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diritto della previdenza sociale, Appunti di Diritto della Previdenza Sociale

diritto della previdenza sociale unimore slide

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 12/01/2018

marti-ale
marti-ale 🇮🇹

8 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto della previdenza sociale e più Appunti in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! LA TUTELA DELLA MATERNITA’ è nati PARTE | - NOVITA’ DELLA LEGGE DELEGA E DECRETO 80/2015 INDENNITÀ DI MATERNITÀ «UNIVERSALE» • RICOGNIZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORATRICI BENEFICIARIE DELL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ NELLA PROSPETTIVA DI ESTENDERE, EVENTUALMENTE ANCHE IN MODO GRADUALE, TALE PRESTAZIONE A TUTTE LE CATEGORIE DI DONNE LAVORATRICI 5 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TUTELA DELLA MATERNITÀ Mess. INPS 27.3.2008 n.70: include nella tutela cocopro e categorie assimilate, associate in partecipazione, libere professioniste, mini cococo, collaboratrici tipiche Art.1 L.104/2006: dirigenti del settore privato LAVORO PARASUBORDINATO • GARANZIA, PER LE LAVORATRICI MADRI PARASUBORDINATE, DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSISTENZIALE, ANCHE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO 7 SERVIZI PER L’INFANZIA • INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER L’INFANZIA FORNITI DALLE AZIENDE E DAI FONDI O ENTI BILATERALI NEL SISTEMA PUBBLICO- PRIVATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA, ANCHE MEDIANTE LA PROMOZIONE DELL’UTILIZZO OTTIMALE DI TALI SERVIZI DA PARTE DEI LAVORATORI E DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO IN CUI SONO ATTIVI 10 RICOGNIZIONE NORMATIVA A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ • «RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, AI FINI DI POTERNE VALUTARE LA REVISIONE PER GARANTIRE UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ DEI RELATIVI CONGEDI OBBLIGATORI E PARENTALI, FAVORENDO LE OPPORTUNITÀ DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO, ANCHE TENUTO CONTO DELLA FUNZIONALITÀ ORGANIZZATIVA ALL’INTERNO DELLE IMPRESE; CONGEDI PER DONNE INSERITE IN PERCORSI DI PROTEZIONE • INTRODUZIONE DI CONGEDI DEDICATI ALLE DONNE INSERITE NEI PERCORSI DI PROTEZIONE RELATIVI ALLA VIOLENZA DI GENERE DEBITAMENTE CERTIFICATI DAI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI RESIDENZA 12  Commento al d.lgs.80/2015 in raccordo con TU 151/2001 COSA CAMBIA E COSA RESTA o e LE TUTELE PERI LAVORATORI DIPENDENTI DIVIETO DI LICENZIAMENTO (ART.54 TU) • «1. LE LAVORATRICI NON POSSONO ESSERE LICENZIATE DALL'INIZIO DEL PERIODO DI GRAVIDANZA FINO AL TERMINE DEI PERIODI DI INTERDIZIONE DAL LAVORO PREVISTI DAL CAPO III, NONCHÉ FINO AL COMPIMENTO DI UN ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO. • 2. IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO OPERA IN CONNESSIONE CON LO STATO OGGETTIVO DI GRAVIDANZA, E LA LAVORATRICE, LICENZIATA NEL CORSO DEL PERIODO IN CUI OPERA IL DIVIETO, È TENUTA A PRESENTARE AL DATORE DI LAVORO IDONEA CERTIFICAZIONE DALLA QUALE RISULTI L'ESISTENZA ALL'EPOCA DEL LICENZIAMENTO, DELLE CONDIZIONI CHE LO VIETAVANO. • …. • 7. IN CASO DI FRUIZIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ, DI CUI ALL'ARTICOLO 28, IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO SI APPLICA ANCHE AL PADRE LAVORATORE PER LA DURATA DEL CONGEDO STESSO E SI ESTENDE FINO AL COMPIMENTO DI UN ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO, COMMI 3, 4 E 5.» DIVIETO DI SOSPENSIONE (AR.54 TU) • 4. DURANTE IL PERIODO NEL QUALE OPERA IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO, LA LAVORATRICE NON PUÒ ESSERE SOSPESA DAL LAVORO, SALVO IL CASO CHE SIA SOSPESA L'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA O DEL REPARTO CUI ESSA È ADDETTA, SEMPRECHÉ IL REPARTO STESSO ABBIA AUTONOMIA FUNZIONALE. LA LAVORATRICE NON PUÒ ALTRESÌ ESSERE COLLOCATA IN MOBILITÀ A SEGUITO DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO AI SENSI DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SALVA L'IPOTESI DI COLLOCAMENTO IN MOBILITÀ A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA DI CUI AL COMMA 3, LETTERA B). DIMISSIONI (ART.55 COME MOD. ART.12 DLGS.80/2015) • «1. IN CASO DI DIMISSIONI VOLONTARIE PRESENTATE DURANTE IL PERIODO IN CUI È PREVISTO, A NORMA DELL’ARTICOLO 54, IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO, LA LAVORATRICE HA DIRITTO ALLE INDENNITÀ PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E CONTRATTUALI PER IL LICENZIAMENTO. LA LAVORATRICE E IL LAVORATORE CHE SI DIMETTONO NEL PREDETTO PERIODO NON SONO TENUTI AL PREAVVISO» • UNIONE DEL CO.1 E CO.5, SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI ALLA TUTELA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI (ART.55 TU CO.4) • 4. LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO O LA RICHIESTA DI DIMISSIONI PRESENTATE DALLA LAVORATRICE, DURANTE IL PERIODO DI GRAVIDANZA, E DALLA LAVORATRICE O DAL LAVORATORE DURANTE I PRIMI TRE ANNI DI VITA DEL BAMBINO O NEI PRIMI TRE ANNI DI ACCOGLIENZA DEL MINORE ADOTTATO O IN AFFIDAMENTO, O, IN CASO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, NEI PRIMI TRE ANNI DECORRENTI DALLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 54, COMMA 9, DEVONO ESSERE CONVALIDATE DAL SERVIZIO ISPETTIVO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMPETENTE PER TERRITORIO. A DETTA CONVALIDA È SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATA L'EFFICACIA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.» (VEDI ANCHE CIRC. MIN. LAV.18 DEL 18.7.2012) • LA CONVALIDA È IN QUESTO CASO UNA CONDIZIONE ESSENZIALE DI VALIDITÀ DELLE DIMISSIONI, CHE DIVERSAMENTE RISULTANO VIZIATE DA NULLITÀ • L’ESTENSIONE DELLA CONVALIDA A 3 ANNI DI ETÀ DEL MINORE NON MODIFICA IL DIRITTO ALLE INDENNITÀ PREVISTE DALLA LEGGE SALUTE E SICUREZZA • OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO (VEDI ART. 8, CON RIFERIMENTO AD ATTIVITÀ ESPOSTE A RADIAZIONI IONIZZANTI) • E' FATTO OBBLIGO ALLE LAVORATRICI DI COMUNICARE AL DATORE DI LAVORO IL PROPRIO STATO DI GRAVIDANZA, NON APPENA ACCERTATO • NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEVE ESSERE CONTEMPLATO ANCHE IL RISCHIO SUDDIVISO PER GENERE E IN PARTICOLARE DEVE ESSERE VALUTATO IL RISCHIO PER LE DONNE IN GRAVIDANZA (ART.12 TU E ART.28 CO.1 D.LGS.81/2008) LAVORO NOTTURNO (ART.53 TU COME MOD. ART.11 D.LGS.80/2015) • 1. E' VIETATO ADIBIRE LE DONNE AL LAVORO, DALLE ORE 24 ALLE ORE 6, DALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI GRAVIDANZA FINO AL COMPIMENTO DI UN ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO. • 2. NON SONO OBBLIGATI A PRESTARE LAVORO NOTTURNO: • A) LA LAVORATRICE MADRE DI UN FIGLIO DI ETÀ INFERIORE A TRE ANNI O, IN ALTERNATIVA, IL LAVORATORE PADRE CONVIVENTE CON LA STESSA; • B) LA LAVORATRICE O IL LAVORATORE CHE SIA L'UNICO GENITORE AFFIDATARIO DI UN FIGLIO CONVIVENTE DI ETÀ INFERIORE A DODICI ANNI. • B BIS) LA LAVORATRICE MADRE ADOTTIVA O AFFIDATARIA DI UN MINORE, NEI PRIMI TRE ANNI DALL’INGRESSO DEL MINORE IN FAMIGLIA, E COMUNQUE NON OLTRE IL DODICESIMO ANNO DI ETÀ O , IN ALTERNATIVA, ALLE STESSE CONDIZIONI, IL LAVORATORE PADRE ADOTTIVO O AFFIDATARIO CONVIVENTE CON LA STESSA. • 3. AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, LETTERA C), DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1977, N. 903, NON SONO ALTRESÌ OBBLIGATI A PRESTARE LAVORO NOTTURNO LA LAVORATRICE O IL LAVORATORE CHE ABBIA A PROPRIO CARICO UN SOGGETTO DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. SEGUE Il legislatore comunitario prevede invece l’ esonero della lavoratrice madre dal lavoro notturno unicamente quando ciò va a detrimento della sua salute e dietro presentazione della relativa documentazione sanitaria (Interpello Ministero del lavoro n. 1 del 04 febbraio 2009). Il nostro ordinamento è quindi più severo l ll i i l l l i l i i i i INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA • L’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA – SPONTANEA O VOLONTARIA – CHE SI VERIFICA PRIMA DEL 180 GIORNO DALL’INIZIO DELLA GESTAZIONE, SI CONSIDERA ABORTO. LA LAVORATRICE HA DIRITTO: • TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA • ALLA NON COMPUTABILITÀ DEL PERIODO DI MALATTIA AI FINI DEL COMPORTO • L’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA DEVE ESSERE CERTIFICATA DA MEDICO DI BASE CONVENZIONATO. • IN CASO DI INTERRUZIONE AVVENUTA OLTRE IL 180 GIORNO DALL’INIZIO