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DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA, Appunti di Diritto informatico

Riassunto di diritto dell'informazione e dell'informatica

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 03/05/2018

CarmenMucca_
CarmenMucca_ 🇮🇹

4.3

(33)

22 documenti

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PREMESSE
Decreto Legge e Decreto Legislativo sono due atti aventi forza di legge che, a differenza delle leggi ordinarie
emanate dal parlamento, vengono emanate dal Governo nonostante esso abbia potere esecutivo.
Il Decreto Legge (d.L.) è disciplinato dall’art. 77 Cost. e deve obbligatoriamente essere presentato lo
stesso giorno al Parlamento e approvato e convertito in legge entro 60 giorni.
Il Decreto Legislativo (d.lgs.) è disciplinato dall’art. 76 Cost. e necessita di delega dal Parlamento, in
quanto quest’ultimo chiede al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente
complesse e articolate, come Testi Unici o Codici, che se sottoposte al procedimento ordinario di
formazione delle leggi causerebbero ritardi e rallentamenti nei lavori parlamentari.
Art. 2 Cost -> La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo […]
Principio personalista: non la persona in funzione dello Stato, ma lo Stato in funzione della persona.
Principio pluralista: persona all’interno delle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità.
Art. 3 Cost -> Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge […]
Principio di eguaglianza: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che la limitano.
Principio di ragionevolezza: il legislatore deve rispettare questo principio nei trattamenti.
Art. 13 Cost -> La libertà personale è inviolabile. Dimensione fisica. *
Art. 14 Cost -> Libertà di domicilio. Dimensione spaziale. *
BILANCIAMENTO DEI DIRITTI
Non esiste una gerarchia tra diritti, perché nessun diritto è in sé assoluto o illimitato e incontra limiti in altri
diritti costituzionalmente protetti. Quindi, l’esercizio di un diritto non può impedire l’esercizio di un altro.
La Corte Costituzionale controlla la legittimità delle scelte eseguite dal legislatore nel rispetto di questo.
Il diritto dell’informazione è di matrice giurisprudenziale, poiché è stata la Corte Costituzione che con
numerose importanti sentenze a disciplinare i vari profili del diritto di cronaca/satira/critica e così via,
prestando principalmente attenzione al bilanciamento degli art. 21 e 15.
Art. 21 -> Comunicazione pubblica.
Profilo attivo = diritto di esprimersi, comunicare, informare
Profilo negativo = diritto al silenzio
Profilo passivo = diritto di essere informati
Corollari = diritto di cronaca, satira, critica e pluralismo dell’informazione
Carenze e omissioni:
Disciplina solo la stampa
No ruolo attivo dello Stato
Valorizza solo aspetto negativo
No riferimenti al pluralismo dell’informazione e al profilo passivo.
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PREMESSE

Decreto Legge e Decreto Legislativo sono due atti aventi forza di legge che, a differenza delle leggi ordinarie emanate dal parlamento, vengono emanate dal Governo nonostante esso abbia potere esecutivo.

  • Il Decreto Legge ( d.L .) è disciplinato dall’art. 77 Cost. e deve obbligatoriamente essere presentato lo stesso giorno al Parlamento e approvato e convertito in legge entro 60 giorni.
  • Il Decreto Legislativo ( d.lgs .) è disciplinato dall’art. 76 Cost. e necessita di delega dal Parlamento, in quanto quest’ultimo chiede al Governo di emanare leggi riguardanti discipline particolarmente complesse e articolate, come Testi Unici o Codici, che se sottoposte al procedimento ordinario di formazione delle leggi causerebbero ritardi e rallentamenti nei lavori parlamentari.

Art. 2 Cost -> La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo […]

  • Principio personalista: non la persona in funzione dello Stato, ma lo Stato in funzione della persona.
  • Principio pluralista: persona all’interno delle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità.

Art. 3 Cost -> Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge […]

  • Principio di eguaglianza: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che la limitano.
  • Principio di ragionevolezza: il legislatore deve rispettare questo principio nei trattamenti.

Art. 13 Cost -> La libertà personale è inviolabile. Dimensione fisica. * Art. 14 Cost -> Libertà di domicilio. Dimensione spaziale. *

BILANCIAMENTO DEI DIRITTI

Non esiste una gerarchia tra diritti, perché nessun diritto è in sé assoluto o illimitato e incontra limiti in altri diritti costituzionalmente protetti. Quindi, l’esercizio di un diritto non può impedire l’esercizio di un altro. La Corte Costituzionale controlla la legittimità delle scelte eseguite dal legislatore nel rispetto di questo. Il diritto dell’informazione è di matrice giurisprudenziale, poiché è stata la Corte Costituzione che con numerose importanti sentenze a disciplinare i vari profili del diritto di cronaca/satira/critica e così via, prestando principalmente attenzione al bilanciamento degli art. 21 e 15.

Art. 21 -> Comunicazione pubblica.

Profilo attivo = diritto di esprimersi, comunicare, informare Profilo negativo = diritto al silenzio Profilo passivo = diritto di essere informati Corollari = diritto di cronaca, satira, critica e pluralismo dell’informazione

Carenze e omissioni:

  • (^) Disciplina solo la stampa
  • No ruolo attivo dello Stato
  • Valorizza solo aspetto negativo
  • No riferimenti al pluralismo dell’informazione e al profilo passivo.

Manca la percezione del nesso tra informazione e democrazia, molto importante per permettere al popolo di intraprendere in modo consapevole le scelte legate all’esercizio della propria sovranità. L’art. 21 non menziona esplicitamente la parola “informazione” in alcun modo, ma tutti gli interpreti sono d’accordo ad includere questo concetto nella libertà di ESPRESSIONE. Integrazione con art. 10 CEDU (1950) e art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’UE (2000). Quindi -> tutela costituzionale del diritto di cronaca.

Limiti espresso e impliciti:

  • Buon costume. Sentenza 191/1970 -> il costume varia secondo le condizioni storiche e culturali.

Nozione di BC legata al senso del pudore, a sua volta disciplinato dagli art. 528 e 529 che considerano “osceno” tutto ciò che offende il pudore (no arte e scienza art. 33 Cost.).

  • Onore e reputazione. Se violati, danno luogo rispettivamente ai reati di ingiuria (art. 594 c.p. ABOLITO) e diffamazione (art. 595 c.p. e art. 596 bis c.p. diffamazione a mezzo stampa).
  • Limite della riservatezza e tutela della privacy.
  • Segreto investigativo sugli atti processuali per il regolare funzionamento della giustizia.
  • Segreto di Stato L. 187/2007 -> garantisce la sicurezza dello Stato stesso e consiste nell’evitare che a causa della diffusione di alcune notizie, possano recarsi danni al funzionamento della Repubblica.

Art. 15 -> Comunicazione interpersonale.

Profilo attivo = diritto di comunicare Profilo negativo = diritto di non comunicare Profilo passivo = diritto di ricevere comunicazioni Corollario = riservatezza

*E’ collegato agli articoli precedenti ma c’è una differenza importante: NON SONO CONSENTITE NEMMENO IN CASI URGENTI RESTRIZIONI IN VIA D’URGENZA DA PARTE DI AUTORITA’ PUBBLICHE DIVERSE DA QUELLA GIUDIZIARIA. SERVE SEMPRE L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE PER LA VIOLAZIONE DI QUESTA LIBERTA’.

L’art. 15 tutela il diritto di corrispondere con altri soggetti senza interruzioni, con la pretesa che soggetti diversi dai destinatari determinati non vengano a conoscenza del contenuto di tale corrispondenza. La segretezza riguarda sia il mittente sia il destinatario e dei contenuti e deve essere tutelata a prescindere dell’effettiva idoneità del mezzo tecnico a garantirla. Il requisito della segretezza è collegato alle intenzioni del mittente. Si deducono due elementi costitutivi della libertà di corrispondenza:

  • (^) Determinatezza dei destinatari – elemento obbiettivo
  • Animus del mittente – elemento soggettivo

Differenze con l’art.21 Cost:

  • Concetto di “destinatario” contro al concetto di “pluralità di soggetti”
  • Attualità della corrispondenza – comunicazione temporalmente circoscritta

Forma di cronaca che presenta dubbi di compatibilità con il requisito dell’interesse pubblico. Bisogna considerare anche l’art. 97 della L. 633/1941 sul Diritto d’autore -> Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà. Concetto di “luogo pubblico” e di consenso implicito. In caso contrario si parla di apprensione attiva, comportamento simile all’interferenza illecita nella vita privata, regolato dall’art. 615 bis c.p. (caso Gruber).

DIRITTO D’AUTORE

Tutela della proprietà intellettuale. Due modelli:

  • Copyright anglosassone : nasce con il deposito dell’opera all’Ufficio Copyright; prevede un sistema di licenze obbligatorie e tutela solo le opere pubblicate.
  • Diritto d’autore di matrice francese : si acquisisce con la semplice creazione dell’opera, espressione del lavoro intellettuale, senza che sia necessario alcun deposito formale dell’opera; non prevede licenze obbligatorie e tutela anche il diritto morale dell’autore.

Le differenze tra i due modelli vanno sempre più assottigliandosi, soprattutto in seguito alla ratifica di una serie di trattati internazionali confluiti poi nella Convenzione di Berna, con l’intento di uniformare la tutela del diritto d’autore nei diversi Paesi. Nel sistema italiano, il diritto d’autore non è espressamente tutelato in Costituzione ma trova il suo fondamento nella L. 633/1941 -> Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono* alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Con la Convenzione di Berna si aggiungono anche i software e le banche dati. Per avere una tutela da parte di questa legge occorre:

  • Carattere creativo dell’opera
  • Concretezza dell’espressione
  • (^) Appartenenza ad un settore*

*Accanto a queste categorie ci sono anche alcuni diritti connessi che anche se difettano di creatività, sono tutelati dalla stessa legge (interpreti, attori, produttori di fonogrammi e cinematografici). sono nati dopo le invenzioni del disco, della radiodiffusione e della cinematografia, che hanno provocato il sorgere di nuovi interessi giuridici legati al diritto d'autore e sono stati in seguito riconosciuti dall'ordinamento giuridico. Distinguiamo: diritto morale d’autore, incedibile e di durata illimitata (ereditario) DA diritto patrimoniale d’autore, cedibile a terzi con contratto di edizione – dura 70 anni dalla morte dell’autore poi diventa di pubblico dominio. La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) si occupa di svolgere attività di intermediazione ed esercizio dei diritti degli autori, concedendo licenze ed autorizzazioni per l’utilizzo di opere tutelate e ripartendo i profitti. Contrassegna le opere a stampa e fonovideografiche destinate alla commercializzazione con il “bollino SIAE”; nel 2007 la Corte di Giustizia ritiene che le norme sul contrassegno non sono applicabili ai prodotti della società dell’informazione.

Normativa europea:

Direttiva 2001/29/CE (SocInfo) -> si occupa della gestione degli aspetti del diritto d’autore/diritti connessi nell’ambito della società dell’informazione.

Direttiva 2011/77 -> estende il diritto patrimoniale di 70 anni anche ai diritti connessi.

Direttiva 2014/26 (Barnier) -> sulla la gestione collettiva dei diritti d’autore e la concessione di licenze multimediali per i diritti su opere musicali per l’uso online. Nel 2017 in Italia viene attuata questa direttiva quindi la gestione collettiva viene affidata a diverse entità (tipo Soundreef) ma ne riscuote solo la SIAE.

DIRITTO DI CRONACA

Si differenzia dalle altre forme d’espressione perché è la narrazione di un fatto, che si rivolge alla collettività in modo indiscriminato. La sua funzione si rispecchia in quello che è il profilo passivo dell’art. 21, ovvero il diritto ad essere informati, consentendo al popolo di esercitare la sovranità in modo consapevole (funzione elevata) e soddisfando la curiosità del popolo su personaggi famosi (funzione meno elevata).

Gode di tutela rafforzata, ma non assoluta. BILANCIAMENTO -> Tra diritti della personalità quali onore e reputazione e il diritto di cronaca, è il secondo a prevalere perché tutela il supremo interesse della collettività ad un’ informazione consapevole. Il primo soccombe di fronte all’esigenza informativa.

Rischio? REATO DI DIFFAMAZIONE (art. 595 c.p.) -> Si configura quando una persona offende onore e reputazione altrui alle seguenti condizioni:

  • Offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile
  • Comunicazione a più persone di tale messaggio
  • Volontà di usare espressioni offensive

Per contro, secondo l’art. 51 del c.p., L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO O L’ADEMPIMENTO DI UN DOVERE IMPOSTO DA UNA NORMA GIURIDICA O DA UN ORDINE LEGITTIMO DELLA PUBBLICA AUTORIA’ ESCLUDE LA PUNIBILITA’ = l’esercizio del diritto di cronaca (anche satira e critica) esclude che il reato sia punibile.

La giurisprudenza ha stabilito le condizioni secondo cui tale diritto è scriminante rispetto ai reati di ingiuria e diffamazione attraverso la Sentenza Decalogo del giornalista del 1984 :

  1. Verità dei fatti. Oggettiva e putativa se il giornalista aveva precedentemente svolto un serio e diligente lavoro di verifica. Ciò che viene tratto da una fonte ufficiale è vero per antonomasia.
  2. Interesse pubblico. Scopo di informare la collettività. Nel caso dei personaggi pubblici, non è l’evento in sé a fare notizia, ma proprio il riferirsi al personaggio stesso.
  3. Continenza verbale e formale. Chiarezza nell’esposizione del giornalista. La violazione di questo requisito può essere diretta o indiretta, attraverso l’uso di varie tattiche (sottinteso sapiente, accostamenti suggestionanti, insinuazioni, tono sproporzionalmente scandalizzato).

INTERVISTA DIFFAMATORIA

Nello svolgimento di un’intervista può capitare che il giornalista riporti dichiarazioni altrui, che possono rivelarsi diffamatorie se l’intervistato attribuisce a un terzo soggetto fatti o comportamenti che rendono quest’ultimo in cattiva luce agli occhi del pubblico. Il giornalista ne risponde oppure no? Due movimenti:

  • Restrittivo. Risponde a titolo di concorso nel reato – giornalista come agente provocatore.

SATIRA

E’ un genere molto antico che nasce nell’antica Grecia con l’obbiettivo di mettere in evidenza in modo caricaturale i difetti dei personaggi pubblici. Anche il diritto di satira incontra dei limiti:

  • Limite esterno. Non equivale a diritto di libero insulto.
  • Verità dei fatti. Non è richiesto il rispetto di questo requisito ma necessita di un aggancio all’attualità. La satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto, QUINDI INTERVIENE SU FATTI GIA’ ACQUISITI NELLA DIMENSIONE PUBBLICA, TEORICAMENTE IDENTIFICATI COME VERI. La vignetta non può comunque superare il rispetto dei valori fondamentali [...].
  • Interesse pubblico. Criterio della notorietà / criterio della coerenza causale con la dimensione pubblica. La satire agisce sulla dimensione pubblica acquisita da un personaggio, a prescindere dalla sua corrispondenza con la dimensione reale. Se la satire colpisce frammenti di questa dimensione pubblica percepita come un contenitore è lecita, altrimenti no.
  • Continenza verbale e formale. Il linguaggio è spesso pesante e volgare, legato alla funzione della satira stessa. Comunque non può ledere la dignità del soggetto.

Nel caso di satira informativa valgono i requisiti del diritto di cronaca (caso Forattini).

L’ORDINE E L’ALBO DEI GIORNALISTI

I giornalisti sono i soggetti maggiormente influenzati dalle problematiche della comunicazione. Esercitano un diritto costituzionale (cronaca/satira/critica) e sono quindi tutelati.

1925 -> Regime fascista – istituzione di un Albo dei giornalisti – finalità di esercitare un rigido controllo. Per esercitare la professione bisognava essere iscritti all’Albo e gli Albi dovevano essere tenuti da Ordini provinciali. L’anno dopo la tenuta dell’Albo è affidata al sindacato nazionale fascista dei giornalisti , articolato in un direttorio nazionale + 11 sindacati regionali al cui interno il governo nominava un comitato di 5 membri di nomina ministeriale. Contro le decisioni del comitato non era possibile un ricorso giurisdizionale, ma solo un ricordo alla commissione superiore per la stampa. L’Albo era composto da tre elenchi:

  • Professionisti (esercizio esclusivo da almeno 18 mesi)
  • Praticanti (esercizio esclusivo meno di 18 mesi o minori 21 anni)
  • Pubblicisti (esercizio non esclusivo)

Per iscriversi era necessario non aver ricevuto condanne a pena detentiva superiore a 5 anni e non aver svolto attività antinazionale + una buona condotta politica attestata dal Prefetto.

1944 -> Dopo il fascismo – il sistema dell’Albo rimane – per garantire l’indipendenza dei giornalisti cambia la gestione, che viene affidata ad una Commissione unica con sede a Roma , con membri nominati dal Ministro di grazia e giustizia, previo parere del sottosegretario e federazione nazionale per la stampa.

L. 69/1963 -> Riforma dell’Ordinamento della professione di giornalista – ripropone il sistema fascista con alcune modifiche – l’iscrizione all’Albo resta obbligatoria, ma la sua tenuta è affidata ad un nuovo Ordine pubblico dei giornalisti, articolato in un Consiglio nazionale e Consigli regionali che si occupano della tenuta e delle sanzioni disciplinari qualora gli iscritti violassero le norme deontologiche (avvertimento,

censura, sospensione, radiazione). Il processo disciplinare può essere avviato dal Consiglio o dal PG. A differenza del periodo fascista, ai giornalisti sono offerte maggiori possibilità di ricorso: contro le decisioni del Consiglio Regionale è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale e poi all’autorità giudiziaria.

Cambiano anche le condizioni d’iscrizione: occorre essere cittadini italiani o comunitari ed è previsto un esame di idoneità professionale solo per i professionisti. Viene eliminato l’elenco dei praticanti (non fanno più parte dell’Ordine ma svolgono attività presso un quotidiano o presso il servizio di radioTV e devono rispettare comunque le regole deontologiche). I nuovi elenchi sono:

  • Professionisti (almeno 21 anni e tirocinio professionale di almeno 18 mesi)
  • Pubblicisti (almeno 2 anni di professione in modo non esclusivo ma retribuito)

Atipicità dell’Ordine dei giornalisti e dubbi sulla sua costituzionalità -> Viene respinta dalla Corte perché l’art. 21 sarebbe violato se la possibilità di scrivere sui giornali fosse concessa solo agli iscritti all’Albo; non è così perché tutti possono farlo, anche se non a titolo professionale come coloro che sono iscritti. Inoltre i poteri disciplinari conferiti ai Consigli non compromettono la libertà degli iscritti, poiché:

  • Il Consiglio ha una struttura democratica
  • E’ possibile fare ricorso come spiegato prima

DIRITTI E DOVERI DEL GIORNALISTA

Secondo la L. 69/1963 :

  • Diritto e libertà d’informazione e di critica rispettando i limiti della legge.
  • Dovere di rettifica delle notizie inesatte (verità putativa).
  • Dovere di rispetto del segreto professionale (limite art.21).
  • (^) Dovere di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e fiducia con la stampa.

Nel corso degli anni sono cambiati diversi codici deontologici. Per l’esigenza di armonizzare i precedenti codici e per consentire una maggiore chiarezza di interpretazione ed applicazione delle normale, nel 2016 il Consiglio Nazionale raccoglie i contenuti e approva il Testo Unico dei doveri del giornalista :

  • Difende il diritto di informazione e la libertà di opinione di ogni persona, in quanto si comporta da tramite per la collettività. Ricerca, raccoglie, elabora e diffonde informazioni rispettando i tre requisiti della Sentenza Decalogo del 1984.
  • Rispetta i diritti fondamentali delle persone osservando le norme di legge che li tutelano.
  • Tutela e promuove il lavoro giornalistico e la solidarietà tra colleghi (no conflitti).
  • Accetta indicazioni e direttive solo dalle gerarchi redazionali.
  • (^) Non cede a corruzioni che possano macchiare la sua credibilità.
  • Osserva le norme del TU e applica i principi deontologici nell’uso di tutti gli strumenti di comunicazione, inclusi i social network.
  • Aggiornamento professionale continuo.

Con la crisi del 1993-1994 dilaga un forte disorientamento nei cittadini, che necessitano di una nuova e più trasparente regolamentazione della campagna elettorale…

… di questo si occuperà la L. 515/1993 -> Disciplina delle campagne elettorali […]

Disciplina la comunicazione politica solo nel periodo elettorale e affida importanti funzioni alla Vigilanza RAI:

  • Stessi spazi di propaganda
  • Parità di trattamento
    • Numerosi divieti

Per molti anni c’è stato un notevole disordine ed un conseguente conflitto d’interessi. L. 28/2002 -> Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali , poi integrata dalla L. 313/2003 -> Legge sulla par condicio = DISCIPLINE ATTUALMENTE VIGENTI.

Viene disciplinato anche il periodo esterno alla campagna elettorale vera e propria; anche quando non si è in periodo di elezioni, le emittenti che trasmettono in chiaro devono offrire programmi di comunicazione politica, offrendo parità di condizioni a tutti. Divieto di rendere pubblici i risultati dei sondaggi nei 15 giorni antecedenti le votazioni. La comunicazione politica deve svolgersi secondo modi stabiliti che tendano al confronto e i conduttori devono essere imparziali. La Rai deve offrire degli spazi gratuiti per messaggi politici autogestiti (MPA) della durata di 1/3 minuti per la TV e 30/90 secondi per la radio. Prevedeva altri spazi gratuiti che poi sono stati aboliti da Berlusconi nel 2003.

I limiti di queste due leggi sono fatti rispettare da:

  • Commissione di Vigilanza RAI, per il servizio pubblico.
  • (^) Agcom, per il servizio privato.

Codice di Autoregolamentazione (2003) -> Disciplina della comunicazione politica sulle emittenti locali. Effettive parità di condizioni tra soggetti competitori, sia nel periodo elettorale (garanzia del pluralismo) sia nel periodo non elettorale (MPA gratuiti o a pagamento ma con parità di costi e obbligo di specificarlo). La disciplina è stata scarsamente rispettata e l’Agcom è stata più volte obbligata ad intervenire. OGGI MANCA UNA DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE POLITICA TRAMITE INTERNET!

LA RADIOTELEVISIONE

Storia molto complessa e travagliata a partire dai primi anni del ‘900. Da sempre il mezzo radiotelevisivo è stato ritenuto fondamentale dal potere politico per il raggiungimento di determinati obbiettivi. Questo ha causato conflitti e continui cambiamenti. La storia della radiotelevisione è in breve la storia di un passaggio da un monopolio statale ad un sistema in cui convivono pubblico e privato. Privatizzazione molto forte. Evoluzione della modalità di trasmissione: analogica - via cavo - via satellite - digitale. L’assenza di una disciplina costituzionale, ha portato la Corte ad intervenire con tantissime Sentenze.

TIMELINE

  • Dall’EIAR alla RAI. Nel 1910 lo Stato ha il monopolio degli impianti radiotelegrafici e radioelettrici, ma può rilasciare concessioni. Ne 1927 con una legislazione fascista viene istituito l’EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche) SPA a capitale pubblico, controllato dal Governo. Il monopolio dello Stato viene ribadito anche dal nuovo Codice Postale 1936. Nel 1938 viene introdotto il pagamento del canone di abbonamento. Nel 1952 l’EIAR diventa RAI (Radio Audizioni Italiane) SPA totalmente pubblica e due anni dopo iniziano le trasmissioni.
  • Dagli anni ’60 agli anni’80. Dubbi sulla costituzionalità del monopolio statale; la Corte rigetta la questione affermando che lo Stato esercita questi servizi in modo imparziale ed obbiettivo. Primo vero intervento sulla radiotelevisione nel 1974 con due Sentenze (225 -> coinvolgimento del parlamento / 226 -> incostituzionalità del monopolio statale sulle reti televisive locali via cavo). Il parlamento interviene per la prima volta con la L. 103/1975 -> tre eccezioni al monopolio: cavo locale, filodiffusione, programmi stranieri. L’intervento del legislatore non si verifica e si sviluppa una sorta di far west dell’etere. L. 10/1985 -> prevede un piano nazionale di assegnazione delle frequenze; non si riesce ad attuare. In questo periodo di confusione, chi aveva maggiori possibilità economiche era stato in grado di avanzare, dato che non esistevano norme antitrust ed era facile violare il pluralismo. La Corte salva l’ultima legge in modo provvisorio, in attesa di una riforma che rispetti il pluralismo (esterno, interno e diversificato) e fornisca una disciplina antitrust.

Legge Mammì 223/

Sistema misto di concezioni nazionali (pubbliche e private). Legge che cristallizza l’esistente duopolio. Il numero massimo di reti nazionali è 12 (3 pubbliche e 9 private). Adotta finalmente misure antitrust :

  • Un soggetto non può detenere più del 25% delle reti nazionali (non più di 3) e più del 20% delle risorse complessive del sistema, compresa la pubblicità
  • (^) Divieto di incroci tra Tv, stampa e concessionarie di pubblicità
  • Viene istituito il *Garante per l’editoria e la radiodiffusione per vigilare su questo

Molto lenta nell’applicazione dei piani previsti per la ripartizione delle frequenze (uno nel ’91 e l’altro nel ’98). Nel frattempo, chi trasmetteva continuava a farlo sulle frequenze che aveva occupato.

Nel 1994 la Corte dichiara incostituzionale l’art. 15 della Mammì sulle norme antitrust; non è idoneo a garantire il pluralismo. Ha avuto l’effetto contrario: stabilizzazione delle posizione dominanti già esistenti. Pur dichiarandola incostituzionale, lascia al legislatore un tempo indefinito per elaborare una nuova legge. PERO’ POI NON VIENE ABROGATO E LA MAMMI’ VIENE PROPROGATA IN ATTESA DI UNA RIFORMA.

Legge Meccanico 249/

Riforma della Mammì che non garantiva il pluralismo esterno e non gestiva la questione delle posizioni dominanti. Nuove misure di pluralismo e nuove misure antitrust :

  • Viene istituito l’Agcom in sostituzione del*. Funzione: rispetto dei limiti antitrust e regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e della comunicazione politica
  • Un soggetto non può detenere più del 20% delle reti nazionali (non più di 2) e più del 30% delle risorse complessive del sistema, compresa la pubblicità
  • Nessuna concessionaria della pubblicità può detenere più del 30% del settore
  • Liberalizzazione del mercato della telefonia
  • Art. 7 -> Principi generali dell’informazione: rispetto della verità nei fatti, trasmissione quotidiana di telegiornali, accesso ai soggetti politici per propaganda elettorale in condizioni di parità, divieto di manipolazioni nei confronti dello spettatore
  • Art. 8 -> Principi generali per l’emittenza televisiva in ambito locale: valorizza e promuove le culture regionali e locali, nel quadro dell’unità del Paese

LA PRIVATIZZAZIONE DELLA RAI

La RAI nasce nel 1952 come SPA a capitale completamente pubblico. La legge Mammì prevedeva che le azioni RAI potevano appartenere solo allo Stato; una volta dichiarata incostituzionale e con l’abrogazione di alcune disposizioni, teoricamente era possibile proceder all’alienazione delle azioni RAI anche prima della teorica privatizzazione prevista dalla legge Gasparri. La privatizzazione della RAI tuttavia non è stata trasfusa nel TU del 2005 e l’alienazione delle azioni statali non è ancora iniziata.

CdA – Presidente del CdA – Direttore generale RAI [vedi slide]

INTERNET – DIRITTO DI ACCESSO

Sono poche le Costituzioni che hanno inserito recenti disposizioni per regolare l’accesso ad Internet. In Italia bisognerebbe riconoscere un diritto sociale per garantire l’accesso ad Internet. Questo comporterebbe l’intervento dello Stato in diversi settori:

  • Infrastrutture (rete) per garantire a tutti un punto d’accesso
  • (^) Rapporti con gli ISP per regolare i contratti d’accesso
  • Terminali idonei a supportare la connessione

DIRITTO DI CRONACA E DIFFAMAZIONE ONLINE

Teoria dell’ubiquità -> Nel caso di un iter criminis iniziato all’estero e conclusosi con evento nel nostro paese, sussiste la potestà punitiva dello Stato italiano ( Sentenza Cassazione 4741/2000 ). (caso StormFront) Se la diffamazione manifesta effetti lesivi in più paesi può sorgere una competenza concorrente nel decidere le punizioni. La Corte di Giustizia europea ha stabilito un principio di autolimitazione degli stati nell’esercizio della loro competenza punitiva. COMPETENZA PER TERRITORIO:

  • (^) Criterio di prima diffusione. Corrisponde al luogo di stampa. Non utilizzabile.
  • Criterio del domicilio del danneggiato. Di origine civilistica = risarcimento del danno.
  • Criterio del domicilio dell’imputato. Di origine penale = pena prevista per il danno.

Il diritto di cronaca online si attiene agli stessi limiti previsti dalla Sentenza decalogo del 1984 per la stampa. Questo diritto è riconosciuto non solo al giornalista, ma a chiunque abbia intenzione di manifestare il proprio pensiero come stabilito nell’art. 21. Il diritto di critica e il diritto di satira hanno delle peculiarità che consentono di attenuare/eliminare il requisito della verità, mentre del diritto di cronaca questo è fondamentale. Lo stesso concetto vale online: art. 595 c.p. -> Se l’offesa è recata col mezzo della stampa O CON QUALSIASI ALTRO MEZZO DI PUBBLICITA’, OVVERO IN ATTO PUBBLICO, LA PENA E’ DELLA RECLUSIONE DA SEI MESI A TRE ANNI O DELLA MULTA NON INFERIORE A 516 EURO. Analogamente, per “qualsiasi altro mezzo di pubblicità, si intende qualsiasi mezzo divulgativo quindi anche internet ( Sentenza 4741/2000 ).

Nel caso di diffamazione a mezzo posta o e-mail è necessario che ci siano dei destinatari; nel caso in cui l’autore del reato utilizzi uno spazio web, la comunicazione deve intendersi erga omnes. Il reato quindi è istantaneo e si consuma al momento della percezione del messaggio da parte di soggetti estranei sia all’agente sia alla persona offesa. La prova del reato può essere data dalla copia conforme della pagina web , eseguita da un notaio al fine di cristallizzare il contenuto in un preciso istante nel caso in cui la pagina venisse cancellata. Il notaio dovrà: copiare tutte le informazioni, indicando il browser, l’ora, la data e l’indirizzo della pagina comprensivo di URL e apporre la firma digitale.

DISCIPLINA DEI CONTENUTI NEL MONDO DI INTERNET

  • Tutela del limite del buon costume affidata alle norme previste per la pedopornografia
  • Tutela del minore (vittima di abusi / autore di illeciti)
  • Tutela del dati personal (vedi privacy)
  • Tutela del software (diritto d’autore)
  • (^) Hate speech in Internet

RESPONSABILITA’ IN INTERNET

Art. 7 c.p. -> La responsabilità penale è personale. Possono esserci altri responsabili in caso di diffamazione online? Riprendiamo un concetto già incontrato:

L’art. 57 c.p. fa riferimento al concetto di “stampa” quindi la punibilità non è estendibile al direttore di giornale online e al gestore di blog. Non è possibile effettuare un’interpretazione analogica della legge. La Corte ha sottolineato l’assoluta eterogeneità dei mezzi telematici rispetto al mezzo stampa.

Le peculiarità di internet sono molto diverse. Il gestore di blog non è mai responsabile penalmente a titolo di colpa per non aver impedito il reato, ma solo eventualmente a titolo di concorso se sono presenti i presupposti per la sua accusa. Per attribuirgli la colpa a titolo di concorso occorre che venga violata una posizione di garanzia intenzionalmente; ciò equivale all’ omesso impedimento di un controllo. Ricordiamo casi in cui i giudici incolparono comunque (Tribunale Aosta 2006 / Tribunale Varese 2013).

La professione del direttore di giornale online ha una natura diversa da quella del direttore di giornale stampa. Il direttore di giornale stampa è onerato di impedire il compimento di reati a mezzo stampa. Sentenza 35511/2010 -> la Cassazione ha stabilito che le norme previste per la stampa non sono automaticamente estendibili al web, IN PARTICOLARE NON LO E’ IL DELITTO DI OMESSO CONTROLLO ai sensi dell’art. 57 c.p. Due motivazioni:

  • Divieto di interpretazione analogica della legge

Viene introdotta nella L.633/1941 una clausola che riguarda chi mette a disposizione del pubblico online un’opera protetta dal diritto d’autore. Come ne risponde l’ISP? (caso PirateBay -> responsabilità penale dell’ISP per concorso nel reato di diffusione illecita di materiale audiovisivo. Gli ISP devono precludere a questi soggetti l’accesso al sito. Può l’ISP comunicare ai titolari del diritto d’autore i dati degli utenti che diffondono materiale protetto? Problema di privacy […]).

Nel 2011 la direttiva SocInfo adegua le nozioni al processo tecnologico in atto, rielaborando il concetto di riproduzione/distribuzione online e consentendo: la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nei casi in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.

REATI DI OPINIONE

Hanno come elemento principale il fatto che non si riferiscono ad un soggetto individuabile ma alle istituzioni. Spesso sono rivolti alla personalità dello Stato (vilipendio alla religione/nazione/bandiera/Capo dello Stato, propaganda razzista, apologia sovversiva ecc.). Elementi in comune di questi reati:

  • Espressione con contenuto non narrativo ed informativo ma propriamente critico
  • Condotta non comunicativa che porta all’incriminazione della comunicazione stessa
  • Le incriminazioni sussistono perché la critica non ha nessun fine costruttivo
  • La condotta è turbativa di valori morali sovra-individuali e collettivi

Le pene sono molto severe, ma non sono giudicate incostituzionali perché l’azione va contestualizzata. Se incita all’azione è reato, altrimenti no. Esempio del vilipendio alla bandiera regolato dall’art.292 c.p.:

  • (^) Tribunale Militare La Spezia 2001 (condanna)
  • Tribunale Cagliari 2003 (assolve)

NEGAZIONISMO

Sono previste differenti discipline nei vari Stati. Decisione Quadro UE 2008/913/GAI -> Sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. Gli stati adottano misure necessarie affinché siano punite, con sanzioni penali efficaci e proporzionate, le condotte di apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio e in generale contro l’umanità, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone/un membro di tale gruppo … alla condizione che i comportamenti siano mirati all’istigazione della violenza e dell’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. GLI STATI MEMBRI POSSONO DECIDERE DI PUNIRE SOLO I COMPORTAMENTI CHE TURBANO L’ORDINE PUBBLICO, QUINDI NON E’ PUNITA LA NEGABILITA’ “NUDA E CRUDA” MA SOLO QUELLA CHE ISTIGA ALLA VIOLENZA E ALL’ODIO.

HATE SPEECH

Discorsi che incitano al pregiudizio e all’odio (caso StormFront).

Legge Reale/Mancino -> È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Sanzioni:

  • Reclusione fino ad un anno ½ o multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione (caso Tosi – pregiudizio sugli zingari e scorretta attribuzione del termine = discriminazione)
  • Reclusione da sei mesi a quattro anni per chi istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

FAKE NEWS

Statuto giuridico delle notizie false: non vi è una collocazione del “falso” nel giuridicamente illecito. La circolazione di notizie false non è punita a prescindere, ma solo se provoca allarme sociale e discrepanze nell’ordine pubblico. BILANCIAMENTO DIRITTI -> Fa soccombere il diritto di cronaca, perché viola uno dei limiti stabiliti per poter esercitare tale diritto, cioè quello del rispetto della verità dei fatti.

Distinguiamo diverse categorie di notizie false:

  • Notizie false costruite appositamente da gruppi di potere, con l’obbiettivo di manipolare la formazione dell’opinione pubblica
  • Notizie false diffuse attraverso la condivisione tra utenti, dette anche vox populi (es. vaccini)
  • Notizie false che ledono interessi individuali o collettivi

Possibili forme di reazione: controllo preventivo interno / controllo successivo in forma istituzionale.

CINEMA E TEATRO

Tre periodi nella storia del cinema:

  1. (^) LIBERALE = L’art. 28 dello Statuto Albertino si riferiva unicamente alla tutela di libertà d’espressione del mezzo stampa. Nelle prime leggi di pubblica sicurezza del 1859 si prevedeva, per poter organizzare una rappresentazione pubblica, la richiesta di una licenza di polizia. Nel 1913 il PdC Giolitti condanna le rappresentazioni aventi per oggetto atti di sangue, rapine, delitti, atti contro lo Stato e offesa al decoro nazionale. Qualche mese dopo nasce la censura sulle pellicole cinematografiche: L. 785/1913 -> Per la prima volta il Governo ha l’autorizzazione ad esercitare la vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, prodotte all’interno ed importate all’esterno. Il Ministero dell’Interno ha il compito di concedere o negare il nulla-osta a seconda del giudizio del revisore. Sono previsti due gradi di giudizio per la revisione delle pellicole. Nel 1919 viene introdotto il controllo preventivo sul copione e nel 1920 viene ampliata la casistica censoria. Al pubblico è vietata la visione di spettacoli che vanno contro al buon costume, al senso di pudore e anche le operazioni chirurgiche e i fenomeni ipnotici/medianici.
  2. FASCISTA = Nel 1926 viene introdotta la prima forma di tutela nei confronti dei minori (vm16) e nel 1927 viene introdotta la qualità artistica tra i parametri di valutazione di un film. Il TULPS del 1931 inasprisce le forme di controllo: licenze per attestare l’idoneità dei luoghi e dei soggetti che intendevano svolgere l’attività; censura preventiva in relazione al contenuto, poiché le commissioni di revisione si dedicavano all’integrale visione della pellicola; obbligo d’iscrizione in

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA DEVE ESSERE PALESE, VERITIERA E CORRETTA.

NO ALLA PUBBLICITA’ OCCULTA, INGANNEVOLE E SUBLIMINALE.

Il Codice del Consumo emanato con il d.lgs. 206/2005 segna un rafforzamento della tutela del consumatore. Nella prima parte si trovano le nozioni di:

  • Consumatore = persona fisica esterna alle pratiche commerciali
  • Professionista = persona fisica interna alle pratiche commerciali

La disciplina delle pratiche commerciali scorrette è dettata dagli artt. 18-27 quater. L’art. 20 di questo Codice definisce una pratica commerciale “scorretta”* quando è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico in rapporto al prodotto economico del consumatore medio. Distinguiamo diverse categorie di*:

  • Pratica commerciale ingannevole (azione ingannevole / omissione ingannevole)
  • Pratica commerciale aggressiva (limita la libertà di scelta del consumatore)
  • (^) Black lists – elenchi di pratiche da considerarsi in ogni caso ingannevoli ed aggressive