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Diritto all'Informazione e Libertà di Espressione: Un'analisi dei Diritti Fondamentali, Sintesi del corso di Diritto

Il riassunto dettagliato del libro di salvo Dell'Arte

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 07/12/2020

rebecca-gabetti
rebecca-gabetti 🇮🇹

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DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE
(ART. 11 della Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo del 1789, emanata dopo la
rivoluzione francese, definiva la libertà di manifestazione di pensiero e delle opinioni
come uno dei diritti più preziosi dell’uomo).
Il diritto è l’applicazione razionale e ragionata di principi di libertà e di norme di civile
convivenza tra cittadini e tra popoli. E’ una scienza umanistica e in quanto tale sin
continua evoluzione, di pari passo con l’evoluzione dell’uomo e della società. E’ una
scienza sociale in una visione storico-sociale-economica.
Capitolo 1
I DIRITTI NATURALI
I diritti naturali sono necessari per ogni società libera e democratica. Il non
riconoscimento dei diritti fondamentali implica il venire meno della libertà,
dell’uguaglianza e della democrazia. Si distingue perciò:
il diritto naturale: è quell’insieme di principi che regolano i rapporti umani che non
trovano fondamento in una norma scritta e che fondano le radici in una concezione
diffusa nella società. Secondo Cicerone il diritto naturale è ciò che la natura
insegna a tutti gli esseri viventi, cioè regole che non sono create da un legislatore.
La ragione è il quid che caratterizza l’uomo dall’animale. Nei diritti naturali vi sono i
diritti fondamentali dell’uomo: il diritto alla vita, alla libertà, all’espressione di
pensiero. Sono quindi immuni dal diritto posto dal legislatore, essi infatti esistono a
priori, nessuna norma può negare la loro esistenza perché se così fosse sarebbe
un precetto dittatoriale. L’esistenza del diritto naturale è confermato da tutte le
Carte Costituzionali dei Paesi industrializzati. L’ART. 2 recita: La repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”: afferma riconosce perché i
diritti n. preesistono alla fonte del nostro ordinamento giuridico, che non li crea, ma
li riconosce e tutela.
il diritto positivo (ius positum) è formato dall’insieme di norme create dagli
organi stati all’uomo preposte che sono espressione della maggioranza della
popolazione.
I DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO
I diritti fondamentali sono valori che assumono una valenza giuridica essenziale, che
costruisce lo scheletro di tutti gli ordinamenti, i principi supremi di ogni Stato. I diritti
fondamentali devono essere riconosciuti ad ogni individuo in quanto tale patrimonio
irrinunciabile della persona umana.
L’ART. 1 Bis afferma che L’UE si fonda sui valori del rispetto dei diritti umani.
Si tratta di diritti che si acquisiscono con la nascita e si estinguono con la morte, che
sono fondamentali, essenziali, insopprimibile, irrinunciabili e sacri.
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DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE

(ART. 11 della Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo del 1789, emanata dopo la rivoluzione francese, definiva la libertà di manifestazione di pensiero e delle opinioni come uno dei diritti più preziosi dell’uomo). Il diritto è l’applicazione razionale e ragionata di principi di libertà e di norme di civile convivenza tra cittadini e tra popoli. E’ una scienza umanistica e in quanto tale sin continua evoluzione, di pari passo con l’evoluzione dell’uomo e della società. E’ una scienza sociale in una visione storico-sociale-economica. Capitolo 1 I DIRITTI NATURALI I diritti naturali sono necessari per ogni società libera e democratica. Il non riconoscimento dei diritti fondamentali implica il venire meno della libertà, dell’uguaglianza e della democrazia. Si distingue perciò:

• il diritto naturale : è quell’insieme di principi che regolano i rapporti umani che non

trovano fondamento in una norma scritta e che fondano le radici in una concezione diffusa nella società. Secondo Cicerone il diritto naturale è ciò che la natura insegna a tutti gli esseri viventi, cioè regole che non sono create da un legislatore. La ragione è il quid che caratterizza l’uomo dall’animale. Nei diritti naturali vi sono i diritti fondamentali dell’uomo: il diritto alla vita, alla libertà, all’espressione di pensiero. Sono quindi immuni dal diritto posto dal legislatore, essi infatti esistono a priori, nessuna norma può negare la loro esistenza perché se così fosse sarebbe un precetto dittatoriale. L’esistenza del diritto naturale è confermato da tutte le Carte Costituzionali dei Paesi industrializzati. L’ART. 2 recita: “ La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”: afferma riconosce perché i diritti n. preesistono alla fonte del nostro ordinamento giuridico, che non li crea, ma li riconosce e tutela.

• il diritto positivo (ius positum)^ è formato dall’insieme di norme create dagli

organi stati all’uomo preposte che sono espressione della maggioranza della popolazione. I DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO I diritti fondamentali sono valori che assumono una valenza giuridica essenziale, che costruisce lo scheletro di tutti gli ordinamenti, i principi supremi di ogni Stato. I diritti fondamentali devono essere riconosciuti ad ogni individuo in quanto tale patrimonio irrinunciabile della persona umana. L’ART. 1 Bis afferma che L’UE si fonda sui valori del rispetto dei diritti umani. Si tratta di diritti che si acquisiscono con la nascita e si estinguono con la morte, che sono fondamentali, essenziali, insopprimibile, irrinunciabili e sacri.

Tra questi ci sono:

- diritto alla libertà

- diritto all’identità personale e al nome

- diritto alla riservatezza

- diritto all’integrità fisica

- all’integrità morale e all’onore e al decoro

• diritti individuali: persona come essere vivente

• diritti collettivi: afferiscono all’essere umano in quanto facente parte di una

collettività I diritti della personalità hanno varie caratteristiche:

- sono assoluti e cioè opponibili

- carattere di inviolabilità ed essenzialità

- sono parzialmente disponibili a seconda del loro contenuto (ritratto consenso da

parte del titolare )

- si acquistano con la nascita del soggetto fino alla morte

- sono imprescrittibili, non si estinguono per il non uso.

I diritti della personalità vengono classificati come diritti civili, quando mirano a tutelare la persona nei rapporti con gli altri soggetti privati su un piano di parità, diritti pubblici, quando tendono a salvaguardare i rapporti tra il cittadino e lo Stato o enti pubblici. Capitolo 2 LE FONTI DEL DIRITTO DELL’INFORMAZIONE

• LE FONTI NORMATIVE

Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti di produzione del diritto dobbiamo distinguere quelle di diritto nazionale che sono basate sulla sovranità dello Stato Italiano e quelle del diritto sovranazionale che derivano dai poteri degli organismi internazionali. Tra le fonti di diritto internazionale occorre ricordare la Dichiarazione dei Diritti Umani adottata a Parigi il 10 dicembre del 1948. A livello comunitario la prima fonte è la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà approvata a Roma il 4 novembre 1950dai paesi del consiglio Europeo. Il 13 dicembre 2007 è stato sottoscritto il Trattato di Lisbona che ha modificato il trattato dell’UE.

• DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

E’ la prima dichiarazione congiunta tra Stati appartenenti a politiche e aree geografiche disparate, che sancisce i diritti fondamentali dell’uomo. E’ nata in seno all’Organizzazione delle Nazioni Unite, con il compito di redigere i principi. Tali principi costituiscono: “ un’ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società si sforzi di promuovere,

L’ART. 11 è intitolato Libertà di espressione e d’informazione e afferma che ogni persona ha diritto di libertà di espressione che sia di opinione, di ricevere informazioni o di comunicare info, anche la libertà dei media è rispettata. ( come il pensiero artistico e scientifico). La Carta prende tra i diritti fondamentali i diritti appartenenti ai singoli soggetti. L’ART. 7 sancisce il rispetto della vita privata e della vita familiare, facendo rientrare in esso anche quello dell’uomo: identità personale, riservatezza, decoro. L’ART. 8 introduce la protezione dei dati di carattere personale.

• LA COSTITUZIONE ITALIANA

L’ART. 10 conferma che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle nome del diritto interazione generalmente riconosciute. La prima parte della Costituzione, dall’articolo 1 a 11, è dedicata ai principi fondamentali che individuano l’identità dello Stato repubblicano e democratico. L’ART. 1 afferma: L’Italia è una repubblica democratica e la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L’ART. 2 dispone che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, sia me singolo sia come formazioni sociali. Non vi può essere democrazia se non attraverso il riconoscimento dei diritti dell’uomo. L’ART.3 afferma il principio di eguaglianza, dove la repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli che impedisco il libero esercizio dei diritti della personalità umana. L’ART. 15 e 21 sono focalizzati sulla libertà della manifestazione del pensiero. Unico limite di tale libertà è il divieto di pubblicazioni a mezzo stampa, di spettacoli di tutte le manifestazioni contrarie al buon costume. Capitolo 3 NATURA, ESTRINSECAZIONE DEL DIRITTO E LIMITAZIONI

1. LA NATURA DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE Il corretto bilanciamento tra il diritto all’informazione e i diritti concorrenti, bilanciamento che deve essere condotto dall’interprete case by case alla luce delle singole fattispecie concrete che si presentano alla sua attenzione col risultato che potrà variare anche in maniera diametralmente opposta a favore del diritto all’informazione oppure a favore dei diritti concorrenti. Il diritto all’informazione si può inquadrare in quello dei diritti fondamentali dell’uomo, garantito dalla Costituzione (art.21) e tutelato dalla sua inviolabilità (art.2).

2. CONTENUTO DEL DIRITTO: I MODI DI CONCRETIZZAZIONE DELLA LIBERA

MANIFESTAZIONE DI PENSIERO

Nell’art. 21 rientrano tutte le manifestazioni di cronaca, cultura, arte e informazione. La Corte Costituzionale ha sottolineato che esulano dalla libertà di manifestazione del pensiero i messaggi pubblicitari, i quali non hanno un nesso con l’espressione della personalità umana, ma influiscono su di essa. La manifestazione del pensiero può concretizzarsi attraverso nuove forme di comunicazione verbale, scritta o visiva attraverso immagini statiche o in movimento. Può essere veicolata attraverso qualsiasi strumento permetta l’estrinsecazione, veicolazione e percezione da parte di terzi del contenuto del pensiero. Le nuove tecnologie permettono di individuare nuovi media tramite cui si può manifestare il pensiero. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo chiama i mass media: pubblico watchdog, pubblici cani da guardia. Il diritto alla libertà di manifestazione si concretizza:

- diritto di cronaca : consiste nella narrazione di fatti in maniera oggettiva e senza

interpretazione da parte del narratore

- diritto di critica : quando il modo di esprimere un fatto viene arricchito da un

giudizio soggettivo dal narratore

- diritto di satira: consiste nell’esprimere un fatto ponendo allo sberleffo quanto

narrato al fine di raggiungere un risultato comico. Soprattutto quella politica è una delle forme più alte di manifestazione di una società. E’ quella manifestazione di pensiero che nei tempi si è addossata il compito di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili di persone, al fine di ottenere, un esito finale correttivo verso il bene.

- diritto di espressione della creatività artistica: l’arte è libera e libero è

l’insegnamento

- diritto di parodia: è un’opera dell’ingegno di un autore, che rilegge in chiave

ironica un’opera esistente strovolgendone il senso, ma conservandone la forma.

  1. IL LIMITE DEL BUON COSTUME Ne parla l’articolo 21. Il concetto di buon costume è variabile e muta a seconda delle società di cui si fa riferimento in base alla cultura e in funzione di variabili spazio- temporali. La percezione dei limiti del buoncostume deve essere valutata sulla base del comune modo di sentire generale di una società, in un determinato contesto. La Corte Costituzionale afferma che il costume varia secondo le condizioni storico, ambientali e di cultura. Esso è formato da un insieme di precetti pre-giuridici, che impongono un comportamento nella vita sociale secondo principi etici, morali e di pudore sessuale.

Si distinguono:

  • i^ dati^ qualificativi^ che^ sino^ quelli^ che^ permettono^ l’identificazione^ diretta dell’interessato.
  • i^ dati sensibili^ sono quei dati personali idonei a rivelare gli aspetti più intimi delle persone quali l’origine razziale ed etnica, la religione, opinioni politiche, partiti, sindacati, lo stato di salute e sessuale. La pubblicazione dei dati sensibili deve ritenersi legittima purché i dati siano veri, i dati siano indispensabili e essenziali ad informare su fatti di interesse pubblico. Per trattamento si intende qualsiasi operazione che riguardano la raccolta, la registrazione, conservazione, consultazione, moderazione, utilizzo dei dati. Per diffusione si intende dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma. Si deve distinguere poi l’interesse pubblico alla notizia dall’interesse pubblico alla curiosità voyeuristica: elementi che arricchiscono solo di particolari per soddisfare l’intento di scoop. 7. IL LIMITE DEL PREGIUDIZIO ALL’ONORE E ALLA REPUTAZIONE Il diritto all’onore e alla reputazione trova il suo riconoscimento nella norma della Costituzione nell’art. 2. L’onore costituisce un bene giuridico tutelato sia dall’ingiuria sia dalla diffamazione, il cui reato può essere consumato anche a mezzo stampa o pubblicità. L’onore costituisce il diritto della personalità, costituito da elementi da cui dipende il valore sociale della persona, le sue qualità morali, intellettuali, fisiche. La reputazione consiste nell’accezione di onore quando questo si attiene agli aspetti della dignità personale che si manifesta nell’aspetto, in comportamenti che caratterizzano il soggetto nella percezione sociale in conformità con i principi comuni. Entrambi rientrano tra i limiti impliciti del diritto all’informazione. 8. DIRITTO ALL’IMMAGINE Il diritto al ritratto o alla propria immagine trova la sua fonte nelle norme internazionali e nella nostra costituzione nell’ART.2 che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo. Il divieto dell’uso dell’immagine si ha quando:

- l’immagine sia stata esposta o pubblicata fuori dai casi consentiti dalla legge

- l’immagine sia esposta o pubblicata con pregiudizio al decoro e alla reputazione

della persona. Art. 96 e 97 L.A sancirono il divieto di esposizione, riproduzione o messa in commercio del ritratto di una persona senza il suo consenso. Il diritto al ritratto ha natura di diritto fondamentale della personalità e ha caratteristiche come:

  • diritto soggettivo
  • assoluto e opponibile
  • imprescrittibile, non si estingue per il non uso
  • inalienabile e intrasmissibile in quanto personale
  • irrinunziabile
  • avente carattere patrimoniale, cioè da diritto al risarcimento dei danni in caso di violazione
  • parzialmente disponibile Qualsiasi segno distintivo della persona, accessorio che può renderlo identificabile. L’ART. 97 afferma che in caso eccezionale, l’immagine altrui è consentito senza il consenso del soggetto titolare, quando la riproduzione dell’immagine è giustificata :

- dalla notorietà

- dall’ufficio pubblico ricoperto

- da necessità di giustizia o Polizia

- da scopi scientifici, didattici e culturali

- fatti, avvenimenti di interesse pubblico o svoltesi in pubblico

Sono necessari due elementi costitutivi affinché l’immagine altrui possa essere utilizzata liberamente senza il suo consenso, entrambi devono coesistere:

- elemento oggettivo : il soggetto deve avere le qualifiche specificate dalla legge

- nesso di strumentalità : la diffusone del ritratto deve essere collegata all’elemento

oggettivo e giustificata ai fini della conoscenza da parte del pubblico Esempio di Enzo Tortora

9. DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE Il diritto all’identità personale è l’insieme delle caratteristiche fisiche, spiritati, mortali e ideologiche che contraddistinguono un soggetto come corpo e anima. Questa tutela deve essere esercitata nei confronti di comportamenti di terzi che menomino tale immagine. L’art. 10 tutela il diritto all’immagine. L’identità personale costituisce un bene giuridico autonomo il cui contenuto è distinto da quello degli altri diritti fondamentali dell’uomo. Esso mira a garantire la completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nella società. 10. IL DIRITTO ALL’OBLIO Cosa accade quando un soggetto diventa noto per particolari motivi e poi si ritira a vita privata? L’esercizio del diritto d’informazione non può legittimare la pubblicazione in perpetuo e a tempo indeterminato. La libera pubblicazione di informazioni e di immagini di soggetti devono essere strettamente giustifica della ricorrenza di esercizi (sport, politica) previste dalla legge. La pubblicazione è perciò giustificata fino a quando

Secondo la Corte di Cassazione vi sono limiti del diritti di cronaca:

• verità oggettiva del fatto esposto : l’evento di cronaca deve essere

oggettivamente vero

• principio di pertinenza : richiede un interesse pubblico e sociale

• principio di contingenza : obbligo di correttezza formale dell’esposizione dei fatti

e nell’utilizzo delle immagini. I 3 requisiti devono ricorrere contemporaneamente e sono connessi tra loro. In giurisprudenza è stato individuato un 4 indice di legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca: l’attualità della notizia. LA VERITÀ la verità oggettiva o putativa La verità può essere intesa come verità oggettiva , assoluta e raggiunta in base all’accertamento concreto dei fatti, oppure come verità putativa o soggettiva, rilevata in base a presunzioni di realtà non accertate nei fatti, ritenuta vera senza accertamento. Nel 1984 la Corte di Cassazione è intervenuta a dirimere la questione affermando il principio della necessitò della verità oggettiva. Il giornalista è portatore di un interesse privilegiato alla divulgazione di fatti anche diffamatori, solo se viene rispettata la verità oggetti degli stessi. L’unico criterio da seguire è quello della verità reale, cioè quella oggettiva corrispondente ai fatti, escludendo le diverse verità putative o di verosimiglianza. Nell’art. 2 della L. si afferma che la libertà di informazione e di critica dei giornalisti è limitata dall’obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti. Per sostanziale si intende si essenza e di realtà. Colui che fornisce la notizia di cronaca deve accertarsi con la massima diligenza professionale, della verità dei fatti: un serio e diligente lavoro di ricerca. Diverso è il caso in cui il giornalista comunichi un fatto di cui è consapevole della falsità. Una notizia falsa non può essere di interesse pubblico. Le fonti anonime Ciò che si riscontra nell’ambito dell’informazione è quello della notizia che viene comunicata in forza di una fonte anonima, i questo caso il principio di verità deve essere interpretato con criteri di rigidità poiché, si lascerebbe spazio alla libertà di diffondere notizie non vere e diffamanti nascondendosi dietro l’anonimato. Il giornalista anche riceve uno notizia di interesse pubblico da una fonte anonima deve ricercare la verità del fatto in sé e non solo la verità riguardante l’accertata esistenza e circolazione dello scritto anonimo. La verità parziale Non è lecito tacere alcuni elementi rilevanti per la notizia al fine della sua colorazione nell’informazione o aggiungere elementi di fantasia. Lo stesso vale per l’eccessivo accento o enfasi attribuiti ad aspetti secondari che portano a dare una visione

distorta dei fatti. La rappresentazione dei fatti, incompleta, può essere idonea ad alterare la verità dei fatti quando siano tralasciati aspetti della vicenda. Nella verità parziale omissiva è importante che l’interprete valuti se elementi taciuti siano essenziali ai fini della completezza della notizia. Se la notizia nel suo complesso prospetta una verità parziale, si ha una verità incompleta che deve essere trattata al pari della notizia falsa. Nel momento in cui vi sia un accostamento di notizie che singolarmente sono vere, ma che nel loro utilizzo da parte del giornalista producono un significato che trascende la verità dei singoli fatti, si deve ritenere che tale espediente sia da colorarsi come illegittimo. Oppure illecito quando i fatti veri siano stati utilizzati per fornire una notizia che non si limita all’esposizione dei fatti, ma vengono utilizzati fuori contesto in maniera diffamatoria. LA PERTINENZA Il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dei diritti altrui e non giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini. La moralità e la personalità del personaggio noto devono essere limitate alla sfera dei comportamenti che sono direttamente o non collegati con la funzione per la quale il personaggio è noto. Il principio della pertinenza è fondamentale perché finisce con l’assorbire la ricerca della ricorrenza della verità del fatto. Anche il criterio della pertinenza deve essere applicato in tutti i suoi elementi: verbale, scritto, visivo. Nella modalità complessa di trasmissione dell’informazione alcuni elementi potrebbero risultare non pertinenti ai fini della cronaca. Nella comunicazione di un fatto ai fini di cronaca occorre distinguere l’interesse pubblico dall’interesse di un determinato pubblico di riferimento. L’uomo pubblico è di interesse della collettività in ragione dell’esercizio della sua funzione pubblica senza che sia consentito invadere la sua sfera privata. Il caso Von Hannover v. Germany ( caso Carolina di Monaco ) La principessa Carolina di Monaco non rivestiva alcuna carica di stato o pubblica del Principato di Monaco, ma svolgeva funzioni di rappresentazione della famiglia Grimaldi negli eventi pubblici. La sua lontananza dalla scena politica è rilevante perché impedisce che ci possa essere dubbio sul presunto interesse pubblico verso alcuni fatti noti di un personaggio politico. La principessa è un personaggio pubblico forzato, cioè per nascita, e non per sua scelta. Dal 1993 al 1996 ha iniziato 3 diversi procedimenti in tutti i gradi di giustizia di fronte alle corti tedesche al fine di inibire la pubblicazione di 3 serie di servizi fotografici che erano già pubblicati in giornali. Mostravano lei in luoghi pubblici con i suoi bimbi, con suo marito in attività quotidiane. La principessa ha ottenuto l’accoglimento integra delle domande che si basavano sulla violazione del proprio diritto all’immagine ed è dovuta ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La corte tedesca affermò che

IL GIORNALISMO D’INCHIESTA E LA CRONACA GIUDIZIARIA

Il giornalismo rappresenta una delle massime espressioni di libertà di manifestazione del pensiero. Il giornalismo di inchiesta si caratterizza dal fatto che il giornalista si pone alla ricerca autonoma, alla raccolta, all’elaborazione di notizie destinate a formare l’oggetto di comunicazione al pubblico, tutto ciò avviene autonomamente, direttamente e attivamente da parte del giornalista senza ricorrere a fonti esterne. Ne sono un esempio: le iene, Mi manda Rai tre, che diffondono inchieste realizzate dai giornalisti su argomenti di pubblico interesse di carattere generale create su informazioni raccolte sul campo. Occorre valutare se i principi di verità, pertinenza, contingenza siano rispettati. Il giornalismo di cronaca giudiziaria si occupa di procedimenti giudiziari penali. Il senso del limite della verità nella cronaca giudiziaria deve essere applicato nelle fedele corrispondenza della notizia rispetto al contenuto degli atti processuali compiuti dagli organi e dalla magistratura. Occorre avere riguardo alla verità contestualizzata nel momento in cui viene diffusa la notizia in quella determinata fase processuale. LE INTERVISTE Il giornalista raccoglie notizie, fatti, opinioni sui fatti di interesse pubblico riportatigli da un terzo che assume una posizione rilevante per l’opinione pubblica rispetto ai fatti narrati. Il giornalista sarebbe quindi tenuto a verificare l’attendibilità del contenuto con l’intervistato accertandone la rispondenza al vero e concorre con l’intervistato qualora nell’intervista vi siano espressioni di giudizi ritenuti esorbitanti. Egli è tenuto al rispetto delle manifestazioni di opinione dell’intervistato anche se in termini critici, al fine di fornire al pubblico un quadro più genuino possibile. Deve tenere conto:

  • grado di interesse pubblico all’oggetto dell’intervista
  • posizione dell’intervistatore LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO L’articolo 10 della CEDU dispone che ognuno ha il diritto alla libertà di espressione, che comprende il diritto di ricevere e di esprimere informazioni e idee, senza interferenze della pubblica autorità e senza limiti di frontiera o territoriali. L’articolo 6. afferma che ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

MINORENNI E CRONACA

Le fonti di riferimento I minorenni necessitano di protezione e cure particolari sotto tutti gli aspetti, compresa la tutela dei loro diritti fondamentali per assicurare una crescita e sviluppo equilibrati. L’articolo 31 della Costituzione prevede che la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù. La Convenzione sui diritti dell’infanzia firmata a New York, nel 1989, in Italia con la L. 27 afferma il principio per il quale nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia e nel suo domicilio. L’essere umano acquista la capacità di essere titolare di diritti fin dal momento della nascita. E’ quindi titolare del diritto dell’uomo e della tutela della propria immagine e riservatezza. La Carta di Treviso riguarda la tutela dei bimbi nell’ambito dell’esercizio del diritto all’informazione. Tra i suoi principi ricordiamo la garanzia dell’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca indipendentemente dal ruolo da lui svolto. L’articolo 7 vieta al giornalista di pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca che possano condurre alla loro identificazione. L’articolo 50 del Codice della Privacy, afferma il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore. Applicazioni pratiche Il principio generale è che qualora ricorrano i requisiti fondamentali per l’esercizio del diritto di cronaca (verità, pertinenza, contingenze) i fatti e le immagini possono essere esposti qualora essenziali ai fini della formazione della pubblica opinione su in fatto di interesse sociale. Diversa è la fattispecie di cronaca nera e cioè di pubblicazioni notizie riguardanti minorenni coinvolti in procedimenti penali, qui deve essere garantito l’anonimato del minorenne. Capitolo 5 LA CRITICA Si compie un’operazione di critica quando un soggetto manifesta il proprio pensiero interpretando i fatti e ponendosi in una posizione soggettiva in cui esprime giudizi e opinioni personali su elementi oggettivi e sui personaggi coinvolti. La critica è applicabile in ogni ambito della scienza e dell’attività umana. Essa ha una funzione sociale, ma anche comunicativa. Al pari della cronaca, si può esprimere la propria opinione critica attraverso manifestazioni verbali, scritte, con immagini.

Capitolo 6 LA SATIRA Definizione e oggetto La satira è il modo di manifestare il pensiero attraverso la messa in ridicolo di fatti in generale o di elementi fisici, passioni, modi e atteggiamenti caratteristici di una o più persone. Si configura come una forma di espressione del proprio pensiero attraverso il diritto di critica esercitato in dorma sarcastica e ironica. Della satira si può fare anche attività di impresa: i quotidiani commentano argomenti di attualità attraverso vignette o fotografie satiriche (format, testate giornalistiche). Orazio ha dedicato alla satira gran parte della propria letteratura in un testo del titolo Satire, nel quale sostiene che il ridicolo risolve le grandi questioni meglio e con più serietà. Lo scopo della satira è quello di mettere alla berlina i caratteri salienti di un soggetto, della sua immagine, del suo modo di esprimersi o del suo carattere, tale forma di espressione del pensiero viene spesso concretizzata tramite la realizzazione di immagini o vignette. La satira si è da sempre rivolto ai politici e al costume politico. La satira politica è libera espressione della cultura delle istituzioni intesa come la percezione nella società della sfera politica in un determinato momento della vita di uno stato e mira all’ironia. Trova il suo spazio in qualsiasi personaggio noto. Requisiti e limiti In qualunque forma la satira si esprima, si concretizza nell’enfatizzatone e formazione della realtà per provocare il riso, attraverso connotati dell’inverosimiglianza e dell’iperbole, giocando su ilarità ed ironia. La satira è soggetta a rispettare gli stessi requisiti previsti per la critica derivati dalla cronaca, cioè: pertinenza, verità, continenza. L’istruzione intesa nel senso come trasmissione di elementi che arricchiscono la cultura fornendo al pubblico elementi di riflessione e di scambio di idee. La rappresentazione satirica in sè, essendo caricatura, non corrisponde alla realtà e così non potrebbe essere, visto che si tratta di esasperazione, ma tali elaborazioni devono trovare le loro radici in un fatto vero. Se non ci fosse un interesse sociale nei confronti del soggetto, nessun motto di riso produrrebbe la caricatura di un perfetto sconosciuto, l’ironia si deve riferire alle caratteristiche di un personaggio che gode di notorietà: pertinenza. E’ necessaria una continenza nell’esposizione e nella realizzazione di tali manifestazioni del pensiero che non devono superare i limiti del disprezzo. L’interprete deve porsi con una modalità di espressione diversa rispetto alle fattispecie di critica e di cronaca, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.

La satira religiosa La satira religiosa ha trovato terreno fertile con l’aumento degli scambi interculturali tra diverse popolazioni. La satira religiosa si caratterizza con la messa alla berlina di personaggi, elementi o fatti che riguardano un credo religioso. La satira religiosa si può dividere in 3 diverse fattispecie:

- se l’oggetto di critica è un personaggio pubblico: che svolge un ruolo all’interno di

una comunità religiosa assume il suo compito in tutti gli aspetti inerenti al suo lavoro. Si deve rispettare i limiti.

- se l’oggetto di satira sono i simboli religiosi, in particolare entità spirituali. La satira

dovrà essere riferita a persone, atti o eventi che esistono nella vita reale e quindi l’ironia può colpire i simboli solo in maniera indiretta.

- se l’oggetto di satira sono eventi che riguardano comunità religiose. Devono

rispettare verità e pertinenza, con il filtro della continenza applicato alla satira. Capitolo 7 LA PROFESSIONE GIORNALISTICA E ORDINAMENTO Accesso alla professione e ordinamento L’articolo 21 della Costituzione afferma che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure con la conseguenza che la professione giornalistica è esente da vincoli nel suo esercizio. Storicamente la prima legge è stata emanata nel periodo fascista, prevedeva filtri per chi volesse esercitare la professione di giornalista. Nel 1963 la professione è stata regolamentata sia nell’accesso che nel suo esercizio. Al fine dell’esercizio della professione è necessaria una qualifica professionale, accertata tramite esame scritto e orale e l’iscrizione all’ordine professionale. Si distinguono due figure:

  • professionisti che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione
  • pubblicisti che svolgono attività giornalistiche non occasionali retribuite esercitando anche altre professioni. Il giornalista è dunque colui che si professionalmente si occupa di fornire informazioni relative a fatti di interesse pubblico tramite declinazioni dell’esercizio del diritto alla manifestazione del pensiero cioè:
  • cronaca : descrivendo oggettivamente fatti
  • critica : colorando i fatti con parere personale
  • satira : critica saccente e ironica sui fatti Obbligo del giornalista è la verità e il rispetto dei fatti secondo: verità, pertinenza, continenza.

Per quanto rugiada tg, giornali, radio vi è il Testo Unico dei servizi audiovisivi e radiofonici. Chi si ritiene leso nei suoi diritti, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi che sia trasmessa apposita rettifica. La rettifica deve essere effettuata entro 48 ore dalla data di ricezione della relativa richiesta. Se così non fosse può agire l’interessato in via giudiziaria attraverso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Giornalismo ed editoria La rete internet ha offerto agli editori nuove opportunità di sviluppo di business ma non solo come luogo di trasposizione del prodotto editoriale off-line ma anche come spazio per offrire agli utenti servizi nuovi, integrati ed autonomi come gli electronic magazine. Si definisce stampa : tutte le riproduzioni tipografiche o ottenute con mezzi meccanici o fisici-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Rientra nella sezione di stampa anche il sito web. prodotto editoriale è un prodotto realizzato su un supporto anche elettronico o informatico, destinato alla pubblicazione di informazioni al pubblico con ogni mezzo, sia esso analogico, elettronico o attraverso radiodiffusione sonora o televisiva. Presupposto essenziale dell’esercizio dell’attività editoriale è la registrazione della testata presso la cancelleria del Tribunale, per testata si deve intendere il titolo del giornale o rivista avente una funzione e una capacità distintiva che individua la pubblicazione. L’AGCOM cura la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione ( ROC ) al quale devono iscriversi le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e riviste nonché i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale. La registrazione presso il Tribunale ha oggetto la testata ed ha come scopo l’individuazione delle responsabilità civili, penali ed amministrative che discendono dalla pubblicazione cartacee e telematiche. La registrazione nel ROC ha per oggetto gli editori e la tutela della trasparenza del settore editoriale. Responsabilità per gli illeciti La responsabilità diretta del giornalista che ha pubblicato illecitamente una notizia, egli ne risponderà civilmente e penalmente qualora ne ricorrano i requisiti di legge e sarà responsabile nei confronti dei soggetti lesi per il risarcimento del danno. Al direttore responsabile spesa il compito di controllare i contenuti della testata e di quanto in essa pubblicata nel rispetto delle norme delle leggi. Questo vale anche per il vicedirettore responsabile. Entrambi concorrono nel reato per omissione di esercizio del controllo necessario sul contenuto del periodico del loto diretto a fine di impedire che siano commessi reati. Il direttore se partecipa attivamente all’illecito volontariamente, la sua responsabilità è da qualificarsi come responsabilità a titolo di concorso articolo 110 c.p che tratta dell’istituto della partecipazione criminosa e per il quale quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuno soggiace alla pena stabilita.

Deve anche approvare l’impaginazione, la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, redazione grafica e letterale dei titoli. L’esistenza di interesse pubblico alla conoscenza della notizia, se vi sono offese o mancanze di principi di verità, pertinenza e continenza. Le sanzioni : la persona può chiedere il risarcimento del danni: l’articolo 185 c.p. di fronte ad ogni reato che abbia fatto un danno patrimoniale o non, il colpevole è obbligato al risarcimento a norme delle leggi civili. L’articolo 12 della Legge sulla stampa, diffamazione commessa per mezzo stampa, oltre al risarcimento è soggetto al risarcimento del titolo di riparazione in relazione alla gravità dell’offesa.