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Diritto dell'era digitale - prof. Pascuzzi, Appunti di Diritto di internet e dei social media

appunti completi del corso di diritto dell'era digitale del prof. Pascuzzi Unitn

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 08/01/2021

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bbbianca 🇮🇹

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Diritto dell’era digitale
lunedì 28 ottobre
Quali sono gli obiettivi del corso? Daremo una definizione di era digitale che si caratterizza per alcuni
fenomeni che attraversano tutta la nostra vita, quindi sarà difficile riuscire ad elencarli tutti. Un fenomeno
è il fatto che molti di noi hanno davanti un computer, cambiamento epocale da un certo punto di vista,
da un altro punto di vista non lo è perché c’è ancora chi prende appunti con carta e penna: alla fine
l’attività è la stessa, ma un elemento che conviene mettere in esponente è che i computer non sono più
tecnologia di quanto non lo siano carta e penna. Anche carta e penna sono una tecnologica e ci sono
stati lunghi periodi dell’umanità in cui non erano disponibili, così come ci sono stati periodi in cui non si
aveva la scrittura e prima ancora non si aveva un linguaggio articolato. L’era digitale si caratterizza
dunque per alcuni fenomeni che noi cercheremo di analizzare; analizzare un fenomeno significa anche
cercare di capire i problemi che esso genera: l’avvento dell’informatica, della telematica e dei social
newtorks innesca una serie di problemi, ad esempio che i nostri dati vengano presi e analizzati da
qualcuno. Il terzo passaggio consiste nel capire in che modo le tecnologie informatiche stanno
cambiando il diritto: l’avvento di una nuova tecnologia comporta delle ricadute sul piano giuridico, ad
esempio la normativa sulla firma digitale. Per ognuno dei fenomeni che analizzeremo vedremo questi
cambiamenti anche a livello giuridico. Infine, come quarto aspetto, una volta capito come il diritto viene
investito di questi fenomeni, dobbiamo capire se si può parlare di diritto dell’era digitale. Noi abbiamo
un’idea di diritto di origine statuale, vi è poi anche un principio di territorialità del diritto: questo vale anche
per i fenomeni dell’era digitale oppure il diritto dell’era digitale ha caratteristiche in parte o in toto diverse?
Qual è il metodo del corso? Si avrà un approccio interdisciplinare perché parliamo di informatica e
dunque è necessaria una minima conoscenza in tale ambito. Se non si conosce un fenomeno non se ne
può parlare, nemmeno in ambito giuridico. Capire il minimo di quest’altro sapere ci consente di
comprendere i fenomeni per poi poterli vedere sotto la nostra ottica di giuristi. Un altro aspetto
metodologico è l’approccio per problemi, cioè cercheremo non di fare delle lezioni astratte: non
perderemo mai di vista e anzi, partiremo sempre dai problemi, ossia cose che accadono nella realtà.
Questa realtà dell’era digitale è talmente in movimento che ogni giorno si scoprono delle nuove cose.
Cercheremo di porre questo approccio di problem solving alla base della nostra riflessione, criterio che
dev’essere di base anche nei nostri papers. Il diritto deve risolvere i problemi posti da queste nuove
tecnologie.
Quali sono le skills richiamate nel corso? La comprensione del testo, con riferimento al libro ma anche ai
tanti materiali; la capacità di cimentarsi col problem solving (capire il problema, riconoscerlo, trovare una
regola e applicarla); redigere testi (prova finale e paper); abilità relazionali, ci dev’essere interazione.
Diritto e informatica. Un rapporto complesso
Diritto e informatica hanno un rapporto complesso innanzitutto perché esiste in generale un rapporto
profondo fra diritto e tecnologia. La tecnologia viene definita come ogni ritrovato dell’uomo che serve a
migliorare le condizioni di vita dell’uomo stesso, ad esempio l’automobile. Lo stesso diritto può essere
considerato una tecnologia perché anch’esso è un’invenzione dell’uomo utile a migliorarne le condizioni
di vita. Ci sono alcuni campi in cui questo rapporto simbiotico si può vedere in maniera immediata, ad
esempio per la fecondazione assistita: il diritto arriva a dire che cosa si può fare e che cosa no.
Se noi prendiamo il c.c., all’art. 1350 si ha un elenco dei contratti che devono farsi per iscritto, poi nel VI
libro si ha la disciplina sui registri immobiliari: l’atto fatto per iscritto dev’essere iscritto o intavolato.
Queste sono delle norme dettate come esempi di come il diritto utilizzi una tecnologia per raggiungere
determinati obiettivi: gli obiettivi della forma scritta del contratto sono la certezza, l’aspetto probatorio, la
stabilità, l’immutabilità; lo stesso discorso vale per i registri immobiliari, che consentono di rendere il
pezzo di carta opponibile ai terzi. Il diritto dunque ha questo genere di necessità e raggiunge tali obiettivi
servendosi della tecnologia esistente, nel 1942 la tecnologia in oggetto era la penna e la carta.
Iniziamo così a dire che il diritto è chiamato a disciplinare le tecnologie, ma si serve delle tecnologie per
raggiungere obiettivi suoi propri: si ha una doppia faccia di questo rapporto.
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Diritto dell’era digitale

lunedì 28 ottobre Quali sono gli obiettivi del corso? Daremo una definizione di era digitale che si caratterizza per alcuni fenomeni che attraversano tutta la nostra vita, quindi sarà difficile riuscire ad elencarli tutti. Un fenomeno è il fatto che molti di noi hanno davanti un computer, cambiamento epocale da un certo punto di vista, da un altro punto di vista non lo è perché c’è ancora chi prende appunti con carta e penna: alla fine l’attività è la stessa, ma un elemento che conviene mettere in esponente è che i computer non sono più tecnologia di quanto non lo siano carta e penna. Anche carta e penna sono una tecnologica e ci sono stati lunghi periodi dell’umanità in cui non erano disponibili, così come ci sono stati periodi in cui non si aveva la scrittura e prima ancora non si aveva un linguaggio articolato. L’era digitale si caratterizza dunque per alcuni fenomeni che noi cercheremo di analizzare; analizzare un fenomeno significa anche cercare di capire i problemi che esso genera: l’avvento dell’informatica, della telematica e dei social newtorks innesca una serie di problemi, ad esempio che i nostri dati vengano presi e analizzati da qualcuno. Il terzo passaggio consiste nel capire in che modo le tecnologie informatiche stanno cambiando il diritto: l’avvento di una nuova tecnologia comporta delle ricadute sul piano giuridico, ad esempio la normativa sulla firma digitale. Per ognuno dei fenomeni che analizzeremo vedremo questi cambiamenti anche a livello giuridico. Infine, come quarto aspetto, una volta capito come il diritto viene investito di questi fenomeni, dobbiamo capire se si può parlare di diritto dell’era digitale. Noi abbiamo un’idea di diritto di origine statuale, vi è poi anche un principio di territorialità del diritto: questo vale anche per i fenomeni dell’era digitale oppure il diritto dell’era digitale ha caratteristiche in parte o in toto diverse? Qual è il metodo del corso? Si avrà un approccio interdisciplinare perché parliamo di informatica e dunque è necessaria una minima conoscenza in tale ambito. Se non si conosce un fenomeno non se ne può parlare, nemmeno in ambito giuridico. Capire il minimo di quest’altro sapere ci consente di comprendere i fenomeni per poi poterli vedere sotto la nostra ottica di giuristi. Un altro aspetto metodologico è l’approccio per problemi, cioè cercheremo non di fare delle lezioni astratte: non perderemo mai di vista e anzi, partiremo sempre dai problemi, ossia cose che accadono nella realtà. Questa realtà dell’era digitale è talmente in movimento che ogni giorno si scoprono delle nuove cose. Cercheremo di porre questo approccio di problem solving alla base della nostra riflessione, criterio che dev’essere di base anche nei nostri papers. Il diritto deve risolvere i problemi posti da queste nuove tecnologie. Quali sono le skills richiamate nel corso? La comprensione del testo, con riferimento al libro ma anche ai tanti materiali; la capacità di cimentarsi col problem solving (capire il problema, riconoscerlo, trovare una regola e applicarla); redigere testi (prova finale e paper); abilità relazionali, ci dev’essere interazione. Diritto e informatica. Un rapporto complesso Diritto e informatica hanno un rapporto complesso innanzitutto perché esiste in generale un rapporto profondo fra diritto e tecnologia. La tecnologia viene definita come ogni ritrovato dell’uomo che serve a migliorare le condizioni di vita dell’uomo stesso, ad esempio l’automobile. Lo stesso diritto può essere considerato una tecnologia perché anch’esso è un’invenzione dell’uomo utile a migliorarne le condizioni di vita. Ci sono alcuni campi in cui questo rapporto simbiotico si può vedere in maniera immediata, ad esempio per la fecondazione assistita: il diritto arriva a dire che cosa si può fare e che cosa no. Se noi prendiamo il c.c., all’art. 1350 si ha un elenco dei contratti che devono farsi per iscritto, poi nel VI libro si ha la disciplina sui registri immobiliari: l’atto fatto per iscritto dev’essere iscritto o intavolato. Queste sono delle norme dettate come esempi di come il diritto utilizzi una tecnologia per raggiungere determinati obiettivi: gli obiettivi della forma scritta del contratto sono la certezza, l’aspetto probatorio, la stabilità, l’immutabilità; lo stesso discorso vale per i registri immobiliari, che consentono di rendere il pezzo di carta opponibile ai terzi. Il diritto dunque ha questo genere di necessità e raggiunge tali obiettivi servendosi della tecnologia esistente, nel 1942 la tecnologia in oggetto era la penna e la carta. Iniziamo così a dire che il diritto è chiamato a disciplinare le tecnologie, ma si serve delle tecnologie per raggiungere obiettivi suoi propri: si ha una doppia faccia di questo rapporto.

Noi abbiamo assistito negli ultimi decenni ad un passaggio dalla carta al bit: dobbiamo essere consci del fatto che i computer non siano più tecnologia di quanto non lo siano carta e penna. Un altra cosa legata alla tecnologia è il cambio dei formati, ad esempio una volta c’erano i floppy disk: se noi cambiamo supporto e formato corriamo il rischio di perdere cose scritte anche pochi anni fa. Questo è il cosiddetto problema dei formati. Oggi abbiamo il processo telematico, per cui molti processi civili e anche alcuni penali vengono immagazzinati a livello telematico. Fra 30 anni quando sicuramente la tecnologia sarà cambiata se non verranno aggiornati i formati, noi non saremo più in grado di leggere le sentenze ecc. Quando invece veniva conservato tutto su carta il segno rimaneva ed era ancora leggibile dopo molto tempo: io posso leggere un libro del ‘500. L’evoluzione del diritto coincide anche con l’evoluzione dei mezzi espressivi e delle tecnologie connesse a questi ultimi. Con l’articolarsi del linguaggio e con l’invenzione della scrittura si è avuta una forte evoluzione anche del diritto, ad esempio le prime fonti scritte a noi pervenute sono i codici dei sumeri. Con la stampa si ebbe un’ulteriore evoluzione: dopo la Bibbia, le pubblicazioni più vendute in Europa erano i brogliacci, le raccolte di giurisprudenza. Dopo la nascita della scrittura il testo scritto dev’essere interpretato: nasce così in Occidente la classe dei giuristi. La stampa darà poi uniformità del testo, perché la scrittura sebbene fosse atta copiare non dava questa uniformità; la stampa porterà anche stabilità e diffusione del testo. Non possiamo pensare che il diritto della prima metà del ‘900 che può contare su scrittura, dottrina, leggi scritte sia uguale al diritto dell’antica Roma. L’era digitale ci mette a disposizione dei nuovi mezzi espressivi, il che vuol dire che stiamo assistendo ad un nuovo mutamento del diritto. Mentre finora abbiamo parlato di mutamento culturale, si ha anche un mutamento operazionale del diritto in quanto tale. Anche questo cambiamento l’abbiamo già visto, nel senso che abbiamo detto che dobbiamo considerare che il diritto disciplina le nuove tecnologie ma inoltre si serve delle stesse per raggiungere obiettivi suoi propri. Altro aspetto importante sul piano culturale è che grazie alle nuove tecnologie si stanno diffondendo anche nuovi modelli di produzione della conoscenza, ad esempio Wikipedia che è frutto del lavoro di migliaia di persone che contribuiscono nella scrittura di questa enciclopedia. La conoscenza è il nostro pensiero e per noi giuristi viene rappresentata attraverso gli scritti. Grazie all’informatica nascono nuovi generi letterari, ad esempio l’ipertesto che ha una lettura sequenziale: il web è tutta una serie di pagine che rimanda ad altre pagine, non si ha una gerarchia ma vi sottosta l’idea di rete, di ragnatela. Altro aspetto è anche la valutazione dell’accesso alla conoscenza, con tutti i problemi che ne conseguono: molti contributi ormai sono digitali. Ad esempio gli articoli di dottrina ma anche i file musicali di un cantante che possono essere scaricati o ascoltati tramite streaming. Per accedere a questi contenuti si deve pagare un prezzo, ci sono delle barriere tecnologiche all’accesso. La cultura in tutte le sue estrinsecazioni dovrebbe essere aperta, ma la chiusura oggi è data dalla tecnologia. Ad esempio posso violare il limite delle fotocopie del 15% facendo fotocopie di tutto il libro ma se il libro è presente solo in versione digitale sarà più difficile avere tutto il libro senza pagare. La tecnologia oggi ha una forte influenza anche nel mondo del lavoro, ad esempio con il telelavoro si può lavorare a distanza oppure si possono dare delle consulenze online. Anche il mondo della formazione è fortemente cambiato, ad esempio oggi si possono seguire dei corsi online. Si ha anche una diffusione dei dati giuridici: leggi, sentenze e dottrine prima conoscibili solo con strumenti cartacei oggi sono accessibili online. L’era digitale. I fenomeni Consapevoli della complessità del rapporto tra diritto e informatica, andiamo ad analizzare i problemi che l’era digitale prone al diritto. Facciamo una classificazione che ci consente di inquadrare per macro- argomenti delle categorie, tenendo presente che alcuni fenomeni possono rientrare in più classificazioni. Questo ci serve a semplificare la complessità del mondo. “Digit” ha origine latina ma è un anglicismo oggi, vuol dire numero: quindi l’era digitale è l’era dei numeri, in particolare, si tratta di un’era della numerazione binaria (particolare sistema di numerazione con 0 e 1), alla base dei computer.

diritto delle persone famose a non finire sui giornali. Veniva definito come diritto ad essere lasciati soli. In Europa l’elaborazione di questo diritto si ha agli inizi del ‘900 ad opera della dottrina tedesca, che elabora la nozione di diritti della personalità (nome, onore, reputazione…): viene individuato anche il diritto alla riservatezza. In Italia noi possiamo dire che a metà degli anni ’50 ci fu una famosa controversia tra eredi del tenore Caruso e una casa cinematografica che aveva prodotto un film sulla vita del tenore rilevando dei particolari non particolarmente belli, che intaccavano la figura dell’artista. In quell’occasione la cassazione arrivò a dire che non esiste un diritto alla riservatezza. A metà degli anni ’60 il caso si ripete con il caso di Claretta Petacci, che morì insieme al duce: si volle fare un film su di lei ma i famigliari si opposero dicendo che non se ne dovesse parlare. A metà degli anni ’70 la cassazione cambia finalmente idea in un caso che vede coinvolta la moglie ripudiata dello scià di Persia, Soraya, che venne fotografata in casa in atteggiamenti intimi con un uomo e finì sui giornali: finalmente la cassazione affermò l’esistenza del diritto alla riservatezza. Si trattava del diritto delle persone famose a non vedere pubblicati sui giornali notizie e immagini che li ritraevano, quindi non riguardava l’uomo comune. L’oggetto del diritto negli anni ’70 era il fatto ad essere lasciati soli. Dalla metà degli anni ’70, ossia mentre la cassazione pronuncia quel principio, i computer cominciano ad essere sempre più diffusi, potenti, piccoli e meno costosi. Stefano Rodotà nel 1973 pubblicò un libro sugli elaboratori informatici e metteva in guardia rispetto al rischio della discriminazione: la raccolta di dati poneva attuale la possibilità di discriminare le persone, ad esempio su base del credo politico. Ad esempio IBM ha subito una polemica riguardo al fatto che avrebbe aiutato i nazisti a schedare gli ebrei con i loro computer dell’epoca. Questo tipo di dati con riguardo a religione, etnia, orientamento sessuale, iscrizione a partiti o sindacati venivano quindi definiti sensibili perché in grado di discriminare. Si sente così la necessità di introdurre delle legislazioni che in qualche modo disciplinino la raccolta dei dati. Questo è stato vero per un certo periodo, fino alla metà degli anni ’90. Poi negli anni ’90 si ha la legge italiana della privacy, ultima fra i paesi occidentali ad avere la legge sulla privacy proprio nel momento in cui esplode il web. Fino a quel momento la preoccupazione era la discriminazione, ossia prendere i dati di qualcuno e poterlo isolare: questo problema c’è ancora, specialmente in alcuni paesi non democratici. Nasce la consapevolezza che attraverso questi strumenti ad esempio può decollare il commercio elettronico: i dati sulle persone non interessano perché si faccia discriminazione, ma per poter fare pubblicità mirata. Conoscere i gusti e le inclinazioni delle persone significa fare pubblicità mirata, cosa che interessa tantissimo alle aziende. I nostri dati personali acquisiscono così valore economico e sulla rete non c’è nulla di gratuito: Facebook non è gratuito, noi paghiamo molto di più di quello che ci dà. Quel diritto alla riservatezza inteso come diritto ad essere lasciati soli non è più tanto vero oggi, non esiste ancora, non fotografa l’intero fenomeno relativo alla privacy. Più che diritto a essere lasciato soli, il diritto alla privacy diventa diritto al controllo sui dati personali. L’avvento di una nuova tecnologia ha quindi cambiato il diritto, estendendo un concetto o una categoria giuridica. Il regolamento 2016/679 è in questo momento al mondo lo standard più elevato, tanto che ad esempio Facebook ha delle regole più stringenti per l’Europa rispetto che per gli USA o altre parti del mondo. La struttura del regolamento UE: I. disposizioni generali II. principi III. diritti dell’interessato IV. titolare del trattamento e responsabile del trattamento V. trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali VI. autorità di controllo indipendenti VII. cooperazione e coerenza VIII.mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni IX. disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento X. atti delegati e atti di esecuzione XI. disposizioni finali Nell’art. 1, la norma base, si dice che il regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Quindi quel diritto alla riservatezza enucleato dalla cassazione diventa oggi un nuovo diritto, quello volto alla protezione dei dati personali:

l’avvento della tecnologia ha fatto aumentare il significato di essere lasciati soli fino a creare un nuovo diritto. Il dato personale riceve definizione nell’art. 4: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. La legge detta alcuni principi sul trattamento dei dati personali, in particolare all’art. 5:

  • liceità, ossia si possono trattare i dati solo se la legge lo consente
  • limitazione della finalità, ossia i dati vanno raccolti ad un fine, anch’esso stabilito per legge
  • minimizzazione dei dati, quindi si devono chiedere solo i dati necessari al raggiungimento dello scopo
  • esattezza, per cui i dati devono contenere notizie vere ed esatte
  • limitazione della conservazione, i dati vanno conservati solo per il tempo necessario allo scopo
  • integrità e riservatezza
  • responsabilizzazione, con riguardo al soggetto che tratta i dati personali Il trattamento dei dati dev’essere lecito ex art. 6: un trattamento è lecito se c’è il consenso, viene fatto in adempimento ad obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare…: si hanno tutte ipotesi previste dalla legge. Con riguardo ai dati sensibili, ciò che ne resta lo troviamo all’art. 9: è vietato trattare dati personali sensibili in generale. Nel comma 2 si hanno tutta una serie di ipotesi in cui il divieto non c’è. Con riguardo ai diritti dell’interessato, l’art. 12 ci dice che se io raccolgo dei dati devo informare l’interessato dei propri diritti, di tutto ciò che si può fare in relazione ai dati raccolti. Nella seconda sezione riguardante all’interessato si parla dell’informazione, stabilendo che è doveroso comunicare all’interessato quali dati si raccolgono: l’interessato ha diritto all’accesso, sia con riguardo a dati raccolti presso l’interessato, sia con riguardo a dati raccolti altrove. Altro diritto riconosciuto al titolare è quello volto a rettificare e cancellare i dati, ad esempio in Italia c’è un registro dei protesti quando una cambiale non viene cambiata e una persona può anche finirci per errore o per cause maggiori; quel registro è accessibile alle banche che devono rilasciare i fidi: può quindi succedere che non venga rilasciato un fido per colpa di un’informazione vecchia o che comunque non dà motivazione del mancato pagamento; sarà quindi interesse dell’interessato ottenere la cancellazione. L’interessato ha anche il diritto di opporsi ex art. 21 ad un trattamento totalmente automatizzato, ad esempio mi presento all’esame e vengo esaminato da un computer che poi mi giudica. Negli USA ci fu il caso Lumis, un ragazzo aveva rubato un auto, aveva chiamato degli amici e avevano rapinato una banca; viene preso e si fa il processo e lui ammette solo alcune responsabilità, tipo il furto ma non la rapina; si discute della recidiva: negli USA viene utilizzato un software che misura, sulla base di una serie di domande, la probabilità che una persona ricommetta lo stesso reato. Lumis era stato considerato recidivo sulla base del software e il giudice lo ha condannato ad una pena più pesante; si è così arrivati fin alla corte suprema per dire che la condanna doveva essere fatta su una recidiva decisa dal giudice e non da una macchina, ma la corte non ha accolto l’appello che è rimasto fuori dal filtro perché si è detto che di fatto ha deciso l’umano. In Italia lo stesso problema si è discusso con riguardo alla legge sulla buona scuola: molti insegnanti hanno avuto un posto fisso ma in regioni diverse da quelle dove abitavano; dopo anni ora il software è stato praticamente dichiarato illegittimo quindi scelte illegittime perché aveva fatto trovare in situazioni migliori persone con titoli minori, inoltre si è censurata la cosa anche perché dietro vi era una decisione totalmente automatizzata. Ci sono anche delle limitazioni al diritto dell’interessato ex art. 23, che operano specialmente nel caso in cui vi siano delle ragioni di sicurezza nazionale, difesa o sicurezza pubblica. Titolare del trattamento è il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, il responsabile è colui che, per conto del titolare, effettivamente tratta i dati personali. La privacy by design (considerando 78 e art. 25) è un elemento tipico del diritto dell’era digitale. Io sono il legislatore e stabilisco dei paletti per il trattamento dei dati, però dico anche a chi progetta i sistemi informatici, le macchine e i software che già nel momento della progettazione questo deve avvenire in maniera da rispettare i principi della privacy. Il legislatore vuole così che la stessa tecnologia incorpori la regola. Vediamo così un altro aspetto del diritto dell’era digitale: la tecnologia non è solo una minaccia, ma anche una protezione. Il legislatore quindi chiede di progettare in maniera da tener presente i principi normativi: si chiama in causa la computer ethics, ossia l’etica dell’informatico o programmatore. Se il
  • utility, si tratta di acquisti su domanda tipici di chi vende servizi sulla rete, ad esempio l’acquisto di un tutorial o software.
  • community, si fanno soldi chiedendoli ai soggetti che fanno parte di un certo gruppo, ad esempio Wikipedia chiede finanziamenti agli users.
  • advertising, la pubblicità è il sistema più importante per fare soldi sulla rete, ossia ci sono contenuti e servizi messi a disposizione degli utenti gratuitamente ma attorno hanno delle pubblicità, ad esempio il sito del Fatto Quotidiano. Il sito si è messo d’accordo con Google e segue delle istruzioni affinché in alcuni punti appaiano pubblicità; Google spesso contatta anche i piccoli siti pur di smuovere il traffico. La pubblicità che si vede è un remarketing, ossia un modo con cui Google reindirizza l’utente a qualcosa rispetto alla quale aveva manifestato interesse: ad esempio se cerco su Google il libro di Giovanni Pascuzzi, mi rimane un cookie della cosa e quindi quando poi vado su un altro sito vedo la pubblicità del libro. A proposito della pubblicità, possiamo dire che ne esistono di vari tipi:
  • (^) banner pubblicitario, il più basico.
  • (^) rich media, ossia pubblicità che interagiscono con la pagina e rientrano nel codice stesso della pagina. L’obiettivo è indurre il soggetto a fermarsi, rendere la pubblicità accattivante.
  • (^) search engine optimization (SEO), esempio del fatto che la pubblicità diventa sempre più raffinata, quando su Google si fa una query le prime cose che vengono mostrate sono sempre gli annunci a pagamento. Si ha quindi una sorta di corsa ad essere tra i primi, dato che le statistiche dicono che quando si fa una ricerca su Google quasi sempre ci si ferma alla prima pagina: quindi chi è nella prima pagina ai primi risultati ha più possibilità di essere cliccato.
  • (^) native advertising, si hanno delle pubblicità per cui non si capisce più se un elemento è pubblicità o fa parte di ciò che si sta vedendo.
  • (^) Google ads, si mette a disposizione la potenza di Google ai servizi delle imprese per maggiorare clienti e incassi, uno dei modi per arrivare a questo è il remarketing. La profilazione La Garzanti, definendo la profilazione, parla di segmentare l’utenza in gruppi omogenei. Con riguardo a Facebook, guardiamo le condizioni d’uso: si raccolgono le azioni e i contenuti che l’utente e altri forniscono. Facebook quindi non crea nulla di suo in prima persona, ma raccoglie tutto ciò che noi gli forniamo. Si raccolgono informazioni anche su reti e connessioni, persone, pagine, account, hashtag, gruppi e interazione sui prodotti… Le terze parti ricevono dati e i dati che raccoglie Facebook e che raccolgono terzi vengono scambiati. Le informazioni in possesso di Facebook vengono dichiaratamente usati come fornitura personalizzata e miglioramento dei prodotti, informazioni sui prodotti Facebook e dispositivo, informazioni sulla localizzazione per migliorare il servizio, comprese le inserzioni. Noi quindi vediamo contenuti sponsorizzati e questi ci appaiono in base alle informazioni che Facebook ha raccolto, quindi le inserzioni sono personalizzate. Si dichiara inoltre che i dati vengono utilizzati per la ricerca e il miglioramento della società. Facebook è l’unico social network che oltre ad avere le condizioni d’uso ha anche questa carta dei principi, una specie di costituzione in 10 articoli: si pongono come obiettivo quello di mettere insieme le persone e migliorare il mondo. Come guadagna Facebook? Anziché pagare per il suo uso, da quanto scritto, l’utente accetta che Facebook possa inserire inserzioni. È quindi chiaro: Facebook prende molti soldi dagli inserzionisti cui offre i nostri gusti, dato che le inserzioni sono mirate e vengono viste solo da chi ha un certo tipo di preferenze e si trova in un certo posto. Si segmenta parte della popolazione e questo per l’azienda conta perché si ha un pubblico mirato, si raggiunge un obiettivo mirato. Questo discorso della gratuità è solo per le persone fisiche perché se si ha una piattaforma business si deve pagare: ad esempio un politico che voglia farsi pubblicità deve pagare. Noi siamo gli oggetti che vengono anche venduti, dato che i nostri gusti sono venduti alle aziende. Prima su Facebook c’era lo slogan “Iscriviti, è gratis e lo sarà sempre”: questo ora è sparito perché in Europa l’autorità garante ha fatto pagare una multa dato che è uno slogan fuorviante e scorretto, visto che in realtà non c’è gratuità, noi forniamo dati.

Con riguardo a Google, nelle condizioni d’uso dichiarano di raccogliere informazioni sull’attività dell’utente per migliorare i servizi che vengono proposti. Per quanto riguarda Vodafone, questo è un operatore telefonico quindi non un gigante della rete come Facebook e Google: anche qua però si ha una profilazione atta a ricevere offerte personalizzate. Si informa l’utente dell’esistenza di trattamenti automatizzati, riguardo ai quali sappiamo ex art. 22 che possiamo avere il diritto ad opporci. Esiste un Vodafone analytics come il Google analytics: il sistema comunica i dati sul traffico su un determinato sito. Si arriva a parlare di ingegneria sociale, data la grande massa di dati che vengono raccolti, ad esempio nel territorio abruzzese dopo il terremoto Vodafone diede €10 di traffico a tutti coloro che erano lì presenti, a prescindere che fossero stati coinvolti o meno. Vodafone ad esempio osserva gli spostamenti tra centro di Trento e Povo alla mattina e quindi può informare il comune della necessità di rinforzare il trasporto pubblico. Vengono raccolte mole enormi di dati che servono ad assumere delle decisioni: introduciamo così in poche parole il concetto di big data. Dal punto di vista giuridico, la profilazione viene definita nel regolamento ex art. 4 comma 1 n. 4: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo degli stessi per valutare una persona fisica, in particolare sulla situazione economica, la salute, gli interessi… Ad esempio se si va in banca, questa è obbligata a fare un profilo economico, tipo per capire l’inclinazione al rischio: si tratta di profilazione della situazione economica. Il concetto di profilazione quindi è molto ampio, che non rientra solo nell’uso ai fini pubblicitari. La normativa stabilisce che dev’esserci un’informativa per l’utente, che viene quindi avvisato della profilazione; l’utente ha diritto di accedere e scaricare i dati e inoltre si ha il diritto ad opporsi ex art. 21. L’art. 22 riguarda il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione: se si sta profilando un utente per valutare il suo rendimento sul lavoro, questo ha diritto di chiedere una decisione umana e opporsi alla decisione automatizzata. Si hanno poi ovviamente delle deroghe a tale regola, ad esempio quando si ha il consenso esplicito dell’interessato. giovedì 31 ottobre Un meccanismo che viene spesso usato nella profilazione è il tracciamento: vengono lasciate istruzioni di codice sulla nostra macchina che consentono a soggetti terzi di tracciare la navigazione che facciamo su internet. Questo quindi da un’informazione molto specifica su tutta la nostra attività. Ad esempio su diversi siti viene chiesto di accedere con delle credenziali e si può fare questo utilizzando il proprio account Facebook o Google ecc.: facendo ciò automaticamente tutto ciò che viene fatto sul sito terzo in oggetto sarà registrato da Facebook. Come si crea il profilo? Semplicemente si mettono insieme tutte le tracce raccolte e alla fine si ritrae una digital shadow, un’ombra digitale, ossia un elenco di tutte le attività che una persona ha fatto in rete. È un po’ come l’idea che uno si fa dell’altro: in base a ciò che uno fa noi ci facciamo un’idea. La cosa ha un risvolto scientifico molto interessante: sul sito Apply Magic Sauce dell’Università di Cambridge si ha un gruppo di psicologi esperti di psicometria che analizzano i dati su una persona e ne danno un profilo psicologico. Alla fine la profilazione davvero serve solo a fare la pubblicità? Si introduce un nuovo concetto, quello di pubblicità comportamentale: si fa vedere la pubblicità all’utente sulla base dei comportamenti che ha in rete, quindi una pubblicità mirata. Nasce quindi una vera e propria nuova disciplina, la pubblicità comportamentale, che non ha solo aspetti negativi, ad esempio a me viene mostrato solo ciò che mi interessa. La pubblicità, per definizione, è qualcosa che ti porta a fare degli acquisti ma in sé ha anche un nocciolo di manipolazione: se uno non avesse visto la pubblicità, non saprebbe nemmeno cosa può trovare sul mercato e non avrebbe comprato. Questo confine tra influenza legittima e manipolazione è molto labile, chiaramente già il codice del consumo condanna le condotte scorrette per cui attraverso la pubblicità si induce il consumatore a fare scelte e acquisti che magari non dovrebbe fare. Ad esempio pensiamo a tutti i prodotti dimagranti, per il cui commercio ci sono state anche persone condannate. Questo aspetto si ricollega al fatto che gli esseri umani non sono razionali ma hanno una razionalità limitata, per cui per esempio siamo sensibili alla pubblicità. Una cosa a cui noi siamo sensibili è ad esempio il marchio famoso: fra una marca che non conosco e una marca famosa sarò portato a fidarmi della seconda, anche quando il prodotto non sia migliore di quello dell’altra marca. Il nudge fa leva su questa razionalità limitata che noi abbiamo.

