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appunti delle lezioni di diritto commerciale ronco anno accademico 2018/2019
Tipologia: Appunti
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fonte normativa di rango inferiore: il codice civile. il nostro codice civile contiene una notevole quantità di norme in materia di impresa, a noi interessa quanto stabilisce il libro V detto libro del lavoro. La prima norma è l'articolo 2082 : stabilisce testualmente che è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Questa disposizione è il riassunto di tutte le caratteristiche fondamentali dell'imprenditore : è imprenditore CHI -> nel nostro ordinamento l'imprenditore può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. L'impresa quindi può essere esercitata sia in forma individuale sia in forma collettiva, questo significa che avremo un imprenditore individuale quando avremo un singolo soggetto oppure un
soggetto collettivo che potrà essere una società di persone o una società di capitali. CHI svolge professionalmente -> la professionalità è il secondo aspetto che ci interessa nell'ambito dell'individuazione delle caratteristiche fondamentali. La professionalità nell'esercizio dell'impresa ha a che fare con la prevalenza dell'esercizio di quella attività sull'esercizio di altre attività. Esercitare una attività di impresa significa farlo in modo principale e prevalente rispetto ad altre attività. Professionalmente non significa continuativamente, chi è imprenditore nel settore della balneazione e ha uno stabilimento balneare lo tiene aperto da giugno-settembre, è imprenditore lo stesso, anche se non svolge l'attività tutto l'anno, perché quella è la sua attività principale. Non è importante la continuità nel tempo , ma è la prevalenza di quell'attività su altre di tipo economico. Svolge in modo prevalente un'attività economica.
ATTIVITA ECONOMICA -> significa che deve essere svolta con metodi economici , è svolta perché l'imprenditore vuole guadagnarci da quella attività, ne fa il suo lavoro principale. Nonostante ci siano determinate attività economiche che non sono mosse da lucro soggettivo cioè dalla volontà di guadagnare per forza qualcosa , hanno comunque un lucro oggettivo.
ATTIVITA ECONOMICA DIRETTA ALLA PRODUZIONE E SCAMBIO DI BENI E DI SERVIZI produzione e scambio sono due attività diverse, che possono essere esercitate congiuntamente ma anche disgiuntamente. Scambio significa interproduzione della circolazione di un bene o di un servizio, coloro che svolgono attività di commercializzazione di beni o di servizi svolgono un'attività di impresa. In quali campi, in quali settori? I settori nei quali l'impresa può agire sono l'ambito agricolo e l'ambito commerciale. Nel nostro ordinamento il legislatore ha scelto questa bipartizione. Nel codice civile abbiamo due diversi tipi di attività di impresa: attività di impresa agricola e l'attività di impresa commerciale. Queste due tipologie di impresa sono menzionate in due diversi articoli del codice civile : art 2135 e art 2195. Le norme che disciplinano l'attività agricola sono diverse dalle norme che disciplinano l'imprenditore commerciale. Sostanzialmente diverse nella parte relativa alla crisi di impresa, ossia in quella parte è in rilievo la responsabilità patrimoniale dell'imprenditore, perchè nel nostro ordinamento vige un principio fondamentale che dice che il debitore risponde delle sue obbligazione
salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
IMPRESA AGRICOLA PER CONNESSIONE:
ARTICOLO 2195. Imprenditori soggetti a registrazione. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
fallimento dell'istituto. Però non ha dichiarato il fallimento degli elementi della fondazione perché non l'ha dichiarata come una società, non ha fatto il gradino successivo dicendo che non è più una fondazione ma una società.
DIMENSIONE DELL'IMPRESA: l'aspetto dimensionale nel nostro ordinamento ha una sua rilevanza, soprattutto ha acquisito una maggiore rilevanza negli ultimi anni, perché a livello comunitario sono state emanate norme in materia delle cosiddette PMI = piccole medie imprese. Articolo 2083: sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Questo articolo ci da un'elencazione di tre categorie tipiche: coltivatori diretti del fondo, gli Artigiani , i piccoli commercianti e poi inserisce in fondo una clausola generale.
La caratteristica fondamentale che accomuna i piccoli imprenditori è la dimensione ridotta dell'attività di impresa che significa prevalentemente basso investimento di capitali e piccola azienda. Queste caratteristiche sono tipiche di determinate tipologie di imprenditore:
è una forma sui generis di esercizio dell'attività di impresa. È stata introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia del 1975 che rivoluzionò i rapporti tra coniugi, rivalutando la figura della donna, parificando i diritti della donna con quelli dell'uomo, e occupandosi di quelle forme di esercizio dell'attività economica svolte prevalentemente da membri della stessa famiglia. Non bisogna pensare che l'impresa familiare sia un tipo di impresa, ne sotto il profilo del contenuto perché non può svolgere sia attività commerciale che attività agricola e non lo è sotto il profilo dei diritti.
ARTICOLO 230 bis : Impresa familiare Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. La prima parte del prima comma ci dice molte cose, in primo luogo dice che non è vero che per il solo fatto che più membri della stessa famiglia lavorano nella stessa impresa automaticamente abbiamo un'impresa familiare, l'art. 230 bis esordisce dicendo " salvo diverso rapporto" , questo diverso rapporto può essere a sua volta di due tipi: o un rapporto di lavoro dipendente oppure un rapporto societario. L'impresa familiare come definita dal 230 bis è una delle forme di esercizio di una attività di impresa tra membri della stessa famiglia le altre possono essere lavoro subordinato o rapporto societario, ma è una forma di esercizio di attività di impresa di carattere residuale perché interviene a coprire tutte quelle ipotesi in cui il familiare non si sa che ruolo ha all'interno dell'impresa. Il legislatore ha inserito questa sorta di ombrello, attribuendo ai parenti che non sono collocabili in nessuna delle altre caselle , diritti che gli spettano indipendentemente che il familiare
dell'impresa familiare a socio di fatto e quindi trasferisce il rischio anche su questo soggetto. Questa è una forma di esercizio dell'attività di impresa nella forma collettiva. Tornando all'articolo 2083 facciamo riferimento ad un'altra tipologia dell'esercizio di attività di impresa particolare di piccole dimensioni è quella dell'artigiano : è una figura imprenditoriale disciplinata da una legge speciale detta legge Quadro sull'artigianato 1986, in cui vi sono una serie di disposizioni che riguardano l'artigiano. Il termine artigiano ci fa pensare a colui che realizza beni, prevalentemente artistici o comunque di uso immediato. La legge sull'artigianato precedente a quella vigente, diceva che l'imprenditore artigiano è colui che produce beni artistici o usuali. Questa definizione nella legge attuale non esiste più. Da una caratterizzazione qualitativa dell'artigiano si è passati a una caratterizzazione quantitativa, punta sulle dimensioni, perché i soggetti che possono essere qualificati come artigiani è stata ampliata tanto da comprendere gli autotrasportatori. È artigiano colui che esercita una serie di attività con un ridotto apporto di beni, capitale e lavoro. Ci sono tetti massimi di lavoratori dipendenti, e di capitali. L'attività artigiana può essere svolta anche in forma societaria, sia società di persone che di capitali. L'importante è che il lavoro dei soci sia prevalente su quello dei lavoratori.
La titolarità dell’attività d’impresa LE FORME che l'attività di impresa svolge in forma anomala, in particolare esiste una anomalia che può costituire oggetto di attenzione e cioè quella dell'imprenditore occulto , colui che non compare all'esterno, nei rapporti con i terzi, non spende il proprio nome ma si serve di un altro soggetto detto prestanome, che appare nei confronti dei terzi come vero imprenditore. Tutto ciò che riguarda la gestione dell'impresa è decisa dall'imprenditore occulto, che rimane nell'ombra. Il problema che si è posto è : se una volta che l'imprenditore apparente sia diventato insolvente e il creditore faccia un'istanza di fallimento che nel corso dell'istruttoria fallimentare venga fuori che il vero imprenditore sia quello che non appariva , la domanda è : "è possibile far fallire anche l'imprenditore occulto oltre quello apparente? ". Se ne occupò per primo un illustre studioso Walter Bigiavi , egli riteneva che era importante e opportuno e necessario far fallire anche l'imprenditore occulto a favore dei creditori. La giurisprudenza ha sempre negato la possibilità di far fallire l'imprenditore occulto, sulla base del
principio che vige nel nostro ordinamento, il principio della spendita del nome. Risponde dell'obbligazioni chi contrae spendendo il proprio nome, quindi fallisce e risponde il prestanome, non l'imprenditore occulto. Nessuna norma prevede o appoggia la possibilità che l'imprenditore occulto venga dichiarato fallito.
Norme che riguardano l’organizzazione L’azienda è il complesso di beni che sono necessari per l’esercizio dell’attività d’impresa e questo esercizio dell’attività d’impresa attraverso l’azienda è regolamentato da una serie di disposizioni che concernono principalmente il trasferimento di questi beni e tutti i rapporti giuridici tra beni e imprenditore e regolamentazione delle variazioni di questi rapporti giuridici. La prima norma che viene in rilievo è il 2555 (definizione di azienda) Il trasferimento dell’azienda L’imprenditore può decidere però di trasferire un bene o più beni relativi all’azienda ad un altro soggetto. Quando questo trasferimento assume una certa significatività rispetto all’attività d’impresa diciamo che abbiamo un’alienazione o la concessione in affitto o in usufrutto dell’azienda o di un ramo di essa. Un ramo è un insieme di beni che in quanto tali hanno una loro coerenza ed esauriscono la produzione di un bene o di un servizio separatamente da altre parti dell’azienda. Le regole che disciplinano questo trasferimento vedono delle problematiche. Il primo problema è quello della concorrenza nel trasferimento dell’azienda. La concorrenza è un rapporto che esiste fra tutti gli imprenditori che si occupano della produzione o dello scambio di un determinato bene o di beni simili (che soddisfano un identico bisogno). Il trasferimento di un’azienda da un imprenditore a un altro pone un problema di concorrenza a causa di un elemento fondamentale: quello della clientela. C’è infatti il pericolo che l’imprenditore che vende l’azienda possa successivamente iniziare un’altra attività d’impresa che, per le circostanze in cui viene avviata determini un forte svantaggio per l’imprenditore acquirente. Es. : un imprenditore ha un bar, che viene avviato e ha molta clientela. Se decide di cedere l’attività e prima di farlo sparge la voce tra i suoi clienti che intende cedere l’attività dicendo però che aprirà in un’altra sede, quasi tutta la clientela che aveva un rapporto di fiducia con l’imprenditore cedente sarà tentata di seguire l’imprenditore, il che sottrae clienti all’acquirente. Questo è un problema evidente e la legge prevede appositamente una norma: si tratta dell’art. 2557 c. 1:
Successione nei debiti : l’imprenditore cedente debitore trasferisce debiti al nuovo acquirente, ferma la figura del creditore. Qui è importante il cambiamento della figura del debitore per il creditore. A un debitore potenzialmente solvibile potrebbe sostituirsene uno meno affidabile e allora il 2560 dice: "L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito."
I SEGNI DISTINTIVI: 2563-2568: marchio, ditta, insegna Il marchio individua il prodotto collegando prodotto e produttore. La ditta connota l’attività, mentre l’insegna distingue il locale dove l’attività è esercitata.
un rivenditore, di colui che si occupa della commercializzazione del prodotto, oppure ancora un marchio che contraddistingue un servizio. Nell’ambito della configurazione di un unico prodotto si potrebbero trovare più parti: quello che contraddistingue le parti di uno strumento, quello del rivenditore, quello di un tessuto ecc., ciascuno che ha necessità di rivendicare quello che fa nell’attività d’impresa ha bisogno di un marchio, un segno distintivo.
Il diritto di usare un dato segno distintivo si acquista:
- Tramite registrazione: se diamo tutela a chi registra un marchio diciamo che chi usa un marchio senza averlo prima registrato compie un atto illecito. - Tramite uso : se diamo la precedenza a chi lo utilizza rischiamo che chi registra il marchio si trova a confrontarsi con soggetti che già lo stavano usando a sua insaputa. Nel nostro ordinamento prevale il principio di certezza del diritto e dunque il fatto costitutivo è la registrazione come stabilito dall'art. 2569 c.c e dal 15 del codice della proprietà industriale. La registrazione può essere nazionale o internazionale a seconda dell’ambito della sua valenza. Per l’ambito nazionale occorre depositare una domanda all’ufficio brevetti e marchi e dopo il deposito si può ottenere la priorità unionista, ovvero la validità di quel marchio a livello di UE. Requisiti per la registrazione Sono marchi registrabili tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente e in particolare parole , disegni, lettere , cifre, forme dei prodotti, che sostanzialmente corrispondono alla forma dell’involucro. Il potere distintivo di un marchio è definito dall’art. 7 del codice di proprietà industriale. Il concetto di fondo è che tanto più il segno grafico è lontano dal prodotto , tanto maggiore è la sua capacità distintiva: si pensi alla mela per indicare il computer, o al puma per indicare un prodotto di abbigliamento sportivo; non avrebbe, evidentemente, lo stesso potere distintivo di una mela nell’indicare una mousse di mele: si parla per l’appunto di principio di estraneità , e la cifra, sotto questo profilo, ha un profilo distintivo decisamente debole. Potremmo domandarci se un marchio possa o meno essere determinato da un’indicazione geografica e sotto questo profilo una distinzione è irrinunciabile e ad essa sottende un problema: nella mente del consumatore il luogo geografico richiama inevitabilmente un profilo di provenienza del prodotto e sotto questo profilo ci sono delle regole ben precise (sulla denominazione doc, sull’origine protetta ecc.). Va allora rispettato quello che è il principio di estraneità, per evitare qualsiasi rischio di
denominazioni geografiche dei prodotti). Il codice della proprietà industriale ammette la registrazione del nome geografico come marchio collettivo, la maggior parte dei marchi caratterizzati da nomi geografici sono marchi collettivi ovvero marchi che appartengono a associazioni, gruppi, comitati che hanno la possibilità di garantire la provenienza del prodotto da quel luogo di produzione.
PROBLEMA REGISTRABILITA' DEI MARCHI: Dal principio della novità : ovvero che il marchio deve essere nuovo però deve avere potere distintivo , da qui nasce il conflitto fra marchi registrati o fra marchi registrati e non registrati. Questo principio della necessaria novità subisce dei temperamenti perché il principio fondamentale che bisogna sempre rispettare è quello della tutela del consumatore. La notorietà è comunque a livello nazionale. Elemento fondamentale è quello della percezione da parte del consumatore di un determinato marchio. Nell'ambito di un conflitto fra marchi registrati : un marchio già registrato e un marchio che deve essere registrato , il produttore che vuole registrare il marchio può farlo se è uguale ad un altro marchio già registrato? Esistono 3 ipotesi : 1. marchio identico a quello registrato precedentemente per prodotti o servizi identici : qui c'è un divieto assoluto perché se il marchio è identico e va a distinguere prodotti o servizi identici, e quindi c'è identità in tutte e due i sensi, il marchio non può essere registrato.
2. marchio identico per prodotti simili non identici o marchio simile per prodotti identici : in questo caso l'ufficio marchi deve compiere una valutazione casistica , cioè deve valutare il caso concreto e vedere secondo il principio della confondibilità presso il consumatore, se un consumatore mediamente attento può essere ingannato e quindi può confondere un marchio o un involucro 3. marchio uguale per prodotti né identici né simili, in questo caso esistono limitazioni indirizzate a categorie specifiche di produttori; il divieto esiste solo per i marchi di grande rinomanza o marchi notori (se un produttore di sanitari per il bagno vuole adottare il marchio del cavallino rampante ì della Ferrari può farlo o no? No, perché il marchio della Ferrari è un marchio celebre). I produttori di marchi notori e di rinomanza hanno registrato
le liste di protezione cioè liste di prodotti simili in modo da impedire ad un altro soggetto di registrare un marchio per un prodotto presente nelle liste di produzione. Problema inverso: voglio registrare un marchio che al momento della registrazione risulta nuovo perché nessuno ha mai registrato un marchio simile ma sul mercato c'è già qualcuno che utilizza sottobanco un marchio simile senza averlo registrato. Non sempre la presenza di un marchio non registrato anteriormente costituisce impedimento alla registrazione di un marchio successiva. Chi vuole registrare un marchio può farlo senza problemi senza incontrare nessun ostacolo, però c'è colui che per un numero X di anni ha già utilizzato lo stesso marchio. In quale posizione si trovano questi due soggetti? Uno annulla l'altro o possono convivere? Non è la prima ipotesi perché la presenza di un marchio di fatto non impedisce la registrazione del marchio successivo e può continuare ad utilizzare il marchio di fatto, non viene considerato illecito, però avrà delle limitazioni, ovvero potrà utilizzare il marchio di fatto esclusivamente nella zona geografica dove i prodotti contrassegnati dal marchio di fatto erano già distribuiti, non potrà espandersi. Se poi in quest'ambito locale, il marchio ha acquisito una particolare rinomanza, fama, il titolare del marchio registrato non può proporre i suoi prodotti nella zona locale dove sono commercializzati i prodotti contrassegnati dal marchio di fatto. Non è detto che qualunque marchio perché nuovo possa essere registrato, deve essere caratterizzato da potere distintivo. Ci sono alcune nicchie di segni e oggetti che hanno problemi nella registrazione. È registrabile una musica come marchio? Si, poiché è possibile rappresentarlo graficamente sul pentagramma. Altro problema consiste nel marchio olfattivo , non è possibile registrare come marchio di un prodotto un profumo anche se non è collegabile con l'oggetto e quindi ci sarebbe potere distintivo ma non c'è aderenza alla norma che impone che il marchio debba essere rappresentato graficamente. Altro problema è il colore come marchio : se il colore è inserito all'interno di linee grafiche allora è possibile che venga registrato; il colore astratto è più difficile da registrare però ci sono stati casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di registrare colori astratti, uno di questi è il rosso Valentino. È possibile registrare un colore astratto indicando codici cromatici che sono contenuti in elenchi di carattere internazionale. Altro fattore che incide sul marchio è il tempo , ossia passaggio di un certo numero di anni senza l'utilizzazione del marchio causa la decadenza del marchio che sia per inutilizzo del marchio per
era la confondibilità nei confronti del pubblico, cioè l'oggetto di tutela principale era il consumatore, evitare che venisse ingannato, invece nel caso dei marchi di grande rilevanza l'oggetto diretto della tutela, è il marchio, è il produttore del marchio di grande rilevanza, lo si tutela al di là delle categorie dei prodotti. Qualsiasi contraffazione di qualsiasi marchio di grande rilevanza di qualsiasi prodotto è possibile, perché viene tutelato in quanto tale. C'è un cambiamento dell'oggetto di tutela.
TRASFERIMENTO DEL MARCHIO: Fino al 2005 il marchio doveva essere trasferito con l’azienda o con il ramo d’azienda che si occupava direttamente di quel prodotto , successivamente la disciplina è cambiata e ora si prevede che il marchio possa essere ceduto indipendentemente dall’azienda ma ci devono essere delle cautele disciplinate dall’art 23 del codice di produzione industriale : l marchio puo' essere trasferito per la totalita' o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stato registrato. 2. Il marchio puo' essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalita' o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato e per la totalita' o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari.
3. Il titolare del marchio d'impresa puo' far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio puo' essere usato o alla qualita' dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
LA CONCORRENZA : si prospetta come un tema vasto, ha rilevanza sotto vari punti riguarda sia il problema della concorrenza di un imprenditore contro un altro imprenditore e parliamo quindi di concorrenza conflittuale e sia della concorrenza intesa come accordo tra più imprenditori con lo scopo di limitare o falsare la concorrenza sul mercato e quindi, quella che può essere indicata come concorrenza collusiva. Partire da queste due diverse problematiche significa distinguere due diverse discipline perché
da una parte abbiamo la disciplina della concorrenza sleale e dall'altra parte il diritto anti trust che disciplina la concorrenza collusiva. Tuttavia queste due tematiche non sono indipendenti l'una dall'altra, sono legate tra loro da punti di contatto. Primo punto di contatto è di carattere costituzionale perché nella nostra costituzione è presente l'art. 41 dove si sancisce la libertà di iniziativa economica privata. Parlare di iniziativa economica privata significa due cose: da un lato libertà di svolgere attività economica quindi libertà di impresa chiunque sul mercato può svolgere un'attività economica purché questa attività risponda a principi generali come essere lecita, perché le attività economiche illecite ( commercio di organi, favoreggiamento alla prostituzione, traffico di droga ) non sono attività di impresa. Il secondo significato è che l'attività economica è libera ma è libera anche la libertà contrattuale dei soggetti , ovvero libertà di concludere accordi e contratti e tra questi potrebbe rientrare un accordo tra più imprese di carattere anti concorrenziale rapporto con cui due imprese si accordo per esempio su cartello sui prezzi o su forme di abuso nei confronti di altri soggetti economici. L'Art 41 ha , dunque, una rilevanza duplice. Primo riferimento chiaro è che sia nell'ambito della libertà di concorrenza intesa come libertà di iniziativa economica e sia nell'ambito della liberta economica intesa come liberta contrattuale viene fatto sempre un bilanciamento degli interessi, tendenzialmente l'interesse che viene riconosciuto sempre come preminente in questo settore è quello del CONSUMATORE. Scendendo a un livello più basso dalla Costituzione troviamo le leggi ordinarie in cui possiamo vedere le fonti normative che disciplinano da un lato la concorrenza sleale e dall'altro il diritto anti trust. Le norme in materia di concorrenza sleale sono contenute nel codice civile agli articoli 2598 e segg. Norma più importante è la 2598, disposizione molto articolata che tenta di abbracciare tutte le possibili condotte di concorrenza sleale che astrattamente si possono immaginare, sia quelle più tipiche sia quelle che ancora non si sono ancora verificate ma potrebbero verificarsi. Sotto il profilo antitrust esiste una legge speciale 1990 n° 287. Questa legge è espressione di una tendenza sempre più decisa del legislatore nazionale di disciplinare fenomeni interni al nostro mercato in modo analogo a quello utilizzato dal legislatore