risorse. Gli statuti di queste società, possono agevolare questa situazione, prevedendo delle clausole per far si che questa soluzione possa affermarsi con maggiore frequenza. Clausole:
  • ciascun socio esprime il consenso che in caso di decesso di uno dei soci, gli altri eredi possano continuare la società

Clausole più discusse sono quelle che si riverberano sulla manifestazione di volontà degli eredi. In questo caso si distinguono 2 tipologie di clausole:

  • clausola in successione automatica , sono vietate. (quando sono chiamato all’eredità, posso accettare; accettazione semplice o accettazione con beneficio di inventario, posso sempre accettare con beneficio di inventario. il problema della clausole in successione automatica è che imporrebbero che quando io accetto l’eredità entro in società e divento socio illimitatamente irresponsabile, mi trovo cioè un effetto automatico che va contro il principio dell’accettazione con beneficio di inventario, in quanto non so quali sono i debiti sociali vecchi, di cui come socio nuovo son chiamato a rispondere).
  • clausole in successione obbligatoria , sono lecite; Può essere considerata valide una clausola in successione obbligatoria in cui io posso accettare ma prima di entrare in società mi viene chiesta un’ulteriore manifestazione di volontà; ma se decidessi di non entrare in società dovrei pagare una sorta di penale (non c’è automatismo).

- Come si calcola la quota di liquidazione: esempio partecipazione al 30%

(valore patrimonio netto della società ad hoc rapportata alla data del decesso)

B. PROCEDIMENTO di LIQUIDAZIONE

La causa di scioglimento opera automaticamente e la società, al

verificarsi della causa di scioglimento, cade in liquidazione e

l’oggetto sociale cambia: dal conseguimento di utili da spartire tra i

soci alla trasformazione dei beni della società in denaro.

Il cambiamento di oggetto sociale, implica un cambiamento anche

del potere di rappresentanza.

Non si possono più compiere affari sociali per il conseguimento di

utili (coloro che avevano poteri di rappresentanza al verificarsi della

causa di scioglimento,

non possono più esercitare tali poteri nel senso di perseguire

l’oggetto sociale economico).

In particolare, gli amministratori non possono più effettuare affari

sociali tranne quelli urgenti —> cioè affari connessi ad

un’operazione già in corso.

Questo potere di amministrazione, in capo ai soci che prima erano

amministratori, ma può trattarsi anche di non soci; giuridicamente

2. passaggio delle consegne—> bisogna che gli amministratori

consegnino ai

liquidatori i beni sociali, poi devono consegnare la contabilità e

tutta la documentazione. Viene fatto un verbale di consegna e

liquidatori e amministratore insieme devo fare un inventario

delle attività e passività.

Quello di farlo insieme è un interesse congiunto. Gli

amministratori devono poi predisporre un conto della gestione

relativo al periodo successivo all’ultimo rendiconto.Procedono

poi:

3. alla VENDITA DEI BENI. Il liquidatore deve esser in grado di

capire che strada prenderà la liquidazione, si hanno 2/

possibilità:

a. si hanno più attività che passività , si possono tranquillamente

pagare i creditori sociali e poi ripartire il residuo attivo tra i soci

(prima rimborso dei conferimenti e la restituzione in natura è

possibile se vi sono i margini; se c’è

un ulteriore residuo ripartisco in base all quota di ciascun socio), se

la prognosi è questa il liquidatore può pagare il creditore sociale

senza rispettare un ordine particolare; possono pagarli man mano

che liquido.

Ad un certo punto concludo le vendite, devo mettermi nella

condizione di fare un bilancio finale della liquidazione; nella prassi

non è raro che la liquidazione duri anche qualche anno.

Il liquidatore ogni anno deve fare rendiconto da inviare ai soci

(società di persone). Quando chiude la liquidazione, fa bilancio

finale—> nella società di persone deve essere approvato solo il

rendiconto finale (in quanto gli altri rendiconti hanno funzione

informativa); deve essere approvato perchè il liquidatore può

essere contestato per questione di responsabilità relative all’attività

dei liquidatori in senso stretto oppure per questioni relative al riparto

(tra soci del residuo attivo, potrebbe essere messo in

contestazione).

Nella SS, si reputa debba essere approvato dell’unanimità dei soci,

mentre nella SNC (vale anche x SAS), c’è una norma che facilita

l’approvazione—> il bilancio finale viene comunicato per

raccomandata ai soci e si intende approvato se entro 3 mesi

nessuno di loro lo impugna facendo opposizione; in caso di

impugnazione il liquidatore può chiedere al tribunale che vengano

trattate distintamente perchè può dire: sulla parte dell’impugnazione

inerente attività liquidatori non posso più rispondere. Per quanto

riguarda il riparto, il liquidatore può rimanere estraneo. Queste

vicende non sono frequenti. Se il bilancio finale è approvato, il

passaggio finale è l’estinzione della società.

b. ci sono molte passività e dunque ciò che realizzo dalla vendita

dei beni non basta a soddisfare i creditori sociali, prima verifico che

i soci non debbano versare altri conferimenti, magari i versamenti

ancora dovuti non bastano.

A questo punto il liquidatore invita i soci a coprire l’ammanco in

proporzione alla parte di ciascuno delle perdite (che generalmente

coincide con quota partecipazione agli utili). Se uno di questi soci è

insolvente, la sua quota si ripartisce fra gli altri. I soci mettono

differenza, creditori sociali vengono soddisfatti; ma se i soci

nicchiano/ si rifiutano di partecipare le perdite e il liquidatore non

riesce a far bilanciare attivo e passivo deve decidere se

eventualmente chiedere fallimento della società per insolvenza.

(fallimento società e soci illimitatamente responsabile).

Nel momento in cui il liquidatore si rende conto di essere in una

situazione grave tale da chiedere il fallimento della società da li non

può più pagare i creditori man mano che si presentano. Dovrei

cristallizzare il tutto e trattare tutti nelle stesse modalità.

c. caso in cui società non ha abbinata attivo per pagare tutti i

creditori sociali, ma non è nemmeno fallibile.

- Amministrazione disgiuntiva: opposizione tempestiva: decisione finale a chi

spetta —> maggioranza per quote Si presume che ciascun socio sia amministratore; cioè il socio della società di persone è automaticamente anche amministratore. Può anche

L’amministrazione congiuntiva, vuole l’unanimità per decisioni dei soci. Nell’amministrazione congiuntiva, il singolo amministratore non può compiere nessun atto da solo, a meno che,(art. 2258 ultimo comma—>) vi sia urgenza di evitare danni alla società. Si potrebbe anche prevedere un amministrazione congiuntiva a maggioranza—> se gli amministratori sono 3 basta 2 su 3 (maggioranza a teste). Nella pratica quotidiana, viene lasciata disgiuntiva ma per determinate operazioni, viene prevista la congiuntiva a maggioranza.

- Socio di società semplice: quando può recedere, determinato,

indeterminato e vita della persona (aspettativa di vita media 80 uomini e 83 donne), a cosa ha diritto socio receduto RECESSO DEL SOCIO —> il recesso del socio in società di persone può avvenire in 2 casi: - ad limitum a scelta del socio con preavviso di 3 mesi, ma solo se la società è contratta a tempo indeterminato, o per tutta la durata della vita del socio. Cosa significa per tutta la durata della vita del socio? L’idea del legislatore è che c’è uno sfavore rispetto ai vincoli prolungati nel tempo, oppure la società la ci scadenza del termine (es. 2050 non posso dire che è un termine che va oltre la durata media di vita per cui bisogna andare a vedere quando è prevista la scenda della società e verificare se presumibilmente secondo il calcolo va oltre l durata media e in qual caso posso uscire; cioè, non deve essere un vincolo a vita, dando preavviso di 3 mesi. oppure se non ricorrono queste condizioni, posso recedere per giusta causa , in questo caso senza bisogno di dare preavviso. (quando c’è giusta causa? deve avere a che fare con elementi obiettivi ad. es. insidio tra soci prolungato nel tempo). Il contratto sociale potrebbe precisare quali sono i motivi di giusta causa, come potrebbe anche indicare ulteriori cause di recesso. Non può eliminare questa cause, può solo precisarle o ampliarle.

