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Riassunto del testo di Santoro-Passarelli “Diritto dei lavori e dell’occupazione” Ultima edizione aggiornata per l’esame di diritto del lavoro unipg con il prof. Preteroti
Tipologia: Dispense
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1. partizione della materia e funzione del diritto del lavoro. Il diritto del lavoro è costituito da due parti: 1) il diritto sindacale; 2) i rapporti individuali di lavoro. La previdenza sociale che un tempo faceva parte del diritto del lavoro assieme all'assistenza sociale ha dato corpo in sostanza ad un sistema di sicurezza sociale denominato diritto della sicurezza sociale. 1.1 Le basi costituzionali del diritto sindacale italiano = art. 39 e 40 della costituzione. Art. 39 - l'organizzazione sindacale è libera e ciò significa non solo che i lavoratori possono costituire associazioni sindacali per tutelare i loro interessi, ma anche l'ordinamento riconosce a queste e a quelle degli imprenditori il potere di regolare da sé il loro interesse attraverso la conclusione dei contratti collettivi. Art. 40 - lo sciopero si esercita nell'ambito di leggi che lo regolano e che riconosce ai soggetti collettivi o singoli di auto tutelare i propri interessi. Il diritto sindacale italiano > intervento della legge limitato + forte autonomia collettiva; ha assorto a questa funzione di soggetto lo statuto dei lavoratori. L'oggetto di studio del diritto sindacale è: 1. la libertà e l'esercizio dell'attività sindacale posta in essere da singoli o associazioni per la tutela degli interessi collettivi; 2. il contratto collettivo ; 3. l'autotutela, il ricorso dei sindacati e dei lavoratori allo sciopero. 1.2. Studio del rapporto di lavoro subordinato > origine contrattuale + implicazione della persona del lavoratore nello svolgimento del rapporto. La disciplina del contratto di lavoro subordinato è costituita da norme inderogabili , cioè da clausole e da norme di legge che non possono essere modificate dalla volontà delle parti individuali. L'autonomia delle parti è ridotta perché si presume che il lavoratore, parte debole non sia perfettamente in grado di regolare da sé i propri interessi. L’inderogabilità si è attenuata in materia di potere di controllo del datore di lavoro, sia in materia di demansionamento. Contratto a tempo indeterminato = forma comune del rapporto di lavoro, spesso preceduta da contratti a tempo determinato/apprendistati/stage. Il d.lgs. n. 101/2019 , ha integrato la disciplina con formule che rendono ancora più incerta la definizione di lavoro eteroorganizzato. Forme di assunzione contrassegnate da temporaneità del rapporto + flessibilizzazione della disciplina del licenziamento = precarizzazione del rapporto di lavoro; secondo altre correnti di pensiero la presenza di più rapporti di lavoro e la flessibilità servono a fornire strumenti di difesa per l'occupazione. Decreto dignità > ha irrigidito la disciplina legale del contratto a termine senza causali e aumentato la misura minima in massima dell'indennità dovuta in caso di licenziamento ingiustificato. 1.3. Diritto della sicurezza sociale > previdenza + assistenza sociale (base normativa art. 38.1-38.2 cost.). Origine - le prime realizzazioni di tutela previdenziale riguardavano i lavoratori subordinat i e questo spiega perché fossero i datori di lavoro soggetti protetti obbligati al pagamento di contributi previdenziali. Successivamente - ai lavoratori parasubordinati la contribuzione previdenziale è stata posta a carico dei committenti, mentre sono gli stessi lavoratori autonomi o liberi professionisti che provvedono da sé al pagamento dei contributi per la propria tutela previdenziale. Sistema pensionistico contributivo + sistema di assistenza sociale che si fonda sulla solidarietà universale – sussiste quando i beneficiari siano in uno stato di indigenza indipendentemente dall'esistenza di un rapporto contributivo, il finanziamento prescinde e avviene attraverso il prelievo fiscale - misure di politica attiva. 1.4. Diritto dell'occupazione > si occupa delle misure di sicurezza sociale:
2. Fonti del diritto del lavoro. Fonti del diritto del lavoro - art. 1 delle preleggi / dopo il fascismo i contratti collettivi corporativi sono stati sostituiti da quelli di diritto comune che non hanno valori di atti normativi ma natura negoziale ; non possono essere considerati fonti del diritto del lavoro. I contratti collettivi di diritto comune costituiscono fonte di regolazione del rapporto di lavoro > efficacia limitata tra le parti + estensione del loro ambito di applicazione soggettivo - sono inderogabili in peius dalla volontà delle parti del contratto collettivo. Contratto collettivo = anima della legge e forma di contratto. Anche la giurisprudenza ha avuto una funzione suppletiva rispetto al legislatore, soprattutto la Cassazione che ha favorito l'emersione di orientamenti integrativi della legge ordinaria. 2****. La tutela dell'uomo che lavora e la volontà di evitarne lo sfruttamento costituiscono obiettivo principale dell' Organizzazione internazionale del lavoro , della quale fanno parte gli Stati membri dell'ONU. OIL > attività normativa in materia di lavoro attraverso l'emanazione di raccomandazioni e la predisposizione di progetti di convenzioni che devono essere recepite e ratificate dai vari stati. Gli atti normativi sono espressione di principi in materia di diritti sindacali/tutela antidiscriminatoria/eguaglianza di genere/tutela della maternità. Normativa comunitaria > ha modificato la prospettiva originaria del trattato di Roma che riconosceva agli interventi in materia sociale una funzione strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi diretti a garantire la libera circolazione di beni e persone; dal trattato di Maastricht e di Amsterdam è riconosciuto dall'unione europea una competenza crescente e autonomia in materia di tutela del lavoro - divergenze sulle tecniche di regolazione tra: a) Europa sociale fondata su un sistema di regole rigide e vincolanti; b) rafforzarsi di strumenti di indirizzo e coordinamento denominato soft Law. Art. 3 TUE - promozione dell’occupazione + realizzazione di uno sviluppo equilibrato sostenibile. Art. 151 TUE - obiettivi della politica sociale comunitaria: miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro; promozione dell'occupazione e una protezione sociale adeguata. Art. 6 TUE - riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea
3. Breve profilo storico del diritto sindacale italiano. Il diritto sindacale + disciplina del rapporto di lavoro = due settori del diritto del lavoro strettamente connessi. Diritto dell'occupazione - attività dirette a favorire la domanda e l'offerta di lavoro/gli ammortizzatori sociali. La connessione tra attività sindacale e prestazione di lavoro si realizza storicamente nella fabbrica di tipo fordista, che in Italia si sviluppa alla fine del XIX secolo. La fabbrica è il luogo in cui si costituiscono i primi rapporti di lavoro tra gli operai e il padrone della fabbrica. E la somiglianza tra gli interessi dei lavoratori favorisce la formazione delle prime coalizioni occasionali operaie per ottenere migliori condizioni economiche. L'interesse dei lavoratori che prestano la loro opera in fabbrica è espresso da una coalizione occasionale e poi stabile, denominata sindacato ai quali interessi sono contrapposti quelli dei titolari della fabbrica. Contrapposizione evidenziata dai primi scioperi e risolta con la stipula dei primi accordi collettivi, denominati accordi di tariffa , perché determinavano la tariffa minima che il datore di lavoro si impegnava a corrispondere agli operai. Le parti che concordavano le tariffe = gruppo di operai e singolo datore di lavoro. I lavoratori vengono considerati come gruppo in quanto non in grado di stipulare tali accordi singolarmente. Le prime coalizioni occasionali si formano con un duplice scopo: a) escludere la concorrenza tra gli appartenenti al gruppo e neutralizzare il minore potere contrattuale che il singolo operaio ha di fronte al datore di lavoro; b) ottenere qualche miglioramento retributivo attraverso la stipula di contratti collettivi - i trattamenti minimi stabiliti non possono essere modificati in senso peggiorativo dal datore di lavoro e neppure dall'operaio, che non può accettare trattamenti inferiori a quelli minimi quando conclude il contratto di lavoro individuale. Concordato di tariffa - la prevalenza di questo contratto su quello individuale resta di tipo obbligatorio ma non reale: clausole peggiorative potevano essere pattuite nei contratti individuali, con responsabilità risarcitoria del padrone nei confronti delle coalizioni sindacali. Il concordato di tariffa ha un'efficacia soggettiva limitata agli appartenenti alla coalizione stipulante. Sciopero - non viene più considerato reato dal codice Zanardelli, ma resta motivo di licenziamento come forma di inadempimento contrattuale. 2****. Verso la fine dell'Ottocento In Italia le coalizioni occasionali tendono a trasformarsi in strutture stabili - associazioni di lavoratori che operano in un ramo di industria o che svolgono un determinato mestiere. Il sindacato = forma giuridica dell'associazione, dalle quali si contraddistingue perché portatore di un interesse collettivo e non comune. L'interesse collettivo non esiste in rerum natura ma è individuato di volta in volta dallo stesso sindacato; detto interesse è successivamente inverato dalla stipula del contratto collettivo. Con la diffusione dei concordati di tariffa viene istituita la magistratura dei probiviri , che decide in materia di controversie di lavoro. Non esistevano norme legali a tutela dei diritti dei lavoratori. Le prime forme di legislazione sociale si svilupparono solamente più tardi e limitatamente a categorie di soggetti e materie, come ad esempio l'orario di lavoro. 1906 – con accordo sindacale tra la Fiom e la fabbrica di automobili Italia, viene istituita la commissione interna , un organo associativo all'interno della fabbrica che tutela gli interessi dei lavoratori. Successivamente il concordato di tariffa diviene contratto collettivo dal momento che non si limita a determinare il salario che il datore di lavoro deve corrispondere ai propri dipendenti, ma esercita la regolamentazione di altre materie quali: l'orario, le mansioni, il corrispettivo, le sanzioni disciplinari. Prime forme di regolazione dei diritti e degli obblighi dei lavoratori = contratto individuale e collettivo.
3****. Forte resistenza all'intervento legislativo di regolazione del contratto di lavoro e di tutela degli interessi dei lavoratori > limitava il principio della libertà contrattuale tra le parti. Stato liberale unitario - con democrazia censitaria, non consentiva la formazione di istituzioni intermedie tra l'individuo e lo stato. Sindacalismo = attentato alla libertà di industria e di commercio. Prima del 1889 in Italia erano considerati reati: le intese dei datori di lavoro allo scopo di indurre abusivamente gli operai ad una diminuzione del salario/le intese degli operai allo scopo di sospendere o ostacolare il lavoro senza una ragionevole causa. Solamente dopo la promulgazione del codice Zanardelli venne depenalizzato lo sciopero che però si configura come un inadempimento che consente la risoluzione del contratto di lavoro (licenziamento). Il licenziamento libero senza obbligo di motivazione indeboliva notevolmente la posizione di autonomia e l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale. Nello stesso periodo intervengono le prime leggi di tutela del lavoro e nel 1892 nasce il primo sindacato centrale confederale: la Cgil. 1919 - fu abbozzata la legge sull'impiego privato e nel 1923 fu approvata la legge sull'orario di lavoro; la legge sull'impiego privato si limitava a regolare soltanto il rapporto degli impiegati ma non degli operai. Nel primo periodo dello Stato liberale vige un regime di intolleranza nei confronti dei fenomeni sindacali. 4****. Fascismo - le libertà sindacali vennero progressivamente limitate; dal 1924 con una serie di decreti fu conferito ai prefetti il potere di: ispezionare le associazioni e di sciogliere gli organi direttivi + sciogliere le associazioni svolgenti attività antinazionali e confiscare i beni di esse. Patto di palazzo Vidoni - Confindustria riconosceva il monopolio della rappresentanza sindacale alle commissioni sindacali fasciste ed eliminava la commissione interna. 4.1. L'ordinamento corporativo fu istituito nel 1926 - consentiva la nascita dei sindacati ma riconosceva personalità giuridica di diritto pubblico al solo sindacato che raggruppasse il 10% della categoria di riferimento. Tali categorie erano determinate dallo stesso governo. Il diritto sindacale era sottoposto a controllo pubblico e doveva essere diretto da persone di sicura fede nazionale; il sindacato riconosciuto aveva la rappresentanza legale di tutti i lavoratori appartenenti alla categoria, iscritti e non. 4.2. Creazione delle corporazioni - enti di diritto pubblico che riunivano al proprio interno le associazioni sindacali contrapposte e provvedevano ad una regolamentazione dell'attività economica. Emettevano ordinanze corporative. 4.3. Contratto collettivo corporativo - stipulato dalle associazioni sindacali di categoria, aveva efficacia erga omnes. Le norme corporative erano riconosciute fonti del diritto dall'art. 1 delle preleggi e collocate al terzo posto. Il contratto corporativo era inderogabile in peius dalle pattuizioni individuali ed aveva funzione uniformante. Le clausole potevano essere modificate in melius da clausole del contratto individuale a condizione che contenessero speciali condizioni più favorevoli. Il contratto corporativo non si limitava a stabilire il minimo di trattamento economico come il contratto collettivo di diritto comune, ma determina con trattamento uniforme che poteva essere migliorato solo in presenza di determinate qualità e caratteristiche della prestazione di lavoro. 4.4. I conflitti non potevano essere risolti attraverso forme di autotutela : sciopero e serrata erano considerati delitti contro l'economia. I conflitti venivano composti dal ministero delle corporazioni e dalla magistratura del lavoro. Le sentenze avevano efficacia verso tutti gli appartenenti ad una determinata categoria. 4.5. L'ordinamento corporativo fu soppresso nel 1943 e nello stesso anno fu siglato il primo accordo sindacale che ricostruiva le commissioni interne. Il d.lgs. n. 369/1944 dispose la sua soppressione e la messa in liquidazione delle associazioni di diritto pubblico e manteneva in vigore solo le norme nei contratti collettivi.
Nel settore pubblico il legislatore ha sostituito alla regola del mutuo riconoscimento principio dell'obbligo negoziare del datore di lavoro con i sindacati che raggiungono una determinata soglia di rappresentatività. 8****. Accanto a questi autori numerosi sono i contributi di altre dottrine. Alcune ricostruzioni passate stanno tornando di attualità: dibattito sulla natura del contratto collettivo/possibile collocazione di quest'ultimo nel sistema delle fonti del diritto. Dottrina pubblicistica - natura normativa del contratto collettivo di diritto comune e la possibilità di inquadrarlo tra le fonti del diritto. Tesi: base del principio di effettività e del tasso di accettazione ed osservanza del contratto collettivo + opinio juris a fondamento dell'obbligatorietà/applicazione anche ai non iscritti alle associazioni stipulanti. Dottrina giuslavoristica - contesta il tasso di accettazione ed osservanza del contratto collettivo e ribadisce la natura privata degli interessi collettivi destinati a prevalere su quelli individuali + la previsione di sanzioni ed incentivi all'applicazione di una disciplina sindacale presupponga l'efficacia limitata nel contratto collettivo. Evoluzione normativa > la legge opera sempre più rinvii alla contrattazione collettiva - tesi del contratto collettivo come fonte. 9****. 1970 - statuto dei lavoratori, che rafforzò la posizione dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro > introduzione del sindacato in azienda + riconoscimento di una serie di diritti che rendevano effettivo l'esercizio dell'attività sindacale / al singolo lavoratore una serie di diritti nel rapporto di lavoro come il diritto alla riservatezza o il divieto di discriminazioni o di indagine aziendale, prevedendo come sanzione la reintegrazione rispetto al licenziamento illegittimo. 10****. Oggi - periodo di stagnazione economica > economia globalizzata + competitività tra imprese e tra legislazioni = minor costo del lavoro. La politica europea e nazionale favorisce più che la tutela dei diritti, la tutela dell'occupazione, aumentando la platea di disoccupati o inoccupati. 4. La libertà sindacale
1. Il diritto sindacale si fonda sul principio della libertà sindacale, riconosciuta e regolata da fonti interne, internazionali e comunitarie. Tali organizzazioni internazionali assumono rilievo le convenzioni n. 87 e 98 dell'OIL ratificate nel 1958 - protezione della libertà sindacale + diritto di organizzazione / negoziazione collettiva : - prima - riconosce ai lavoratori/datori di lavoro il diritto di costituire organizzazioni sindacali senza autorizzazione preventiva da parte dello Stato; - seconda - garantisce i lavoratori da ogni tentativo del datore di compromettere la loro libertà sindacale e tutela le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro contro qualsiasi atto di ingerenza. UE > la normativa in materia di rapporti collettivi di lavoro non è particolarmente sviluppata e affidata alla competenza degli Stati membri. Trattato di Maastricht - esclude l'intervento dell’UE in materia di diritto di associazione, sciopero e serrata / Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - riconosce la libertà di associazione sindacale e il diritto di negoziazione collettiva e di sciopero. Italia > è la Costituzione a sancire il principio fondamentale della libertà di organizzazione sindacale (art. 39). Rispetto al diritto di associazione garantito dall'art.18, la libertà di organizzazione sindacale è più specifica e ampia, poiché tutela sia la dimensione individuale che la dimensione collettiva, nonché ogni forma di organizzazione associativa. Tra le fonti interne troviamo lo Statuto dei lavoratori (l. 300/1970), che riconosce e garantisce la libertà sindacale nei luoghi di lavoro. 2****. Libertà sindacale = molteplici accezioni. Art. 39 Cost. - l'organizzazione sindacale è libera, tutela la libertà sindacale a livello individuale > ogni cittadino-lavoratore ha diritto di svolgere attività sindacale /costituire strutture sindacali o di aderirvi.
Art. 14 st. lav. - tale diritto è garantito a tutti i lavoratori all'interno del luogo di lavoro > dimensione individuale della libertà sindacale. 2.1. Dal riconoscimento della libertà sindacale deriva che il lavoratore non può subire discriminazioni per ragioni sindacali nell'ambito del rapporto individuale di lavoro. Datore di lavoro – divieto di compiere atti idonei a limitare l'esercizio della libertà sindacale dei lavoratori alle sue dipendenze. Per rendere effettivo questo diritto il legislatore ordinario già dal 1966 ha considerato nulli gli atti o patti discriminatori per ragioni sindacali. Art. 16 st. lav. - vieta al datore di lavoro anche di corrispondere trattamenti economici collettivi aventi finalità discriminatoria. Es. aumento di benefici ai lavoratori che non partecipano agli scioperi. Trattamento economico - non solo la corresponsione di una somma di denaro, ma qualsiasi concessione del datore di lavoro economicamente valutabile, per essere collettivo deve rivolgersi non al singolo lavoratore ma ad una pluralità di lavoratori. Art. 16 st. lav - non prevede la nullità di tali trattamenti ma l'irrogazione di una sanzione civile nei confronti del datore di lavoro, consistente nel pagamento all’INPS di una somma pari all'importo dei trattamenti economici corrisposti illegittimamente ai lavoratori - norma di dubbia operatività. 2.2. In Italia la garanzia della libertà sindacale si estende anche al lavoratore che non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale e che non esercita attività sindacale - libertà sindacale negativa > riscontro nello Statuto dei lavoratori che considera illecita la discriminazione nei confronti del lavoratore non aderente ad associazioni sindacali. Libertà del lavoratore di astenersi all'esercizio dell'attività sindacale = garanzia del diritto al dissenso con un sistema sindacale di stampo volontaristico/pluralistico. 3****. Art. 39. 1 Cost. - garantisce la libertà sindacale anche nella sua dimensione collettiva e riconosce ai sindacati il diritto di organizzarsi liberamente. Tale libertà sindacale esclude l'esistenza di un sindacato unico - pluralismo sindacale (coesistenza di più sindacati). Il pluralismo sindacale ha origini di natura ideologica: la Cgil ha subito due scissioni, la Cisl di natura cattolica la Uil, di natura laica + sindacalismo autonomo in alcuni settori
4.1. Limitazioni nei confronti dei militari e degli appartenenti alla polizia in ragione della particolarità della loro attività. Polizia di Stato - smilitarizzazione del corpo + diritto di svolgere attività sindacali e di associarsi in sindacati formati, diretti e rappresentati esclusivamente da appartenenti alla Polizia di Stato > vietata adesione/affiliazione di questi sindacati a più ampie organizzazioni sindacali. L'esercizio del diritto di sciopero è vietato. Art. 1475 codice militare - i militari non possono costituire associazioni sindacali, né esercitare il diritto di sciopero. Il mancato riconoscimento della libertà sindacale agli appartenenti alle forze dell'ordine aveva sollevato alcuni dubbi di legittimità costituzionale. Corte Costituzionale:
Associazioni di professionisti - associazioni volontarie che si costituiscono per tutelare l'interesse professionale del gruppo e non in ragione alla debolezza economica. L avoratori autonomi parasubordinati - collaboratori coordinati e continuativi, solo negli ultimi anni i sindacati confederali hanno cominciato a mostrare attenzione. Rimane salva la consolidata esperienza degli agenti; in tali ipotesi i contratti assumono denominazione di accordi economici collettivi. Il diritto sindacale si occupa anche di alcune forme di lavoro autonomo, nella disciplina dello sciopero dei servizi essenziali. 4.3. Il principio della libertà sindacale è reperibile anche all'imprenditore e alle associazioni degli imprenditori. Le relazioni sindacali sono negoziali - non si può negare natura sindacale alle associazioni degli imprenditori in quanto parti del contratto collettivo come i sindacati dei lavoratori; la denominazione di associazione sindacale riservata anche all'associazione di imprenditori è contenuta nella normativa internazionale > concezione simmetrica della libertà sindacale dei lavoratori e degli imprenditori. Storicamente nasce prima il sindacato dei lavoratori e le associazioni degli imprenditori si formano successivamente. Sindacalismo degli imprenditori = sindacalismo di risposta - a livello aziendale il datore di lavoro tratta le condizioni di lavoro dei propri dipendenti direttamente con il sindacato dei lavoratori e soddisfa nella trattativa un interesse individuale, il profitto. I singoli lavoratori devono riunirsi in un gruppo per concludere un contratto collettivo e solo con la stipula del contratto collettivo è soddisfatto l’interesse - interesse collettivo. Il gruppo è portatore degli interessi collettivi e non dei singoli interessi dei componenti del gruppo - la conclusione del contratto collettivo soddisfa: interesse dell'imprenditore + interesse collettivo del gruppo, che supera gli interessi dei singoli lavoratori. La prospettiva non cambia qualora il contratto collettivo sia stipulato, anziché dal singolo imprenditore, da un'associazione di imprenditori. Questa associazione non è portatrice di un interesse collettivo ma di una somma di interessi individuali. Rilevanza necessariamente collettiva della libertà sindacale dei lavoratori - non solo quando si concreta nella stipula del contratto collettivo, ma anche quando l'esercizio sia individuale. Rilevanza individuale della libertà sindacale imprenditoriale - la libertà di associazione e la libertà negoziale degli imprenditori non ha una dimensione collettiva, in quanto proiezioni della libertà economica. Garanzia di tali libertà = art. 18 - 41 cost. Premessa per la legislazione di sostegno dell'attività sindacale riconosciuta dallo Statuto dei lavoratori ai soli lavoratori subordinati e non ai sindacati degli imprenditori > giustifica eventuali limitazioni nei confronti dell'associazionismo degli imprenditori. L'associazione degli imprenditori, non presentando le caratteristiche del sindacato dei lavoratori subordinati, non ha natura sindacale.
5. L’organizzazione sindacale Sezione I: l'organizzazione sindacale e le associazioni rappresentative dei datori di lavoro. 1. I lavoratori sono liberi di costituire strutture sindacali associativi e non associative. Strutture associative = sindacato – il riferimento all'organizzazione sindacale non è limitato al modello associativo: l'organizzazione è più ampia dell'associazione e il costituente ha lasciato libertà di costituire organismi di tutela degli interessi dei lavoratori. Strutture sindacali non associative = carenti del requisito di stabilità / assunte da soggetti che vogliono mantenere libertà di azione rispetto alle associazioni sindacali ( coalizioni operaie /concordati di tariffa). 1.1. In difetto all’attuazione dell’art. 39 Cost., le associazioni sindacali sono regolate dal diritto comune come associazioni non riconosciute. Il sindacato ha una sua tipicità in virtù della natura collettiva dell’interesse collettivo perseguito, distinta dall’interesse comune che caratterizza le associazioni non riconosciute.
tutte le categorie produttive nell’ambito di una stessa provincia. Le associazioni provinciali di una stessa regione sono poi raggruppate nella federazione regionale.
I sindacati nazionali delle diverse categorie sono associazioni di associazioni e riuniscono in sé tutti i sindacati regionali, che a loro volta riuniscono tutti i sindacati provinciali di una stessa categoria. Il sindacato o le federazioni nazionali di categoria dei lavoratori e dei datori stipulano i contratti collettivi di categoria che regolano tutte le materie del rapporto lavorativo: i minimi del trattamento retributivo, i livelli di inquadramento, le mansioni, le sanzioni disciplinari. Contenuto dei Ccnl - è consolidato e quando vengono rinnovati, restano invariati per buona parte, salvo per gli adeguamenti retributivi mensili.
3. Sindacato di mestiere - utilizzato solo per alcune figure professionali, ha come riferimento non l’attività produttiva della singola impresa, bensì l’attività lavorativa prestata dai singoli lavoratori. Storicamente il mestiere è stato il primo criterio di aggregazione sindacale. Il sindacato di mestiere realizza forme di solidarietà collettive limitate agli interessi dei lavoratori che svolgono una determinata o un insieme di mansioni omogenee (es. insegnanti e piloti). Ramo d’industria - criterio di aggregazione che soddisfa solidarietà più ampie, raggruppa tutti i lavoratori di uno stesso settore produttivo a prescindere dalle mansioni; esprime solidarietà ad ampio raggio e si fa carico di interessi eterogenei nella stipula del contratto collettivo > congeniale nel modello moderno di impresa. 4. In Italia il sindacato esterno all’azienda ha sempre avuto struttura a base associativa e in azienda ha sempre avuto base non associativa. Struttura sindacale aziendale - conserva stretti legami con il sindacato esterno/si forma su base elettorale, rappresentando tutti i lavoratori dell’azienda, iscritti e non iscritti. Progressiva sostituzione: - del contratto collettivo aziendale rispetto a quello territoriale, la cui rilevanza è confinata ad alcune materie o settori; - delle rappresentanze aziendali al sindacato esterno nella stipulazione di contratti collettivi aziendali. Tendenza - maggiore vicinanza a contesti decisionali + migliore capacità di esprimere la volontà dei lavoratori in forma immediata. Alla maggiore rappresentanza , in momenti di contrapposizione, può confederazioni struttura regionale intercategoriale struttura territoriale intercategoriale strutture provinciali intercategoriali struttura nazionale di categoria struttura regionale di categoria struttura provinciale di categoria struttura categoriale nel luogo di lavoro
Il mandato elettorale non è assimilabile al mandato associativo. Questo evoca e suppone la rappresentanza volontaria che lega i dirigenti della r.s.a. al sindacato nel cui ambito è costituita / il mandato elettorale della r.s.u. evoca la rappresentanza politica e istituisce un collegamento tra componente eletto e lavoratori elettori. Accordo interconfederale del 1993 - i 2/3 dei seggi venivano ripartiti fra le varie liste sindacali in proporzione al numero di voti conseguiti: il residuo terzo (terzo riservato) era assegnato obbligatoriamente alle liste presentate dai sindacati firmatari dell’accordo interconfederale e del Ccnl applicato in azienda.
5. Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 + Protocollo di intesa del 31 maggio 2013 > Testo unico sulla rappresentanza , le confederazioni sindacali hanno intrapreso un percorso di rinnovamento delle relazioni sindacali, assoggettandosi a regole più strette. Costituzione e funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie - disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 1993. Accordo del 1993 - consentiva a qualsiasi sindacato di partecipare alle elezioni di rinnovo della r.s.u., il nuovo testo unico richiede un'adesione integrale ed incondizionata dell'intero sistema disegnato dall'accordo o un significativo livello di rappresentatività in azienda. Potere di iniziativa di costituzione delle r.s.u. > le Organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva o qualsiasi altro sindacato costituito con un proprio statuto e atto costitutivo, rappresentativo di almeno il 5% dei lavoratori aventi diritto al voto nell'unità produttiva. Convenzione per la misurazione della rappresentanza dei sindacati dei lavoratori nelle aziende del sistema Confindustria > l'INPS dovrà procedere a raccogliere i dati sugli iscritti alle organizzazioni sindacali e i dati elettorali sulle votazioni delle r.s.u. Dalla media di questi due dati si ricaverà la misurazione della rappresentatività delle diverse sigle sindacali. Accordo interconfederale 2018 - necessità di procedere ad una misurazione della rappresentanza datoriale. Testo unico 2014 - costituzione della r.s.u. avviene mediante un'elezione a suffragio universale. Il numero dei seggi viene ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste, in tal modo viene garantita una base elettorale, essendo le r.s.u. interamente eletti sulla base delle preferenze indicate dai lavoratori all'interno delle liste presentate dai sindacati legittimati. Le elezioni sono valide sia esse partecipa al 50%+1 dei lavoratori dell'azienda avendo il diritto. Le r.s.u. succedono alle r.s.a. nella titolarità dei diritti sindacali del titolo terzo dello statuto dei lavoratori, nonché nella titolarità dei poteri e delle funzioni anche contrattuali. Durata del mandato = è triennale non sono consentite proroghe; decadono automaticamente allo scadere del termine. Per l'ipotesi di cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente, è stabilito che il cambio di casacca determina la decadenza della carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originari appartenenza del sostituto. La destituzione di un componente da parte dell'organizzazione sindacale di appartenenza comporta la decadenza della qualifica di componente di r.s.u. e la decadenza del godimento dei diritti collegati a tale qualifica, nonché il diritto di usufruire dei permessi sindacali. Nel caso in cui le dimissioni coinvolgano più del 50% dei componenti è prevista la decadenza della stessa r.s.u. con conseguente rinnovamento. E la rilevanza del principio della maggioranza come criterio di funzionamento dell'organo implica il riconoscimento della natura collegiale della r.s.u., confermata dalla regola secondo la
quale le decisioni si prendono a maggioranza; ma la natura collegiale dell'organismo rende necessaria la distinzione tra diritti sindacali e gestione individuale e diritti sindacali a gestione collettiva. I primi sono attribuiti ai singoli componenti della r.s.u. e i secondi all’organo collegiale. 6. L’attività sindacale. Sezione I: l’attività sindacale in generale
1. L'attività sindacale può essere esercitata dai singoli lavoratori per perseguire e tutelare un interesse collettivo o un interesse individuale a rilevanza collettiva, ma mai un interesse esclusivamente individuale. L'attività sindacale può essere esercitata dal sindacato attraverso i propri iscritti e in particolare attraverso i dirigenti sindacali che operano in nome e per conto del sindacato. Attività sindacale - affissione di un comunicato + trattative per un contratto collettivo > attività negoziale
Sezione II: l’attività sindacale nei luoghi di lavoro
1. Statuto dei lavoratori - emerge la distinzione concettuale e normativa tra libertà e attività sindacale. Titolo II - riconosce a tutti i lavoratori e la libertà sindacale nei luoghi di lavoro sancendo: - il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali; - il divieto di discriminazioni. Titolo III - riserva ai singoli lavoratori il diritto di raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo in favore delle loro organizzazioni sindacali, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale, mentre la titolarità di una serie di diritti che rendono effettivo l'esercizio dell'attività sindacale è riconosciuta solo ad alcuni soggetti individuati dall’art. 19 - rappresentanze sindacali aziendali. 2. Art. 20 st. lav. - disciplina l'assemblea, cioè il diritto dei lavoratori a riunirsi, nell'unità produttiva in cui sono occupati; può svolgersi fuori dall'orario di lavoro o durante, in questo caso, ciascun lavoratore ha diritto a 10 ore annue retribuite o a un monte ore stabilito dalla contrattazione collettiva. L'attività assembleare per le 10 ore previste dalla legge prevale sul normale svolgimento delle attività. L'assemblea può essere: - generale , qualora si rivolga a tutti i lavoratori; - settoriale , qualora si rivolga solamente ad un gruppo. Al datore di lavoro deve essere comunicato l'ordine del giorno, riguardante materie di interesse sindacale e lavoro. Molti contratti collettivi stabiliscono un termine minimo di preavviso al datore di lavoro, per l'individuazione del locale da concedere all'assemblea e per l'organizzazione delle esigenze aziendali, che potrebbero essere compromesse dalla sospensione delle attività lavorative. Il mancato rispetto del termine di preavviso autorizzerebbe il datore di lavoro ad opporsi allo svolgimento dell'assemblea. Limite del preavviso > il datore di lavoro è tenuto a consentire l'accesso anche ai dirigenti del sindacato esterno che ha costituito la r.s.a. Legittimate ad indire l'assemblea sono le r.s.a., che possono esercitare tale potere sia congiuntamente che disgiuntamente. Essendo state sostituite le r.s.a. dalle r.s.u., bisogna chiedersi se la titolarità del diritto di convocare l'assemblea spetti a queste in quanto organo collegiale che decide a maggioranza, oppure a ciascun componente come avviene per i dirigenti delle r.s.a. Cassazione > il diritto di indire l'assemblea è tra le prerogative attribuite non solo alla r.s.u., ma anche a ciascun componente della stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nell'azienda di riferimento, abbia rappresentatività. 3. Referendum > strumento di consultazione dei lavoratori privo di valore vincolante nei confronti dei singoli lavoratori. Art. 21 St. lav. - lo svolgimento delle consultazioni referendarie avviene all'interno dell'azienda, ma al di fuori dell'orario di lavoro; è necessaria la collaborazione del datore di lavoro che dovrà mettere a disposizione i locali aziendali. Il referendum deve vertere su materie di interesse sindacale e può essere indetto dalle r.s.a. solo congiuntamente - è utilizzato in occasione delle vertenze contrattuali per l'approvazione della piattaforma sindacale e per l'approvazione dell'ipotesi di accordo; è prevista la consultazione referendaria in sede di contrattazione nazionale ed aziendale. 4. Una forma di garanzia efficace per lo svolgimento dell'attività sindacale è costituita dai permessi retribuiti e non retribuiti - spettano in base al numero di dipendenti dell'azienda, ai dirigenti delle r.s.a. , considerati tali in quanto nominati secondo le procedure previste dallo statuto della struttura sindacale. Distinzione tra permessi retribuiti e non retribuiti > art. 23 - 24 St. lav. (per l'espletamento del mandato e per la partecipazione a trattative o congressi sindacali), ma nella pratica risulta non agevole. Il diritto ai permessi e il suo esercizio determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa, fermo restando il diritto alla retribuzione quando il permesso è retribuito. I lavoratori devono comunicare al datore di lavoro almeno 24
ore prima che intendono avvalersi del permesso tramite la r.s.a. di appartenenza; il datore di lavoro non può sindacare le modalità temporali di fruizione/le attività che legittimano tale fruizione. Art. 30 - 31 St. lav. - prevedono il riconoscimento di permessi retribuiti ai dirigenti nazionali e provinciali dei sindacati maggiormente rappresentativi per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti o l'aspettativa non retribuita per la durata del mandato. I permessi concessi dall’art. 30 spettano ai sindacalisti extra- aziendali per lo svolgimento di attività sindacale finalizzato al coordinamento tra singole unità produttive e centri decisionali a carattere territoriale; i permessi concessi dagli art. 23 - 24 spettano ai sindacalisti endo- aziendali , cioè a coloro deputati a svolgere la propria attività all'interno dell'impresa. Beneficiari dei permessi: dirigenti indicati dalle r.s.a., che mantengono il diritto a usufruirne per la durata dell'incarico salvo che intervenga la destituzione da parte dell'organizzazione sindacale; tale destituzione non ha effetto nei confronti dei componenti eletti nella r.s.u., che essendo espressione del voto dei lavoratori, non subiscono la volontà delle organizzazioni sindacali. Tali lavoratori non decadono dal godimento dei diritti collegati a tale qualifica e conservano il diritto di godere dei permessi per le cause previste dagli art. 23 - 24 - 30.
5. Art. 25 St. lav. - riconosce alle r.s.a. il diritto di affiggere comunicati, testi e pubblicazioni di interesse sindacale e lavoro; il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre appositi spazi e bacheche destinati a questo scopo (può essere il portale telematico dell'azienda). Il datore di lavoro non ha potere di sindacare il contenuto di questi comunicati/di rimuoverli, anche nell'ipotesi in cui integrino gli estremi di un reato ( contenuto diffamatorio ) > il datore di lavoro dovrà richiedere la rimozione ai responsabili della r.s.a. o rivolgersi all'autorità giudiziaria. 6. Art. 27 St. lav. - stabilisce che il datore di lavoro nelle unità produttive con più di 200 dipendenti debba mettere a disposizione delle r.s.a. un locale destinato all'esercizio della loro attività > deve trovarsi all'interno dell'unità produttiva ed è sufficiente un locale comune per tutte le r.s.a. Per le unità produttive con meno di 200 dipendenti il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione un locale ogni volta che una r.s.a. ne faccia richiesta. 7. Art. 26 St. lav. - la raccolta dei contributi / l'opera di proselitismo sono diritti riconosciuti ai lavoratori e alle loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio allo svolgimento delle attività. L'opera di proselitismo e la raccolta dei contributi possono essere effettuati da tutte le organizzazioni sindacali: se così non fosse sarebbe compromessa la possibilità di sopravvivenza dei sindacati stessi, con una grave lesione al principio di libertà sindacale. L'esercizio di tale attività può essere effettuato anche durante l'orario di lavoro se non comporta la sospensione della prestazione. Referendum dell'11/06/1995 > ha eliminato l'obbligo di fonte legale del datore di lavoro di effettuare la trattenuta nella busta paga corrispondente al contributo sindacale dovuto dal lavoratore al sindacato cui è iscritto. Obbligo: da legale a negoziale per quei datori di lavoro che abbiano sottoscritto i contratti collettivi che continuano a prevedere questa modalità, è venuto meno nei confronti di organizzazioni sindacali non firmatarie di contratti collettivi. Cassazione > è intervenuta sulla qualificazione della cessione della retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali come cessione del credito del lavoratore o come delegazione di pagamento - conseguono effetti diversi e assume particolare rilevanza il rifiuto del datore di lavoro.