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Riassunti di diritto costituzionale - Università degli Studi di Palermo, Sintesi del corso di Diritto Costituzionale

Appunti di diritto costituzionale. Le origini della giustizia costituzionale. Riassunti di diritto costituzionale.

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

In vendita dal 23/09/2013

manuela.ag
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CAP 1. LE ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
Dottrina del giudice Marshall: un atto del potere legislativo che contrasti con la Cost. è da
considerarsi nullo, perciò un giudice che si trovi a scegliere tra l’applicazione di una legge o della
Cost. perché vi è un contrasto tra loro, deve sempre scegliere la Cost.
Dopo la seconda guerra mondiale si avverte l’esigenza di uno strumento che garantisse il rispetto
del princ. di separazione tra i poteri, rispetto ai possibili attacchi del legislatore ordinario: nasce la
Cost. e conseguentemente viene istituito un organo che garantisse la rigidità della Cost. (la Corte ).
Sistemi di giustizia Cost.: la giustizia Cost. è stata chiamata spesso a tutelare la sfera dei diritti
fondamentali dell’individuo anche contro le violazioni da parte dei pubblici poteri.
Negli ultimi decenni: ha assunto una sempre crescente importanza la legittimazione del singolo
all’accesso e quindi il ricorso diretto: esso non è sempre esperibile dall’organo della giustizia cost.,
ma può trattarsi di una pluralità di organi competenti nello stesso ordinamento. L’oggetto del ricorso
dipende dall’ord.: alcuni danno indicazioni generiche, altri fanno elenchi tassativi. Gli atti oggetto
del ricorso possono essere normativi, amministrativi, giurisdizionali, ecc…
ASSEMBLEA COSTITUENTE: ESITO DEI LAVORI
- Commissione Forti: fu incaricata dal Ministero per la Costituente di studiare le possibili forme di
riorganizzazione dello Stato. Furono elaborati 3 diversi progetti.
- Commissione dei 75: esamina la proposta di Einaudi basata sul modello statunitense.
- viene istituita la Corte Cost. che ha come ruolo primario il controllo di costituzionalità delle leggi,
più altre funzioni accessorie.
CAP 2. LA CORTE COST.
La sua struttura ordinaria è prevista all’art. 135 Cost. E’ composta da 15 giudici:
- 5 eletti dal Presidente della Repubblica con decreto.
- 5 dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei 2/3 dei membri.
- 5 dalla Suprema Magistratura dello Stato a maggioranza assoluta ( 3 dalla Corte di Cass., 1 dalla
Corte dei conti e 1 dal consiglio di Stato).
Durata del mandato: 9 anni ( non possono essere rieletti).
Garanzie di indipendenza: l’ufficio è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di un
consiglio regionale, la professione di avvocato.
Principio di collegialità: è previsto l’obbligo per i membri di intervenire alle udienze e un quorum di
funzionamento sufficientemente elevato. Le decisioni devono essere deliberate in camera di
consiglio dai giudici che erano presenti a tutte le udienze e vengono prese a maggioranza assoluta
(nuovo art. 17, co. 1, Cost.)
Il Presidente: è eletto dalla Corte col criterio di anzianità. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Egli come primo suo atto elegge un vice-presidente.
L’udienza può essere: pubblica (di regola) o in camera di consiglio (eccezione).
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CAP 1. LE ORIGINI DELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE

Dottrina del giudice Marshall: un atto del potere legislativo che contrasti con la Cost. è da considerarsi nullo, perciò un giudice che si trovi a scegliere tra l’applicazione di una legge o della Cost. perché vi è un contrasto tra loro, deve sempre scegliere la Cost. Dopo la seconda guerra mondiale si avverte l’esigenza di uno strumento che garantisse il rispetto del princ. di separazione tra i poteri, rispetto ai possibili attacchi del legislatore ordinario: nasce la Cost. e conseguentemente viene istituito un organo che garantisse la rigidità della Cost. (la Corte ). Sistemi di giustizia Cost.: la giustizia Cost. è stata chiamata spesso a tutelare la sfera dei diritti fondamentali dell’individuo anche contro le violazioni da parte dei pubblici poteri. Negli ultimi decenni: ha assunto una sempre crescente importanza la legittimazione del singolo all’accesso e quindi il ricorso diretto: esso non è sempre esperibile dall’organo della giustizia cost., ma può trattarsi di una pluralità di organi competenti nello stesso ordinamento. L’oggetto del ricorso dipende dall’ord.: alcuni danno indicazioni generiche, altri fanno elenchi tassativi. Gli atti oggetto del ricorso possono essere normativi, amministrativi, giurisdizionali, ecc… ASSEMBLEA COSTITUENTE: ESITO DEI LAVORI

  • Commissione Forti: fu incaricata dal Ministero per la Costituente di studiare le possibili forme di riorganizzazione dello Stato. Furono elaborati 3 diversi progetti.
  • Commissione dei 75: esamina la proposta di Einaudi basata sul modello statunitense.
  • viene istituita la Corte Cost. che ha come ruolo primario il controllo di costituzionalità delle leggi, più altre funzioni accessorie. CAP 2. LA CORTE COST. La sua struttura ordinaria è prevista all’art. 135 Cost. E’ composta da 15 giudici:
  • 5 eletti dal Presidente della Repubblica con decreto.
  • 5 dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei 2/3 dei membri.
  • 5 dalla Suprema Magistratura dello Stato a maggioranza assoluta ( 3 dalla Corte di Cass., 1 dalla Corte dei conti e 1 dal consiglio di Stato). Durata del mandato: 9 anni ( non possono essere rieletti). Garanzie di indipendenza: l’ufficio è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, la professione di avvocato. Principio di collegialità: è previsto l’obbligo per i membri di intervenire alle udienze e un quorum di funzionamento sufficientemente elevato. Le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio dai giudici che erano presenti a tutte le udienze e vengono prese a maggioranza assoluta (nuovo art. 17, co. 1, Cost.) Il Presidente: è eletto dalla Corte col criterio di anzianità. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Egli come primo suo atto elegge un vice-presidente. L’udienza può essere: pubblica (di regola) o in camera di consiglio (eccezione).

Le pronunce: -Giudizi definitivi = sentenze -Tutti gli altri provvedimenti = ordinanze -Provvedimenti del Presidente = decreti. Nuovo art. 17 Cost.: “la redazione della sentenza è affidata al giudice relatore”, quindi adesso il giudice relatore (per l’istruzione) e il giudice redattore sono diventate la stessa persona. Motivazione delle pronunce: l’obbligo di motivazione delle sentenze non è espressamente previsto dalla Cost. (se nn nell’art. 111) ma si rinviene dall’art. 18 della L. 87/53 ( Norme sulla Cost. e sul funzionamento della Corte Cost.). CAP 3. IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA’ IN VIA INCIDENTALE La via incidentale è quella esercitata da un giudice nel corso di un qualsiasi giudizio (è quella più diffusa): un giudice che dubiti della legittimità cost. di una legge non è tenuto ad applicarla, ma deve richiedere l’intervento della Corte Cost. Limite previsto dalla Corte: deve trattarsi di giudizi a carattere giurisdizionale e non amministrativo. La Corte ha deciso che anche arbitri e Consiglio di stato sono legittimati a sollevare questioni di legittimità. Leggi anteriori alla Cost.: l’illegittimità cost. si riferisce anche a queste. Art. 134 Cost.: la Corte è competente a giudicare sulla conformità alla Cost. delle leggi,statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge. Ne deriva che sono esclusi da giudizi di sindacabilità cost.: i regolamenti parlamentari, le norme integrative per i giudizi, i regolamenti amministrativi. FASI DAVANTI AL GIUDICE A QUO. REQUISITI:

  1. Non manifesta infondatezza: il giudice, dietro istanza di parte o d’ufficio, deve sollevare questione di legittimità cost. allorchè dubiti che una disposizione sia in contrasto con la Cost., potendo evitare di farlo solo nel caso in cui ritenga l’eccezione proposta priva di qualsiasi fondamento reale ( la questione deve essere non manifestamente infondata).
  2. Rilevanza: la norma ad oggetto deve essere ritenuta dal giudice necessaria e indispensabile per la decisione del giudizio pendente davanti a lui e, secondo la recente giurisprudenza, deve essere anche influente cioè tale da condizionare la decisione del giudice.
  3. Sperimentazione dell’interpretazione conforme: il giudice ha l’obbligo di dimostrare di aver sperimentato prima la possibilità di risolvere il dubbio attraverso un’interpretazione della legge conforme alla Cost. ORDINANZE DEL GIUDICE: A) il giudice pronuncia la relativa ordinanza in caso di infondatezza o irrilevanza. B) Ordinanza di rimessione: qualora il giudice ritenga l’eccezione di cost. rilevante e non manifestamente infondata pronuncia l’ordinanza di rimessione che sospende il procedimento il corso in attesa della decisione della Corte cost., introduce il giudizio e fissa il thema decidendum.

b) Di accoglimento o incostituzionalità: la Corte dichiara il contrasto tra la cost. e la disposizione impugnata e la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza (art. 136 cost.). Queste decisioni possono essere:

  • totali: la legge impugnata viene eliminata.
  • parziali: l’incostituzionalità riguarda solo una parte della legge che viene quindi eliminata.
  • manipolative: la Corte modifica o integra una legge in modo che abbia una portata diversa da quella originaria. Le decisioni manipolative possono essere:
    • di tipo additivo, se la Corte dichiara incost. una legge perche omette qualcosa.
    • di tipo sostitutivo, se la Corte dichiara l’incost. di una legge perché dice una cosa anziché un’altra. Limite del chiesto-pronunciato: La Corte deve rispettare il limite del chiesto-pronunciato, ma con una deroga: la Corte dichiara anche quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva dalla decisione adottata (art. 27 L.87/53) Sentenze additive di Principio: con esse la Corte fissa un principio generale che deve essere attuato attraverso un intervento del legislatore, ma al quale può già fare riferimento il giudice nella decisione dei casi concreti. Art. 137, co. 3, Cost.: “contro le decisioni della Corte Cost. non è ammessa impugnazione”. CAP 4. IL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA’ IN VIA PRINCIPALE A) RICORSO DIRETTO DELLO STATO NEI CONFRONTI DI UNA LEGGE REGIONALE: il giudizio dinanzi alla Corte viene introdotto con un ricorso governativo presentato dal Presidente del Consiglio entro 60 gg dalla pubblicazione della delibera statutaria sul bollettino della regione. Il ricorso deve essere notificato al Presidente della Giunta regionale e depositato in cancelleria entro 10 gg dalla notifica. Non sono ammesse altre parti. Art. 123 Cost. (dopo la modifica del titolo V): ha attribuito alla Corte anche il potere di giudicare la costituzionalità degli statuti delle regioni ordinarie. Vizi sindacabili: mancato rispetto dell’ armonia con la Cost., uso frazionato del potere statutario, impossibilità di attivare il referendum per mancanza di disposizioni attuative. B) RICORSO DIRETTO DI UNA REGIONE NEI CONFRONTI DI UNA LEGGE STATALE O DI UN’ALTRA REGIONE: con la riforma del titolo V Cost. sono state eliminate le difformità che mettevano le regioni in una posizione più svantaggiosa rispetto allo Stato. Il ricorso deve essere presentato negli stessi termini (60 gg) e il ricorso dello Stato non sospende la legge regionale nell’attesa della pronuncia della Corte, così come non avviene il contrario (art 127 Cost.). Interesse a ricorrere: secondo il nuovo art. 127 Cost., lo Stato può proporre ricorso se una legge regionale eccede le competenze della regione, e la regione può proporre ricorso quando una legge statale o di un’altra regione leda la sua sfera di competenza. Il ricorso deve contenere l’indicazione delle norme che si assumono violate e le relative censure, l’indicazione della questione nei suoi termini normativi e una sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta di incostituzionalità.

Potere cautelare della Corte: La Corte deve fissare l’udienza di discussione entro 90 gg. Essa può sospendere, in via cautelare, l’efficacia della legge statale o regionale impugnata (presupposto: esistenza di un rischio di pregiudizio all’interesse pubblico, all’ord. giuridico o per i diritti dei cittadini). DECISIONI DELLA CORTE: A) ORDINANZA INTERLOCUTORIA: con essa la Corte sospende il giudizio per chiedere l’intervento della Corte di Giustizia europea sull’interpretazione del diritto comunitario. B) DECISIONI PROCESSUALI: sono le dichiarazioni di:

  • improcedibilità
  • inammissibilità (carenza, non pertinenza, ecc…)
  • estinzione del giudizio (se la parte non si costituisce o subentra una rinuncia prima del termine per costituirsi)
  • cessata materia del contendere ( per sopravvenuta modifica del parametro cost, della norma interposta o della legge). C) DECISIONI DI MERITO: a) decisioni di rigetto: infondate o pronunce interpretative di rigetto. b) decisioni di accoglimento o incostituzionalità. Anche nel ricorso in via principale la Corte può ricorrere alle sentenze additive di principio. Statuti delle regioni Speciali: incontrano il limite dell’armonia con la Cost. e i principi dell’ord. Il procedimento di impugnazione previsto dall’art. 127 Cost. è applicabile anche a loro. CAP 5. IL GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE A) INTERSOGGETTIVO (tra enti o tra Stato e regioni): prevede un termine perentorio di 60 gg per impugnare. B) INTERORGANICO ( tra i poteri dello Stato): non prevede termini per l’impugnazione.
  • I c.d. Organi-poteri:
    • il potere giudiziario: ogni componente (giudice) è legittimato ad essere parte di conflitti di attribuzione.
    • P.M.: ha un potere “parzialmente diffuso” per cui non è abilitato a essere parte di un conflitto di attribuzione ( solo i procuratori capi lo sono).
    • Potere legislativo: è legittimato in quanto organo, ma non lo sono i singoli parlamentari.
  • I c.d. Poteri- organo legittimati a prendere parte al conflitto di attribuzione:
    • La Corte Cost.
  • Attribuisce una denominazione al quesito. Entro il 15 dicembre l’ufficio emana l’ordinanza con cui si pronuncia sulla legittimità delle richieste, che viene comunicata al Presidente della Corte Cost. il quale convoca l’udienza in camera di consiglio.
  1. entro il 20 gennaio la Corte Cost. è chiamata a deliberare in camera di consiglio riguardo all’ammissibilità del referendum. La decisione deve essere pubblicata entro il 10 febbraio.
  2. il referendum si terrà in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno. CONTRADDITTORIO: i comitati promotori e il Governo sono abilitati al deposito di memorie sulla legittimità cost. della richiesta fino a 3 gg prima della deliberazione. Questi soggetti di solito sono ammessi anche in camera di consiglio per illustrare oralmente. La corte tende ad ammettere anche altri soggetti ( i c.d. Amici curiae) che siano portatori di un interesse. L’ART 75, co.2, COST. E L’INTERPRETAZIONE LOGICO-SISTEMATICA: Il divieto di richieste referendarie opera non solo con riguardo alle leggi specificamente indicate dalla Cost., ma anche per le disposizioni produttive di effetti strettamente collegati all’ambito di applicazione di quelle leggi, per es.:
  • leggi tributarie
  • leggi di bilancio
  • leggi di amnistia e indulto
  • leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
  • leggi comunitariamente necessarie. Leggi costituzionalmente vincolate: sono quelle contenenti l’unica e indefettibile disciplina di un principio cost. => referendum vietato. Leggi costituzionalmente obbligatorie: sono quelle che, pur dando attuazione ad un principio cost., non sono l’unico mezzo per applicare quel principio. => referendum consentito. REQUISITI DELLA RICHIESTA REFERENDARIA:
  • carattere non manipolativo
  • omogeneità, completezza e chiarezza dei quesiti.