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Esame Diritto commerciale - prof Corvese - Campobasso - UNISI - 2, Appunti di Diritto Commerciale

Appunti della parte 2 (società) del corso di diritto commerciale del prof Corvese/Irace dell'università degli studi di siena

Tipologia: Appunti

2013/2014

In vendita dal 01/07/2014

qwerty992
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LE#SOCIETA’#
Le!società!sono!una!organizzazione!di!mezzi!e!di!persona!che!sono!state!create!dall’autonomia!
privata!per!l’esercizio!in!comune!di!un’attività!produttiva.!Sono!la!categorie!di!imprese!più!
numerose!!e!importanti!e!la!legislazione!nazionale!ha!predisposto!8!tipi:!
=società!semplice!
=la!società!in!nome!collettivo!
=la!società!in!accomandita!semplice!
=società!per!azioni!
=la!società!in!accomandita!per!azioni!
=la!società!a!responsabilità!limitata!
=la!società!cooperativa!
=le!mutue!assicuratrici!
A!queste!si!sono!recentemente!affiancate!!le!società!europee!e!le!società!cooperative!europee.!
Questo!elenco!di!società,!per!una!serie!di!similitudini!sono!divisi!in!2!blocchi:!
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=Le!società!di!capitali:!SPA,!SAA,!SRL.!
Anche!se!diversi!i!tipi!di!società,!unica!è!la!nozione!legislativa!definita!dall’art#2247.#
#
IL#CONTRATTO#DI#SOCIETA’#
La!nozione!legislativa!di!contratto!di!società!definita!dall’art!2247,!definisce!il!predetto!
contratto!come!l’atto!di!conferimento!tra!2!o!più!persone!per!l’esercizio!comune!di!una!
attività!economica!con!lo!scopo!di!produrre!utili.!!
Questa,!fino!al!1993,!era!la!definizione!stessa!di!società!visto!che!il!codice!del!1942!non!
prevedeva!la!costituzione!di!società!con!una!sola!persona!(oggi!prevista!per!le!SRL!e!SPA).!
Quindi!le!società!sono!enti!associativi!che!si!caratterizzano!per!tre!elementi!base:!
=I!conferimenti!dei!soci!
=L’esercizio!in!comune!di!una!attività!economica!
=Lo!scopo!di!divisione!degl’utili.!
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I#CONFERIMENTI:#
I!conferimenti!sono!le!prestazioni!cui!le!parti!del!contratto!si!obbligano,!è!il!contributo!dei!soci!
alla!formazione!del!patrimonio.!Servono!a!conferire!stabilmente!il!capitale!di!rischio!di!cui!
l’impresa!si!servirà!per!espletare!le!sue!funzioni.!La!norma!dell’art!2247!identifica!come!
conferimento!tutto!ciò!che!può!essere!economicamente!valutato!(anche!se!questa!vastità!va!
intesa!solo!per!le!società!di!persone!e!!nelle!SRL).!
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PATRIMONIO!SOCIALE!E!CAPITALE!SOCIALE:!
Il#patrimonio#sociale!è!il!complesso!di!conferimenti!iniziali!apportati!dai!soci!variato,!
durante!la!vita!dell’azienda,!delle!variazioni!derivanti!da!utili!e!perdite!(contabilmente!è!il!
patrimonio!netto!PN=A=P).!!Esso!costituisce!la!garanzia!principale!ed!esclusiva!per!i!creditori,!
principale!nel!caso!in!cui!delle!obbligazioni!rispondessero!anche!i!soci,!esclusiva!se!si!tratta!di!
un!tipo!di!società!dove!delle!obbligazioni!risponde!solo!il!patrimonio.!
Il#capitale#sociale#esprime!una!cifra!che!corrisponde!al!valore!nominale!al!momento!dell’atto,!
versato!dai!soci.!Esso!rimane!immutato!durante!la!vita!sociale,!fin!quando,!con!modifica!
dell’atto!costitutivo,!non!se!ne!decida!una!variazione.!Esso!assolve!2!funzioni!principali:!
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=Vincolistica:!in!quanto!rappresenta!una!frazione!del!patrimonio!netto!che!i!soci!non!possono!
distrarre!dall’attività!di!impresa!e!non!possono!distribuire.!Assolve!quindi!una!sorte!di!
garanzia!supplementare!per!i!creditori!
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LE SOCIETA’

Le società sono una organizzazione di mezzi e di persona che sono state create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Sono la categorie di imprese più numerose e importanti e la legislazione nazionale ha predisposto 8 tipi: -­‐società semplice -­‐la società in nome collettivo -­‐la società in accomandita semplice -­‐società per azioni -­‐la società in accomandita per azioni -­‐la società a responsabilità limitata -­‐la società cooperativa -­‐le mutue assicuratrici A queste si sono recentemente affiancate le società europee e le società cooperative europee. Questo elenco di società, per una serie di similitudini sono divisi in 2 blocchi: -­‐Le società di persone : SS, SNC, SAS -­‐Le società di capitali: SPA, SAA, SRL. Anche se diversi i tipi di società, unica è la nozione legislativa definita dall’art 2247. IL CONTRATTO DI SOCIETA’ La nozione legislativa di contratto di società definita dall’art 2247, definisce il predetto contratto come l’atto di conferimento tra 2 o più persone per l’esercizio comune di una attività economica con lo scopo di produrre utili. Questa, fino al 1993, era la definizione stessa di società visto che il codice del 1942 non prevedeva la costituzione di società con una sola persona (oggi prevista per le SRL e SPA). Quindi le società sono enti associativi che si caratterizzano per tre elementi base: -­‐I conferimenti dei soci -­‐L’esercizio in comune di una attività economica -­‐Lo scopo di divisione degl’utili. I CONFERIMENTI: I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto si obbligano, è il contributo dei soci alla formazione del patrimonio. Servono a conferire stabilmente il capitale di rischio di cui l’impresa si servirà per espletare le sue funzioni. La norma dell’art 2247 identifica come conferimento tutto ciò che può essere economicamente valutato (anche se questa vastità va intesa solo per le società di persone e nelle SRL). PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE: Il patrimonio sociale è il complesso di conferimenti iniziali apportati dai soci variato, durante la vita dell’azienda, delle variazioni derivanti da utili e perdite (contabilmente è il patrimonio netto PN=A-­‐P). Esso costituisce la garanzia principale ed esclusiva per i creditori, principale nel caso in cui delle obbligazioni rispondessero anche i soci, esclusiva se si tratta di un tipo di società dove delle obbligazioni risponde solo il patrimonio. Il capitale sociale esprime una cifra che corrisponde al valore nominale al momento dell’atto, versato dai soci. Esso rimane immutato durante la vita sociale, fin quando, con modifica dell’atto costitutivo, non se ne decida una variazione. Esso assolve 2 funzioni principali: -­‐Vincolistica: in quanto rappresenta una frazione del patrimonio netto che i soci non possono distrarre dall’attività di impresa e non possono distribuire. Assolve quindi una sorte di garanzia supplementare per i creditori

-­‐Organizzativa: in quanto assolve una funzione di “proxy”, per verificare se la società abbia conseguito utili o perdite. Oltre queste 2 funzioni, svolge anche una sorta di funzione-­‐metro per attività come il voto, definendo il diritto di voto in proporzione al capitale sociale versato. L’ESERCIZION IN COMUNE DI ATTIVITA’ ECONOMICA Questa è la seconda caratteristica delle società e rappresenta il cosiddetto scopo-­‐mezzo che è oggetto sociale. In tutte le società il soggetto deve essere lo svolgimento di una attività e di una attività economica (o meglio produttiva). Le società non possono essere conferite per lo scopo di godimento dei beni e la disciplina da applicare è quella della comunione art 2248 , questo articola fa si che i creditori della società possono godere anche della cosa comune, dato che la comunione non gode di autonomia patrimoniale. Inoltre vi si ricordi che, non vi incompatibilità tra “mero godimento” e “attività produttiva”. (esempio: una società immobiliare che gestisce un albergo conferito dai soci NON è considerato mero godimento). LE SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI: La professione intellettuale è attività produttiva, ma le società di intellettuali non costituiscono impresa. Visto che in linea di massima l’ art 2247 non parla di attività di impresa ma di attività economica, per le professioni intellettuali, tuttavia, va coadiuvata insieme a: -­‐Le norme del codice civile che regolano le professioni intellettuali art 2229 -­‐Con la legge 23-­‐ 11 -­‐1939 che disciplina gli studi di assistenza e consulenza, che stabilisce che nell’esercizio di professioni intellettuali si debba usare la dicitura “Studio tecnico”. Per anni vi è stat questo acceso dibattito, in quanto per l’ art 2232 i professionisti devono svolgere personalmente l’incarico e questo va a cozzare con la definizione di impresa. Tuttavia nel 2001 è stata ammessa la creazione di società fra avvocati, è iscritta in una sezione speciale del registro (sez. professioni intellettuali), e ha solo funzione anagrafica e di pubblicità. Essa non è soggetta a fallimento perché non costituisce impresa. Infatti, solo il socio incaricato è personalmente ed illimitatamente responsabile e la società risponde col proprio capitale. La società fra professionisti va tenuta distinta dalla società di mezzi fra professionisti (esempio di medici che per comprare un macchinario e dividere le spese costituiscono una società) essa ha caratteri commerciali e non di società intellettuale. LO SCOPO FINE DELLA SOCIETA’ Questo è l’ultimo carattere distintivo della società, tuttavia l’art 2247 elenca solo un possibile scopo/fine, ovvero la divisione di utili. Questo scopo di profitto, è il tipo scopo delle società di profitto ovvero quelle di persone e di capitali. Sono società, però, anche quelle cooperative che per legge perseguono uno scopo mutualistico e non di profitto. Serve a perseguire un vantaggio patrimoniale per i socie e deve svolgere l’attività secondo un metodo economico e per uno scopo economico (appunto il vantaggio patrimoniale e non il profitto). Secondo la logica dello scopo le società possono essere distinte in: -­‐Società lucrative -­‐Società mutualistiche -­‐Società consortili. Unico fattor comune è che qualsiasi tipo di società persegue uno scopo egoistico!

-­‐ Le obbligazioni sociali sono obbligazioni della società a cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità dei soci; -­‐ Imprenditore è la società non il gruppo di soci. TIPI DI SOCIETA’ E AUTONOMIA PRIVATA Per formare una società si può scegliere tra tutti i tipi di società, tranne quella semplice, per attività commerciali; mentre per attività non commerciali si può scegliere qualsiasi tipo di società. Per la costituzione della società non commerciale, la scelta è necessario solo se non si vuole costituire una società semplice. Per la costituzione della società commerciale, nel silenzio, si sottintende la SNC. Quindi: Società semplice e Società in nome collettivo sono i REGIMI RESIDUALI dell’attività non commerciale e di quella commerciale. SOCEITA’ SEMPLICE E SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO LA SOCIETA’ SEMPLICE, LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO E LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE, SONO SOCIETA’ DI PERSONE. La società semplice art 2251-­‐2290, può esercitare solo l’attività non commerciale. Essa è destinata alle società di tipo agricolo (anche se è preferibili la configurazione cooperativa o di capitali). La societa’ in nome collettivo art 2291-­‐ 2312 , può essere usata per attività commerciale e non. Essa è sottoposta a iscrizione nel registro delle imprese per pubblicità notizia, e i soci rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni societarie. La società in accomandita semplice, rispetto alla società in nome collettivo si caratterizza per la presenza di 2 categorie di soci ( art 2313-­‐2324): -­‐ I socie accomandatari che rispondono solidamente e illimitatamente -­‐ I soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ Società semplice: L’atto di costituzione non è soggetto a forme speciali e non sono dettate disposizioni specifiche. E’ prevista l’iscrizione nella sezione speciale del registro d’impresa con funzione pubblicitaria, e l’atto costitutivo può anche essere verbale o dedotto da comportamenti concludenti. Società in nome collettivo: Anche qui non abbiamo particolari difficolta, è vero che il contratto di costituzione prevede specifiche regole di forme e contenuto, ma esse sono solo per l’iscrizione nel registro delle imprese che è condizione di regolarità della società ma non condizione di esistenza (come nelle società di capitali). La mancata iscrizione fa si che alcuni rapporti con i terzi siano regolati dalle norme della società semplice. Da qui la distinzione tra società REGOLAE e IRREGOLARE (mancata redazione dell’atto o mancata iscrizione). Infatti, l’atto costitutivo, deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: -­‐ Generalità dei soci, che possono essere anche altre società -­‐ La ragione sociale

-­‐ I soci che hanno amministrazione e rappresentanza della società -­‐ Sede della società -­‐ Oggetto sociale -­‐ Criteri di ripartizione degli utili -­‐ Durata della società La libertà di forma della costituzione della società di persone incontra un limite quando si parla di beni immobili. Per essi è richiesta la forma scritta pena nullità SOCIETA’ DI FATTO, SOCIETA’ OCCULTA, SOCIETA’ APPARENTE Società di fatto: Per la costituzione di una società di persone, non è strettamente necessario un atto scritto ma basta una serie di fatti concludenti che fanno parlare appunto di società di fatto. Essa è regolata dalle norme della semplice se non è commerciale, e della collettiva irregolare se è commerciale con conseguenza che tutti i soci rispondono personalmente e illimitatamente. La società di fatto che compie attività commerciale, è esposta al fallimento come l’imprenditore. Fallimento esteso a tutti i soci: noti e occulti (che possono essere ipotizzati anche sulla base di rapporti interni). Società occulta: La tenuta la società occulta dalla società con soci occulti. La società occulta , è creata con l’espressa volontà dei soci di non renderla nota all’esterno. Essa può essere una società di fatto ma può anche derivare da un atto scritto tenuto segreto. L’attività d’impresa è svolta per conto della società ma senza spenderne il nome; essa esiste nei rapporti interni tra soci ma non viene esteriorizzata. Lo scopo che le parti si presuppongono di realizzare, è quello di evitare che la società e gli altri soci rispondano delle obbligazioni d’impresa e siano esposti al fallimento. Ultimamente si sostiene che, se si prova l’esistenza a posteriori dell’atto di costituzione segreto, una volta esposto al fallimento il singolo socio questo si può estendere anche ai soci occulti. Quindi, la legge fallimentare tratta allo stesso modo il socio occulto di società palese e la società occulta. Infatti; in caso di socio occulto, esso agisce in nome della società quindi è naturale estendere il fallimento a tutti i soci. In caso di società occulta, l’attività di impresa non è svolta in nome della società e che svolge le attività lo fa come un mandatario senza rappresentanza (agendo in nome proprio ma per conto della società), quindi sono a lui imputabili gli atti di impresa e non alla società. Società apparente: Una società, ancorché non esistente nei rapporti presunti tra soci, deve considerarsi esistente all’esterno quando duo o più persone generano in terzi l’ipotesi che agiscano come soci e quindi da determinare in essi l’incolpevole affidamento circa l’effettiva esistenza della società. La società apparente è assoggettato a fallimento come una società normale. I CONFERIMETI: Con la costituzione della società il socio assume l’obbligo di effettuare i conferimenti, di cui sulla determinazione non vi sono specifiche; infatti nel silenzio si presuppongono in parti uguali. Inoltre, diversamente da quelle di capitali, nelle società di persone può essere conferito qualsiasi cosa come conferimento purchè sia suscettibile di valutazione economica ed utile per l’oggetto sociale. Per il conferimento del bene di proprietà, gravano le norme della vendita

Nella società semplice, la responsabilità personale di tutti i soci non è principio inderogabile. La responsabilità dei soci non investiti del potere di rappresentanza può essere esclusa o limitata. Nella società in nome collettivo, la responsabilità illimitata è solidale di tutti i soci è inderogabile. L’eventuale patto contrario non ha effetto. In entrambe, poi, le responsabilità precedenti si estendono anche ai nuovi soci. RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ E RESPONSABILITA’ DEI SOCI: Nella società semplice e nella società in nome collettivo, i creditori hanno il patrimonio sociale, e il patrimonio dei singoli soci illimitatamente responsabili su cui rifarsi. Ma questi 2 patrimoni non sono sullo stesso livello. I soci sono responsabili in solido fra di loro, ma in via sussidiaria rispetto al patrimonio in quanto godono del beneficio preventivo di escussione. Nella società semplice, il creditore si potrà rivolgere direttamente al socio illimitatamente responsabile e sarà questi ad invocare suddetto beneficio. Nella società in nome collettivo, il beneficio di escussione opera in automatico. CREDITORI PERSONALI DEI SOCI: Il patrimonio sociale è insensibile e intangibile nei confronti dei creditori dei singoli soci. Il creditore non può aggredire il patrimonio societario e non può compensare con un eventuale debito nei confronti della società. Ma il creditore non è sprovvisto di tutela, infatti sia per la società semplice che per quella in nome collettivo essi può: -­‐ Far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio in questione; -­‐ Compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione; Nella società semplice e nella società in nome collettivo irregolare, il creditore può chiedere la liquidazione della quota del socio, provando che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfarlo. Anche in questo caso il creditore non si può soddisfare sul patrimonio societario ma la società è tenuta a versare la quota entro 3 mesi. Nella società in nome collettivo regolare, il creditore del socio non può chiedere la liquidazione della suo quota. AMMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’ L’amministrazione della società è l’insieme di atti che servono a compiere la ragione sociale. Per legge ogni amministratore illimitatamente responsabile è amministratore, ma l’atto costitutivo può prevedere l’amministrazione solo di alcuni soci. Quando l’amministrazione è prevista per più soci, è l’atto nulla dispone, si presuppone l’amministrazione disgiuntiva dove ogni socio può compiere da solo tutti gli atti per la persecuzione della ragione sociale. Tuttavia questo potere, è temperato dal diritto di opposizione di ogni altro socio da elevarsi prima del compimento dell’atto, sulla ragionevolezza dell’opposizione delibera la maggioranza per quote di interesse tra i soci. Vi è un’altra configurazione di amministrazione: l’amministrazione congiuntiva. Questo tipo di amministrazione deve essere prevista nell’atto costitutivo, e prevede che le decisioni vengano prese a unanimità (tuttavia per alcune decisioni si può prevedere la maggioranza). Questo tipo di amministrazione cosi rigida, è temperata dal potere di ciascun socio amministratore di operare individualmente in casi di urgenza. Questi 2 tipi di amministrazione possono essere combinati tra loro.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA:

Fra le funzione di cui gli amministratori sono investiti, vi è quella di rappresentanza della società (potere di firma). Questo potere è il potere di agire in nome della società assumendo obbligazioni da parte della stessa. Infatti la differenza tra potere di rappresentanza e potere di gestione risiede che il primo riguarda gli atti esterni il secondo atti interni. In mancanza di disposizioni diverse, la rappresentanza spetta a tutti i soci amministratori. Nel caso di amministrazione disgiunta ogni amministratore può decidere e stipulare atti in nome della società per conto proprio. Nell’amministrazione congiunta tutti i soci devono partecipare alla stipula dell’atto. La rappresentanza, oltre ad essere sostanziale, è anche processuale in quanto la società può agire e essere convenuta in giudizio nella persona dei soci che la rappresentano. Con l’atto di costituzione, tuttavia, i poteri gestionali e rappresentativi possono essere “gestiti” come si preferisce. Le limitazione del potere di rappresentanza solleva un problema nei confronti dei terzi. Nelle società a nome collettivo, questo problema è risolto grazie alla pubblicità legale data dall’iscrizione al registro delle imprese. Se la società non è iscritta al registro le limitazioni non sono opponibili ai terzi. Nelle società semplici è più complicato essendo sottoposte a pubblicità legale solo di recente. Le limitazioni originarie sono sempre opponibili ai terzi. Le limitazioni successive o l’estinzione del potere di rappresentanza deve essere portato a conoscenza dei terzi con i mezzi idonei. I SOCI AMMINISTRATORI: La regola secondo cui ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore, ha carattere dispositivo, in quanto l’atto di costituzione può riservare l’amministrazione solo ad alcuni soci. I soci investiti dell’amministrazione, possono essere nominati direttamente nell’atto costitutivo o con atto separato. Questa distinzione acquista rilievo in caso di revoca; la revoca dell’amministratore dall’atto sociale comporta una modifica dell’atto e necessita dell’unanimità dei soci e necessita di giusta causa. L’amministratore con atto separato è revocabile secondo le regole del mandato quindi anche senza giusta causa. Per quanto concerne obblighi e diritti si rimanda alla disciplina del mandato art 2260, anche se i poteri degli amministratori sono più forti di un mandatario generale. Infatti, a differenza del mandatario generale, l’amministratore può compiere tutti gli atti per perseguire la ragione sociale e non solo quelli di ordinaria amministrazione. Per quanto riguarda i doveri, nella società a nome collettivo: gli amministratori devono tenere le scritture contabili, prevedere gli adempimenti pubblicitari per l’iscrizione al registro. Gli svariati obblighi sono sintetizzabili, con l’obbligo di svolgere le mansioni con la diligenza del mandatario, essendo poi solidamente responsabili verso la società con conseguente obbligo di risarcimento. I SOCI NON AMMINISTRATORI. IL DIVIETO DI CONCORRENZA Ai soci non amministratori sono riconosciuti ampi e penetranti poteri di controllo. Essi hanno il diritto di: -­‐ Avere notizie sullo svolgimento degli affari -­‐ Hanno diritto a consultare le scritture relative all’amministrazione -­‐ Il diritto di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno

LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

In tutti i casi di scioglimento di rapporto sociale i soci hanno diritto alla liquidazione della quota. Il socio non può pretendere la restituzione dei beni conferiti in proprietà, ma la liquidazione di una parte spettante. L’ammontare va calcolato secondo la situazione patrimoniale, e deve essere liquidato entro 6 mesi al socio o entro 3 al creditore che ha ottenuto la liquidazione. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ Le cause di scioglimento della società semplice e collettiva sono regolate dall ’art 2272, e sono: -­‐ Decorso del termine fissato dall’atto costitutivo. -­‐ Conseguimento dell’oggetto sociale e sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. -­‐ Volontà di tutti i soci -­‐ Venir meno della pluralità dei soci -­‐ Altre cause previste dal contratto sociale Sono poi cause specifiche di scioglimento delle società in nome collettivo, il fallimento e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Iniziato lo scioglimento inizia la liquidazione che deve essere indicata negli atti, e essa inizia al termine del soddisfacimento dei creditori e distribuzione degli utili. PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. L’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ Il procedimento si apre con la nomina dei liquidatori che richiede il consenso di tutti i soci. In caso di disaccordo tra i soci il liquidatore è nominato dal tribunale. Il liquidatore può essere revocato, per giusta causa, dai soci. Nominati i liquidatori devono farsi consegnare dagli amministratori i documenti contabili, e redigere l’inventario. Entrano ora in gioco i liquidatori che devono definire i rapporti che si ricollegano all’attività sociale ovvero: conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione dell’eventuale utile. Possono compiere tutti gli atti sociali per la liquidazione e anche vendere in blocco complissi aziendali. Sui liquidatori vi è un duplice divieto: -­‐ Non possono compiere operazioni che non hanno come fine la liquidazione, altrimenti ne rispondono personalmente -­‐ Non possono ripartire nulla tra i soci prima che i creditori non siano stati soddisfatti. Per il resto gli obblighi dei liquidatori sono regolati dalle norme degli amministratori art 2276. Soddisfatti i creditori si parte con la ripartizione tra i soci, rimborsando il valore nominale dei conferimenti dall’attivo della liquidazione. L’eventuale eccedenza è poi ripartita in proporzione alle partecipazioni. Nella società in nome collettivo va redatto alla fine il bilancio finale e quello di riparto, nella società semplice nulla in particolare. Con l’approvazione di tali bilancio i liquidatori sono liberi e la procedura ha termine. Nella società in nome collettivo irregolare questa procedura sancisce la fine, nella SNC regolare e nella società semplice, dopo il bilancio finale, deve essere richiesta la cancellazione dal registro. Con la cancellazione la società scompare e cosi anche i creditori insoddisfatti, nell’ipotesi che fossero stati ignorati dal liquidatore. Questi creditori possono agire verso i soci illimitatamente responsabili, e verso il liquidatore se ha colpa. Inoltre, i creditori della società cancellata, possono chiedere il fallimento entro un anno dalla cancellazione.

LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

E’ una società di persona che si differenzia dalla società in nome collettivo per la presenza di art 2313-­‐ 2324 : -­‐ Soci accomandanti, responsabili limitatamente alla quota conferita. Sono obbligati nei confronti della società solo per i conferimenti promessi -­‐ Soci accomandatari, al pari dei soci della collettiva rispondono solidamente e illimitatamente. Anche per la direzione vi è una distinzione, essa è affidata esclusivamente ai soci accomandatari. La disciplina è modellata su quella della collettiva, ed è il solo tipo di società che consente l’esercizio in comune di una attività commerciale con limitazione deli rischio di non esposizione al fallimento personale per i soci accomandati. Per questo è sensibile ad abusi COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ E RAGIONE SOCIALE: Per la costituzione, per la maggior parte è la stessa cosa della SNC, si differenza per il fatto che la mancata registrazione del registro d’impresa comporta solo l’irregolarità della società. Per la ragione sociale vi è una distinzione, in quanto deve essere formata con il nome almeno di uno dei soci accomandatari e non dei soci accomandanti. Se viene inserito il nome di uno dei soci accomandanti, esso risponderà illimitatamente e solidamente delle obbligazioni. SOCI ACCOMNADANTI E AMMINISTRAZIONE: L’amministrazione può essere conferita solo ai soci accomandatari che hanno gli stessi diritti e doveri dei soci della collettiva. Per quanto riguarda gli accomandanti non possono partecipare all’amministrazione interna e non hanno potere decisionale autonomo art 2230. Per le operazioni esterne è meno rigida, infatti, il socio accomandante può concludere atti in nome della società previo un permesso speciale per singolo affare. La violazione di questo principio espone l’accomandante alla responsabilità illimitata solidamente per tutte le obbligazioni sociali e in caso di fallimento sarà dichiarato anch’egli fallito (divieto di immistione). Inoltre può essere escluso con maggioranza degli altri soci. Agli accomandati sono riconosciuti tuttavia alcuni diritti: -­‐ Diritto di concorrere, con gli accomandatari, alla nomina e revoca degli amministratori, quando l’atto ne prevede la nomina con atto separato; -­‐ Per quanto riguarda l’attività d’impresa possono trattare affari esterni con una procura speciale, possono prestare la manodopera, possono dare pareri per determinate operazioni. -­‐ Hanno diritto ad avere una comunicazione annuale del bilancio. -­‐ Non sono tenuti a restituire gli utili fittizi, purchè in buona fede e il bilancio lo permetta. TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE: La diversa posizione tra accomandanti e accomandatari si riflette sul trasferimento della partecipazione: Gli accomandatari: se l’atto non dispone diversamente, il trasferimento tra vivi avviene con il consenso di tutti i soci, e in caso di morte serve il consenso anche degli eredi Gli accomandanti: art 2322, la loro quota è liberamente trasferibile per morte, tra vivi è necessario il consenso dei soci a maggioranza di capitale.

COSITUZIONE

Atto Costitutivo: Le fasi della costituzione di una SPA sono fondamentalmente 2: -­‐Stipulazione dell’atto costitutivo (simultanea fatta immediatamente per pubblica sottoscrizione al termine di fase di raccolta di fondi tra il pubblico), -­‐iscrizione nel registro delle imprese senza la quale non si acquisterebbe personalità giuridica. Nell’atto costitutivo, pena nullità deve essere redatto in atto pubblico e deve esserci: Generalità dei soci e loro numero di azioni, sede della società, oggetto sociale (può essere plurimo), ammontare capitale versato, eventuale valore nominale e caratteristica azioni, valore attribuito ai crediti conferiti, norme di ripartizione utili, benefici ai promotori e soci, sistema di amministrazione, componenti del collegio, nomina di prima amministratori e sindaci, durata. Le condizioni sono che: il capitale sia di almeno 120 000 euro, sia stato sottoscritto e versato presso una banca l’intero capitale, sia versato almeno il 25% dei conferimenti. Redatto l’atto lo si passa al notaio che esaminatolo ha 20 giorni per depositarlo, se non lo fa l’obbligo incombe sugli amministratori. Spetta la notaio verificare l’adempimento delle condizioni stabilite per l’atto costitutivo esso effettua un controllo di conformità legale. L’ufficio del registro, prima dell’iscrizione, è tenuto alla verifica della sola formalità dell’atto. Con l’iscrizione acquista la persona giuridica, quindi non esiste SPA irregolare. Tra la redazione dell’atto e l’iscrizione, possono essere compiuti atti in nome della società e per essi sono illimitatamente responsabili chi li mette in pratica. Prima dell’iscrizione non possono essere emesse azioni. Prima della registrazione dell’atto, vi è solo un contratto di società che può essere reso nulla secondo la disciplina dei contratti. Dopo la registrazione esiste una società a tutti gli effetti e con essa tutti i rapporti col mondo economico. La pena resta lo scioglimento della società ( Art 2332). Infatti avvenuta l’iscrizione essa può essere sciolta solo se: -­‐Mancata stipulazione dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico -­‐Illiceità dell’oggetto sociale -­‐Mancanza nell’atto costitutivo di indicazioni fondamentali (conferimenti, oggetto sociale ecc) La dichiarazione di nullità non tocca gli atti svolti ma solo quelli futuri. Anche se della disciplina della nullità dei contratti resta solo che: l’azione di nullità e imprescrittibile, la nullità può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice Spa unipersonale e patrimoni destinati: (E’ possibile e i patrimoni sono come carte vir.) E’ consentita la costituzione di SPA unipersonale con atto unilaterale, anche in questo caso per le obbligazioni risponde la società col proprio patrimonio. Sia in sede di costituzione che di aumento di capitale l’unico socio è tenuto a versare integralmente le somme. Negli atti e nella corrispondenza deve figurare questo assetto unilaterale. Sono previste solo 2 eccezioni che in caso di insolvenza comportano la responsabilità illimitata del socio: quando non si è osservata integralmente la disciplina dei conferimenti, fin quando non è attuale la pubblicità per SPA unipersonali. I patrimoni destinati, con la riforma del 2003 le SPA possono creare questi patrimoni per 2 casi: -­‐ Patrimonio per un singolo affare entro i limiti del 10% del PN; -­‐ Stipulare un contratto di finanziamento con terzi di uno specifico affare, promettendo che al termine dell’affare i proventi parziali o totali sarà dati come rimborso. La costituzione avviene con apposita delibera a maggioranza assoluta, deve essere verbalizzata dal notaio e iscritta nel registro e diventa produttiva dopo 60 gg (entro la quale i creditore possono fare opposizione). Finito l’affare si redige il rendiconto finale e i creditori

insoddisfatti possono chiedere la liquidazione del patrimonio destinato che avviene secondo la disciplina della liquidazione delle società di capitali. Per il secondo tipo è più semplice, si redige un contratto che indichi tutti gli elementi comprese le garanzie e si deposita una copia. Risponde delle obbligazioni solo il patrimonio destinato salvo che la società non abbia prestato garanzie col proprio patrimonio. Se la società fallisce il finanziatore può insinuarsi nel fallimento. CONFERIMENTI Capitale sociale e conferimenti in denaro e non: (Ratio = valutazione economica) I conferimenti sono i contributi dei soci al capitale iniziale. Qui vi è una disciplina apposta per le società dei capitali volta a: Verificare che i conferimenti dei soci vengano realmente acquisiti dalla società, che il valore dei conferimenti sia veritiero. Nelle SPA i conferimenti devono essere in denaro e alla costituzione si deve versare il 25% presso una banca (il 100% se unipersonale). Costituita la società gli amministratori sono tenuti a richiedere i conferimenti residui, e in caso di trasferimento delle azioni l’obbligo di versamento resta grava sull’acquirente e sul venditore (la responsabilità del venditore è limitata a 3 anni). Il socio in mora non può esercitare il voto e la società può attuare una o più procedure di vendita coattiva per il socio moroso (offrire prima le azione agli altri soci, farle vendere presso una banca e infine dichiarare il socio decaduto e trattenere i conferimenti da collocare come azioni altrimenti vanno annullate). Non tutti i conferimenti diversi dal denaro sono ammessi, infatti non possono esserlo i conferimenti che non sono valutabili oggettivamente. Non possono essere conferite cose di cui la società non può godere della piena disponibilità (cose future, generiche altrui). E’ da tenersi ammissibili il diritto di godimento (brevetti), ed ogni prestazione di dare suscettibile di valutazione economica. Valutazione: I conferimenti diversi dal denaro devono essere valutati ( art 2343), in maniera oggettiva e veritiera. Questo processo si articola in più fasi: -­‐ Relazione di stima, presenta da un esperto e allegata all’atto. -­‐ Verifica della stima, il valore assegnato ha carattere provvisorio, entro 180gg dalla costituzione gli amministratori devono controllare la verifica. Nel frattempo sono inalienabili -­‐ Se il valore è sotto l’1/5 rispetto ai conferimenti, la società deve ridurre il capitale e annullare le azioni. Il socio può versare la differenza o recedere. -­‐ Il procedimento di stima può essere omesso quando il valore del conferimento risulta da altre circostanze anche se gli amministratori possono chiedere nuove valutazione a fronte di variazioni di valore. Prima questo procedimento poteva essere eluso comparendo come socio che versa denaro e vendendo per quell’importo un bene da conferire. Oggi non si può perché serve la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria e la presentazione giurata della parte alienante per l’acquisto di beni da chi ha strette relazioni societarie con la società è nella fattispecie quando: il prezzo è più alto del 10% del capitale, la società è iscritta nel registro da 2 anni. Prestazioni accessorie: Oltre l’obbligo di conferimenti, l’atto può prevedere l’obbligo di prestazioni accessorie non consistenti il denaro come prestare la propria attività lavorativa. Queste prestazioni sono nominative e non trasferibili senza il consenso degli amministratori visto che il trasferimento comporta anche il trasferimento dell’obbligo in capo al ricevente. Queste possono essere modificate col consenso di tutti.

VINCOLI SULLE AZIONI:

Possono essere poste in usufrutto, pegno e misure cautelari esecutive. Il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o usufruttuario in caso di sequestro al custode, ma sempre senza ledere gli interessi del socio. Gli altri diritti amministrativi spettano disgiuntamente al socio e al creditore. Il diritto di opzione spetta al socio, in caso di aumento gratuito di capitale pegno usufrutto e sequestro si estendono alle nuove azioni. Per i versamenti sulle azioni non liberate, in caso di pegno spetta al socio, in caso di usufrutto all’usufruttuario. Limiti di circolazione delle azioni: Le azioni sono liberamente trasferibili salvo: -­‐ Azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro, prima del controllo della valutazione -­‐ Azioni con prestazioni accessorie senza il consenso del consiglio Dai limiti legali vanno tenuti distinti i limiti convenzionali che a loro volta si differenziano in: limiti statutari e patti parasociali. I limiti derivanti da patti parasociali sono i sindacati di blocco che impediscono l’ingresso di soci non graditi (inadempimento comporta solo risarcimento). L’inopponibilità ai terzi dei limiti parasociali, ha fatto nascere i limiti statuari che hanno effetti reali: esse vincolano tutti i soci e possono esservi clausole finalizzate a limitare la circolazione di azioni nominative (clausole di prelazione, di gradimento(divise in: particolari requisiti dell’acquirente, trasferimento subordinato a un organo sociale) e di riscatto al verificarsi di determinati eventi.). Queste clausole possono essere introdotte o rimosse in assemblea straordinaria. OPERAZIONI DELLA SOCIETA’ SULLE PROPRIE AZIONI: Le operazioni sulle proprie azioni sono pericolose per l’integrità del capitale sociale, 3 sono i casi tutelati: -­‐ Sottoscrizione, in nessun caso si possono sottoscrivere azioni proprie (deroga per il diritto di opzione di azioni proprie detenute dalla società). Colpisce la sottoscrizione diretta e indiretta perché accresce il capitale nominale senza accrescere quello reale. La sanzione non è l’annullamento ma le azioni vengono realmente sottoscritte. Poi in caso diretto, devono essere liberate dai promotori; in caso indiretto è il terzo che deve liberarle. -­‐ Acquisto di azioni proprie, può ridurre il capitale reale senza osservare la sua disciplina e senza ridurre il capitale nominale (che non si verifica se si usano utili o eccedenze). Questa operazione è consentita ma la società deve rispettare: la somma usata non deve eccedere gli utili, le azioni devono essere liberate, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria, nelle SPA quotate le azioni acquistate non possono eccedere la quinta parte del capitale sociale. Le sanzioni sono la vendita entro 1 anno, in mancanza l’annullamento. (Questo caso è autorizzato in caso di diminuzione di capitale -­‐ Le altre operazioni sono: l’assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie (consentita con delibera dell’assemblea e se utile all’azienda e non può eccedere il PN) e l’accettazione di azioni proprie in garanzia (non è possibile e si considera nulla). Per quando riguarda le azioni possedute dalla società, esse sono sterilizzate: i diritti di voto e amministrativi sono sospesi (ma si calcolano per il quorum), Il diritto all’utile e di opzione spetta proporzionalmente alle altre azioni e gli amministratori non ne possono disporre senza delibera dell’assemblea.

Partecipazioni reciproche: Le partecipazioni reciproche danno luogo a pericoli patrimoniali specie se vi sono relazioni di controllo. (se due società si sottoscrivono a vicenda il capitale si avrà una illusoria moltiplicazione di ricchezza). In nessun caso la società controllata può sottoscrivere un aumento di capitale della controllante. (stessa disciplina di sottoscrizione di azioni proprie). Vi è il caso di acquisto reciproco di azioni, che a differenza della sottoscrizione, lascia inalterato il capitale nominale ma riduce il capitale reale (carta vs carta). Vi sono tuttavia singole fattispecie: -­‐ L’acquisto reciproco è consentito senza alcun limite quando non vi è rapporto di controllo e nessuna è quotata -­‐ Se l’incrocio è tra controllante e controllata l’acquisto è considerato come fatto dalla controllata e quindi le somme per gli acquisti non possono eccedere gli utili, possono essere acquistate solo azioni totalmente liberate, acquisto autorizzato dall’assemblea ordinaria della controllata, la controllata non esercita diritto di voto nella controllante. Azioni acquisite in violazione di ciò devono essere vendute entro 1 anno altrimenti annullate e ridotto il capitale e la controllata ha diritto a un rimborso. In caso una o entrambe sono quotate, i limiti sono solo quantitativi: -­‐ se entrambe quotate l’incrocio non supera il 2% del capitale di voto; -­‐ se solo una è quotata questa può arrivare massimo al 10% del capitale dell’altra. Se da entrambi i lati si eccedono le percentuali consentite, la società che lo ha superato successivamente: -­‐ non può esercitare il voto per l’eccedenza -­‐ Deve vendere l’eccedenza il 1 anno -­‐ In caso di mancata vendita la sospensione del voto si estende a tutta la partecipazione. LE PARTECIPAZIONI RILEVANTI. I GRUPPI DI SOCIETA’ La nominatività delle azioni ed il libro dei soci non danno sufficienti informazioni sull’identità di chi si nasconde dietro le partecipazioni societarie. Per le società quotate la disciplina della trasparenza è delegata al TUF. E prevede l’obbligo di comunicazione alla società partecipata e alla consob per: coloro che partecipano in misura superiore al 2%, le società con azioni quotate che partecipa per il 10% nelle altre soc. di capitali. La trasparenza serve per reprimere le partecipazioni incrociate e palesare i poteri in assemblea. Le sanzioni per la mancata trasparenza sono pecuniarie e per le partecipazioni in soc quotate anche la sospensione del voto. ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI IN SOCIETA’ QUOTATE: Chi vuole acquistare partecipazioni di controllo di una società quotata deve rispettare delle regole precise (prima vi era il premio di maggioranza, senno opa ostile con attacchi!): -­‐ La sola procedura ammessa è l’opa perché consente agli investitori di minoranza di disinvestire se cambia il gruppo di comando -­‐ L’opa deve rispettare determinate regole di comportamento. Opa successiva totalitaria: consento agli azionisti di minoranza di uscire al cambiare del comando. E’ tenuto ad un opa chi arriva a detenere il 30% dei titoli per votare, deve avere ad oggetto l’acquisto di tutti i titoli in circolo, e bisogna pagare un prezzo minimo fissato (prezzo più alto pagato nei 12 mesi prima dell’opa). Opa volontaria preventiva: questa opa è per chi si vuole sottrarre dall’acquistare tutti i titoli che porta a detenere una partecipazione superiore del 30%. Essa può essere totale (diretta a conseguire tutti i titoli della società e non ha prezzo minimo) e parziale (mira a prendere il 60% e deve essere autorizzata dalla consob al posto della totalitaria).

-­‐ Si considera controllata la società che è sotto l’influenza dominante in virtu di particolari vincoli contrattuali con un’altra società Al fine del controllo azionario si computano anche i voti spettanti a società controllate, fiduciarie e a persone interposte e vi è anche “il sillogismo”. Anche se l’esistenza di un rapporto di controllo non è sufficiente ad individuare un gruppo, anche se fa presumere la direzione di controllo. Quindi, si presume, che l’attività di direzione e coordinamento di società è esercitata da enti che hanno il bilancio consolidato. Controllata=influenza totale Collegata=influenza notevole (1/5 dei voti) La disciplina dei gruppi: Tutela dei socie e dei creditori delle controllate: E’ istituito nel registro una sezione per le società che esercitano del controllo, e sono tenute e farne menzione anche nella corrispondenza. Scattano poi una seria di obblighi in seno alla controllata in materia di sottoscrizione e di redazione dei bilanci e informazione su di essi. Il principio cardine, in materia di tutela, è quello della distinta soggettività e della formale indipendenza giuridica delle società del gruppo. L’indipendenza formale porta ad escludere la capogruppo delle responsabilità della controllata nell’esercizio di attività di gruppo però la capogruppo non può fare pressione per atti che vanno contro la controllata stessa. La riforma del 2003 introduce strumenti a tutela degli azionisti di minoranza in contrapposizione al legittimare il perseguimento dell’interesse di gruppo. Come tutele abbiamo: -­‐ Le decisioni delle politiche di gruppo devono essere motivate; -­‐ Per i finanziamenti infragruppo, il rimborso è postergato rispetto al soddisfacimento di altri creditori -­‐ La capogruppo è tenuta ad indennizzare gli azionisti lesi dalle azioni supine intraprese dalla controllata. (rispondono in solido chi ha preso parte al fatto lesivo). -­‐ Diritto di recesso per soci che fanno parte di una società non quotata che entra od esce da un gruppo. In caso di fallimento di una società di un gruppo, si applica l’amministrazione di grandi imprese insolventi (in caso di direzione unitaria, gli amministratori che ne hanno abusato rispondono in solido con gli amministratori della società insolvente) LE ASSEMBLEE Le Spa hanno 3 organi distinti (Sistema tradizionale): -­‐ assemblea dei soci con funzione deliberativa -­‐ organo amministrativo, a cui è data la gestione e ha ampi poteri decisionali -­‐ organo di controllo interno, con funzione di controllo sull’amministrazione. Con la riforma del 2003 sono stati introdotti altri 2 tipi di sistemi: SISTEMA DUALISTICO -­‐ Consiglio di sorveglianza (amministrazione + controllo) di nomina assembleare -­‐ Consigli di gestione nominato dal consiglio di sorveglianza SISTEMA MONISTICO -­‐ Comitato di controllo sulla gestione (controllo) formato da soggetti con particolare indipendenza professionale -­‐ Consiglio di amministrazione (amministrazione) In tutti e 3 i tipi di assetti è prevista la revisione contabile esterna. Nozioni e distinzioni: L’assemblea è l’organo composto dai soci, forma la volontà della società e decide secondo il principio maggioritario. Si distingue, a seconda dell’oggetto, in:

-­‐Assemblea ordinaria; nel sistema tradizionale o monistico (approva il bilancio, nomina e revoca, determina i compensi, delibera sulle responsabilità) nel sistema dualistico le competenze sono più ristrette. Sono comunque di competenza dell’assemblea ordinaria tutte le deliberazioni che non sono della straordinaria. -­‐Assemblea straordinaria delibera su: modificazioni statuto, nomina e sostituzione liquidatori ogni altra materia dell’art 2365. L’attuale disciplina prevede inoltre che vengano trasferite le competenza di questa assemblea, in alcuni casi, all’organo amministrativo e questo trasferimento può avvenire anche in casi di: fusioni fra società controllata e controllante, trasferimento di sede sociale, riduzione del capitale in caso di recesso Diversi sono i quorum per i 2 tipi di assemblea ma per entrambi vi è la possibilità di riconvocazione con quorum inferiori. L’assemblea, inoltre, è unica e generale se sono state emesse solo azioni ordinarie, se vi sono anche altri tipi di azioni vi sono assemblee speciali. IL PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: La convocazione è compito dell’organo amministrativo ed è obbligatoria in caso di: -­‐Almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto -­‐Quando è richiesto dai soci che rappresentato il 10%(nelle società quotate i soci possono chiedere anche l’interrogazione su un punto già trattato) La convocazione deve poi essere disposta dal collegio sindacale ogni volta che essa è obbligatoria e gli amministratori non hanno provveduto. L’assemblea è convocata dove ha sede la società e se la società non è quotata deve essere pubblicata su gazzetta ufficiale. Anche in assenza di convocazione l’assemblea è valide se è presente l’intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo(assemblea totalitaria) che può deliberare su tutto ma è instabile. Una volta costituita, l’assemblea è presieduta da chi è indicato nello statuto o da quella eletta a maggioranza dei presenti. Il presidente assicura che si svolga in modo ordinato. Ai soci intervenuti che rappresenta il terzo del capitale, è consentito il diritto di rinvio non oltre 5 giorni (può essere esercitato una sola volta per oggetto). Se è assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio e trascritti nel libro delle adunanze. Costituzione dell’assemblea. Validità delle deliberazioni: Si definisce quorum costitutivo ,la parte di capitale sociale che deve essere presente per essere regolare l’assemblea; il quorum deliberativo serve per approvare le deliberazioni(questi quorum sono diversi per i tipi di assemblee). -­‐ Assemblea ordinaria: Quorum costitutivo metà; deliberativo metà + 1 (prima convocazione); Quorum costitutivo nessuno, maggioranza (seconda convocazione) -­‐ Assemblea straordinaria di società non quotate; quorum costitutivo nessuno, quorum deliberativo maggioranza del capitale sociale (prima convocazione); quorum costitutivo oltre 1/3, quorum deliberativo 2/3 del capitale (seconda convocazione) -­‐ Assemblea straordinaria società quotate; quorum costitutivo metà del capitale, quorum deliberativo i 2/3 (prima convocazione), quorum costitutivo 1/3, quorum deliberativo metà del capitale (seconda convocazione) Lo statuto può modificare i quorum solo in aumento, nelle SPA quotate le assemblee successive alla seconda sono ridotte di oltre 1/5 e inoltre la disciplina prevede che le assemblee si celebrino in un’unica convocazione alla quale si applicano i quorum più bassi