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La composizione e il funzionamento del Parlamento Italiano, formato da due Camere: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Esplora la rappresentatività, le funzioni e le differenze tra le due Camere, nonché il loro ruolo nella legislazione italiana.
Tipologia: Appunti
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I parlamenti di oggi sono assai diversi rispetto a quelli che avevano per primi questo nome. Quei primi parlamenti erano riunioni di baroni e nobili, allora gli unici immaginabili interlocutori del re che chiedeva loro per consultarli, chiedere loro risorse, comunicare le sue decisioni e rendere giustizia. Incontri occasionali senza periodicità né durata definita. La trasformazione di questi avvenne in Inghilterra quando il parlamento inglese conquistò il potere di stabilire l’ordine della successione al trono, questa può essere vista come la nascita dei moderni parlamenti come sovrani. Assetto bicamerale: da una parte conti, vescovi e titolari di antiche baronie e dall’altra rappresentati della città. Nel corso del settecento il parlamento inglese affermò un suo potere fondamentale: quello di influire sulla scelta dei ministri e in particolare del primo ministro. Con l’evoluzione che fece arrivare al suffragio universale, portò anche alla definitiva preminenza della Camera dei Comuni, dovuta proprio alla sua maggiore capacità rappresentativa. Con il suffragio universale i parlamenti diventarono assemblee espressione di tutta la società e crocevia istituzionale dello stato democratico. La capacità di rappresentare la società era stata la primigenia funzione dei parlamenti. Si rivelò presto difficile a conciliarsi con un’altra funzione: quella di colonna portante del potere esecutivo (identificato fino ad allora con il re). Parlamento= costante conflitto con la monarchia. Tendenza a concepire in modo rigido la separazione dei poteri. Ma poi i parlamenti affermarono il potere di influire sull’esecutivo. Dopo una lunga fase dualista, il regime parlamentare divenne monista perché l’esecutivo dipendeva dal rapporto fiduciario instaurato col Parlamento. Il suffragio universale, la democratizzazione, il ruolo assunto dai partiti politici finirono con il ridimensionare il ruolo delle assemblee rappresentative e la loro capacità di essere davvero la sede che decide le sorti del governo. Queste passarono nelle mani dei partiti. Il governo diventò comitato direttivo in grado di guidare l’attività del parlamento: stabiliva cosa dovesse fare, dettandone l’ordine del giorno e imponendo le proprie proposte e permettendo ai parlamentari della sua maggioranza di integrarle o correggerle. La stessa funzione legislativa venne ridimensionata sia a vantaggio del potere normativo dell’esecutivo sia a vantaggio di autorità di regolazione aventi natura solo indirettamente rappresentativa.
Il nostro parlamento è il diretto erede del parlamento dell’Italia monarchica. Quello statuario era un parlamento bicamerale costituito da una camera sede della rappresentanza nazionale (la Camera dei deputati) e di una camera tutta di nomina regia (il Senato). Fino al primo dopoguerra tutti i parlamenti furono bicamerali. Quello statuario era stato pensato come bicameralismo differenziato (cioè i due rami avessero funzioni in parte diversificate, oltre ad esser formati in modo diverso), ma anche tendenzialmente paritario, senza cioè che un ramo dovesse prevalere sull’altro. E tuttavia la forza del principio rappresentativo si fece subito sentire: infatti fu sempre alla Camera dei deputati che i governi si rivolsero per ottenere sostegno politico. Furono quasi sempre i governi a suggerire al re le personalità da nominare senatori, e se ne avvalsero a piene mani per le “infornate” cioè periodiche immissioni di uomini di stretta fiducia governativa, volte a garantire l’esecutivo sulla remissività senatoriale al suo indirizzo. Durante il fascismo il parlamento conobbe prima l’asservimento al capo del governo e al Partito nazionale fascista, poi la soppressione della Camera dei deputati, trasformata in Camera dei fasci e delle corporazioni, non più espressioni del corpo elettorale ma degli organi di partito e corporativi. Quando all’Assemblea costituente si pose la questione di come organizzare il futuro parlamento, alcune forza politiche, convinte della necessità di rifondare lo Stato rompendo l’accentramento politico-amministrativo che aveva caratterizzato l’Unità d’Italia, ritenevano che una delle due camere dovesse diventare la sede di rappresentanza delle nuove autonomie territoriali. Altre forze, invece, ritenevano che sede della rappresentanza potesse essere una sola camera: se il sovrano è uno (il popolo), non era immaginabile che esso poi si dividesse in più organi in grado di rappresentarlo. I comunisti non volevano un bicameralismo che fosse di intralcio a incisive trasformazioni del sistema economico-sociale, gli altri volevano una suddivisione della rappresentanza in due rami diversi capaci di controllarsi l’un l’altro, anche grazie a un processo legislativo più ponderato e moderato. Alcuni volevano un parlamento monocamerale altri uno ancora bicamerale. Il compromesso fu raggiunto dando ragione a coloro che volevano due camere, ma tacitando nel contempo i timori dei monocameralisti con la scelta sia di rendere la Camera dei deputati sia il Senato della Repubblica espressione della sovranità popolare. Se ne dedusse l’identità di funzioni: se tutte e due le Camere avessero dovuto essere espressione della volontà del popolo, come si poteva pensare di conferire ad esse compiti diversi? Ecco come si spiega il bicameralismo paritario e indifferenziato,
ovvero perfetto che pone le camere sullo stesso piano. Anche la natura paritaria potrebbe essere discussa alla luce del principio democratico, uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale: il Senato non ha solo un piccolo numero di senatori non elettivi, ma soprattutto rappresenta ben sette classi annuali di cittadini in meno. Rappresentatività e la legittimazione del Senato siano per volontà del legislatore inferiori rispetto alla Camera.
Il Parlamento italiano è un organo complesso perché formato da due Camere: la Camera dei deputati composta da 630 componenti eletti dai cittadini maggiorenni e il Senato della Repubblica che consta di 315 componenti eletti dai cittadini che abbiano compiuto 25 anni, più un piccolo numero di senatori a vita, di cui 5 nominati dal presidente della Repubblica per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario e coloro che sono stati presidenti della Repubblica, salvo che vi rinuncino. Elettorato attivo —> L’elezione avviene a suffragio universale e diretto: a suffragio universale perché il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini, diretto nel senso che devono ritenersi escluse forme di elezione di secondo grado (cioè assemblee elette non dai cittadini, ma da un corpo elettorale ristretto). Quanto all’elettorato passivo —> diverso anch’esso per età, possono essere eletti tutti i cittadini che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni i 25 anni per la Camera dei deputati e i 40 anni per il Senato della Repubblica, e siano elettori (che non siano cioè incorsi in una limitazione del diritto di voto). La legge ex. Art 65.1 cost. prevede casi di incompatibilità e ineleggibilità.
che sono immediatamente disponibili su Internet Il pubblico è ammesso ad assistere e le sedute sono in diretta audio-video su Internet e sul satellite.
La Costituzione disciplina poi il complesso dei diritti e dei doveri che formano lo specifico status giuridico dei parlamentari.
Le due camere sono organizzate in modo sostanzialmente uguale. Organi delle camere: -Il presidente dell’assemblea ha il compito di rappresentare all’esterno la camera e di assicurare sia il corretto e ordinato svolgimento dei suoi lavori sia il buon andamento dell’amministrazione interna; fa osservare il regolamento e dirige le sedute. E’ coadiuvato da alcuni vicepresidenti e per funzioni amministrative dai questori, per il processo verbale dai segretari. E’ eletto a maggioranza qualificata.
-L ’ufficio di presidenza (al senato consiglio di presidenza), composto in modo da rappresentare tutti i gruppi parlamentari, ha compiti amministrativi (delibera il bilancio interno, nomina su proposta del presidente il segretario generale), compiti attinenti alla disciplina dei comportamenti in aula e compiti di natura politico-organizzativa. Ha potere normativo relativamente a tutto ciò che riguarda l’amministrazione, la contabilità e il personale della camera. -La conferenza dei presidenti dei gruppi assiste il presidente in relazione a tutto ciò che riguarda l’organizzazione dei lavori in assemblea. Composta dai presidenti di tutti i gruppi parlamentari e il governo può sempre inviarvi un proprio rappresentate. In particolare decide il programma dei lavori, il calendario e l’ordine del giorno delle singole sedute: cosa si fa e quando. Il tempo d’aula ha un valore politico. In base al tempo a disposizione la maggioranza può approvare le proposte da cui dipende l’attuazione del programma di governo. La minoranza può sollevare argomenti sui quali mettere in imbarazzo governo e maggioranza. -Alcuni organi collegiali svolgono funzioni specifiche: la giunta per il regolamento dà pareri al presidente che la presiede, quando si tratta di interpretare il regolamento e assolve un ruolo lo di proposta ai fini della sua modifica. La giunta delle elezioni svolge il lavoro istruttorio nei confronti dell’aula in ordine alle contestazioni contro la regolarità delle elezioni e alla verifica dei titoli di ammissione agli eletti e alle cause sopraggiunte di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità. La giunta delle autorizzazioni a procedere riferisce in ordine all’applicazione dell’art.68 quando l’autorità giudiziaria richieda provvedimenti nei confronti dei parlamentari. Nel senato unica delle elezioni e delle immunità. Le giunte sono presiedute da un parlamentare dell’opposizione. Infine solo alla camera è istituito il comitato per la legislazione. -Le commissioni permanenti , attualmente in numero pari a 14 in entrambe le camere, suddivise in base all’oggetto della loro competenza (affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, tesoro e programmazione, finanze, cultura, scienza e istruzione, ambiente, territorio e lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, attività produttive, commercio e turismo, lavoro, affari sociali, agricoltura politiche dell’Ue), svolgono funzioni essenziali e costituzionalmente necessarie: ai fini sia del procedimento di formazione delle leggi, sia delle procedure di indirizzo, di controllo e di informazione. Tali funzioni possono attenere alla sola fase istruttoria e anche all’intero procedimento. I componenti delle commissioni sono disegnati dai singoli gruppi parlamentari e la composizione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi. I gruppi in maggioranza hanno più componenti. -Ciascuna camera può inoltre istituire commissioni speciali o ad hoc con compiti specifici, prassi un tempo seguita per istruire progetti particolarmente complessi. Ciascuna camera può istituire commissioni d’inchiesta. -Esistono numerose commissioni bicamerali , cioè costituite da un numero uguale di deputati e senatori, per svolgere funzioni che spettano a entrambi i rami del parlamento evitando duplicazioni e dualismi. Due di queste sono previste da norme costituzionali (la commissione per le questioni regionali e il comitato per i procedimenti d’accusa). Un organo molto importante è il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da 5 deputati e 5 senatori, cui è affidata la funzione di controllo sull’attività dei servizi segreti e sull’uso del segreto di stato per legge presieduto da un parlamentare dell’opposizione. -Hanno caratteri diversi dagli organi descritti fin qui ma un ruolo fondamentale i gruppi parlamentari. Nati nel 1920, sono espressamente richiamati in Costituzione. I gruppi, strumento di organizzazione della presenza dei partiti politici all’interno delle assemblee, sono definiti dai regolamenti associazioni di parlamentari e soggetti necessari al funzionamento della camera; ciascun gruppo è dotato di un proprio statuto o regolamento, per il quale è prevista la pubblicazione nei siti delle Camere. Ciascun eletto, entro un paio di giorni dalla seduta della camera di appartenenza deve dichiarare a quale gruppo appartiene, se non lo fa è inserito nel gruppo misto. Alla Camera il regolamento prevede deroghe per gruppi che rappresentino partiti organizzati su tutto il territorio nazionale; è permessa anche la costituzione all’interno del gruppo misto, di componenti politiche. Al senato ogni gruppo deve rappresentare un partito o movimento politico che abbia presentato alle elezioni propri candidati con lo stesso contrassegno la corrispondenza partito-gruppo è obbligata. Unica eccezioni è la fusione di gruppi già costituiti. Il ruolo dei gruppi è stato esaltato dai regolamenti del 1971: sono i presidenti dei gruppi a far valere una serie di prerogative sull’andamento dei lavori, sui dibattiti e sulle votazioni. È il tempo d’aula (facoltà di intervenire) risorsa fondamentale.
Le funzioni e ruolo delle camere si ricavano dall’intera parte seconda sull’ordinamento della Repubblica. La costituzione affida alle camere l’esercizio della funzione legislativa. Altre funzioni derivano dal rapporto fiduciario e da tutti i poteri e facoltà che le camere possono esercitare e ai loro regolamenti connessi sia all’esercizio della funzione legislativa, sia al rapporto fiduciario con il governo. Si parla così di funzione di indirizzo, funzione di controllo e funzione di informazione.
-Le LEGGI COSTITUZIONALI sono approvate mediante progetto descritto nell’art.138. I regolamenti parlamentari prevedono letture alternate fra la camera e il senato, e non letture consecutive da perte di ciascuna camera: il procedimento così si abbrevia. Inoltre è previsto che la seconda lettura da parte di ciascuna camera abbia ad oggetto il progetto già approvato in prima lettura nel suo complesso. In seconda lettura non si votano i singoli articoli e non si possono proporre emendamenti.
La funzione di indirizzo politico consiste nell’indicare, innanzitutto al governo ma non solo ad esso, cosa si deve fare e a quale fine, nel rispetto di quali principi, privilegiando quali interessi. Ogni decisione risponde a un certo indirizzo. Le camere concorrono alla determinazione dell’indirizzo politico generale e compiono più specifiche scelte di indirizzo facendo ricorso a strumenti diversi. I principali solo quelli che riguardano il rapporto fiduciario: dibattito e la votazione sulla mozione di fiducia al nuovo governo, i dibattiti e le votazioni sulle eventuali questioni di fiducia e le mozioni di sfiducia presentate dall’opposizione. La Camere utilizzano altri strumenti per specificare e integrare l’indirizzo politico generale:
Le Camere dispongono di molteplici strumenti per esercitare funzioni di controllo e di informazione.
A partire dai regolamenti del 1971 i lavori parlamentari sono improntati al metodo della programmazione. Solo nel 1997 il principale strumento tecnico che permette la concreta applicazione della programmazione è stato esteso dal solo ambito della sessione di bilancio a tutta l’attività d’aula: si tratta del contingentamento dei tempi. I procedimenti in assemblea devono concludersi entro una data prefissata. Modalità di votazione —> grazie alla riforma dei regolamenti nel 1988 si ridimensionò l’ambito di applicazione del voto segreto. Oggi la stragrande maggioranza delle votazioni avvengono sempre a scrutinio generale, con o senza la registrazione di come ciascun parlamentare ha votato. Ciò rende impossibili “imboscate” al governo da parte dei parlamentari della sua stessa maggioranza (franchi tiratori) come accadeva di frequente in passato e obbliga i singoli e i gruppi ad assumersi le proprie responsabilità. Nel parlamento italiano, chi è all’opposizione tende a far ricorso all’ostruzionismo, cioè all’utilizzo esasperato di tutte le facoltà previste dal regolamento allo scopo di ritardare o impedire che l’assemblea deliberi.
Nelle forme di governo parlamentari contemporanee, la posizione del governo in parlamento si è rafforzata a seguito di specifiche prassi e comportamenti politici e anche di attribuzione all’esecutivo di prerogative giuridiche riconosciute da fonti del diritto costituzionale e del diritto parlamentare: cioè strumenti e facoltà di cui il governo può avvalersi affinché assemblee sostengano la realizzazione del suo programma. La costituzione conferisce al governo prerogative in relazione all’andamento dei lavori parlamentari: