Scarica diritto della previdenza sociale e più Appunti in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! 28/02 ART 38: principale fonte di riferimento a livello costituzione. Norma che offre una serie di indicazioni utili a identificare la distinzione tra diritto della previdenza sociale e il diritto all'assistenza sociale. Comma 1: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Soggetto destinatario della tutela: chiunque in quanto cittadino inabile al lavoro e impossibilitato di avere a disposizione mezzi per vivere. Tutela molto estesa in tale precetto. Elemento che valorizza: l’inabilità al lavoro e il fatto che il soggetto sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere mezzi necessari per vivere mancanza di strumenti per poter provvedere al minimo per vivere. Si effettua una valutazione in base al contesto sociale, si individua una soglia (soglia di minimo vitale), chi è al di sotto non è nelle condizioni di possedere i mezzi necessari per garantirsi la sopravvivenza. Ambito della previdenza sociale: riferimento comma 2 Comma 2: I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Soggetto: restringe il campo di tutela e seleziona una specifica tipologia di soggetti: i lavoratori. Specifica anche quando il lavoratore è titolare ai mezzi adeguati, viene associato a Specifiche situazioni di bisogno: di cui la costituzione fornisce solo qualche esemplificazione. Specifiche situazioni di bisogno: sono esemplificative, la tecnica con cui la costituzione si è occupata di dettagliare il contenuto della previdenza sociale si fonda su una individuazione dello stato di bisogno meramente esemplificativo. I potesi espressamente indicate di tutela: infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione e vecchiaia. Forme di disoccupazione involontaria: datore decide di eliminare un reparto nell’impresa, il licenziamento non dipende dal lavoratore, ma da una decisione del lavoro. perdita del lavoro si inserisce nell’ambito della disoccupazione involontaria. Caso in cui le dimissioni del lavoratore può essere meritevole di tutela ai sensi dell’ art 38 comma 2: lavoratore costretto alle dimissioni, in cui il lavoratore è necessitato delle circostanze di fatto. Costrittività/ disfunzioni organizzative: individuate dall’Inail. Le disfunzioni organizzative che possono creare fenomeni di disadattamento e reazioni di stress da cui possono derivare malattie collegate alla professione. Stress lavoro-correlato, mobbing (esempio tipico), burnout. I commi successivi danno risalto a ulteriori specificità di quanto sancito nei commi 1 e 2. Comma 3: riferimento espresso a soggetti particolarmente vulnerabili e a forte rischio di emarginazione dalla società, per evitare che essi vengano esclusi da un coinvolgimento nella società, la costituzione prevede un diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Comma 4: per rendere effettive le tutele dei commi precedenti lo stato istituisce e disciplina organi e istituti che hanno competenza di erogare le prestazioni che una fonte andrà a individuare di volta in volta. Ulteriore precisazione art. 38: nulla esclude l’operato del privato, partendo dal presupposto che l'assistenza privata è libera, e quindi rimessa alla volontà dei soggetti. Inteso come un insieme di garanzie costituzionali aventi immediata precettività: significa che già l'essere inserita in costituzione le consente di trovare operatività. Corte costituzionale conferma che tale elenco rappresenta una forma di esempi con cui l’ordinamento eroga prestazioni. Inoltre afferma che bisogna constatare il fatto che ciascun evento può generare una pluralità di bisogni. La corte costituzionale sostiene di dover leggere art 38 in combinato disposto con altre norme costituzionali: ART 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Tale articolo sancisce la valorizzazione del dover riportare un danno subito dal lavoratore e di creare da tale combinato disposto delle misure orientate alla prevenzione del rischio professionale. Il legislatore sostiene la necessità di intervenire per evitare il verificarsi del danno. Individuare misure che vadano a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, non solo per evitare di verificarsi un infortunio o malattia professionale ma anche per lavorare per veicolare attraverso l'adozione di politiche preventive l’obiettivo della prevenzione del benessere lavorativo. Concetto della solidarietà: che rappresenta un elemento determinante, inteso come dovere di solidarietà in capo a tutti i cittadini ma per evitare che tale dovere diventi effettivo, la corte costituzionale questo dovere è da valutare tenendo conto di specifici limiti. Due ipotesi di solidarietà: Solidarietà endo previdenziale: si realizza/riguarda nel contesto di tutti i destinatari delle politiche previdenziali. Solidarietà endo categoriale: che opera all’interno di una stessa categoria di lavoratori La corte costituzionale si esprime sul criterio dell’adeguatezza: si deve identificare dove collocare l’adeguatezza dei mezzi. Il PNRR, l’Onu (agenda 20-30) ecc. portano l'attenzione a un’analisi di genere in campo di previdenza. La corte costituzionale a partire dagli anni 50 ha cominciato a chiarire i punti controversi che potevano nascere dal rendere attuative le garanzie dell’articolo 38. L’ambito più controverso: riguarda il concetto di adeguatezza, per renderlo distinto dal principio di necessità proprio del comma 2 dell’articolo 38. Ci si concentra nel dare una compiutezza al principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali. La previdenza è un diritto in continuo divenire. L’adeguatezza si deve collegare a eventi dinamici, la corte costituzionale ha posto al centro della discussione l’adeguatezza delle pensioni. Si pone l’attenzione a una tutela che si riconduce a una situazione di bisogno al termine di una carriera lavorativa. Pensione adeguata: negli anni 50 la corte costituzionale sosteneva che potesse essere adeguato quanto soddisfa il minimo vitale (teoria criticata dalla dottrina), parametro caratteristico dell’assistenza e quindi va inteso in modo diverso in tema Dagli anni 60, e soprattutto anni 70 e 80 si tiene in considerazione le caratteristiche espresse dall'articolo 36, che si occupa di retribuzione Tale articolo prevede che il lavoratore abbia diritto a una retribuzione sufficiente, proporzionata al lavoro svolto e in grado di garantire a lui e alla sua famiglia una vita dignitosa. C’è qualcosa in comune tra pensione e retribuzione? La giurisprudenza sostiene che la pensione sia una retribuzione differita alla maturazione dell’età per andare in pensione. E poiché considerata in tal modo non c’è alcun limite per potergli attribuire le garanzie che la carta cost ricollega all’articolo 36. La dottrina però non trova chiara quanto affermato dalla corte: 06/03 Ordinamento sovranazionale: fondamentale per comprendere il quadro della previdenza sociale, in quanto sono contemplate previsioni che come stato membro anche l'Italia è obbligata ad adottare e applicare. Affidamento a strumenti di regolazione leggera: strumenti di soft law. LA previdenza sociale non fa eccezione, si è costruita ricorrendo alla strumentazione forte (hard law) ma in tempi più recenti c’è stata un'apertura agli strumenti di soft law. Si può ricondurre tale sviluppo distinguendo due stagioni di intervento: 1 concepita sotto leggi di hard law, soprattutto sul versante Europeo. Attenzione alla regolazione forte 2 idea di affidare l'avanzamento dei modelli di sicurezza sociale alla fonte regolativa di soft law. Il primo elemento di partenza dell’analisi è il quadro internazionale. a livello internazionale un ruolo chiave l’ha avuto l’ organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che ha competenza specifica del lavoro. Tra i primi argomenti di matrice lavoristica traspare l’interesse alla costruzione di misure di sicurezza sociale, in particolare la convocazione n 102/1952. Convenzione n 102/1952: molto articolata anche per il suo ambito tematico. E’ importante sottolineare che è all’interno di questa convenzione in cui si prevede l’istituzionalizzazione di una norma minima di sicurezza sociale. Lo scopo di tale convenzione è quello di creare una base comune di tutela in tutti quei paesi che decidono di ratificare la convenzione oil. Creare uno standard comune è più complicato laddove una misura di sicurezza sociale manca del tutto. Per l’italia si trattava più di un’adesione politica allo standard di tutela in quanto non era mai scesa sotto la soglia minima. Convenzione 118/1962: si stabilisce e sancisce un principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale . Ciò si configura tra lavoratore interno allo stato e lavoratore straniero osservando le tutele d’accesso al cittadino e quelle da riconoscere alle persone con lo status da straniero. Analizzando i flussi migratori dell’italia, si nota uno sviluppo di migrazione in italia. Lo stabilirsi di stranieri in Italia è un fenomeno più recente rispetto ad altri paesi, da un certo momento in poi (anni 70) i flussi migratori in Italia hanno cambiato, non più es. stati uniti ma in paesi europei. L’apertura verso paesi altri ha elaborato il bisogno di costruire regoli comuni. Le molteplici tutele in questa materia si devono anche all’evoluzione del quadro normativo europeo, prima si parlava solo di economia di mercato mentre in seguito si inizia a parlare di economia sociale di mercato. In questo iter normativo si rispecchia la disciplina della previdenza sociale, esempio di ciò è il regolamento CEE del 1971. Regolamento CEE 1971: si basa su una restrizione territoriale. Tutela dei lavoratori autonomi non solo quelli subordinati, questo modello viene concepito ricomprendendo nella tutela anche i familiari di questi lavoratori,a condizione che la mobilità di questi soggetti si realizzi nel contesto europeo. restrizione territoriale. (in un paese fuori dall’UE non valgono tali tutele, fuori dall’UE potrebbe accadere che siano state seguite convenzioni bilaterali o convenzioni siglate dall’UE con paesi extra unione). Il Territorio Ue regolato dal regolamento nel tempo si è ampliato rispetto all’inizio. Su questo tema si apre un altro progetto europeo che contiene regole di coordinamento tra legislazioni statutarie. Come si possono unire la garanzia della massima libertà di circolazione con il godimento delle prestazioni dovute?: con l’emancipazione dal luogo di residenza. Art 48 TFUE: riferimento più emblematico sul tema della sicurezza sociale. Sii trova un lessico dell'articolo 38 costituzione (es. misure necessarie) e una continuità al regolamento del 1971 . Legislatore europeo: per garantire la libertà di circolazione servono meccanismi che rendono efficace questa libera circolazione, nel trattato si istituisce la regola del cumulo (il lavoratore cumula tutti i periodi di attività lavorativa). Si aprono question, se in ogni stato si possono istituire politiche diverse, mettere un cumulo potrebbe creare problemi, che quando un membro del consiglio dichiara che un progetto di atto legislativo leggi slide Come punto fisso resta la necessità di non alterare l’equilibrio finanziario. !! Nel trattato c’è la consapevolezza che si punta alla formazione di un sistema inclusivo e universalistico senza trascurare la ricaduta economica di quell'impianto inclusivo. Se non c’è un dialogo tra questi due elementi si arresta il procedimento legislativo in Europa. Nessun progetto di emancipazione giuridica si può compiere se a monte c’è un deficit di risorse da investire. Ci sono due principi che reggono il coordinamento e le procedure di omogeneizzazione: 1 principio di territorialità del regime previdenziale: il lavoratore soggiace alla legislazione dello stato membro in cui lavora. Questo significa che da un lato non si considera il requisito della residenza e da un altro lato non si tiene in considerazione dove l’azienda che assume abbia sede legale. Per evitare che le imprese effettuino una delocalizzazioni in stati caratterizzati da una tutela più arretrata in materia di previdenza, il trattato ha escluso a monte tale requisito e non si prende in considerazione la sede legale dell'azienda. 2 totalizzazione dei periodo di contribuzione previdenziale: si mettono insieme le attività svolte in periodo lavorativo totalizzando. !! Con questi due principi si arriva al punto massimo dell'attuazione del progetto europeo in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Gli strumenti di soft law sono privi di cogenza normativa (non c’è l’obbligo di recepire in quanto si sviluppano sulla base di obiettivi, e lo stato membro nel raggiungere tale obiettivo ha libertà di come raggiunge l'obiettivo. Al contrario del regolamento che pone le modalità e gli strumenti di come raggiungere tali obiettivi. Adottare strumenti di soft law: significa creare un condizionamento politico allo stato membro, non ci sono passi di avanzamento condiviso. i paesi più virtuosi fanno dell’auspicio un’azione concreta mentre i paesi meno virtuosi rimangono allo stesso punto di prima. Quindi con c’è un avanzamento generale di tutela Con gli strumenti di soft law l’UE traccia un auspicio, ma è lo stato membro come prodigarsi per raggiungere l’obiettivo. Periodo pandemico: ampio utilizzo del soft law, con buoni esiti, soprattutto dal punto di vista delle misure legate alla perdita dell’occupazione, attraverso misure straordinarie di sostegno al reddito. Misure emergenziali ma con misure di stabilizzazione. C’è stata quindi una valorizzazione dell’utilizzo della soft law. Il ruolo dell’autonomia privata Ultimo comma articolo 38 cost “L’assistenza privata è libera”: il nostro sistema non può reggersi da solo e garantirsi l'autonomia economica basandosi sul contributo pubblico. Modifica titolo 5 della costituzione: competenze stato e regioni. ART 118 comma 4 cost: il combinato disposto porta a concludere che