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Appunti delle lezioni del corso di diritto dell’energia, 20/21
Tipologia: Appunti
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Diritto dell’energia 14/ Manica – sincrona, no registrazione delle lezioni. Esame orale sulle lezioni, materiale: appunti, no testi. Introduzione al diritto dell’energia Complessità tecnica di trattazione: settore con una terminologia propria e si intreccia con altre materie (profili economici e tecnico-scientifici). Ci sono tante fonti di energia. Circoscrivere l’ambito dei settori energetici: prendiamo due elementi come filo rosso. Elementi unificanti Ci occupiamo di settori nei quali c’è una disciplina legislativa tendenzialmente esaustiva del fenomeno energetico (regolamentazione pubblicistica europea e nazionale, nei quali il legislatore è intervenuto in maniera sistematica, per un preminente interesse generale). Elemento unificate fondamentale è l’intreccio di svariati interessi pubblici e privati, che spesso sono in contrasto tra loro. Il legislatore interviene per disciplinare i vari interessi contrastanti tra loro. Oggetto del corso: settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Settori più interessati dai due elementi unificanti esposti sopra. Elementi comuni in questi settori: - filiera produttiva (fasi produttive ed economiche) approvvigionamento (produzione importazione), trasporto, distribuzione, vendita. Approvvigionamento : mediante produzione nazionale oppure importazione dall’estero. Queste sono le uniche due modalità con cui approvvigionarsi di energia. L’energia prodotta poi deve essere consumata: sorge la questione di come l’energia prodotta o importata debba essere veicolata fino al consumatore finale. Cosa serve per portare energia o gas dal produttore o importatore al consumatore? Servono delle reti: questa attività di veicolazione dal luogo di produzione al luogo di consumo si chiama trasporto e poi distribuzione. Il trasporto è la veicolazione sulle reti nazionali, quelle in cui l’energia elettrica viaggia ad altissima tensione. Poi però l’energia elettrica non può essere consegnata dal consumatore finale ad alta tensione, ma deve essere trasformata in media bassa tensione e trasportata fino alla casa dell’utente finale. Questa attività di regolamento dell’energia sulle reti a media bassa tensione è la c.d. distribuzione. Quindi tanto il trasporto come la distribuzione sono attività di rete, che comportano la realizzazione e poi la gestione/manutenzione di reti. Quindi l’energia che viene prodotta dalla centrale viene poi immessa nella rete ad alta tensione, poi si arriva alla rete a bassa tensione, la distribuzione, per essere poi venduta al cliente finale. L’ultima fase è la c.d. vendita , che non è più attività di rete ma una mera fornitura di energia al cliente finale che la compra da chi gliele vende. È un’attività commerciale. Ci sono però delle differenze a cui si può fare cenno tra energia elettrica e gas: Prima differenza essenziale, il gas naturale non può essere prodotto a piacimento: c’è un solo modo per produrre gas naturale ed è trovare un giacimento. L’energia elettrica invece non si trova, ma si può produrre utilizzando altre fonti energetiche. Da questo punto di vista sarebbe più semplice produrre energia elettrica. Se un Paese è povero di gas l’unica alternativa è importarlo dall’estero ed è proprio ciò che accade in Italia, che non è un Paese con grandi disponibilità di gas. Il nostro fabbisogno di gas naturale è soddisfatto solo per il 10% dalla produzione nazionale (Russia Algeria Tunisia e Libia sono i nostri fornitori principali). Seconda differenza tecnica tra i due settori: l’energia elettrica non si può immagazzinare, mentre il gas è stoccabile in appositi depositi. Questo comporta che sulle reti di trasporto dell’energia elettrica in tutti i momenti ci deve essere un equilibrio costante tra la quantità di energia elettrica immessa nella rete e la quantità di energia elettrica che viene consumata, proprio perché l’elettricità non si può immagazzinare. Questa circostanza comporta che ci debba essere per forza qualcuno che garantisce questo equilibrio tra domanda e offerta di energia in tutti i momenti della giornata. C’è quindi un soggetto che garantisce questo equilibrio tra l‘energia immessa in rete e l’energia consumata. Questa attività fondamentale per il sistema elettrico di assicurazione di bilanciamento si chiama “dispacciamento”. Oggi è la società pubblica
Terna (società quotata in borsa), che in tutti i momenti garantisce questo controllo della quantità di energia prodotta e messa in rete per il consumo. Un altro elemento comune attiene alle fasi “di rete” della filiera (trasporto e distribuzione) che sono caratterizzate da una situazione particolare che nel linguaggio economico viene definita “monopolio naturale”, cioè una certa attività è gestita in maniera più efficiente e a costi inferiori da un solo operatore economico, quindi non ci possono essere più soggetti che svolgono quella attività perché sarebbe diseconomico e quindi non efficiente. È abbastanza intuitivo pensare alle reti di trasporto (elettrodotti), che non sono duplicabili e che vengono gestite da un’impresa unica. Monopolio naturale non c’è invece nell’attività di produzione e di vendita. Il gas naturale può essere prodotto solo trovando un giacimento (l. minerario 1927); l’energia elettrica si può produrre usando altre fonti energetiche (con dei processi industriali). Corollario: se siamo poveri di gas, l’unica alternativa è importarlo dall’estero. Il gas può essere messo in magazzino di stoccaggio ed utilizzato quando serve, l’energia elettrica non si può stoccare = ciò comporta che sulla rete di trasporto dell’energia, in tutti i momenti ci deve essere un equilibrio costante tra la quantità di energia messa nella rete e quella consumata. A livello centralizzato c’è un soggetto (società pubblica Terna) che garantisce questo equilibrio, questa attività di bilanciamento, si chiama dispacciamento.
di beni pubblici, diventano produttori di energia. *eccezioni: prime forniture universali di energia ai cittadini; la fornitura di energia è servizio pubblico locale, quindi i comuni hanno la potestà discrezionale di erogare il servizio. a) Qualificazione di “energia” ai fini civilistici e penalistici : vi un grande dibattito dottrinale e giurisprudenziale, tra studiosi e giudici. Qualificazione dell’energia, in particolare dell’energia elettrica che cominciava ad assumere rilievo. Rilievo che in Italia deriva in parte dallo sfruttamento dell’energia termoelettrica e in parte dallo sfruttamento delle acque come fonte di energia. Italia paese carente di risorse idrocarburiche. Quindi in realtà la scienza giuridica sull’energia e il pensiero giuridico e l’approvazione di testi in materia di energia, si accompagna soprattutto alla disciplina delle acque pubbliche. Dibattito dottrinale e giurisprudenziale : filone dottrinale che riteneva l’energia qualificabile come una cosa, un bene in quanto cosa isolabile e quindi potenziale oggetto di diritti da parte dei soggetti privati singoli e dagli enti pubblici. Il filone giurisprudenziale qualificava l’energia come oggetto di un servizio, la fornitura, la vendita dell’energia ai soggetti che poi ne fruivano. Quindi si contrapponevano queste due visioni da cui conseguivano dei corollari molto diversi. Esempio: se l’energia è una cosa ai fini civilistici, per il diritto privato, il contratto di fornitura di energia è una somministrazione. Se invece è un servizio, la prestazione di servizi è tendenzialmente un appalto. La problematica sorge anche dal punto di vista penalistico. Bisognava qualificare cosa fosse la sottrazione di energia e quindi l’utilizzazione abusiva da parte di chi non fosse titolare degli impianti che producevano energia, quindi cosa è un furto o una appropriazione indebita e un’altra categoria penalistica. Ora questi dubbi sono stati risolti dai codici, sia dal Codice penale Rocco del 1930, sia da quello civile del 1942. In entrambi i casi qualificano l’energia elettrica, ma poi ogni altra energia suscettibile di avere un valore economico (come gas), come cosa, bene e in particolare come bene mobile. Lo vediamo soprattutto nel codice Rocco: articolo 624 comma 2 : “ agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico”. Da questa qualificazione consegue che la sottrazione di energia integra senz’altro la fattispecie delittuosa del furto, espressamente definito “impossessamento della cosa mobile altrui” dal primo comma del medesimo articolo 624. Codice civile del 1942: articolo 814 “ si considera bene mobili le energie naturali aventi valore economico”. Quindi il contratto di fornitura di energia viene qualificato come una specifica ipotesi di contratto di somministrazione che sorge, ai sensi dell’articolo 1559 C.C. ogniqualvolta una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Queste disposizioni codicistiche sono ancora oggi vigenti, capisaldi che a distanza di molti anni ancora disciplinano l’elemento dell’energia. residui dello stato neutrale che ancora oggi producono effetti. b) Disciplina delle fonti di energia come beni pubblici : le due discipline legislative fondamentali sono due reggi decreti che risalgono agli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. Il primo è il 1443 del 1927. Questo regio decreto disciplina in particolare il settore degli idrocarburi, quindi anche del gas, ed è chiamato legge “mineraria”. Preliminarmente a questo il legislatore deve stabilire anche a chi appartengono questi beni, esempio: le miniere di chi sono, a chi appartengono. il legislatore già prima ma poi con il Codice civile, all’articolo 826 comma 2, stabilisce che le miniere e gli idrocarburi prodotti appartengono al patrimonio indisponibile dello stato. Sono beni pubblici, statali. In questo periodo il legislatore detta una disciplina sistematica di un’altra fonte di energia che in questo periodo è la fonte di energia più importante, le acque, le acque pubbliche. Qui c’è una disciplina che risale addirittura all’ultimo periodo dell’Ottocento, del 1884, poi vi furono altre varie normative fino ad arrivare ad un testo unico che è tuttora molto rilevante per questa materia, perché è ancora in vigore seppur con la serie di modifiche successive. Questo testo è il regio decreto 1775 del 1933, Testo Unico (atto normativo che raccoglie e sistematizza la disciplina di un’intera materia e abroga le disposizioni precedenti riguardo quella materia) sulle acque pubbliche. Le acque pubbliche sono anche esse qualificate come beni dello stato, beni pubblici e fanno parte del demanio dello stato. Le successive
evoluzioni legislative attribuiranno anche di recente il demanio delle acque pubbliche che è denominato demanio idrico, alle regioni. Disciplina della magistratura delle acque pubbliche – TU del 1933.
ad uno specifico ente pubblico nell’importazione di idrocarburi, ENI tramite la SNAM ha creato un monopolio di fatto. Inoltre, per poter trasportare il gas, è necessario si costruire infrastrutture, ma è necessario trattare con quei paesi i cui territori verranno attraversati dai gasdotti. Trasporto: sviluppo necessariamente connesso con le reti di importazione, anche qui opera ENI mediante SNAM. Distribuzione e vendita: ITALGAS e aziende comunali che erogano il servizio. Come è configurata ENI: configurazione particolare, è un ente pubblico che non opera direttamente nelle varie attività economiche, è una solta di Holding, possiede le partecipazioni azionarie di varie società energetiche che sono quelle che operano direttamente nei vari settori (AGIP, SNAM, etc.). Così facendo ENI interviene in tutta la filiera del gas. Questo fenomeno in cui un soggetto riesce ad occuparsi di tutte le diverse attività di una filiera, in economia viene definito “ integrazione verticale ”. ENI è un ente pubblico, quindi il governo è il soggetto che ha un potere di vigilanza e di direzione dell’ENI. Sin dal momento della sua istituzione e negli anni successivi, l’ENI nonostante sia soggetto al governo, riesce a sviluppare un certo grado di indipendenza, di autonomia dal governo, per l’importanza del settore e per il carattere tecnico del settore stesso. Conclusione discorso sugli idrocarburi: le forze politiche e in primis il parlamento, hanno optato per un intervento soft di tale settore. Nazionalizzazione del settore elettrico se ne comincia a parlare già verso la fine degli anni ’50 e inizio degli anni ’60. Addirittura, il provvedimento di riservare allo stato tutto il settore dell’elettricità viene posta come condizione politica dal partito socialista del tempo per l’appoggio al governo che si stava formando (DC + partito socialista). Obbiettivi : Sviluppare le infrastrutture in maniera tale che il servizio sia garantito sul territorio nazionale in condizione di adeguatezza. Benefici per gli utenti, soprattutto i prezzi. Centralizzare anche le attività di produzione per sviluppare la produzione nazionale. Ci fu un dibattito in parlamento su questa nazionalizzazione, vi erano delle forze politiche contrarie, che sostenevano che si potesse conseguire gli stessi obbiettivi con una migliore azione di coordinamento dei privati (esempio: partito liberale). Queste resistenze sono state spazzate con l’approvazione della legge 1643 del 62. Dal punto di vista giuridico quali sono gli effetti : Istituzione dell’ENEL. All’ENEL vengono riservate ex articolo 43 Cost. tutte le attività del settore elettrico: produzione, importazione, esportazione, trasporto, distribuzione, vendita dell’energia elettrica sul tutto il territorio nazionale (grande differenza dall’ENI). Le imprese elettriche esistenti vengono trasferite all’ENEL, previa espropriazione. Queste aziende intese come complesso di bene, viene espropriata e trasferite all’ENEL. Questa legge di nazionalizzazione provoca: Monopolio legale nel settore da parte di un ente pubblico economico con personalità giuridica di diritto pubblico. ENEL è un ente “operativo”; non ha delle società partecipate come l’ENI, ma agisce direttamente. L’ENEL è soggetto al potere di direzione e controllo del governo. Applicando l’articolo 43 non vuol dire che il trasferimento avviene gratis, anzi le espropriazioni prevedono un indennizzo nei confronti delle imprese espropriate. Quindi vi furono indennizzi colossali alle imprese espropriate (circa 1.5000 miliardi di lire). Questo contribuì al maturare del famoso debito pubblico nazionale, che poi esplose negli anni successivi, di cui noi stiamo affrontando le conseguenze. Ci furono delle eccezioni alla nazionalizzazione, seppur limitate: ci furono imprese che continuarono a poter operare nel settore elettrico accanto all’ENEL. Quali furono queste:
Auto produttori : soggetti che producono energia elettrica per impiegarla nelle attività economiche. Piccole imprese elettriche : sotto certe soglie. Aziende municipalizzate : fu consentito di continuare l’attività. Esempio: in trentino: a Trento ci fu la nazionalizzazione completa, ma a Bolzano ci fu un’impresa municipalizzata che venne sottratta alla nazionalizzazione, si chiamava Azienda Energetica di Bolzano e di Merano. Questa azienda continuò l’attività anche dopo la nazionalizzazione. Oggi è confluita nell’operatore più importante altoatesino che si chiama Alperia (che risale alla fine dell’800, fondata sotto l’impero asburgico). Effetto della nazionalizzazione: Eliminazione della concorrenza dal settore, sia nella produzione, sia nelle gestioni delle reti, nell’acquisto e nella vendita di energia elettrica. 22/ Applicazione differenziata dell’art. 43 cost. – 1962 nazionalizzazione del settore elettrico. La nazionalizzazione dell’energia elettrica ad opera della legge n°1643/1962 solleva un ampio contenzioso in ordine alla legittimità costituzionale e comunitaria del provvedimento legislativo: Corte Costituzionale sentenza 14/1964 : avvocato Costa titolare di azioni di una società poi nazionalizzata; l’avvocato non paga una fattura dell’ENEL, per far si di avviare la verifica di costituzionalità della legge di nazionalizzazione (L. 1643/1962). Questioni: divieto di mandato imperativo, violazione degli art. 41 e 43 cost., violazione art. 11 cost. e contrasto con il trattato CE. Per il giudice di Milano la questione è rilevante e rimette il tutto alla corte costituzionale, sospendendo il giudizio a quo. La corte costituzionale si pone la questione del divieto di mandato imperativo molti parlamentari avevano precisato di votare la legge per vincolo di partito, violazione del divieto di mandato imperativo, parlamentare non libero nell’esprimere la sua volontà. La Corte dice che non interessa il foro interno del parlamentare, la legge non contrasta con la costituzione per questa ragione. Contrasto con il trattato europeo la nazionalizzazione come violazione dei principi che sono a base della concorrenza, viola l’art. 11 ragionamento non seguito dalla corte costituzionale.
un compito di interesse economico generale, in cui un settore nevralgico quale l’energetico, affidato all’impresa monopolista dallo stato. Seconda svolta. 1992: Trattato di Maastricht art. 194 TFUE c.2: Fatte salve le altre disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Tali misure sono adottate previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni. L’UE può adottare misure in materia di energia. Le direttive comunitarie finalizzate ad aprire il settore alla concorrenza sono discipline separate per ciascun settore (energia elettrica e gas naturale). Direttiva 22/94/CE : apertura del mercato delle attività minerarie, progressiva eliminazione dei regimi di riserva/diritti esclusivi per lo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi. La finalità è quella di valorizzare le risorse interne alla comunità e ridurre così la dipendenza dagli approvvigionamenti da stati terzi. Questa direttiva in Italia produce un effetto rilevante, perché come avevamo detto l’Italia aveva introdotto un regime di riserva in favore dell’ENI in materia di idrocarburi. Questa direttiva scardina questo regime di riserva. Questa è la prima volta che la CE con un atto normativo dice agli stati che non possono mantenere in questo settore una riserva allo stato. Il tutto perché gli stati erano troppo dipendenti dall’approvvigionamenti dall’estero. La direttiva inoltre rappresenta anche l’accordo trovato tra gli stati membri per valorizzare la produzione nazionale e quindi comunitaria di idrocarburi. 23/ In seguito, saranno adottare due direttive (il primo “ pacchetto energia ”): Direttiva CE 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: “ Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ”. Direttiva CE 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio: “ Norme comuni per il mercato interno del gas naturale”. Queste due direttive sono atti ambiziosi perché si prospetta la finalità di arrivare ad un mercato interno dell’energia, creare quel territorio comune in cui si applichino le disposizioni europee, e che danno l’idea del superamento delle barriere nazionali. I principi che stanno alla base di questi atti normativi: Liberalizzazione (cauta) dei mercati energetici : le direttive stabiliscono principi generali, finalizzati a superare i monopoli statali ed a liberalizzare i singoli mercati nazionali in funzione della progressiva instaurazione del mercato unico europeo dell’energia elettrica e del gas naturale. Liberalizzazione cauta (perché se no si rischia di tornare alla situazione di monopoli locali). Liberalizzare un settore significa aprirlo alla concorrenza di più operatori economici, fare sì che un determinato settore economico che prima era sottoposto a regime di monopolio, con un solo operatore o pochi che per legge avevano l’esclusiva, venga superato permettendo ad una serie di operatori di poter svolgere quell’attività. Una liberalizzazione compiuta c’è stata nel settore delle telecomunicazioni. La definizione delle concrete modalità attuative compete agli stati membri, in ossequio al principio di sussidiarietà (quando una finalità comunitaria è meglio che venga perseguita dalla UE piuttosto che dagli stati membri). Ricerca di un soddisfacente punto di equilibrio oltre che tra le forze politiche in gioco, anche tra la promozione della concorrenza e gli obblighi del servizio pubblico/tutela degli utenti. Liberalizzazione delle attività di produzione: la liberalizzazione viene realizzata nelle attività iniziali della filiera e nelle attività terminali. Progressivamente, i clienti finali sono liberi: libertà di scegliere il fornitore di energia (fase a monte della filiera).
Allo stesso tempo: tutela delle esigenze di pubblico servizio: gli stati membri possono imporre alle imprese del settore “obblighi di servizio pubblico” - limitare o escludere la concorrenza per garantire la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture agli utenti in applicazione dell’articolo 106 TFUE. La gestione delle reti resta generalmente sottoposta al controllo pubblico: questo perché è una questione nevralgica e quindi le direttive su ciò lascia carte bianca agli stati, permettendo un monopolio delle reti. Inoltre, vi è stata liberalizzazione della produzione e di vendita, perché sono le due attività della filiera più redditizie. “ secondo pacchetto energia ”: direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. “ terzo pacchetto energia ”: direttive 2009/72/CE e 2008/73/CE. Tutte queste direttive hanno portato all’apertura totale del mercato per i clienti finali- oggi, tutti i clienti sono liberi dal lato della domanda. In seguito: ulteriori misure stabilite dall’Unione Europea dal 2008 in poi. Misure nelle quali i settori energetici non sono più stati visti solo come meri settori economici, ma sono stati compresi in un settore più ampio, che non riguarda solo l’energia ma anche il clima. Discorso integrato di tutela ambientale e di disciplina delle fonti di energia. Si inizia a parlare di “ pacchetti clima-energia ”. Il primo del 2008, poi nel 2014 e poi uno avviato nel 2016 e concluso nel 2019 (cosiddetto “ winter package o clean energy package ”), con il successivo invio del piano nazionale integrato per l’energia e il clima per gli anni 2021-2030. Finalità di tali pacchetti:
Sottrazione al potere di direttiva e di controllo del governo. Poteri dell’Autorità indipendenti: si possono raggruppare in tre gruppi: A) Poteri di natura consultiva, d’indagine, di proposta legislativa nel settore di competenza; B) Poteri ispettivi e sanzionatori, con la previsione di adeguate forme di contraddittorio con l’incolpato (esempio: sanzioni amministrative pecuniarie). C) Poteri regolamentari (determinazione delle tariffe; per garantire la concorrenza occorre separazione contabile ed amministrativa delle varie attività della filiera se gestite dallo stesso operatore- c.d. unbundling ). Regime applicabile a questi soggetti in quanto organismi pubblici: Applicazione della legge n.241/90 sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti; Giurisdizione esclusiva (giurisdizione sia degli interessi legittimi che diritti soggettivi) del giudice amministrativo (eccetto CONSOB e Banca d’Italia, sotto la giurisdizione del giudice ordinario); Competenza funzionale inderogabile del TAR Lombardia per l’ARERA (per tutti gli atti e provvedimenti) (TAR Lazio per i provvedimenti dell’AGCM, Autorità garante della concorrenza e del mercato e AGCOM, Autorità garante delle comunicazioni). ARERA:
- Composizione : presidente e quattro membri , nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed acquisizione del parere vincolante, a maggioranza dei 2/3 delle commissioni parlamentari competenti , su proposta dello sviluppo economico d’intesa con il ministro dell’ambiente. - I componenti restano in carica 7 anni, non rinnovabile ; nel corso del mandato, si applica un regime di incompatibilità con altre attività lavorative (non possono intrattenere alcun rapporto di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori di competenza) esteso anche ai 2 anni successivi la fine dell’incarico. - Finanziamento: mediante contributo parametrato sui ricavi delle imprese del settore. Non sono le imposte, la fiscalità generale a finanziare l’ARERA, ma sono le imprese del settore energetico che destinano per legge una parte del fatturato al funzionamento dell’ARERA. Funzioni dell’Autorità: due compiti fondamentali: Tutelare gli interessi dei consumatori , decidere su segnalazioni e reclami presentati dagli utenti del servizio energetico; Promuovere la concorrenza , l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità; quando ci sarà una vera concorrenza nei settori energetici, allora la funzione dell’ARERA sarà diverso. Con la legge n.214/2011 , all’Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici, e con la legge 205/2017 funzioni di regolazione e controllo con riferimento al ciclo dei rifiuti. Conclusione discorso sulle Autorità: “ c.d. cattura del regolatore ” (elaborazione della scuola di economia di Chicago- in particolare del premio Nobel nel 1982, George Stigler. Scuola liberale, altro esponente famoso Milton Friedman, altro premio Nobel. Teorie liberali in economia, focalizzate sul reale impatto che le politiche pubbliche hanno sui mercati): Teoria secondo cui le istituzioni di autorità di regolazione comporta un rischio. Le imprese (ex monopoliste) che operano in questi settori, che sono imprese molto forti e influenti non solo economicamente ma anche politicamente, “catturino” le autorità di regolazione, nel senso che riescono ad esercitare una forte influenza sul regolatore. Queste imprese hanno forte potere anche nel campo delle informazioni, perché operando da anni su quel settore, posseggono informazioni di dati che neanche i regolatori hanno. La teoria sottolinea l’inefficacia dell’intervento pubblico (fallimento dello stato) poiché le imprese soggette ai vincoli amministrativi, mediante opportune pressioni, sono in grado di “catturare” i regolatori, influenzandone le decisioni a proprio favore. Da notare bene è che l’istituzione di più autorità non vuol dire che sia il metodo migliore per il perseguimento degli interessi pubblici.
Continuando con il tema della liberalizzazione: passaggio che avvenne nella seconda metà degli anni 90 fu il recepimento delle direttive comunitarie di liberalizzazione: D. LGS. N°625/1996 cessazione del regime di riserva dell’Eni in Val padana. Recepimento della direttiva riguardante le attività relative agli idrocarburi per superare gli eventuali monopoli degli idrocarburi. Due decreti legislativi che rappresentano interventi legislativi molto più ampi rispetto a quello del 1996 (decreti che riguardano tutte le attività della filiera): D. LGS. N°79/1999 (c.d. decreto Bersani ): disciplina energia elettrica. D. LGS. N°163/2000 (c.d. decreto Letta ): disciplina gas naturali. Successivamente: modifiche normative per recepire le direttive del “secondo” e del “terzo” pacchetto energia. In sintesi, cosa portarono questi due atti normativi: A. Liberalizzazione dell’attività di produzione e di vendita dell’energia. Tale liberalizzazione non si estendeva a tutte le attività della filiera, alcune rimanevano sotto il controllo pubblico per garantire il servizio di fornitura. Il decreto Bersani fu particolarmente pro-concorrenza, andando anche aldilà quello che era stabilito dalle direttive europee sul settore delle concessioni idroelettriche. B. Libera scelta del fornitore da parte dei consumatori finali: questa liberalizzazione venne fatta in progressione, inizialmente erano liberi di acquistare da chi volevano solo i clienti finali che avevano una certa soglia di consumo. Queste soglie poi vennero abbassate sempre di più fino a raggiungere la totale liberalizzazione del mercato:
**- Dal 1° gennaio 2003 nel mercato del gas naturale tutti i clienti furono liberi.
Il ruolo del legislatore statale e della Corte Costituzionale A. Il regime delle attività (S 248/2006) – cosa è principio fondamentale e cosa no; il principio non può precludere la declinazione alle regioni. Principio fondamentale può essere anche una disciplina statale autoesecutiva. Il regime procedimentale e provvedimentale dell’autorizzazione unica, ad esempio, non è derogabile. B. Il regime dei provvedimenti (189/2014) e dei procedimenti (286/2019; 106/2020, S. 148/2019) – lo schema procedimentale deve essere unitario, erode la disciplina regionale (es. massimo favor per la produzione di energie rinnovabili, giustifica una semplificazione prevista dall’ordinamento statale). C. La previsione dell’intesa e la disciplina delle forme di superamento del dissenso regionale (S 248/2006, 232/2016, 117/20183. – disciplina d’intesa di collaborazione stato regioni è principio fondamentale, le regioni non vi possono derogare. D. La determinazione della spettanza allo Stato (S 39/2017) – emerge il principio che per il rilascio di titoli, la competenza dello Stato è esclusiva. E. La contaminazione con altri «limiti» (68/2018; 106/2020) – Tutela ambiente F. La concretizzazione del principio attraverso il combinato tra legge statale e linee guida previa adozione in conferenza unificata (S. 14/2018; 69/2018; 106/2020) – il legislatore statale fissa dei parametri, ma non è in grado di dettarli in sede legislativa; si rinvia a linee guida che dovranno essere adottate da un ministero. G. La conseguente impossibilità per le Regioni di dettare discipline generali nel senso del divieto o dell’assenso (117/2018; 148/2019; 286/2019 109/2020) – la regione non può adottare leggi che possono interferire con il procedimento e la strategia fissata dallo Stato. Tutela della concorrenza come obiettivo, favorire l’imprenditoria e liberalizzare un settore; si garantiscono parità di condizioni (art. 117 Cost.). La tutela dell’ambiente ; duplicità di profilo: oggettivo e finalistico. Ambito ovvero obiettivo di livelli uniformi su tutto il territorio nazionale (S. 225/2009). Il ruolo di risulta limitato delle Regioni: la disciplina generale e le modalità anche collaborative ivi prevista spetta allo Stato (331/2011). La disciplina della VIA (S 170/2017; 147/2019 ) Duplice ruolo: ambito diverso da quello del legislatore regionale; limite nella forma della materia trasversale o di norma fondamentale per le competenze primarie delle regioni speciali ( 147/2019 e 153/2019 ). La preclusione alle Regioni di innalzare la tutela ( 147/ 2019 ) Doveri di solidarietà ( S. 54/2012 ) con riferimento alle procedure di stoccaggio di materiali radioattivi Ipotesi di prevalenza miste riconducibili ad esigenze di carattere unitario (103/2006) L’attrazione in sussidiarietà (170/2017; 114/2017 ) La Concorrenza di competenze: la leale collaborazione ( 198/2017 ). Il ruolo della conferenza. Il nodo del dissenso e la superabilità (142/2016, 142/2016, 170 2016) L’autorità indipendente (AEEG; oggi ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (S 88/2009). Duplicità di profili di legittimazione. 6/ Filiera dell’energia elettrica 1) Produzione di energia elettrica art. 2 decreto Bersani (atto normativo primario fondamentale): la produzione di energia è la generazione comunque prodotta. Si tratta di un’attività libera e aperta alla concorrenza. Sottoposta a regime autorizzatorio per la realizzazione e la gestione degli impianti. Plurimi operatori economici che si dedicano a questa attività. La produzione avviene con appositi impianti di generazione che utilizzano fonti convenzionali (comportano emissione di CO2 nell’atmosfera, impianti termoelettrici) oppure fonti rinnovabili (idroelettrico, fotovoltaico, eolico). Impianti alimentati da FER (fonti energetiche rinnovabili): l’operatore economico deve ottenere l’autorizzazione unica rilasciata dalle regioni o province autonome sempre ce si rimanga sotto a una certa soglia quale 300MW. Per gli impianti con potenza superiore, la competenza è ministeriale. Se l’impianto viene collocato in mare, c’è l’intervento del ministero dei trasporti a rilascio dell’autorizzazione; si deve chiedere ance l’uso del demanio
marittimo dove installare la piattaforma (concessione per l’utilizzo del demanio marittimo). Autorizzazione per l’attività e concessione di uso dei beni pubblici. Autorizzazione unica disciplinata dal d. lgs. 387/2003 art. 12. Atto normativo a recepimento di una normativa comunitaria che ha avuto ad oggetto la promozione di energie rinnovabili. Si prevede di snellire il procedimento per promuovere la produzione da fonte rinnovabile. L’autorizzazione scaturisce da un procedimento unico che vede la presentazione della domanda da parte dell’operatore interessato, poi si svolge una conferenza dei servizi (modulo procedimentale nella quale partecipano tutte le amministrazioni interessate a quel provvedimento, finalità di valutazione congiunta sull’impatto ambientale, emissioni in atmosfera, gestione dei rifiuti, nulla osta sismico). Il procedimento unico ha durata massima di 90 giorni (+ procedura di VIA, valutazione di impatto ambientale). Una volta concluso il procedimento, l’autorizzazione unica viene rilasciata ed è tiolo autorizzativo che consente al richiedente di costruire e di gestire l’impianto. Le opere necessarie per fare l’impianto sono considerate di pubblica utilità : l’amministrazione può espropriare i terreni dove si prevede di costruire l’impianto. Altro elemento importante è che quando è necessario, l’approvazione del progetto, costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica in via automatica , cioè si divide il territorio es. zona agricola, commerciale, industriale; se viene approvato il progetto, l’impianto può essere collocato ad es. in zona agricola in via automatica. Localizzazione degli impianti FER non possibile in aree prima boschive che hanno subito un incendio (L. 353/2000). Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da FER che sono state concordate nella conferenza unificata tra stato e regioni, emanate con decreto ministeriale del 2010, con la finalità di assicurare un corretto inserimento degli impianti con specifico riguardo agli impianti eolici. A fronte di questa normativa, si è sviluppato un contenzioso costituzionale tra lo stato e le regioni e province autonome le regioni hanno tentato di disciplinare questa materia e di limitare alla possibilità di installare impianti di produzione di energia rinnovabile sul territorio regionale. Ad esempio introducendo delle distanze minime da rispettare oppure hanno cercato di rendere più gravoso il procedimento di autorizzazione unica. Di norma la Corte Costituzionale ha dato ragione allo stato, assumeva una posizione di equilibrio tra esigenze paesaggistiche e di produzione di energia. L’interesse nazionale deriva da recepimento di normativa europea, quindi deve essere tutelato dalla legislazione statale, senza interventi troppo invasivi da parte del legislatore regionale. Questa materia rientra nella competenza concorrente stato-regioni art. 117 c.3 Cost.; spetta allo stato stabilire i principi fondamentali della materia. I principi sono contenuti all’ art. 12 del decreto del 2003 e nelle linee guida del decreto ministeriale del 2010 pacchetto di norme dove si trovano i principi fondamentali della materia. Queste linee guida, secondo la Corte, sono vincolanti e inderogabili per le regioni, devono essere applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in quanto normativa tecnica che costituisce un completamento della normativa del 2003. Le regioni possono, nel rispetto delle linee guida, individuare caso per caso quelli che sono dei siti non idonei alla localizzazione di impianti eolici o fotovoltaici (avvio di un procedimento specifico). Non si possono mettere limiti generali, perché si violerebbe il principio fondamentale della legislazione dello stato di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Corte Cost. 224/2012 – su un giudizio in via incidentale promosso dal TAR Sardegna con riferimento ad una legge regionale sarda. La norma regionale censurata indicava le aree nelle quali era possibile installare impianti eolici, escludendo in tal modo la restante parte del territorio compere le zone agricole di cui si discuteva nel giudizio. Incostituzionalità della legge sarda; il criterio delle linee guida era inverso. Corte Cost. 69/2018 – giudizio in via principale avverso una legge della regione Veneto. Distanze minime degli impianti dalle abitazioni in violazione dei principi stabiliti dalle linee guida statali. 7/ Corte Cost. 86/2019 – installazione di impianti di energia rinnovabile impianti FER Giudizio in via principale contro alcune leggi del 2017 della regione Basilicata: si trattava di previsioni di ordine generale che la regione aveva previsto in maniera più permissiva/espansiva per gli operatori economici che volessero installare questi impianti nelle aree vicine alle aree ritenute non idonee, poteva sempre essere
MIX elettrico nazionale – dati 2019 La domanda nazionale di energia elettrica è stata soddisfatta per l’88% dalla produzione nazionale e per la parte rimanente dalle importazioni dall’estero. Il 40% della generazione lorda di energia elettrica p prodotto dalle fonti rinnovabili (16% idroelettrico). Il 60% della generazione lorda di energia elettrica realizzato con impianti termoelettrici (al 40% di gas naturale come fonte convenzionale). Mix elettrico in Italia privo del nucleare ed ancora a maggioranza termoelettrico. Conseguenza: prezzi alti rispetto alla media dell’area euro di circa il 20%. Le centrali nucleari producono circa un terzo dell’elettricità in Europa (circa il 70% dell’energia prodotta in Francia). Situazione nel 2020 Il crollo dei consumi di energia nel 2020 si inserisce nell’ambito di un trend in lieve diminuzione. Nel 2019 i consumi di energia primaria sono calati di un punto percentuale rispetto al 2018, in linea generale con la modesta spinta negativa proveniente dalle principali variabili come, ad esempio il clima più mite nei mesi invernali. Nella generazione elettrica è tornato a crescere il ricorso al gas naturale , a scapito della produzione da carbone, in aumento anche la produzione da fonti rinnovabili. La pandemia di Covid19 ha travolto il sistema economico globale senza precedenti, provocando effetti dirompenti sul sistema energetico globale e sui mercati dell’energia. Calo della domanda destinato a superare l’impatto della crisi finanziaria del 2008 ed a provocare una riduzione record delle emissioni globali di CO2. La pandemia ha provocato il più grande impatto degli ultimi 7 decenni, con un taglio della domanda di energia elettrica dell’11% su scala nazionale. La crisi finanziaria ha provocato un forte calo dei prezzi dell’energia sui mercati all’ingrosso (-13% il prezzo dell’energia nel mercato tutelato e -9% il prezzo del gas). Le fonti energetiche che hanno maggiormente subito le conseguenze delle misure restrittive sono state quelle fossili (carbone, petrolio e gas). Le FER sono state le uniche fonti energetiche che hanno mostrato un tendenza al rialzo durante la pandemia motivi: gli impianti ad energia rinnovabile hanno la priorità sugli impianti alimentati da fonti energetiche tradizionali per quanto attiene all’immissione dell’energia nella rete elettrica. Promozione delle FER – rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi diretti all’efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici es. ecobonus. Nucleare in Italia Successivamente alla conferenza “atomi per la pace” del 1955 venne presa la decisione di costruire centrali elettronucleari. Introduzione della disciplina legislativa sul nucleare per ovviare alle ricorrenti crisi petrolifere. Le prime centrali elettriche nucleari realizzate negli anni ’60 saranno 4 in tutto sparse sul territorio. Le centrali nucleari contribuiscono per circa il 4% del fabbisogno nazionale. Disastro di Chernobyl del 1986. Referendum abrogativo del 1987 viene sancito l’abbandono da parte dell’Italia del ricorso al nucleare come forma di approvvigionamento energetico chiusura delle centrali nucleari e completo superamento della disciplina in materia nucleare. 12/ Diritto dell’EU – seminario Guella Tema delle energie rinnovabili che interessa a tutti i livelli di governo; la questione della sostenibilità è un tema di diritto ambientale, classico tema internazionale. problema di sussidiarietà, chi si occupa di queste questioni? Il diritto internazionale è un diritto fra pari, dove non si arriva mai (tanto soft law, specialmente sulle questioni ambientali). Il diritto UE interviene poi per attuare in maniera effettiva per le questioni regolamentate con soft law. Si parte dall’idea di tutela ambientale – interesse ad avere una disciplina internazionale che promuova buone prassi di tutela ambientale. Interviene l’UE: se si lascia la materia ad una disciplina troppo vicina ai territori, un livello di regolamentazione non sarà ottimale rispetto alle finalità desiderate. Il problema dell’UE, per intervenire deve avere una base giuridica (principio di attribuzione) – a livello di trattati, dopo Lisbona, c’è l’art. 194 TFUE: UE si occupa di energia al fine di promuovere l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili (lette c)).
Le misure che l’Ue può adottare non possono incidere su alcuni spazi di intervento dello stato membro la base normativa dice che non si può vincolare gli stati membri al paniere energetico; secondo il normale principio di attribuzione gli stati assegnano competenze in materia di energia. In materia energetica già il trattato sostiene che la composizione del paniere deve essere lasciata agli stati membri. Per le energie rinnovabili Ue può intervenire, per imporre he una parte della produzione nazionale derivi da fonti rinnovabili e sostenibili. La base normativa è pensata per le liberalizzazioni e la tutela della concorrenza, per le energie rinnovabili si è fatta un’eccezione. Direttiva 2001 – non ci sono sanzioni effettive - Direttiva dettagliata di ultima generazione – come gli stati membri devono raggiungere gli obbiettivi, con sanzioni e premi sullo sfruttamento di energie rinnovabili. Interventi giuridici direttiva 77/2001 (centrata sugli obiettivi senza sanzioni): quota obiettivo del 21%, di derivazione da sfruttamento di fonti rinnovabili. Direttiva 28/2009 dettagliata (sanzioni e procedure al centro della regolamentazione): quota obiettivo da raggiungere e come dovrà essere raggiunta, procedure di vigilanza dell’Unione. Energie rinnovabili: non da sfruttamento di materie fossili, sostenibile e rinnovabile. Vincolare gli stati membri a produrre energie rinnovabili e a farlo in modo coerente con un effettivo tasso di rinnovabilità. Come l’Ue si adopera in questo senso? Direttiva 28/2009 : quote obiettivo (fissare obiettivi nazionali seguendo parametri oggettivi), procedure amministrative degli stati membri per l’autorizzazione (art. 13), informazione e promozione dello sfruttamento di energie rinnovabili (politiche attive art. 14), garanzie di origine (art. 15), accesso alla rete (art. 16, accesso prioritario e dispacciamento), biocarburanti (art. 17 e seguenti). Appalti pubblici con clausole verdi e urbanizzazione 13/ Art. 13 – conformare i diritti amministrativi degli stati membri perché l’approccio sia amichevole, di garantire un sistema di stimoli e semplificazioni (interventi non ostacolati dalla burocrazia). Sentenze Corte di Giustizia: 448/2001 la pubblica amministrazione bandisce una gara; si possono inserire clausole verdi nelle procedure di appalto? Sentenza c-2/2010 coordinate interpretative per l’installazione di impianti in aree Natura 2000. Il diritto amministrativo nazionale – sfruttamento di energie rinnovabili come obiettivo che il diritto UE. Prima sentenza: il diritto UE non è un ostacolo, appalti verdi parametri fuori della concorrenzialità dell’offerta, alla PA non dovrebbe interessare che la fornitura abbia un certo carattere ambientale o sociale. L’interesse UE è di interesse di apertura del mercato, un mercato unico concorrenziale in materia di appalti. La Corte di Giustizia ammette che ci siano dei parametri da prendere in considerazione: le clausole sociali – tutela ambientale. Utilizzo della clausola verde come criterio di ammissibilità dell’offerta utilizzando una quota fissa, si finisce per avere una regola del bando di gara in maniera discriminatoria (si privilegiava un produttore senza guardare la percentuale di produzione da fonti rinnovabili). La Corte indica capi saldi: certificazione di origine della provenienza da fonte rinnovabile e la non discriminatorietà, non si può prevedere un ammontare fisso, deve essere in percentuale sulla produzione del singolo operatore economico. Seconda sentenza: impianti per lo sfruttamento di biomassa, pannelli solari o pale eoliche. Impianti e natura; bilanciamento del legislatore regionale autorizzare lo sfruttamento di energie rinnovabili, salvo verifiche e test di proporzionalità (misura adeguata per raggiungere il fine pubblico, ma quella strettamente necessaria). La materia energia è concorrente, ma c’è una materia prevalente statale di tipo trasversale: ambiente declinato come tutela di paesaggio. Le regioni hanno la possibilità di indicare le aree non idonee in base alle linee guida nazionali, con adeguata istruttoria e motivazione, ma soprattutto rispettando dei parametri di condivisione degli oneri. 19/ 1) Produzione di energia elettrica excursus sul nucleare. l. 99/2009 (legge delega di introduzione di disciplina organica) decisione di un ritorno progressivo alla produzione di energia elettrica sfruttando il nucleare. Governo Berlusconi che adotta questa decisione; gli obiettivi di una scelta politica erano chiari: consentivano la riduzione le emissioni di gas effetto serra e la riduzione