
































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
appunti completi del corso di diritto dell'era digitale del prof. Pascuzzi Unitn
Tipologia: Appunti
1 / 40
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

































lunedì 28 ottobre Quali sono gli obiettivi del corso? Daremo una definizione di era digitale che si caratterizza per alcuni fenomeni che attraversano tutta la nostra vita, quindi sarà difficile riuscire ad elencarli tutti. Un fenomeno è il fatto che molti di noi hanno davanti un computer, cambiamento epocale da un certo punto di vista, da un altro punto di vista non lo è perché c’è ancora chi prende appunti con carta e penna: alla fine l’attività è la stessa, ma un elemento che conviene mettere in esponente è che i computer non sono più tecnologia di quanto non lo siano carta e penna. Anche carta e penna sono una tecnologica e ci sono stati lunghi periodi dell’umanità in cui non erano disponibili, così come ci sono stati periodi in cui non si aveva la scrittura e prima ancora non si aveva un linguaggio articolato. L’era digitale si caratterizza dunque per alcuni fenomeni che noi cercheremo di analizzare; analizzare un fenomeno significa anche cercare di capire i problemi che esso genera: l’avvento dell’informatica, della telematica e dei social newtorks innesca una serie di problemi, ad esempio che i nostri dati vengano presi e analizzati da qualcuno. Il terzo passaggio consiste nel capire in che modo le tecnologie informatiche stanno cambiando il diritto: l’avvento di una nuova tecnologia comporta delle ricadute sul piano giuridico, ad esempio la normativa sulla firma digitale. Per ognuno dei fenomeni che analizzeremo vedremo questi cambiamenti anche a livello giuridico. Infine, come quarto aspetto, una volta capito come il diritto viene investito di questi fenomeni, dobbiamo capire se si può parlare di diritto dell’era digitale. Noi abbiamo un’idea di diritto di origine statuale, vi è poi anche un principio di territorialità del diritto: questo vale anche per i fenomeni dell’era digitale oppure il diritto dell’era digitale ha caratteristiche in parte o in toto diverse? Qual è il metodo del corso? Si avrà un approccio interdisciplinare perché parliamo di informatica e dunque è necessaria una minima conoscenza in tale ambito. Se non si conosce un fenomeno non se ne può parlare, nemmeno in ambito giuridico. Capire il minimo di quest’altro sapere ci consente di comprendere i fenomeni per poi poterli vedere sotto la nostra ottica di giuristi. Un altro aspetto metodologico è l’approccio per problemi, cioè cercheremo non di fare delle lezioni astratte: non perderemo mai di vista e anzi, partiremo sempre dai problemi, ossia cose che accadono nella realtà. Questa realtà dell’era digitale è talmente in movimento che ogni giorno si scoprono delle nuove cose. Cercheremo di porre questo approccio di problem solving alla base della nostra riflessione, criterio che dev’essere di base anche nei nostri papers. Il diritto deve risolvere i problemi posti da queste nuove tecnologie. Quali sono le skills richiamate nel corso? La comprensione del testo, con riferimento al libro ma anche ai tanti materiali; la capacità di cimentarsi col problem solving (capire il problema, riconoscerlo, trovare una regola e applicarla); redigere testi (prova finale e paper); abilità relazionali, ci dev’essere interazione. Diritto e informatica. Un rapporto complesso Diritto e informatica hanno un rapporto complesso innanzitutto perché esiste in generale un rapporto profondo fra diritto e tecnologia. La tecnologia viene definita come ogni ritrovato dell’uomo che serve a migliorare le condizioni di vita dell’uomo stesso, ad esempio l’automobile. Lo stesso diritto può essere considerato una tecnologia perché anch’esso è un’invenzione dell’uomo utile a migliorarne le condizioni di vita. Ci sono alcuni campi in cui questo rapporto simbiotico si può vedere in maniera immediata, ad esempio per la fecondazione assistita: il diritto arriva a dire che cosa si può fare e che cosa no. Se noi prendiamo il c.c., all’art. 1350 si ha un elenco dei contratti che devono farsi per iscritto, poi nel VI libro si ha la disciplina sui registri immobiliari: l’atto fatto per iscritto dev’essere iscritto o intavolato. Queste sono delle norme dettate come esempi di come il diritto utilizzi una tecnologia per raggiungere determinati obiettivi: gli obiettivi della forma scritta del contratto sono la certezza, l’aspetto probatorio, la stabilità, l’immutabilità; lo stesso discorso vale per i registri immobiliari, che consentono di rendere il pezzo di carta opponibile ai terzi. Il diritto dunque ha questo genere di necessità e raggiunge tali obiettivi servendosi della tecnologia esistente, nel 1942 la tecnologia in oggetto era la penna e la carta. Iniziamo così a dire che il diritto è chiamato a disciplinare le tecnologie, ma si serve delle tecnologie per raggiungere obiettivi suoi propri: si ha una doppia faccia di questo rapporto.
Noi abbiamo assistito negli ultimi decenni ad un passaggio dalla carta al bit: dobbiamo essere consci del fatto che i computer non siano più tecnologia di quanto non lo siano carta e penna. Un altra cosa legata alla tecnologia è il cambio dei formati, ad esempio una volta c’erano i floppy disk: se noi cambiamo supporto e formato corriamo il rischio di perdere cose scritte anche pochi anni fa. Questo è il cosiddetto problema dei formati. Oggi abbiamo il processo telematico, per cui molti processi civili e anche alcuni penali vengono immagazzinati a livello telematico. Fra 30 anni quando sicuramente la tecnologia sarà cambiata se non verranno aggiornati i formati, noi non saremo più in grado di leggere le sentenze ecc. Quando invece veniva conservato tutto su carta il segno rimaneva ed era ancora leggibile dopo molto tempo: io posso leggere un libro del ‘500. L’evoluzione del diritto coincide anche con l’evoluzione dei mezzi espressivi e delle tecnologie connesse a questi ultimi. Con l’articolarsi del linguaggio e con l’invenzione della scrittura si è avuta una forte evoluzione anche del diritto, ad esempio le prime fonti scritte a noi pervenute sono i codici dei sumeri. Con la stampa si ebbe un’ulteriore evoluzione: dopo la Bibbia, le pubblicazioni più vendute in Europa erano i brogliacci, le raccolte di giurisprudenza. Dopo la nascita della scrittura il testo scritto dev’essere interpretato: nasce così in Occidente la classe dei giuristi. La stampa darà poi uniformità del testo, perché la scrittura sebbene fosse atta copiare non dava questa uniformità; la stampa porterà anche stabilità e diffusione del testo. Non possiamo pensare che il diritto della prima metà del ‘900 che può contare su scrittura, dottrina, leggi scritte sia uguale al diritto dell’antica Roma. L’era digitale ci mette a disposizione dei nuovi mezzi espressivi, il che vuol dire che stiamo assistendo ad un nuovo mutamento del diritto. Mentre finora abbiamo parlato di mutamento culturale, si ha anche un mutamento operazionale del diritto in quanto tale. Anche questo cambiamento l’abbiamo già visto, nel senso che abbiamo detto che dobbiamo considerare che il diritto disciplina le nuove tecnologie ma inoltre si serve delle stesse per raggiungere obiettivi suoi propri. Altro aspetto importante sul piano culturale è che grazie alle nuove tecnologie si stanno diffondendo anche nuovi modelli di produzione della conoscenza, ad esempio Wikipedia che è frutto del lavoro di migliaia di persone che contribuiscono nella scrittura di questa enciclopedia. La conoscenza è il nostro pensiero e per noi giuristi viene rappresentata attraverso gli scritti. Grazie all’informatica nascono nuovi generi letterari, ad esempio l’ipertesto che ha una lettura sequenziale: il web è tutta una serie di pagine che rimanda ad altre pagine, non si ha una gerarchia ma vi sottosta l’idea di rete, di ragnatela. Altro aspetto è anche la valutazione dell’accesso alla conoscenza, con tutti i problemi che ne conseguono: molti contributi ormai sono digitali. Ad esempio gli articoli di dottrina ma anche i file musicali di un cantante che possono essere scaricati o ascoltati tramite streaming. Per accedere a questi contenuti si deve pagare un prezzo, ci sono delle barriere tecnologiche all’accesso. La cultura in tutte le sue estrinsecazioni dovrebbe essere aperta, ma la chiusura oggi è data dalla tecnologia. Ad esempio posso violare il limite delle fotocopie del 15% facendo fotocopie di tutto il libro ma se il libro è presente solo in versione digitale sarà più difficile avere tutto il libro senza pagare. La tecnologia oggi ha una