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Fondamenti del Diritto Costituzionale Italiano: Norme, Criteri e Fonti, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

Una panoramica dettagliata sulle norme, i criteri e le fonti del Diritto Costituzionale Italiano. il criterio gerarchico per la risoluzione delle antinomie, le fonti dell'Ordinamento Costituzionale, la rigidezza costituzionale e le leggi di revisione costituzionale. Viene inoltre discusso il principio di riserva di legge, leggi ordinarie, decreti legislativi e il referendum abrogativo.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 05/01/2021

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10. LE FONTI DEL DIRITTO.
Sono FONTI DEL DIRITTO tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme
giuridiche.
A. Antinomie
- con tale termine, si indicano i contrasti che si creano fra norme che disciplinano una
medesima fattispecie in modo diverso.
L’esigenza di certezza del diritto, impone che le antinomie vengano risolte attraverso
l’applicazione di una serie di criteri che consentano di individuare l’unica norma da applicare al
caso concreto.
B. Criterio Cronologico
Quando due norme confliggenti sono poste da fonti dello stesso tipo (ed es. due leggi o due
regolamenti), il criterio per eliminare le antinomie è quello cronologico, in base al quale si applica
la norma successiva. Quella precedente si ritiene abrogata.
In base all’art. 15 delle preleggi, che regola l’applicazione del criterio cronologico, l’abrogazione
può essere:
-espressa quando è lo stesso legislatore a disporla
-tacita quando la disciplina successiva è incompatibile con la precedente o regola in
modo diverso la materia
-innominata quando il legislatore prevede l’abrogazione, ma non specifica quali norme ne
siano oggetto (“es. sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge”)
C. Criterio Gerarchico
Quando le norme confliggenti provengono da fonti diverse (es. Costituzione e Leggi ordinarie), la
risoluzione delle antinomie segue il criterio gerarchico.
Il giudice deve provvedere alla disapplicazione delle norme in contrasto.
Quando la norma di grado superiore interviene dopo quella di grado inferiore, dottrina e
giurisprudenza tendono a risolvere il conflitto in termini di abrogazione.
D. Criterio della Specialità
Quando la stessa materia è disciplinata da 2 norme, una generale e una speciale, si segue il criterio
della specialità, in base al quale la norma dettata per un caso particolare prevale su quella avente
carattere generico. lex specialis derogat generali.
11. INTERPRETAZIONE DELLE FONTI.
L’interpretazione delle fonti si intende quell’attività finalizzata ad individuare le norme ricavabili da
una dispostone e a determinare il loro significato linguistico.
L’interpretazione può essere :
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10. LE FONTI DEL DIRITTO.

Sono FONTI DEL DIRITTO ➔ tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche.

A. Antinomie

  • con tale termine, si indicano i contrasti che si creano fra norme che disciplinano una medesima fattispecie in modo diverso. L’esigenza di certezza del diritto, impone che le antinomie vengano risolte attraverso l’applicazione di una serie di criteri che consentano di individuare l’unica norma da applicare al caso concreto.

B. Criterio Cronologico

Quando due norme confliggenti sono poste da fonti dello stesso tipo (ed es. due leggi o due regolamenti), il criterio per eliminare le antinomie è quello cronologico, in base al quale si applica la norma successiva. Quella precedente si ritiene abrogata. In base all’art. 15 delle preleggi , che regola l’applicazione del criterio cronologico, l’abrogazione può essere:

  • espressa ➔ quando è lo stesso legislatore a disporla
  • tacita ➔ quando la disciplina successiva è incompatibile con la precedente o regola in modo diverso la materia
  • innominata ➔ quando il legislatore prevede l’abrogazione, ma non specifica quali norme ne siano oggetto (“es. sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge”)

C. Criterio Gerarchico

Quando le norme confliggenti provengono da fonti diverse (es. Costituzione e Leggi ordinarie), la risoluzione delle antinomie segue il criterio gerarchico. Il giudice deve provvedere alla disapplicazione delle norme in contrasto. Quando la norma di grado superiore interviene dopo quella di grado inferiore, dottrina e giurisprudenza tendono a risolvere il conflitto in termini di abrogazione.

D. Criterio della Specialità

Quando la stessa materia è disciplinata da 2 norme, una generale e una speciale , si segue il criterio della specialità, in base al quale la norma dettata per un caso particolare prevale su quella avente carattere generico. ➔ lex specialis derogat generali.

11. INTERPRETAZIONE DELLE FONTI.

L’interpretazione delle fonti si intende quell’attività finalizzata ad individuare le norme ricavabili da una dispostone e a determinare il loro significato linguistico. L’interpretazione può essere :

Giudiziale ➔ compiuta dai giudici Autentica ➔ operata dal legislatore , che interviene per fissare il significato delle disposizioni normative contenute in leggi precedenti, vincolando così gli interpreti del diritto a non dare altre interpretazioni. Dottrinale ➔ prodotta dai c.d. esperti che studiano il diritto. Tale interpretazione ,per quanto autorevole, non costituisce la forma risolutiva di una controversia. Burocratica ➔ compiuta ad opera del Ministro , che vincola, in via burocratica, tutti gli uffici del ministero e tutti i soggetti esterni che vengono a contatto con tali uffici. Dei consociati ➔ compiuta dall’individuo al fine di decidere se adeguare o meno la propria condotta a quanto prescritto dalle norme giuridiche. I criteri con cui l’attività di interpretazione è svolta , sono i seguenti:

  • letterale attraverso cui si attribuisce alle disposizioni il significato proprio delle parole (art. 12 preleggi)
  • sistematica si inserisce la disposizione da interpretare , in connessione con le altre disposizioni e in relazione ai principi fondamentali dell’ordinamento.
  • adeguatrice che adatta il significato di una disposizione affinché non contrasti con il significato di altre norme di rango superiore.
  • restrittiva che riduce l’ambito applicativo di una norma
  • estensiva che estende il significato della norma oltre il dato letterale.
  • evolutiva quando la disposizione da interpretare viene adattata al contesto storico , sociale e culturale in cui deve essere di volta in volta applicata.
  • storica quando la disposizione da interpretare , viene letta alla luce della volontà del legislatore che l’ha formulata , così come previsto dall’art. 12 comma 1 preleggi.
  • Analogica Ogniqualvolta un caso concreto non possa essere risolto applicando una norma preesistente , nell’ordinamento giuridico, si configura una lacuna del diritto. L’art. 12 preleggi, dispone che il giudice deve tenere conto delle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe , e se il caso rimane ancora dubbio, decida secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Caratteristiche della Costituzione :

  • Scritta o non scritta. In quest’ultimo caso, il funzionamento delle istituzioni si fonda su una serie di consuetudini e su testi parziali che affrontano soltanto aspetti particolari
  • Concessa o votata Nel primo caso ( concessa ) , è unilateralmente concessa dal sovrano, ed il contenuto è deciso dal Re. Nel secondo caso ( votata ) , la Costituzione :
  • (^) è adottata da un organo democraticamente eletto , come è avvenuto per la nostra attuale Costituzione, elaborata dall’Assemblea Costituente
  • (^) ovvero, approvata dal corpo elettorale , come accadde per la Costituzione della Repubblica francese nel 1958.
  • flessibile o rigida Nel primo caso ( flessibile ), può essere modificata dagli ordinari strumenti legislativi. Nel secondo caso ( rigida ), è modificabile solo attraverso un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario.
  • (^) si definisce rigida in senso debole ➔ quella Costituzione che non prevede un controllo sulla conformità ad essa delle leggi ordinarie
  • (^) rigida in senso forte ➔ Sono quelle Costituzioni che prevedono un controllo sulla conformità ad essa delle leggi ordinarie, autorizzando ogni giudice a disapplicare le leggi incostituzionali, oppure istituendo un organo apposito che le annulli.
  • breve o lunga Breve ➔ contiene solo le norme sull’organizzazione fondamentale dello Stato e alcuni diritti di libertà Lunga ➔ sono riconosciuti e tutelati, accanto alle libertà civili, i diritti politici ed economici e sono enunciati i valori e principi su cui deve ispirarsi l’azione dei pubblici poteri.

A. Leggi di Revisione Costituzionale e le Altre Leggi Costituzionali

  • l’art. 138 della Costituzione disciplina il procedimento di formazione delle leggi di revisione costituzionale e delle leggi costituzionali. Leggi di revisione ➔ quelle leggi che incidono sul testo costituzionale , modificando, sostituendo o abrogando le disposizioni in esso contenute. Per altre leggi costituzionali , si intendono:
  • (^) tutte quelle leggi che sono espressamente definite tali dalla Costituzione (Es art.
  • (^) tutte quelle leggi che si limitano a derogare una norma costituzionale , senza modificarla in via definitiva
  • (^) ogni altra legge che il Parlamento voglia approvare col procedimento aggravato previsto dall’art. 138.

B. Limiti della Revisione Costituzionale

Ex art. 139 la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Inoltre, l’art. 139, va letto in stretta connessione con l’art. 1 che definisce democratica la nostra Repubblica. Pertanto , non possono essere cancellati tutti quegli istituti fondamentali di ogni Repubblica democratica e pluralista:

  • libertà personale
  • libertà di manifestazione del pensiero
  • diritto di riunione e di associazione
  • partiti politici
  • diritto di voto Non possono essere violati i diritti dell’uomo sanciti dall’art. 2 , i quali devono essere inseriti tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Tali principi costituiscono il c.d. NUCLEO DURO , non passibile di revisione costituzionale. La Corte Costituzionale con sentenza 1146/1988 , ha confermato che i principi costituzionali che appartengono all’essenza dei valori sui quali si fonda la Costituzione italiana, non sono assoggettabili al procedimento di revisione.

13. LE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA.

Con l’adesione dell’Italia all’Unione Europea, la categoria delle fonti primarie , include anche gli atti adottati dalle istituzioni di tale organizzazione sopranazionale.

A. Regolamenti

L’art. 288 TFUE (Testo sul funzionamento dell’Unione Europea) recita testualmente :

  • il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Caratteristiche del regolamento:
  • (^) portata generale ➔ destinato a produrre i propri effetti nei confronti di un numero indeterminato di destinatari
  • (^) carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi
  • (^) diretta applicabilità in ciascuno Stato membro. ➔ sono idonei ad imporre obblighi ai singoli Stati , ai loro organi ed ai privati, senza bisogno di atti di recepimento.

B. Direttive

Ex art. 288 TFUE ➔ la direttiva vincola lo Stato membro al risultato da raggiungere, ma attribuisce la competenza agli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi da utilizzare. La Cassazione con sentenza del 2011, ha stabilito che il cittadino danneggiato dalla mancata attuazione di una direttiva , ha diritto al risarcimento del danno.

  • (^) in caso di mancata attuazione totale , azione di risarcimento è imprescrittibile
  • (^) nel caso di attuazione parziale , il risarcimento si prescrive in 10 anni. Quando la direttiva non si limita ad enunciare principi e criteri generali, ma presenta contenuto dettagliato, si parla di direttiva dettagliata o self executing , che limita alla solita scelta della forma giuridica (legislativa o amministrativa) dell’atto di recepimento.

(o) Norme consuetudinarie Ivi compresi i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili che costituiscono una particolare categoria e che si indirizzano a tutti i membri della Comunità Internazionale. L’ordinamento nazionale si conforma alle norme , attraverso il rinvio operato dall’art. 10 Cost. (o) Norme convenzionali o norme poste in essere da trattati internazionali. Sono fonti vincolanti, solo per i soggetti che hanno concorso alla loro formazione. Ad esse l’ordinamento italiano, si conforma attraverso un procedimento ordinario o un procedimento speciale. (o) Atti vincolanti delle organizzazioni internazionali. Hanno efficacia solo per gli Stati che hanno aderito all’accordo. I più importanti di tali atti, sono quelli emanati dalle istituzioni dell’UE. Le fonti dell’ordinamento internazionale, vengono introdotte in quello nazionale (c.d. adattamento del diritto interno al diritto internazionale) attraverso le seguenti procedure:

  • (^) procedimento automatico (rinvio mobile) opera un adattamento automatico alle norme internazionali generalmente riconosciute, ossia le consuetudini. Ai sensi dell’art. 10, tali norme esplicano piena efficacia all’interno dell’ordinamento giuridico statale, sulla base del semplice rinvio al diritto internazionale consuetudinario, senza necessità di alcun recepimento formale del legislatore. ➔ le consuetudini ante 1948 , sono state salvate in base al principio di specialità , tenuto conto che il Costituente le conosceva ➔ le consuetudini post 1948 , sono tenute a rispettare i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.
  • (^) procedimento speciale attua l’adattamento ai trattati internazionale, mediante l’ordine di esecuzione. Con tale atto è automaticamente recepito il testo del trattato. L’ordine di esecuzione, è di solito dato con legge ordinaria , ma può essere contenuto anche in una legge costituzionale o in un atto amministrativo.
  • (^) procedimento ordinario le norme internazionali (consuetudinarie o pattizie), vengono riformulate in norme interne, che ne riproducono o specificano il contenuto.

15. LE LEGGI ORDINARIE

Per leggi ordinarie , si intendono gli atti deliberati dal Parlamento secondo il procedimento disciplinato, nelle sue linee essenziali , dagli artt. 70 e ss., della Costituzione , e più ampiamente, dai regolamenti parlamentari. Leggi in senso formale ➔ si intendono quegli atti deliberati dalle 2 camere secondo il procedimento disciplinato dagli artt. 70 e seguenti della Cost .,

Leggi in senso materialetutti gli atti a contenuto normativo , indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e quale sia il procedimento della loro formazione. La legge :

  • è idonea a modificare o abrogare qualsiasi disposizione vigente, esclusa quella di rango costituzionale
  • non può essere abrogata da fonti subordinate
  • è soggetta al controllo di Costituzionalità da parte della Corte Costituzionale
  • può essere sottoposta a referendum abrogativo
  • deve rispettare i vincoli derivanti dall’appartenenza dell’italia all’Unione europea e alla Comunità internazionale..

A. Il Principio di Legalità

Al pari del principio della separazione dei poteri, e della riserva di legge, il principio di legalità, serve a limitare la discrezionalità di chi esercita la sovranità. In base a tale principio, i pubblici poteri sono soggetti alla legge.

B. Il Principio di Riserva di Legge

La Costituzione e le leggi costituzionali, possono riservare determinate materie alla legge. Per cui il legislatore :

  • non può consentire a fonti di rango secondario di intervenire nella disciplina di queste materie, se non in modo assai marginale
  • deve regolare compiutamente i settori da disciplinare, in modo da limitare la discrezionalità delle autorità amministrative e giurisdizionali. Si ha riserva di legge , quando una norma costituzionale riserva alla legge la disciplina di una determinata materia, escludendo ( o ammettendo in parte), il potere regolamentare del governo. Il principio della riserva di legge si distingue in: riserva di legge assolutaesclude la possibilità di regolare certe materie con fonti di grado secondario. riserva di legge relativa ➔ l’intervento della legge è previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente riserva di legge costituzionale ➔ quando la materia è affidata a leggi costituzionali , in tal caso la riserva è sempre assoluta (es. art. 116 ). riserva di legge formale ➔ quando ci si riferisce solo alla legge formale, approvata dal parlamento e non anche agli atti equiparati o alla legge regionale. riserva di legge rinforzata ➔ sono un meccanismo con cui la Costituzione non si limita a riservare la disciplina di una materia alla legge, ma pone ulteriori vincoli al legislatore****. Si possono distinguere:

tuttavia ➔ la Corte Costituzionale ha precisato che il governo può emanare più decreti legislativi , purchè emanati entro certi limiti di tempo stabiliti. La delega può introdurre altri limiti :

  • es. può imporre al governo di ascoltare il parere delle commissioni parlamentari competenti eccc… il fatto che la legge delega , imponga certi limiti al decreto legislativo, implica che nell’ambito della gerarchia delle fonti , la legge delega è sovraordinata al decreto legislativo. Vi sono anche dei limiti generali , finalizzati ad evitare che il governo, attraverso l’istituto della delegazione , possa eludere il principio di separazione dei poteri. In particolare:
  • tali limiti dettati dalla legge di delega, i decreti non devono essere vaghi e indeterminati.
  • Non può essere delegato al governo , il compito di emanare atti che costituiscono approvazione , conversione etc.. di atti del Governo medesimo
  • (^) Non possono costituire oggetto di delega ➔ la conversione dei decreti legge , l’approvazione del bilancio o l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
  • no delega per materie che debbono essere disciplinate con legge costituzionale. ( per esse è previsto il procedimento ex art. 138 )
  • la legge di delegazione deve essere discussa ed approvata dall’Assemblea plenaria di ciascuna camera. Il parlamento può concedere la delega in materie coperte da riserva di legge.

17. I DECRETI LEGGE.

I decreti legge sono provvedimenti provvisori con forza di legge che possono essere adottati dal governo ex art. 77 Cost., in casi straordinari di necessità e urgenza.

  • Sono deliberati dal consiglio dei ministri
  • E sono emanati con decreto del presidente della Repubblica Devono contenere l’indicazione delle circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne hanno determinato l’emanazione. I decreti legge ➔ sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale , immediatamente dopo la loro emanazione.
  • Entrano in vigore , il giorno stesso dalla pubblicazione, in via provvisoria, salva ratifica del parlamento. I decreti legge devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge, nel giorno stesso della loro pubblicazione.
  • entro 5 giorni da tale data, le camere , anche se sciolte, si devono riunire per l’esame del decreto.

La conversione dei decreti , in legge, deve avvenire entro 60 giorni , ad opera delle Camere, pena la perdita di efficacia ex tunc , cioè come se non fossero mai state adottati. La Corte Costituzionale con sentenza 128/2008 ha chiarito il significato dei presupposti per l’emanazione del decreto legge; in particolare: straordinarietà ➔ è intesa come assoluta imprevedibilità delle circostanze in presenza delle quali si utilizza il decreto legge necessità ➔ intesa come assoluta impossibilità di ricorrere ad uno strumento normativo diverso. urgenza ➔ da intendersi come immediata applicabilità delle norme poste dal decreto.

A. Controllo dei Presupposti

Il controllo sulla sussistenza dei casi straordinari di necessità e urgenza che giustificano l’uso del decreto legge, può essere svolto da diversi organi :

  • (^) dal Presidente della Repubblica ➔ in via preventiva, cioè in sede di emanazione del decreto. Si tratta di un intervento a carattere eccezionale. Di solito il Capo dello Stato non interferisce nei rapporti tra governo e parlamento
  • (^) dal Parlamento ➔ in sede di conversione del decreto
  • (^) dalla Corte Costituzionale ➔ in via successiva, cioè dal momento dell’eventuale giudizio di legittimità

B. Limiti alla Decretazione d’Urgenza

La legge 400/1988 , individua una serie di limiti alla decretazione d’urgenza. Il decreto legge:

  • NON PUO’ Conferire deleghe legislative
  • N ON PUO’ provvedere alle materie indicate nell’art. 72 comma 4 Cost. ( materia costituzionale ed elettorale – delegazione legislativa – approvare bilanci – consuntivi )
  • NON PUO’ rinnovare le disposizioni di decreti-legge , dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due camere
  • NON PUO’ regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti Infine, il decreto legge, NON PUO’ sospendere o derogare a norme di rango costituzionale.

C. Conversione del Decreto Legge

Il decreto legge deve essere convertito in una legge (c.d. legge di conversione ), che ne consolidi gli effetti, proiettandoli anche nel futuro. La Corte Costituzionale con sentenza 22/2012, ha specificato che non è possibile inserire nella legge di conversione di un decreto-legge, emendamenti del tutto estranei all’oggetto e alle finalità del testo originario. Se il decreto non viene convertito , il legislatore può intervenire con legge di sanatoria o di convalida , per disciplinare i rapporti sorti sulla base delle disposizioni del decreto non convertito.

(o) secondo CRISAFULLI L’abrogazione non equivale al NON DISPORRE. Bensì a disporre diversamente. (o) secondo BIN - PITRUZZELLA Il fatto che con il referendum si possono eliminare e non aggiungere disposizioni, non significa che non si possono introdurre norme nuove. Infatti ➔ sottraendo singole parole dal testo normativo, si producono significati diversi da quelli originari.

B. Limiti Referendum Abrogativo

ex art. 75 Cost., il referendum non può abrogare : a) norme di fonti secondarie b) leggi tributarie , di bilancio , di amnistia , indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali c) norme di rango costituzionale.

Inoltre la Corte Costituzionale ha precisato che il quesito posto nel referendum deve essere:

  • (^) omogeneo ➔ essendo inammissibili le domande che coinvolgono una pluralità di norme non collegate tra loro (es. nel 1990, la corte respinse un referendum su caccia e pesca )
  • (^) chiaro , semplice e completo
  • (^) strutturata in modo tale che il risultato dell’abrogazione , deve essere chiaro e riconoscibile dai votanti.

C. Procedimento per il Referendum Abrogativo

Ex ART. 75 , il referendum popolare può essere indetto per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge , quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. L’art. 75, rinvia alla legge ordinaria (l. 352 /1970) per le modalità di attuazione del referendum, e dispone che ad esso hanno diritto di partecipare tutti i cittadini con i requisiti elettorali per la Camera dei Deputati. La legge 352/1970 dispone che il referendum, deve svolgersi attraverso le seguenti fasi :

Iniziativa :

da 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Promotori, almeno 10 devono presentarsi ( muniti di certificato di iscrizione nelle liste elettorali ), nella cancelleria della Corte di Cassazione , indicando la legge o l’articolo di legge, in ordine al quale si intende promuovere la raccolta firme. La cancelleria , preso atto con verbale, provvede a darne notizia nella Gazzetta Ufficiale.

Raccolta delle firme :

si devono utilizzare dei fogli tipo “carta bollata ”, ( ma non bollati ), preventivamente vidimati dalle segreterie comunali o dalle cancellerie degli uffici giudiziari.

In ogni facciata dei fogli firma, vanno indicati sia il quesito da sottoporre a votazione, sia la legge di cui si propone l’abrogazione. Firme devono essere autenticate da un notaio o da un funzionario pubblico abilitato a conferire pubblica fede ai documenti. La raccolta deve avvenire entro 3 mesi dalla presentazione dell’iniziativa.

Deposito delle sottoscrizioni :

Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza della legislatura o nei 6 mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta di referendum corredata dei certificati elettorali dei sottoscrittori, va depositata entro il 30 settembre di ogni anno all’ufficio centrale per il referendum , costituito presso la Corte di Cassazione.

Controllo di legittimità :

Entro il 31 ottobre , l’ufficio centrale, deve rilevare con ordinanza le eventuali irregolarità delle singole richieste. L’ufficio assegna quindi un termine ai presentatori (entro il 20 novembre), per sanare eventuali regolarità o per presentare memorie per contestarne l’esistenza. Scaduto tale termine (20 novembre) ➔ e non oltre il 15 dicembre, l’ufficio decide con ordinanza.

Controllo di legittimità costituzionale ➔ sulla base dell’art. 75 comma 2.

La Corte deve decidere con sentenza entro il 10 Febbraio, quali delle richieste siano da ammettere e quali da respingere.

Indizione :

Per le richieste ammesse, il Presidente della Repubblica , su deliberazione del consiglio dei Ministri, indice il referendum , fissando la convocazione degli elettori in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno. Nel caso di scioglimento delle Camere ➔ il referendum già indetto, si intende automaticamente sospeso, e il prosieguo riprenderà dal 365esimo giorno successivo alla data delle elezioni.

Votazione e scrutinio :

stesse modalità delle elezioni politiche Proposta soggetta a referendum è approvata se :

  • (^) ha partecipato alla votazione, la maggioranza degli aventi diritto
  • (^) e sia stata raggiunta , la metà più uno dei voti validamente espressi (non tenendo conto di schede bianche o nulle)

Proclamazione dei risultati :

Terminate le operazioni, l’Ufficio Centrale del referendum, procede alla proclamazione dei risultati. Se il risultato è stato contrario all’abrogazione della legge: l’ufficio centrale ne da notizia sulla Gazzetta Ufficiale , e non può proporsi nuovo referendum prima dei 5 anni. Se il risultato è stato favorevole all’abrogazione della legge:

Parte della dottrina però è incerta sulla considerazione di tale regolamento come fonte del diritto, in virtù del suo ambito di applicazione che riguarda solo l’organizzazione interna del consiglio dei ministri.

20. I REGOLAMENTI (DEL POTERE ESECUTIVO).

I regolamenti dell’esecutivo sono atti sostanzialmente legislativi ma formalmente amministrativi (per cui rientrano nella categoria dei regolamenti amministrativi, fonti secondarie). Caratteri dei regolamenti sono:

  • (^) generalitàindeterminabilità dei destinatari
  • (^) astrattezza ➔ capacità di regolare una serie indefinita di casi
  • (^) innovatività ➔ intesa come capacità di concorrere a costituire o innovare l’ordinamento giuridico La Costituzione non prevede i regolamenti ma presuppone (art.87 Comma V) che il Presidente della Repubblica abbia la potestà di emanarli. Nessun regolamento può essere deliberato dal Governo senza la presenza di una sorta di "autorizzazione", ossia di una base fornita dalla legge caso per caso di volta in volta. La principale norma di riferimento è la legge 400/1988 che prevede

i regolamenti governativi possono essere emanati per disciplinare :

  • l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari
  • l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio. (esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale)
  • le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge (sempre che non si tratti di materie sottoposte a riserva)
  • l’organizzazione e il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. I regolamenti governativi possono essere emanati con decreto del Presidente della Repubblica , (+) previa deliberazione del CDM (+) sentito il parere del CDSTATO che si deve pronunciare entro 90 giorni dalla richiesta.

I regolamenti delegati :

Hanno il compito di regolamentare certe materie anche in deroga ad una disciplina precedentemente posta dalla legge. Tale processo è garantito da una legge avente contenuto autorizzatorio del Parlamento che permette al governo di disciplinare con regolamento un oggetto già regolato da legge, anche su una materia coperta da riserva di legge (purché non assoluta).

  • vengono emanati con D.P.R.
  • previa deliberazione del consiglio dei ministri
  • sentito il consiglio di Stato
  • previo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta.

3) regolamenti ministeriali ed interministeriali

4) regolamenti di riordino

5) regolamenti di attuazione delle direttive europee.

La legge comunitaria annuale , può autorizzare il Governo ad attuare le direttive dell’Unione Europea tramite regolamento.

21. LIMITI DELLA POTESTA’ REGOLAMENTARE.

I regolamenti : ◊ (^) non possono contrastare con la Costituzione ◊ (^) non possono contrastare con le leggi ordinarie , salvo che sia una legge ad attribuire loro il potere di innovare anche nell’ordine legislativo (delegificando la materia) ◊ (^) non possono regolare le materie coperte da riserva di legge assoluta ◊ (^) non possono derogare al principio di irretroattività ◊ (^) non possono contenere sanzioni penali ◊ (^) se i regolamenti sono emanati da autorità inferiori , non possono contrastare con regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori ◊ (^) non possono disciplinare materie di competenza legislativa delle regioni , stante la previsione ex art. 117 comma 6 Cost.

22. LE FONTI REGIONALI.

La Costituzione, attribuisce alle regioni , il potere di darsi una disciplina che regola la propria organizzazione e il proprio funzionamento attraverso: □ l’approvazione dello Statuto ( autonomia statutaria ) □ il potere di emanare le leggi regionali ( autonomia legislativa ) □ il potere di dare esecuzione alle leggi regionali attraverso l’approvazione dei regolamenti regionali ( autonomia amministrativa ) □ Autonomia finanziaria

A. Gli Statuti Regionali

Statuto ➔ atto con il quale l’ente Regione, disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento per tutte le attività non regolate direttamente dalla Costituzione.

Statuti di Regione speciali (Sicilia – Sardegna – Valle D’Aosta – Trentino Alto Adige –

Friuli):

  • questi statuti sono adottati con legge costituzionale.
  • tutte le leggi hanno un ambito territoriale limitato
  • sono in grado di derogare alla Costituzione , purchè ciò sia necessario per garantire alle Regioni forme e condizioni particolari di autonomia.

Statuti di Regione ordinari :