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Una dettagliata descrizione dei regolamenti governativi, loro fonti e tipologie. Esplora i regolamenti di esecuzione delle leggi, indipendenti, ministeriali e interministeriali, e la loro gerarchia rispetto alle altre fonti del diritto. Inoltre, tratta dei concetti di fonti dirette e indirette, delegazione e consuetudine.
Tipologia: Appunti
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Regolamenti governativi
I regolamenti governativi, non sono disciplinati dalla Costituzione ma dalla legge 400/1988, sono fonti secondare del diritto poste in essere con deliberazione del Consiglio dei Ministri ed emanazione tramite decreto del Presidente della Repubblica. Sono atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi sottoposti alla legge e agli altri atti aventi forza di legge secondo il principio gerarchico. La prima tipologia è il regolamento di esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi con cui vengono introdotte norme con il fine di precisare ed integrare le disposizioni di legge per favorirne l’applicazione concreta. I regolamenti di attuazione ed integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio presentano norme che attuano ed integrano le disposizioni di legge che contengono solamente i principi a cui attenersi per la disciplina di una materia. I regolamenti indipendenti con cui il Consiglio dei Ministri disciplina materie in cui è presente un vuoto legislativo che viene colmato e poi disciplinato dalla legge. I regolamenti organizzativi che hanno la funzione di precisare l’organizzazione e il funzionamento della amministrazioni pubbliche. I regolamenti autorizzati o delegati con cui il Parlamento attraverso una legge di autorizzazione inizia il processo di delegificazione consentendo al Consiglio dei Ministri di produrre norme che possono derogare alle disposizioni contenute da leggi ordinarie o atti aventi forza di legge. I regolamenti governativi possono attuare le direttive dell’Unione Europea per le materie tassativamente contenute nell’art. Cost. Esistono infine i regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentai vigenti con cui il governo elimina le norme abrogate implicitamente e di quelle abrogate esplicitamente. Esistono poi i regolamenti ministeriali e interministeriali che hanno il fine di disciplinare materie di competenza del Ministero nei casi previsti dalla legge.
Fonti di produzione sono le fonti che producono il diritto es leggi Fonti sulla produzione sono le fonti che dettano le norme riguardanti la produzione del diritto stesso es Costituzione
Fonti-atti sono le fonti prodotte all’interno dell’ordinamento mentre le fonti-fatti sono prodotte all’esterno dell’ordinamento es dirittto internazionale
Fonti dirette se la fonte è presente ed è disciplinata dall’ordinamento interno Fonti indirette se la fonte è disciplinata da un ordinamento esterno
Delegificazione è il processo con cui alcune norme vengono derogate da fonti di rango inferiore ad esempio quelle contenute nei regolamenti autorizzati o delegati prima che la materia venga nuovamente disciplinata dalla legge ordinaria. Le norme soggette a delegificazione perdono efficacia ma continuano ad esistere, in caso contrario si parlerebbe di abrogazione.
Gerarchia delle fonti: Costituzione e leggi costituzionali, legge ordinaria e atti aventi forza di legge, regolamenti governativi, regolamenti posti in essere da altre fonti, consuetudiune.
Consuetudine secundum legem quando integrano e specificano il dettato legislativo, praeter legem quando disciplinano materie non regolate dalla legge, Consuetudine costituzionale contra legem quando il comportamento adottato differisce da quello previsto in Costituzione es controfirma del ministro competente anziché di quello proponente, o quando danno origine a nuovi istituti che hanno la funzione di integrare quelli già esistenti es ministri senza portafoglio.
Convenzioni costituzionali sono regole di condotta tra gli organi costituzionali che discliplinano l’esercizio delle competenze es contultazioni per la nomina del nuovo Presidente del Consiglio in seguito ad una crisi di Governo.
Correttezza costituzionale comportamento adottato nelle relazioni tra organi costituzionali es rassegna delle dimissioni del Governo e rifiuto delle stessa da parte del Presidente della Repubblica quando quest’ultimo viene eletto.
Prassi atti e fatti posti in essere dagli organi costituzionali che manifestano il modo in cui intendono l’esercizio delle loro funzioni.
Precedente modello di comportamento non vincolato a cui l’organo si conforma in caso si presentino le medesime situazioni
Fonti esterne al nostro ordinamento: generali, particolari e intermedie Generali quando la fonte è esterna all’ordinamento e avviene tipicamente attraverso consuetudini e convenzioni a cui gli stati si allineano es dirittto internazionale, il collegamento tra i due ordinamenti avviene attraverso l’ordine di esecuzione e l’adattamento automatico. Adattamento automatico quando l’ordinamento non produce norme contrarie a quelle prodotte dalla fonte generale conformandosi in questo modo ad essa, questo principio è presente nella Costiutuzione Italiana all’art.
Fonti atipiche sono le fonti che hanno una maggiore forza attiva ossia non possono essere abrogate tramite referendum e non producono effetti nell’ordinamento giuridico es leggi di approvazione del bilancio. Fonti rinforzate sono le fonti che disciplinano una particolare materia e hanno forza attiva e passiva maggiorate, posso abrogare solo leggi in quella particolare materia e possono essere abolite solo da leggi in quella materia es legge sull’amnistia e sull’indulto (art. 79 Cost.)
Elementi costitutivi dello stato: territorio, popolo, popolazione, nazione, sovranità. Territorio è la porzione di globo terrestre su cui uno stato è legittimato ad esercitare la sua sovranità, è composto dalle terre, dalle acque interne, dallo spazio aereo
Individuale se composto da una sola persona fisica o manifesta un’unica volontà, complesso se è composto da più organi le cui volontà possono essere eguali o diseguali nel caso una delle deve prevalga, collegiali se manifestano un’unica volontà ma sono composti da più persone fisiche. Presenta tre caratteristiche: perfezione, validità ed efficacia. Un atto si dice perfetto se alla fine del procedimento necessario per porlo in essere presenta tutti i suoi elementi costitutivi. É valido se tutti i suoi elementi costitutivi sono presenti e privi di vizi. É efficace quando produce effetti nell’ordinamento. Gli atti legislativi assumono efficacia 15 giorni dopo la pubblicazione a meno che non sia stabilito un termine minore e la perdono solo in caso di abrogazione o annullamento. Il periodo che intercorre tra pubblicazione ed entrata in vigore è chiamato vacatio legis.
Vizi degli atti Di legittimità quando nonè conforme al suo modello legale. Incompetenza quando è posto in essere da un organo diverso da quello a cui la Costituzione attribuisce la competenza. Eccesso di potere quando è posto in essere per perseguire uno scopo che è diverso da quello della disposizione normativa. Per violazione di legge quando è contrario alla legge sia per forma che per contenuto. Di merito quando non persegue un pubblico interesse. Vizi su cui giudica la Corte Costituzionale Formali quando il procedimento che lo pone in essere non è stato seguito in una sua parte es approvato con una maggioranza diversa da quella prevista. Materiali se la norma contenuta nella disposizione è in contrasto con una norma costituzionale.
Organi e la loro classificazione Un organo è la persona fisica che manifesta la volontà della persona giuridica a cui si aggiunge la sfera di competenze che gli sono attribuite per legge e della struttura organizzativa di cui si avvale per esercitare le sue funzioni. Individuali se composti da una sola persona fisica, collegiali se composti da più persone fisiche Semplici se manifestano un’unica volontà, complessi se sono composti da più organi e manifestano più volontà. Esterni se producono effetti al di fuori dell’organi, interni se la loro influenza è limitata all’interno dell’organo. Centrali se la loro competenza si estende su tutto il territorio nazionale, locali se è limitata ad una zona determinata. Attivi se manifestano la propria volontà e la pongono in esecuzione attraverso atti tipizzati, di controllo se hanno la funzione di controllo di altri organi, consultivi se hanno la funzione di produrre pareri su materie di loro competenza.
Interferenze funzionali Un potere produce atti materialmente di competenza di un altro potere. Potere legislativo materialmente amministrative, es assunzione dipendenti all’interno delle camere, materialmente giurisdizionali es il Parlamento in seduta comune pone in stato di accusa il Presidente della Repubblica. Potere esecutivo materialmente legislative es pone in essere decreti-legge e decreti- legislativi Potere giudiziario materialmente amministrative es acquistare o alienare beni dei minori.
Costituzione Fonte più importante nell’ordinamento, è posta in una posizione gerarchicamente superiore rispetto le altre fonti.
Scritta quando è presente un testo che raccoglie tutte le disposizioni in materia costituzionale. Consuetudinaria quando sono presenti diverse leggi ordinarie che regolano la materia costituzionale. Corta quando disciplina solo la materia costituzionale. Lunga quando sono presenti disposizioni anche su altre materie. Concessa quando è prodotta per volontà di un monarca. Votata quando è manifestazione della volontà del popolo attraverso i suoi rappresentanti. Programma quando disciplina una situazione non ancora esistente, di bilancio quando disciplina una realtà. Flessibile quando le norme costituzionali e quelle ordinarie sono poste sullo stesso piano e le seconde possono abrogare le prime. Rigida quando la norma costituzionale prevale gerarchicamente ed è necessario un procedimento aggravato per modificarla.
Costituzione Italiana Entrata in vigore il 1 Gennaio del 1948 dopo esser stata approvata il 22 Dicembre dell’anno precedente. É una costituzione scritta, rigida, corta, votata e convenzionale in quanto frutto dell’accordo di tre differenti correnti politiche: liberale, marxista e cattoliche.
Forme di governo Parlamentare quando la relazione tra Governo e Parlamento si basa su un rapporto fiduciario e il secondo svolge una funzione di controllo sul primo. Presidenziale quando i tre poteri sono nettamente divisi, il Capo dello Stato ha funzione esecutiva e di indirizzo politico mentre la funzione legislativa è affidata all’assemblea elettiva. Semi-presidenziale quando il potere esecutivo è condiviso dal Capo dello Stato e il Presidente e il secondo prevale sul primo. Direttoriale quando il potere esecutivo è affidato ad un collegio. Assembleare quando è l’assemblea legislativa a nominare il governo.
Voto Elettorato attivo per il Parlamento è il diritto del cittadino di manifestare il suo diritto di voto, si acquista a 18 anni per la Camera del Deputati, a 25 per il Senato della Repubblica. Elettorato passivo è il diritto ad essere eletti, si acquisisce a 25 per la Camera e a 40 per il Senato. Il voto è segreto, personale, libero, eguale e un dovere civico.
Rappresentanza Viene acquisita in seguito all’elezione, si perde con la fine della legislatura o in caso di scioglimento anticipato delle camere da parte del Presidente della Repubblica, gli eletti rappresentano la nazione (ex art. 67 Cost.) quindi non esiste alcun rapporto giuridico tra eletti ed elettori. La rappresentatività è l’effettiva capacità dell’eletto di identificare il volere del popolo e di attuarlo.
Sistemi elettorali Maggioritario se in seguito alle elezioni i seggi vengono assegnati al partito che ottiene la maggioranza dei voti, garantisce un’alta stabilità ma non rappresenta fedelmente la volontà elettorale. Proporzionale se i seggi vengono assegnati a vari gruppi parlamentari in ragione della proporzione di voti ricevuti alle elezioni, comporta un forte frazionamento politico e non permette la formazione di una maggioranza duratura.
Ineleggibilità, Incandidabilità e Incompatibilità