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diritto del lavoro - SLIDE RIASSUNTIVE SULLO SCIOPERO
Tipologia: Dispense
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Se lo sciopero si concreta nell'astensione concertata dal lavoro per la tutela di un interesse professionale collettivo, non v'è dubbio che il perseguimento di tali finalità costituisce un limite alla sua legittimità, non potendovi far ricorso per scopi del tutto diversi o addirittura pretestuosi. CORTE COSTITUZIONALE NUM. 29 DEL 1960: In ordine alle finalità dello sciopero, la Corte Costituzionale ha inaugurato la sequenza delle sue sentenze, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 502 c.p., secondo comma, che sanciva il reato di sciopero a fini contrattuali, con conseguente suo pieno riconoscimento alla stregua di diritto ex art. 40 Cost. [c.p. art. 502. Serrata e sciopero per fini contrattuali. Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito. I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti] CORTE COSTITUZIONALE NUM. 123 DEL 1962: Sciopero di imposizione economico-politica e di solidarietà Lo sciopero non può rimanere circoscritto alle sole rivendicazioni di indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che si trovano disciplinati nelle norme racchiuse sotto il titolo III Costituzione (RAPPORTI ECONOMICI). Con la stessa sentenza si è altresì pronunciata sullo sciopero di solidarietà a fini economici, cioè basato sull'appartenenza ad una categoria, reputandolo legittimo.
Cass. civ. Sez. lavoro, 30/01/1980, n. 711: Il diritto di sciopero, quale che sia la sua forma di esercizio e l'entità del danno arrecato , non ha altri limiti, attesa la necessaria genericità della sua nozione comune presupposta dal precetto costituzionale (art. 40 Cost.) e la mancanza di una legge attuativa di questo, se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita e all'incolumità personale , nonché la libertà dell'iniziativa economica, cioè dell'attività imprenditoriale (art. 4, 1° co., Cost.), che con la produttività delle aziende è concreto strumento di realizzazione del diritto costituzionale al lavoro per tutti i cittadini. Pertanto, l'esercizio del diritto di sciopero deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente - in una determinata ed effettiva situazione economica generale o particolare - non la produzione, ma la produttività dell'azienda , cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione. L'accertamento al riguardo va condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai parimenti concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all'incolumità delle persone e alla integrità degli impianti produttivi. SUI FINI DELLO SCIOPERO Cass. civ. Sez. lavoro, 21-08-2004, n. 16515: IL CASO: Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il Sindacato S.in.Cobas adiva il Pretore di Torino lamentando l'antisindacalità del comportamento della società Sandretto Industrie s.p.a., datrice di lavoro, che - in occasione di uno sciopero proclamato ed effettuato contro la guerra in Kossovo - aveva riportato l'indicazione, sui listini paga dei lavoratori aderenti allo sciopero, "ore non lavorate", anziché "ore sciopero". Il S.in.Cobas affermava che detto comportamento era lesivo del diritto di sciopero in riferimento ai lavoratori aderenti, passibili di sanzioni disciplinari in ragione della qualificazione dell'assenza come ingiustificata, e chiedeva che ne fosse dichiarata l'antisindacalità. La società Sandretto Industrie s.p.a. sosteneva che lo sciopero in questione, indetto contro la guerra in Kossovo, aveva natura strettamente politica e quindi era fuori dalla tutela prevista dall'art. 40 della Costituzione, costituendo, detta forma di sciopero, una mera libertà e non un diritto costituzionalmente garantito; pertanto l'assenza dal servizio per i
libertà che ha un rilievo ed un riconoscimento costituzionale, seppur non specifico, perché rientrante nelle generali libertà che la Costituzione riconosce agli individui ed ai gruppi sociali. Quindi le finalità dello sciopero operano in negativo: vi sono finalità non consentite, quelle eversive, e non già finalità consentite che il giudice possa essere chiamato a riconoscere caso per caso. In conclusione deve affermarsi in diritto il principio che lo sciopero per fini non contrattuali consistenti nel contrasto e nell'opposizione all'invio di un contingente militare dello Stato italiano sul territorio di altri popoli è legittimo e lecito sul piano non solo penale, ma anche civile, e conseguentemente atti o comportamenti del datore di lavoro diretti a contrastare l'iniziativa del sindacato che tale sciopero abbia proclamato, quale la valutazione come assenza ingiustificata dal lavoro della partecipazione dei dipendenti allo sciopero con conseguente possibile idoneità di tale condotta ad essere sanzionata disciplinarmente, possono costituire condotta, antisindacale assoggettabile, nel concorso degli altri prescritti requisiti, al procedimento di repressione di cui all'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300. SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI: LEGGE NUM. 146 DEL 1990: ART. 1:
all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8 , che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia;