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Articoli selezionati dalla Costituzione Italiana che riguardano il Parlamento, i suoi rappresentanti e i suoi poteri, nonché la separazione dei poteri tra il Parlamento, il Governo e il Potere Giudiziario. Il documento illustra come il potere legislativo appartiene al Parlamento, il potere esecutivo al Presidente della Repubblica e al Governo, e il potere giudiziario a tribunali indipendenti.
Tipologia: Appunti
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Titolo I Norme fondamentali Art. 1 - La Costituzione (1) La Finlandia è una repubblica sovrana. (2) La costituzione della Finlandia è dettata dalla presente legge costituzionale. La costituzione garantisce l'inviolabilità della dignità dell'uomo insieme alle libertà e ai diritti individuali; essa promuove la giustizia sociale. (3) La Finlandia partecipa alla cooperazione internazionale finalizzata alla tutela della pace, dei diritti umani e dello sviluppo sociale. Art. 2 - La democrazia e il governo delle leggi (1) I pubblici poteri appartengono al popolo che è rappresentato dal Parlamento. (2) Il principio democratico comporta il diritto di ciascuno a partecipare allo sviluppo della società e a influenzare così le proprie condizioni di vita. (3) L'esercizio dei poteri pubblici poggia sulla legge. Ogni attività pubblica è rigorosamente soggetta alla legge. Art. 3 - Governo parlamentare e separazione dei poteri (1) Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento, il quale delibera in materia di bilancio. (2) Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica e dal Governo, i cui componenti devono godere della fiducia del Parlamento. (3) Il potere giudiziario è esercitato da tribunali indipendenti, di cui la Corte suprema e la Corte suprema amministrativa costituiscono le più alte istanze. Art. 4 - Il territorio finlandese Il territorio finlandese è indivisibile. I confini nazionali non pssono essere modificati senza il consenso del Parlamento. Art. 5 - La cittadinanza finlandese (1) La cittadinanza finlandese si acquisisce alla nascita e attraverso la cittadinanza dei genitori, così come specificato dalla legge. La cittadinanza può anche essere conferita per estensione o su richiesta, in base a criteri stabiliti dalla legge. (2) Nessuno può essere spogliato o liberato dalla propria cittadinanza finlandese se non per ragioni stabilite dalla legge e solo se è già in possesso o se è in procinto di ottenere la cittadinanza di un altro Stato. Titolo 2 Diritti e libertà fondamentali Art. 6 - Eguaglianza (1) Ognuno è uguale davanti alla legge. (2) Nessuno, senza giustificato motivo, può essere discriminato da altri sulla base del sesso, dell'età, dell'origine, della lingua, della religione, delle convinzioni, delle opinioni, della salute, di una disabilità o di altre ragioni che riguardano la propria persona. (^) Traduzione di CARLO FUSARO.
(3) I minori hanno diritto ad uguale trattamento come individui; ad essi deve essere permesso di concorrere alle decisioni che li riguardano in misura che corrisponde al loro grado di maturità. (4) L'uguaglianza fra i sessi è promossa sia nelle attività sociali sia nella vita lavorativa, con particolare riferimento alla determinazione del salario e delle altre condizioni di impiego, come specificato dalla legge. Art. 7 - Il diritto alla vita, alla libertà personale e all'integrità fisica (1) Ognuno ha diritto alla vita, alla libertà personale, all'integrità e alla sicurezza personali. (2) Nessuno può essere condannato alla pena di morte, torturato o comunque subire trattamenti che violino la dignità umana. (3) La integrità personale dell'individuo non può essere violata, nè alcuno può essere privato della libertà in modo arbitrario o senza una ragione prevista dalla legge. Le pene che comportano una privazione della libertà personale possono essere inflitte solo da un tribunale. La legittimità di altre forme di privazione della libertà può sempre essere impugnata davanti a un tribunale. I diritti di quanti sono stati privati della libertà personale sono garantiti dalla legge. Art. 8 - Principio di legalità e processo penale Nessuno può essere dichiarato colpevole o condannato a una pena detentiva sulla base di un fatto che non era considerato punibile dalla legge al momento in cui è stato commesso. La pena inflitta per un reato non può essere più grave di quanto previsto dalla legge al momento in cui il reato è stato commesso. Art. 9 - Libertà di circolazione (1) I cittadini finlandesi e gli stranieri legalmente residenti in Finlandia hanno il diritto di circolare liberamente nel paese e di scegliere il luogo di residenza. (2) Ognuno ha il diritto di lasciare il paese. Limitazioni a questo diritto devono essere previste dalla legge, nella misura in cui siano necessarie per garantire i procedimenti giudiziari e l'applicazione delle pene ovvero per l'adempimento del dovere di difendere la nazione. (3) Ai cittadini finlandesi non può essere impedito di entrare in Finlandia, né essi possono essere deportati o estradati o trasferiti dalla Finlandia in un altro paese contro la loro volontà. (4) Il diritto degli stranieri di entrare in Finlandia e di rimanere nel paese è disciplinato dalla legge. Uno straniero o una straniera non può essere deportato o deportata, estradato o estradata, respinto o respinta verso un altro paese, nel caso in cui egli o ella a seguito di ciò rischi una condanna a morte, la tortura o altri trattamenti che violino la dignità umana. Art. 10 - Diritto alla riservatezza (1) La vita privata, l'onore e il privato domicilio di ognuno sono garantiti. La legge detta disposizioni più specifiche sulla protezione dei dati personali. (2) La segretezza della corrispondenza, delle telefonate e di altre comunicazioni confidenziali è inviolabile. (3) La legge può disciplinare misure in deroga alla tutela del domicilio, ove siano necessarie allo scopo di garantire diritti e libertà fondamentali o che siano necessarie a fini investigativi. Inoltre la legge può dettare disposizioni riguardanti limiti alla segretezza delle comunicazione, purché siano necessarie a fini investigativi in relazione a delitti che mettano a repentaglio la sicurezza dei singoli o della società o
(2) Le autorità pubbliche, sulla base di specifiche disposizioni di legge, garantiscono a ciascuno e a ciascuna pari opportunità di ottenere ulteriori servizi in materia di istruzione in rapporto alle proprie capacità e alle proprie particolari necessità, così come la possibilità di sviluppare la propria personalità senza incontrare ostacoli di natura economica. (3) E' garantità la libertà della scienza, delle arti e dell'alta istruzione. Art. 17 - Diritto alla propria lingua e cultura (1) Le lingue nazionali della Finlandia sono il finlandese e lo svedese. (2) La legge garantisce il diritto di ognuno di usare la propria lingua, finlandese o svedese, davanti ai tribunali e alle altre autorità e di avere documenti ufficiali in quella lingua. La legge detta norme sul diritto dei Sami di usare la lingua sami davanti alle autorità. La legge garantisce i diritti delle persone che usano la lingua dei segni e delle persone che necessitano di sostegno per l'interpretazione o la traduzione a causa di disabilità. Art. 18 - Diritto alla lavoro e libertà di impresa (1) Ognuno ha diritto di guadagnare il proprio sostentamento mediante l'impiego, la professione o l'attività commerciale di propria scelta, così come previsto dalla legge. Le autorità pubbliche hanno il compito di tutelare la forza lavoro. (2) Le autorità pubbliche promuovono l'occupazione e il lavoro al fine di garantire ad ognuno il diritto di lavoro. La legge detta norme sul diritto di ricevere la formazione professionale. (3) Nessuno può essere licenziato senza motivo legale. Art. 19 - Diritto alla sicurezza sociale (1) Coloro i quali non sono in grado di procurarsi i mezzi necessari a una vita dignitosa hanno diritto di ricevere ciò che è indispensabile alla sussistenza e assistenza. (2) La legge garantisce a ciascuno e ciascuna il diritto alla sussistenza in caso di disoccupazione, malattia e disabilità, e in vecchiaia, così come in caso di nascita di un figlio o di perdita di chi lo o la mantiene. (3) Le autorità pubbliche garantiscono ad ognuno, così come specificamente previsto dalla legge, adeguati servizi sociali, sanitari e medici; esse promuovono la salute della popolazione. Inoltre le autorità pubbliche sostengono le famiglie e coloro che sono responsabili di minori, in modo che possano assicurare il benessere e lo sviluppo personale di essi. (4) Le autorità pubbliche promuovono il diritto di ognuno alla casa, nonché la possibilità di provvedere da sé alla propria abitazione. Art. 20 - Responsabilità per l'ambiente (1) La natura e la biodiversità, l'ambiente e il patrimonio nazionale sono responsabilità di ciascuno e di ciascuna. (2) Le autorità pubbliche fanno tutto quanto è nelle loro possibilità per garantire a tutti il diritto a un ambiente sano, nonché la possibilità di concorrere alla decisioni che riguardano l'ambiente in cui vivono. art. 21 - Diritto alla tutela giudiziaria (1) Ognuno ha il diritto di ottenere che il proprio caso sia trattato appropriatamente e senza indebito ritardo dal tribunale competente o da altra pubblica autorità, così come di ottenere che sia pronunciata una sentenza relativa ai propri diritti o alle proprie obbligazioni da parte di un tribunale o di un altro organo giudiziario indipendente.
(2) La legge detta norme sulla pubblicità dei processi, sul diritto di essere sentiti, sul diritto di ottenere una sentenza motivata e sul diritto di appello, così come le ulteriori garanzie di giusto processo e buona amministrazione. Art. 22 - Protezione dei diritti e delle libertà fondamentali Le pubbliche autorità garantiscono l'osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti umani. Art. 23 - Diritti e libertà fondamentali in situazioni di emergenza La legge può prevedere temporanee deroghe ai diritti e alle libertà fondamentali le quali siano compatibili con gli impegni internazionali della Finlandia in materia di diritti umani, ove siano considerate necessarie, in caso di attacco armato contro la Finlandia o in caso di un'emergenza che minacci la nazione e che, in base alla legge, sia tanto grave da essere assimilata a un attacco armato. Titolo 3 Il Parlamento e i Rappresentanti Art. 24 - Il Parlamento e i Rappresentanti (1) Il Parlamento è unicamerale. E' composto da duecento rappresentanti che sono eletti per un mandato della durata di quattro anni. (2) Il Parlamento entra in carica a partire dal momento in cui i risultati delle elezioni parlamentari sono proclamati e dura fino alle successive elezioni. Art. 25 - Elezioni parlamentari (1) I Rappresentanti sono eletti con voto diretto, proporzionale e segreto. Ogni cittadino e cittadina con diritto di voto ha un voto uguale. (2) Ai fini delle elezioni parlamentari il territorio nazionale è diviso, tenendo conto del numero dei cittadini e cittadine finlandesi, in non meno di dodici e non più di diciotto circoscrizioni. Inoltre, le isole Ǻland costituiscono una circoscrizione a sé per l'elezione di un rappresentante. (3) Il diritto di presentare candidature alle elezioni parlamentari appartiene ai partiti politici registrati e, in base alla legge, a gruppi di persone titolari del diritto di voto. (4) La legge detta disposizioni più specifiche sul calendario delle elezioni parlamentari, sulla presentazione dei candidati, sul procedimento elettorale e sulle circoscrizioni. Art. 26 - Elezioni parlamentari anticipate (1) Il Presidente della Repubblica, sulla base di una motivata proposta del Primo Ministro, e dopo aver sentito i gruppi parlamentari, mentre il Parlamento è in sessione, può indire elezioni parlamentari anticipate. Successivamente, il Parlamento delibera quando interrompere la propria attività prima del voto. (2) Dopo le elezioni anticipate, il Parlamento si riunisce il primo giorno di calendario del mese che comincia novanta giorni dopo il voto, a meno che il Parlamento stesso abbia stabilito una convocazione in data anteriore. Art. 27 - Eleggibilità e requisiti per l'ufficio di Rappresentante (1) Chiunque goda del diritto di voto e non sia sotto tutela legale può essere candidato alle elezioni parlamentari. (2) I militari, tuttavia, non possono essere eletti Rappresentanti. (3) Il Cancelliere di giustizia del Governo, l'Ombudsman parlamentare, i giudici della Corte suprema e della Corte suprema amministrativa e il Procuratore generale non
violato l'ordine o sospenderlo o sospenderla dalla partecipazione alle sedute fino a un massimo di due settimane. Art. 32 - Conflitto di interessi Il o la Rappresentante non può partecipare alla discussione istruttoria e alla deliberazione su qualsiasi oggetto che lo o la riguardi personalmente. Tuttavia, egli o ella può partecipare al dibattito su tali oggetti in assemblea. Inoltre, un a una Rappresentante non può partecipare alla discussione istruttoria in Commissione su questioni che riguardano l'esercizio del controllo sull'adempimento dei propri doveri d'ufficio. Titolo 4 Attività parlamentare Art. 33 - Sessioni parlamentari (1) Il Parlamento è convocato in sessione ogni anno in data che esso stesso stabilisce, in base alla quale il Presidente della Repubblica dichiara la sessione aperta. (2) La sessione prosegue fino al giorno in cui il Parlamento è convocato per la successiva sessione. Tuttavia, l'ultima sessione parlamentare di una legislatura continua fino a che il Parlamento stabilisce di concludere la sua attività. Successivamente, il Presidente dichiara conclusa l'attività parlamentare per quella legislatura. Tuttavia il Presidente del Parlamento ha sempre il diritto di convocare l'assemblea, se necessario, prima del giorno delle elezioni. Art. 34 - Il Presidente e il Consiglio di Presidenza (1) Il Parlamento elegge fra i propri componenti un Presidente e due Vicepresidenti per ciascuna sessione parlamentare. (2) L'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti è a scrutinio segreto. Il o la Rappresentante che riceve più di metà dei voti è eletto o eletta. Se nessuno ottiene la richiesta maggioranza nel corso delle prime due votazioni, il o la Rappresentante che ottiene più voti alla terza votazione è eletto o eletta. (3) Il Presidente, i Vicepresidenti e i Presidenti delle Commissioni parlamentari costituiscono il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza detta istruzioni sull'organizzazione del lavoro parlamentare e decide, sulla base della Costituzione e del Regolamento parlamentare, in ordine alle procedure che devono essere osservate nell'attività del Parlamento. Il Consiglio di Presidenza può avanzare proposte di legge o emendamenti a leggi che regolano il personale del Parlamento ovvero proposte o emendamenti al Regolamento parlamentare, così come proposte in ordine ad altre disposizioni che regolano l'attività del Parlamento. Art. 35 - Commissioni parlamentari (1) Per ciascuna legislatura il Parlamento nomina la Gran Commssione, la Commissione costituzionale, la Commisssione Affari esteri, la Commissione Finanze e le altre Commissioni permanenti individuate dal Regolamento. Inoltre, il Parlamento può istituire Commissioni ad hoc per istruire o indagare su una specifica materia. (2) La Gran Commissione è formata da 25 componenti. La Commissione costituzionale, la Commissione Affari esteri e la Commissione Finanze hanno almeno diciassette componenti ciascuna. Le altre Commissioni permanenti hanno almeno undici componenti ciascuna. Inoltre, ogni Commissione ha il necessario numero di componenti supplenti.
(3) Una Commissione è in numero legale se sono presenti almeno due terzi dei suoi componenti, a meno che un numero legale più alto sia stato specificamente fissato per un determinato oggetto. Art. 36 - Altri organi e delegati eletti dal Parlamento (1) Il Parlamento elegge i suoi fiduciari per la vigilanza sull'amministrazione e l'attività dell'Istituto di assicurazione sociale, secondo quanto specificato dalla legge. (2) Il Parlamento elegge altri organi previsti dalla Costituzione, da una legge o dal Regolamento parlamentare. (3) La legge o il Regolamento parlamentare disciplinano l'elezione dei delegati parlamentari negli organi previsti da accordi internazionali o da altri organismi internazionali. Art. 37 - Elezione degli organi del Parlamento (1) Le Commissioni e gli altri organi del Parlamento sono nominati nel corso della prima sessione parlamentare di ciascuna legislatura e durano in carica per la durata di essa, a meno che la Costituzione o il Regolamento parlamentare o altre specifiche disposizioni dettate dal Parlamento per uno specifico organo parlamentare non dispongano diversamente. Tuttavia, su proposta del Presidente del Parlamento, l'Assemblea può accogliere la proposta di rieleggere una Commissione o un altro organo nel corso della legislatura. (2) Il Parlamento elegge i membri delle Commissioni e degli altri organi parlamentari. A meno che l'elezione non avvenga nemine contradicente , si applica il criterio proporzionale. Art. 38 - Ombudsman parlamentare (1) Il Parlamento nomina per un mandato di quattro anni un Ombudsman parlamentare e due Vice-Ombudsman, fra coloro che abbiano notevole competenza giuridica. Le norme sull'Ombudsman si applicano, nella misura del possibile, ai Vice- Ombudsman. (2) L'Assemblea, previo parere della Commissione costituzionale, può, per ragioni particolarmente gravi, destituire l'Ombudsman prima della fine del suo mandato con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei voti. Art. 39 - Iniziativa ai fini dell'esame da parte del Parlamento (1) L'iniziativa davanti al Parlamento è assunta su proposta del governo o a seguito della mozione di un Rappresentante, ovvero secondo altre forme previste dalla Costituzione o dal Regolamento parlamentare. (2) I Rappresentanti possono avanzare:
(3) Su qualsiasi questione rilevante è possibile provocare un dibattito in seduta plenaria secondo le disposizioni del Regolamento parlamentare. (4) Il Parlamento non delibera sulle questioni di cui al presente articolo. Nell'esame di tali questioni, è possibile sollevare le eccezioni di cui all'art. 31 comma 1 a proposito del diritto di parola. Art. 46 - Relazioni da sottoporre al Parlamento (1) Il Governo presenta al Parlamento relazioni annuali sulle proprie attività e sulle misure adottate a seguito di indirizzi parlamentari, così come relazioni annuali sulla finanza statale e sul rispetto del bilancio. (2) Ulteriori relazioni sono sottoposte al Parlamento in base alla Costituzione, alla legge o al Regolamento parlamentare. Art. 47 - Diritto del Parlamento all'informazione (1) Il Parlamento ha il diritto di ricevere dal Governo le informazioni necessarie all'esame delle diverse questioni. Il Ministro competente garantisce che le Commissioni e gli altri organi parlamentari ricevano senza ritardo i documenti necessari e le altre informazioni in possesso delle autorità. (2) Ogni Commissione ha il diritto di ottenere dal Governo e dal Ministro competente le informazioni relative alle materie di propria competenza. La Commissione può indirizzare documenti al Governo o a un Ministro sulla base delle informazioni ricevute. (3) Ogni Rappresentante ha il diritto ad avere le informazioni che sono in possesso delle autorità e che siano necessari allo svolgimento del suo ufficio, nella misura in cui non si tratti di informazioni segrete ovvero nella misura in cui non riguardino il progetto di bilancio in fase di predisposizione. (4) Inoltre il diritto del Parlamento all'informazione sugli affari internazionali è disciplinato dalle disposizioni dettate da altri articoli della Costituzione. Art. 48 - Diritto dei Ministri, dell'Ombudsman e del Cancelliere di giustizia di partecipare alle sedute (1) I Ministri hanno il diritto di essere presenti e di partecipare ai dibattiti in seduta plenaria del Parlamento anche se non ne sono componenti. Un Ministro non può essere componente di una Commissione parlamentare. Nel caso in cui un Ministro eserciti le funzioni di Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 59, non può prendere parte all'attività parlamentare. (2) L'Ombudsman parlamentare e il Cancelliere di giustizia possono essere presenti e partecipare ai dibattiti del Parlamento in seduta plenaria quando siano discusse le loro relazioni o altre questioni prese in esame per loro iniziativa. Art. 49 - Principio di continuità (1) L'esame di oggetti non esauriti in una sessione parlamentare prosegue nella sessione seguente, a meno che - nel frattempo - non si siano tenute elezioni parlamentari. (2) Tuttavia, l'esame di una interpellanza e di una dichiarazione del Governo non prosegue nella sessione successiva. L'esame di una relazione del Governo prosegue nella sessione successiva solo se il Parlamento così delibera specificamente. (3) Ove necessario, l'esame di questioni internazionali pendenti può continuare anche nella sessione parlamentare successiva alle elezioni. Art. 50 - Pubblicità dei lavori parlamentari
(1) Le sedute plenarie del Parlamento sono pubbliche, a meno che l'Assemblea per ragioni assai gravi non decida diversamente per uno specifico oggetto. Il Parlamento pubblica i suoi atti secondo le norme del Regolamento parlamentare. (2) Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. Tuttavia una Commissione può aprire al pubblico le riunioni dedicate alla raccolta delle informazioni a fini istruttori. I verbali e altri documenti delle Commissioni sono disponibili al pubblico, a meno che una Commissione per ragioni stringenti decida altrimenti per uno specifico oggetto. (3) I componenti delle Commissioni mantengono il livello di riservatezza ritenuto necessario dalla Commissione. Tuttavia, laddove la Commissione prenda in esame questioni che riguardino le relazioni internazionali della Finlandia oppure gli affari dell'Unione Europea, i suoi componenti mantengono il livello di riservatezza giudicato necessario dalla Commissione Affari esteri o dalla Gran Commissione, sentito il parere del Governo. Art. 51 - Lingue usate nell'attività parlamentare (1) Il finlandese e lo svedese sono le lingue di lavoro in Parlamento. (2) Il Governo e le altre autorità presentano i documenti relativi a materie che devono essere prese in esame in Parlamento redatti sia in finlandese sia in svedese. Allo stesso modo, le repliche e le comunicazioni parlamentari, le relazioni e le risoluzioni delle Commissioni, così come le proposte scritte del Consiglio di presidenza, sono scritte in finlandese e in svedese. Art. 52 - Regolamento parlamentare e altre istruzioni e regole procedurali (1) Norme di dettaglio sulle procedure da seguire in Parlamento, così come negli organi del Parlamento e nell'attività parlamentare sono dettate dal Regolamento parlamentare. Il Regolamento parlamentare è adottato in seduta plenaria applicando la procedura per l'esame delle proposte di legge ed è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi della Finlandia. (2) Il Parlamento può adottare direttive per l'organizzazione dell'amministrazione interna, per le elezioni da svolgersi in Parlamento e per altre attività parlamentari. Inoltre, il Parlamento può adottare disposizioni procedurali relative agli organi da esso nominati. Art. 53 - Referendum (1) La decisione di tenere un referendum consultivo è presa mediante approvazione di una legge che contiene le disposizioni sulla data del referendum e sulle opzioni sottoposte agli elettori. (2) La legge detta disposizioni sul procedimento referendario. Titolo 5 Il Presidente della Repubblica e il Governo Art. 54 - Elezione del Presidente della Repubblica (1) Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio diretto per un mandato di sei anni, Il Presidente deve essere cittadino o cittadina finlandese dalla nascita. La stessa persona può essere eletta Presidente per non più di due mandati consecutivi. (2) Il candidato o la candidata che ottiene più della metà dei voti è eletto o eletta Presidente. Se nessuno dei candidati ottiene la maggioranza dei voti, si tiene una nuova votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti. E' eletto o eletta Presidente il candidato o la candidata che, nella nuova votazione, ottiene più voti. Se
relative alle nomine militari e a materie che concernono l'Ufficio del Presidente della Repubblica in base alla legge. Art. 59 - Supplenza del Presidente Se il Presidente della Repubblica non è in condizione di esercitare le sue funzioni, queste sono assunte dal Primo Ministro o, se anche il Primo Ministro non può, dal Ministro che esercita le funzioni di Vice Primo Ministro. Art. 60 - Il Governo (1) Il Governo è costituito dal Primo Ministro e dal necessario numero di Ministri. I Ministri devono essere cittadini finlandesi noti per onestà e competenza. (2) I Ministri sono responsabili davanti al Parlamento degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. I Ministri sono responsabili delle decisioni assunte in occasione delle riunioni del Governo nel caso in cui abbiano preso parte al relativo esame, a meno che non abbiano messo a verbale parere contrario. Art. 61 - Formazione del Governo (1) Il Parlamento elegge il Primo Ministro, che è successivamente nominato dal Presidente della Repubblica. Il Presidente nomina poi gli altri Ministri nel rispetto delle proposte del Primo Ministro. (2) Prima dell'elezione del Primo Ministro, i gruppi rappresentati in Parlamento negoziano il programma politico e la composizione del Governo. In base all'esito di queste trattative, sentito il Presidente del Parlamento e i gruppi parlamentari, il Presidente comunica al Parlamento chi è il candidato a Primo Ministro. Il candidato è eletto Primo Ministro se la sua elezione è approvata in Assemblea dalla metà più uno dei voti espressi a scrutinio palese. (3) Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, un altro candidato viene proposto seguendo la medesima procedura. Se il secondo candidato non ottiene la metà più uno dei voti, il Parlamento procede all'elezione diretta del Primo Ministro. In tal caso è eletto colui o colei che ottiene più voti. (4) Il Parlamento si riunisce durante il processo di formazione del Governo e quando la composizione del Governo viene modificata in misura determinante. Art. 62 - Presentazione del programma del Governo Il Governo presenta senza indugio il proprio programma al Parlamento sotto forma di dichiarazione. Lo stesso avviene quando la composizione del Governo viene modificata in misura determinante. art. 63 - Interessi personali dei Ministri (1) Fintanto che mantiene l'incarico di Ministro, un componente o una componente del Governo non può detenere altra carica pubblica o intraprendere altri compiti che possano ostacolare l'esercizio delle sue funzioni ministeriali o compromettere la credibilità della sua attività di Ministro. (2) Immediatamente dopo la nomina, i Ministri devono comunicare al Parlamento l'elenco delle loro attività commerciali, delle partecipazioni detenute e degli altri elementi significativi del loro patrimonio, così come devono comunicare tutte le altre funzioni, diverse da quella di Ministro, che eventualmente svolgano, nonché tutti gli altri interessi che possano assumere rilevanza ai fini di una valutazione della loro attività di componente del Governo. art. 64 - Dimissioni del Governo o di un Ministro
(1) Il Presidente della Repubblica accetta su propria richiesta le dimissioni del Governo o di un Ministro. Il Presidente può altresì accettare le dimissioni di un Ministro su proposta del Primo Ministro. (2) Il Presidente in ogni caso revoca il Governo o un Ministro nel caso in cui questi non godano più della fiducia del Parlamento, anche senza richiesta. (3) Se un Ministro è eletto Presidente della Repubblica o Presidente del Parlamento, egli o ella è considerato o considerata dimissionaria dall'incarico di Ministro a partire dal giorno dell'elezione. Art. 65 - Funzioni del Governo (1) Il Governo esercita le funzioni specificamente stabilite dalla Costituzione, così come le altre funzioni di governo e amministrative assegnate ad esso o a un Ministro o comunque non attribuite alla competenza del Presidente della Repubblica o ad altra autorità pubblica. (2) Il Governo dà attuazione alle decisioni del Presidente. Art. 66 - Funzioni del Primo Ministro (1) Il Primo Ministro dirige le attività del Governo e sovrintende alla istruttoria e presa in esame delle materie che rientrano nei compiti del Governo. Il Primo Ministri presiede le sedute plenarie del Governo. (2) Nel caso in cui il Primo Ministro non possa esercitare le sue funzioni, queste sono assunte dal Ministro designato Vice Primo Ministro e, se anche il Vice Primo Ministro non può esercitarle, esse sono assunte dal Ministro più anziano. Art. 67 - Deliberazioni del Governo (1) Le questioni che rientrano nella competenza del Governo sono decise in seduta plenaria del Governo oppure presso il Dicastero competente. Questioni di rilevante importanza o questioni che sono significative per ragioni di principio, così come altre questioni il cui significato così consiglia, sono deliberate dal Governo in seduta plenaria. La legge detta più specifiche disposizioni in relazione ai poteri deliberativi del Governo. (2) Le questioni che devono essere esaminate dal Governo sono istruite dal Ministero competente. Il Governo può affidare l'istruttoria di singole questioni a Comitati di Ministri. (3) Il Governo in seduta plenaria è in numero legale se sono presenti almeno cinque Ministri. Art. 68 - Dicasteri (1) Il Governo ha il numero necessario di Dicasteri. Ogni Dicastero, nell’ambito della propria competenza, cura l'istruttoria delle questioni che devono essere prese in esame dal Governo e ai fini del buon funzionamento dell'amministrazione. (2) Ogni Dicastero è presieduto da un Ministro. (3) La legge detta disposizioni sul numero massimo di Dicasteri e sui principi generali per l'istituzione di nuovi Dicasteri. Norme sulle competenze dei Dicasteri e sulla distribuzione delle materie fra di essi, così come su altre forme di organizzazione del Governo sono dettate dalla legge o da decreto governativo. Art. 69 - Il Cancelliere di giustizia del Governo (1) Nell'ambito del Governo è istituito l'ufficio del Cancelliere di giustizia insieme al Vice Cancelliere di giustizia, i quali sono nominati dal Presidente della Repubblica fra coloro che hanno notevole competenza giuridica. Inoltre, il Presidente nomina un
(2) Il diritto dell'Assemblea legislativa delle isole Ǻland di avanzare proposte e l'approvazione di leggi adottate dall'Assemblea legislativa delle isole Ǻland sono disciplinati dalle norme della legge sull'autonomia delle isole Ǻland. Art. 76 - La legge sulla Chiesa (1) La legge sulla Chiesa detta disposizioni sull'organizzazione e l'amministrazione della Chiesa evangelica luterana. (2) Il procedimento di approvazione della legge sulla Chiesa e la titolarità dell'iniziativa legislativa ad essa relativa sono disciplinati da specifiche norme di quel codice. Art. 77 - Sanzione delle leggi (1) La legge approvata dal Parlamento viene presentata al Presidente della Repubblica ai fini della sanzione. Il Presidente decide sulla sanzione entro tre mesi dalla presentazione. Il Presidente può chiedere un parere sulla legge dalla Corte suprema o dalla Corte suprema amministrativa. (2) Se il Presidente non sanziona una legge, questa viene rinviata all'esame del Parlamento. Se il Parlamento riapprova la legge senza sostanziali modificazioni, essa entra in vigore senza sanzione. Se il Parlamento non riapprova la legge, questa si considera decaduta. Art. 78 - Esame di una legge non sanzionata Se il Presidente della Repubblica non sanziona una legge entro il termine previsto, questa viene esaminata senza indugio dal Parlamento. Dopo che la Commissione ha adottato la sua relazione, la legge viene approvata senza modificazioni oppure la respinge. La deliberazione è assunta in seduta plenaria con unica lettura, a maggioranza dei voti. Art. 79 - Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi (1) Se una legge è approvata secondo il procedimento di approvazione delle leggi costituzionali, ciò è espressamente indicato nell'intestazione. (2) Una legge sanzionata o una legge che entra in vigore senza sanzione, viene firmata dal Presidente della Repubblica e controfirmata dal Ministro competente. Il Governo provvede subito dopo a pubblicare la legge nella Raccolta ufficiale delle leggi della Finlandia. (3) Ogni legge indica la data di entrata in vigore. In casi speciali, la legge può stabilire che l'entrata in vigore sia fissata per decreto. Nel caso in cui una legge non è stata pubblicata nella data stabilita per la sua entrata in vigore, essa entra in vigore il giorno della pubblicazione. (4) Le leggi sono approvate e pubblicate in lingua finlandese e in lingua svedese. Art. 80 - Adozione di decreti e delegazione della funzione legislativa (1) Il Presidente della Repubblica, il Governo o un Ministro possono adottare decreti su autorizzazione della Costituzione o di una legge. Tuttavia, i principi che regolano i diritti e i doveri dei singoli e le altre materie oggetto di riserva di legge secondo la Costituzione sono disciplinati dalla legge. Nel caso in cui non vi siano disposizioni che indichino chi ha il potere di adottare un decreto, questo è adottato dal Governo. (2) Inoltre, altre autorità possono essere autorizzate dalla legge a dettare norme su determinate materie, se la materia lo giustifica e se la rilevanza dell’oggetto delle disposizioni non impone che siano adottate per legge o per decreto. L'ambito di una simile autorizzazione deve essere precisamente individuato.
(3) La legge detta disposizioni generali sulla pubblicazione e sull'entrata in vigore di decreti ed altre norme giuridiche. Capitolo 7 Finanza statale Art. 81 - Imposte e tasse statali (1) Le imposte statali sono disciplinate dalla legge che detta disposizioni in ordine alla base imponibile e alle aliquote, nonché in ordine alle possibilità di ricorso delle persone fisiche e giuridiche soggette a imposta. (2) I principi generali che disciplinano le tasse relative alle funzioni pubbliche, ai servizi e alle attività delle autorità statali nonché l'ammontare di esse sono disciplinate dalla legge. Art. 82 - Debito pubblico e garanzie (1) L'assunzione da parte dello Stato di debiti deve essere autorizzata dal Parlamento il quale indica il livello massimo del nuovo debito o quello dell'indebitamento complessivo dello Stato. (2) Titoli e garanzie dello Stato possono essere dati previa autorizzazione del Parlamento. Art. 83 - Bilancio dello Stato (1) Il Parlamento delibera sul bilancio dello Stato per ciascun anno fiscale. Il bilancio deve essere pubblicato nella Raccolta delle leggi della Finlandia. (2) La proposta governativa di bilancio e le altre proposte ad esso relative sono presentate al Parlamento con notevole anticipo sull'anno fiscale cui si riferiscono. Le disposizioni dell'art. 71 si applicano anche all'integrazione e al ritiro della proposta di bilancio. (3) Ciascun Rappresentante può, in base alla proposta di bilancio, presentare una mozione di bilancio per proporre un'allocazione di fondi o altre decisioni da inserirsi in bilancio. (4) Adottata l'appropriata relazione da parte della Commissione Finanze del Parlamento, il bilancio è adottato con unica lettura dal Parlamento in seduta plenaria. Disposizioni più specifiche sull'esame della proposta di bilancio in Parlamento sono dettate dal Regolamento parlamentare. (5) Nel caso in cui la pubblicazione del bilancio dello Stato avvenga oltre l'inizio del nuovo anno finanziario, il progetto di bilancio del Governo viene applicato come bilancio provvisorio nei modi stabiliti dal Parlamento. Art. 84 - Contenuti del bilancio (1) Il bilancio dello Stato contiene le stime delle entrate annuali e il riparto delle spese annuali dello Stato, le ragioni di esse e ulteriori giustificazioni delle decisioni di bilancio. La legge può prevedere che, per certe entrate e spese direttamente collegate fra loro, il bilancio contenga una previsione di entrata e di uscita che corrisponde alla differenza fra le une e le altre. (2) Le previsioni di entrata del bilancio devono coprire le uscite da esso previste. La legge prevede la possibilità che, per coprire le uscite, si tenga conto dell'attivo o del deficit risultante dal rendiconto finale dello Stato. (3) La legge prevede che le previsioni di entrata e di uscita che riguardano entrate e uscite fra loro collegate possano essere incluse in bilancio per più anni finanziari.
Art. 91 - La Banca di Finlandia (1) La Banca di Finlandia opera sotto la protezione e la vigilanza del Parlamento come previsto dalla legge. Allo scopo di vigilare sull'attività della Banca di Finlandia, il Parlamento ne elegge i governatori. (2) La competente Commissione parlamentare e i governatori hanno il diritto di ottenere le informazioni necessarie per esercitare la vigilanza sull'attività della Banca di Finlandia. Art. 92 - Patrimonio dello Stato (1) La legge detta norme sulla competenza e sulle procedure di esercizio delle prerogative degli azionisti delle imprese effettivamente controllate dallo Stato. Disposizioni sulla necessità dell'autorizzazione del Parlamento per l'acquisto o la cessione dell'effettivo controllo statale su un impresa sono pure dettate dalla legge. (2) Il patrimonio immobiliare dello Stato può essere ceduto solo previo consenso del Parlamento o sulla base della legge. Chapter 8 International relations Art. 93 - Competenze in materia di politica estera (1) La politica estera della Finlandia è guidata dal Presidente della Repubblica in collaborazione con il Governo. Tuttavia, è il Parlamento che autorizza la ratifica degli accordi internazionali della Finlandia e li denuncia, e delibera in ordine all'esecuzione delle obbligazioni internazionali assunte, nei limiti previsti dalla Costituzione. Il Presidente decide in ordine alla guerra e alla pace, col consenso del Parlamento. (2) Il Governo ha la responsabilità di predisporre l'adozione delle decisioni dell'Unione Europea, e decide sulle corrispondenti misure finlandesi, a meno che tale decisione richieda l'approvazione del Parlamento. Il Parlamento concorre a predisporre l'adozione delle decisioni dell'UE, nei limiti previsti dalla Costituzione. (3) Il Ministro competente per gli affari esteri ha il compito di presentare le più rilevanti prese di posizione di politica estera agli altri Stati e alle organizzazioni internazionali. Art. 94 - Ratifica e denuncia degli accordi internazionali (1) L'autorizzazione alla ratifica del Parlamento è richiesta per i trattati e per gli altri accordi internazionali che contengano disposizioni di natura legislativa, che siano altrimenti rilevanti, o che comunque la Costituzione prevede richiedano l'approvazione del Parlamento. L'autorizzazione è anche richiesta per denunciare tali accordi. (2) Le deliberazioni in ordine all'autorizzazione alla ratifica e alla denuncia degli accordi internazionali sono assunte maggioranza dei voti. Tuttavia, se la proposta riguarda la Costituzione o la modifica dei confini nazionali, la delibera è assunta a maggioranza dei due terzi dei voti. (3) Nessun accordo internazionale può mettere a repentaglio le basi democratiche della Costituzione. Art. 95 - Esecuzione degli accordi internazionali (1) Le disposizioni di trattati ed altri accordi internazionali, nella misura in cui abbiano natura legislativa, ricevono esecuzione mediante legge. Negli altri casi, gli accordi internazionali hanno esecuzione mediante decreto del Presidente della Repubblica. (2) Le proposte di legge del Governo volte a dare esecuzione ad accordi internazionali sono prese in esame secondo l'ordinario procedimento legislativo. Tuttavia, se la
proposta riguarda la Costituzione o una modifica al territorio nazionale, il Parlamento la adotta, senza accantonamento, con deliberazione assunta a maggioranza di almeno due terzi dei voti. (3) Una legge può disporre che ai fini dell'esecuzione di un accordo internazionale l'entrata in vigore di questo sia stabilita in base a un successivo decreto. La legge detta disposizioni generali in ordine alla pubblicazione dei trattati e degli altri accordi internazionali. Art. 96 - Partecipazione del Parlamento alla predisposizione delle decisioni dell'Unione Europea (1) Il Parlamento esamina le proposte di legge, gli accordi e le altre misure che devono essere decise dall'UE e che, altrimenti, secondo la Costituzione, ricadrebbero nelle competenze del Parlamento. (2) Il Governo, ai fini della fissazione della posizione del Parlamento, presenta ad esso le proposte di cui al comma precedente, mediante apposita comunicazione, da farsi non appena aver ricevuto notizia della proposta. La proposta è esaminata dalla Gran Commissione e di norma da una o più delle altre Commissioni per il parere alla Gran Commissione. Tuttavia, la Commissione Affari esteri prende comunque in esame le proposte in materia di politica estera e della sicurezza. Ove necessario, la Gran Commissione o la Commissione Affari esteri indirizzano al Governo una risoluzione sulla proposta. Inoltre, il Consiglio di Presidenza può deliberare che la materia sia messa in discussione in seduta plenaria, senza che nel corso di essa il Parlamento si pronunci. (3) Il Governo fornisce alle Commissioni competenti le informazioni relative all'esame della materia in sede di UE. La Gran Commissione e la Commissione affari esteri devono anche essere informate della posizione del Governo sulla materia. Art. 97 - Diritto del Parlamento di ottenere informazioni sugli affari internazionali (1) La Commissione affari esteri del Parlamento riceve dal Governo, su richiesta o quando sia comunque necessario, relazioni su materie che riguardano la politica estera e di sicurezza. A sua volta, la Gran Commissione del Parlamento riceve relazioni in ordine all'esame della altre materie in sede di UE. Il Consiglio di Presidenza può deliberare che una relazione sia posta in discussione in seduta plenaria, nel corso della quale, tuttavia, nessuna decisione può essere assunta dall'Assemblea. (2) Il Primo Ministro presenta al Parlamento o in Commissione, in anticipo, informazioni sulle questioni che devono essere discusse in seno al Consiglio europeo, e informa immediatamente sull’esito delle riunioni di questo. Lo stesso vale quando vengono predisposte modifiche ai trattati istitutivi dell'Unione Europea. (3) La Commissione competente può adottare una risoluzione indirizzata al Governo sulla base delle relazioni e delle informazioni di cui ai commi precedenti. Titolo 9 Amministrazione della giustizia Art. 98 - Tribunali (1) La Corte suprema, la Corte d'appello e le Corti distrettuali costituiscono i tribunali ordinari. (2) La Corte suprema amministrativa e le Corti amministrative regionali costituiscono i tribunali amministrativi.