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Il Parlamento Italiano: Camera dei Deputati e Senato, Appunti di Diritto Costituzionale

La composizione e il funzionamento del Parlamento Italiano, formato da due Camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Esplora la rappresentatività, le funzioni e le differenze tra le due Camere, nonché il loro ruolo nella legislazione italiana.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 20/01/2021

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IL PARLAMENTO !
ALLE ORIGINI DEL PARLAMENTO
I parlamenti di oggi sono assai diversi rispetto a quelli che avevano per primi questo nome. Quei primi parlamenti erano riunioni
di baroni e nobili, allora gli unici immaginabili interlocutori del re che chiedeva loro per consultarli, chiedere loro risorse,
comunicare le sue decisioni e rendere giustizia. Incontri occasionali senza periodicità né durata definita. !
La trasformazione di questi avvenne in Inghilterra quando il parlamento inglese conquistò il potere di stabilire l’ordine della
successione al trono, questa può essere vista come la nascita dei moderni parlamenti come sovrani. !
Assetto bicamerale: da una parte conti, vescovi e titolari di antiche baronie e dall’altra rappresentati della città. !
Nel corso del settecento il parlamento inglese aermò un suo potere fondamentale: quello di influire sulla scelta dei ministri e
in particolare del primo ministro.!
Con l’evoluzione che fece arrivare al suragio universale, portò anche alla definitiva preminenza della Camera dei Comuni,
dovuta proprio alla sua maggiore capacità rappresentativa.!
Con il suragio universale i parlamenti diventarono assemblee espressione di tutta la società e crocevia istituzionale dello stato
democratico. La capacità di rappresentare la società era stata la primigenia funzione dei parlamenti. Si rivelò presto dicile a
conciliarsi con un’altra funzione: quella di colonna portante del potere esecutivo (identificato fino ad allora con il re).
Parlamento= costante conflitto con la monarchia. Tendenza a concepire in modo rigido la separazione dei poteri. Ma poi i
parlamenti aermarono il potere di influire sull’esecutivo. Dopo una lunga fase dualista, il regime parlamentare divenne monista
perché l’esecutivo dipendeva dal rapporto fiduciario instaurato col Parlamento. Il suragio universale, la democratizzazione, il
ruolo assunto dai partiti politici finirono con il ridimensionare il ruolo delle assemblee rappresentative e la loro capacità di
essere davvero la sede che decide le sorti del governo. Queste passarono nelle mani dei partiti. Il governo diventò comitato
direttivo in grado di guidare l’attività del parlamento: stabiliva cosa dovesse fare, dettandone l’ordine del giorno e imponendo
le proprie proposte e permettendo ai parlamentari della sua maggioranza di integrarle o correggerle. La stessa funzione
legislativa venne ridimensionata sia a vantaggio del potere normativo dell’esecutivo sia a vantaggio di autorità di regolazione
aventi natura solo indirettamente rappresentativa.!
IL PARLAMENTO IN ITALIA FINO ALLA COSTITUENTE
Il nostro parlamento è il diretto erede del parlamento dell’Italia monarchica.!
Quello statuario era un parlamento bicamerale costituito da una camera sede della rappresentanza nazionale (la Camera dei
deputati) e di una camera tutta di nomina regia (il Senato). Fino al primo dopoguerra tutti i parlamenti furono bicamerali. Quello
statuario era stato pensato come bicameralismo dierenziato (cioè i due rami avessero funzioni in parte diversificate, oltre ad
esser formati in modo diverso), ma anche tendenzialmente paritario, senza cioè che un ramo dovesse prevalere sull’altro. E
tuttavia la forza del principio rappresentativo si fece subito sentire: infatti fu sempre alla Camera dei deputati che i governi si
rivolsero per ottenere sostegno politico. Furono quasi sempre i governi a suggerire al re le personalità da nominare senatori, e
se ne avvalsero a piene mani per le “infornate” cioè periodiche immissioni di uomini di stretta fiducia governativa, volte a
garantire l’esecutivo sulla remissività senatoriale al suo indirizzo.!
Durante il fascismo il parlamento conobbe prima l’asservimento al capo del governo e al Partito nazionale fascista, poi la
soppressione della Camera dei deputati, trasformata in Camera dei fasci e delle corporazioni, non più espressioni del corpo
elettorale ma degli organi di partito e corporativi.!
Quando all’Assemblea costituente si pose la questione di come organizzare il futuro parlamento, alcune forza politiche,
convinte della necessità di rifondare lo Stato rompendo l’accentramento politico-amministrativo che aveva caratterizzato
l’Unità d’Italia, ritenevano che una delle due camere dovesse diventare la sede di rappresentanza delle nuove autonomie
territoriali. Altre forze, invece, ritenevano che sede della rappresentanza potesse essere una sola camera: se il sovrano è uno (il
popolo), non era immaginabile che esso poi si dividesse in più organi in grado di rappresentarlo. I comunisti non volevano un
bicameralismo che fosse di intralcio a incisive trasformazioni del sistema economico-sociale, gli altri volevano una suddivisione
della rappresentanza in due rami diversi capaci di controllarsi l’un l’altro, anche grazie a un processo legislativo più ponderato
e moderato. Alcuni volevano un parlamento monocamerale altri uno ancora bicamerale. Il compromesso fu raggiunto dando
ragione a coloro che volevano due camere, ma tacitando nel contempo i timori dei monocameralisti con la scelta sia di rendere
la Camera dei deputati sia il Senato della Repubblica espressione della sovranità popolare.!
Se ne dedusse l’identità di funzioni: se tutte e due le Camere avessero dovuto essere espressione della volontà del popolo,
come si poteva pensare di conferire ad esse compiti diversi? Ecco come si spiega il bicameralismo paritario e indierenziato,
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IL PARLAMENTO

ALLE ORIGINI DEL PARLAMENTO

I parlamenti di oggi sono assai diversi rispetto a quelli che avevano per primi questo nome. Quei primi parlamenti erano riunioni di baroni e nobili, allora gli unici immaginabili interlocutori del re che chiedeva loro per consultarli, chiedere loro risorse, comunicare le sue decisioni e rendere giustizia. Incontri occasionali senza periodicità né durata definita. La trasformazione di questi avvenne in Inghilterra quando il parlamento inglese conquistò il potere di stabilire l’ordine della successione al trono, questa può essere vista come la nascita dei moderni parlamenti come sovrani. Assetto bicamerale: da una parte conti, vescovi e titolari di antiche baronie e dall’altra rappresentati della città. Nel corso del settecento il parlamento inglese affermò un suo potere fondamentale: quello di influire sulla scelta dei ministri e in particolare del primo ministro. Con l’evoluzione che fece arrivare al suffragio universale, portò anche alla definitiva preminenza della Camera dei Comuni, dovuta proprio alla sua maggiore capacità rappresentativa. Con il suffragio universale i parlamenti diventarono assemblee espressione di tutta la società e crocevia istituzionale dello stato democratico. La capacità di rappresentare la società era stata la primigenia funzione dei parlamenti. Si rivelò presto difficile a conciliarsi con un’altra funzione: quella di colonna portante del potere esecutivo (identificato fino ad allora con il re). Parlamento= costante conflitto con la monarchia. Tendenza a concepire in modo rigido la separazione dei poteri. Ma poi i parlamenti affermarono il potere di influire sull’esecutivo. Dopo una lunga fase dualista, il regime parlamentare divenne monista perché l’esecutivo dipendeva dal rapporto fiduciario instaurato col Parlamento. Il suffragio universale, la democratizzazione, il ruolo assunto dai partiti politici finirono con il ridimensionare il ruolo delle assemblee rappresentative e la loro capacità di essere davvero la sede che decide le sorti del governo. Queste passarono nelle mani dei partiti. Il governo diventò comitato direttivo in grado di guidare l’attività del parlamento: stabiliva cosa dovesse fare, dettandone l’ordine del giorno e imponendo le proprie proposte e permettendo ai parlamentari della sua maggioranza di integrarle o correggerle. La stessa funzione legislativa venne ridimensionata sia a vantaggio del potere normativo dell’esecutivo sia a vantaggio di autorità di regolazione aventi natura solo indirettamente rappresentativa.

IL PARLAMENTO IN ITALIA FINO ALLA COSTITUENTE

Il nostro parlamento è il diretto erede del parlamento dell’Italia monarchica. Quello statuario era un parlamento bicamerale costituito da una camera sede della rappresentanza nazionale (la Camera dei deputati) e di una camera tutta di nomina regia (il Senato). Fino al primo dopoguerra tutti i parlamenti furono bicamerali. Quello statuario era stato pensato come bicameralismo differenziato (cioè i due rami avessero funzioni in parte diversificate, oltre ad esser formati in modo diverso), ma anche tendenzialmente paritario, senza cioè che un ramo dovesse prevalere sull’altro. E tuttavia la forza del principio rappresentativo si fece subito sentire: infatti fu sempre alla Camera dei deputati che i governi si rivolsero per ottenere sostegno politico. Furono quasi sempre i governi a suggerire al re le personalità da nominare senatori, e se ne avvalsero a piene mani per le “infornate” cioè periodiche immissioni di uomini di stretta fiducia governativa, volte a garantire l’esecutivo sulla remissività senatoriale al suo indirizzo. Durante il fascismo il parlamento conobbe prima l’asservimento al capo del governo e al Partito nazionale fascista, poi la soppressione della Camera dei deputati, trasformata in Camera dei fasci e delle corporazioni, non più espressioni del corpo elettorale ma degli organi di partito e corporativi. Quando all’Assemblea costituente si pose la questione di come organizzare il futuro parlamento, alcune forza politiche, convinte della necessità di rifondare lo Stato rompendo l’accentramento politico-amministrativo che aveva caratterizzato l’Unità d’Italia, ritenevano che una delle due camere dovesse diventare la sede di rappresentanza delle nuove autonomie territoriali. Altre forze, invece, ritenevano che sede della rappresentanza potesse essere una sola camera: se il sovrano è uno (il popolo), non era immaginabile che esso poi si dividesse in più organi in grado di rappresentarlo. I comunisti non volevano un bicameralismo che fosse di intralcio a incisive trasformazioni del sistema economico-sociale, gli altri volevano una suddivisione della rappresentanza in due rami diversi capaci di controllarsi l’un l’altro, anche grazie a un processo legislativo più ponderato e moderato. Alcuni volevano un parlamento monocamerale altri uno ancora bicamerale. Il compromesso fu raggiunto dando ragione a coloro che volevano due camere, ma tacitando nel contempo i timori dei monocameralisti con la scelta sia di rendere la Camera dei deputati sia il Senato della Repubblica espressione della sovranità popolare. Se ne dedusse l’identità di funzioni: se tutte e due le Camere avessero dovuto essere espressione della volontà del popolo, come si poteva pensare di conferire ad esse compiti diversi? Ecco come si spiega il bicameralismo paritario e indifferenziato,

ovvero perfetto che pone le camere sullo stesso piano. Anche la natura paritaria potrebbe essere discussa alla luce del principio democratico, uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale: il Senato non ha solo un piccolo numero di senatori non elettivi, ma soprattutto rappresenta ben sette classi annuali di cittadini in meno. Rappresentatività e la legittimazione del Senato siano per volontà del legislatore inferiori rispetto alla Camera.

COM’E’ COMPOSTO IL PARLAMENTO ITALIANO

Il Parlamento italiano è un organo complesso perché formato da due Camere: la Camera dei deputati composta da 630 componenti eletti dai cittadini maggiorenni e il Senato della Repubblica che consta di 315 componenti eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, più un piccolo numero di senatori a vita, di cui 5 nominati dal presidente della Repubblica per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario e coloro che sono stati presidenti della Repubblica, salvo che vi rinuncino. Elettorato attivo —> L’elezione avviene a suffragio universale e diretto: a suffragio universale perché il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini, diretto nel senso che devono ritenersi escluse forme di elezione di secondo grado (cioè assemblee elette non dai cittadini, ma da un corpo elettorale ristretto). Quanto all’elettorato passivo —> diverso anch’esso per età, possono essere eletti tutti i cittadini che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni i 25 anni per la Camera dei deputati e i 40 anni per il Senato della Repubblica, e siano elettori (che non siano cioè incorsi in una limitazione del diritto di voto). La legge ex. Art 65.1 cost. prevede casi di incompatibilità e ineleggibilità.

  • In termini generali si ha incompatibilità quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche o uffici. I casi di incompatibilità con la carica parlamentare sono contenuti nella l.60/1953. Alcune incompatibilità sono stabilite dalla Costituzione stessa. Incompatibili sono anche le cariche di deputato o senatore e parlamentare europeo. Chi incorre in una situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per una delle cariche.
  • Si parla di ineleggibilità quando il cittadino, in ragione della carica o dell’ufficio che ricopre al momento della candidatura o che aveva ricoperto entro i termini stabiliti dalla legge, non può essere eletto. I casi di ineleggibilità sono contenuti nel d.p.r. 361/1957. Fra gli ineleggibili (a meno che non abbiano cessato dalle funzioni non oltre 6 mesi prima della scadenza della legislatura o entro 7 giorni dallo scioglimento anticipato): presidenti di provincia, sindaci di comuni con oltre 20mila abitanti, capo e vicecapo della Polizia di Stato, capi di gabinetto di ministri, prefetti e viceprefetti, funzionari di polizia, ufficiali superiori di forze armate, diplomatici, coloro che in proprio o come rappresentanti legali di società private realizzano opere per lo Stato o forniscono servizi o beni oppure non hanno ancora ricevuto concessioni o autorizzazioni di notevole valore economico che importino l’obbligo di specifici adempimenti, rappresentanti e amministratori di società sussidiate dallo stato e volte al profitto, nonché i relativi consulenti legali. I magistrati non possono essere eletti a meno che non si trovino in aspettativa e comunque mai dove queste funzioni hanno esercitato nei 6 mesi prima della candidatura. Qualora sia accertata una causa di ineleggibilità, essa comporta l’annullamento. La Corte costituzionale è intervenuta dichiarando illegittima la prassi parlamentare di consentire il cumulo dei mandati per i casi di ineleggibilità sopravvenuta. Incandidabilità : diversa. Non espressamente prevista dalla Costituzione, deriva dalla legge. Non può essere rimossa dall’interessato. Preclude la possibilità stessa di esercitare il diritto di elettorato passivo, come se mancasse un requisito necessario. Vi incorre chi abbia subito una condanna definitiva a una pena detentiva di almeno due anni per reati di particolare allarme sociale indicati dalla legge e anche per delitti non colposi per i quali sia previsto il minimo edittale di quattro anni. Dura almeno sei anni ovvero il doppio dell’eventuale interdizione dai pubblici uffici inflitta al condannato a titolo di sanzione integrativa. In taluni casi la durata è aumentata di altri e due anni fino ad otto. Essa comporta la cancellazione della lista dei candidati, se sopravviene nel corso del mandato, spetta alla Camera decidere sulla decadenza parlamentare. I 630 deputati e i 315 senatori sono eletti sulla base delle leggi elettorali. Quanto ai senatori a vita, essi hanno inciso poco, fino ai tempi recenti. La durata della carica presidenziale che è di 7 anni, insieme al fatto che può essere eletto solo chi abbia compiuto 50 anni, fa si che i senatori che ex presidenti della Repubblica siano non più due o tre. L’art.59 cost. è stato interpretato nel senso che essi devono essere in tutto 5 e non che ciascun presidente durante il proprio mandato ne elegga 5. Il voto dei senatori a vita può risultare, in circostanze particolari, decisivo.

che sono immediatamente disponibili su Internet Il pubblico è ammesso ad assistere e le sedute sono in diretta audio-video su Internet e sul satellite.

  • (^) Le decisioni di ciascuna camera sono di norma assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (quorum funzionale) purché sia presente la maggioranza dei loro componenti (chiamata quorum strutturale o numero legale). Il numero legale è particolarmente elevato: la metà più uno dei componenti. Al Senato i senatori in missione non sono calcolati per fissare il numero legale, mentre alla camera i deputati in missione sono considerati presenti. Quando manca il numero legale le deliberazioni non sono valide (in questo caso il presidente dell’assemblea decide di sospendere la seduta per 1 ora oppure toglierla, rinviandola al giorno successivo). Il quorum funzionale per l’approvazione di una proposta è quello della maggioranza semplice, costituita dalla metà più uno di coloro che votano, salvo che la Costituzione preveda una maggioranza più ampia, cioè qualificata. La più piccola delle maggioranza qualificate è quella assoluta, costruita dalla metà più uno non di coloro che votano ma di coloro che compongono il collegio.
  • (^) I componenti del governo hanno diritto di assistere alle sedute e di essere ascoltati ogni volta che lo richiedano, hanno altresì l’obbligo di farlo se richiesti, secondo le regole classiche dei regimi parlamentari fondati sul rapporto fiduciario.

LO STATUS GIURIDICO DEI PARLAMENTARI

La Costituzione disciplina poi il complesso dei diritti e dei doveri che formano lo specifico status giuridico dei parlamentari.

  • Non si può appartenere a entrambe le Camere (65.2). In base alla legge elettorale, la candidatura contestuale alla Camera e al Senato determina la nullità dell’elezione.
  • I titoli in base ai quali una persona diventa parlamentare e il sopraggiungere nel corso del mandato di cause di incompatibilità, ineleggibilità o incandidabilità sono giudicati dalle stesse Camere, ciascuna per i propri membri (verifica dei poteri, art. 66 cost.).
  • Ogni parlamentare rappresenta l’intera nazione ed esercita le sue funzioni senza rispondere ad altri che alla propria coscienza. Il divieto di vincolo di mandato (art.67 cost.) è uno di quei principi ereditati dall’epoca classica del costituzionalismo a cavallo fra Sette e Ottocento. Acquistò una valenza diversa con la nascita del partito politico di massa, strumento di rappresentanza democratica di tutto il popolo, e con l’organizzazione delle assemblee in gruppi parlamentari corrispondenti ai partiti presenti nelle società, in grado di controllare le candidature alle elezioni e dunque di condizionare l’atteggiamento del singolo parlamentare.
  • Ogni parlamentare riceve un’indennità stabilita per legge. E’così in tutte le moderne assemblee rappresentative, a differenza del parlamento dello stato monoclasse ottocentesco. La misura dell’indennità è determinata dall’ufficio di presidenza di ciascuna camera, entro un tetto che per legge è lo stipendio dei magistrati con funzioni di presidente di sezione di Corte di cassazione. Ad essa si aggiungono svariati benefici (viaggi gratuiti, assistenza parlamentare, diaria per il soggiorno a Roma, assegno di reinserimento a fine incarico ecc.). I parlamentari sono tenuti a depositare: l’elenco di tutti i beni immobili e delle azioni e quote di società di cui siano proprietari e l’ultima dichiarazione dei redditi; essi devono anche comunicare la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge, dei figli e dei parenti entro il secondo grado.
  • Ogni parlamentare gode di una serie di immunità:
  1. Insindacabilità. Per come votano e per ciò che dicono nell’esercizio delle loro funzioni i parlamentari non possono essere in alcun modo chiamati a rispondere; ove sorga contestazione nel corso di un processo, il giudice ha l’obbligo di sospenderlo per chiedere alla camera di appartenenza se si applichi l’art 68.1.
  2. Inviolabilità. I parlamentari non possono subire alcuna forma di limitazione alle libertà personali, di domicilio e di comunicazione. Esistono però eccezioni in caso di flagranza e in caso di una condanna passata.

GLI ORGANI DELLE CAMERE

Le due camere sono organizzate in modo sostanzialmente uguale. Organi delle camere: -Il presidente dell’assemblea ha il compito di rappresentare all’esterno la camera e di assicurare sia il corretto e ordinato svolgimento dei suoi lavori sia il buon andamento dell’amministrazione interna; fa osservare il regolamento e dirige le sedute. E’ coadiuvato da alcuni vicepresidenti e per funzioni amministrative dai questori, per il processo verbale dai segretari. E’ eletto a maggioranza qualificata.

-L ’ufficio di presidenza (al senato consiglio di presidenza), composto in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari, ha compiti amministrativi (delibera il bilancio interno, nomina su proposta del presidente il segretario generale), compiti attinenti alla disciplina dei comportamenti in aula e compiti di natura politico-organizzativa. Ha potere normativo relativamente a tutto ciò che riguarda l’amministrazione, la contabilità e il personale della camera. -La conferenza dei presidenti dei gruppi assiste il presidente in relazione a tutto ciò che riguarda l’organizzazione dei lavori in assemblea. Composta dai presidenti di tutti i gruppi parlamentari e il governo può sempre inviarvi un proprio rappresentate. In particolare decide il programma dei lavori, il calendario e l’ordine del giorno delle singole sedute: cosa si fa e quando. Il tempo d’aula ha un valore politico. In base al tempo a disposizione la maggioranza può approvare le proposte da cui dipende l’attuazione del programma di governo. La minoranza può sollevare argomenti sui quali mettere in imbarazzo governo e maggioranza. -Alcuni organi collegiali svolgono funzioni specifiche: la giunta per il regolamento dà pareri al presidente che la presiede, quando si tratta di interpretare il regolamento e assolve un ruolo lo di proposta ai fini della sua modifica. La giunta delle elezioni svolge il lavoro istruttorio nei confronti dell’aula in ordine alle contestazioni contro la regolarità delle elezioni e alla verifica dei titoli di ammissione agli eletti e alle cause sopraggiunte di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità. La giunta delle autorizzazioni a procedere riferisce in ordine all’applicazione dell’art.68 quando l’autorità giudiziaria richieda provvedimenti nei confronti dei parlamentari. Nel senato unica delle elezioni e delle immunità. Le giunte sono presiedute da un parlamentare dell’opposizione. Infine solo alla camera è istituito il comitato per la legislazione. -Le commissioni permanenti , attualmente in numero pari a 14 in entrambe le camere, suddivise in base all’oggetto della loro competenza (affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, tesoro e programmazione, finanze, cultura, scienza e istruzione, ambiente, territorio e lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, attività produttive, commercio e turismo, lavoro, affari sociali, agricoltura politiche dell’Ue), svolgono funzioni essenziali e costituzionalmente necessarie: ai fini sia del procedimento di formazione delle leggi, sia delle procedure di indirizzo, di controllo e di informazione. Tali funzioni possono attenere alla sola fase istruttoria e anche all’intero procedimento. I componenti delle commissioni sono disegnati dai singoli gruppi parlamentari e la composizione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi. I gruppi in maggioranza hanno più componenti. -Ciascuna camera può inoltre istituire commissioni speciali o ad hoc con compiti specifici, prassi un tempo seguita per istruire progetti particolarmente complessi. Ciascuna camera può istituire commissioni d’inchiesta. -Esistono numerose commissioni bicamerali , cioè costituite da un numero uguale di deputati e senatori, per svolgere funzioni che spettano a entrambi i rami del parlamento evitando duplicazioni e dualismi. Due di queste sono previste da norme costituzionali (la commissione per le questioni regionali e il comitato per i procedimenti d’accusa). Un organo molto importante è il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da 5 deputati e 5 senatori, cui è affidata la funzione di controllo sull’attività dei servizi segreti e sull’uso del segreto di stato per legge presieduto da un parlamentare dell’opposizione. -Hanno caratteri diversi dagli organi descritti fin qui ma un ruolo fondamentale i gruppi parlamentari. Nati nel 1920, sono espressamente richiamati in Costituzione. I gruppi, strumento di organizzazione della presenza dei partiti politici all’interno delle assemblee, sono definiti dai regolamenti associazioni di parlamentari e soggetti necessari al funzionamento della camera; ciascun gruppo è dotato di un proprio statuto o regolamento, per il quale è prevista la pubblicazione nei siti delle Camere. Ciascun eletto, entro un paio di giorni dalla seduta della camera di appartenenza deve dichiarare a quale gruppo appartiene, se non lo fa è inserito nel gruppo misto. Alla Camera il regolamento prevede deroghe per gruppi che rappresentino partiti organizzati su tutto il territorio nazionale; è permessa anche la costituzione all’interno del gruppo misto, di componenti politiche. Al senato ogni gruppo deve rappresentare un partito o movimento politico che abbia presentato alle elezioni propri candidati con lo stesso contrassegno la corrispondenza partito-gruppo è obbligata. Unica eccezioni è la fusione di gruppi già costituiti. Il ruolo dei gruppi è stato esaltato dai regolamenti del 1971: sono i presidenti dei gruppi a far valere una serie di prerogative sull’andamento dei lavori, sui dibattiti e sulle votazioni. È il tempo d’aula (facoltà di intervenire) risorsa fondamentale.

FUNZIONI DELLE CAMERE

Le funzioni e ruolo delle camere si ricavano dall’intera parte seconda sull’ordinamento della Repubblica. La costituzione affida alle camere l’esercizio della funzione legislativa. Altre funzioni derivano dal rapporto fiduciario e da tutti i poteri e facoltà che le camere possono esercitare e ai loro regolamenti connessi sia all’esercizio della funzione legislativa, sia al rapporto fiduciario con il governo. Si parla così di funzione di indirizzo, funzione di controllo e funzione di informazione.

-Le LEGGI COSTITUZIONALI sono approvate mediante progetto descritto nell’art.138. I regolamenti parlamentari prevedono letture alternate fra la camera e il senato, e non letture consecutive da perte di ciascuna camera: il procedimento così si abbrevia. Inoltre è previsto che la seconda lettura da parte di ciascuna camera abbia ad oggetto il progetto già approvato in prima lettura nel suo complesso. In seconda lettura non si votano i singoli articoli e non si possono proporre emendamenti.

LE PROCEDURE DI INDIRIZZO

La funzione di indirizzo politico consiste nell’indicare, innanzitutto al governo ma non solo ad esso, cosa si deve fare e a quale fine, nel rispetto di quali principi, privilegiando quali interessi. Ogni decisione risponde a un certo indirizzo. Le camere concorrono alla determinazione dell’indirizzo politico generale e compiono più specifiche scelte di indirizzo facendo ricorso a strumenti diversi. I principali solo quelli che riguardano il rapporto fiduciario: dibattito e la votazione sulla mozione di fiducia al nuovo governo, i dibattiti e le votazioni sulle eventuali questioni di fiducia e le mozioni di sfiducia presentate dall’opposizione. La Camere utilizzano altri strumenti per specificare e integrare l’indirizzo politico generale:

  • Le^ mozioni^ sono lo strumento che serve a provocare una deliberazione su un qualsiasi argomento: le Camere possono votare una mozione che chiede al governo di muoversi in una direzione piuttosto che in un’altra. Sono esaminate e votate con procedure in tutto simili a quelle dei progetti di legge. Se le camere presentano una mozione uguale assumono una forza politica molto forte.
  • La^ risoluzione^ ha le stessa^ finalità della mozione, ma ciò che cambia sono le circostanze in cui può essere presentata: come atto di indirizzo che conclude un dibattito per esempio originato da comunicazioni del governo, ovvero come tipico atto di indirizzo che può essere presentato e votato in commissione. Ogni singolo parlamentare può presentare risoluzione.
  • Gli^ ordini del giorno di istruzione al governo^ sono presentati nel corso dell’esame di un progetto di legge o anche di una mozione e costituiscono l’atto d’indirizzo più blando, che spesso traduce, con l’assenso del governo, emendamenti che non siano stati da questo accettati. I margini di movimento della camera sono circoscritti sul rapporto tra governo e maggioranza. O la questione è considerata irrilevante o poco rilevante per il governo, che allora lascia la maggioranza libera di pronunciarsi come crede. Opposizione=non pretesa di far approvare le sue proposte ma funzione di informazione agli elettori.

LE PROCEDURE DI CONTROLLO E INFORMAZIONE

Le Camere dispongono di molteplici strumenti per esercitare funzioni di controllo e di informazione.

  • (^) Le interrogazioni consistono in una domanda per iscritto per chiedere informazioni o conferma di informazioni già note, alla quale il governo risponde in forma orale o scritta. L’interrogante deve limitarsi a dire se è soddisfatto della risposta o no e perché in pochi minuti. Non si apre alcun dibattito. I regolamenti prevedono interrogazioni a risposta immediata.
  • (^) Le interpellanze sono domande per sapere dal governo perché si è comportato in un certo modo e cosa intende fare in ordine a questo o a quell’aspetto della sua politica. Esse preludono a un giudizio politico. L’interpellante può illustrarle, può replicare più a lungo che nel caso dell’interrogazione, può presentare una mozione per innescare un dibattito vero e proprio.
  • (^) Quanto agli strumenti a disposizione delle commissioni, anche in sede congiunta delle due camere, esse possono svolgere audizioni , chiedendo che i ministri vengano a riferire su qualsiasi questione politica e amministrativa. Le commissioni possono inoltre disporre indagini conoscitive cioè serie coordinate di audizioni.
  • (^) La Costituzione prevede la possibilità per le Camere di istituire commissioni d’inchiesta. L’art.82 stabilisce che queste: a) abbiano per oggetto materie di pubblico interesse, b) siano composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, c) dispongano degli stessi poteri e siano sottoposte alle stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Le commissioni d’inchiesta rappresentano lo strumento di controllo più incisivo, avvalendosi dei poteri dell’autorità giudiziaria. Verte sempre su questioni scottanti e viene di fatto imposta dall’opposizione e dall’opinione pubblica per inchiodare alle sue responsabilità l’amministrazione e chi la guida o l’ha guidata. Le commissioni possono essere istituite da ciascuna camera con propria delibera.

LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E I SISTEMI DI VOTAZIONE

A partire dai regolamenti del 1971 i lavori parlamentari sono improntati al metodo della programmazione. Solo nel 1997 il principale strumento tecnico che permette la concreta applicazione della programmazione è stato esteso dal solo ambito della sessione di bilancio a tutta l’attività d’aula: si tratta del contingentamento dei tempi. I procedimenti in assemblea devono concludersi entro una data prefissata. Modalità di votazione —> grazie alla riforma dei regolamenti nel 1988 si ridimensionò l’ambito di applicazione del voto segreto. Oggi la stragrande maggioranza delle votazioni avvengono sempre a scrutinio generale, con o senza la registrazione di come ciascun parlamentare ha votato. Ciò rende impossibili “imboscate” al governo da parte dei parlamentari della sua stessa maggioranza (franchi tiratori) come accadeva di frequente in passato e obbliga i singoli e i gruppi ad assumersi le proprie responsabilità. Nel parlamento italiano, chi è all’opposizione tende a far ricorso all’ostruzionismo, cioè all’utilizzo esasperato di tutte le facoltà previste dal regolamento allo scopo di ritardare o impedire che l’assemblea deliberi.

IL GOVERNO IN PARLAMENTO

Nelle forme di governo parlamentari contemporanee, la posizione del governo in parlamento si è rafforzata a seguito di specifiche prassi e comportamenti politici e anche di attribuzione all’esecutivo di prerogative giuridiche riconosciute da fonti del diritto costituzionale e del diritto parlamentare: cioè strumenti e facoltà di cui il governo può avvalersi affinché assemblee sostengano la realizzazione del suo programma. La costituzione conferisce al governo prerogative in relazione all’andamento dei lavori parlamentari:

  • (^) art. 64.4 —> diritto per i membri del governo a partecipare a qualsiasi riunione e a far udire la propria voce in qualsiasi momento.
  • (^) Art. 72.3 —> permette al governo di ottenere, in qualsiasi fase del procedimento legislativo, che sia seguito quello normale.
  • (^) Art. 77 —> attribuendogli il potere di decretazione d’urgenza, conferisce al governo la possibilità di incidere sull’ordine del giorno delle camere.
  • (^) Art. 94.2 e 5 —> pone alcune condizioni volte a evitare attacchi a sorpresa contro il governo.
  • (^) Art. 94.4 —> il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un voto contrario. Sono i regolamenti parlamentari a disciplinare aspetti importanti del rapporto fiduciario, a partire da un istituto tipico del governo parlamentare che in costituzione non trovò disciplina: la questione di fiducia. Tale istituto consiste —> nell’annuncio formale fatto dal governo, nell’imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, che esso la considera tanto rilevante ai fini del proprio indirizzo che si dimetterà nel caso in cui l’assemblea si pronunci negativamente.