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Diritto del patrimonio culturale - Barbati, Cammelli, Casini, Piperata, Sciullo, Sintesi del corso di Diritto dei beni culturali

Riassunto del manuale di diritto del patrimonio culturale

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 16/06/2020

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DIRITTO DEL PATRIMONIO CULTURALE
Il diritto del Patrimonio culturale: una introduzione
La disciplina dei beni culturali non può essere compresa studiata senza collegarne gli istituti ai principi
costituzionali, agli attori pubblici e privati che vi operano, e agli elementi funzionali e organizzativi degli apparati, al
rilievo economico di questi beni.
La sequenza degli argomenti affrontati dal libro inizierà con la definizione specifica dell’oggetto di studio, ovvero i beni
culturali, i quali insieme ai beni paesaggistici costituiscono il patrimonio culturale.
Cos’è fondamentale per un giurista dei beni culturali?
1) La specializzazione giuridica (egli deve possedere specifiche competenze in materia)
2) La consapevolezza dei limiti del diritto e dei giuristi [ Bisogna evitare il già diffuso approccio ipernormativo
che caratterizza l’amministrazione in questo settore poiché esso ha un doppio risultato negativo:
- L’esistenza di disposizioni manifesto (troppe disposizioni che alla fine non vengono osservate)
- La conseguente sottovalutazione di elementi determinanti per il funzionamento degli apparati ]
2. Oggetto e metodo
Il diritto del patrimonio culturale cioè dei beni culturali e paesaggistici che per il loro interesse artistico, storico e
naturale hanno un valore così particolare da distinguersi dal resto e costituire testimonianza di civiltà, è l’insieme
dei principi e delle regole che definiscono il regime di questi beni e che disciplinano l’azione e l’organizzazione dei
soggetti pubblici e privati ai quali spetta il compito di prenderne cura e di assicurarne la conservazione e la
conoscenza.
Il primo nucleo della disciplina fu definito a Roma nel XV secolo e nell’editto del Cardinale Pacca del 1820 esso
contiene le basi di quella che sarà l’attuale attività di tutela.
Cosa si faceva già nel 1800? Censimento dei beni e dei monumenti e sistema delle autorizzazioni. Particolare
attenzione era dedicata ai beni mobili: era impedita la vendita e l’esportazione delle opere d’arte a tutti, anche ai
privati (grandi famiglie nobiliari) e agli ordini religiosi.
Notiamo come dall’inizio la disciplina dei beni culturali esprimesse un’azione pubblicistica e autoritativa (autoritativa =
esistevano limiti sulla circolazione delle opere).
Altro tema fondamentale in questo settore sin dal principio è: la questione del pubblico e del privato. Con la
formazione dello stato liberale e la nascità della borghesia iniziano a scontrarsi questi due temi: la tutela della
proprietà privata e l’interventismo pubblico nel settore.
Nel 1902 e nel 1909 per la prima volta vengono introdotti forti vincoli pubblicistici al regime dei beni, anche sulle
proprietà private si parla infatti di doppia titolarità (nel senso che anche i beni privati, se individuato in essi un
particolare interesse storico-artistico, sono soggetti alle normative del Codice, quindi a normative statali). Questa
svolta si ha definitivamente nella legge n. 1089 del 1939.
Sono poi però state applicate delle estensioni a questa legge, applicate sia ai soggetti che all’oggetto della disciplina:
per i soggetti l’applicazione ai beni appartenenti ad enti a titolarità pubblica o privata del regime ordinario di tutela
in attesa della verifica dell’interesse culturale
per l’oggetto
1) l’inclusione tra i beni tutelati di bellezze naturali (giardini, ville, parchi) (1939)
2) l’apposizione di vincoli ex lege per zone di particolare interesse ambientale (1985)
3) Anche il paesaggio ( quindi non solo parchi e giardini ma territori ai quali per fattori naturali o artificiali
godono di particolare interesse) diviene oggetto della disciplina di tutela del Codice (2004)
Un’altra importante estensione normativa concerne la sfera delle innovazioni tecnologiche che hanno accompagnato
il nuovo millennio: a questo proposito si è attuata la liberalizzazione delle riproduzioni fotografiche dei beni culturali
pubblici (art. 108 comma 3) operata dall’ Artbonus nel 2014.
DIGITALIZZAZIONE: Gli strumenti digitali di cui oggi si dispone (in termini di riproduzione e qualità dell’immagine) e
l’illimitata circolazione di queste sul web svincola il bene immateriale (il suo valore simbolico) dalla sua materialità (la
cosa, il marmo, la tela). Il pericolo è dunque quello che in questo modo il bene immateriale può essere facilmente leso
(come nel caso della pubblicità del David di Michelangelo che impugnava un fucile).
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DIRITTO DEL PATRIMONIO CULTURALE

Il diritto del Patrimonio culturale: una introduzione La disciplina dei beni culturali non può essere compresa né studiata senza collegarne gli istituti ai principi costituzionali, agli attori pubblici e privati che vi operano, e agli elementi funzionali e organizzativi degli apparati, al rilievo economico di questi beni. La sequenza degli argomenti affrontati dal libro inizierà con la definizione specifica dell’oggetto di studio, ovvero i beni culturali , i quali insieme ai beni paesaggistici costituiscono il patrimonio culturale. Cos’è fondamentale per un giurista dei beni culturali?

  1. La specializzazione giuridica (egli deve possedere specifiche competenze in materia)
  2. La consapevolezza dei limiti del diritto e dei giuristi [ Bisogna evitare il già diffuso approccio ipernormativo che caratterizza l’amministrazione in questo settore poiché esso ha un doppio risultato negativo:
  • L’esistenza di disposizioni manifesto (troppe disposizioni che alla fine non vengono osservate)
  • La conseguente sottovalutazione di elementi determinanti per il funzionamento degli apparati ] 2. Oggetto e metodo Il diritto del patrimonio culturalecioè dei beni culturali e paesaggistici che per il loro interesse artistico, storico e naturale hanno un valore così particolare da distinguersi dal resto e costituire testimonianza di civiltà , è l’insieme dei principi e delle regole che definiscono il regime di questi beni e che disciplinano l’azione e l’organizzazione dei soggetti pubblici e privati ai quali spetta il compito di prenderne cura e di assicurarne la conservazione e la conoscenza. Il primo nucleo della disciplina fu definito a Roma nel XV secolo e nell’editto del Cardinale Pacca del 1820  esso contiene le basi di quella che sarà l’attuale attività di tutela. Cosa si faceva già nel 1800? Censimento dei beni e dei monumenti e sistema delle autorizzazioni. Particolare attenzione era dedicata ai beni mobili : era impedita la vendita e l’esportazione delle opere d’arte a tutti, anche ai privati (grandi famiglie nobiliari) e agli ordini religiosi. Notiamo come dall’inizio la disciplina dei beni culturali esprimesse un’azione pubblicistica e autoritativa (autoritativa = esistevano limiti sulla circolazione delle opere). Altro tema fondamentale in questo settore sin dal principio è: la questione del pubblico e del privato. Con la formazione dello stato liberale e la nascità della borghesia iniziano a scontrarsi questi due temi: la tutela della proprietà privata e l’interventismo pubblico nel settore. Nel 1902 e nel 1909 per la prima volta vengono introdotti forti vincoli pubblicistici al regime dei beni, anche sulle proprietà private  si parla infatti di doppia titolarità (nel senso che anche i beni privati, se individuato in essi un particolare interesse storico-artistico, sono soggetti alle normative del Codice, quindi a normative statali). Questa svolta si ha definitivamente nella legge n. 1089 del 1939. Sono poi però state applicate delle estensioni a questa legge , applicate sia ai soggetti che all’oggetto della disciplina: per i soggetti  l’applicazione ai beni appartenenti ad enti a titolarità pubblica o privata del regime ordinario di tutela in attesa della verifica dell’interesse culturale per l’oggetto
  1. l’inclusione tra i beni tutelati di bellezze naturali (giardini, ville, parchi) (1939)
  2. l’apposizione di vincoli ex lege per zone di particolare interesse ambientale (1985)
  3. Anche il paesaggio ( quindi non solo parchi e giardini ma territori ai quali per fattori naturali o artificiali godono di particolare interesse) diviene oggetto della disciplina di tutela del Codice (2004) Un’altra importante estensione normativa concerne la sfera delle innovazioni tecnologiche che hanno accompagnato il nuovo millennio: a questo proposito si è attuata la liberalizzazione delle riproduzioni fotografiche dei beni culturali pubblici (art. 108 comma 3) operata dall’ Artbonus nel 2014. DIGITALIZZAZIONE : Gli strumenti digitali di cui oggi si dispone (in termini di riproduzione e qualità dell’immagine) e l’illimitata circolazione di queste sul web svincola il bene immateriale (il suo valore simbolico) dalla sua materialità (la cosa, il marmo, la tela). Il pericolo è dunque quello che in questo modo il bene immateriale può essere facilmente leso (come nel caso della pubblicità del David di Michelangelo che impugnava un fucile).

Assistiamo inoltre sempre più alla sempre maggiore attenzione che viene riservata oggi al patrimonio culturale da parte del pubblico. STATO REGIONALE : Un’altra ragione alla base delle modifche applicate alla disciplina è dovuta alle difficoltà causate dalla transizione dalla forma di Stato dal modello unitario al modello di Stato regionale  nascita delle regioni, del regionalismo, che ha portato inevitabilmente a modifiche normative.

3. FINALITÀ Quali sono i presupposti della disciplina? Parliamo della legge del 1939  tratti fondamentali di questa legge:

  1. ruolo dell’ identificazione del particolare pregio storico-artistico di un determinato bene.
  2. esigenza sufficienza della conservazione  proteggere il bene da tutti gli evnti che possono mettere a repentaglio l’integrità e la conservazione di quel bene (quello che oggi è noto come disciplina di tutela) Tutela per i beni pubblici: per questi vale il regime dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili dettato dal codice civile Beni a titolarità privata: necessaria l’adozione di appositi provvedimenti Per i beni privati si presentavano problemi a livello di conservazione del bene. In principio in questa legge del 1939 non c’erano norme precise per l’identificazione del bene culturale quindi inizialmente si è fatto ricorso a criteri più elastici. La disciplina era molto diversa da quella attuale inoltre per via di un quadro istituzionale che attribuiva un ruolo centrale allo Stato. Come sono cambiate le cose? Si è deciso di dare un ruolo fondamentale alla protezione del bene, considerata obiettivo primario  la tutela viene quindi ad assumere un ruolo fondamentale , tutela che si traduce in due attività : protezione e conservazione. I CAMBIAMENTI CON LA COSTITUZIONE DEL 1948: Svolta radicale. Ruolo fondamentale attribuito alla promozione della cultura come elemento chiave della crescita dei cittadini  attuabile attraverso il pluralismo  con questo termine si intende il dialogo e la collaborazione tra i vari istituti e le varie associazioni come il FAI  ci dev’essere un dialogo tra tutti gli attori in campo. Quindi si è passati dalla mera protezione, che era il fulcro della legge del ’39 al dovere del ministero di promuovere il patrimonio culturale  da protezione a studio, diffusione e promozione del patrimonio culturale. Oggi tutte le istituzioni pubbliche a cominciare dal Mibact hanno il dovere di promuovere conoscenza, utilizzazione e fruizione del patrimonio culturale  per fare ciò è fondamentale lo studio dei beni di cui si dispone (specializzazione giuridica di cui parlavamo prima), lo studio è fondamentale oltre che per la promozione anche per la tutela di quel bene. In un sistema policentrico ripartito tra Stato, regioni e province, la cura e promozione del patrimonio sono ripartite tra gli stessi enti  questo comporta una ridefinizione dell’esercizio dei poteri autoritativi dei vari apparati  si devono assolutamente evitare contrasti tra i vari apparati di tutela e gli interessi pubblici Qual è la soluzione? Adottare piani e programmi per scelte di medio periodo, affidando il resto all’ordinaria amministrazione  solo un ruolo chiave dell’amministrazione con piena conoscenza in merito al contesto può permettere il corretto funzionamento delle regole. Fondamentali sono inoltre due fattori:
    1. La specifica preparazione giuridica del personale
    2. La messa in opera di continuativi controlli, essenziali per verificare l’operato degli uffici Fondamentale inoltre è una corretta organizzazione : a questo proposito il censimento e la catalogazione dei beni immobili è essenziale. L’assenza di queste due procedure va a pregiudicare profondamente la cura di un patrimonio  il mancato censimento dei beni può infatti comportare il sovraccarico degli uffici competenti per via del numero smisurato di beni in attesa della verifica della sussistenza del loro interesse culturale e può anche lasciare i titolari dei beni nell’incertezza sulla natura del proprio patrimonio

Nel 2002 questa definizione di bene culturale viene leggermente modificata (ma il contenuto è lo stesso) e rientra poi negli artt. 2, 10 e 11 della legge del 2004. Bisogna notare come non ci sia una regolamentazione globale che disciplini la totalità dei beni culturali: ogni paese ha la sua. Nell’ordinamento europeo hanno rilievo sia la nozione nazionale di bene culturale sia quella europea  di base il principio è che i beni culturali sono protetti contro il rischio di esportazione illecita al di fuori del territorio dell’Unione. I beni culturali, insieme a quelli paesaggistici compongono dunque il patrimonio culturale (art 2. comma1) e sono assoggettati alla disciplina della parte seconda del Codice. L’individuazione del bene culturale richiede il filtro della legge. I tratti principali della nozione di bene culturale sono 3:

  1. Tipicità: tale definizione del bene culturale come testimonianza avente valore di civiltà richiede una previa qualificazione da parte del legislatore.
  2. Pluralità: Sussistono diverse tipologie di beni culturali (vedi poi le categorie più avanti)
  3. Materialità: i beni culturali sono solo entità quae tangi possunt [che possono essere toccate], prima di avere un valore simbolico, immateriale, essi sono beni patrimoniali, cose, immobili o mobili che siano La nozione di bene culturale è un contenitore ad ampio spettro, o come notò Giovanni Urbani un “buco nero” capace di inghiottire tutto, beni artistici, storici, architettonici, ambientali, archivistici, librari, demoetnoantropologici, ecc. Oltre ai beni culturali in senso proprio (quelli disciplinati dal Codice) esistono anche beni culturali extra-Codice. Quali sono?
  4. Beni culturali immateriali  testimonianze aventi valore di civiltà che non sono rappresentate in una res  ratificate nel 2007 (es. il canto dei pastori del centro della Barbagia, la dieta mediterranea) Del resto la definizione di museo data dall’ICOM fa riferimento al “tangible and intangible heritage of humanity and its environment”
  5. Beni culturali minori  entità materiali che presentano un rilievo culturale inferiore a quello necessario per la loro considerazione come beni culturali, ma che pur sempre rivestono un certo interesse culturale (es. cose rilevanti non per l’intera comunità nazionale ma solo per determinate comunità territoriali). Per questi beni minori la potestà legislativa è affidata alle regioni. Stessa cosa per quelli immateriali. Attività culturali  tutte le attività che riguardano l’elaborazione e la diffusione della cultura  per esse si configura una disciplina distinta da quella relativa ai beni cult urali in senso proprio  perché? C’è una differenza tra i due: Beni culturali : memorie ereditate dal passato Attività culturali : proiettate verso il futuro  tramite la formazione e la diffusione della cultura e dell’arte (Art. 117) Attività di spettacolo  teatro, musica, danza, cinema (Art. 117)  anche per esse si configura una disciplina distinta da quella relativa ai beni cult urali in senso proprio Per quanto riguarda le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali queste sono tutelate dalla legge per il diritto d’autore. Differenza tra le locuzioni
  6. patrimonio culturale  beni culturali/paesaggistici/opere dell’ingegno
  7. patrimonio storico e artistico  solo beni culturali  tale definizione non include quelli paesaggistici BENI PAESAGGISTICI Beni paesaggistici (o ambientali) (art. 2, comma 3): gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Se nella legge del ’39 questi risultavano separati (quindi anche sotto il punto di vista della tutela) da quelli culturali , negli anni ’60 la commissione Franceschini li reinclude tra i beni culturali. Si includevano qui, oltre alle aree ecologiche, tipiche sotto il profilo florifaunistico, ecc anche i beni paesaggistici di tipo urbanistico. Si arrivò quindi a postulare uno statuto ordinario di tutti i beni culturali.

Art 131 comma 1: oltre alla definizione dei beni paesaggistici c’è anche quella di paesaggio Territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. La nozione del Codice è diversa (ma molto simile) da quella europea presente nella Convezione Europea del paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000: “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. TIPOLOGIA DEI BENI CULTURALI Le categorie dei beni culturali sono menzionate negli ARTT. 10 E 11 COD. ART 10 : CATEGORIE GENERALI (Cose che sono assoggettate a tutte le disposizioni contenute nel Codice, in particolare nel titolo I della aprte seconda – quella dedicata alla tutela). Esse sono tracciate secondo l’appartenenza dei beni (pubblica o privata). Sono divise in gruppi: 1) Le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (ART 10 COMMI 1 E 3) Fra queste troviamo le cose che interessano i seguenti ambiti:

  • paleontologia, preistoria e primitive civiltà;
  • numismatica;
  • manoscritti autografi carteggi libri;
  • carte geografiche, spartiti musicali;
  • fotografie / pellicole cinematografiche;
  • ville parchi giardini piazze strade
  • siti minerari;
  • navi e galleggianti;
  • architetture rurali; **2) Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi (ART 10 COMMA 2 LETT. a)
  1. Gli archivi e i singoli documenti (ART 10 COMMI 2 E 3 b)
  2. Le raccolte librarie (ART 10 COMMA 2 e 3 c)
  3. Le cose immobili e mobili che rivestono particolare interesse a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere** , quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose **(ART 10 COMMA 3 d)
  4. Le collezioni o serie di oggetti** che rivestono eccezionale interesse storico-artistico (non sono incluse qui le collezioni dei musei) (ART 10 COMMA 3 d) I beni culturali di interesse religioso non costituiscono una categoria a parte  essi rientrano tra i beni privati senza scopo di lucro ART. 11 CATEGORIE SPECIALI Si tratta di: a) Affreschi, stemmi graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici b) Studi d’artista c) Aree pubbliche aventi valroe archeologico, storico, artistico e ambientale d) Le opere d’arte la cui esecuzione non risalga a oltre cinquant’anni e) Le opere di architettura contemporanea aventi particolare valore artistico f) Fotografie, opere cinematografiche, documentazioni audiovisive la cui produzione risalga a oltre 25 anni g) Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni h) Beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu di cinquant’anni i) Vestigia individuate come patrimonio storico della prima guerra mondiale Per ciascuna tipologia di tali beni vanno applicate delle disposizioni specifiche.

Silenzio-assenso (2003): Questa legge stabiliva che se la Soprintendenza regionale del MIBACT entro 120 giorni dalla ricezione della scheda (descrittiva riguardante il bene) non dava nessun responso in merito alla verifica, il suo esito era considerato negativo. Silenzio- inadempimento (2006): Nel 2006 si stabilì che una volta passati 120 giorni il procedimento di verifica si concludeva. Nel caso in cui entro quella scadenza non si fosse giunti ancora a un esito della verifica, l’esito non viene considerato negativo (come nel 2003) ma bisogna fare ricorso al giudice amministrativo. Viene quindi introdotta la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo contro l’inerzia della Soprintendenza regionale in quel caso. In quel caso il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine congruo e decorso invano anche tale termine, egli nomina un commissario che si sostituisce ad essa. La procedura risulta ora informatizzata. DICHIARAZIONE DELL’INTERESSE CULTURALE (ART 13. COD.) La dichiarazione (che si riferisce alle categorie di beni indicate nell’Art. 10 comma 3 ) consente di individuare nella cosa materiale un valore culturale, considerandola bene culturale. Le ipotesi previste e i gradi di interesse sono diversi: a) L’interesse particolarmente importante delle cose appartenenti a persone private con fine di lucro b) L’interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti c) L’eccezionale interesse di raccolte librarie appartenenti a privati d) L’interesse particolarmente importante di immobili e mobili con riferimento alla storia politica e militare, ecc. e) L’interesse eccezionale per l’integrità del patrimonio culturale della nazione. La dichiarazione è un atto di accertamento dell’interesse. ART. 15 Forme di pubblicità della dichiarazione Sono due i modi in cui la dichiarazione viene resa pubblica dall’amministrazione.

  1. notificazione al proprietario della cosa
  2. trascrizione nei registri immobiliari ART. 14 Procedimento Al proprietario della cosa va fatta comunicazione dell’avvio del procedimento. Esso spetta al soprintendente di settore (che abbia competenze specifiche per ciascuna categoria – es. Per i beni archivistici e librari l’atto di dichiarazione spetta al titolare della sovrintendenza archivistica e bibliografica). Nella comunicazione dell’avvio sono da indicare:
  3. elementi identificativi del bene
  4. ragioni che hanno motivato la qualificazione della cosa come bene culturale
  5. la comunicazione del fatto che da quel momento in poi quel bene sarà disciplinato da determinate norme È possibile anche (nel caso per es. negativo della verifica) fare ricorso amministrativo. Il ricorso comporta la sospensione dell’atto di dichiarazione ed è deciso dal direttore generale competente per materia. BENI CULTURALI EX LEGE Sono quelli menzionati nell’art. 10 comma 2 (n. 2-3-4 pag.6) e nell’art. 13 comma 2. Per questi beni non è necessaria la dichiarazione in quanto l’interesse culturale è considerato sussistere di per sé, non c’è bisogno che l’autorità ne accerti l’esistenza. Nello specifico per b.c. ex lege si intendono: raccolte di musei, di gallerie pinacoteche, luoghi espositivi ecc, archivi e raccolte librarie appartenenti ai beni pubblici. Va ripetuto che anche in questo caso il regime di tutela non varia anche nel caso di trasformazione della natura giuridica dei soggetti proprietari. Anche per le cose nell’ art. 11 (categorie speciali) non è prevista alcuna forma di individuazione. RITORNACI, P.50 MANUALE Altre forme di individuazione

ART. 37  Nel caso di opere dell’architettura moderna di cui all’art. 11 lett e, si richiede che il MIBACT accerti il particolare valore artistico: questo accertameto serve ai proprietari degli enti per ricevere contributi economici dal ministero per interventi conservativi. ART. 52Aree aventi valore archeologico, artistico, storico o ambientale (Art 11, lett. C)  a seguito di un’individuazione effettuata dal Comune , vanno poste delle limitazioni sull’esercizio del commercio in suddette aree, commercio consentito solo a particolari condizioni. Sempre ai Comuni spetta il compito di individuare e salvaguardare eventuali locali nei quali si svolgono attività di artigianato o commercio tradizionali, considerati espressione dell’identità culturale collettiva. STRUTTURA, NATURA E CARATTERI DEI BENI CULTURALI Qual è la distinzione tra cosa e bene giuridico? Cosa : la materialità di quell’oggetto o di quel dipinto, che lo rende parte del mondo fisico, il supporto del bene culturale che lo rende oggetto di interessi economici e dunque bene patrimoniale Bene giuridico : l’attitudine di quella cosa a soddisfare un interesse umano, e quindi ad essere disciplinata dal diritto. La cosa (che costituisce il supporto del bene culturale) è oggetto di una doppia qualificazione giuridica: BENE PATRIMONIALE : il supporto del bene culturale che lo rende oggetto di interessi economici e dunque bene patrimoniale, e come tale disciplinato dalle norme del diritto civile BENE CULTURALE : in quanto portatrice di un valore simbolico, culturale e come tale assoggettata alla disciplina del Codice dei beni culturali , il quale non permettono al ministero l’utilizzazione patrimoniale del bene ma la sua conservazione e il suo godimento da parte della collettività. Vediamo quindi in questo settore la coesistenza di due aree di regolamentazione giuridica , autonome da una parte ma cooperanti dall’altra (nel loro apporre al proprietario limitazioni nell’utilizzo di questo bene) in quanto relative alla stessa entità. Al bene corrispondono dunque due diversi valori : un valore commerciale e un valore culturale. Nel caso dei beni di interesse religioso va considerata oltre a queste due qualificazioni anche una terza ovvero “la cosa in quanto supporto del valore della libertà di religione ”. Il primo e più importante elemento unificante i beni culturali resta comunque il valore culturale. Altri elementi sono: Immaterialità  il bene culturale è immateriale in quanto il suo valore culturale è un valore immateriale (importante però precisare che prima dell’immaterialità va considerata la materialità della cosa, perché il bene culturale è prima di tutto cosa o oggetto a cui si va ad aggiungere un valore culturale/immateriale che non esisterebbe se non esistesse prima la cosa nella sua fisicità) Pubblicità  Il bene culturale è pubblico non in ragione della sua appartenenza ma in quanto bene di fruizione  lasciato a disposizione della collettività  fondamentale quindi ai fini della fruizione collettiva è una corretta conservazione del bene CARATTERI E CONDIZIONE GIURIDICA DEI BENI CULTURALI IN QUANTO BENI PATRIMONIALI (N.B ll demanio è l’insieme di tutti i beni che appartengono a uno Stato) La disciplina che regola i beni culturali in quanto beni patrimoniali è il codice civile. Tuttavia anche nel Codice dei beni culturali sono presenti alcune norme concernenti i beni patrimoniali. Per i Beni culturali di proprietà privata : fare riferimento alla disciplina codicistica. Per quelli di proprietà pubblica il discorso è più complesso. Innanzitutto gli immobili riconosciuti d’interesse storico-artistico, oltre che le raccolte di musei, pinacoteche, archivi e biblioteche fanno parte del demanio accidentale dello Stato  sono demaniali solo se di proprietà pubblica e appartenenti ad enti territoriali (Stato, Regioni o Province). La demanialità presuppone però un interesse storico-artistico (una villa che non sia qualificata come avente interesse artistico non è considerata bene demaniale ma solo come bene patrimoniale). Quindi 3 requisiti per la demanialità culturale : proprietà pubblica, appartenenza ad enti territoriali e verificata sussistenza dell’interesse storico-artistico.

Catalogazione  raccolta di documenti più specifici denominati “schede” contenenti tutte le notizie di carattere storico-artistico e giuridico concernenti i singoli beni culturali. Considerata momento preliminare sia all’individuazione dell’interesse storico-artistico di un bene, sia rispetto all’attività di tutela. Responsabile delle funzioni amministrative (definizione delle procedure ecc) della catalogazione è in primis lo Stato ma con un forte coinvolgimento delle Regioni. Per quanto riguarda invece lo svolgimento dell’attività di catalogazione vera e propria , questa è affidata per i beni pubblici ai rispettivi enti territoriali a cui appartiene il bene, per quelli privati l’ente territoriale giungerà a un accordo con i rispettivi proprietari. Obiettivo della catalogazione : integrazione in rete delle banche dati così da comporre il catalogo nazionale dei beni culturali. Tutti i beni culturali ad appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività. Per i beni demaniali a doppio titolo si delineano però delle esigenze di tipo istituzionale (ad es. per una fortezza - che fa parte sia del demanio culturale che di quello militare- la fruizione collettiva dell’ente potrebbe essere soggetta in determinati momenti a delle limitazioni ) ALIENABILITÀ In tema di alienablità (quindi possibile vendita a terzi) dei beni culturali la disciplina civilistica (il codice civile) si sovrappone alla disciplina di settore (Codice dei beni culturali). Riassumendo la questione sull’alienabilità si possono però affermare le seguenti cose:

  • non tutti i beni del demanio culturale sono inalienabili (alcuni sono quindi alienabili
  • all’opposto si può dire che i beni culturali non sono gli unici a essere inalienabili, ma anche i beni patrimoniali del patrimonio indisponibile o disponibile sono spesso soggetti a inalienabilità
  • anche beni appartenenti a privati non profit possono essere inalienabili Nel 2002 lo Stato ha istituito degli enti esterni (come la Patrimonio dello Stato s.p.a.) con compiti di valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato, disciolta poi nel 2011.

CAPITOLO SECONDO

ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI

1.IL SISTEMA DEL PATRIMONIO CULTURALE: SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

All’interno del settore del patrimonio culturale assistiamo alla presenza di soggetti pubblici (come Stato o enti territoriali e non) e privati (persone fisiche o giuridiche profit o non profit). Nel 2004 viene approvato l’attuale Codice dei beni culturali e del paesaggio nel quale sono speciificate le diverse funzioni dei vari soggetti: 1)Stato, Regioni, Province e Comuni  hanno il compito di sostenere la conservazione del patrimonio culturale e di favorirne la pubblica fruizione

  1. La fruizione viene inoltre assicurata dagli altri soggetti pubblici
  2. Ai soggetti privati, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale si chiede di garantirne la conservazione. La natura giuridica del soggetto titolare di un bene culturale influisce sul regime normativo di quel bene. Esistono infatti delle distinzioni tra beni culturali di proprietà pubblica e privata. Per i beni d’interesse religioso esiste un regime speciale caratterizzato dalla sottoposizione di tali beni alle leggi dello Stato italiano, in accordo però con la Santa Sede tramite il cosiddetto Concordato lateranense , reso esecutivo il 25 marzo del 1985. Esso stabilisce che “La santa Sede e la Repubblica Italiana collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico.” Delle specifiche disposizioni vengono duque concordate tra le due parti ai fini della salvaguardia della valorizzazione e del godimento dei beni culturali appartenenti a enti ecclesiastici.

2. LO STATO E LE AUTONOMIE TERRITORIALI ART 9. 1. La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnologica 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione La tutela e la valorizzazione (considerata la finalità della tutela) è dunque un dovere della Repubblica.

Per repubblica si intende lo Stato-ordinamento, ovvero lo stato in tutte le sue articolazioni territoriali: I comuni, le province, le regioni. La costituzione del 1948 non presentava riferimenti significativi in termini di competenze specifiche delle singole articolazioni territoriali in materia di beni culturali. Nel 2001 viene approfondita questa questione  viene rafforzata l’autonomia di regioni province e comunirafforzamento del principio autonomistico Per autonomia si intende la capacità di governare se stessi e determina che quindi vi siano competenze assegnate specificamente agli enti territoriali e in quegli ambiti lo Stato non abbia quindi, in un certo senso, voce in capitolo. ART. 117 COST. Viene modificato il riparto della potestà legislativa tra stato e regioni e vengono ridefiniti gli ambiti di competenza. La competenza generale (che prima spettava allo stato) in questo ambito spetta da quel momento alle regioni, mentre lo stato diventa titolare di una potestà legislativa speciale (ovvero è legittimato a disciplinare questo settore con proprie leggi solo in determinati casi. Si assiste a un vero e proprio ribaltamento. ART 117 comma 3. Qui si enuncia che ci sono delle materie che vedono la competenza concorrente di stato e regioni. Per le altre materie però, escluse da questo comma 3, sono solo le regioni a disporre di competenza legislativa. Questo però riguarda le regioni a statuto ordinario, in quanto per quelle a statuto speciale esistono altre condizioni, stabilite dai loro propri statuti, diversi da regione a regione. Per quanto riguarda l’adozione di atti normativi secondari (ambito al quale ci si riferisce con il nome di potestà regolamentare ) In materia di legislazione esclusiva, si è stabilito che la potestà legislativa spetta allo stato, mentre per ogni altra materia spetta alle regioni. In quale ambito si ha la potestà legislativa esclusiva dello Stato? In ambito di tutela dei beni culturali, salvo la possibilità di delega alle regioni. In quale la potestà legislativa è concorrente (sia di stato che di regioni)? In ambito di valorizzazione. Ma concorrente non vuol dire che ogni singola funzione venga svolta sia dallo stato che dalle regioni. In ambito di valorizzazione il compito dello Stato è solo quello di fissare i principi fondamentali, tutto il resto (la cosiddetta disciplina di dettaglio) è compito delle regioni. Ma cosa si intende per principi fondamentali? Come si stabilisce cosa è fondamentale e cosa di dettaglio? A stabilire questa differenza è la Corte costituzionale, la quale nel 2002 ha stabilito che le regioni per esercitare le proprie competenze non devono attendere l’eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello stato. Valorizzazione: abbiamo detto che qui vige una potestà legislativa concorrente di stato e regioni. Nello specifico, però, quando si tratta di beni culturali di proprietà dello stato, se ne occupa lo stato (sia in ambito di tutela che di valorizzazione); quando invece si tratta di beni culturali a titolarità pubblica sono i rispettivi enti territoriali ad occuparsene. Possono esserci però delle variazioni , ad es.  ART. 116 comma 3 Cost.  in alcuni casi possono, previa intesa tra Stato e regione e con maggioranza assoluta delle Camere, può essere concessa alle regioni che ne assumano l’iniziativa, ulteriore autonomia. Si parla infatti di regionalismo differenziato  più autonomia in ambito di tutela e valorizzazione conferita alle regioni che si reputino attrezzate allo scopo IL RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE È enunciato nell’ art. 118  esse sono di norma attribuite ai Comuni ma ci sono casi in cui - sulla base del principio di sussidiarietà e di quello di differenziazione e adeguatezza- esse siano conferite a Province, regioni o Stato quando se ne abbia bisogno Il principio di sussidiarietà (verticale ) contenuto sempre nell’art. 118 stabilisce infatti che le per le funzioni amministrative debba essere preferito il livello di governo più inferiore, e più vicino alla collettività ovvero i Comuni Ma esiste anche il principio di differenziazione e inadeguatezza il quale stabilisce che questa scelta di preferenza nei confronti dei Comuni dev’essere vista come un’indicazione di mera preferenza (ovvero nel caso in cui vi fosse necessità, l’incarico può passare alla Provincia o alla Regione o allo Stato). Si parla quindi di scorrimento delle funzioni , ovvero se quel comune viene ritenuto inadeguato ad esercitare quella funzione, questo comporta lo spostamento delle competenze verso il livello di governo superiore, ovvero la Provincia e così via. Ad attribuire le funzioni amministrative e dunque anche in caso di spostamento delle competenze da un ente all’altro possono essere solo lo Stato o le Regioni (non le province e i comuni). Nel 2014 è stato avviato un ridisegno dell’amministrazione locale (noto anche come legge Delrio ).

Si parla però in entrambi i casi dei beni culturali ad appartenenza pubblica non statale, e quindi in questo caso disciplinate dalle Regioni. Fruizione e valorizzazione dei beni a titolarità statale spettano allo STATO. Circa il riparto delle funzioni amministrative In materia di valorizzazione, il Codice non detta veri e propri criteri: si preoccupa piuttosto di definire le modalità di esercizio delle funzioni, favorendo la cooperazione eil coordinamento tra i diversi soggetti pubblici e tra questi e i soggetti privati  nell’art. 7 comma 2 Cod. si parla infatti di armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

3. PRIVATI: RUOLI E INTERVENTI Per comprendere il ruolo dei privati bisogna affidarsi a più disposizioni del Codice e talvolta considerare anche normative extracodicistiche. Questo anche perché la figura del privato in quest’ambito conosce declinazioni diverse. Con il termine privati ci si può riferire sia a persone fisiche (singoli individui) che a persone giuridiche (complessi organizzati di cose (es. un’impresa) che abbiano ottenuto il riconoscimento dallo Stato come soggetti autonomi, sia a enti o associazioni non riconosciute. I privati inoltre possono qualificarsi sia come persone fisiche o giuridiche profit che non profit, ma anche del terzo settore. Soggetti dunque che possono essere molto diversi (anche in termini di finalità della loro attività) ma sono tutti accomunati da una cosa : tutti reinvestono interamente gli utili della loro attività per gli scopi che ne connotano la stessa esistenza. Tra le organizzazioni non profit rientrano : Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ONG, organizzazioni d volontariato o imprese sociali (ovvero quelle organizzazioni private che esercitano un’attività economica finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi di utilità sociale. [Un esempio di attività di utilità sociale è proprio la valorizzazione del patrimonio culturale] Tra i privati del terzo settore troviamo le fondazioni bancarie. ART. 1 COD.  Afferma che i privati possessori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione Quanto al ruolo dei privati nella valorizzazione del patrimonio culturale , il primo art. che vi fa riferimento è l’ART. 6 Cod. in cui, con rinvio al principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall’art.118 Cost. si stabilisce che “La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei privati nella valorizzazione del patrimonio culturale e non sono di quello di cui essi siano titolari ma anche di quello di appartenenza pubblica”. Ciò è ribadito anche nell’ART. 111 Cod  in cui l’attività di valorizzazione su iniziativa dei privati è più che concessa, anzi, essendo essa considerata un’attività socialmente utile, per i privati che la portino avanti sono anche previsti contributi, sovvenzioni oltre che normative fiscali di favore. Questo tema è affrontato anche dagli ARTT. 112, 113 E 115 COD. Art. 112 COD  i privati proprietari di beni, previo loro consenso, possono essere interessati (e quindi considerati e interpellati) dagli accordi tra i diversi livelli di governo in materia di valorizzazione di beni culturali ad appartenenza pubblica e di partecipare quindi anche ai piani strategici di sviluppo culturale Sempre in questo art. si stabilisce che gli enti territoriali possono stabilire accordi con le associazioni di volontariato o culturali - che abbiano finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali – concernenti la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. ART. 113 COD.  Si focalizza sulla valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata e a iniziativa privata e di come al contrario i soggetti pubblici possano contribuire economicamente o sotto forma di agevolazioni fiscali a tali iniziative di valorizzazione. Questi sostegni pubblici possono provenire sia dallo Stato che dalle Regioni che dagli enti territoriali. Tali misure di sostegno sono proporzionate alla rilevanza del bene culturale al quale si riferiscono (comma 2). Quanto alle modalità di valorizzazione, esse sono stabilite tramite accordo da stipularsi con il proprietario del bene in sede di adozione della misura di sostegno”. Disposizioni, come possiamo notare sopra, ancora fin troppo generiche.

In qualunque caso l’ambito nel quale il privato esercita il ruolo maggiormente significativo è quello della gestione delle attività di valorizzazione , argomentato affrontato nei capitoli 4 e 6.

4. L’ORGANIZZAZIONE STATALE: IL MIBACT L’ istituzione di un apparato ministeriale dedicato al patrimonio culturale fu voluta da Giovanni Spadolini e disposta nel 1974  il governo motivò le ragioni di questo intervento con la necessità e l’urgenza di affidare alla specifica competenza di un ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale al fine di assicurare la corretta tutela di quest’ultimo Il nuovo ministero per i beni culturali e ambientali fu deputato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale del paese. Le funzioni assegnategli prima della sua istituzione erano fino ad allora compiti del Ministero della Pubblica istruzione, da cui dipendevano le Belle Arti. La configurazione organizzativa e funzionale di tale ministero subirà numerose modifche fino al riordino più rilevante avvenuto nel 1998 , anno in cui viene istituito il nuovo Mibac (Ministero per i beni e le attività culturali)  esso faceva parte del più ampio processo di riordino dell’amministrazione statale del 1997 (citato a pag. 13) e aveva come obiettivo quello di potenziare il governo e l’amministrazione del settore e adeguarlo alle nuove necessità. Quello del 1998 è stato solo uno dei numerosi provvedimenti che si sono succeduti sino al 2013 , anno in cui è mutato anche il nome dello stesso ministero da MIBAC a MIBACT ( Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo) in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di trasferire a tale ministero anche le funzioni esercitate in materia di turismo. L’attuale assetto del MIBACT deriva dunque dall’insieme dei provvedimenti succedutisi dal 1998 ad oggi, i quali non lo hanno sostituito, ma solo modificato. La struttura organizzativa del Mibact è dunque contenuta nel d.p.c.m. 29 agosto 2014 n.171 recante il regolamento di organizzazione del Mibact, il quale aveva come primo scopo quello dle riordino del ministero che ne consentisse un contenimento della spesa pubblica. Le attribuzioni del Mibact coprono un raggio molto ampio di azione. Esso provvede alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali, a cui si sono aggiunte le competenze in materia di turismo nel 2013. Si parla di ampiezza delle sue attribuzioni in quanto se si guarda alla legge del 1999 contenente le sue aree funzionali possiamo vedere come tra esse rientrino (oltre a gest. e val. dei bc): promozione dello spettacolo (teatro, danza, cinema, circo), promozione delle produzioni cinematografiche e radiotelevisive, del libro, della cultura urbanistica e architettonica, oltre che la diffusione dell’arte e della cultura italiana all’estero. Molte di queste attività rientravano prima nella competenza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, ministero abrogato poi con il referendum del 1993. 5. IL MINISTRO E GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE Il ministro (nominato dal Presidente della Repubblica di concerto con Il presidente del Consiglio dei Ministri) dei beni e delle attività culturali è l’organo di direzione politica del ministero  esercita funzioni di indirizzo politico- amministrativo  determina gli obiettivi e i programmi di ministero Sottosegretari  nello svolgimento del suo ruolo il ministro viene affiancato da queste figure (possono essere uno solo o più). Sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio di concerto con il ministro del MIBACT ed esercitano le loro funzioni dopo aver prestato giuramento. Essi possono intervenire ai lavori parlamentari. Ogni Sottosegretario è coadiuvato da una propria Segreteria. Da quando negli anni ’90 fu introdotto il principio di distinzione delle competenze e delle responsabilità fra soggetti titolari delle funzioni d indirizzo politico e soggetti incaricati della gestione amministrativa , i ministri non rappresentano più i vertici amministrativi dei loro apparati: oggi infatti i poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spettano ai relativi dirigenti. (Questo principio infatti è andato a sostituire la legge Cavour del 1853 secondo la quale il ministro aveva un doppio ruolo, sia politico che amministrativo). Tutto quello che riguarda l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi (anche quelli verso l’esterno) spetta oggi ai dirigenti.

contenimento della spesa pubblica si decise di tornare al modello delle direzioni generali che a differenza dei dipartimenti sono pensate per apparati ministeriali (quindi un unico apparato con una propria autonomia e con competenze generali in ogni settore). Nel 2009 il num. Delle direzioni generali venne diminuito sempre per ragioni finanziarie da 9 a 8. 2014  il numero viene portato a 12 2016numero ridotto a 11 Il cambiamento che avviene nel 2016 è che gli uffici diventano 11 in quanto la direzione generale Archeologia e quella Belle Arti e Paesaggio vengono fuse in una sola. Di conseguenza vengono anche accorpate le rispettive Soprintendenze. Oggi quindi abbiamo 11 direzioni generali , ovvero: Direzione generale Educazione e Ricerca  compito di colmare la distanza che separava il settore dei beni culturali da quello dell’istruzione  compiti relativi al coordinamento, all’elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del ministero. Più nello specifico al direttore generale si assegna il compito di: 1) Approvare con cadenza triennale il piano delle attività formative e di ricerca del ministero 2) Organizzare e coordinare le attività di formazione del personale del ministero; 3) Collaborare con il MIUR alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca 4) Promuovere la partecipazione a bandi per l’accesso a fondi europei e internazionali 5) Predisporre un piano nazionale per l’educazione al patrimonio culturale 6) Curare e aggiornare gli elenchi per la professionalità di restauratore nonché gli elenchi per gli interventi relativi alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali 7) In coordinamento con la direzione generale Educazione e Ricerca e con quella di Bilancio, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio1) svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico (anche subacquei), dei beni storico-artistici, demoetnoantropologici, architettonici e del paesaggio 2) dirige e coordina l’attività di tutela esercitata dalle soprintendenze Archeologia CTR Direzione generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane1) esercita le funzioni e i compiti relativi alla qualità architettonica e urbanistica e alla promozione dell’arte e dell’architettura contemporanee 2) promuove la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane e la formazione in materia di conoscenza della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, oltre che dell’arte contemporanea 3) promuove la conoscenza dell’arte contemporanea all’estero e la produzione artistica valorizzando le opere di giovani artisti Direzione Generale Spettacolo; Direzione Generale Cinema; Direzione generale Turismo1) cura e promuove le politiche turistiche nazionali; 2) promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica in raccordo con la d.r. Archeologia, Belle arti e Paesaggio; 3) valorizzazione delle identità territoriali e delle comunità locali Direzione generale Musei  È la struttura di riferimento per i nuovi musei e per i nuovi poli museali regionali. Ad essa compete: 1) Curare le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali; 2) Svolgere funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale 3) Sovraintendere al “sistema museale nazionale” e coordinare i poli museali statali che di essa sono articolazioni, esercitando quindi poteri di direzione, coordinamento e controllo di questi ultimi.

4) Esercitare la vigilanza sui musei dotati di autonomia speciale; 5) Promuovere la costituzione di poli museali e la fondazione di fondazioni museali 6) Al direttore generale è assegnata anche la possibilità, previa autorizzazione del ministro, di assegnare beni culturali da un istituto statale a un altro. (Questa funzione prima era competenza del direttore del museo) 7) Curare la promozione di accordi culturali con istituzioni italiane e straniere finalizzati all’organizzazione di mostre 8) Occuparsi del coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici 9) Elaborare linee guida per l’individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, assicurandosi che le attività di valorizzazione siano compatibili con quelle della tutela 10) Elaborare linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l’accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali 11) Coordinare l’elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all’ interno del sistema nazionale Direzione generale Archivi  tutela e valorizzazione dei beni archivistici Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali  funzioni e compiti relativi alle biblioteche pubbliche e Statali; promozione del libro e della lettura; diritto d’autore Direzione generale Organizzazione; Direzione generale Bilancio; SEGRETARIO GENERALE: Figura facoltativa  il decreto infatti stabilisce che nei ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali, può essere istituito l’ufficio del segretario generale Egli opera alle dirette dipendenze del ministro al quale è legato da un rapporto di natura fiduciaria. (Per la nomina è uguale a quella dei sottosegretari a pag. 16). Il suo incarico cessa dopo 90 giorni. Compiti del Segretario Generale : 1) coordina il coordinamento di tutta l’attività amministrativa concernente il ministero e dei loro uffici 2) coordina tutto il lavoro delle direzioni generali e dei loro uffici dirigenziali Il suo compito è quindi molto articolato e complesso. ORGANI CONSULTIVI CENTRALI L’amministrazione consultiva  insieme di organismi collegiali permanente chiamati a procurare elementi utili alla valutazione e all’assunzione delle decisioni spettanti al vertice dell’apparato ministeriale. Oltre ad essere organi consultivi questi sono anche organi propositivi in quanto legittimati a sollecitare e a orientare l’attività deliberativa dei vertici ministeriali Nel caso del Mibact essa si divide in : 1) Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici  è un organo consultivo del ministero a carattere tecnico-scientifico. Il suo ruolo è quello di riferire e rapportarsi non solo con il ministro, ma con tutto il ministero, vale a dire con l’apparato anche nei suoi vertici amministrativi. Esso svolge dunque come dicevamo pocanzi sia un’ attività consultiva che consiste nell’espressione di pareri , a richiesta del direttore generale competente su ogni questione di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici (in particolare deve essere obbligatoriamente consultato sui programmi nazionali e sui piano di spesa annuali e sugli accordi internazionali in materia di beni culturali , l’espressione dei loro pareri è invece facoltativa in materia di valorizzazione o educazione al patrimonio culturale ). I pareri sono resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione. Svolge anche un’ attività propositiva : possibilità di avanzare proposte al ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo. Il Consiglio si compone di :  presidenti dei comitati tecnico scientificiotto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal ministrotre rappresentanti del personale del ministero Il Presidente del Consiglio superiore è nominato dal ministro tra le otto eminenti personalità. Il vicepresidente è invece scelto tra i membri del consiglio. La durata del Consiglio è di 3 anni. Un membro del consiglio non può svolgere il suo incarico per più di 3 anni. È inoltre vietato a qualunque membro di collaborare professionalmente con il ministro, e di assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui funzionamento è soggetto a parere del Consiglio Superiore.

Tra le strutture nuove ci sono: la Soprintendenza speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma ; la Soprintendenza speciale per il Colosseo ; il Museo nazionale romano e l’area archeologica di Roma ; la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Per autonomia speciale già nel 1997 si intendeva che quella struttura spesso gode di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, con esclusione però delle spese per il personale , come nel caso della Soprintendenza speciale per Pompei. La Soprintendenza speciale per il Colosseo nel 2017 è stata poi trasformata in Parco archeologico per il Colosseo , al fine di contenere le spese del Mibact e di adeguarsi agli standard internazionali. Così come sempre nello stesso anno è stato istituito anche il Parco archeologico di Pompei. La Soprintendenza speciale Archeologia, Belle arti e Paesaggio di Roma nel 2017 è stata ridisciplinata e gli è stata conferita “autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa” sull’intero territorio del Comune di Roma. Anche per il funzionamento dei musei, vige un modello speciale. La direzione di ogni soprintendenza speciale è conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Mibact. Ogni soprintendenza risponde alla rispettiva direzione generale di riferimento. È alla direzione generale che spetta infatti la vigilanza sulla soprintendenza. Per quanto riguarda il suo finanziamento, alla a tale soprintendenza va trasferita una quota pari al 30% degli introiti complessivi annui del Parco Archeologico del Colosseo.

7. L’AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL MIBACT Il Mibact è uno dei ministeri con la più imponente articolazione territoriale. Gli organi periferici del Mibact sono: a) I segretariati regionali del Mibact b) Le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio c) I Poli museali regionali d) I musei e) Le soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche f) Gli Archivi di Stato g) Le Biblioteche I SEGRETARIATI REGIONALI Hanno il ruolo che avevano prima le soprintendenze regionali (1998- 2004) e poi le direzioni regionali (2004- 2014). Essi sono sedi intermedie, fanno da tramite tra i diversi uffici operanti sul territorio regionale e l’amministrazione centrale. Coordinano quindi le attività delle strutture periferiche del ministero presenti nel territorio regionale. Il dpcm del 2014 ha sottratto parecchio potere alla nuova figura del segretario regionale, rispetto al potere di cui godeva la figura precedente del direttore regionale, in quanto è stata data più autonomia agli enti territoriali con il riordino del 2014 volto a eliminare anche quegli appesantimenti burocratici. I segretariati regionali sono 17 e hanno tutti sede nel rispettivo capoluogo di Regione, fatta eccezione per Sicilia, Trentino e valle d’Aosta. Contabilmente, dipendono dalla direzione generale Bilancio. LE SOPRINTENDENZE Strutture deputate ad assicurare sul territorio la tutela del patrimonio culturale. A esse si deve la nascita stessa dell’idea di tutela. Le soprintendenze nascono con l’editto del 7 aprile 1820, sotto il pontificato di Pio VII. Nell’italia postunitaria queste strutture prendono il nome di Soprintendenze e dipendono dal Ministero della Pubblica Istruzione (abbiamo detto infatti che prima di costituire un ministero a sé le belle arti facevano parte di questo ministero). Fu durante il Governo Giolitti, dal 1907, che la tutela dei beni culturali fu attribuita ad apposite soprintendenze, distinte in base alle loro competenze. Nel 1923 si afferma definitivamente l’idea della tutela come funzione esercitabile solo da apparati tecnici appositamente preposti. Soprintendenza unica Archeologia, Belle arti e paesaggio

Nel 2016 la Soprintendenza Archeologia e quella Belle Arti e Paesaggio, subiscono un ulteriore processo di unificazione e nasce la cosiddetta “soprintendenza unica” : vengono infatti istituite le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio , le quali dipendono dalla direzione generale (unica anch’essa) Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Compito generale delle soprintendenze : Tutela del patrimonio culturale italiano Compiti specifici : Attività di ricerca e Catalogazione dei beni, autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali (fatta eccezione per quelli mobili assegnati ai poli museali regionali e agli istituti dotati di autonomia speciale); stabilire le modalità per l’accesso ai beni da parte del pubblico; esprimere pareri sulle alienazioni, le permute e qualunque altro negozio giuridico che comporti il trasferimento della titolarità del bene da un soggetto a un altro; svolgere funzioni di ufficio di esportazione. Le soprintendenze assicurano trasparenza delle loro procedure pubblicando integralmente nel proprio sito internet e in quello del Mibact tutti gli atti e i provvedimenti adottati nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione (compresi di data di inizio, stato di avanzamento, termine ed esito). Le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio sono 39 , distribuite sul territorio nazionale, solitamente in questo modo  per le città metropolitane (es. Torino o Milano) ne esiste solo una invece per le province ne esiste una che raggruppa 3 o 4 province con sede in una di queste (es. per le province di Alessandria, Asti e Cuneo la Soprintendenza ha sede ad Alessandria). Nel caso dell’Abruzzo ci sono due soprintendenze una per L’Aquila con sede all’Aquila e una per tutto il resto dell’Abruzzo esclusa L’Aquila con sede a Chieti. Queste 39 Sopr. Includono anche l’Ufficio del soprintendente speciale per la ricostruzione post-sisma con sede a Rieti. Organizzazione Interna delle Soprintendenze : Questa soprintendenza è articolata in sette aree funzionali : organizzazione e funzionamento; patrimonio archeologico; patrimonio demoetnoantropologico; paesaggio; educazione e ricerca. Ogni area ha un suo responsabile. L’incarico di soprintendente è assegnato dalla direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Soprintendenze archivistiche e bibliografiche Il loro compito è la tutela di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri stampe e incisioni non appartenenti allo Stato che il Codice nel 2004 assegnava alle Regioni, invece nel 2015 si è assistiti a un ritorno in capo allo Stato di queste funzioni. Al fine di assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e librario si decise di abrogare questa competenza delle Regioni in materia e riassegnarla allo Stato. Nel 2016 si decide che tale soprintendenza doveva tutelare anche i beni librari (non solo archivistici) avvalendosi del personale statale e da qui la nuova denominazione “archivistiche e bibliografiche”. Ciò non vale però in queste regioni: Friuli, Sardegna e Sicilia, e province autonome di Trento e Bolzano. Le regioni sono dunque chiamate a esercitare solo funzioni di valorizzazione e promozione dei beni librari, che gli era già assegnata. Soprintendenza articolata in tre aree funzionali : organizzazione e funzionamento; patrimonio archivistico; patrimonio bibliografico. Questa soprintendenza dipende dalla direzione generale Biblioteche. MUSEI I musei statali erano già nel 2007 previsti come organi periferici del ministero e sono stati confermati anche nel dpcm del 2014. In quell’anno gli viene assegnato un ruolo centrale nella valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale. Dipendono e sono controllati dalla direzione generale Musei. Definizione di museo nel dpcm 2014 : “struttura permanente che acquisisce, cataloga, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio”. Definizione che ha ispirato quella del dpcm del 2014 è sicuramente quella dell’Icom secondo la quale: “I museo sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperte al pubblico, volte a compiere ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente, le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto”. Configurazione funzionale e organizzativa I musei statali godono di un’autonomia tecnico-scientifica e hanno il compito di tutelare e conservare le proprie raccolte e di assicurarne la fruizione. Sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e di ricerca. Si parla dunque di autonomia statutaria in quanto a differenza delle Soprintendenze godono di autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile. Di conseguenza, pur essendo sempre sotto la vigilanza del ministero (che la esercita tramite la direzione generale musei e quella di Bilancio, i musei godono di un’autonomia speciale. Ad alcuni è stato anche consentito modificare la propria natura