forte influenza anche nel mondo del lavoro, ad esempio con il telelavoro si può lavorare a distanza oppure si possono dare delle consulenze online. Anche il mondo della formazione è fortemente cambiato, ad esempio oggi si possono seguire dei corsi online. Si ha anche una diffusione dei dati giuridici: leggi, sentenze e dottrine prima conoscibili solo con strumenti cartacei oggi sono accessibili online. L’era digitale. I fenomeni Consapevoli della complessità del rapporto tra diritto e informatica, andiamo ad analizzare i problemi che l’era digitale prone al diritto. Facciamo una classificazione che ci consente di inquadrare per macro- argomenti delle categorie, tenendo presente che alcuni fenomeni possono rientrare in più classificazioni. Questo ci serve a semplificare la complessità del mondo. “Digit” ha origine latina ma è un anglicismo oggi, vuol dire numero: quindi l’era digitale è l’era dei numeri, in particolare, si tratta di un’era della numerazione binaria (particolare sistema di numerazione con 0 e 1), alla base dei computer.
diritto delle persone famose a non finire sui giornali. Veniva definito come diritto ad essere lasciati soli. In Europa l’elaborazione di questo diritto si ha agli inizi del ‘900 ad opera della dottrina tedesca, che elabora la nozione di diritti della personalità (nome, onore, reputazione…): viene individuato anche il diritto alla riservatezza. In Italia noi possiamo dire che a metà degli anni ’50 ci fu una famosa controversia tra eredi del tenore Caruso e una casa cinematografica che aveva prodotto un film sulla vita del tenore rilevando dei particolari non particolarmente belli, che intaccavano la figura dell’artista. In quell’occasione la cassazione arrivò a dire che non esiste un diritto alla riservatezza. A metà degli anni ’60 il caso si ripete con il caso di Claretta Petacci, che morì insieme al duce: si volle fare un film su di lei ma i famigliari si opposero dicendo che non se ne dovesse parlare. A metà degli anni ’70 la cassazione cambia finalmente idea in un caso che vede coinvolta la moglie ripudiata dello scià di Persia, Soraya, che venne fotografata in casa in atteggiamenti intimi con un uomo e finì sui giornali: finalmente la cassazione affermò l’esistenza del diritto alla riservatezza. Si trattava del diritto delle persone famose a non vedere pubblicati sui giornali notizie e immagini che li ritraevano, quindi non riguardava l’uomo comune. L’oggetto del diritto negli anni ’70 era il fatto ad essere lasciati soli. Dalla metà degli anni ’70, ossia mentre la cassazione pronuncia quel principio, i computer cominciano ad essere sempre più diffusi, potenti, piccoli e meno costosi. Stefano Rodotà nel 1973 pubblicò un libro sugli elaboratori informatici e metteva in guardia rispetto al rischio della discriminazione: la raccolta di dati poneva attuale la possibilità di discriminare le persone, ad esempio su base del credo politico. Ad esempio IBM ha subito una polemica riguardo al fatto che avrebbe aiutato i nazisti a schedare gli ebrei con i loro computer dell’epoca. Questo tipo di dati con riguardo a religione, etnia, orientamento sessuale, iscrizione a partiti o sindacati venivano quindi definiti sensibili perché in grado di discriminare. Si sente così la necessità di introdurre delle legislazioni che in qualche modo disciplinino la raccolta dei dati. Questo è stato vero per un certo periodo, fino alla metà degli anni ’90. Poi negli anni ’90 si ha la legge italiana della privacy, ultima fra i paesi occidentali ad avere la legge sulla privacy proprio nel momento in cui esplode il web. Fino a quel momento la preoccupazione era la discriminazione, ossia prendere i dati di qualcuno e poterlo isolare: questo problema c’è ancora, specialmente in alcuni paesi non democratici. Nasce la consapevolezza che attraverso questi strumenti ad esempio può decollare il commercio elettronico: i dati sulle persone non interessano perché si faccia discriminazione, ma per poter fare pubblicità mirata. Conoscere i gusti e le inclinazioni delle persone significa fare pubblicità mirata, cosa che interessa tantissimo alle aziende. I nostri dati personali acquisiscono così valore economico e sulla rete non c’è nulla di gratuito: Facebook non è gratuito, noi paghiamo molto di più di quello che ci dà. Quel diritto alla riservatezza inteso come diritto ad essere lasciati soli non è più tanto vero oggi, non esiste ancora, non fotografa l’intero fenomeno relativo alla privacy. Più che diritto a essere lasciato soli, il diritto alla privacy diventa diritto al controllo sui dati personali. L’avvento di una nuova tecnologia ha quindi cambiato il diritto, estendendo un concetto o una categoria giuridica. Il regolamento 2016/679 è in questo momento al mondo lo standard più elevato, tanto che ad esempio Facebook ha delle regole più stringenti per l’Europa rispetto che per gli USA o altre parti del mondo. La struttura del regolamento UE: I. disposizioni generali II. principi III. diritti dell’interessato IV. titolare del trattamento e responsabile del trattamento V. trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali VI. autorità di controllo indipendenti VII. cooperazione e coerenza VIII.mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni IX. disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento X. atti delegati e atti di esecuzione XI. disposizioni finali Nell’art. 1, la norma base, si dice che il regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Quindi quel diritto alla riservatezza enucleato dalla cassazione diventa oggi un nuovo diritto, quello volto alla protezione dei dati personali:
l’avvento della tecnologia ha fatto aumentare il significato di essere lasciati soli fino a creare un nuovo diritto. Il dato personale riceve definizione nell’art. 4: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. La legge detta alcuni principi sul trattamento dei dati personali, in particolare all’art. 5:
Con riguardo a Google, nelle condizioni d’uso dichiarano di raccogliere informazioni sull’attività dell’utente per migliorare i servizi che vengono proposti. Per quanto riguarda Vodafone, questo è un operatore telefonico quindi non un gigante della rete come Facebook e Google: anche qua però si ha una profilazione atta a ricevere offerte personalizzate. Si informa l’utente dell’esistenza di trattamenti automatizzati, riguardo ai quali sappiamo ex art. 22 che possiamo avere il diritto ad opporci. Esiste un Vodafone analytics come il Google analytics: il sistema comunica i dati sul traffico su un determinato sito. Si arriva a parlare di ingegneria sociale, data la grande massa di dati che vengono raccolti, ad esempio nel territorio abruzzese dopo il terremoto Vodafone diede €10 di traffico a tutti coloro che erano lì presenti, a prescindere che fossero stati coinvolti o meno. Vodafone ad esempio osserva gli spostamenti tra centro di Trento e Povo alla mattina e quindi può informare il comune della necessità di rinforzare il trasporto pubblico. Vengono raccolte mole enormi di dati che servono ad assumere delle decisioni: introduciamo così in poche parole il concetto di big data. Dal punto di vista giuridico, la profilazione viene definita nel regolamento ex art. 4 comma 1 n. 4: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo degli stessi per valutare una persona fisica, in particolare sulla situazione economica, la salute, gli interessi… Ad esempio se si va in banca, questa è obbligata a fare un profilo economico, tipo per capire l’inclinazione al rischio: si tratta di profilazione della situazione economica. Il concetto di profilazione quindi è molto ampio, che non rientra solo nell’uso ai fini pubblicitari. La normativa stabilisce che dev’esserci un’informativa per l’utente, che viene quindi avvisato della profilazione; l’utente ha diritto di accedere e scaricare i dati e inoltre si ha il diritto ad opporsi ex art. 21. L’art. 22 riguarda il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione: se si sta profilando un utente per valutare il suo rendimento sul lavoro, questo ha diritto di chiedere una decisione umana e opporsi alla decisione automatizzata. Si hanno poi ovviamente delle deroghe a tale regola, ad esempio quando si ha il consenso esplicito dell’interessato. giovedì 31 ottobre Un meccanismo che viene spesso usato nella profilazione è il tracciamento: vengono lasciate istruzioni di codice sulla nostra macchina che consentono a soggetti terzi di tracciare la navigazione che facciamo su internet. Questo quindi da un’informazione molto specifica su tutta la nostra attività. Ad esempio su diversi siti viene chiesto di accedere con delle credenziali e si può fare questo utilizzando il proprio account Facebook o Google ecc.: facendo ciò automaticamente tutto ciò che viene fatto sul sito terzo in oggetto sarà registrato da Facebook. Come si crea il profilo? Semplicemente si mettono insieme tutte le tracce raccolte e alla fine si ritrae una digital shadow, un’ombra digitale, ossia un elenco di tutte le attività che una persona ha fatto in rete. È un po’ come l’idea che uno si fa dell’altro: in base a ciò che uno fa noi ci facciamo un’idea. La cosa ha un risvolto scientifico molto interessante: sul sito Apply Magic Sauce dell’Università di Cambridge si ha un gruppo di psicologi esperti di psicometria che analizzano i dati su una persona e ne danno un profilo psicologico. Alla fine la profilazione davvero serve solo a fare la pubblicità? Si introduce un nuovo concetto, quello di pubblicità comportamentale: si fa vedere la pubblicità all’utente sulla base dei comportamenti che ha in rete, quindi una pubblicità mirata. Nasce quindi una vera e propria nuova disciplina, la pubblicità comportamentale, che non ha solo aspetti negativi, ad esempio a me viene mostrato solo ciò che mi interessa. La pubblicità, per definizione, è qualcosa che ti porta a fare degli acquisti ma in sé ha anche un nocciolo di manipolazione: se uno non avesse visto la pubblicità, non saprebbe nemmeno cosa può trovare sul mercato e non avrebbe comprato. Questo confine tra influenza legittima e manipolazione è molto labile, chiaramente già il codice del consumo condanna le condotte scorrette per cui attraverso la pubblicità si induce il consumatore a fare scelte e acquisti che magari non dovrebbe fare. Ad esempio pensiamo a tutti i prodotti dimagranti, per il cui commercio ci sono state anche persone condannate. Questo aspetto si ricollega al fatto che gli esseri umani non sono razionali ma hanno una razionalità limitata, per cui per esempio siamo sensibili alla pubblicità. Una cosa a cui noi siamo sensibili è ad esempio il marchio famoso: fra una marca che non conosco e una marca famosa sarò portato a fidarmi della seconda, anche quando il prodotto non sia migliore di quello dell’altra marca. Il nudge fa leva su questa razionalità limitata che noi abbiamo.
Il diritto di cronaca è il diritto di pubblicare le notizie, la Cassazione con sent. 5259/1984 ha espresso il decalogo del giornalista, da seguire nella pubblicazione delle notizie:
lunedì 11 novembre - prof. Manderieux IP for IT - Introduction to IP (intellectual property) in IT (information technology) Protecting expressions of ideas leads to copyright and protecting concepts leads to patents. Intellectual property protects human creativity, so for example we see intellectual property rights in our phones, clothes, our notes are protected by copyright. Intellectual property is a concept born in Italy, in the 6th century B. C. in Magna Graecia the king of Sibari made a law: he decides that the best delicatessen that create a new variety of food will obtain protection for one year, so nobody else can do the new dish except the one that has obtained the right. This was made to promote creativity in food, with a one year privilege. The second right which was created was born in the Roman Empire, with the “logo of Fendi”: a collective mark (trademark) in order to defend roman ceramics (forti). The roman ceramics needed in fact a protection from the Chinese ceramics. In 1474 the Republic of Venice creates a law that establishes the first patent law. The turks managed to take Constantinopolis and Venice was in a dangerous position and decides to promote creativity in various industries, for example bellic industries. Also, they wanted to attract immigration of skilled workers. In addition, the glass industry of Murano needs protection because is counter-fitted. At the end of Renaissance with the discovering of America in Europa France, England and Holland are the most powerful countries. At that time there is a technical innovation, Gutenberg invents a machine to print texts. In this way texts can be produced very easily and middle classes can have these materials: reading is now common. Law follows technology and society; so the first problem here is going to be censorship, the states start to write censorship laws, to control the contents and to control the machines (same nowadays). The second issue is that authors want to be free to use the machines, they are mostly middle class writers: they want rights and ask the king for them. They want to have some power, this starts in France and England: the first country to establish laws that protect copyright (diritto alla copia) was England. France has a different solution and decides to protect the author, that means author’s right: these are more sofisticated because it protects the writing of the author in itself. Now the two concepts are really close (author’s rights and copyright). The French king needed money and in order to give an author’s right he asks for money: you can publish only if you pay the tax. The French Revolution abolished all privileges, including royal privileges on copyright. The problem was that the publishers continued to publish massively and started to produce books that contained porn images. This was a problem: freedom was not made in order to have pornography. So, they made a law to control publishing, in order to keep the idea of creativity in a decent sense of the term: there were rights to protect human creativity as it was expressed, so not the idea but the expression. The French Revolution also establishes a modern patent law, with Napoleon the whole continent gets this patents and laws. At this very stage there is a form of unification, when the Napoleonic era ends the states keep the legislation and start to improve it: a new problem is faced, the Industrial Revolution. Now people and goods start to travel and ideas start to travel as well. Something brand new is created, the International Exhibition, the first one takes place in 1851 in London: you can see the power of the British Empire, the inventors show their inventions. The laws are territorial at this stage, but there are international exhibition: in 1873 in Vienna nobody wanted to buy a stand and come to show the inventions. The Austrian committee finds out that those who showed their inventions in the previous exhibition were copied, so no one wanted to participate anymore. So in 1883 is adopted the Paris Convention for the protection of Intellectual Property: by this convention the inventor from Treviso can ask for a patent which applies in Italy and he has 12 months to apply for a protection abroad. Most countries sign this treaty, which means that you can get international protection. Basically the big idea is to try to have a system which is internationalized very rapidly. Similarly, there are other problems which regard copyright. In the 19th century there is a growth in the population and Europeans start to emigrate, mostly to the U.S.: this is a major problem for authors. The U.S. has few universities and our European Countries has lots, and so there are also rights and laws. In the U.S. there is no protection like in Europe: those who are protected are the first to register the right. In Europe you are protected automatically in the moment you made the invention, in the U.S. you only have protection when you register. For example Manzoni writes a book protected by Italian law, a girl arrives to the U.S. with the book and thinks that the book should be translated, the publisher registers the book as his book
Patents There are two ways to protect innovation:
disclosure, because they fear reverse engineering, so they try to explain as little as they can in the patent publication in order to not give all the information to the market. Each state is free to apply its rules on this, however European states are all members (48) of an organization, the European Patent Office (EPO). In these states the laws are all very similar, they have just few differences. The headquarter is in Munich, Germany, because this state is the one which has more patent power. The enforcement remains national but the EPO grants the best patents of the world. Contrary to our national states which have abandoned the duties in substantive examination, the EPO still does this. France was the first country to decide to abandon examination, so the 5 criteria: they just control part of the first criteria: this was a strategy because France lost the war due to the technical supremacy of Germany, so they thought that a state control in this field would take lots of money and energy. Italy followed the French system and most European countries did so, but some did not, for example Germany and UK still do the national examination. At first in Italy there was the SGDG: senza garanzia del governo, which meant that a patent is given by the state but there was no examination. The EPO covers this countries and makes the substantive examinations. Fundamentally, there are three ways to get a patent:
which have economical interests; a research that does not produce enough to be copyrighted, for example local TV programs on the newspaper Adige. This is a creation with a leak of originality. In 1991 the EU decided that computer programs are protected by copyright law. In 2001 in order to permit the EU to join the internet treaties there was a large directive on the harmonization of certain aspects of copyright: there is a uniform regime but there are 24 exception that the states can choose to apply or not. So there is a harmonized legislation, but it is a very weak one. This led to another directive, the Digital Single Market Copyright Directive which was made by those who have created the directive on e-commerce. The issue is that the directive obeys to other logics, from the logics of copyright. The package which is more criticized is the balance between copyright protection of artists and other needs of the community: artt. 11 and 13 establish new rights for publishers. Art. 17 establishes a regime for exceptions and limitations which is very complex. Art. 11 “link tax”: if you establish a link you may be subject to costs to the original press publishers; this excludes press publications from individuals; big sites will have to pay for setting connections with another companies. For example Google give us free information but by doing this it kills small newspapers, so then it can give us just the information from the bigger newspapers: this is a problem to contrast. This is inspired on German and Spanish new neighbouring right, but the is no real success in these countries, and lasts for too long (20 years for media rights). Art. 13 “upload filter”: the directive offers some limitations that would permit freedom of press and there is a special regime for start-up publications. It has an unclear liability mechanism, based on ECD and E- commerce directive, that would push platforms and other sites to create automatic upload filters to avoid liability. The directive permits the EU to respect and sign the Marrakech Treaty for visually impaired; is also rules for out of commerce works, so it protects creations which are out of commerce and it improves the exceptions regime of ECD 2001. It uniformizes EU law in favor in some businesses, not big ones and not consumers, it may produce the same effect of the EU directive on patents. The Court of Justice will play a determinate role in interpreting and implementing these directives. giovedì 14 novembre - prof. Fisher Tuning a Copyright System How to adjust a copyright system? It needs to match the culture and the economic jurisdiction. The scope of a copyright system is much larger then we can realize, it covers a various list of elements (not only books, maps and charts). The copyright coverage is largely harmonized in the world, also thanks to the Bern convention. We discuss how to adjust copyright in order to cover all the forms of creativity, all these objects. There are some objectives that Fisher would identify as objectives of the copyright system:
jokes, it is less clear here if there should be a copyright protection; probably it should not be because usually people who steal jokes are going to face a social consequence, social shaming, so there is no need. Another example involves fashion, which is not protected by copyright in the U.S. but it is covered by copyright in Europe, especially Italy and France. Ironically copyright protection could be dangerous for designers, because they get fame and their creations are admired more when their creations get copied and a large public has access to them. That is the reason why many designers do not ask for copyright.
The main alternative to patents is copyright. National laws establish the national copyright landscape, but there are many international treaties. Pro patent arguments:
fact that once you get the patent it protects the invention since day 1, so you can sue someone who illegally used the invention even before getting the patent but after filing for it. Companies drop patents in the field of software as soon as they do not need them anymore. Patents can be licensed in two ways: A. compulsory licenses. There are two types of them, one is regard to essential patents. For example my patent can become a standard so that anybody needs it and uses it, this can be negative for me because I do not get to sell it and I lose my power on it but it can also be positive because I still get a small royalty from everybody and it makes me famous. B. voluntary licenses mercoledì 20 novembre L’evoluzione del concetto di documento e di sottoscrizione Cominciamo da un caso: dalla relazione di Renzo e Lucia nasce Bortolo, Renzo versa a Lucia 250€ al mese per il mantenimento del figlio, Lucia chiede di versare il 50% della retta dell’asilo, Renzo con 3 SMS acconsente ma poi non adempie, Lucia propone ricorso per decreto ingiuntivo. Renzo si difende sostenendo che gli SMS non hanno alcun valore giuridico perché privi di sottoscrizione, a tacere del fatto che nessuna certezza poteva esistere circa la loro provenienza. Quid iuris? Dobbiamo cercare di capire qual è il problema giuridico, qui si tratta di capire se l’SMS possa essere un presupposto valido, un documento giuridico atto ad ottenere un decreto ingiuntivo. Altro problema è poi quello riguardante la sottoscrizione, che è dubbia nel caso dell’SMS. L’SMS è uno strumento immateriale che non era presente nel momento in cui è stato pensato il decreto ingiuntivo; siamo nel mondo digitale e dobbiamo capire se l’SMS corrisponda ad un documento, anche se immateriale. Il secondo aspetto è capire il modo in cui possiamo imputare giuridicamente l’attività che viene compiuta attraverso questi materiali. Fino a qualche anno fa la tecnologia a disposizione era appunto la carta e la penna, oggi abbiamo una nuova tecnologia. In che modo questa nuova tecnologia è in grado di raggiungere gli stessi obiettivi che prima erano garantiti dalla carta e dalla penna? L’attività di documentazione in un ordinamento giuridico è importante perché si chiede che alcuni fatti e alcune attività acquisiscano rilevanza. Ad esempio in una dichiarazione contrattuale è importante sapere da chi proviene, qual è il contenuto della volontà. L’altra cosa che la carta assicura è la stabilità del messaggio, che dura molto più a lungo degli strumenti informatici non subendo il cambio di formati. Come facciamo ad attribuire rilevanza a queste attività? Attraverso il documento, la legge ci impone di redigere per iscritto alcuni negozi giuridici particolarmente importanti ex art. 1350 c.c. e poi ex art. 1325 si ha nullità di tali atti se non redatti per iscritto. L’ordinamento vuole che ci sia una rappresentazione stabile nel tempo di determinate attività giuridiche. I principali tipi di documento riconosciuti nel nostro ordinamento: A. atto pubblico (art. 2699 c.c.), redatto con le richieste formalità da notaio o pubblico ufficiale che ne attribuisce pubblica fede. L’effetto giuridico di tale atto, che è solenne per eccellenza, è di fare piena prova (art. 2700 c.c.) fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale nonché delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta compiute davanti a sé. L’atto fa piena prova del fatto che la redazione è avvenuta davanti al pubblico ufficiale, di ciò che viene detto e delle attività compiute in sua presenza. L’atto quindi prova quanto detto e fatto, non la veridicità delle dichiarazioni stesse. B. scrittura privata (art. 2702 c.c.), che fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta non la disconosce. Quindi la scrittura privata fa fede del fatto che l’atto è stato sottoscritto da una certa persona, ha valore meno forte dell’atto pubblico. Gli obiettivi dell’ordinamento pubblico fino ad oggi sono stati garantiti dalla carta, che garantisce la stabilità, l’identificabilità ecc. Con il cambio di tecnologia queste stesse finalità adesso possono essere raggiunte dagli strumenti informatici. La dottrina tradizionale ci insegna che il documento cartaceo è formato da una parte materiale, il pezzo di carta segnato dalla penna e da una parte immateriale, il pensiero che viene consegnato al foglio. Nel tempo la dottrina giuridica si è “divertita” a dare delle