DELLA GESTAZIONE, L’EVENTO È EQUIPARATO AL PARTO. LA LAVORATRICE HA DIRITTO: • CONGEDO DI MATERNITÀ PER I TRE MESI SUCCESSIVI ALL’EVENTO (ART.19 TU, CIRC. INPS 139/2002) ASTENSIONE OBBLIGATORIA (CONGEDO DI MATERNITÀ) – ART.16 TU (COME MOD. ART.2 D.LGS.80/2015) • 1. E' VIETATO ADIBIRE AL LAVORO LE DONNE: • A) DURANTE I DUE MESI PRECEDENTI LA DATA PRESUNTA DEL PARTO, SALVO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 20; • B) OVE IL PARTO AVVENGA OLTRE TALE DATA, PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA PRESUNTA E LA DATA EFFETTIVA DEL PARTO; • C) DURANTE I TRE MESI DOPO IL PARTO, SALVO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 20 (1); • D) DURANTE I GLI ULTERIORI GIORNI NON GODUTI PRIMA DEL PARTO, QUALORA IL PARTO AVVENGA IN DATA ANTICIPATA RISPETTO A QUELLA PRESUNTA. TALI GIORNI SONO AGGIUNTI AL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITÀ DOPO IL PARTO, ANCHE QUALORA LA SOMMA DEI PERIODI DI CUI ALLE LETTERE A) E C) SUPERI IL LIMITE COMPLESSIVO DI 5 MESI» FLESSIBILITÀ DEL CONGEDO DI MATERNITÀ • È PREVISTA DAL MESE PRECEDENTE LA DATA PRESUNTA DEL PARTO E NEI QUATTRO MESI SUCCESSIVI • È AMMESSA SOLO A CONDIZIONE CHE IL MEDICO SPECIALISTA DEL SSN O CON ESSO CONVENZIONATO E IL MEDICO COMPETENTE, ATTESTINO CHE TALE OPZIONE NON ARRECHI PREGIUDIZIO ALLA SALUTE DELLA GESTANTE E DEL NASCITURO • LA LAVORATRICE DEVE PRESENTARE APPOSITA DOMANDA DI FLESSIBILITÀ AL DATORE DI LAVORO ED ALL’INPS CORREDATA DELLA CERTIFICAZIONI SANITARIE ATTESTANTE LI PREDETTO PRESUPPOSTO ACQUISITA NEL CORSO DEL 7° MESE DI GRAVIDANZA MATURAZIONE DEI RATEI I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle mensilità aggiuntive e alle ferie CONSERVAZIONE DEL POSTO (ART.56 TU) • «AL TERMINE DEI PERIODI DI DIVIETO DI LAVORO PREVISTI DAL CAPO II E III, LE LAVORATRICI HANNO DIRITTO DI CONSERVARE IL POSTO DI LAVORO E, SALVO CHE ESPRESSAMENTE VI RINUNCINO, DI RIENTRARE NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA OVE ERANO OCCUPATE ALL'INIZIO DEL PERIODO DI GRAVIDANZA O IN ALTRA UBICATA NEL MEDESIMO COMUNE, E DI PERMANERVI FINO AL COMPIMENTO DI UN ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO; HANNO ALTRESÌ DIRITTO DI ESSERE ADIBITE ALLE MANSIONI DA ULTIMO SVOLTE O A MANSIONI EQUIVALENTI, NONCHÉ DI BENEFICIARE DI EVENTUALI MIGLIORAMENTI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO, PREVISTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI OVVERO IN VIA LEGISLATIVA O REGOLAMENTARE, CHE SAREBBERO LORO SPETTATI DURANTE L'ASSENZA. • 2. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 1 SI APPLICA ANCHE AL LAVORATORE AL RIENTRO AL LAVORO DOPO LA FRUIZIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ. CONSERVAZIONE DEL POSTO (ART.56 TU) • «3. NEGLI ALTRI CASI DI CONGEDO, DI PERMESSO O DI RIPOSO DISCIPLINATI DAL PRESENTE TESTO UNICO, LA LAVORATRICE E IL LAVORATORE HANNO DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO E, SALVO CHE ESPRESSAMENTE VI RINUNCINO, AL RIENTRO NELLA STESSA UNITÀ PRODUTTIVA OVE ERANO OCCUPATI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, O IN ALTRA UBICATA NEL MEDESIMO COMUNE; HANNO ALTRESÌ DIRITTO DI ESSERE ADIBITI ALLE MANSIONI DA ULTIMO SVOLTE O A MANSIONI EQUIVALENTI. • 4. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE IN CASO DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO FINO A UN ANNO DALL'INGRESSO DEL MINORE NEL NUCLEO FAMILIARE. « PROROGA DELL’ASTENSIONE FINO AL 7 MESE DI VITA DEL BAMBINO • PUÒ ESSERE PROROGATA FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO QUALORA LA LAVORATRICE SIA ADDETTA A LAVORI PERICOLOSI, FATICOSI E INSALUBRI E NON POSSA ESSERE ADIBITA AD ALTRE MANSIONI • IL PROVVEDIMENTO È ADOTTATO DALLA DPL, ANCHE SU RICHIESTA DELLA LAVORATRICE INDENNITÀ DI MATERNITÀ IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (ART.24 TU COME MOD. ART.3 D.LGS.80/2015) • 1. L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ È CORRISPOSTA ANCHE NEI CASI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PREVISTI DALL'ARTICOLO 54, COMMA 3, LETTERE A), B) E C), CHE SI VERIFICHINO DURANTE I PERIODI DI CONGEDO DI MATERNITÀ PREVISTI DAGLI ARTICOLI 16 E 17 (1). • ESTENSIONE ANCHE ALLE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER GIUSTA CAUSA SEGUE – INDENNITÀ IN STATO DI DISOCCUPAZIONE • 2. LE LAVORATRICI GESTANTI CHE SI TROVINO, ALL'INIZIO DEL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITÀ, SOSPESE, ASSENTI DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE, OVVERO DISOCCUPATE, SONO AMMESSE AL GODIMENTO DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ PURCHÉ TRA L'INIZIO DELLA SOSPENSIONE, DELL'ASSENZA O DELLA DISOCCUPAZIONE E QUELLO DI DETTO PERIODO NON SIANO DECORSI PIÙ DI SESSANTA GIORNI. • 3. AI FINI DEL COMPUTO DEI PREDETTI SESSANTA GIORNI, NON SI TIENE CONTO DELLE ASSENZE DOVUTE A MALATTIA O AD INFORTUNIO SUL LAVORO, ACCERTATE E RICONOSCIUTE DAGLI ENTI GESTORI DELLE RELATIVE ASSICURAZIONI SOCIALI, NÉ DEL PERIODO DI CONGEDO PARENTALE O DI CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO FRUITO PER UNA PRECEDENTE MATERNITÀ, NÉ DEL PERIODO DI ASSENZA FRUITO PER ACCUDIRE MINORI IN AFFIDAMENTO, NÉ DEL PERIODO DI MANCATA PRESTAZIONE LAVORATIVA PREVISTA DAL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE. ADOZIONI INTERNAZIONALI E AFFIDI • ART.26 CO.6 «NEL CASO DI AFFIDAMENTO DI MINORE, IL CONGEDO PUÒ ESSERE FRUITO ENTRO CINQUE MESI DALL'AFFIDAMENTO, PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE MESI • ART.26 CO.6 BIS «LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART.16 BIS TROVA APPLICAZIONE ANCHE AL CONGEDO DI MATERNITÀ DISCIPLINATO DAL PRESENTE ARTICOLO.» SEGUE: ADOZIONI INTERNAZIONALI E AFFIDI • ART.27 TU • 1. NEL CASO DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO INTERNAZIONALI, DISCIPLINATI DAL TITOLO III DELLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IL CONGEDO DI MATERNITÀ DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 26 SPETTA ANCHE SE IL MINORE ADOTTATO O AFFIDATO ABBIA SUPERATO I SEI ANNI E SINO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ. • 2. PER L'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO INTERNAZIONALI, LA LAVORATRICE HA, ALTRESÌ, DIRITTO A FRUIRE DI UN CONGEDO DI DURATA CORRISPONDENTE AL PERIODO DI PERMANENZA NELLO STATO STRANIERO RICHIESTO PER L'ADOZIONE E L'AFFIDAMENTO. IL CONGEDO NON COMPORTA INDENNITÀ NÉ RETRIBUZIONE. CONGEDO DI PATERNITÀ (ART.28 TU COME MOD. ART.5 D.LGS.80/2015) • 1. IL PADRE LAVORATORE HA DIRITTO DI ASTENERSI DAL LAVORO PER TUTTA LA DURATA DEL CONGEDO DI MATERNITÀ O PER LA PARTE RESIDUA CHE SAREBBE SPETTATA ALLA LAVORATRICE, IN CASO DI MORTE O DI GRAVE INFERMITÀ DELLA MADRE OVVERO DI ABBANDONO, NONCHÉ IN CASO DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL BAMBINO AL PADRE. • 1 BIS. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1, SI APPLICANO ANCHE QUALORA LA MADRE SIA LAVORATRICE AUTONOMA AVENTE DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66. • 1 TER. L’INDENNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 66 SPETTA AL PADRE LAVORATORE AUTONOMO, PREVIA DOMANDA ALL’INPS, PER TUTTA LA DURATA DEL CONGEDO DI MATERNITÀ O PER LA PARTE RESIDUA CHE SAREBBE SPETTATA ALLA LAVORATRICE IN CASO DI MORTE O GRAVE INFERMITÀ DELLA MADRE OVVERO DI ABBANDONO, NONCHÉ IN CASO DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL BAMBINO AL PADRE. CONGEDO PARENTALE (ART.32 TU COME MOD. ART.7 D.LGS.80/2015) • 1. PER OGNI BAMBINO, NEI PRIMI SUOI DODICI ANNI OTTO ANNI DI VITA, CIASCUN GENITORE HA DIRITTO DI ASTENERSI DAL LAVORO SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL PRESENTE ARTICOLO. I RELATIVI CONGEDI PARENTALI DEI GENITORI NON POSSONO COMPLESSIVAMENTE ECCEDERE IL LIMITE DI DIECI MESI, FATTO SALVO IL DISPOSTO DEL COMMA 2 DEL PRESENTE ARTICOLO. NELL'AMBITO DEL PREDETTO LIMITE, IL DIRITTO DI ASTENERSI DAL LAVORO COMPETE: • A) ALLA MADRE LAVORATRICE, TRASCORSO IL PERIODO DI CONGEDO DI MATERNITÀ DI CUI AL CAPO III, PER UN PERIODO CONTINUATIVO O FRAZIONATO NON SUPERIORE A SEI MESI; • B) AL PADRE LAVORATORE, DALLA NASCITA DEL FIGLIO, PER UN PERIODO CONTINUATIVO O FRAZIONATO NON SUPERIORE A SEI MESI, ELEVABILE A SETTE NEL CASO DI CUI AL COMMA 2; • C) QUALORA VI SIA UN SOLO GENITORE, PER UN PERIODO CONTINUATIVO O FRAZIONATO NON SUPERIORE A DIECI MESI. SEGUE: CONGEDO PARENTALE A ORE • 1BIS. LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SETTORE STABILISCE LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO DI CUI AL COMMA 1 SU BASE ORARIA, NONCHÉ I CRITERI DI CALCOLO DELLA BASE ORARIA E L'EQUIPARAZIONE DI UN DETERMINATO MONTE ORE ALLA SINGOLA GIORNATA LAVORATIVA. PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA DI QUELLO DEI VIGILI DEL FUOCO E SOCCORSO PUBBLICO, LA DISCIPLINA COLLETTIVA PREVEDE, ALTRESÌ, AL FINE DI TENERE CONTO DELLE PECULIARI ESIGENZE DI FUNZIONALITÀ CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEI RELATIVI SERVIZI ISTITUZIONALI, SPECIFICHE E DIVERSE MODALITÀ DI FRUIZIONE E DI DIFFERIMENTO DEL CONGEDO. SEGUE: CONGEDO PARENTALE A ORE • 1 TER. IN CASO DI MANCATA REGOLAMENTAZIONE, DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, ANCHE DI LIVELLO AZIENDALE, DELLE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA, CIASCUN GENITORE PUÒ SCEGLIERE TRA LA FRUIZIONE GIORNALIERA E QUELLA ORARIA. LA FRUIZIONE SU BASE ORARIA È CONSENTITA IN MISURA PARI ALLA METÀ DELL’ORARIO MEDIO DEL PERIODO DI PAGA QUADRISETTIMANALE O MENSILE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE A QUELLO NEL CORSO DEL QUALE HA INIZIO IL CONGEDO PARENTALE. NEI CASI DI CUI AL PRESENTE COMMA È ESCLUSA LA CUMULABILITÀ DELLA FRUIZIONE ORARIA DEL CONGEDO PARENTALE CON PERMESSI E RIPOSI DI CUI AL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA NON SI APPLICANO AL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA E A QUELLO DEI VIGILI DEL FUOCO. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI CONGEDI PARENTALI (ART.33 TU COME MOD. ART.9 D.LGS.80/2015) • 1. PER I PERIODI DI CONGEDO PARENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI È DOVUTA, FINO AL SESTO ANNO TERZO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, UN'INDENNITÀ PARI AL 30 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE, PER UN PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO TRA I GENITORI DI SEI MESI. L'INDENNITÀ È CALCOLATA SECONDO QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 23, AD ESCLUSIONE DEL COMMA 2 DELLO STESSO. • 2. SI APPLICA IL COMMA 1 PER TUTTO IL PERIODO DI PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO DI CUI ALL'ARTICOLO 33. SEGUE • 3. PER I PERIODI DI CONGEDO PARENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 ULTERIORI RISPETTO A QUANTO PREVISTO AI COMMI 1 E 2 È DOVUTA, FINO ALL’OTTAVO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, UN'INDENNITÀ PARI AL 30 PER CENTO DELLA RETRIBUZIONE, A CONDIZIONE CHE IL REDDITO INDIVIDUALE DELL'INTERESSATO SIA INFERIORE A 2,5 VOLTE L'IMPORTO DEL TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA. IL REDDITO È DETERMINATO SECONDO I CRITERI PREVISTI IN MATERIA DI LIMITI REDDITUALI PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO. • … • 5.I PERIODI DI CONGEDO PARENTALE SONO COMPUTATI NELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO, ESCLUSI GLI EFFETTI RELATIVI ALLE FERIE E ALLA TREDICESIMA MENSILITÀ O ALLA GRATIFICA NATALIZIA. CONGEDO PARENTALE IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO (ART.36 TU COME MOD. ART.10 D.LGS.80/2015) • 1. IL CONGEDO PARENTALE DI CUI AL PRESENTE CAPO SPETTA ANCHE NEL CASO DI ADOZIONE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE, E DI AFFIDAMENTO. • 2. IL CONGEDO PARENTALE PUÒ ESSERE FRUITO DAI GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI, QUALUNQUE SIA L'ETÀ DEL MINORE, ENTRO DODICI OTTO ANNI DALL'INGRESSO DEL MINORE IN FAMIGLIA, E COMUNQUE NON OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ. • 3. L'INDENNITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 34, COMMA 1, È DOVUTA, PER IL PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO IVI PREVISTO, ENTRO I SEI ANNI NEI PRIMI TRE ANNI DALL'INGRESSO DEL MINORE IN FAMIGLIA. SEGUE • IN CASO DI MADRE NON LAVORATRICE NON DIPENDENTE (ARTIGIANA, COMMERCIANTE, COLTIVATRICE DIRETTA, COLONA, MEZZADRA, IMPRENDITRICE AGRICOLA PROFESSIONALE, PARASUBORDINATA E LIBERA PROFESSIONISTA), IL PADRE PUÒ FRUIRE DEI RIPOSI DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO FINALE DEL PERIODO DI TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE ALLA MADRE DOPO IL PARTO. NELL'IPOTESI DI MADRE NON LAVORATRICE DIPENDENTE, DEVE ESSERE RICOMPRESA ANCHE LA LAVORATRICE CASALINGA (SI VEDANO CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N. 4293/2008; CASSAZIONE, SEZ. III, N. 20324/2005 E LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 12 MAGGIO 2009) (CIRC.INPS 12/05/09) PERMESSI PER ADOZIONI E AFFIDAMENTI • IL DIRITTO AI RIPOSI SPETTA ENTRO IL PRIMO ANNO DALL’INGRESSO DEL MINORE NELLA FAMIGLIA • SPETTA IN TUTTE LE ADOZIONI E AFFIDAMENTI, PREADOTTIVI E PROVVISORI, PER MINORI CHE NON ABBIANO RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ • IN CASO DI ADOZIONI O AFFIDAMENTI PLURIMI, I RIPOSI RADDOPPIANO • POSSONO ESSERE UTILIZZATI DAL GIORNO SEGUENTE ALL’INGRESSO IN FAMIGLIA • LA MADRE PUÒ BENEFICIARE DEI RIPOSI ANCHE IN COSTANZA DI CONGEDO PARENTALE DEL PADRE, MA NON DI CONGEDO DI PATERNITÀ PERMESSI PER MALATTIA DEL FIGLIO • IL DIRITTO ALL’ASTENSIONE È RICONOSCIUTO SU BASE PARITARIA AD ENTRAMBI I GENITORI • I CONGEDI NON SONO RETRIBUITI, SI HA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA E SONO COMPUTATI NELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO • È POSSIBILE ASTENERSI SENZA LIMITI TEMPORALI • FINO A 3 ANNI DI ETÀ DEL FIGLIO NATURALE • FINO A 6 ANNI DI ETÀ DEL FIGLIO ADOTTIVO O IN AFFIDAMENTO • DIRITTO ALL’ASTENSIONE PER 5 GIORNI ALL’ANNO • DA 3 A 8 ANNI DI ETÀ DEL FIGLIO NATURALE • DA 6 A 8 ANNI DI ETÀ IN CASO DI ADOZIONE O AFFIDAMENTO • DA 6 A 12 ANNI DI ETÀ IN CASO DI ADOZIONE E AFFIDAMENTO, PER MALATTIE CHE SI VERIFICHINO ENTRO 3 ANNI DALL’INGRESSO IN FAMIGLIA DIRIGENTI Per quanto riguarda il congedo parentale e i riposi giornalieri, sono applicati i criteri e le modalità previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (artt. 32 e ss. T.U). t i il t l i i i i li i, li i i i i l li i i l li i l i i i ( tt. . . ). Ai fini della determinazione dei periodi di riposo giornalieri e della relativa indennità, nell’ipotesi in cui la contrattazione individuale o collettiva non preveda in modo specifico la durata della prestazione lavorativa del/la dirigente, l’orario di lavoro da prendere a riferimento è quello vigente per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall’azienda cui il dirigente appartiene (Circolare Inps n. 76/2006). i fi i ll t i i i i i i i i li i ll l i i i , ll’i t i i i l t tt i i i i l ll tti i ifi l t ll t i l r ti l/l iri t , l’ i i l i i ll i li i i i i i i i i ll’ i i il i i i ( i l I . / ). La relativa corresponsione dei trattamenti economici è a carico dell’inps per i periodi di congedo parentale e le ore di riposo giornaliero fruite a decorrere dal 1° aprile 2006. l ti i i t tt ti i i i ll’i i i i i l l i i i li i l il . LAVORATRICI DOMESTICHE Gli addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità (art. 62 del D.lgs151/2001) come per la generalità dei lavoratori godendo delle medesime tutele li i i i i i i f ili i i i l i i i i . l .l / l li i l i ll i l Condizione necessaria ai fini dell’erogazione dell'indennità giornaliera da parte dell'INPS è il versamento, anche in settori diversi da quello domestico, di  52 contributi settimanali nei 24 mesi che precedono l'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro o 26 contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio della astensione stessa. i i i i fi i ll’ i ll'i i i li ll'I il i i i i ll i i  i i i li i i l'i i i ll' i li i l l i i i li i i l'i i i ll i Il requisito contributivo previsto può essere perfezionato, in base alla regolamentazione comunitaria, totalizzando i periodi assicurativi italiani ed esteri (Circolare Inps del 02 luglio 2010, n. 87). Il i i i i i f i , i ll l i i i , li i i i i i i i li i i i l I l l li , . . LAVORATRICI A DOMICILIO • LE LAVORATRICI A DOMICILIO HANNO DIRITTO AL CONGEDO DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ (ART. 61 D. LGS 151/2001) • DURANTE IL PERIODO DI CONGEDO, SPETTA L'INDENNITÀ GIORNALIERA A CARICO DELL'INPS, NELLA MISURA PARI ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE MEDIA CONTRATTUALE GIORNALIERA PREVISTA, NELLA PROVINCIA, PER I LAVORATORI CON QUALIFICA OPERAIA INTERNI  ALLA MEDESIMA INDUSTRIA. •  PER I SETTORI DI LAVORO A DOMICILIO IN CUI NON ESISTONO CORRISPONDENTI INDUSTRIE CHE OCCUPANO LAVORATORI INTERNI SI PRENDERÀ A RIFERIMENTO IL SALARIO MEDIO CONTRATTUALE VIGENTE NELLA PROVINCIA PER I LAVORATORI AVENTI QUALIFICA OPERAIA DELL’INDUSTRIA CHE PRESENTA MAGGIORI CARATTERI DI AFFINITÀ. • LA CORRESPONSIONE DELLA PREDETTA INDENNITÀ È SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE, ALL’INIZIO DEL CONGEDO DI MATERNITÀ LA LAVORATRICE RICONSEGNI AL COMMITTENTE TUTTE LE MERCI E IL LAVORO AVUTO IN CONSEGNA ANCHE SE NON ULTIMATO. LAVORO INTERMITTENTE SENZA OBBLIGO DI RISPOSTA • POICHÉ ESISTE LA SEMPLICE FACOLTÀ DI RISPOSTA ALLA CHIAMATA DEL DATORE DI LAVORO, IL VINCOLO CONTRATTUALE PER IL LAVORATORE INSORGE SOLO AL MOMENTO DELLA RISPOSTA (FACOLTATIVA) ALLA CHIAMATA DEL DATORE DI LAVORO. • NON SPETTA, QUINDI, NÉ L’INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, NÉ ALCUN DIRITTO ALLA PRESTAZIONE DI MATERNITÀ. I RAPPORTI CONTRATTUALI DI VOLTA IN VOLTA INSTAURATI DEVONO CONSIDERARSI A TEMPO DETERMINATO (CIRCOLARE INPS, N.41/2006). PART TIME • SE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI MATERNITÀ È RIFERITO AI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE E MISTO E DOVRÀ ESSERE RIPROPORZIONATO (ART. 60 DEL D. LGS. 151/2001) IN BASE ALLA RIDOTTA ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (CIRCOLARE INPS N. 41/2006). • TALE RIDIMENSIONAMENTO NON OPERA IN CASO DI PART TIME DI TIPO ORIZZONTALE IN QUANTO IL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVIDENZIALE È GIÀ RAPPORTATO ALL’EFFETTIVA ENTITÀ DELLA RETRIBUZIONE PERCEPITA. 4 N e a a LE TUTELE PERI LAVORATORI PARASUBORDINATI E AUTONOMI MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS.80/2015 ART.13 • ART. 64 BIS (ADOZIONI E AFFIDAMENTI). «1. IN CASO DI ADOZIONE, NAZIONALE O INTERNAZIONALE, ALLE LAVORATRICI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995 N.355, NON ISCRITTE AD ALTRE FORME OBBLIGATORIE, SPETTA SU BASE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE, UN’INDENNITÀ PER I CINQUE MESI SUCCESSIVI ALL’EFFETTIVO INGRESSO DEL MINORE IN FAMIGLIA, ALLE CONDIZIONI E SECONDO LE MODALITÀ DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 59, COMMA 16, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997 N.449.» SEGUE: MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS.80/2015 ART.13 • ART. 64 TER (AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI).»1. I LAVORATORI E LE LAVORATRICI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 26, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N.335 NON ISCRITTI AD ALTRE FORME OBBLIGATORIE, HANNO DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ ANCHE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO ALLA GESTIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA PARTE DEL COMMITTENTE.» MATERNITÀ PER LAVORATRICI AUTONOME E IMPRENDITRICI AGRICOLE – ( ART. 66 TU COME MOD. ART.15 D.LGS.80/2015) • 1. ALLE LAVORATRICI AUTONOME, COLTIVATRICI DIRETTE, MEZZADRE E COLONE, ARTIGIANE ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI DI CUI ALLE LEGGI 26 OTTOBRE 1957, N. 1047, 4 LUGLIO 1959, N. 463, E 22 LUGLIO 1966, N. 613, ALLE IMPRENDITRICI AGRICOLE A TITOLO PRINCIPALE, NONCHÉ ALLE PESCATRICI AUTONOME DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE, DI CUI ALLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 250, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, È CORRISPOSTA UNA INDENNITÀ GIORNALIERA PER IL PERIODO DI GRAVIDANZA E PER QUELLO SUCCESSIVO AL PARTO CALCOLATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 68. • «1 BIS. L’INDENNITÀ DI CUI AL COMMA 1 SPETTA AL PADRE LAVORATORE AUTONOMO, PER IL PERIODO IN CUI SAREBBE SPETTATA ALLA MADRE LAVORATRICE AUTONOMA O PER LA PARTE RESIDUA, IN CASO DI MORTE O GRAVE INFERMITÀ DELLA MADRE OVVERO DI ABBANDONO, NONCHÉ IN CASO DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AL PADRE» LIBERE PROFESSIONISTE • HANNO DIRITTO AD UN INDENNITÀ GIORNALIERA DI MATERNITÀ PER I 2 MESI PRECEDENTI LA DATA EFFETTIVA DEL PARTO E PER I TRE MESI SUCCESSIVI A TALE DATA, INDIPENDENTEMENTE DALL’EFFETTIVA ASTENSIONE DAL LAVORO (PER INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA E ADOZIONE/AFFIDAMENTO LE REGOLE SONO LE STESSE VISTE IN PRECEDENZA) • L’INDENNITÀ È CORRISPOSTA INDIPENDENTEMENTE DALL’EFFETTIVA ASTENSIONE DAL LAVORO • IL TRATTAMENTO GIORNALIERO È PARI ALL’80% DEI 5/12 DEL SOLO REDDITO PROFESSIONALE, PERCEPITO E DENUNCIATO A FINI FISCALI, COME REDDITO DA LAVORO AUTONOMO, DALLA LIBERA PROFESSIONISTA NEL SECONDO ANNO PRECEDENTE A QUELLO DELL’EVENTO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART.18 D.LGS.80/2015 • ART.70 CO.3 TER. «L’INDENNITÀ DI CUI AL COMMA 1 SPETTA AL PADRE LIBERO PROFESSIONISTA PER IL PERIODO A CUI SAREBBE SPETTATA ALLA MADRE LIBERA PROFESSIONISTA O PER LA PARTE RESIDUA, IN CASO DI MORTE O GRAVE INFERMITÀ DELLA MADRE OVVERO DI ABBANDONO, NONCHÉ IN CASO DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL BAMBINO AL PADRE.» ESTENSIONE DEL DIRITTO AL PADRE LIBERO PROFESSIONISTA DEL CONGEDO DI PATERNITÀ (ART.71 TU COME MOD. ART.19 D.LGS.80/2015) • 3 BIS. «L’INDENNITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 70, COMMA E TER, È EROGATA PREVIA DOMANDA AL COMPETENTE ENTE PREVIDENZIALE, CORREDATA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONI IVI PREVISTE. IN CASO DI ABBANDONO DEL PADRE LIBERO PROFESSIONISTA NE RENDE DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DPR 28/12/2000 N.445.» o e DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELELAVORO ARTICOLO 22 D.LGS.80/2015 • I DATORI DI LAVORO PRIVATI CHE FACCIANO RICORSO ALL’ISTITUTO DEL TELELAVORO PER MOTIVI LEGATI AD ESIGENZE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO IN FORZA DI ACCORDI COLLETTIVI STIPULATI DA ASSOCIAZIONI SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE, POSSONO ESCLUDERE I LAVORATORI AMMESSI AL TELELAVORO DAL COMPUTO DEI LIMITI NUMERICI PREVISTI DA LEGGI E CONTRATTI COLLETTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PARTICOLARI NORMATIVE E ISTITUTI. o e MISURE DI CONCILIAZIONE VITA LAVORO CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE Lavoratrici dipendenti o collaboratrici a progetto impiegate presso datori di lavoro pubblici o privati imprenditori • Inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio Astensione del lavoro per un periodo massimo di 3 mesi (congedo) per lavoratrici dipendenti • Congedo su base oraria o giornaliera • Periodo di fruizione pari a 3 anni Sospensione del rapporto contrattuale per una durata non superiore a 3 mesi per le collaboratrici a progetto SEGUE Preavviso – salvo casi di oggettiva impossibilità – di 7 giorni per la fruizione del congedo • indicazione dell’inizio e fine del periodo di congedo • produzione di idonea certificazione i i i ll i i i l i i i i i i i Durante il congedo è dovuta l’intera retribuzione SEGUE Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (anche ai fini della maturazione delle ferie, TFR, tredicesima) La fruizione su base oraria è demandata ad accordi collettivi nazionali • In mancanza è possibile per una durata massima pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo I i il i i ll ll’ i i i li l i i i i l il i i ll i i i i i il ARTICOLO 26 D.LGS.80/2015 • 2. LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLO 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,13, 14, 15, 16 E 23 SI APPLICANO IN VIA SPERIMENTALE ESCLUSIVAMENTE PER IL SOLO ANNO 2015 E PER LE SOLE GIORNATE DI ASTENSIONE RICONOSCIUTE NELL’ANNO 2015 MEDESIMO. • 3. IL RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 2015 È CONDIZIONATO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI DEI CRITERI DI DELEGA DI CUI ALLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014 N.183, CHE INDIVIDUINO ADEGUATA COPERTURA DI SPESA. • NEL CASO IN CUI NON ENTRINO IN VIGORE I PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 3, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2016 E CON RIFERIMENTO ALLE GIORNATE DI ASTENSIONE RICONOSCIUTE A DECORRERE DALL’ANNO 2016, LE DISPOSIZIONI MODIFICATE DAGLI ARTICOLI 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10,13, 14, 15, 16 E 23 SI APPLICANO NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO. MISURE STRUTTURALI • ESTENSIONE DEL DIVIETO DI LAVORO NOTTURNO PER I GENITORI AFFIDATARI E ADOTTIVI • RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO DI PATERNITÀ PER I GENITORI ADOTTIVI/AFFIDATARI • RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO DI PATERNITÀ IN CASO DI ADOZIONE /AFFIDAMENTO LADDOVE LA MADRE NON SIA LAVORATRICE • ESTENSIONE DEL CONGEDO DI PATERNITÀ AI GENITORI ENTRAMBI PROFESSIONISTI • NON COMPUTABILITÀ DEL TELELAVORO PER ESIGENZE DI CONCILIAZIONE INTRODOTTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LA LEGGE DI STABILITA’ L.190/2014 »—(