Il diritto di cronaca è il diritto di pubblicare le notizie, la Cassazione con sent. 5259/1984 ha espresso il decalogo del giornalista, da seguire nella pubblicazione delle notizie:

  • utilità sociale della notizia. Ad esempio una rete di Berlusconi fece un servizio sui calzini del magistrato di un processo a Berlusconi.
  • verità oggettiva. Il fatto riportato dev’essere vero.
  • forma civile dell’esposizione, continenza. Ad esempio posso dire che un politico è stato accusato di furto ma non posso dire che è un ladro. Un modo per non essere continenti è anche quello di accostare fotografie a scritti, ad esempio se scrivo un articolo sulla mafia e sulla stessa pagina metto la foto di un politico che non c’entra nulla. Cosa diversa dal diritto di cronaca è il diritto di critica, fatta dai giornalisti che non solo danno una notizia ma la commentano anche. Nel fare una critica si può anche essere incalzanti, purché non si leda la reputazione della persona. Il diritto all’oblio ha radici nel caso di William Sidis, un enfant prodige che sapeva fare grandi operazioni matematiche; diventato famoso poi è rientrato nella vita normale e finisce col fare il magazziniere o contabile; vive la sua vita in tranquillità finché qualcuno non si chiede che fine abbia fatto. Fece causa a chi riesumò crudelmente la sua storia sul New York Times dicendo che aveva il diritto all’oblio, il diritto ad essere dimenticato, tuttavia perse la causa. Nel 1983 in Sicilia si pubblicava un giornale, I siciliani, diretto da Giuseppe Fava che fu poi ucciso dalla mafia: pubblicò un articolo in cui accusava un imprenditore di essere vicino alle cosche mafiose e legalmente non successe nulla. Sei anni dopo un altro giornale riprende la stessa storia e la ripubblica: a questo punto l’imprenditore si arrabbia e dice di avere diritto ad essere dimenticato, dato che era una storia vecchia. Nel 1998 con sent. 3679 per la prima volta la Cassazione riconosce il diritto all’oblio come legittimo interesse della persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni che gli causa la pubblicazione reiterata di una notizia legittimamente pubblicata in passato: si dà ragione all’imprenditore siciliano. Ci dev’essere un interesse attuale a riportare un certo fatto: questo è il criterio di bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca. Il giornalista Gramellini ha una storia particolare: quando aveva pochi anni la mamma si lanciò dal balcone e si uccise, il padre non disse nulla al figlio e si inventò una scusa per cui lui non aveva mai saputo di come la donna fosse morta. Gramellini non seppe nulla fino a quando la Stampa non ha posto online l’archivio storico del giornale: lui fece una ricerca e trovò l’articolo che riportava il suicidio. Quindi è chiaro che se avesse fatto una ricerca cartacea difficilmente avrebbe trovato la cosa, mentre con gli archivi digitalizzati trovare qualcosa è molto più rapido: nasce il diritto all’oblio anche per le persone più semplici e ordinarie. Come funziona adesso il diritto all’oblio? Ora il diritto all’oblio deve assumere delle caratteristiche alla luce del fatto che oggi abbiamo degli strumenti con cui assumere con estrema facilità notizie del passato; mentre la nostra mente dimentica, gli strumenti che abbiamo non dimenticano. Noi nell’era digitale viviamo in un eterno presente, ossia perdiamo la prospettiva che un fatto sia avvenuto ieri o trent’anni fa: viene tutto trovato online allo stesso modo. Con riguardo alle notizie del terrorismo, queste non possono essere dimenticate perché non si tratta di reati comuni, fanno parte anche della nostra storia: ad esempio non ha diritto all’oblio un terrorista delle brigate rosse. Questa è la posizione che ha assunto il garante. Noi innanzitutto dobbiamo anche pensare che è necessario avere una persona che voglia essere dimenticata, quindi deve chiederlo oppure devono chiederlo dei parenti in suo nome: questo quindi toglie il problema del diritto all’oblio rispetto a tante persone, ad esempio serial killer ecc. Il discrimen, oltre all’avere una persona che chiede di essere dimenticata, è anche la richiesta di essere deindicizzato, quindi far sì che inserendo il nome di un criminale non esca sui motori di ricerca. La regola giuridica è contenuta nell’art. 17 del regolamento UE che canonizza il diritto all’oblio: l’interessato può avere la cancellazione dei dati se sussistono una serie di motivi ivi elencati. Il diritto quindi dall’origine giurisprudenziale oggi è canonizzato a livello normativo. Di recente sul diritto all’oblio si sono pronunciate le sezioni unite con sent. 19681/2019: il giudice di merito deve fare un bilanciamento d’interessi, deve vedere se c’è l’attualità della rievocazione del fatto e se il soggetto cui il fatto si riferisce rivesta un interesse pubblico per cui prevalga il diritto di cronaca; se invece la persona è totalmente anonima prevarrà il diritto alla riservatezza.

lunedì 11 novembre - prof. Manderieux IP for IT - Introduction to IP (intellectual property) in IT (information technology) Protecting expressions of ideas leads to copyright and protecting concepts leads to patents. Intellectual property protects human creativity, so for example we see intellectual property rights in our phones, clothes, our notes are protected by copyright. Intellectual property is a concept born in Italy, in the 6th century B. C. in Magna Graecia the king of Sibari made a law: he decides that the best delicatessen that create a new variety of food will obtain protection for one year, so nobody else can do the new dish except the one that has obtained the right. This was made to promote creativity in food, with a one year privilege. The second right which was created was born in the Roman Empire, with the “logo of Fendi”: a collective mark (trademark) in order to defend roman ceramics (forti). The roman ceramics needed in fact a protection from the Chinese ceramics. In 1474 the Republic of Venice creates a law that establishes the first patent law. The turks managed to take Constantinopolis and Venice was in a dangerous position and decides to promote creativity in various industries, for example bellic industries. Also, they wanted to attract immigration of skilled workers. In addition, the glass industry of Murano needs protection because is counter-fitted. At the end of Renaissance with the discovering of America in Europa France, England and Holland are the most powerful countries. At that time there is a technical innovation, Gutenberg invents a machine to print texts. In this way texts can be produced very easily and middle classes can have these materials: reading is now common. Law follows technology and society; so the first problem here is going to be censorship, the states start to write censorship laws, to control the contents and to control the machines (same nowadays). The second issue is that authors want to be free to use the machines, they are mostly middle class writers: they want rights and ask the king for them. They want to have some power, this starts in France and England: the first country to establish laws that protect copyright (diritto alla copia) was England. France has a different solution and decides to protect the author, that means author’s right: these are more sofisticated because it protects the writing of the author in itself. Now the two concepts are really close (author’s rights and copyright). The French king needed money and in order to give an author’s right he asks for money: you can publish only if you pay the tax. The French Revolution abolished all privileges, including royal privileges on copyright. The problem was that the publishers continued to publish massively and started to produce books that contained porn images. This was a problem: freedom was not made in order to have pornography. So, they made a law to control publishing, in order to keep the idea of creativity in a decent sense of the term: there were rights to protect human creativity as it was expressed, so not the idea but the expression. The French Revolution also establishes a modern patent law, with Napoleon the whole continent gets this patents and laws. At this very stage there is a form of unification, when the Napoleonic era ends the states keep the legislation and start to improve it: a new problem is faced, the Industrial Revolution. Now people and goods start to travel and ideas start to travel as well. Something brand new is created, the International Exhibition, the first one takes place in 1851 in London: you can see the power of the British Empire, the inventors show their inventions. The laws are territorial at this stage, but there are international exhibition: in 1873 in Vienna nobody wanted to buy a stand and come to show the inventions. The Austrian committee finds out that those who showed their inventions in the previous exhibition were copied, so no one wanted to participate anymore. So in 1883 is adopted the Paris Convention for the protection of Intellectual Property: by this convention the inventor from Treviso can ask for a patent which applies in Italy and he has 12 months to apply for a protection abroad. Most countries sign this treaty, which means that you can get international protection. Basically the big idea is to try to have a system which is internationalized very rapidly. Similarly, there are other problems which regard copyright. In the 19th century there is a growth in the population and Europeans start to emigrate, mostly to the U.S.: this is a major problem for authors. The U.S. has few universities and our European Countries has lots, and so there are also rights and laws. In the U.S. there is no protection like in Europe: those who are protected are the first to register the right. In Europe you are protected automatically in the moment you made the invention, in the U.S. you only have protection when you register. For example Manzoni writes a book protected by Italian law, a girl arrives to the U.S. with the book and thinks that the book should be translated, the publisher registers the book as his book

Patents There are two ways to protect innovation:

  • (^) copyright. This protects the expression of ideas. Copyright is not registered, and so it is harder to demonstrate for the owner.
  • (^) patents. This protects the industrial application of ideas. The industrial application of an idea is something stronger in the market place then the expression of ideas, therefore patents are registered. Patents transform knowledge into value, they are the key tools for the promotion of inventions and innovations. Example: is a cooking recipe protected by copyright? Yes, because it is the expression of an idea. I read a newspaper where there is an article with the same recipe: the expression of the idea is somehow different, so it does not violate the copyright of the first recipe. If you are a soup company, you do not claim copyrights because it is very hard to demonstrate, you prefer a patent that protects more the soup’s recipe. Patents are a tool which is easier to handle by companies. A patent is a property title granted by the state, it has some limits of public interests, like in any field of property law non material goods are subject to some public interest. For example a company can loose its patents for the medicines because there is an epidemy. The value of patents depends on the way they are granted and how they are enforced, so it depends on how the state acts and on how the justice functions. I get a patent to defend myself against other inventors, this is the main goal, but there are also several other goals:
  • companies have the interest to patent the employees’ inventions because they can change workplace and bring inventions to other companies.
  • another offensive strategy is to patent the inventions in order to get in big companies or sell it and make money (I make a medicine and get a job in a Bigpharma).
  • some people get patents and then wait for someone to violate it in order to sue him (Blackberry used a technology which looked like a patent and had to pay a lot of money, also because the sue was made after a big production of cellphones). Patents, because they are so convenient, tend to extend: there is an extension of patentable subject matters, for example software. 95% of the patents today are applied by nationals of developed countries and China, so there is an immense divide between developed countries and other countries. Even in Europe the statistics show a big difference between countries, for example Spain is half of Italy, which is half of France, which is 2/3 of Germany: there is a clear domination of German patents. The 5 criteria for patentability:
  1. the invention must be patentable, the law should allow patentability of that object. There are some fields that are not authorized, there are exceptions: in Italy and most EU countries human life, animals, plants, mathematical formulae, anything against public order and morality are not patentable. In addition, inventions that have interest in defense cannot be patentable, which means that in every patents office there is a small representation of the army that checks on that.
  2. industrially applicable, for example I cannot patent a painting because it cannot be reproduced identically. This criteria excludes artistic expressions from patentability.
  3. new (novel). Novelty is defined by a principle called “not-not-new”, you can only demonstrate the absence of not novelty.
  4. non-obvious (with an inventive step). This is a difficult criteria to explain and define, non-obvious can depend on the subject, for example maths is non-obvious for me. The non-obviousness is judged on the based on the knowledge of someone who has 3 years of post-lauream experience.
  5. the invention must be sufficiently disclosed in the patent application (Faustian pact). This requirement was created by the patent law of Austria and then all countries of the world followed it. The invention should be disclosed, so published by the state at least after 18 months of the registration. This happens because the others should be able to oppose the patent before it is granted, also the state does not work for free: it wants to create a market for knowledge and business. The work of the inventors should be defended and other inventors should concentrate on else. Inventors hate

disclosure, because they fear reverse engineering, so they try to explain as little as they can in the patent publication in order to not give all the information to the market. Each state is free to apply its rules on this, however European states are all members (48) of an organization, the European Patent Office (EPO). In these states the laws are all very similar, they have just few differences. The headquarter is in Munich, Germany, because this state is the one which has more patent power. The enforcement remains national but the EPO grants the best patents of the world. Contrary to our national states which have abandoned the duties in substantive examination, the EPO still does this. France was the first country to decide to abandon examination, so the 5 criteria: they just control part of the first criteria: this was a strategy because France lost the war due to the technical supremacy of Germany, so they thought that a state control in this field would take lots of money and energy. Italy followed the French system and most European countries did so, but some did not, for example Germany and UK still do the national examination. At first in Italy there was the SGDG: senza garanzia del governo, which meant that a patent is given by the state but there was no examination. The EPO covers this countries and makes the substantive examinations. Fundamentally, there are three ways to get a patent:

  • national patents. The European character evaporates once the patent passes the examination, and it leads a national life, so it can be invalidated by a national court.
  • regional systems. This patents are made by EPO and other systems
  • worldwide systems. The PCT is administered by WIPO and it permits to get patent applications, which will then become national or regional patents. The patent owner is its own policeman: there is no public prosecution in order to protect the right. In the field of litigation 90% of cases go to arbitration and for the 10% of cases which go to courts only some of them go to decision. The parties prefer arbitration because they want to arrange themselves, they are enemies in one field but get friends against other fields and courts. The lawyer here is not only a court litigator. mercoledì 13 novembre Copyright The main alternative to patents in the field of IT is copyright, which protects the expression of ideas and not the ideas themselves. No registration is needed, there should be some elements of fixation of the author’s right, so that the work that is protected has some elements of tangibility. There should be originality and the duration is very long: many countries, including the EU have extended the protection to 70 years after the author’s death (initially it is 50 years) and some countries give a protection for 99 years. Copyright gives a certain number of rights:
  • economic rights on the commercialization of the work.
  • moral rights. A moral right is connected to the author’s knowledge and creation, the moral right is a right that cannot be sold, unlike the copy of the work which is published. The moral right cannot be commercialized, if you are the author this remains your right until you die but even after your death: your children and nephews will keep this right. There are philosophical reasons above it. After a few generations the application of moral rights will be less strict, for example Wagner’s rights. An exemple: a French film maker had made a famous movie in black and white, a company, in order to show it on tv had the idea to color it and this gentleman decided that he did not want this, the tv producers colored the film without an autorization from him, so he sued them and he won because he had a moral right.
  • right of paternity. It is the right on what you have created.
  • right of integrity. It is the impossibility to change the work.
  • right to prevent copying and to authorize or not the dissemination to the public. The fact that there is no registration makes the copyright unstable, so it is difficult to prove: this is his enormous problem. Also, this is compensated by a long and cheap life: it does not have the costs of a patent for being granted and guaranteed.

which have economical interests; a research that does not produce enough to be copyrighted, for example local TV programs on the newspaper Adige. This is a creation with a leak of originality. In 1991 the EU decided that computer programs are protected by copyright law. In 2001 in order to permit the EU to join the internet treaties there was a large directive on the harmonization of certain aspects of copyright: there is a uniform regime but there are 24 exception that the states can choose to apply or not. So there is a harmonized legislation, but it is a very weak one. This led to another directive, the Digital Single Market Copyright Directive which was made by those who have created the directive on e-commerce. The issue is that the directive obeys to other logics, from the logics of copyright. The package which is more criticized is the balance between copyright protection of artists and other needs of the community: artt. 11 and 13 establish new rights for publishers. Art. 17 establishes a regime for exceptions and limitations which is very complex. Art. 11 “link tax”: if you establish a link you may be subject to costs to the original press publishers; this excludes press publications from individuals; big sites will have to pay for setting connections with another companies. For example Google give us free information but by doing this it kills small newspapers, so then it can give us just the information from the bigger newspapers: this is a problem to contrast. This is inspired on German and Spanish new neighbouring right, but the is no real success in these countries, and lasts for too long (20 years for media rights). Art. 13 “upload filter”: the directive offers some limitations that would permit freedom of press and there is a special regime for start-up publications. It has an unclear liability mechanism, based on ECD and E- commerce directive, that would push platforms and other sites to create automatic upload filters to avoid liability. The directive permits the EU to respect and sign the Marrakech Treaty for visually impaired; is also rules for out of commerce works, so it protects creations which are out of commerce and it improves the exceptions regime of ECD 2001. It uniformizes EU law in favor in some businesses, not big ones and not consumers, it may produce the same effect of the EU directive on patents. The Court of Justice will play a determinate role in interpreting and implementing these directives. giovedì 14 novembre - prof. Fisher Tuning a Copyright System How to adjust a copyright system? It needs to match the culture and the economic jurisdiction. The scope of a copyright system is much larger then we can realize, it covers a various list of elements (not only books, maps and charts). The copyright coverage is largely harmonized in the world, also thanks to the Bern convention. We discuss how to adjust copyright in order to cover all the forms of creativity, all these objects. There are some objectives that Fisher would identify as objectives of the copyright system:

  1. to provide authors and artists appropriate rewards and fair attribution for their creative works
  2. to foster the creation of socially beneficial intellectual products
  3. to make those products accessible to all people
  4. to ensure the preservation and integrity of the work of art
  5. to promote vibrant and diverse culture, an informed and well educated citizenry, and a healthy democracy One of the challenges that occurs arises out of tensions within this set of objectives, specifically the goals n. 1, 2 and 4 are in favor in expansion of copyright entitlements, and the others are in favor of contracting it. Tools for reconciling the competing values:
  • (^) “singing rules”. This happens by making the objectives of the system explicit; this requires the judges when interpreting to arrive to strive to advance the objective.
  • (^) expand subject matter coverage only when necessary. For example instructions for a set of yoga exercises (poses, temperature etc.) succeeded in having its own copyright. Another example is regard

jokes, it is less clear here if there should be a copyright protection; probably it should not be because usually people who steal jokes are going to face a social consequence, social shaming, so there is no need. Another example involves fashion, which is not protected by copyright in the U.S. but it is covered by copyright in Europe, especially Italy and France. Ironically copyright protection could be dangerous for designers, because they get fame and their creations are admired more when their creations get copied and a large public has access to them. That is the reason why many designers do not ask for copyright.

  • (^) substantive definition of originality. There are many possible meanings of originality, linked to some elements (independence, labour, skill, choice, self-expression and novelty), in the U.S. the originality has to be made with independence, choice and self-expression. Fisher would define a work original “if and only if the overall impression that the work at issue produces on a reasonable person differs from the overall impression produced on such a person by any other single work that had been publicly available prior to the creation of the work of issue”. For example, a student’s resumee is not original, “Gone with the wind” is original.
  • (^) idea/expression distinction. Every jurisdiction in the world extends copyright to expression and not to the idea itself, but the interpretation can be expanded to: merger doctrine, scenes a faire doctrine…
  • (^) opt-in system. In some jurisdictions, including the U.S., copyright was a opt-in system: after the creation of the work, at the moment of publication the author had to claim copyright by affixing on his work some marks and this lasted only for 28 years and then had to be rinnovate. This was made only by a tiny percentage of authors in the ’50, so the majority of publication fell in the public domain. In the current regime copyright protection attaches to the moment of creation and publication has no impact on it. It is possible to opt out of this regime, for example if you want to dedicate your work to the public domain. Another system to opt in is given by an orphan work, a work whose parents are unknown: it is very current now because of the absence of a registration system, for example if I find a photo on the internet there could be no way to identify its author.
  • (^) stop extending duration. It serves no economic or cultural function to move the boundaries. The minimum given by the Bern Convention is life + 50 years, and this applies mostly in African countries, in the U.S. and in Europe it is mostly life + 70 years.
  • (^) generous set of exclusive rights. The exclusive rights should include: reproduction, modification, distribution, public performance, availability to public, public display, attribution and (moral) integrity. Fisher suggests some exceptions and limitation, for example: parody, informatory purpose, connection with nonprofit educational activities… This is the famous fair use doctrine.
  • (^) properly tuned safe harbors for OSPs. This is controversial because there are a lot of unauthorized copies in the OSPs, which claim to provide a platform and the responsibility is of the people who publish. OSPs may choose between two options: the first one provides the duty to adopt commercially reasonable filtering systems and ensure that those systems reflect exceptions and limitations; the second one provides to pay a levy to support artists.
  • (^) National exhaustion. This relates to the technical question to when the copyright protection evaporates, and this is a domestic question because it relates to the jurisdiction. For example a thai student used to buy books in Thailand (at a lower price) and sell them in the U.S., surprisingly the court did not condemn this because it was said that the U.S. has translated from a rule of national exhaustion to international exhaustion. This was awful for thai students because as a result the prices rise not only in the U.S. but also in Thailand: this country should have laws of national exhaustion in order to protect this from happening again.
  • (^) use alternative compensation systems. For example subscription streaming. Fisher recommends: tax ISPs or Internet subscriptions; count the relative frequency with which each recording is watched or listened to; distribute revenues - either according to popularity or adjusted to promote culture; legalize online distribution of published sound recordings and films. lunedì 18 novembre Software patents and copyright for software licensing We will study the innovations issues in the software sector.

The main alternative to patents is copyright. National laws establish the national copyright landscape, but there are many international treaties. Pro patent arguments:

  1. patent protection for CIIs (computer implemented inventions), this is possible in many countries.
  2. necessary to provide optimal incentives for development of new software ideas.
  3. necessary to enable firms to raise funds to commercialize innovations. It is better to have a patent to raise funds than a copyright because the protection is stronger.
  4. publication requirement. As patents are public this avoids to repeat the same inventions.
  5. accelerates progress and reduces redundant R&D. Anti patent arguments:
  6. copyright protects software (cf. treaties)
  7. opportunities to sell software-related services
  8. software patents benefit large firms and disadvantage SMEs
  9. high costs
  10. cross licensing
  11. barrier for new players, connected to costs
  12. for small firms patents and R&D are substitutes, not complements. The small firm should decide to patent or to make research.
  13. patents create impediments to cumulative innovation There is a huge difference between U.S. and Europe, because the U.S. has accepted since a case in 1997 (State Street) software patents. It was decided that everything under the sun that is made by a man “useful, concrete, and tangible result” can be patented. It did not say more on industrial applicability, one of the five criteria: the U.S. says that this is enough to grant a patent. In another case, the Bilski one, the U.S. decided that can be patentable what is the result of machine or transformation, so it cannot be patentable the way you put tables and chairs in a bank or gym moves. Transformation is a very wide element, so there is still a big window open. In the U.S. the patentable subject matter has extended to business methods. How to fight the negative aspects of U.S. approach? Other countries push the U.S. to follow their 4 lines: I. tighten the non-obviousness standard. II. tighten the disclosure requirement on how the transformation is made. III. increase opportunities for third-party challenges, so that third-parties can criticize patent applications. IV. safe harbor for copying programs to extent necessary to achieve interoperability. A safe harbor is used in many fields, for example in taxes, it establishes a field in which you cannot have violations. For example duty free is a kind of safe harbor. In Europe we apply a completely different regime, it is important to remember that we do not have a EU patent office, but a European Patent Office. The European patent regime is governed by the European Patent Convention and is thought to support innovation, competitiveness and economic growth across Europe. The Convention has statutory exclusion of software patentability; art. 52 EPC expressly says that programs for computers are not regarded as inventions (par. 2), also it says that patentability is excluded to an extent in which patent relates to such subject-matter of activities as such. So a software is not patentable only if it is as such, otherwise it can be patentable. For example if I invent a software with technical use it can be patented, like a software who reads the ECG results. The technical character is cautiously reviewed, in the assessment of inventive step only technical features are considered, and non technical elements are not. The EPO ranks show a high refusal ration and a high withdrawal ratio induced by examiners’ work, for example if it is unlikely that I can get a patent I could withdraw and prefer to keep it as a industrial secret. Basically the protection for software by patent in Europe is more difficult. The patent life is short and expensive, this is the best solution only if you have a very strong software invention. The software lasts only some years, you get the patent only after at least 3 years, so this operation is expensive and sometime it is not recommendable. Also, it has some pros, for example the

fact that once you get the patent it protects the invention since day 1, so you can sue someone who illegally used the invention even before getting the patent but after filing for it. Companies drop patents in the field of software as soon as they do not need them anymore. Patents can be licensed in two ways: A. compulsory licenses. There are two types of them, one is regard to essential patents. For example my patent can become a standard so that anybody needs it and uses it, this can be negative for me because I do not get to sell it and I lose my power on it but it can also be positive because I still get a small royalty from everybody and it makes me famous. B. voluntary licenses mercoledì 20 novembre L’evoluzione del concetto di documento e di sottoscrizione Cominciamo da un caso: dalla relazione di Renzo e Lucia nasce Bortolo, Renzo versa a Lucia 250€ al mese per il mantenimento del figlio, Lucia chiede di versare il 50% della retta dell’asilo, Renzo con 3 SMS acconsente ma poi non adempie, Lucia propone ricorso per decreto ingiuntivo. Renzo si difende sostenendo che gli SMS non hanno alcun valore giuridico perché privi di sottoscrizione, a tacere del fatto che nessuna certezza poteva esistere circa la loro provenienza. Quid iuris? Dobbiamo cercare di capire qual è il problema giuridico, qui si tratta di capire se l’SMS possa essere un presupposto valido, un documento giuridico atto ad ottenere un decreto ingiuntivo. Altro problema è poi quello riguardante la sottoscrizione, che è dubbia nel caso dell’SMS. L’SMS è uno strumento immateriale che non era presente nel momento in cui è stato pensato il decreto ingiuntivo; siamo nel mondo digitale e dobbiamo capire se l’SMS corrisponda ad un documento, anche se immateriale. Il secondo aspetto è capire il modo in cui possiamo imputare giuridicamente l’attività che viene compiuta attraverso questi materiali. Fino a qualche anno fa la tecnologia a disposizione era appunto la carta e la penna, oggi abbiamo una nuova tecnologia. In che modo questa nuova tecnologia è in grado di raggiungere gli stessi obiettivi che prima erano garantiti dalla carta e dalla penna? L’attività di documentazione in un ordinamento giuridico è importante perché si chiede che alcuni fatti e alcune attività acquisiscano rilevanza. Ad esempio in una dichiarazione contrattuale è importante sapere da chi proviene, qual è il contenuto della volontà. L’altra cosa che la carta assicura è la stabilità del messaggio, che dura molto più a lungo degli strumenti informatici non subendo il cambio di formati. Come facciamo ad attribuire rilevanza a queste attività? Attraverso il documento, la legge ci impone di redigere per iscritto alcuni negozi giuridici particolarmente importanti ex art. 1350 c.c. e poi ex art. 1325 si ha nullità di tali atti se non redatti per iscritto. L’ordinamento vuole che ci sia una rappresentazione stabile nel tempo di determinate attività giuridiche. I principali tipi di documento riconosciuti nel nostro ordinamento: A. atto pubblico (art. 2699 c.c.), redatto con le richieste formalità da notaio o pubblico ufficiale che ne attribuisce pubblica fede. L’effetto giuridico di tale atto, che è solenne per eccellenza, è di fare piena prova (art. 2700 c.c.) fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale nonché delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta compiute davanti a sé. L’atto fa piena prova del fatto che la redazione è avvenuta davanti al pubblico ufficiale, di ciò che viene detto e delle attività compiute in sua presenza. L’atto quindi prova quanto detto e fatto, non la veridicità delle dichiarazioni stesse. B. scrittura privata (art. 2702 c.c.), che fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta non la disconosce. Quindi la scrittura privata fa fede del fatto che l’atto è stato sottoscritto da una certa persona, ha valore meno forte dell’atto pubblico. Gli obiettivi dell’ordinamento pubblico fino ad oggi sono stati garantiti dalla carta, che garantisce la stabilità, l’identificabilità ecc. Con il cambio di tecnologia queste stesse finalità adesso possono essere raggiunte dagli strumenti informatici. La dottrina tradizionale ci insegna che il documento cartaceo è formato da una parte materiale, il pezzo di carta segnato dalla penna e da una parte immateriale, il pensiero che viene consegnato al foglio. Nel tempo la dottrina giuridica si è “divertita” a dare delle