- Creditori particolari in società semplice e in società in nome collettivo

(distinzione tra proroga espressa e proroga tacita) Regole diverse in base alle società di persone. Il creditore particolare del socio non può aggredire i beni convertiti dal socio in società ma può soddisfare le due ragioni sugli utili attribuire al socio anno per anno. Normalmente non può chiedere la liquidazione della quota di spettanza del socio, può solamente compiere atti conservativi. Potrebbe però chiedere la liquidazione della quota quando avviene la liquidazione finale: esiste quota di liquidazione a cui ho diritto quando la società viene sciolta; dunque creditore deve aspettare che venga

liquidato, ma può prenotare tale quota tramite sequestro. C’è un’eccezione SOLO per la società semplice, il creditore particolare del socio può chieder la liquidazione anticipata della quota del suo debitore se dimostra che questi non ha altri beni per soddisfarlo. Se io sono creditore di un socio, ma sono debitore della società non posso compensare il rapporto di debito-credito perchè opera su soggetti giuridici diversi; mentre non è vietato l’opposto. La differenza rispetto alla SS è una: anche il creditore particolare del socio di SNC può agire su utili e compiere atti conservativi della quota di liquidazione, MA NON PUÒ MAI CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA QUOTA. (Nella SS può chiedere la liquidazione anticipata della quota se mostra che non ci sono altri beni su cui soddisfarsi). Deve cioè aspettare la scadenza della società (generalmente costituita a tempo determinato) quando si arriva alla scadenza, si apre il seguente scenario: es. società costituita con scadenza 10/11/2016—> la scadenza è una causa di scioglimento della società ma i soci potrebbero decidere di prorogare la durata della società in 2 modi:

1. proroga espressa , iscritta nel registro imprese; in questo caso il creditore particolare del socio può fare opposizione entro 3 mesi da quando viene iscritta la delibera di proroga. Il tribunale dell’opposizione deve valutare se effettivamente il creditore non può rifarsi su altri beni del debitore per soddisfarsi e nello stesso tempo deve valutare quanto si impoverirebbe la società dalla liquidazione anticipata; è quindi una valutazione comparativa di interessi. Se accoglie l’opposizione, dice cioè che fa prevalere l’interesse de creditore particolare del socio questo riceverà la quota di spettanza al debitore a soddisfacimento del suo credito, entro 3 mesi. Se è rigettata dovrà dovrà aspettare fino alla fine del nuovo termine. 2. Proroga tacita —> il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore e anche i soci che non sono d’accordo sulla proroga tacita, possono recedere.

- Rappresentanza: chi ha questo potere (soci amministratori) e qual è il

contenuto tipico (si estendono agli atti che rientrano nell’oggetto sociale e devono essere messi a conoscenza ai terzi), fare esempio concreto

- srl: amministrazione come funziona l’organo amministrativo, come può

essere composto, quanto durano gli amministratori in carica, i soci quando possono rubare i poteri relativi alla gestione

3. La tipologia di organizzazione (più rigido)—> Nella società di capitali c’è un’organizzazione corporativa rigida che non c’è nelle società di persone. Vuol dire che nelle varie funzioni/ competenze svolte all’interno della società sono distribuiti tra organi sociali differenti tra loro (nella società di persone abbiamo l’assemblea, l’organo amministrativo e l’organo di controllo). Nella società di persone invece chi è socio si presume anche amministratore dunque non ci sono i 3 organi. L’elemento che ci riconduce alla storia è il tema della specializzazione della funzione manageriale: sviluppano competenze specifiche, questo non toglie che anche soprattutto nel sistema italiano a volte ci siano azionisti di maggioranza che vogliono partecipare all’amministrazione. Cè un organo specializzato, questo fa si che il modello della società di capitali sia più evoluto. La società di cap. nasce x raccogliere più risparmio da soggetti che fino a quel momento non hanno avuto nullo a che fare con società. Nel mondo delle società di capitali o perlomeno gli equivalenti delle so. di cap. negli altri ordinamenti sono messi in modo simile al nostro ordinamento. Nel sistema è normale che colui che ha la maggioranza di azioni vuole amministratori a lui fidati; mentre in USA non c’è un azionista di riferimento forte e quindi i manager anno maggior potere. Questa distinzione è utile x riflettere sul punto della distinzione tra società dotate di mera soggettività giuridica e società che sono persone giuridiche. Nel nostro ordinamento le società di persone non hanno personalità giuridica mentre le società di capitali si. Ha cosa serve saper se hanno personalità giuridica o no? Ha un valore dal punto di vista della disciplina? Perché le società di persone sono solo soggetti giuridici? - come si spiega che una abbia solo soggettività e nell’altra abbiano anche personalità giuridica? L’elemento comune: sono tutti soggetti di diritto cioè sono tutti autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici. Hanno capacità giuridica separata dalle persone fisiche, che sono soci. Anche la società semplice è un soggetto giuridico separati dai soci. Hanno autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici (elemento comune) ma per meritare la qualifica di persona giuridica ci vuole qualcosa in più. Ci sono un po’ di teorie che si contrappongono sul perchè

la personalità giuridica è attribuita solo alla società di capitali. Alcuni valorizzano l’elemento secondo cui solo nelle società di capitali avremmo la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta mentre in quelle di persone ci sarebbe solo autonomia patrimoniale imperfetta. Cosa significa autonomia patrimoniale perfetta? Significa che i beni conferiti dai soci passano nel patrimonio della società e i creditori particolari dei soci che hanno conferito, non possono sottoporli ad esecuzione (c’è autonomia patrimoniale rispetto ai creditori particolari dei soci). Questo c’è anche nelle società di persone.

  • dal punto di vista dei creditori sociali —> il creditore societario può agire nei confronti del patrimonio della società ma nella società di persone può anche colpire i beni personali dei singoli soci (perchè generalmente non c’è il beneficio della responsabilità limitata). Quindi da questo punto di vista non c’è autonomia patrimoniale. Cioè l’autonomia patrimoniale funziona nei confronti dei creditori particolari dei soci invece non opera nei confronti dei creditori sociali, allora si dice che è un’autonomia patrimoniale imperfetta. Non tutti sono contenti di questa spiegazione perchè questo è solo un dato tendenziale. L’ autonomia patrimoniale perfetta non basta e quindi si aggiunge un altro profilo, quello dell’organizzazione corporativa (Solo in società di capitali abbiamo organi sociali con delle competenze distinte). - a cosa serve dire che hanno personalità giuridica? Serve per dire che abbiamo una costruzione giuridica a cui noi attribuiamo non solo la soggettività ma anche la titolarità di un interesse proprio (l’interesse sociale) come se fosse un interesse distinto da quello dei soci. L’interesse sociale è uno dei parametri di valutazione del comportamento degli amministratori, si dice che gli amministratori devono perseguire l’interesse sociale. L’interesse sociale è l’interesse espresso dalla nozione di contratto di società; è un interesse tipico. Cioè, è un interesse dei soci affinché la società eserciti un’attività economica per conseguire utili e dividerli; quindi, perseguire interesse sociale significa non far perdere denaro alla società e tendenzialmente compiere azione che portano al conseguimenti di utili. Nella società di capitali è un parametro importante. Questa consapevolezza ci porta ad un importante risultato cioè quando ci siano dei comportamenti tali che vengono meno i presupposti dell’attribuzione della personalità giuridica, possiamo anche togliere questa attribuzione (giudici italiani usano questo istituto di rado). - nelle società di capitali c’è una forte separazione tra funzione del contratto e funzione dell’organizzazione —> c’è un momento contrattuale all’inizio della società che continua a manifestare rilevanza

per le obbligazioni di questa impresa (tipicamente partecipazione a una società di persone) possa essere fatta anche da una SRL.

  • Visto che nelle società di persone la qualità di socio normalmente porta con se anche la qualità di amministratore, si può ipotizzare che la società di capitali partecipi e sia anche amministratore della società di persone? La risposta sembra essere affermativa in quanto l’art 111 duodeces prende in considerazione proprio l’ipotesi che tutti i soci limitatamente responsabili delle società di persone siano persone giuridiche. Se sono tutte persone giuridiche, l’amministratore non può che essere una persona giuridica. Il 111 duodeces fa questa ipotesi: tutti i soci della società di persone diano persone giuridiche, bisogna ammettere che lacerano giuridica può essere amministratore della società di persone; evidentemente nominando un proprio rappresentante (ci vuole persona fisica che svolga effettivamente la funzione di amministratore della società di persone) L’art. 111 duodeces fa questa ipotesi perchè dice quando i soci limitatamente della società di persone sono tutte persone giuridiche, la società di persone in questione deve depositare i bilanci come se fosse una società di capitali. -perchè, a parte la norme appena viste, le società di capitali devono depositare i bilanci e invece quelle di persone no (cioè lo redigono ma rimane nel libro degli inventari e non è pubblico)? Questo viene ricondotta alla diversa funzione che ha il capitale sociale nelle società di capitali e nelle società di persone.

GLI AMMINISTRATORI

Il socio che sia anche amministratore, è legato alla società anche da un rapporto di amministrazione; l’amministratore, per questo suo compito potrebbe avere una remunerazione, ma è gravato da diritti e obblighi. Art. 2260cc. dice che i diritti e gli obblighi dell’amministratore sono regolati dalle norme sul mandato, quindi disciplina del mandato è la base a cui si attinge per regolamentare il rapporto di amministrazione. Ma ci sono delle differenze; l’attività eseguita è sempre il compimento di atti giuridici, però il mandatario è soggetto alle istruzioni del mandante, mentre gli amministratori non sono soggetti alle istruzioni dei soci e inoltre, il mandante può sempre sostituirsi al mandatario. Mentre rimane di competenza degli amministratori. Un istituto in cui vengono richiamate le norme sul mandato, è quello della revoca.

REVOCA DEGLI AMMINISTARTORI

La revoca di un amministratore opera diversamente a seconda che si tratti di un amministratore nominato nel contratto sociale o nominato con atto separato in un momento successivo alla costituzione della società.

- un amministratore nominato con contratto sociale, può essere revocato

solo se ricorre una giusta causa e visto che la norma non dice nulla, sembrerebbe che ci voglia anche l’ unanimità (eccetto lui);

- quello nominato con atto separato, siccome c’è un richiamo alle norme

sul mandato collettivo, questo richiamo viene letto ne senso che, o c’è giusta causa e quindi posso revocarlo a maggioranza di tutti gli altri, oppure lo posso revocare anche se non c’è giusta causa, ma ci vorrebbe l’unanimità e gli dobbiamo risarcire il danno derivante dal fatto se era stato nominato a tempo determinato, ed era prevista una retribuzione ad es. per 3 anni, dobbiamo dare la retribuzione di 3 anni. Se a tempo indeterminato, generalmente è previsto un preavviso e allora dubbio pagare l remunerazione per il preavviso non goduto. La revoca ha efficacia anche se non c’è giusta causa. Clausola di chiusura sulla revoca , che dice: visto che non è facile trovare una giusta causa o la maggioranza/unanimità, clausola dice che ciascun socio può chiedere all’autorità giudiziaria la revoca per giusta causa di un amministratore. Tema delle revoca nel codice civile lo troviamo nella cessazione del mandato.

CHE FINE FA IL SOCIO CHE NON VUOLE FARE

L’AMMINISTRATORE?

Non è totalmente fuori dall’amministrazione. I soci non amministratori, hanno potere di controllo (molto forte); hanno diritto di avare notizia circa l’andamento degli affari sociali, possono addirittura consultare i documenti circa l’amministrazione aziendale. Diritto di ottenere un rendiconto; se la società è compiuta per affari determinati (rendiconto finale), se affari annuali, allora rendiconto annuale salvo che il contratto stabilisca in modo diverso. Il rendiconto ha come funzione quella di evidenziare se ci sono state perdite di esercizio o utili. Il problema del rendiconto (non è pubblico) è che prima di dire che giuridicamente perfezionato in maniera tale da distribuire gli utili, deve essere approvato? si, tendenzialmente deve essere approvato all’unanimità se il contratto sociale non dice nulla. Potrebbe esserci un socio che contesta il rendiconto ed in questo caso no

  • la^ cittadinanza di ciascun socio;
  • la^ denominazione sociale^ contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  • l'ammontare del capitale sociale,^ pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
  • gli amministratori. Inoltre, la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Le clausole del modello standard tipizzato sono in linea di massima inderogabili e, dunque, sotto questo aspetto va ad incidere sulla autonomia delle parti di tipizzare, disciplinare ed organizzare il modello statutario in base alle proprie scelte. Il notaio controlla i requisiti senza chiedere onorari e, nel termine di giorni 20, deposita l’atto presso l’Ufficio del Registro Imprese tramite un apposito software, senza spese per i diritti di segreteria e bollo. La società si scioglie con una delibera dell’assemblea verbalizzata da un notaio. Occorre quindi nominare un liquidatore che si occupi della chiusura dei debiti, dei crediti e di tutte le partite contabili in sospeso. Il liquidatore richiederà poi direttamente la cancellazione della società dal Registro Imprese (senza alcun ulteriore atto). Per ogni altro aspetto si applicano le norme relative alle S.r.l. 6. I vantaggi e gli svantaggi della S.r.l.s Analizziamo ora i punti di forza della Società a responsabilità limitata semplificata e quelli, invece, in cui presta il fianco a dei limiti. Partiamo dai **VANTAGGI:
  1. Costi di costituzione ridotto** : il capitale sociale inizialmente può essere anche di 1 €, ma non potrà superare i 9.999,99 € e il notaio non costa nulla. Anche se, comunque, vi sono costi legati alla costituzione, tra i quali l’ imposta di registro (euro 200,00 circa), diritto annuale fisso di iscrizione (euro 130,00 circa), alla Camera di Commercio (registro Imprese) e l’obbligo di attivare una PEC (indirizzo di posta elettronica certificata); 2. Responsabilità limitata: la responsabilità per eventuali debiti della società è limitata al capitale investito, in virtù di quella autonomia patrimoniale comune alle S.r.l.. Inoltre, in caso di fallimento è la società a fallire, non i suoi soci;

3. Non ci sono limiti di età per i soci : come detto, è stato abolito il limite dei 35 anni per i soci; 4. Può essere unipersonale : la S.r.l.s. può essere avviata anche da un singolo socio che beneficia degli stessi limiti di responsabilità. Passiamo ora agli **SVANTAGGI:

  1. La costituzione avviene sulla base del modello standard inderogabile** che pone evidenti limiti all’autonomia regolamentaria dello statuto costitutivo; 2. Gestione post-costituzione costosa : dopo la costituzione la S.r.l.s. ha gli stessi costi di gestione di una S.r.l. ordinaria (IRES, IRAP, IRPEF); 3. Il capitale sociale è limitato : di conseguenza è difficile ottenere credito dalle banche e sostenere le spese di avviamento: il capitale non può superare i 9.999,99 € e la credibilità economica non è molta agli occhi delle banche; 4. Le regole di funzionamento e amministrazione sono fissate per legge : non possono essere personalizzate dai soci, infatti la società non ha un suo statuto particolare a differenza delle s.r.l., di conseguenza le decisioni sono prese dai soci con le maggioranze stabilite dalla legge, che non si possono modificare; 5. I soci sono solo persone fisiche, non persone giuridiche : quindi un’altre società non può diventare socio di una S.r.l.s. 6. Mancanza di agevolazioni fiscali: non ci sono vantaggi fiscali per i nuovi soggetti. In tema di tassazione i fatti non è stata prevista nessuna aliquota agevolata, nemmeno per i primi esercizi sociali. 7. Quali sono le differenze tra una S.r.l. ed una S.r.l.s.? Analizziamo, a questo punto, schematicamente le **differenze principali tra le due forme di società:
  2. Personalità giuridica**. Entrambe le forme giuridiche sono a responsabilità cosiddetta limitata, ovvero nessuno dei soci dovrà rispondere con i propri beni di eventuali debiti. Ad essere a rischio in caso di insolvenza sono solo ed esclusivamente gli investimenti effettuati sull’attività, salvo alcune ipotesi in cui l’amministratore di una s.r.l. può rispondere anche personalmente; 2. Statuto costitutivo. Modello standard non personalizzabile per le S.r.l.s., nelle S.r.l. i soci possono personalizzare lo statuto in piena autonomia; 3. Il capitale investito. Come detto precedentemente, per avviare una S.r.l.s basta 1 euro, invece per una S.r.l. il capitale minimo è di 10.000,00, anche se ora è possibile avviarla con 1 euro, con riserva di raggiungimento della soglia minima nel tempo. La misura massima di capitale per le S.r.l.s. è di 10 mila euro, mentre nessun limite per la

mensili dei lavoratori, i loro contributi INAIL ed i versamenti del TFR; i premi dovuti alle compagnie assicurativi per la tutela sugli infortuni sul lavoro, l’eventuale canone di locazione dell’immobile inerente la sede operativa e/o legale della società, qualora non si abbia un immobile di proprietà; i costi per l’acquisto e manutenzione di macchinari ovvero il leasing sugli stessi; i costi per l’acquisto di automezzi ed i relativi costi assicurativi; il compenso annuale del commercialista per la tenuta della contabilità fiscale ecc.. Si tratta, dunque, di tutta una serie di costi preventivabili in relazione al tipo di attività in cui si vuole operare attraverso la società in parola.

- Disciplina dei conferimenti nelle srl (in denaro e in natura)___ci vuole

qualcuno che determini il valore del bene ed è un esperto, che fa una dichiarazione giurata, nominato dalla società… può esserci un conferimento ad opera? È inusuale quindi ci vuole una disposizione speciale Con la parola “conferimento” si indica l’apporto di beni da parte del socio alla società che siano effettivamente imputati al capitale sociale nominale. Non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi, ammessi per l’altro grande modello di società di capitali dell’ordinamento italiano, la la S.r.l. Spetta agli amministratori il compito di richiedere ai soci il capitale non versato se questo sembri utile o necessario. Come principio dispositivo al conferimento effettuato corrisponde una quota di azioni proporzionale, le azioni che corrispondono a porzioni di capitale ancora non versato (“azioni non liberate”) sono soggette a un regime speciale: chi le trasferisce ad altri è obbligato in solido per tre anni per i versamenti ancora non effettuati. I conferimenti vengono prelevati dagli amministratori dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese. Secondo l’articolo 2343 del codice civile, i beni in natura devono essere accompagnati da una relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale che attesti il valore del conferimento. La relazione deve essere consegnata dal socio agli amministratori che la devono depositare presso il registro delle imprese insieme all’atto costitutivo della società. A questo punto la relazione deve essere controllata entro 180 giorni dagli amministratori che, se riscontrano una differenza di oltre un quinto tra il valore dichiarato e quello effettivo devono diminuire in proporzione il capitale sociale. In alternativa il socio può decidere di recedere dalla società (ottenendo il rimborso) o di versare la differenza in denaro.

L’esperto nominato dal tribunale ha una responsabilità civile e penale per la correttezza delle sue valutazioni, le quali devono essere fatte tenendo conto del valore di utilizzo del bene e non del semplice valore di liquidazione del bene conferito (es. un macchinario vale 100 se impiegato in un determinato contesto mentre vale 40 se lo si vuole vendere). Nulla impedisce agli amministratori di convenire con il socio che per il conferimento vengano liberate meno azioni rispetto al valore individuato dall’esperto (il bene vale 100 ma il socio ha in cambio solo 80 in azioni). Il surplus verrà imputato a capitale disponibile come se fosse frutto del sovrapprezzo di azioni. Se sottovalutare un conferimento è concesso non lo è il contrario cioè sopravvalutare un conferimento, farlo vorrebbe dire gonfiare fittiziamente il capitale sociale con conseguente illusione di avere un capitale più importante della realtà. Il d.lgs.142/2008 in attuazione della direttiva comunitaria 2006/68/CE, ha previsto il superamento dell’obbligo della relazione peritale nei casi in cui sussista, per la valutazione del bene conferito, un idoneo parametro di riferimento (ex. artt.2343ter c.c. e 2343 quater c.c.). La disciplina giuridica relativa ai conferimenti dei soci nelle Società per Azioni, è contenuta nella sezione IV “dei conferimenti” del capo V “delle società per azioni” del titolo V “delle società” del codice civile, all’articolo 2342 e seguenti. L’articolo 2342 del codice civile, si aricola in quattro commi, è rubricato proprio “conferimenti” e recita testualmente: “ Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi”. L’art. 2343 del codice civile, contempla le disposizioni funzionali all’accertamento del valore dei conferimenti eseguiti in natura e dei crediti. Il fine della norma deve essere individuato nella protezione sia degli interessi degli altri soci, diversi da coloro che hanno eseguito i conferimenti in parola, sia dei creditori sociali.