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Appunti di diritto costituzionale. Le origini della giustizia costituzionale. Riassunti di diritto costituzionale.
Tipologia: Sintesi del corso
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Dottrina del giudice Marshall: un atto del potere legislativo che contrasti con la Cost. è da considerarsi nullo, perciò un giudice che si trovi a scegliere tra l’applicazione di una legge o della Cost. perché vi è un contrasto tra loro, deve sempre scegliere la Cost. Dopo la seconda guerra mondiale si avverte l’esigenza di uno strumento che garantisse il rispetto del princ. di separazione tra i poteri, rispetto ai possibili attacchi del legislatore ordinario: nasce la Cost. e conseguentemente viene istituito un organo che garantisse la rigidità della Cost. (la Corte ). Sistemi di giustizia Cost.: la giustizia Cost. è stata chiamata spesso a tutelare la sfera dei diritti fondamentali dell’individuo anche contro le violazioni da parte dei pubblici poteri. Negli ultimi decenni: ha assunto una sempre crescente importanza la legittimazione del singolo all’accesso e quindi il ricorso diretto: esso non è sempre esperibile dall’organo della giustizia cost., ma può trattarsi di una pluralità di organi competenti nello stesso ordinamento. L’oggetto del ricorso dipende dall’ord.: alcuni danno indicazioni generiche, altri fanno elenchi tassativi. Gli atti oggetto del ricorso possono essere normativi, amministrativi, giurisdizionali, ecc… ASSEMBLEA COSTITUENTE: ESITO DEI LAVORI
Le pronunce: -Giudizi definitivi = sentenze -Tutti gli altri provvedimenti = ordinanze -Provvedimenti del Presidente = decreti. Nuovo art. 17 Cost.: “la redazione della sentenza è affidata al giudice relatore”, quindi adesso il giudice relatore (per l’istruzione) e il giudice redattore sono diventate la stessa persona. Motivazione delle pronunce: l’obbligo di motivazione delle sentenze non è espressamente previsto dalla Cost. (se nn nell’art. 111) ma si rinviene dall’art. 18 della L. 87/53 ( Norme sulla Cost. e sul funzionamento della Corte Cost.). CAP 3. IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA’ IN VIA INCIDENTALE La via incidentale è quella esercitata da un giudice nel corso di un qualsiasi giudizio (è quella più diffusa): un giudice che dubiti della legittimità cost. di una legge non è tenuto ad applicarla, ma deve richiedere l’intervento della Corte Cost. Limite previsto dalla Corte: deve trattarsi di giudizi a carattere giurisdizionale e non amministrativo. La Corte ha deciso che anche arbitri e Consiglio di stato sono legittimati a sollevare questioni di legittimità. Leggi anteriori alla Cost.: l’illegittimità cost. si riferisce anche a queste. Art. 134 Cost.: la Corte è competente a giudicare sulla conformità alla Cost. delle leggi,statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge. Ne deriva che sono esclusi da giudizi di sindacabilità cost.: i regolamenti parlamentari, le norme integrative per i giudizi, i regolamenti amministrativi. FASI DAVANTI AL GIUDICE A QUO. REQUISITI:
b) Di accoglimento o incostituzionalità: la Corte dichiara il contrasto tra la cost. e la disposizione impugnata e la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza (art. 136 cost.). Queste decisioni possono essere:
Potere cautelare della Corte: La Corte deve fissare l’udienza di discussione entro 90 gg. Essa può sospendere, in via cautelare, l’efficacia della legge statale o regionale impugnata (presupposto: esistenza di un rischio di pregiudizio all’interesse pubblico, all’ord. giuridico o per i diritti dei cittadini). DECISIONI DELLA CORTE: A) ORDINANZA INTERLOCUTORIA: con essa la Corte sospende il giudizio per chiedere l’intervento della Corte di Giustizia europea sull’interpretazione del diritto comunitario. B) DECISIONI PROCESSUALI: sono le dichiarazioni di: