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Appunti della prima parte del corso per la preparazione del primo parziale
Tipologia: Appunti
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Lezione 1 21.02. 2 parziali per i frequentanti altrimenti è orale 1 parziale → 27 marzo 2 parziale → 15 maggio, risposte aperte a pc INQUADRAMENTO DELLA MATERIA DEFINIZIONE CLASSICA DI DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO → vuole che esso sia la disciplina che studia gli ordinamenti statuali, dal punto di vista dei loro profili organizzatori e della garanzia ei diritti, attraverso il metodo comparativo, allo scopo di individuarne le similitudini e, assai più spesso, le divergenze. Per meglio comprendere tale definizione dobbiamo avere ben chiaro:
Non di rado utilizziamo la parola Stato come sinonimo di ordinamento giuridico, anche se sappiamo che lo stato è un degli ordinamenti giuridici esistenti, non il solo (pluralismo giuridico). Ma è anche una forma di organizzazione del potere politico. Cos’è il potere politico? → è un potere sociale (cioè in grado di influenzare gli altri) che permette a chi lo detiene di imporre la propria volontà ricorrendo alla forza legittima. Il diritto costituzionale è la branca del diritto pubblico che studia l’evoluzione dello Stato e i rapporti che si instaurano tra autorità pubblica e individuo. Cos’è la comparazione? → comparazione s.f. [dal lat. comparatio-onis, der. di comparare: v. comparare]. - 1. Paragone, confronto: c. di due sistemi; Comparare vuol dire confrontare due sistemi al fine di individuare analogie e costruire astrazioni. Per operare è necessario seguire un metodo. Ogni branca del diritto può essere comparata. Il diritto costituzionale comparato si pone in particolare come obiettivo, l'analisi e il confronto di modelli organizzativi o delle garanzie dei diritti. Esso presuppone quindi la conoscenza dei diritti stranieri Perché si studia il diritto comparato?
Lezione 2 28.02. LE FAMIGLIE GIURIDCHE E IL LORO POSSIBILE SUPERAMENTO Specie in passato si era soliti ritenere che la comparazione potesse operarsi solo tra ordinamenti costituzionali dotati di sostanziali analogie nei loro principi informatori e nelle loro linee strutturali. La circolazione dei modelli e quindi la possibilità di astrazione si realizza, infatti, più facilmente tra caratteristiche similari. In passato i costituzionalisti-comparatisti facevano alle grandi famille de droits individuate dai comparatisti del diritto privato: la famiglia romano-germanica, quella dei diritti socialisti, quella di common law e infine quella dei diritti religiosi e tradizionali (musulmano, indù, ebraico, canonico, dell'Estremo oriente, dell'Africa nera) Successivamente sono state proposte altre forme di macro-classificazioni (Stati di democrazia stabilizzata, Stati socialisti, Stati autoritari, Stati in via di sviluppo). Tra le macro-classificazioni vi è anche quella che guarda al fattore egemone in un determinato ordinamento. In questi casi abbiamo ordinamenti in cui prevale il diritto positivo (rule of professional law), ordinamenti in cui prevalgono gli obiettivi politici (rule of political law), ordinamenti in cui prevale la tradizione (rule of traditional law). Common law → Il common law è un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedenti giurisprudenziali più che sulla codificazione e in generale su leggi e altri atti normativi di organi politici, come invece accade nei sistemi di civil law, derivanti dal diritto romano. È un sistema nativo dell'Inghilterra medievale, successivamente diffusosi nei Paesi anglosassoni. Civil law →Il civil law (in italiano detto anche diritto continentale o diritto romano-germanico) è un modello di ordinamento giuridico derivante dal diritto romano, oggi dominante a livello mondiale. Spesso è contrapposto ai modelli di common law dei paesi anglofoni. I sistemi di civil law si sono sviluppati dapprima nell'Europa continentale e poi, in moltissimi stati del pianeta, all'interno della cornice dottrinaria del diritto romano-giustinianeo. Storicamente, è l'insieme dei concetti e dei sistemi derivati in ultima analisi dal Codice di Giustiniano, ma fortemente influenzati dalle consuetudini del diritto napoleonico, germanico, canonico, feudale e locale, nonché da correnti dottrinarie quali il giusnaturalismo, la codificazione e il positivismo giuridico. Concettualmente, procede per astrazioni, formula principi generali e distingue le norme sostanziali da quelle procedurali. Esso considera il diritto giurisprudenziale secondario e subordinato al diritto legislativo. La caratteristica fondamentale di tali sistemi è che essi usano codici con testi brevi che tendono a evitare scenari fattuali specifici. Nel diritto costituzionale ci si orienta su altri aspetti, come differenza tra democrazia stabilizzata e stati invece in via di sviluppo. Lo stato autoritario non necessariamente deve abbandonare le strutture di uno stato democratico, la divisione dei poteri serve a bilanciarsi, nella Russia attuale non possiamo dire che non esiste una struttura similare rispetto a uno stato di democrazia stabilizzata, con potere esecutivo, legislativo e giudiziario.
Il costituzionalismo si afferma con la rivoluzione inglese e poi con le rivoluzioni borghesi del Settecento. È un fenomeno storico che va dal 600 all’800, accade prima in Gran Bretagna per poi non parlarne più. Dal 1766 inizia a prendere piede anche in America ed Europa. Siamo soliti dire che c’è un aspetto iniziale del costituzionalismo che è molto precedente anche al 600 inglese e che ha inizio sempre in gran Bretagna. Se volessimo tracciare la storia del costituzionalismo dovremmo necessariamente partire dalla concessione ai baroni inglesi della Magna Charta Libertatum (1215). Siamo nell’epoca della colonizzazione normanna, dove viene imposto il sistema del feudalismo, ad un certo punto i baroni riescono a strappare al sovrano dei diritti per la prima volta nella storia. La faida che da vita alla Magna Charta Libertatum è appunto tra il sovrano Giovanni Senza Terra, e i suoi signori, a cui vengono imposte delle tasse da pagare. I signori riescono ad opporsi al sovrano e a fargli mettere per iscritto il rispetto di alcune garanzie. La Magna Charta è uno dei tanti compromessi tra re e i suoi vassalli. Essa, nel caso specifico, trae origine dalla sollevazione dei vassalli di Giovanni Senza Terra, il 15 giugno 1215. Qui possiamo dire che parte lo slogan britannico di “ NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION”, ovvero “nessuna tassazione senza rappresentazione”. Magnum Concilium → organo rappresentativo che diventerà il Parlamento moderno, di questo Concilium non fanno parte solo gli aristocratici, ma anche i commoners, questo binarismo da lo sfondo per la camera dei lords e la camera dei commoners. Da qui si affermerà il principio della continuità, ovvero di non convocare l’organo all’occorrenza, bensì di renderlo sempre presente e attivo. Nel corso della storia si afferma questo principio secondo cui il parlamento deve essere convocato almeno due volte all’anno dove si discutono tutti gli affari. A differenza delle precedenti pattuizioni, in essa, i diritti si accordarono in perpetuo: Nessun tributo vassallatico o prelievo sarà imposto nel nostro regno se non per comune consenso del nostro regno (art. 12) e dietro approvazione di un Magnum Concilum (art. 14) Un uomo libero non sarà condannato ad ammende per un illecito se non in proporzione all'illecito (art. 20) La libertà personale potrà essere limitata solo a seguito di un giudizio di propri pari (art. 21) Nessun uomo libero sarà arrestato o imprigionato o espropriato dei suoi beni o bandito, se non in base ad un giudizio legale (habeas corpus - art. 39) È prevista persino una garanzia di rispetto delle pattuizioni ( quattro baroni verranno da noi prospettandoci l'abuso e chiedendoci di fare correggere quell'abuso senza dilazione... ): art. 61. → bisognava fare una segnalazione a quattro baroni che si sarebbero presentati al sovrano per un confronto. La Magna Charta fu più volte modificata e ratificata dal Magnum Concilium. Nel XVII secolo divenne il principale strumento degli avversari di Carlo I Stuart. Il suo contenuto venne confermato nel 1628 nella Petition of Rights. A seguito della Glorious Revolution, queste disposizioni vengono riprese dal Bill of Rights (1689), un documento che il Parlamento - per la prima volta nella storia - impone ad un sovrano. «i detti Lords Spirituali e Temporali e i Comuni… essendo ora riuniti in una piena e libera rappresentanza di questa nazione ... dichiarano:
Lezione 3 28.02. IL COSTITUZIONALISMO AMERICANO A partire dal 1600 il sovrano britannico aveva concesso lo sfruttamento dei nuovi territori a compagnie commerciali, a singoli individui, a comunità di coloni già installatesi. Tutte le Colonie hanno delle Carte scritte che disciplinano gli aspetti essenziali dell'ordinamento:
Differenze e analogie con il costituzionalismo inglese → La Costituzione "data" dalla storia e dalla tradizione / La Costituzione "imposta" da un consapevole atto costituente IL COSTITUZIONALISMO FRANCESE Anche in questo caso il detonatore fu la questione fiscale. Calonne e Loménie de Brienne cercarono di attuare riforme che furono osteggiate dal Parlamenti, (composti esclusivamente da nobili, con funzioni giudiziarie d'appello e di registrazione degli editti reali) timorosi di perdere il loro potere. 5 / 5 / 1789 → convocazione degli Stati Generali e Giuramento della Pallacorda 7 / 7 / 1789 → gli Stati Generali si autoproclamano Assemblea nazionale costituente Differenze tra rivoluzione americana e francese → la Rivoluzione francese a differenza di quella americana fu una guerra tra classi. 26 / 8 / 1789 → Dichiarazione Universale del Diritti dell'Uomo e del Cittadino − «Tutti gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nel loro diritti» (art. 1): universalismo dei diritti e uguaglianza formale − «il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressore» (art. 2); giusnaturalismo Ha un carattere universale : proietta il nuovo tipo di Stato oltre i confini della Francia (è il solo tipo di Stato conforme alla ragione umana e questa si sa è universale). Lezione 4 29.02. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione (art. 3); nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa. La Nazione è rappresentata nell’Assemblea Nazionale, che produce legge, questa è espressione della volontà generale. LEGICENTRISMO Tutti i cataloghi costituzionali che sono seguiti alla Dichiarazione non hanno mai intaccato il contenuto di essa: lo hanno accresciuto. La Dichiarazione, affermando il principio della sovranità nazionale costituisce il punto di svolta tra lo stato moderno e quello contemporaneo ( Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione ) Tripartizione dei poteri → legislativo, esecutivo e giudiziario In uno stato ci deve essere una garanzia di diritti, per questo viene introdotta la tripartizione dei poteri, chi fa le leggi non può applicarle, chi le applica non può avere la facoltà di giudicare. Ogni società che non ha la partizione dei poteri e la garanzia dei diritti, non ha una costituzione (elementi necessari).
Forma di Stato e tipo di Stato Una precisazione terminologica: ✓ Forma di Stato ✓ Tipo di Stato Forma di Stato → ha ad oggetto l’esame delle modalità con cui gli elementi costitutivi dello Stato (ed in particolare il popolo e la sovranità) si combinano tra loro e interagiscono nelle diverse esperienze. Può essere definita anche come l'insieme delle finalità che lo Stato si propone di raggiungere ed i fini a cui ispira la propria azione. Il rapporto tra libertà e autorità Per meglio comprendere la forma di Stato dobbiamo ricostruire i concetti di sovranità e di Stato. Jean Bodin (1529-1596): Les six livres de la République (1583). È il primo e maggior teorico della sovranità dello Stato → "per sovranità si intende quel potere assoluto e perpetuo che è proprio dello Stato". "Chi è sovrano non deve in alcun modo essere soggetto al comando altrui", il sovrano non è soggetto neppure alle sue stesse leggi. Il concetto di sovranità Lo Stato Dal punto di vista filosofico: il contrattualismo Thomas Hobbes (1588-1679) → nega la teoria aristotelica della naturale socievolezza dell’uomo, le società hanno tratto la loro origine non dalla benevolenza degli uomini, ma dal timore reciproco. Gli uomini si nuocciono a vicenda perché non possono spartirsi o usare in comune tutto ciò che desiderano. Dalla guerra "di tutti contro tutti" si esce attraverso la stipulazione di un patto, per mezzo del quale tutti gli uomini rinunciano alla loro forza e al loro potere in favore di uno solo o di un'assemblea. È questa l'origine del Leviatano, C'è distinzione tra lo stato-persona giuridica e colui che la rappresenta. La libertà del singolo è solo in quelle cose che il sovrano ha omesso di regolare
Dal punto di vista storico → Lo Stato moderno sorge in Europa come superamento dell'accentuato pluralismo politico-giuridico medievale. I soggetti prima dotati di competenze autoritative (in primis I signori feudali), perdono il loro potere in favore di un unico sovrano (un principe ereditario o l'organo sovrano di una repubblica). La società civile rimane però composta da segmenti compartimentalizzati, tra I quali gli individui sono distribuiti e incasellati: i ceti, le corporazioni. Lezione 5 06.03. LO STATO ASSOLUTO Concentrazione dei poteri, Sovrano legiubus solutus (Legibus solutus è una locuzione latina, traducibile con la frase: "sciolto dalle leggi", attribuita al giurista romano Ulpiano. Si dice specialmente di soggetti che in regimi di tipo imperiale o monarchico non erano tenuti al vincolo di rispettare le leggi esistenti.)
La base economica dello Stato liberale è costituita dal modo di produzione capitalistico , basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, sulla libera concorrenza, sulla ricerca del profitto come fine ultimo dell’attività economica, sulla centralità del mercato come misura del valore delle merci e della stessa forza-lavoro. Si può dire che esistono vari liberalismi :
Quindi, questo programma interventistico si realizzerà ma non sarà mai perfetto come si è realizzato in Europa. Lo stato democratico sociale, dopo la sua fase di massima espansione, ha conosciuto un periodo di Crisi → epoca deregulation che porta le politiche di Reagan e Thatcher che provvedono a tentare di far riprendere gli esperti del libero intervento dei cittadini e assottigliano le caratteristiche distintive dello stato democratico sociale, non si garantisce più l’uguaglianza. IL NUOVO MODELLO Viene mantenuto lo stato liberale nella sua essenza, ma vengono modificate le sue caratteristiche: potere governante = se noi riteniamo un grande intervento da parte dello stato, ci deve essere qualcuno che faccia da autore a questo intervento. Si afferma la funzione di indirizzo politico = definire i fini dell’intervento, stabilire le misure e far si che queste misure vengano adottate. Il potere non è più centrale, perché la centralità sta nelle mani del governo → governo che ha nuove funzioni. Nel stato democratico sociale alcune norme sono anche di derivazione del potere governante, che sono degli atti aventi forza di legge. Il potere legislativo subisce la concorrenza di altre norme, dettate da altri livelli di governo (es. leggi dei consigli regionali). Tutto questo modifica anche l’attività del potere giudiziario, perché ha un’enormità di norme da dover rivedere. Nel sapersi muovere tra una pluralità di norme, ritorna importante la proprietà interpretativa.
Lezione 7 13.03. LA REGRESSIONE DEMOCRATICA IN UNGHERIA E POLONIA Dopo le elezioni del 2010 e 2015, vinte dai partiti conservatori di destra, Ungheria e Polonia hanno iniziato a seguire una traiettoria costituzionale divergente rispetto al quadro generale delineato fino ad allora. Ungheria → nelle elezioni politiche del 2010, 201 4 e 2018, 2022 la coalizione Fide- KDNP, composta da Fidesz e dal piccolo partito Cristiano-Democratico Popolare, ha ottenuto una maggioranza superiore ai due terzi dei seggi dell’Assemblea nazionale. Dopo le elezioni suppletive indette per coprire due seggi che si erano resi vacanti nel febbraio e nell’aprile 2015, il Fidesz-KDNP aveva preso la maggioranza costituzionale. Polonia → le elezioni presidenziali di maggio 2015 e di maggio 2020 e le elezioni politiche di ottobre 2015 e di ottobre 2019 sono state vinte dal partito Diritto e Giustizia o PiS. Anche altri paesi hanno sperimentato debolezze, regressioni o immaturità nel consolidamento di sistemi liberal-democratici importati e/o ricostruiti all'indomani della transizione dal comunismo TUTTAVIA Ciò che è accaduto negli ultimi anni in Ungheria e Polonia è particolarmente sorprendente in termini di velocità e durezza dell’inversione' costituzionale. Questa regressione avviene in paesi che sono stati gli apripista dell'importazione "felice degli standard costituzionali europei. Le degenerazioni sembrano più gravi perché avvengono nel cuore nuovo dell'integrazione europea, con il sostegno finanziario dell'UE Rappresentano un fallimento del percorso di condizionalità pre-ingresso nonché degli strumenti di controllo post ingresso. UNGHERIA La regressione costituzionale ungherese è iniziata dopo le elezioni politiche del 2010. La coalizione dominata dal partito conservatore Fidesz (Fidesz-KDNP) ha ottenuto una maggioranza tale da consentirle di modificare la costituzione allora vigente e poi di adottare una nuova Legge Fondamentale. (la Costituzione ungherese è stata modificata 12 volte tra il 2010 e il 2011) Nuova costituzione → contenuti conservatori, modalità poco partecipate di adozione Fidesz ha sfruttato le debolezze del precedente quadro legislativo e costituzionale:
Inoltre:
A causa del comportamento poco corretto della precedente legislatura che aveva adottato una nuova legge sul Tribunale costituzionale il 25 giugno 2015 (che consente al Sejm nel corso della VII legislatura di eleggere tutti i giudici del Tribunale costituzionale il cui mandato sarebbe terminato nel 2015). L' 8 ottobre 2015 (VII legislatura) ha eletto 5 nuovi giudici del Tribunale costituzionali. Il Presidente della Repubblica Duda ha rifiutato di accogliere i giuramenti dei 5 giudici costituzionali neoeletti Il 25 novembre 2015 la nuova legislatura (VIII legislatura) ha annullato le 5 precedenti nomine e il 2 dicembre 2015 ha eletto NUOVI giudici costituzionali. Il Tribunale costituzionale → con la sentenza K 34/15 del 3 dicembre 2015 ha annullato la nomina di 2 su 5 giudici eletti l’ 8 ottobre 2015. Con la sentenza K35/15 del 9 dicembre 2015 ha annullato la nomina di 3 su 5 giudici eletti il 2 dicembre 2015. Tuttavia, il 22 dicembre 2015 sono state adottate nuove modifiche alla legge sul Tribunale costituzionale che hanno paralizzato completamente il funzionamento dell'organo di giustizia costituzionale, poiché si richiedeva che le decisioni di legittimità costituzionale venissero adottate a maggioranza qualificata di 13 giudici su 15. Vi erano solo 12 su 15 giudici nel TC. Il TK si compone di 15 giudici. Nel 2015 terminava il mandato di 5 giudici, di cui 3 prima delle elezioi parlamentari e 2 dopo le elezioni. A seguito delle critiche della Commissione di Venezia (parere n. 833/2015) il 22 luglio 2016 è stata adottata una nuova legge sul Tribunale costituzionale (che ha accolto alcune indicazioni dalla Commissione di Venezia). Termina il mandato del Presidente del TC Rzeplinski, dicembre 2016: