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Riassunto sul diritto d'autore
Tipologia: Sintesi del corso
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La legge speciale 633/1941 istituisce la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".
Le legge fino al 1969 non ha subito modifiche, ma nei successivi 40 anni ha cambiato spesso le sue disposizioni anche se non ha cambiato la natura del diritto esclusivo attribuito all’autore per il fatto della creazione dell’opera.
Il diritto d’autore trova la sua unica genesi nel fatto stesso della creazione dell’opera e questa è attribuita al creatore da un fatto da lui stesso realizzato e considerato creativo.
Il diritto d’autore è oggi un campo di notevole rilevanza per la presenza della globalizzazione dell’informazione e della cultura. La radio, l televisione, i dischi, il cinema e internet sono le tecnologie che hanno suscitato questa globalizzazione e hanno provocato un maggiore conflitto di interesse tra consumatori e imprese, soprattutto Internet. Inoltre, la copiatura di CD e DVD fa si che i libri non si vendano più nelle quantità prima raggiunte, ma si fotocopino abusivamente e CD e DVD appaiono illegalmente sulle bancarelle a prezzi stracciati.
Gli interessi del creatore sono principalmente legati alla fame che le sue opere possono procurargli. Gli interessi dei consumatori di informazione e di cultura sono analoghi all’interesse di ogni altro consumatore: ottenere i beni al prezzo più basso possibile e nella migliore quantità possibile. Il consumo avviene con il trasferimento della proprietà o del diritto di uso in bene o del servizio dal produttore al consumatore mediante il pagamento di un prezzo. Il consumo di opere dell’ingegno (film, romanzo) si distingue dal consumo di beni materiali perché si può avere un godimento e un uso multiplo e simultaneo dell’opera d’ingegno senza togliere al titolare del diritto d’autore il relativo possesso.
Dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili (1455) il problema della riproduzione delle opere divenne più acuto e fu risolto a favore degli stampatori. Nell’Inghilterra del XVII secolo gli stampatori ottennero dal Governo un privilegio esclusivo sulla stampa delle opere contenute nei loro cataloghi. Successivamente, nel 1709-1710 la regina Anna d’Inghilterra accordò agli autori un diritto di “copyright” (diritto di copia). Il copyright venne introdotto per tutelare il diritto d’autore, quindi possiamo affermare che il diritto d’autore nasce grazie al copyright.
Prima i privilegi ricadevano solamente a librai o stampatori, l’autore dell’opera non veniva tutelato. Con lo “Statuto di Anna” si garantiva al pubblicatore di un’opera scritta una protezione legale della stessa. In Italia la prima legge sul diritto d’autore risale al 25 giugno 1865.
Si deve alla Convenzione dell’Unione di Berna se il diritto d’autore ha un suo fondamento mondiale. La Convenzione di Berna (1886) era destinata a creare un livello minimo di protezione a favore degli autori. La seconda convenzione ha associato al movimento di Berna anche USA e URSS. La conclusione è stata raggiunta con gli accordi GATT-TRIP’s del 1994, al quale aderiscono quasi tutti i Paesi e nel 2002 sono entrati in vigore due nuovi trattati: WCT e WPPT. Oggi il diritto d’autore è uniforme in tutto il mondo.
La Costituzione italiana non prevede fra i diritti fondamentali il diritto d’autore come altre Costituzioni. Tuttavia, il diritto d’autore è stato riconosciuto da tutte le Dichiarazioni dei Diritti dell’Uomo. Il diritto d’autore non è una limitazione alla diffusione delle opere, m trova modo di portare alla fruizione del singolo e del pubblico le opere di cultura, tecniche e scientifiche.
La prima direttiva europea sul diritto d’autore ha riguardato i programmi per elaboratore, questa direttiva ha aperto la strada alla tutela dei programmi nell’ambito del diritto d’autore sulla scia del Computer Software. Le altre direttive si occupano di diritto sul noleggio, radio diffusione, durata del diritto d’autore (la protezione del diritto d’autore sale a 70 anni dopo la morte dell’autore), protezione giuridica delle Banche Dati, tutela dei servizi ad accesso condizionato, protezione dei disegni e modelli purché abbiano un carattere creativo, definire le utilizzazioni libere.
Lo sfruttamento di internet mette a repentaglio il diritto d’autore, pertanto sono state sviluppate misure tecnologiche per la protezione dei diritti con funzioni di controllo. Le misure potrebbero invadere la privacy degli utenti e ottenere da questi dati sui loro gusti che sono espressamente tutelati della normativa sulla riservatezza.
Le leggi su diritto d’autore si basano sul principio di territorialità e quindi la protezione varia da paese a paese a seconda della normativa ivi in vigore.
PRINCIPI GIUSTIFICATIVI DELLA TUTELA E NATURA DEL DIRITTO
Il principio della protezione giuridica delle opere d’ingegno è contenuto nell’art 6 ed è espresso come tutela della creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Il regime fascista allora vigente aveva voluto valorizzare il lavoro in tutte le forme e aveva raggruppato nel libro V del Codice Civile tutte le attività professionali (il lavoro nell’impresa, autonomo, intellettuale) dando infine le regole che dovevano valere per tutte le attività. Ma sono principi assenti nella normativa della legge, sia la tutela della personalità degli autori, sia la tutela dell’interesse pubblico alla diffusione delle opere di scienza, informazione e cultura. La nostra
essere pubblicata o modificata senza l’accordo di tutti i coautori. Se un autore si rifiuta l’autorità potrà autorizzare la pubblicazione o la modificazione. Se i contenuti, dovuti a più autori, sono distinguibili le opere si dicono composte o complesse.
(semplice= un solo autore
Collettiva=più autori distinguibili es: enciclopedie, dizionari
Composta=più autori inscindibili)
Alle Amministrazioni dello Stato e dei suoi Enti territoriali spetta il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate sotto il nome e a loro conto e spese. Lo stesso avviene per gli enti privati senza scopo di lucro e per gli enti pubblici culturali. Per le amministrazioni dello stato la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di venti anni dalla prima pubblicazione, secondo quanto affermato all'art 11.
L’OGGETTO DEL DIRITTO D’AUTORE
Il carattere creativo è il requisito che le opere dell’ingegno devono avere per essere tutelate. L’opera dell’ingegno deve essere ottenuta con il lavoro intellettuale del soggetto. Le opere devono essere anche nuove e cioè non precedentemente esistenti in nessuna parte del mondo.
Il valore dell’opera dell’ingegno non è un requisito previsto per legge. Quanto alla liceità essa non è un requisito perché le opere immorali sono protette.
L’opera è protetta qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Quindi, si presuppone che l’opera abbia un minimo livello di compiutezza espressiva. Le idee non sono tutelate. I format radio-televisivi non sono tutelati, sono protetti invece i personaggi di fantasia quando ne siano tratteggiati il nome, l’aspetto, la personalità.
Sono tutelate le opere fotografiche creative, i software, le banche dati, il disegno industriale, le opere multimediali.
Fanno parte delle opere Letterarie le opere espresse per mezzo della parola e quindi le opere di narrativa, di poesia, scientifiche, didattiche, teatrali, religiose, pubblicitarie e giuridiche. Per quanto riguarda le interviste giornalistiche se il giornalista riporta le parole dell’intervistato nella sostanza questa è un’opera giornalistica come un’altra. Se il giornalista riporta parola per parola le risposte dell’intervistato, il loro diritto d’autore, se queste fossero creative, dovrebbe essere attribuito all’intervistato, pur essendo un’opera orale. Anche i messaggi e le campagne pubblicitarie sono opere dell’ingegno. Le opere letterarie sono protette qualunque sia la forma di pubblicazione, anche le opere tecnologicamente pubblicate, come gli ipertesti.
Fra le opere musicali dobbiamo considerare tutte quelle forme di espressione creativa composte di suoni con o senza parole. In queste opere si distinguono tre elementi fondamentali: melodia, esiste sempre ed è tutelata dal diritto; ritmo, non tutelato e
armonia che non può essere oggetto di esclusiva. L’elaborazione di frammenti di una o più opere musicali preesistenti, se creative possono essere tutelate ma devono essere autorizzate dagli autori.
Le opere musicali possono essere composte con parole, danza o pantomima. Queste sono sempre scindibili. Nelle opere musicali con parole, danza o pantomima l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all’autore della parte musicale. Se invece ha preminenza la parte letteraria, quella coreografica o pantomima, come nelle riviste musicali, l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta agli autori di questi contributi, salvo patto contrario. L’autore del contributo letterario non può disporne a meno che l’autore dell’opera lirica musicale non lo metta in musica nel termine di cinque anni o di uno. Se il compositore non rispetta i termini per porre in musica l’opera letteraria, l’autore della parte letteraria ne acquista la libera disponibilità e può proporre azione di danni nei confronti del compositore.
La legge ci dice che le opere delle arti figurative sono le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno compresa la scenografia. La legge, quindi, raggruppa opere che sono realizzate per uno scopo estetico. Queste opere sono riproducibili e quindi si conserva anche il rapporto tra corpus mysticum (lavoro intellettuale, diritto di proprietà immateriale) e corpus mechanicum (possesso materiale del bene, es: il libro). La riproducibilità delle forme non solo dà al loro autore un diritto di riproduzione e di esposizione a fini di lucro, ma anche un diritto alle sue vendite successive cioè a quelle copie dell’originale numerate e firmate o autorizzate dall’autore.
Appartengono alle opere cinematografiche o audiovisive i film televisivi, i documentari, i cortometraggi e i video clip musicali. L’opera audiovisiva è un’opera composta secondo la giurisprudenza, alcuni autori ritengono che sia collettiva, in quanto spetta al produttore l’esercizio del diritto di utilizzazione economica. La legge parla di “coautori” dell’opera cinematografica sia per il direttore artistico (regista) sia per quello del soggetto e della sceneggiatura (parte letteraria dell’opera), sia per l’autore della musica. Svolgono in essa una funzione creativa anche il montatore, il direttore della fotografia, lo scenografo e il costumista. Il produttore non può elaborare l’opera audiovisiva senza il consenso dei coautori e il diritto di utilizzazione economica. Se il produttore non porta a compimento l’opera visiva entro 3 anni dalla consegna della parte letteraria o non la fa proiettare entro 3 anni dal compimento, i coautori, salvo patto contrario, hanno diritto di disporre liberamente dei loro contributi o dell’opera stessa. I coautori possono, anche se il film è compiuto e proiettato al pubblico, utilizzare i loro contributi letterari e musicali separatamente. Il produttore ha anche la facoltà di apportare modifiche all’opera. Il legislatore ha stabilito un equo compenso per i coautori, non rinunciabile, non corrisposto dall’autore ma da coloro che sfruttano il film in tv o internet. Anche per gli autori degli adattamenti dei dialoghi italiani per le utilizzazioni dei film espressi in lingua
accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. Solo le Banche Dati di carattere creativo sono opere dell’ingegno. Le banche dati non creative sono tutelate come diritto connesso. Le banche dati sono opere collettive. All’autore sono riservate la riproduzione, la modificazione, qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, la presentazione, dimostrazione e trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.
La legge afferma che sono opere dell’ingegno le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. (Non tutte le opere di design sono tutelate attraverso il diritto d’autore, ma solo quelle che raggiungono appunto un certo livello.) La giurisprudenza ritiene che il “design” possa essere protetto dalla legge sul diritto d’autore quando susciti emozioni estetiche ed intellettuali. Tuttavia questo approccio è troppo vicino ad un giudizio di merito. Sembrerebbe più opportuna una interpretazione per la quale il valore artistico e creativo di per sé sia da intendere che il design è stato il risultato di un’attenzione estetica e personale dell’autore, non influenzata da fattori volti ad ottenere un risultato tecnico. Il problema del design è tutto incentrato sulla durata del diritto, perché il diritto avrà termine per un massimo di 25 anni della data di registrazione.
I DIRITTI DEGLI AUTORI
Il contenuto del diritto d’autore è diviso in due sezioni: la prima è dedicata alla protezione della utilizzazione economica dell’opera, la seconda alla protezione del diritto morale dell’autore. La prima sezione inizia affermando il diritto esclusivo dell’autore alla pubblicazione dell’opera. Questo diritto è il lato positivo del “diritto di inedito” e ha un valore di diritto di personalità e cioè di diritto morale, quale prima forma del consenso dell’autore a che l’opera esca dalla sua sfera interna. Successivamente troviamo il diritto di riproduzione e cioè il diritto alla duplicazione o moltiplicazione in copie, diritto di trasformare l’opera orale in scritta, diritto di rappresentare o recitare l’opera in pubblico, diritto di comunicare ad un pubblico distante l’pera con mezzi di diffusione a distanza (telefono, radio), diritto di distribuire l’opera e cioè di metterla in commercio, diritto di tradurre l’opera in altra lingua o dialetto, diritto di noleggiare(scopo di lucro) e dare in prestito(senza scopo di lucro) l’opera. Tutte queste facoltà di utilizzazione economica sono indipendenti fra loro.
Il diritto morale mira a tutelare la personalità dell'autore, il suo onore e la sua reputazione. I diritti morali sono per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili (l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non pregiudica il diritto morale che rimane inalterato) e autonomi (il diritto morale è indipendente dai diritti di sfruttamento economico). I diritti morali, con una eccezione, sono inoltre illimitati nel tempo in quanto durano per sempre e possono essere fatti valere anche dagli eredi: "Dopo la morte dell'autore il diritto morale può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti;
mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti" (art.23 L. 633/41). Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica. Il diritto morale si specifica in una serie di facoltà: -diritto di paternità: L'autore gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, cioè di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come l'artefice; -diritto all’integrità dell’opera: Questo diritto tutela non solo le modifiche dell'opera ma anche qualsiasi modalità di comunicazione dell'opera che ne falsi la percezione e quindi il giudizio da parte del pubblico; -diritto di ritiro dell’opera o diritto di pentimento: l'autore può domandare il ritiro dell'opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali. In tal caso l'autore ha l'obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera stessa.
Il datore di lavoro è il titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore e della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Queste sono spettanze ex legge dei diritti patrimoniali e non del diritto morale che resta nell’esclusiva dell’autore dell’opera di carattere creativo. Detti acquisti ex lege avvengono sempre a “titolo derivativo” (quando si acquista un bene il cui diritto di proprietà è già spettante ad un precedente proprietario).
Nell’ipotesi di contratto di lavoro dipendente, quanto in quella di lavoro autonomo (opere su commissione) vi possono essere clausole che fanno acquistare le opere e i loro diritti patrimoniali al datore di lavoro e al committente.
DIRITTI CONNESSI
Il codice civile prende in considerazione due soli diritti connessi. Nell’articolo 2578 si tutelano i progetti dei lavori di ingegneria, nell’articolo 2579 gli artisti, interpreti ed esecutori. Nella legge speciale, nel titolo II e II bis, gli articoli 72-102 sono protetti anche i diritti connessi contenuti nel codice civile, ma hanno anche rilievo i diritti delle imprese culturali e quelli che chiamiamo “Diritti affini” per essere opere mancanti di carattere creativo, ma che meritano una tutela se pure in minor ampiezza rispetto alle opere d’ingegno. Solo gli artisti, interpreti ed esecutori di opere sono tutelati dalla legge. Sono anche tutelati gli artisti esecutori comprimari, i direttori dell’orchestra e del coro e i complessi orchestrali, purché non abbiano valore artistico di semplice accompagnamento. Gli artisti, interpreti ed esecutori che sostengono le prime arti nelle opere drammatiche, letterarie o musicali, hanno il diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, Questi artisti hanno poi il diritto di opporsi alle autorizzazioni delle loro “performance”, che siano di pregiudizio al loro onore ed alla loro reputazione. Agli artisti interpreti ed esecutori la legge riconosce un autonomo diritto esclusivo:
Il produttore di audiovisivi riceve già un diritto sull’utilizzazione economica dell’opera cinematografica e assimilabile dall’art. 45 che deriva per una dottrina dalla legge e per un’altra dal contratto di produzione del film con i coautori (regista, scenografo (compreso costumista), sceneggiatore, esecutori e musicista). L’editore, che è un’impresa culturale e anzi l’impresa culturale principe, non ricede dalla legge alcun diritto connesso, ma il produttore di opere audiovisive, i creatori di banche dati e gli organizzatori di eventi sportivi che realizzano un audiovisivo della loro competizione sportiva ottengono di venir considerati degni di diritti esclusivi dal titolo II della legge. Il produttore di audiovisivi avrà i soliti diritti esclusivi: di autorizzare la riproduzione; autorizzare la distribuzione; di autorizzarne il noleggio e prestito, di autorizzare la messa a disposizione del pubblico on demand. Il termine di durata dei diritti, che è di 50 anni dalla fissazione o dalla sua prima pubblicazione contrasta con quello dell’opera audiovisiva che è di 70 anni dalla morte del coautore superstite o di 20 anni per quelle opere di semplice documentazione.
Il D. lgs. Del 9 gennaio 2008 numero 9 prevede che si applichino all’organizzatore della competizione sportiva le disposizioni della legge sul diritto d’autore; la durata dei diritti sarà di 50 anni dalla fissazione o dalla prima pubblicazione. I diritti tuttavia, dovrebbero spettare non al produttore ma all’organizzatore dell’evento.
L’art. 79 è un articolo che concede alle emittenti il potere esclusivo di autorizzare la riproduzione delle fissazioni delle loro emissioni; autorizzarne la ritrasmissione; autorizzarne la messa a disposizione del pubblico on demand e autorizzarne la distribuzione.
L’art. 102 bis ci da qualche definizione per cosa si intende per costitutore di una banca dati cioè chi effettua investimenti di tempo, lavoro e denaro rilevanti per la sua realizzazione o per la sua verifica o per la sua presentazione. Per estrazione si intende il trasferimento anche temporaneo su altro supporto di almeno una parte sostanziale del contenuto della banca dati e che per impiego si intende qualsiasi messa a disposizione del pubblico di almeno una parte sostanziale di una banca dati mediante la distribuzione di copie. Il costitutore di una banca dati ha diritto di vietare le operazioni di estrazione e di reimpiego. Lo stesso divieto si avrà qualora l’estrazione e il reimpiego riguardano parti non sostanziali della banca dati, ma siano ripetuti e sistematici. Questo diritto si applica alle banche dati i cui costitutori o titolari di diritti siano cittadini di una stato membro della UE o residenti abituali di questo territorio e alla società costituente. Dal momento che la banca dati è completa il diritto esclusivo del costitutore dura 15 anni ma se vengono apportate al suo contenuto modifiche o integrazioni sostanziali mediante nuovi investimenti rilevanti prima della scadenza del diritto questo si rinnova per altri 15 anni quindi, se rinnovato ogni 15 anni, possono non avere limiti temporali. Le banche date non creative godono dei diritti esclusivi comuni alle imprese culturali tutelate come diritto connessi e come tutti i
diritti connessi, possono essere acquistati o connessi in tutti i modi e forme consentite dalla legge.
Le opere pubbliche per la prima volta dopo che sono cadute in pubblico dominio, e le edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, sono realizzazioni che non sono create dai loro curatori e quando questi producono non ha carattere creativo. I bozzetti di scene teatrali, le semplici fotografie e i lavori dell’ingegneria sono produzioni non creative e che hanno una corrispondente opera creativa tutelata dal titolo I della legge. Queste produzioni attribuiscono a questi curatori o autori diritti esclusivi (25 anni è la durata dei diritti esclusivi per la pubblicazione di un opera caduta in pubblico dominio, 20 anni per le edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio, per la riproduzione di semplici fotografie e di lavori di ingegneria) o diritti a compenso o ad equo compenso (5 anni è la durata del diritto a compenso per l’uso di bozzetti di scene teatrali, 20 anni per la riproduzione di fotografie in possesso del committente, per la riproduzione di fotografie in antologie ad uso scolastico, per la riproduzione di fotografie di fatti di attualità). Questi diritti durano dalla prima lecita pubblicazione per le opere di pubblico dominio, dalla prima rappresentazione nella quale il bozzetto è stato adoperato, dalla produzione della fotografia e sono connessi senza pregiudizio del diritto morale dell’autore ovvero del diritto di paternità di colui che ha realizzato la fotografia o il bozzetto. Le fotografie non creative godono nel cap. V del titolo II della seguente disciplina che è più particolareggiata. Essi sono descritte dall’art. 87 come le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute dal processo fotografico o con processo analogo comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono tutelate le fotocopie. Nell’art. 88 si rinvia al cap. VI del titolo II per il ritratto fotografico e si disciplinano le fotografie ottenute nell’adempimento di un contratto di lavoro dando al datore di lavoro, come anche al committente il diritto esclusivo di riproduzione salvo pagamento di equo compenso al fotografo. Nell’art. 89 si dispone che la cessione del negativo della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione del diritto esclusivo, se questi diritti spettano al cedente. Nell’art. 90 si dispone che gli esemplari della fotografia devono portare l’indicazione del nome del fotografo, dell’anno di produzione ed eventualmente del nome del datore di lavoro o del committente.
Nell’art. 93 e nell’art. 96 il diritto alla riservatezza e il diritto all’informazione concorrono con il diritto d’autore per la disciplina degli epistolari e dei ritratti. Le epistolari non possono essere pubblicati sui prodotti, esposti o messi in commercio o comunque portati a conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore e del destinatario dell’epistolario, ovvero del ritratto, anche se costituiscono opere di ingegno e anche se queste sono cadute in pubblico dominio. Dopo la morte della’autore o del destinatario dell’epistolario o del ritratto occorre il consenso degli eredi. Quando gli aventi diritto siano più di uno deve ricorrersi all’autorità giudiziaria
Il contratto di edizione, di rappresentazione o di esecuzione non cedono diritti di utilizzazione economica ma concedono all’editore o al concessionario un diritto che può essere definito un diritto personale di godimento sull’opera. Il contratto di edizione è normalmente con esclusiva ma i contratti di rappresentazione o di esecuzione normalmente non lo sono. Il contratto di edizione, che ha una durata massima di 20 anni, può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione dell’opera o alcuni di questi e la concessione non si estende al diritto di elaborazione dell’opera. Si possono avere due tipi di contratti: per edizione (per una o più edizioni e si dovrà specificare il numero di edizioni e l’esemplare di ogni edizione) e a termine (per il numero di edizioni che l’editore stima necessario e per uno specifico numero minimo di esemplari per edizione). Il termine di 20 anni, non si applica quando il contratto riguarda enciclopedie, dizionari, opere di grafica e fotografie. In entrambe le forme del contratto l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stima convenienti. Gli esemplari dell’opera devono essere firmati dall’autore o contrassegnati a norma del regolamento della SIAE. L’autore può introdurre nell’opera fino alla pubblicazione tutte le modifiche che crede purché non alterino il carattere dell’opera inoltre è obbligato a consegnare l’opera e a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti. L’editore è obbligato a riprodurre e pubblicare l’opera con il nome dell’autore, in conformità all’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale, a pagare il compenso all’autore se questo è pattuito e a pubblicare l’opera nel termine concordato (non superiore a due anni) o in quello stabilito dal giudice su ricorso dell’autore. Il termine di due anni non si applica alle opere collettive. L’editore è inoltre obbligato ad avvertire l’autore dell’esaurimento dell’edizione e qualora intenda pubblicare una nuova edizione questa dovrà essere pubblicata entro due anni dalla dichiarazione di voler pubblicare una nuova edizione. Se l’editore non vi procede il contratto si risolve con il risarcimento del danno. il compenso spettante all’autore è normalmente costituito da una percentuale sul prezzo di copertina. Una somma a stralcio è possibile per le edizioni di dizionari e altre opere collettive. I contratti di edizioni si estinguono: per il decorso del termine contrattuale; per l’insuccesso dell’opera; per la morte dell’autore prima che l’opera sia compiuta; per una disposizione di legge o una decisione giudiziaria che vieti la pubblicazione; per il ritiro dell’opera dal commercio da parte dell’autore. Il fallimento dell’editore non determina invece la risoluzione del contratto.
Il contratto che ha per oggetto l’esecuzione di una composizione musicale, con o senza parole è disciplinata con rinvio alle norme con contratto di rappresentazione in quanto applicabili. Questo, che il contratto con il quale l’autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un’opera di pubblico spettacolo, è regolato, oltre che dalle disposizioni codicistiche, dalle disposizioni del cap. II del titolo III. L’autore di un’opera di pubblico spettacolo è obbligato come nel contratto di edizione a
consegnare l’opera a meno che questo non sia già stata pubblicata e a garantire il pacifico godimento di diritti ceduti. Il concessionario è obbligato a rappresentare l’opera senza variazione non consentite dall’autore e previo annuncio al pubblico nelle forme d’uso (nelle locandine) del titolo dell’opera, del nome dell’autore e dell’eventuale traduttore o riduttore, a lasciare vigilare la rappresentazione dall’autore e non mutare senza gravi motivi i principali interpreti dell’opera se questi furono indicati d’accordo con l’autore. Il termine di due anni per la pubblicazione di un’opera viene elevato a cinque anni per la rappresentazione di un’opera drammatico- musicale.
I rapporti fra autori di opere musicali con o senza parole e gli editori di musica avvengono sulla base di un contratto di edizione musicale che si estende non solo alla pubblicazione grafica dell’opera, ma cede all’editore tutte le forme consentite di utilizzazione economica. La cosiddetta musica leggera è normalmente concessa per l’esecuzione tramite il permesso generale della SIAE ed è distribuita tramite il contratto di riproduzione fonografia e il contratto di radiodiffusione. Le opere drammatico-musicali raggiungono il pubblico con contratti di rappresentazione e anche di edizione. Poiché l’art. 107 afferma che i diritti di utilizzazione economica possono essere trasmessi in tutti i modi e le forme consentite dalla legge, purché la trasmissione sia provata per iscritto, essi possono essere venduti molto spesso lo sono anche per la totalità dei diritti. Le opere figurative in esemplare unico sono normalmente vendute dal loro autore che si riserva il diritto di riproduzione di riproduzione e di esposizione ma non può rinunciare o alienare il suo diritto sulle vendite successive. Le opere di architettura sono cedute assieme ai contratti che prevedono le varie professionalità dell’architetto. Le opere audiovisive sono realizzate con contratti di produzione o di coproduzione e vengono distribuite mediante contratti di distribuzione e noleggio, di distribuzione televisiva e mediante DVD. Le opere fotografiche sono normalmente cedute assieme ai negativi mediante contratti di lavoro e di commissione. Le opere informatiche sono distribuite con contratti di licenza o di locazione.
Il ritiro dell’opera dal commercio è stato raramente utilizzato dagli autori perché molto gravoso economicamente e difficile da esercitare in quanto si devono provare le gravi ragioni morali che inducono l’autore a ritirare l’opera dal commercio. Questo diritto che è personale dell’autore e non può essere trasmesso, neppure mortis causa, è legato a formalità che ne fanno complesso l’esercizio. Entro il termine di un anno gli interessati possono ricorrere all’autorità giudiziaria per opporti alla pretesa dell’autore o per ottenere il risarcimento del danno. Per le opere create con il contributo inscindibile e indistinguibile di più autori (composte) il ritiro dal commercio potrà essere esercitato anche da un solo coautore.
L’oggetto del diritto di seguito dell’autore sulle opere figurative e sui manoscritti sono l’originale delle opere delle arti figurative e dei manoscritti, nonché quelle copie
Il principio dell’esaurimento del diritto esclusivo è proprio del trasferimento dei beni materiali che siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello stato e in quello di uno stato membro dell’UE. Questa limitazione del diritto esclusivo si applica sia al diritto d’autore sia al diritto al marchio, sia infine ai diritti brevettuali sull’invenzione industriale e sui disegni e modelli perché è una caratteristica del diritto esclusivo conseguente alla prima messa in commercio e trova fondamento nella destinazione dell’esemplare dell’opera o del prodotto al mercato. Determina esaurimento del diritto d’autore la vendita o la distribuzione e non produce esaurimento la consegna gratuita per fini promozionali. L’esaurimento impedisce al titolare del diritto di controllare i successivi atti di distribuzione dell’esemplare messo legittimamente in commercio.
Il termine generale di durata dei diritti di utilizzazione economica risulta attualmente pari al 70° anno solare dopo la morte dell’autore dell’opera anche per le opere fotografiche. Per le opere autonome o pseudonime la durata dei diritti è di 70 anni a partire dalla prima pubblicazione dell’opera qualunque sia la forma nella quale è stata effettuata ma se prima della scadenza del termine l’autore si è rivelato si applica il termine generale di durata. Allo scadere della durata della protezione le opere si dicono cadute in pubblico dominio e possono essere liberamente utilizzate da tutti salvo il rispetto dei diritti morali.
La legge speciale, in attuazione della direttiva 2001/29 CE, ha indicato espressamente che le opere o i brani di opere possono essere anche liberamente riprodotti nelle procedure parlamentari mentre prima erano liberamente riproducibili solamente nel caso delle procedure giudiziarie. Possono essere considerati fini di pubblica utilità o fini solidaristici quelli di consentire la riproduzione di emissioni radiotelevisive per uso esclusivamente interno agli ospedali pubblici o istituti di prevenzione e pena. Quando siano effettuate riproduzioni a questi fini e a favore di queste istituzioni è previsto che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che è determinato dal ministero per i beni e le entità culturali. Con decreto 239/2007 alle persone con disabilità sensoriale è consentita la libera utilizzazione delle opere dei materiali protetti e che si attua attraverso la registrazione audio su qualsiasi tipo di supporto ovvero l’impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie.
È consentita la possibilità di libera riproduzione o comunicazione al pubblico degli articoli di attualità di argomento economico, politico o religioso anche se radiodiffusi e altri materiali dello stesso carattere in diverse riviste o giornali ma non in opere che non siano giornali o riviste. La riproduzione o comunicazione al pubblico, con un qualsiasi mezzo tecnologico, di opere o materiali protetti in occasione di avvenimenti di attualità è consentita, purché si indichi la fonte o il nome dell’autore, e ciò ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e dello scopo informativo.
La più antica delle liberalizzazioni riguarda la tradizione che esenta le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello stato che eseguono in pubblico brani musicali di qualsiasi tipo dal pagamento di compensi per diritto d’autore, purché la esecuzione sia fatta senza scopo di lucro. È antico il privilegio degli autori di liberamente riassumere, citare, riprodurre opere o parti di opere di altri autori e di comunicarle al pubblico purché ciò sia effettuato per uso di critica o di discussione nei limiti giustificati da tali fini e purché queste citazioni non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Questo libero utilizzo di altre opere deve avvenire sempre citando la fonte e cioè il titolare dell’opera, i nomi dell’autore e dell’editore e del traduttore se si tratta di traduzione. Recentemente, con legge 2/2008, è stato inserito un comma 1 bis all’art. 70, che liberalizza la comunicazione al pubblico a titolo gratuito tramite internet, di immagini e musiche a bassa definizione, per uso didattico o scientifico e purché questo non sia a scopo di lucro. Gli enti pubblici possono possedere fotocopie, fotogrammi e videogrammi contenenti opere d’ingegno e possono prestarli liberamente per fini di promozione culturale e di studio personale. Sono libere anche le fotocopie effettuate nei centri professionali ma solo nel limite del 15% di ciascun volume. È vietato invece di produrre spartiti e partiture musicali.
L’esaurimento del diritto d’autore giustifica le libertà che ha l’utente quando acquista un libro o uno spartito musicale di leggere il volume ed eseguire in privato il brano musicale. È libera anche la riproduzione di opere o parti di opere per uso personale dei lettori, purché sia fatta a mano o con mezzi di produzione non idonei allo spaccio o alla diffusione dell’opera nel pubblico e inoltre è libera per uso personale anche la fotocopia.
Sono liberi gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio perché sono accessori a un procedimento tecnologico e sono eseguiti allo scopo di consentire trasmissione in rete fra terzi, con o senza l’intervento di un intermediario, ovvero un utilizzo legittimo di un’opera o di materiali protetti. Inoltre i titolari del diritto che abbiano apposto delle misure tecnologiche di protezione sono tenuti alla loro rimozione per consentire le eccezioni e le limitazioni del diritto d’autore su richiesta dell’autorità competente o su richiesta di beneficiari legittimi e con la stipula di appositi accordi con le associazioni rappresentative dei beneficiari e con la corresponsione dell’equo compenso. Infine se le seguenti attività sono necessarie al normale uso del software o delle banche dati coloro che li hanno acquistati legittimamente possono effettuare una copia di riserva.
Tutte queste utilizzazioni delle opere e dei materiali protetti dovrebbero essere libere a patto che: non richiedano una interpretazione analogica o estensiva delle norme a tutela; non siano in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere e dei materiali protetti; ne arrechino un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari. L’art. 71
utilizzazione economica riconosciute dalla legge speciale possono anche essere fatti valere giudizialmente da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi.
La giurisprudenza prevalente sostiene che le norme a difesa di un diritto patrimoniale o morale d'autore non si applicano alla violazione di diritti connessi. Il legittimato attivo deve provare questa sua qualità, nonché la violazione del suo diritto. L’art. 156 bis proviene anch’esso dal D.lgs 140/2006 e introduce la discovery di origine anglosassone nel nostro ordinamento, affermando che qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa desumere ragionevolmente la fondatezza delle proprie domande e abbia individuato documenti o informazioni detenuti dall’altra parte che possono confermare tali indizi, essa può ottenere che il Giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda informazioni alla controparte anche per l’identificazione di soggetti implicati nella produzione e distribuzione di prodotti o di servizi che costituiscono una violazione della legge speciale. Il Giudice deve garantire la tutela delle informazioni riservate e desumerà elementi di prova dalle risposte che le parti daranno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare ai suoi ordini, il che equivale ad una mancata discovery che viene sanzionata sia penalmente sia ritenendo ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio. L’esibizione e l’interrogatorio della controparte non possono avere una funzione meramente esplorativa, ma devono servire a confermare un quadro probatorio che il richiedente il provvedimento deve avere già indicato. Per l’art. 157 il Prefetto della Provincia può proibire la rappresentazione o l’esecuzione ogniqualvolta manchi la prova scritta del consenso prestato da chi si trova nell’esercizio del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un’opera di pubblico spettacolo, compresa l’opera cinematografica.
Chi viene leso nell’esercizio di un dirotto di utilizzazione economico o di un diritto connesso può ottenere il risarcimento del danno e anche la distruzione o la rimozione dello stesso di fatto da cui risulta la violazione. Perche ciò avvenga non occorre che sia provato l’elemento soggettivo, né il danno da risarcire, mentre questi due elementi devono essere provati dal richiedente il risarcimento, a meno che il Giudice non ritenga che la prova sia in re ipsa e che quindi non sia necessario la prova ne del dolo ne della colpa e neppure della buona fede del soggetto agente, perché anche l’inconsapevolezza è di per sé produttiva di responsabilità. Il risarcimento del danno deve essere valutato dal Giudice sia come lucro cessante sia come danno emergente che può non essere un danneggiamento materiale. Il Giudice liquida il danno generalmente in via equitativa o in via forfetaria come e anche possibile equiparandolo al prezzo del consenso e cioè al prezzo che avrebbe richiesto il titolare del diritto per quella utilizzazione illecitamente posta in essere dal contraffattore. Il terzo comma dell’art. 158 prevede che sia anche risarcito il danno non patrimoniale. Questo danno sarebbe risarcibile solo se derivasse da casi determinati della legge e cioè in pratica se derivasse da reati, ma con il decreto 140/2006 si ritiene che l’ambito entro il quale la norma si esplica sia più vasto e riguardi sia la lesione del diritto morale, sia anche le lesioni dei diritti di utilizzazione economica senza il vincolo
della rilevanza penale della lesione. Quando alla condanna generica ai danni, questa potrebbe essere ordinata dal Giudice sul mero presupposto della potenziale dannosità della violazione inerente alla stessa condotta del contraffattore. Sono poi indicate nell’art. 159 alternative alla sanzione della distruzione o rimozione: il ritiro temporaneo dal commercio degli esemplari e degli apparecchi con possibilità di una loro modificazione a garanzia del rispetto del diritto; la separazione di quella parte dell’esemplare o dell’apparecchio che potrebbe essere utilizzato per una riproduzione o diffusione lecita, l’aggiudicazione all’interessato degli esemplari o degli apparecchi soggetti alla rimozione o alla distruzione per un prezzo in conto del risarcimento dovutogli. La rimozione o la distruzione non può essere domandata nell’ultimo anno della durata del diritto in tal caso deve essere ordinato il sequestro degli esemplari sino alla scadenza della durata medesima e anche prima del termine suddetto può essere ordinato il sequestro conservativo, purché il contraffattore abbia risarcito i danni liquidati definitivamente per la violazione del diritto. La sanzione della rimozione o della distruzione per le violazioni del diritto morale di autore può essere concessa solo in specifici casi. Per la difesa del diritto di paternità, la rimozione o distruzione è ordinata dal giudice solo se la violazione non possa essere riparata con aggiunte o soppressioni sulle copie dell’opera o con altri mezzi di pubblicità. Il Giudice può ordinare che la sentenza venga pubblicata per il solo dispositivo a spese della parte soccombente in uno o più giornali e anche ripetutamente. Questa pubblicazione ha una pluralità di funzione: pubblicitarie e anche risarcitorie e può essere concessa anche in assenza di una prova sui danni e sull’elemento psicologico.
Agli effetti dell’esercizio delle azioni civili possono essere disposte dall’Autorità giudiziaria le misure cautelari previsti negli articoli 161, 162, 162 bis, 162 ter, 163. Queste sono la descrizione,l’accertamento,la perizia, il sequestro e l’inibitoria. La prima la seconda e la terza sono anch’essi strumenti di istruzione preventiva e quindi, il periculum in mora consiste nell’esigenza di non pregiudicare il provvedimento che può essere ordinato dal Presidente del tribunale inaudita et altera parte. Qualora il Giudice non stabilisca il termine entro il quale deve iniziare il giudizio di merito, l’art. 20 bis prescrive che questo debba essere iniziato entro 20 giorni lavorativi o 31 giorni di calendario a seconda di quale sia il termine più lungo. In caso contrario, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia; questo, invece, la mantiene se si tratta di provvedimenti di urgenza ex art 700 c.p.p. fino a che una delle parti inizi il giudizio di merito. Il sequestro può riguardare anche oggetti di proprietà di terzi purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dal presunto contraffattore, ma il sequestro non può essere ordinato nei confronti di opere alle quali hanno contribuito più persone con autori incolpevoli o non identificabili e nei confronti di stampanti quando la violazione non sia un reato. Si può ottenere anche un ordine di sequestro nei confronti di beni mobili e immobili del presunto contraffattore. Il titolare di un diritto d’autore può ottenere dall’autorità giudiziaria